Prefazione
II
Quaestio primaria che la materia pone all'attenzione è dunque il riparto di
giurisdizione che interessa l'azione risarcitoria de qua: innanzi a quale giudice
potrà chiedere il ristoro il soggetto ingiustamente danneggiato dalla pubblica
amministrazione?
E ancora, si può ammettere che l’interessato, ove lo preferisca, si rivolga
direttamente al giudice amministrativo per ottenere il risarcimento senza
coltivare (o rinunciandovi in corso di giudizio) l’azione di annullamento
oppure, in tema di interessi legittimi, l’annullamento, sia pure nel descritto
contesto unitario, è tappa ineludibile per poter invocare il risarcimento?
Tali problematiche si legano intimamente (e come non potrebbe) ad un altro
istituto pregnante: la responsabilità amministrativa.
Come intendere la responsabilità cui ricollegare il risarcimento del danno?
È corretta l'interpretazione che vede un'intima connessione tra la norma che
si desume dall'art. 2043 c.c. e le ipotesi di risarcibilità nell' ambito della
responsabilità amministrativa (da configurarsi, dunque come responsabilità
aquiliana, extracontrattuale), o il «contatto» tra amministrazione e privato può
preludere ad una responsabilità contrattuale, con riferimento all'art. 1218 c.c.
e ss., e precontrattuale (artt. 1337-1338 c.c.) per violazione di quei principi di
correttezza che devono considerarsi insiti nell'azione amministrativa?
La verità è che non esiste, e non può esistere, un'interpretazione dogmatica del
risarcimento del danno per lesione di interesse legittimo, attesa la grande
molteplicità di fattispecie attraverso la quale esso può configurarsi, che
Prefazione
III
necessita un'attenta interpretazione ermeneutica del giudice, chiamato a
considerarne tutti gli aspetti che vi intervengono.
Capitolo primo: il riparto di giurisdizione
1
CAPITOLO PRIMO
IL RIPARTO DI GIURISDIZIONE
1. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE
L’assetto degli equilibri giurisdizionali in relazione alle domande risarcitorie
avanzate nei confronti della pubblica amministrazione ha sempre caratterizzato
uno dei nodi problematici fondamentali e tuttora irrisolti.
La legge 205/2000, seppur meritoria laddove sperimenta il tentativo di superare
le perplessità di tipo teorico e pratico innescate dalle Sezioni Unite di
Cassazione nella sentenza n. 500/1999, ha tuttavia suscitato forti contrasti
interpretativi in gran parte derivanti dalla non cristallina chiarezza della
formulazione normativa.
Il primo dato di diritto positivo sul quale focalizzare l’attenzione è ora
costituito dall’art. 7, comma 3, legge n. 1034/1971, come sostituito dall’art. 7,
comma 4, legge n. 205/2000 secondo il quale: «il Tribunale amministrativo
regionale, nell’ambito della sua giurisdizione, conosce anche di tutte le
questioni relative all’eventuale risarcimento del danno, anche attraverso la
reintegrazione in forma specifica, e gli altri diritti patrimoniali
consequenziali».
Il principale dubbio ermeneutico sollevato da tale disposizione deriva proprio
dal riferimento in essa contenuto agli «altri diritti patrimoniali consequenziali»
Capitolo primo: il riparto di giurisdizione
2
che assegna all’interprete un non agevole compito volto alla corretta
individuazione dei confini entro cui va attribuito al giudice amministrativo il
potere di conoscere delle domande di risarcimento del danno sofferto, in
conseguenza dell’azione od omissione della Pubblica Amministrazione e se lo
stesso spetti al giudice amministrativo sempre e comunque o solo quando il
diritto al risarcimento sia consequenziale.
La questione, già di per sé non agevole, si complica se si considerano i profili
di reciproca interferenza che si generano tra l’esposta problematica e quella,
delicatissima, riguardante i rapporti tra la classica azione demolitoria e il
ristoro del pregiudizio sofferto per effetto dell’illegittima condotta della P.A.
Capitolo primo: il riparto di giurisdizione
3
2. IL RIPARTO PER BLOCCHI DI COMPETENZA
Il panorama normativo subisce una prima storica evoluzione in conseguenza
dell’entrata in vigore del decreto legislativo 31 marzo 1998, numero 80,
responsabile dell’introduzione, a costituzione invariata, di fondamentali novità
destinate inevitabilmente a rivoluzionare il tradizionale assetto della giustizia
amministrativa.
Basilare a riguardo, la previsione di cui all’art. 35 del citato decreto secondo la
quale «il giudice amministrativo, nelle controversie devolute alla sua
giurisdizione esclusiva ai sensi degli articoli 33 e 34. dispone, anche
attraverso la reintegrazione in forma specifica, il risarcimento del danno
ingiusto».
Tale disposizione se da un lato aderisce ad un innovativo meccanismo di
delimitazione della giurisdizione amministrativa, non più fondato sulla sola
distinzione delle posizioni soggettive, ma sui c.d. blocchi di competenza,
dall’altro si distingue per l’attribuzione in capo al giudice amministrativo di
una giurisdizione piena conferendogli nuovi poteri, primo tra tutti quello
avente ad oggetto la condanna al risarcimento del danno.
Ne risultano profondamente modificati non solo i criteri di delimitazione della
giurisdizione del giudice amministrativo in sede esclusiva, ma ancor prima il
ruolo stesso che a quel giudice si è voluto riconoscere in un sistema sempre più
ispirato al principio del pluralismo o, quanto meno del dualismo
giurisdizionale.
Capitolo primo: il riparto di giurisdizione
4
Il vuoto lasciato dall’assenza di una previsione normativa (antecedente al 2000)
espressamente intesa a riconoscere al giudice amministrativo la cognizione
delle pretese risarcitorie fondate sulla lesione di interessi legittimi, al di fuori
delle materie attratte alla giurisdizione esclusiva, è stato in parte colmato dalle
Sezioni Unite di Cassazione.
Ed è proprio in questa prospettiva che la sentenza 500/1999
1
viene ad
affermare che «l’azione di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. nei
confronti della P.A. per esercizio illegittimo della funzione pubblica bene è
proposta davanti al giudice ordinario, quale giudice al quale spetta, in linea di
principio, la competenza giurisdizionale a conoscere di questioni di diritto
soggettivo, poiché tale natura esibisce il diritto al risarcimento del danno, che
è diritto distinto dalla posizione giuridica soggettiva la cui lesione è fonte di
danno ingiusto ( che può avere indifferentemente, natura di diritto soggettivo,
di interesse legittimo, nelle sue varie configurazioni, correlate alle diverse
forme della protezione, o di interesse comunque rilevante per l’ordinamento)».
Emergono quindi due giudici del risarcimento del danno: il giudice
amministrativo per le materie attratte nella giurisdizione esclusiva con
1
La vicenda concerneva il mancato inserimento di una proprietà, oggetto di una convenzione
di lottizzazione con il Comune di Fiesole, tra le aree edificabili di un Piano Regolatore
Generale, poi annullato per assenza di motivazione.
Il Consiglio di Stato ha ritenuto di risarcire il danno subito dal cittadino prima che una
successiva variante al PRG escludesse definitivamente l'area dalle zone edificabili: nella vigenza
del PRG poi annullato, infatti, era stata esclusa la lottizzazione. Si tratta di un interesse legittimo
pretensivo – o meglio, valorizzando la convenzione, di un interesse legittimo oppositivo
acquisito – leso da un vizio formale, la carenza di motivazione.
Tale vizio acquista rilievo ai fini della risarcibilità non solo per l'importanza strategica che
assume la partecipazione rispetto ai principi del contraddittorio e del diritto di difesa, ma
anche perché il vizio formale è direttamente correlato al mancato riconoscimento del bene della
vita.
Capitolo primo: il riparto di giurisdizione
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conseguente concentrazione di giudizio innanzi a lui per i profili sia
impugnatori che risarcitori ed il giudice ordinario per il danno cagionato con
attività rientrante nella giurisdizione di legittimità dello stesso G.A., con relativa
dislocazione presso due giudici del giudizio sull’annullamento dell’atto e di
quello sul risarcimento del danno cagionato dall’atto medesimo.
La Suprema Corte fa qui dunque leva sulla natura propria del diritto soggettivo
ricompreso nella posizione di chi, ingiustamente danneggiato dalla P.A.,
pretende il ristoro.
Si ritiene, quindi, che quello al risarcimento del danno sia diritto distinto dalla
posizione giuridica soggettiva lesa dal fatto illecito causativo del danno
ingiusto.
Va ricordato, inoltre, che, in base all’art. 103, comma 1, della Costituzione, «il
Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno
giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli
interessi legittimi e in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti
soggettivi».
Non vi è dubbio, quindi, che la Carta fondamentale abbia voluto dare rilievo, in
sede di individuazione delle regole sul riparto della giurisdizione, alla
posizione sostanziale, sia essa di interesse legittimo sia, nei casi espressamente
indicati dalla legge, di diritto soggettivo.
Capitolo primo: il riparto di giurisdizione
6
La linea di demarcazione della giurisdizione amministrativa è data, quindi,
dalla posizione soggettiva bisognosa di tutela e non facendo riferimento alla
natura del rimedio.
In realtà la Costituzione, nel parlare di tutela dei diritti e degli interessi, si
rivolge solo alle situazioni soggettive primarie e sostanziali.
Non bisogna infatti confondere tra risarcimento del danno come strumento di
tutela e diritto al risarcimento del danno come diritto di credito
2
.
L’impostazione pare oggi confortata da quanto osservato dalla Corte
Costituzionale con sentenza n. 204/2004 laddove, sia pure incidentalmente,
riconosce le costituzionalità delle previsioni che assegnano al giudice
amministrativo cognizione sulle questioni risarcitorie.
Il sistema delineato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, non è
dunque risultato, particolarmente convincente, non solo per la non unanime
condivisione delle coordinate teoriche sulle quali poggiava, ma anche in
considerazione delle difficoltà di tipo applicativo che suscitava dinanzi al
permanere, al di fuori delle materie attratte nella sfera della giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo, di una doppia giurisdizione.
Era quindi profondamente avvertita l'esigenza di superare tale situazione
attraverso un intervento inteso a soddisfare la necessità di concentrazione
presso un'unica istanza giurisdizionale a fronte di un medesimo atto
2
Questo quanto sostenuto in CARINGELLA F., DE NICTOLIS R., GAROFOLI R., POLI V., Il riparto di
giurisdizione, Giuffrè editore, 2005.
Capitolo primo: il riparto di giurisdizione
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dell'amministrazione, reputato non solo illegittimo, ma anche ingiustamente
dannoso.
Capitolo primo: il riparto di giurisdizione
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3. ARTICOLO 7, LEGGE N. 205/ 2000
Delle difficoltà emerse in sede interpretativa dalla sentenza 500/99 della
Cassazione ha sicuramente tenuto conto il legislatore del 2000 laddove,
riformulando l’art. 7, comma 3, legge n. 1034/1971, ha previsto che «il
Tribunale amministrativo regionale, nell' ambito della sua giurisdizione,
conosce anche di tutte le questioni relative all' eventuale risarcimento del
danno, anche attraverso la reintegrazione in forma specifica, e agli altri diritti
patrimoniali consequenziali».
È su questa disposizione, quindi, che occorre soffermarsi, non senza
considerare che con essa continua a concorrere, in sede di delimitazione della
giurisdizione spettante al giudice amministrativo sui profili risarcitori, quella
dell' art. 35, comma 1, d.lgs. n. 80/1998, secondo il quale, in base alla nuova
formulazione assunta per effetto dell' art. 7, legge n. 205/2000,« il giudice
amministrativo, nelle controversie devolute alla sua giurisdizione esclusiva,
dispone, anche attraverso la reintegrazione in forma specifica, il risarcimento
del danno ingiusto ».
Si tratta, in sostanza, della «reductio ad unitatem» della precedente
duplicazione di giurisdizione: il giudice amministrativo è destinatario
dell'attribuzione a condannare al risarcimento danni e alla reintegrazione in
forma specifica per lesione di diritti ed interessi legittimi, non solo nelle
materie di giurisdizione esclusiva (competenza giurisdizionale già prevista dal
Capitolo primo: il riparto di giurisdizione
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combinato disposto del d.lgs. n. 80/98 e della sentenza 500/99) , ma anche
nell'ambito della giurisdizione di legittimità.
In sostanza, viene meno il «monopolio del giudice ordinario» sulla
responsabilità extracontrattuale e con esso, le sue incongruenze, manifestate
dalla dottrina, mentre il giudice amministrativo si propone prepotentemente
come «giudice unico della funzione pubblica».
3
Quella che era stata sempre definita una giurisdizione incompleta, infatti,
diviene «piena» riferendosi non più esclusivamente alla legittimità dell'atto,
bensì anche aspetti rilevanti del rapporto giuridico, basati sulla centralità del
«bene della vita» dei cittadini che entrano in contatto con la Pubblica
Amministrazione.
La previsione del nuovo art. 7 della l. 1034/1971, tuttavia, ha sollevato nuove
controversie in dottrina.
In particolare, è stato sottolineato che la disposizione si riferisce all'eventuale
risarcimento del danno «e agli altri diritti patrimoniali consequenziali».
L'aggettivo «altri», dunque, sembrerebbe limitare l'attribuzione della
giurisdizione solo ai giudizi concernenti, nella complessità dei risarcimenti
danni, quelli «consequenziali» all'annullamento di un atto amministrativo.
3
Si discute, a tale proposito, sull'eventualità che il cittadino proponga ricorso straordinario al
Capo dello Stato per ottenere l'annullamento del provvedimento illegittimo ed ottenga la tutela
ablatoria. La dottrina, infatti, si chiede se sia immaginabile un successivo ricorso al giudice
amministrativo per ottenere il risarcimento ovvero la reintegrazione.
Capitolo primo: il riparto di giurisdizione
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Secondo questa interpretazione, meramente letterale
4
, la l. 205/2000 sarebbe
meno rivoluzionaria di quanto appare ed avrebbe conservato, ancorché in un
ambito più limitato, la bipartizione tra giudice amministrativo e giudice
ordinario.
Al primo, infatti, sarebbero attribuiti i giudizi sui risarcimenti dei danni che
sono accessori rispetto a provvedimenti caducatori di atti amministrativi
illegittimi; al secondo, invece, permarrebbero i giudizi sulla responsabilità
aquiliana della Pubblica Amministrazione non consequenziale a previi
annullamenti, come potrebbe accadere nel caso di violazioni formali o di regole
di correttezza non ricadute nei provvedimenti amministrativi, di ritardi, di
silenzio non significativo, ovvero nel caso eventuale in cui si ammettesse un
risarcimento pur in assenza di tempestiva impugnazione ai fini
dell'annullamento.
Si tratta, in realtà, di una scelta ermeneutica forzata.
La bipartizione, infatti, sussisterebbe solo nelle materie attribuite alla
giurisdizione di legittimità del giudice amministrativo, e non anche in quelle
che costituiscono la sua giurisdizione esclusiva, atteso che il d.lgs. n. 80/1998
non accenna alla nozione di consequenzialità.
4
L'interpretazione è criticata da F. CARINGELLA, Corso di diritto processuale amministrativo,
2003.
L'Autore conclude nel senso che anche una corretta interpretazione letterale escluderebbe la
persistenza del riparto di giurisdizione. Persistenza che, in ogni caso, sarebbe manifestamente
contraria alla ratio legis, volta ad attribuire giurisdizione piena al giudice amministrativo in
relazione alle tutele da apprestare ai cittadini nei confronti delle questione a lui devolute.
Capitolo primo: il riparto di giurisdizione
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Senza tralasciare, inoltre, che all'imprecisione lessicale del legislatore, che ha
modificato la vecchia lettera dell'art. 7 della l. 1034, si può rimediare
ricollegando la consequenzialità all'esercizio della funzione pubblica e non
anche all'annullamento dell'atto amministrativo
5
.
Altra problematica riguarda la natura della giurisdizione propria del giudice
amministrativo, laddove estesa, anche al di fuori delle materie attratte nella
giurisdizione esclusiva, alle «questioni relative all'eventuale risarcimento del
danno».
Occorre, nel dettaglio, verificare se si tratti di una giurisdizione sempre di
legittimità, arricchita dai riconosciuti poteri cognitori e decisori di cui al
riscritto art. 7, comma 3, legge n. 1034/ 1971, ovvero se si è al cospetto di una
nuova, e del tutto singolare, ipotesi di giurisdizione esclusiva.
L’adesione all’una o all’altra tesi, oltre che delicata per le conseguenze di
compatibilità costituzionale dello stesso art. 7, comma 3, legge n. 1034/1971
che possono derivare, assume un non indifferente rilievo sul versante
applicativo
6
.
Sicuramente, l’ammissione del generalizzato potere del giudice amministrativo
di conoscere dei profili risarcitori ha segnato un avvicinamento della
5
La considerazione è di FILIPPO DURANTE, Il diritto al risarcimento del dai danni per lesione
di interessi legittimi, in www.ambientediritto.it.
6
Si pensi alle conseguenze che ne derivano in base alla scelta, sul piano squisitamente
processuale, ad es. poteri istruttori, quantificazione del danno risarcibile e criteri attraverso i
quali amministrazione o gestore di pubblico servizio dovranno tener conto in sede di
elaborazione della proposta di liquidazione.
Capitolo primo: il riparto di giurisdizione
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giurisdizione di legittimità a quella esclusiva, tenendo ferme le diversità che
emergono sul piano squisitamente processuale.
Si tratta, peraltro, di un processo inevitabile, probabilmente destinato a
stimolare una graduale evoluzione complessiva dell’intero giudizio
amministrativo e da ispirarne almeno in parte la conformazione alla «logica
della spettanza»
7
.
Punto su cui concentrare l’attenzione sono poi, le perplessità manifestate
8
in
merito alla tesi che identifica le controversie risarcitorie con una nuova
«materia» devoluta alla giurisdizione esclusiva.
Si è in particolare evidenziata la difficoltà di ipotizzare una «materia» senza
confini, non delimitata da un parametro di tipo contenutistico specifico ed
omogeneo, ma stabilita solo dalla specificità del potere cognitorio e decisorio
ascritto al giudice: una materia, peraltro, del tutto «trasversale», destinata
talvolta ad integrare la giurisdizione di legittimità e quella di merito, talaltra ad
affiancarsi alle altre materie devolute alla giurisdizione esclusiva.
Non è mancato però chi ritiene l'ammissibilità di una interpretazione evolutiva
del concetto stesso di «materia» ex art. 103 della Costituzione, elaborata non
con riferimento ad un ambito contenutistico ben definito ma in considerazione
di differenti parametri, quale può essere quello relativo alle modalità
7
Tesi sostenuta da GAROFOLI R., RACCA G.M., DE PALMA M., Responsabilità della p.a. e
risarcimento del danno davanti al giudice amministrativo, Giuffrè editore, 2003.
8
A riguardo si veda CARINGELLA F., DE NICTOLIS R., GAROFOLI R., POLI V., Il riparto di
giurisdizione, Giuffrè editore, 2005.