II
Si tratta soprattutto di adolescenti, spesso prossimi alla maggiore età, ma nella maggior parte dei
casi di non più di 15 anni, provenienti da aree diverse, da culture e valori diversi, eppure con alcune
caratteristiche comuni, fra le quali il trauma dovuto alla separazione e al distacco dall’ambiente di
origine, i problemi di inserimento che incontrano nelle nostre scuole e nelle nostre città, la difficoltà
di crescere, in un’età già problematica, senza i fondamentali punti di riferimento familiari e al
contempo il senso di ribellione verso una condizione di arretratezza economica, di stagnanza sociale
e culturale, in cui versa il paese di origine, delle quali non si sentono causa, né partecipi, che
intuiscono, anzi, come ingiustizia, nel parallelismo continuo con il vicino mondo occidentale, e che
perciò rifiutano.
“Questo nuovo fenomeno ha messo in evidenza di fatto una realtà particolarmente complessa sia
dal punto di vista operativo che ideologico. I m.s.n.a. hanno posto, in termini gestionali, delle sfide
operative e sociali che il sistema politico e di welfare non potevano forse né prevedere né
contenere. I governi locali si sono trovati improvvisamente a gestire una realtà situata nel punto di
intersezione di due importanti questioni: la protezione ed il sostegno dei minori d’età – sancita
dalla legislazione internazionale e nazionale in materia di tutela dei minori ed il contenimento dei
flussi migratori. Nel corso degli ultimi anni sono stati molti i tentativi di conciliare questi due
assunti di base, i quali presuppongono, di fatto, interventi ed azioni che non solo appaiono a volte
inconciliabili, ma aprono un dibattito giuridico su questione di legittimità e costituzionalità che
coinvolgono direttamente i vari attori sociali chiamati a gestire le istanze delle quali i minori
stranieri in questione si faranno portatori”.2
E così sono due gli aspetti fondamentali che emergeranno nel corso dei prossimi capitoli e che
sostanziano, permeano ed anche conducono al provvedimento del rimpatrio assistito come possibile
soluzione positiva dell’insieme delle problematiche che il minore straniero non accompagnato porta
con sé:
1) la materia dei minori stranieri non accompagnati dal punto di vista della normativa, italiana
e internazionale, che li coinvolge, li tutela, li indirizza, in un sovrapporsi di circolari
ministeriali, leggi, sentenze dei Tribunali Amministrativi Regionali e decisioni del Consiglio
di Stato, che si inseguono con sempre maggior numero e velocità, con la rapidità con cui,
oggi, la stessa società, gli stessi minori, cambiano.
Paradigmatico, in questo senso, il diverso trattamento istituzionale riservato da due Regioni diverse
ai MSNA in relazione allo stesso percorso di accoglienza: 3”(…) emergono due diverse
2
Caritas Diocesana Roma e Regione Lazio, Minori stranieri non accompagnati - Procedure, problemi, proposte, a cura
di G. Fulvi, A. Guarnirei, N.A. La Gamba, C. Reynaud, 2006, p. 7.
3
C. Scivoletto, “Minori non accompagnati: diritti e pratiche” – Abstract dell’intervento programmato - Convegno
Internazionale “Diritto: le sfide dell’immigrazione”, 2005, p.1.
III
interpretazioni delle norme, da cui conseguono due differenti prassi giuridiche di accoglienza
dirette ai MNA. Nelle Marche vengono disposti affidamenti giudiziali, di competenza del Tribunale
per i Minorenni, in applicazione della legge 184/83 art. 9 e del D.P.R. 394/99, art. 28, in base al
quale chiunque incontri un minore in stato di abbandono deve segnalarlo al Tribunale per i
Minorenni, che apre un fascicolo, ai sensi dell’ 403 c.c., adottando un provvedimento di
affidamento, adozione o un diverso provvedimento che si configuri come necessario, in caso di
urgenza. Il Tribunale per i Minorenni segnala, inoltre, il caso alla Commissione per le adozioni
internazionali, che a sua volta deve provvedere alla segnalazione al Comitato Minori Stranieri. In
Emilia Romagna, invece, l’Autorità giudiziaria non considera il minore non accompagnato come
un minore in stato di abbandono; in conseguenza, il Tribunale per i Minorenni dichiara la propria
incompetenza ed inoltra le pratiche al Giudice Tutelare territorialmente competente, che apre una
“Tutela Civile” (Capo I del Titolo X c.c.). Questa prassi si basa sulla considerazione che il MNA si
trova nella situazione prevista dall’ art. 343 c.c.; infatti, tra le cause che rendono i genitori
incapaci di esercitare la potestà genitoriale si può comprendere anche la stabile lontananza e, in
ogni caso, nella interpretazione applicata, il minore in Italia ha comunque bisogno di un tutore che
possa rappresentarlo.
La scelta di considerare i MNA come minori in stato di abbandono, come nella prassi
marchigiana, sembra quindi focalizzare maggiormente l’attenzione sulla mancanza della famiglia
di origine; a differenza di quella operata nella regione Emilia Romagna, dove si considera
viceversa prioritario assegnare un tutore al minore non accompagnato.”
2) L’iter di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati sul territorio dello Stato, la
condizione sociale e psicologica in cui essi vengono a trovarsi nei vari passaggi di
integrazione ed in seguito al disposto del rimpatrio assistito, con particolare riferimento
all’esperienza dei minori albanesi.
I bambini vengono spesso fatti partire per l’Italia proprio dai genitori con il mandato preciso della
famiglia di guadagnare e portare a casa dei soldi che serviranno al sostentamento dei famigliari
abitanti in zone disastrate dalla guerra, dagli stravolgimenti politici, o anche solo economicamente
arretrate e si trovano a dover compiere un processo di integrazione tra cultura di provenienza e
quella in cui vivono.
“Il viaggio di Hadi
Hadi, ha 16 anni. Ha lasciato l'Afghanistan, da solo, all'età di undici anni diretto in Iran, nascosto
IV
sotto un autobus di linea. Oltrepassato, così, il confine, ha, successivamente, raggiunto Teheran
con vari mezzi di fortuna; ha trascorso diversi giorni in mezzo alla strada, poi, incontrando
casualmente una signora che gli ha offerto vitto e alloggio in cambio di un aiuto da parte sua nella
pulizia della casa, si è trasferito presso la famiglia di quest'ultima dove è restato per circa quattro
anni; al termine dei quali ha lasciato l'abitazione della donna ed è andato a lavorare, con alcuni
amici, presso una ditta di costruzioni. Nel frattempo la situazione in Iran diventava sempre più
pericolosa a causa della decisione da parte delle autorità locali di rimpatriare tutti i giovani
afgani, e Hadi, per timore di essere espulso, ha deciso di lasciare il Paese e raggiungere la
Turchia. Con l'aiuto di alcuni contrabbandieri (pagati circa 300 euro), da Tabriz ha oltrepassato il
confine a piedi ed è arrivato a Dubeyazid da dove, poi, ha raggiunto Istanbul in macchina; si è
fermato in città circa un mese e successivamente, a bordo di un gommone, con altre persone, è
arrivato in Grecia dopo due giorni di navigazione molto difficile. A Mitlin, però, lui ed i suoi
compagni di viaggio stati bloccati dalla Polizia e trasferiti in un centro di permanenza con l'ordine
di dover lasciare il Paese entro un mese. Hadi è riuscito a fuggire e a raggiungere prima Atene, e
dopo un'altra località di cui, però, non ricorda il nome, dove si è fermato circa un mese; in seguito,
si è trasferito a Patra da dove ha, più volte, tentato di imbarcarsi clandestinamente alla volta
dell'Italia. Durante uno di questi tentativi è stato arrestato dalla Polizia e portato in carcere;
rilasciato dopo un mese, ha tentato nuovamente di fuggire, e, al terzo tentativo è riuscito ad
imbarcarsi su una nave diretta in Italia, nascondendosi in un camion. Dopo lo sbarco il
proprietario del camion, scoperto Hadi e altri ragazzi nascosti tra la merce, ha chiesto l'intervento
della Polizia che, dopo averli portati in commissariato e fatto loro il fotosegnalamento, li ha
rilasciati.
Uscito dal commissariato, Hadi ha deciso di abbandonare subito la città e raggiungere Roma in
treno;giunto alla stazione di Termini ha chiesto indicazioni per Piramide dove si è fermato per
alcuni giorni in compagnia di altri connazionali che, successivamente, gli hanno consigliato di
rivolgersi agli operatori di strada. Accompagnato da questi ultimi alle Forze dell'Ordine è stato
inserito presso un centro di pronta accoglienza per minori.”4
Vedremo quindi nel corso dei prossimi capitoli come materialmente si snocciola il percorso di
accoglienza del minore straniero non accompagnato nel nostro territorio, che, sommariamente,
potremmo riassumere in questi passaggi:
a) la segnalazione del minore straniero non accompagnato;
b) le indagini sull'identità e sulla situazione in Italia e nel Paese d’origine;
4
Caritas Diocesana Roma e Regione Lazio, Ibidem, p. 1
V
c) l’accoglienza dapprima presso strutture di prima accoglienza e poi, eventualmente, di
seconda accoglienza;
d) la protezione del minore straniero attraverso l’affidamento, la tutela e altri provvedimenti;
e) il permesso di soggiorno;
f) la scelta tra accoglienza e rimpatrio;
g) l’adozione del provvedimento di rimpatrio.
1
Capitolo 1
Minore straniero non accompagnato:
l’ accoglienza in Italia
Paragrafo 1.
Definizione del minore straniero non accompagnato in Italia e nella Comunità Internazionale
La prima definizione ufficiale fornita dal legislatore italiano appare nel Regolamento relativo ai
compiti del Comitato per Minori Stranieri (D.P.C.M. del 9 dicembre 1999, n. 535) e dice che per
“minore straniero non accompagnato presente nel territorio dello Stato”, si intende il minorenne non
avente cittadinanza italiana o di altri Stati dell’Unione europea che, non avendo presentato domanda
di asilo, si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato privo di assistenza e rappresentanza da
parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti
nell’ordinamento italiano.
E’ chiaro dunque che il percorso del minore straniero non accompagnato richiedente asilo è
considerata condizione a sé stante, la cui competenza è assegnata alla Commissione Nazionale per il
Diritto d’Asilo e sottratta al Comitato per i Minori Stranieri e che tra i minori stranieri non
accompagnati non rientrano nemmeno tutti i minori stranieri che, pur non accompagnati, sono in
realtà cittadini di paese comunitario.
A riaffermare ed integrare questa prima definizione, interviene poi il Dlgs 85 del 7 aprile 2003,
attuativo della direttiva 2001/55/CE, il quale, richiamando l’art.2 della direttiva suddetta, precisa
che sono minori stranieri non accompagnati “i cittadini di Paesi non appartenenti all’unione
Europea o gli apolidi di età inferiore ai diciotto anni che entrano nel territorio nazionale senza
essere accompagnati da una persona adulta, finché non ne assuma effettivamente la custodia una
persona per essi responsabile, ovvero i minori che sono stati abbandonati, una volta entrati nel
territorio nazionale.”
Ma c’è una definizione pregnante adottata in campo internazionale15, ad esempio dal Separeted
Children in Europe Programme, che inquadra questo genere di minore appunto come “separated”,
separato da entrambi i genitori o da quell’adulto che, per legge o consuetudine, è responsabile della
15
Monia Giovannetti, Il trattamento dei minori stranieri non accompagnati nei paesi dell’Unione europea, in
“L’accoglienza incompiuta”, ed. Mulino, 2008, p. 54
2
sua cura, a sottolineare la reale condizione di abbandono, di privazione di aiuto, protezione,
sostegno.
Dal passaggio6 della frontiera del minore dal suo paese di origine verso il nuovo Stato egli si trova
di fronte alla fondamentale interruzione del senso di appartenenza, a un congelamento dei valori e
delle norme sociali a cui lo stesso era abituato nel proprio Paese che porta ad un’assenza del
controllo sociale della famiglia, dei parenti, della società, perciò il minore si trova realmente in
condizione abbandono, perdita, isolamento.
La complessità della figura del minore straniero non accompagnato è ben racchiusa nelle singole
parole che compongono la sua definizione, tant’è che se7 si scompone l’espressione “minori isolati
stranieri”, si possono rilevare differenti stati e condizioni giuridiche:
- minore, che si riferisce ad una incapacità giuridica, alla rappresentanza legale, alla
protezione dell’infanzia;
- isolato, che si riferisce all’idea di pericolo e dimostra la necessità di protezione;
- straniero, che si riferisce all’estraneità, alle leggi in materia di stranieri (satus di rifugiato
e leggi sull’immigrazione).
Come vedremo più avanti, la definizione stessa preannuncia tutta una serie di difficoltà di approccio
umano, ma anche normativo, al problema, se è vero che una parte di normativa, che è
esclusivamente a tutela dei minori, si scontra con la legislazione in materia di immigrazione, per cui
la materia dei minori stranieri è regolata più spesso da circolari ministeriali che da vere e proprie
leggi ordinarie8, il che crea una forte discrezionalità a livello di prassi locale e un sovrapporsi
indefinito tra norme in continuo movimento che questa immagine a mio avviso perfettamente
chiarisce:
“Un giudice ha definito la condizione giuridica del minore straniero come la foce di un fiume dove
l’acqua dolce e quella salata si toccano confondendosi e scontrandosi, infatti la condizione del
minore si tocca e si confonde con quella dello straniero. A seconda del luogo dove il minore
straniero si trova, la marea oscilla ora verso il mare ora verso il fiume, a volte l’acqua salata del
problema degli stranieri indurisce la legislazione minorile e a volte l’acqua dolce del trattamento
dei minori ammorbidisce quello dello straniero”9.
6
Atonella Inverno, Minori stranieri non accompagnati : aspetti giuridici e pratiche di accoglienza - Famiglie migranti
e stili genitoriali, “Programma Minori Migranti di Save the children (Italia)”, p. 133
7
E. Briot, Mineurs isolés etrangers en danger, in Mémoire des Droits de l’Homme – Droit Humanitaire, Université
d’Evry, 2004, p. 5
8
Atonella Inverno, Minori stranieri non accompagnati : aspetti giuridici e pratiche di accoglienza, in Famiglie migranti
e stili genitoriali, “Programma Minori Migranti di Save the children (Italia)”, p. 134
9
Laura Marzin, Ufficio Minori Stranieri Comune di Torino, Migrare da soli: tra vulnerabilità e autonomia, in “ La
difficoltà di cresecere: minori stranieri e tutela”. Atti del corso ottobre-dicembre 2003, Provincia di Milano – Farsi
Prossimo.
3
Paragrafo 2.
Percorso del minore straniero non accompagnato dopo l’ingresso in Italia
Pur ricordando che l’art. 33, comma 1, Legge 184/83, nel recepire le fonti di Diritto Internazionale,
vieta l’ingresso in Italia ai minori stranieri privi di visto ovvero non accompagnati dai genitori o da
parenti entro il quarto grado, la legislazione in materia prevede che il minore non accompagnato già
presente in Italia senza titolo di soggiorno non sia espellibile ai sensi dell’art. 19, comma 2, lettera
a), D.Lgs. 286/98.
In modo schematico la tabella 1 riporta l’iter che il MSNA dovrà seguire una volta oltrepassata la
frontiera italiana e, concretamente, le tabelle 2 e 3 relative all’iter operativo di affidamento a parenti
di minori stranieri non accompagnati e di accoglienza in emergenza presso comunità di pronta
accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, riassumono i passaggi salienti dei meccanismi
operativi che si attivano sul nostro territorio non appena giunta segnalazione della presenza di un
MSNA.