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Introduzione
In Occidente, negli ultimi decenni, si è assistito all’affacciarsi sulla scena pubblica di
una minoranza finora esclusa dalla “comunit{ morale”: gli omosessuali. La sua im-
popolarità derivava—e deriva ancora—dalla percepita inappropriatezza delle scelte
sessuali dei suoi membri—e, in particolare, della sua componente maschile:
“L’omosessualit{ era [considerata come] un abuso immorale e innaturale
dell’appropriata funzione umana della sessualità, il quale marcava
l’omosessuale come sub-umano e perciò completamente fuori dalla comunità
morale di individui. L’esilio degli omosessuali da una qualsiasi equa rivendica-
zione sulla comunità morale era manifestato con l’idea … dell’omosessualit{
come … crimine non adatto a essere nominato.”
1
Il legame tra l’atto sessuale identificato con gli omosessuali, cioè la sodomia, e
l’immoralit{ di cui era accusato derivava in gran parte dalla reazione emotiva di ri-
getto che gli individui-parte della comunità morale associavano alla “condotta” omo-
sessuale. Tale sensazione era estesa all’ambito pubblico tramite quella che Nus-
sbaum definisce come “politica del disgusto”:
“Molte persone [reagivano] alla … presenza di omosessuali con una profonda
avversione simile a quella ispirata da rifiuti corporei, insetti viscidi e cibo an-
dato a male—e poi [citavano] proprio quella reazione per giustificare un ampio
spettro di restrizioni legali, dalle leggi sulla sodomia alle proibizioni dei ma-
trimoni same-sex.”
2
1. D.A.J. Richards, Women, gays, and the constitution: The ground for feminism and gay rights in
culture and law, Chicago, University of Chicago Press, 1998, 361, citazioni omesse.
2. M.C. Nussbaum, From disgust to humanity: Sexual orientation and constitutional law, New
York, Oxford University Press, 2010, xiii.
2
La ripugnanza, si sosteneva, aveva il ruolo essenziale di allontanare le persone da
“scelte distruttive e terribili”, che “contaminavano e profanavano la societ{” ed era-
no foriere di decadenza e degenerazione fisica e morale.
3
Oggi tale giudizio nei con-
fronti degli individui omosessuali ha perso spazio nell’arena politica; tuttavia, esso
rimane presente, anche se spesso sotto forme edulcorate. Non stupisce, infatti, che la
rivendicazione da parte degli omosessuali di pari dignit{ e dell’uguale applicazione
dei diritti individuali
4
abbia portato a una certa conflittualità politica, contraddistin-
ta dalla persistente difficoltà nello svolgere un dibattito politico sulla questione dei
cosiddetti diritti gay attorno ad argomentazioni oggettive.
5
Gran parte dei parlamen-
ti e delle corti, tuttavia, da qualche tempo ha iniziato a riconoscere che, “da un punto
di vista costituzionale, gli omosessuali … non sono persone anormali o deviate, ma al
contrario conducono vite produttive e soddisfacenti al pari degli eterosessuali”.
6
Dal
punto di vista del diritto ciò è particolarmente importante: affermare che due gruppi
di persone che differiscono per un solo attributo sono di uguale valore significa ren-
dere illegittimo discriminarle seguendo una gerarchia morale basata su
quell’attributo, per quanto essa possa essere popolare. Questa conclusione è ormai
pienamente accettata per quanto riguarda alcune libertà individuali strettamente le-
gate al diritto alla privacy, come, ad esempio, la condotta sessuale;
7
tuttavia, essa
trova ancora delle resistenze per quanto riguarda i diritti dotati di una rilevanza so-
3. M.C. Nussbaum, op. cit., xiii–xiv.
4. Si noti che le richieste degli omosessuali non hanno niente a che fare con i diritti sociali, poi-
ché non si richiede una differente allocazione delle risorse; esse si riferiscono piuttosto ai diritti civili.
La richiesta degli omosessuali, in breve, è di essere trattati in modo uguale pur nell’affermazione della
loro diversità.
5. Riferendosi al dibattito americano sul matrimonio same-sex, C.B. Miller (Same-sex marriage:
An examination of the issues of due process and equal protection, in Arkansas Law Review, vol. 59
(2006), 487) afferma: “Il clima politico attuale è estremamente divisivo e altamente volatile. L’arena
pubblica potrebbe essere considerata come un vortice di slogan e frasi fatte con scarsa sostanza …
Una grande parte di ciò ha a che fare col ruolo preminente che la religione gioca nel processo. … Con-
siderando la maniera in cui le credenze religiose tendono a dominare altri fattori, bisogna essere
preoccupati di quanto si possa avere fiducia che il processo politico dia una giusta opportunità agli
altri interessi associati col matrimonio same-sex.”
6. M. Montalti, Orientamento sessuale e costituzione decostruita: Storia comparata di un diritto
fondamentale, Bononia University Press, 2007, 744.
7. Negli Stati Uniti la Corte suprema americana ha dichiarato incostituzionali le leggi che puni-
vano la sodomia solo nel 2003, col caso Lawrence v. Texas, 539 U.S. 558 (2003). Si noti, invece, che
l’Italia è stata uno dei primi paesi al mondo a depenalizzare gli atti sessuali omosessuali, nel 1889 col
codice Zanardelli. Questo, tuttavia, non faccia pensare che nel nostro paese vi sia stata una precoce
separazione tra diritto e morale in ambito sessuale e un’almeno parziale accettazione di una visione
liberale-milliana di applicazione dei diritti individuali. Al contrario, l’Italia ha semplicemente spostato
le questioni di morale sessuale e la loro relativa sanzione dall’ambito del diritto all’ambito socio-
culturale, che era—e in parte resta—dominato dall’etica cattolica (D. Borrillo, Omofobia: Storia e criti-
ca di un pregiudizio, Bari, Dedalo, 2009, 128–130).
3
ciale, come il matrimonio. In altre parole, se il riconoscimento degli omosessuali in
quanto individui pari agli altri può considerarsi un fatto generalmente accettato, il
riconoscimento di essi quando entrano nella formazione sociale più naturale per il
loro orientamento, quale la coppia formata da persone dello stesso sesso (in breve,
same-sex), è ancora soggetto a forti dispute, anche in sede giudiziale. L’Italia è stata
toccata da questo dibattito con due recenti pronunce: la sentenza 138/2010
8
della
Corte costituzionale e la sentenza Schalk e Kopf c. Austria
9
della Corte europea dei
diritti dell’uomo; entrambe le sentenze hanno decretato l’inesistenza di un diritto al
matrimonio tra due persone dello stesso sesso (in breve, same-sex) rispettivamente
nella Costituzione italiana e nella Carta europea dei diritti dell’uomo. Negli Stati Uni-
ti, le corti dibattono questo argomento fin dai primi anni Settanta; per la vastità della
giurisprudenza creata, è utile dare un’occhiata a come le corti americane abbiano fi-
nora risolto tale quesito.
In questa tesi, dunque, saranno analizzati i modi in cui le corti americane hanno
finora esaminato la questione del riconoscimento del diritto al matrimonio per le
coppie same-sex. Ci si concentrer{ sull’applicazione di due profili costituzionali, sele-
zionati perché sono i più frequentemente sollevati e perché sono gli unici, almeno a
oggi, su cui le corti si dividono. Il primo profilo si riferisce, di solito, a un’analisi basa-
ta sulla due process clause, il secondo a un’analisi basata sull’equal protection clause.
Questi profili richiedono rispettivamente che la corte si accerti che la proibizione dei
matrimoni same-sex non violi un diritto costituzionalmente protetto e che essa non
incida su un gruppo di individui che necessiti una protezione giudiziale. Così facen-
do, le corti stabiliscono quale livello di importanza deve essere dato all’istanza dei
ricorrenti. L’analisi, tuttavia, non finisce qui: è necessario bilanciare il diritto riven-
dicato con gli interessi di natura pubblica che il governo sostiene forniscano una giu-
stificazione per tale interferenza. Ovviamente, se il diritto dei ricorrenti sar{ più “pe-
sante” dell’interesse dei convenuti, ai primi spetter{ una riparazione; viceversa, la
corte affermerà la legittimità dello status quo.
La tesi tenterà di seguire lo schema concettuale appena citato e, nello specifico,
sarà organizzata nel seguente modo. Nel primo capitolo sarà fatta una breve pano-
ramica dei casi che saranno analizzati nel dettaglio e sarà fornita una breve tratta-
8. G.U. 21 aprile 2010.
9. No. 30141/04 (Sez. 1, 2010).
4
zione delle categorie giuridiche rilevanti, cioè la due process clause, l’equal protection
clause e i livelli di scrutinio. Il secondo capitolo analizzerà le risposte date dalle corti
alla domanda se la possibilità di sposare una persona dello stesso sesso sia protetta
da un diritto fondamentale. Il terzo capitolo analizzerà le risposte date dalle corti al-
la domanda se la proibizione dei matrimoni same-sex crei una discriminazione ai
danni di un gruppo costituzionalmente protetto. Il quarto capitolo analizzerà le ri-
sposte date dalle corti alla domanda se vi sia un interesse statale che possa giustifi-
care la violazione degli interessi dei ricorrenti. Il quinto capitolo, infine, tratterà dei
tipi di riparazione (remedy) previsti dalle corti che hanno decretato a favore dei ri-
correnti.
La conclusione di questa ricerca è che, a oggi, non sono state presentate ragioni
legalmente valide per negare il diritto al matrimonio alle coppie same-sex.
Note metodologiche
Prima di iniziare, è bene fare qualche precisazione. Il semplice schema che è stato
descritto sopra è ovviamente una semplificazione. In realtà, esso è distorto dalla
presenza di almeno tre fattori.
Il primo consiste nel fatto che le categorie che sono state individuate e che sono
state prese come riferimento per la classificazione dei casi non sono così strettamen-
te legate alle rispettive clausole. Vi è, al contrario, una profonda commistione tra
queste ultime.
10
L’effetto principale di ciò è che alcune procedure che solitamente
sono svolte tramite un’analisi di due process clause—quali la determinazione della
violazione di un diritto fondamentale—sono state spesso applicate anche in
un’analisi di equal protection clause, tant’è che si sarebbe affermata una “fundamen-
tal rights component” di quest’ultima clausola.
11
Questa sovrapposizione può risulta-
10. Le radici profonde di questa commistione non consistono in una scelta arbitraria fatta dalla
Corte suprema americana, ma piuttosto nella sovrapposizione degli stessi principi considerati alla
base delle due clausole: la libertà per la due process clause—o, meglio, per la sua componente mate-
riale (si veda inf. cap. I par. 2.1.1)—e l’uguaglianza per l’equal protection clause. Si consideri,
d’altronde, che non ha molto senso parlare, ad esempio, di “libert{ di parola” se essa non è garantita
“su una base di uguaglianza” (M.C. Nussbaum, op. cit., 83).
11. A questo proposito, si consideri l’opinione concorrente del giudice Stewart nella sentenza
Zablocki v. Redhail, 434 U.S. 374 (1978), il quale afferma che, a volte, il filone dell’equal protection
clause che si riferisce ai diritti fondamentali non è altro che “substantive due process con un altro no-
me” (Zablocki v. Redhail [Stewart, conc.], 395). Tale utilizzo della clausola sarebbe stato introdotto col
caso Skinner v. Oklahoma, 316 U.S. 535 (1942)—in cui la corte dichiarava incostituzionale una legge
che imponeva la sterilizzazione di determinati criminali—almeno in parte con l’intento di evitare di
5
re in una certa confusione nell’eseguire una ripartizione coerente dei casi e in una
certa ripetitività nelle argomentazioni presentate nelle due analisi.
Il secondo fattore consiste nella compresenza nel sistema americano di due tipi
paralleli di legislazione, uno federale e uno statale. Il problema, qui, deriva dal fatto
che il matrimonio è materia di legislazione esclusiva da parte degli stati; ne consegue
che quasi tutti i casi che saranno esaminati sono stati pronunciati da corti statali. Ta-
li corti giudicano sia in base alla costituzione federale, sia in base a quella statale
corrispondente. Se scelgono o sono chiamate a giudicare in conformità a
quest’ultima, esse costruiranno la loro analisi avendo come riferimento clausole che
potrebbero essere dotate di un’applicazione differente rispetto alla due process clau-
se e all’equal protection clause della costituzione federale. Questo fattore aumenta il
rischio di creare una classificazione dei casi quando non vi sono dei parametri real-
mente comparabili. Fortunatamente, quasi tutte le corti esaminate applicano nel di-
ritto statale lo stesso schema interpretativo che sono obbligate ad applicare nel di-
ritto federale. Resta, comunque, il fatto che alcune corti mantengono delle specificità
interne; di questo si cercherà di tener conto nella classificazione dei casi.
Il terzo fattore è legato alla difficoltà a individuare quali precedenti siano rilevanti
nell’applicazione di una clausola della costituzione. Non esiste, infatti, una vera e
propria procedura di applicazione delle clausole definita in modo sufficientemente
rigido, ma solo una serie di modelli e contro-modelli la cui applicazione può dirsi
piuttosto incerta.
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Questa caratteristica è dovuta in gran parte alla compresenza
nella Corte suprema americana di giudici di diverse sensibilità. Si può, quindi, notare
una certa differenza—o addirittura una schizofrenia—della corte nelle sue pronun-
ce, dovuta alla diversità delle coalizioni che si formano o anche dei singoli giudici che
utilizzare l’allora screditata due process clause (si vedano inf. cap. I par. 2.1.1 ed E. Chemerinsky, Con-
stitutional law, seconda ed., New York, Aspen Publishers, 2005, 622–623).
12. In riferimento all’equal protection clause, W.F. Murphy et al. (American constitutional inter-
pretation, quarta ed., New York: Thomson/Foundation Press, 2008, 936, 1068) parlano di “agire in-
deciso [backing and filling] della [Corte suprema americana] attraverso ingarbugliate masse di mo-
delli e contro-modelli”. L.M. Seidman (Constitutional law: Equal protection of the laws, New York,
Thomson/Foundation Press, 2003, 36–37) afferma: “La dottrina moderna dell’equal protection è un
complesso amalgama di idee ricavate dal testo del quattordicesimo emendamento, dalla storia da cui
è nato e da un insieme di moderne preoccupazioni spesso in disaccordo con quel testo e quella storia.
… Questa mescolanza spesso produce esiti disorientanti e contestabili.” Per un esempio concreto di
tale confusione, si veda L.M. Seidman, ibid., 61–62. In riferimento alla due process clause, R.H. Fallon
(Some confusions about due process, judicial review and constitutional remedies, in Columbia Law Revi-
ew, vol. 93 [1993], 309) afferma che la “dottrina del due process è fondata sulla confusione [subsists in
confusion].”
6
si trovano a scrivere l’opinione di maggioranza.
13
Anche nei casi che saranno analiz-
zati si può notare che giudici di sensibilità diverse danno più spazio ai precedenti
conformi con la propria visione del ruolo delle corti. Questo fattore, quindi, concorre
nel rendere a volte difficile una comprensione dei casi e una loro classificazione coe-
rente; anche di ciò si cercherà di tener conto.
13. Si consideri, ad esempio, la questione dell’estensione da dare allo scrutinio intermedio appli-
cato alle sex-based classifications; sul punto si veda: L. M. Shaman, Constitutional interpretation: Illu-
sion and reality, Westport, Conn., Greenwood Press, 2001, 97–99.
7
Capitolo I.
Le sentenze analizzate e i principi
costituzionali coinvolti
1. Presentazione delle sentenze analizzate
In questo primo paragrafo saranno presentate, in ordine cronologico, le sentenze
che sono state analizzate dettagliatamente per la stesura di questa tesi. Esse sono
state selezionate in base alla loro risposta alle tre domande costituzionali centrali
per questa tesi: se il matrimonio tra persone dello stesso sesso sia un diritto costitu-
zionalmente protetto, se la sua proibizione crei una discriminazione inaccettabile
nei confronti di un determinato gruppo di individui e se il governo abbia un interes-
se sufficientemente forte per sostenere la costituzionalità della legge.
14
14. Si precisa che le questioni che si riferiscono all’interpretazione delle leggi contestate e ad al-
tre clausole costituzionali saranno del tutto ignorate nell’analisi dei casi in quanto ritenute poco rile-
vanti. Analogamente, alcune sentenze, anche se riguardano i matrimoni tra persone dello stesso ses-
so, non sono state prese in considerazione e non saranno citate nella tesi perché sono irrilevanti per
l’impostazione della stessa. Nello specifico, la sentenza Matter of Cooper, 187 A.D.2d 128 (N.Y. Supr.
Ct. 1993), appello respinto in 624 N.E.2d 696 (N.Y. 1993), non sarà discussa perché la corte, chiamata
a giudicare in base all’equal protection clause, si limita a citare dei precedenti e di fatto non applica
nemmeno uno scrutinio di base razionale. Neanche la sentenza Adams v. Howerton, 673 F.2d 1036
(9th Cir. Ct. 1982), certiorari negato in 458 U.S. 1111 (1982), sarà citata perché la corte, interrogata
sulla compatibilit{ della legge sull’immigrazione—nel punto in cui non concedeva il rilascio di un
permesso di soggiorno al partner dello stesso sesso di un citttadino americano—con l’equal protec-
tion clause, applica un test di base razionale che considera automaticamente superato perché il Con-
gresso avrebbe un potere quasi assoluto nel regolare l’immigrazione. La sentenza De Santo v.
Barnsley, 476 A.2d 952 (Pa. Sup. Ct. 1984), non sarà citata perché la corte, chiamata a giudicare sulla
base dell’Equal Rights Amendment (si veda inf. n. 24) della Costituzione della Pennsylvania, si rifiuta
di esprimere un giudizio (De Santo v. Barnsley, 956). La sentenza Li v. Oregon, 110 P.3d 91 (Ore.
2004), non sar{ citata perché in essa la corte non si è pronunciata sull’incostituzionalit{
dell’esclusione delle coppie omosessuali dal matrimonio, a causa della sopraggiunta approvazione di
un emendamento alla costituzione statale che legittimava tale divieto; la corte, inoltre, si è rifiutata di
esprimersi sulla necessità di concedere alle coppie same-sex gli stessi diritti delle coppie opposite-sex,
annullando la decisione presa in tal senso dalla corte di primo grado. Infine, si precisa che la sentenza
Perry v. Schwarzenegger, 704 F. Supp. 2d 921 (N.D. Cal. Ct. 2010), appello pendente, con cui una corte
federale di primo grado ha dichiarato l’emendamento alla Costituzione della California che limita il
diritto al matrimonio alle coppie opposite-sex incostituzionale sulla base dell’equal protection clause e
8
1.1. Baker v. Nelson
Il caso Baker v. Nelson
15
è il primo a occuparsi specificamente della problematica del
riconoscimento del diritto al matrimonio tra persone dello stesso sesso.
16
Così come
gran parte dei casi successivi, esso ha origine dal ricorso di una coppia di uomini per
la mancata concessione di un certificato di matrimonio da parte del clerk della corte
distrettuale competente a causa del sesso dei richiedenti. Ne segue, quindi, un ricor-
so in base agli emendamenti primo, ottavo, nono e quattordicesimo della costituzio-
ne federale. La corte di primo grado dà ragione ai convenuti. La Corte suprema del
Minnesota si pronuncia il 15 ottobre 1971, confermando la sentenza di primo grado.
Essa basa la sua analisi solo sul quattordicesimo emendamento, non considerando le
altre accuse apportate dai ricorrenti.
17
Questo caso, almeno fino a oggi, è anche l’unico caso riguardante il diritto al ma-
trimonio per le coppie same-sex che sia arrivato alla Corte suprema americana. Pur
concedendo un writ of certiorari, il 10 ottobre 1972, essa ha emesso una sentenza
priva di opinione “per mancanza di un’importante questione di diritto federale
[want of a substantial federal question].”
18
La sentenza Morrison v. Sadler,
19
afferma
che, in base alle procedure seguite dalla corte suprema federale in vigore allora, un
rigetto dell’appello basato sull’assenza “di una questione federale rilevante”, a diffe-
renza del rifiuto di concedere un writ of certiorari, “rappresentava una decisione del-
la corte suprema nel merito per cui la sfida costituzionale presentata era inconsi-
stente”.
20
A opinione della corte nel caso Morrison v. Sadler, quindi, la Corte suprema
americana, di fatto, avrebbe detto che gli stati che proibiscono i matrimoni same-sex
della due process clause, pur essendo rilevante per il tema di questa tesi, non sarà esaminata perché
non è passata in giudicato.
15. 191 N.W.2d 185 (Minn. 1971), appello presso la corte suprema federale in 409 U.S. 810
(1972).
16. A essere più precisi, è il primo caso che si occupa delle problematiche costituzionali legate al
riconoscimento del diritto al matrimonio tra persone dello stesso sesso. La sentenza Anonymous v.
Anonymous, non riportata in N.E.2d, 67 Misc. 2d 982 (N.Y. Supr. Ct. 1971), infatti, è un altro caso ri-
guardante un matrimonio tra due persone dello stesso sesso e precederebbe la sentenza Baker v. Nel-
son di alcuni mesi. Si tratta di una richiesta di annullamento di matrimonio a seguito della scoperta da
parte del coniuge maschio che sua moglie era in realtà un membro del suo stesso sesso; poiché, tutta-
via, nella sentenza non sono sollevate delle questioni costituzionali rilevanti, essa non è stata presa in
considerazione per questa tesi.
17. Baker v. Nelson (Minn. 1971), nn. 2, 3.
18. Baker v. Nelson (1972), 810.
19. 821 N.E.2d 15 (Ind. App. Ct. 2005).
20. Morrison v. Sadler, 20. I giudici si riferiscono alla sentenza Hicks v. Miranda, 422 U.S. 332
(1975), in cui si legge: “I voti per … rigettare [un caso] per mancanza di un’importante questione fe-
derale … sono voti sul merito del caso” (Hicks v. Miranda, 344, citazioni omesse).
9
non violano il quattordicesimo emendamento federale e, di conseguenza, i ricorsi
basati su di esso sarebbero inutili. Questa opinione, tuttavia, è contestata da alcuni
autori.
21
1.2. Jones v. Hallahan
Il caso Jones v. Hallahan
22
ha origine dal ricorso di una coppia di donne del Kentucky
cui è stata negata la concessione di un certificato di matrimonio. La Corte d’Appello
del Kentucky—allora corte di ultima istanza—pronuncia la sua breve sentenza il 9
novembre 1973, dando ragione ai convenuti.
1.3. Singer v. Hara
Il caso Singer v. Hara
23
ha origine dal ricorso di una coppia di uomini del Washington
cui è stata negata la concessione di un certificato di matrimonio. Essi lamentano una
violazione dell’Equal Rights Amendment (d’ora in poi, ERA)
24
della costituzione sta-
tale e degli emendamenti ottavo, nono e quattordicesimo di quella federale. La corte
di primo grado dà ragione ai convenuti. La Corte d’Appello del Washington si pro-
nuncia il 20 maggio 1974, confermando la sentenza della corte inferiore. Essa basa la
sua analisi solo sull’ERA e sull’equal protection clause federale, ritenendo non neces-
sario discutere le altre affermazioni dei ricorrenti.
25
La Corte suprema del Washing-
ton nega un riesame del caso in data 10 ottobre 1974.
1.4. Baehr v. Lewin e Baehr v. Miike
Il caso Baehr v. Lewin
26
è il primo caso in cui la corte si esprime a favore dei ricorren-
ti. Esso ha origine dal ricorso di tre coppie same-sex cui il Department of Health delle
Hawaii ha rifiutato la concessione di un certificato di matrimonio. Essi lamentano
21. D.A. Widiss, E.L. Rosenblatt e D. NeJaime (Exposing sex stereotypes in recent same-sex marria-
ge jurisprudence, in Harvard Journal of Law & Gender, vol. 30 [2007]) affermano che tale sentenza non
può essere un precedente vincolante nel caso dei matrimoni same-sex in quanto pronunciata prima
del caso Craig v. Boren, 429 U.S. 190 (1976), il quale ha definito le sex-based classifications come sog-
gette a scrutinio intermedio (ibid., n. 17).
22. 501 S.W.2d 588 (Ky. App. Ct. 1973).
23. 522 P.2d 1187 (Wash. App. Ct. 1974).
24. L’ ERA è parte di ventuno costituzioni statali. Queste versioni sono strutturate sul modello
dell’omonimo emendamento alla costituzione federale, presentato nel 1972 e mai entrato in vigore
per mancanza di sufficienti ratifiche statali (West’s Encyclopedia of American Law, St. Paul, Minn.,
West Group, 1998, s.v. “equal rights amendment”), il quale recitava: “Equality of rights under the law
shall not be denied or abridged by the United States or by any State on account of sex” (ERA, § 1).
25. Singer v. Hara, n. 11.
26. 852 P.2d 44 (Hawaii 1993), reconsideration concessa in parte in 875 P.2d 225 (Hawaii 1993).
10
una violazione del diritto alla privacy, dell’equal protection clause e della due process
clause protetti dalla Costituzione delle Hawaii. In primo grado, la corte dà ragione al
convenuto, affermando che i ricorrenti hanno fallito nel formulare una richiesta in
base alla quale può essere concessa una riparazione (failure to state a claim upon
which relief can be granted). La Corte suprema delle Hawaii, il 5 maggio 1993, rove-
scia la sentenza della corte inferiore.
27
Essa afferma che la proibizione dei matrimoni
tra persone dello stesso sesso è una sex-based classification che viola l’equal protec-
tion clause della Costituzione delle Hawaii. Essa, tuttavia, rimanda alla corte di primo
grado la determinazione dell’esistenza di un interesse statale così importante da po-
ter giustificare tale violazione.
Si apre, quindi, il caso Baehr v. Miike.
28
La corte di primo grado, con una sentenza
del 3 dicembre 1996, afferma che la limitazione del matrimonio alle coppie opposite-
sex è incostituzionale. Il 3 novembre 1998, tuttavia, nelle Hawaii è approvato via re-
ferendum un emendamento costituzionale il quale afferma che il parlamento ha il
potere di limitare il matrimonio alle coppie opposite-sex.
29
La corte suprema, quindi,
il 9 dicembre 1999 rovescia la sentenza di primo grado perché “[tale] emendamento
ha reso il complaint dei ricorrenti legalmente irrilevante [moot].”
30
1.5. Dean v. D.C.
Il caso Dean v. D.C.
31
ha origine dal ricorso di una coppia di uomini del District of Co-
lumbia per la mancata concessione di un certificato di matrimonio. Essi lamentano
una violazione della due process clause e dell’equal protection clause del quinto
emendamento e dell’establishment of religion clause del primo emendamento—
quest’ultima accusa non è stata rinnovata in appello.
32
La corte di primo grado dà
ragione ai convenuti. La D.C. Court of Appeals—che nel distretto è la corte di ultima
istanza—pronunciandosi il 19 gennaio 1995, conferma la sentenza di primo grado,
33
27. Si noti che in questo caso non vi è un’opinione di maggioranza assoluta (majority opinion).
L’opinione che sar{ esposta è quella di maggioranza relativa (plurality opinion). Rispondendo a una
successiva motion for reconsideration or clarification, la Corte suprema delle Hawaii ha dato a essa
valore vincolante.
28. Non riportata in P.2d, 1996 WL 694235 (Hawaii Cir. Ct. 1996), appello in 994 P.2d 566 (Ha-
waii 1999).
29. Cost. Hawaii, art. I § 23.
30. Baehr v. Miike (Hawaii 1999).
31. 653 A.2d 307 (D.C. 1995).
32. Dean v. D.C., n. 1 (Ferren, parz. conc. e parz. diss.).
33. Il giudizio della D.C. Court of Appeals è formato dall’opinione parzialmente concorrente e
11
rigettando gli argomenti dei ricorrenti su entrambe le clausole.
1.6. Brause v. Bureau of Vital Statistics e Brause v. Alaska
Il caso Brause v. Bureau of Vital Statistics
34
ha origine dal ricorso di una coppia di
uomini cui l’Alaska ha negato il rilascio di un certificato di matrimonio. Essi lamen-
tano una violazione del diritto alla privacy e dell’equal protection clause contenuti
nella costituzione statale. La Superior Court—corte di primo grado—il 27 febbraio
1998 emette una sentenza a favore dei ricorrenti. Essa rileva che la legge contestata
viola il diritto alla privacy dei ricorrenti e opera una sex-based classification costitu-
zionalmente illegittima in base all’equal protection clause; essa, tuttavia, richiede
nuove testimonianze per stabilire se lo stato abbia un interesse di importanza tale
da giustificare tali violazioni.
Si apre, quindi, il caso Brause v. Alaska.
35
Il 3 novembre 1998, tuttavia, è approva-
to via referendum un emendamento costituzionale il quale afferma che un matrimo-
nio è valido in Alaska solo se è celebrato tra un uomo e una donna.
36
La corte di pri-
mo grado, quindi, deve respingere il reclamo dei ricorrenti per mancanza di
un’effettiva controversia (lack of ripeness). La Corte suprema dell’Alaska, con una
sentenza in data 17 aprile 2001, conferma il giudizio della corte inferiore.
1.7. Baker v. Vermont
Il caso Baker v. Vermont
37
si apre col ricorso di tre coppie same-sex cui è stato negato
il rilascio di un certificato di matrimonio dall’autorit{ competente. Esse lamentano
una violazione della Costituzione del Vermont. La corte di primo grado dà loro ra-
gione. Il 20 dicembre 1999, la Corte suprema del Vermont conferma la sentenza di
primo grado, rilevando una violazione della common benefits clause della costituzio-
ne statale.
parzialmente dissenziente del giudice Ferren limitatamente alla discussione sulla due process clause e
su altre questioni non trattate in questa tesi e dalle opinioni concorrenti dei giudici Terry e Steadman
per quanto riguarda la discussione sull’equal protection clause.
34. Non riportata in P.2d, 1998 WL 88743 (Alaska Sup. Ct. 1998).
35. 21 P.3d 357 (Alaska 2001).
36. Cost. Alaska, art. I § 25.
37. 744 A.2d 864 (Vt. 1999).
12
1.8. Standhardt v. Superior Court
Il caso Standhardt v. Superior Court
38
ha origine dal ricorso, presso la Corte d’Appello
dell’Arizona, di una coppia di uomini che, all’indomani della sentenza Lawrence v.
Texas, richiede un certificato di matrimonio al clerk della Superior Court della Con-
tea di Maricopa, in Arizona, vedendosela negare. Essi lamentano una violazione del
loro diritto fondamentale al matrimonio e dell’equa protezione delle leggi, così come
protetti dalle costituzioni statale e federale. La corte emette la sua sentenza il 10
agosto 2003, dando ragione ai convenuti. La Corte suprema dell’Arizona, il 25 mag-
gio 2004, si rifiuta di riconsiderare il caso.
39
1.9. Goodridge v. Department of Public Health e Opinions of the
Justices
Il caso Goodridge v. Department of Public Health
40
ha origine dal ricorso di sette cop-
pie same-sex provenienti da diverse contee del Massachusetts, cui è stata negata la
concessione di un certificato di matrimonio da parte dell’ufficio competente. Essi
lamentano una violazione della costituzione statale. La corte di primo grado dà ra-
gione ai convenuti. La Massachusetts Supreme Judicial Court, pronunciandosi il 18
novembre 2003, rovescia la sentenza di primo grado perché rileva che la proibizione
di tali matrimoni non è razionalmente legata a un legittimo interesse governativo.
41
Essa, quindi, chiede al parlamento di prendere provvedimenti affinché sia concessa
alle coppie same-sex la possibilità di sposarsi.
Il caso Opinions of the Justices
42
nasce da un’interrogazione del Senato del Massa-
chusetts alla Supreme Judicial Court riguardante la costituzionalità del disegno di
legge sulle unioni civili promosso dal corpo legislativo al fine di ottemperare col di-
spositivo della sentenza Goodridge v. Department of Public Health. La corte, rispon-
dendo in data 3 febbraio 2004, afferma l’incostituzionalità del disegno di legge, ob-
bligando il parlamento a estendere la possibilità di sposarsi alle coppie same-sex.
38. 77 P.3d 451 (Ariz. App. Ct. 2003).
39. Alliance Defense Fund, DOMAwatch.org: Arizona,
http://www.domawatch.org/stateissues/arizona/index.html.
40. 798 N.E.2d 941 (Mass. 2003).
41. Si noti che anche in questo caso non vi è un’opinione di maggioranza assoluta. L’opinione che
sarà esposta è quella di maggioranza relativa.
42. 802 N.E.2d 565 (Mass. 2004).
13
1.10. Morrison v. Sadler
Il caso Morrison v. Sadler ha origine dal ricorso di tre coppie same-sex dell’Indiana
cui è stata negata la concessione di una licenza di matrimonio. Essi lamentano una
violazione di alcune clausole della costituzione statale. La corte di primo grado re-
spinge il ricorso per fallimento nel formulare una rivendicazione (failure to state a
claim). La Corte d’Appello dell’Indiana, in data 20 gennaio 2005, conferma la senten-
za della corte inferiore, rigettando tutti gli argomenti dei ricorrenti. Questi, in segui-
to, decidono di non appellarsi alla corte suprema statale.
43
1.11. Hernandez v. Robles
Il caso Hernandez v. Robles
44
deriva dall’accorpamento di quattro casi: l’omonimo
Hernandez v. Robles, Samuels v. New York State Department of Health, Matter of Kane
v. Marsolais e Seymour v. Holcomb.
45
I ricorrenti sono quarantaquattro coppie same-
sex, ognuna delle quali ha provato senza successo a ottenere un certificato di matri-
monio. Nel giudizio di secondo grado, tutte le corti danno ragione ai convenuti. La
N.Y. Court of Appeals—corte di ultima istanza—il 6 luglio 2006 conferma le senten-
ze delle corti inferiori. In essa, i giudici affermano la conformità della proibizione dei
matrimoni same-sex con la due process clause e l’equal protection clause della Costi-
tuzione del New York.
1.12. Citizens for Equal Protection v. Bruning
Il caso Citizens for Equal Protection v. Bruning,
46
ha origine in una corte federale dal
ricorso di tre gruppi di interesse del Nebraska a favore degli omosessuali. Essi so-
stengono l’incostituzionalit{, in base ad alcune clausole, tra cui l’equal protection
clause, di un emendamento alla costituzione statale, approvato via referendum il 7
novembre 2000, il quale definisce il matrimonio come una relazione uomo-donna e
vieta il riconoscimento di una qualsiasi relazione same-sex nello stato. La corte di-
strettuale dà ragione ai ricorrenti; la corte d’appello, tuttavia, il 14 luglio 2006 rove-
scia la sentenza di primo grado. La richiesta di un riesame del caso da parte di un
43. Catholic University of America, The Marriage Law Project at the Catholic University of Ameri-
ca: Indiana,
http://web.archive.org/web/20080516232047/http://marriagelaw.cua.edu/law/states/IN.cfm.
44. 855 N.E.2d 1 (N.Y. 2006).
45. Casi non citati in bibliografia.
46. 455 F.3d 859 (8th Cir. Ct. 2006).
14
pannello (panel) di giudici più ampio della stessa corte, presentata in seguito dai ri-
correnti, è respinta.
47
1.13. Andersen v. King County
Il caso Andersen v. King County
48
deriva dall’accorpamento di due casi: l’omonimo
Andersen v. King County e Castle v. Washington.
49
Il primo ha origine dal ricorso di ot-
to coppie same-sex che fanno domanda di un certificato di matrimonio, ma se lo ve-
dono negare a causa del Defense of Marriage Act (da ora in poi, DOMA)
50
del Wa-
shington. Essi lamentano l’incostituzionalit{ del DOMA in base alla privileges and
immunities clause, alla due process clause e all’ERA contenuti nella costituzione stata-
le. Il secondo caso ha origine dal ricorso di undici coppie same-sex che vogliono spo-
sarsi o che si sono sposate in altra giurisdizione e ora chiedono che lo stato ricono-
sca il loro matrimonio. Essi lamentano l’incostituzionalit{ del DOMA in base alle
stesse fonti costituzionali citate sopra. Entrambe le corti di primo grado respingono
la violazione dell’ERA, a causa del precedente Singer v. Hara, ma si pronunciano a fa-
vore dei ricorrenti basandosi sulle altre clausole. Il 26 luglio 2006 la Corte suprema
del Washington rovescia le due sentenze.
51
1.14. Lewis v. Harris
Il caso Lewis v. Harris
52
ha origine dal ricorso di sette coppie same-sex che hanno fat-
to domanda di un certificato di matrimonio, richiesta che è stata loro negata perché
le leggi del New Jersey non permettono alle coppie same-sex di sposarsi. I ricorrenti
affermano che tali leggi violano le garanzie di libertà ed equa protezione delle leggi
contenute nella Costituzione del New Jersey. Le corti di primo e secondo grado si
pronunciano a favore dei convenuti. Il 25 ottobre 2006 la Corte suprema del New
47. Alliance Defense Fund, DOMAwatch.org: Eighth Circuit litigation,
http://www.domawatch.org/circuitissues/eighthcircuit/citizensforequalprotectionvbruning.html.
48. 138 P.3d 963 (Wash. 2006).
49. Casi non citati in bibliografia.
50. Con “DOMA” ci si riferisce solitamente a una legge federale, approvata nel 1996 come reazio-
ne alla sentenza Baehr v. Lewin, che mirava a: “(1) Evitare che gli stati fossero costretti dalla full faith
and credit clause [Cost. U.S.A., art. IV § 1] a riconoscere i matrimoni same-sex celebrati [legalmente] in
altri stati e (2) definire il matrimonio per fini federali come unione tra un uomo e una donna” (Stras-
ser, Legally wed: Same-sex marriage and the constitution, Ithaca, N.Y., Cornell University Press, 1997,
127). Leggi omonime e analoghe a questa, in seguito, sono state approvate anche da alcuni stati per
evitare di dover riconoscere i matrimoni same-sex celebrati altrove.
51. Si precisa che anche qui l’opinione esaminata è quella di maggioranza relativa.
52. 908 A.2d 196 (N.J. 2006).