Capitolo I
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Per avere un immediato termine di paragone verrà
analizzato anche il documento cartaceo, evidenziandone
congruenze e diversità.
Si guarderà al problema della sottoscrizione che viene
portato in primo piano come conseguenza diretta della
smaterializzazione del documento cartaceo ad opera del
documento elettronico stesso. Nasceranno quindi problemi
relativamente alle varie figure giuridiche che si creano come
conseguenza diretta di questo nuovo modo di intendere il
documento.
Si è potuto quindi parlare di una rivoluzione digitale
1
che
ha e avrà effetti di notevole spessore nella vita di tutti i giorni.
Il 25 novembre 1997 l'AIPA
2
aveva presentato ufficialmente al
Ministro della Funzione pubblica il regolamento sul documento
informatico e la firma digitale. Il 27 novembre 1997 si era
aperto il 36° congresso nazionale del Notariato con all'ordine
del giorno la nuova figura del "notaio on-line" e la Intranet che
collegherà gli studi tra loro e con la Pubblica Amministrazione.
Altre iniziative ancora sono state prese fino ad oggi e lo
saranno in futuro. Questo per dire in che modo questo
argomento sia stato e sia ancora molto dibattuto e ritenuto di
fondamentale importanza in tutti i campi, dal commercio tra
privati ai rapporti tra P.A. e cittadini fino ad arrivare agli
aspetti prettamente pubblici della questione.
Vale la pena di sottolineare che con l'introduzione di
questa normativa, organica e sistematica, che andremo ad
analizzare e che ha nel D.P.R. n. 513 del 1997 la sua massima
espressione, l'Italia si pone all'avanguardia nel mondo per
l'impiego delle tecnologie dell'informazione. Infatti l’Italia è il
primo paese della UE a essersi dotato di una legislazione
specifica
3
. Inoltre non dobbiamo trascurare il fatto che gli
1
Manlio Cammarata da www.interlex.com; 3/98.
2
Autorità per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione.
3
In Germania è stata approvata, nel giugno del 1997, una legge che
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7
evidenti vantaggi, in tutti i campi, del documento e della firma
digitale, stimoleranno un grande numero di persone e di
organizzazioni a munirsi dei necessari strumenti e ad
apprenderne l'uso. Così potrà colmarsi più facilmente il divario
nell'alfabetizzazione informatica che oggi ci separa da molti
paesi industrializzati e potremo quindi sfruttare meglio le
opportunità di crescita economica, sociale e culturale offerte
dalle tecnologie dell'informazione.
E' presto per prevedere i modi e i tempi di questa
evoluzione. Possiamo solo constatare che non ci sono ostacoli
insormontabili né dal lato tecnologico, né da quello economico.
Un solo punto deve essere valutato con prudenza: quello
dell'impatto delle nuove norme sulla cultura consolidata della
carta, della firma autografa, del timbro e della "prassi", la vera
nemica, quest'ultima, di ogni innovazione.
Ne abbiamo avuto una prova evidente durante le
discussioni che si sono svolte in occasione dei vari convegni e
seminari organizzati fino ad ora sull’argomento. Sono state
avanzate infatti diverse obiezioni, tutte però caratterizzate da
un dato comune: la non perfetta comprensione degli aspetti
sostanziali dell'innovazione, al di là delle norme specifiche sui
singoli momenti delle procedure digitali.
Queste obiezioni possono essere comprese in tre categorie:
ξla prima si riassume nella frase "comunque dovremo
andare dal notaio di persona"
4
ed esprime cioè una critica al
fatto che non è stata prevista una totale "smaterializzazione"
delle procedure;
disciplina la firma digitale. Tuttavia la normativa tedesca non disciplina
direttamente il problema della validità giuridica della firma digitale,
avendo infatti come obiettivo quello di fissare le condizioni generali in
base alle quali la firma digitale può essere considerata sicura, creando
così uno standard di fatto. Vedi il sito www.privacy.it “L’Italia si
scopre battistrada” di Giusella Finocchiaro (06/98).
4
articolo di Luca Maria de Grazia; 27-10-97; sito
www.Notariato.it.
Capitolo I
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ξla seconda, avanzata da alcuni giuristi, si configura nella
difficoltà di applicare le attuali regole processuali alla
documentazione digitale;
ξla terza, espressa invece da qualche tecnologo, riguarda i
rischi della manipolazione illecita dei documenti e della
possibile perdita delle informazioni (è noto che i bit sono
molto più volatili della carta e che non c'è modo di distinguere
un bit autentico da un bit falsificato).
Queste perplessità, come vedremo in seguito in maniera
approfondita, possono essere facilmente superate con una
lettura attenta delle norme (vecchie e nuove) e con l'uso
consapevole delle tecnologie.
Partiamo dalla prima obiezione: nell'ordinamento attuale
la presenza fisica dell'interessato è indispensabile per un certo
numero di atti, in particolare quando l'accertamento della sua
identità sia la premessa per gli adempimenti successivi. Non è
immaginabile che questa necessità possa essere superata in
futuro, almeno fino a quando le prescrizioni delle leggi saranno
rivolte agli esseri umani. Qualsiasi rapporto di rilevanza
giuridica fa capo a uno o più individui e la smaterializzazione
dei rapporti non può portare alla smaterializzazione delle
persone. Ci dovrà essere sempre un momento in cui viene
certificata la corrispondenza tra l'identità fisica di un
individuo e la sua identità digitale espressa dai bit della sua
chiave pubblica. E questa corrispondenza deve essere
certificata da un soggetto responsabile, che deve essere a sua
volta una persona, posto che nessuno sia ancora riuscito a
formulare ipotesi credibili di responsabilità di una macchina.
Dunque, almeno nel momento iniziale dell'assunzione della
sua "identità digitale", l'interessato dovrà fornire una prova
evidente della sua identità fisica.
Più complessa, e nello stesso tempo più significativa,
appare la questione dell'applicazione delle procedure
tradizionali al documento e alla firma digitale e non solo in
campo processuale.
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Qui è necessaria una comprensione non superficiale degli
aspetti tecnici della materia, e in particolare del formidabile
meccanismo di "autocertificazione" dei documenti formati e
trasmessi con sistemi informatici e telematici. Infatti,
l'apposizione dei contrassegni digitali (firma, impronta, time
stamping) rende immediata e completamente automatica la
verifica dell'originalità, dell'attribuzione a un determinato
soggetto e del momento della formazione e/o della trasmissione
di un documento. La "perizia calligrafica" e altri analoghi
passaggi non avranno più motivo di esistere ma dovranno
essere sostituiti da altre procedure, come la verifica del
momento di pubblicazione o della revoca della firma digitale,
di eventuali brogli da parte del certificatore, della possibile
presa di conoscenza della chiave privata da parte di un
soggetto diverso dal titolare e, soprattutto, dell'eventuale
inganno sull'identità dell'interessato al momento della
certificazione della firma.
Questo è l'esempio forse più interessante del salto
culturale richiesto dall'introduzione del documento
informatico: dove oggi si prospetta un reato di falso per
l'apposizione di una firma contraffatta, domani si dovrà
indagare su una possibile sostituzione di persona al momento
della certificazione della firma. Gli effetti possono essere gli
stessi, ma il reato è un altro.
Vediamo la terza obiezione: l'impossibilità di distinguere i
bit "veri" dai bit "falsi" e il rischio di perdita di informazioni,
due problemi ben noti a chi con i bit lavora tutti i giorni. Il
primo problema, a ben guardare, non esiste, perché il
documento provvisto di sigillo digitale
5
o è vero, o non è
documento. Gli algoritmi a chiave asimmetrica
6
danno una
certezza pressoché assoluta dell'autenticità delle informazioni.
Non possono esistere documenti veri con una firma digitale
5
vedi per la definizione il sottocapitolo 1.13.
6
vedi il capitolo secondo sulla crittografia.
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falsa, o viceversa. Il problema può essere a monte, come si è
visto prima, ma non riguarda il tecnologo che deve solo
predisporre efficaci procedure di documentazione certificata
delle operazioni connesse al trattamento dei documenti
informatici.
Quanto ai rischi di perdita delle informazioni, è ben noto
che la carta può durare molto più di un supporto informatico e
che è molto più facile "smarrire" un insieme di bit che un
cumulo di pratiche. Ma la totale duplicabilità del documento
informatico lo può rendere "immortale". Un incendio può
incenerire un sistema informatico senza la perdita di un solo
bit, se è stato fatto un back-up
7
remoto dei dati (del tutto
sicuro anche per la segretezza degli stessi, se sono cifrati).
Si giunge così all'aspetto più importante della "rivoluzione
digitale", dal punto di vista culturale prima ancora che
giuridico: il nuovo concetto di "documento", che prescinde
dalla natura, anzi, dall'esistenza stessa del supporto. A ben
guardare, nel documento tradizionale ciò che viene certificato
non è l'informazione ma il supporto che la contiene. Firme,
timbri, filigrane, sigilli, persino le barrette metalliche inserite
nelle banconote non autenticano l'informazione ma il supporto.
L'autenticità del contenuto è data dalla sua inscindibilità
dal contenitore.
Ora il contenuto digitale è perfettamente separabile dal
contenitore e l'autenticazione riguarda il contenuto stesso e
può addirittura esserne separata senza perdere la sua efficacia.
Il fatto veramente nuovo è che la verifica dell'autenticità
dell'informazione digitale non può essere fatta "a mano" o "a
occhio": occorre sempre un sistema informatico. Il che può
sembrare un vincolo pesante a chi considera ancora il computer
come un oggetto preoccupante e un po’ misterioso o, al
contrario, a chi lo venera ancora come una divinità, o a chi
pensa di utilizzarlo come un "servitore intelligente".
7
Si tratta, in pratica, di una copia, su altro disco, di tutti i file.
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Il computer è semplicemente lo strumento che rende
possibile l'esistenza della società organizzata di oggi ed è
indispensabile per l'individuo che voglia partecipare a pieno
titolo alla vita di questa società. Chi non sa servirsi
correttamente di questo strumento si allontana sempre di più
dalle opportunità offerte dall'evoluzione della tecnologia.
Come si vede da questi primi paragrafi sono state
utilizzate diverse parole “nuove” come algoritmi, bit, chiavi
simmetriche e asimmetriche, sigillo informatico e altre ancora.
Verranno analizzate tutte in un secondo momento. Il punto in
comune che si può subito sottolineare è che fanno tutte parte di
un nuovo modo di intendere la realtà: non più materiale con il
documento cartaceo che fa da padrone, ma immateriale,
dominata da piccolissime unità invisibili ma allo stesso tempo
importantissime chiamate “bit”.
Inoltre si è passati dal campo economico a quello che
interessa da vicino la P.A. e i rapporti con il privato senza fare
particolari divisioni. Questo perché in qualunque campo ci si
trovi, gli aspetti sostanziali della questione sono sempre gli
stessi, innovazione tecnologica, problemi pratici, limiti
legislativi e relative soluzioni ed hanno in comune la stessa
radice: la firma digitale e il documento elettronico.
Infine, come è stato detto sopra, il solo ostacolo che può
fermare o rallentare questo progresso non è l’aspetto tecnico o
giuridico che vede le nuove problematiche facilmente
superabili, ma la mentalità dell’uomo, una mentalità che deve
essere aperta a questi nuovi aspetti, già tutti conosciuti e
parzialmente utilizzati in altri campi.
Ovviamente a questi problemi se ne possono aggiungere
degli altri, più specifici, che verranno esaminati man mano che
ci si inoltrerà in questo nuovo mondo.
Capitolo I
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Ma venendo ad affrontare più da vicino l’argomento, cos’è
il documento elettronico, cos’è la firma digitale e qual è il suo
DNA
8
?
Senza entrare nel particolare si può dire che il termine
“documento” individua una scrittura o atto con valenza
probatoria. Da sempre il documento svolge un ruolo
importantissimo in tutti i campi dello scibile umano ed in
particolare nel mondo giuridico.
Non possiamo in questa sede esaminare il ruolo storico del
documento - anche se parzialmente verrà fatto per comparare le
due nozioni di documento, cartaceo ed informatico, e
sottolinearne le differenze -, poiché ci porterebbe oltre la
finalità del nostro intento, che è quello di rilevare le
evoluzioni del progresso ed in particolare le travolgenti
scoperte che l'elettronica è stata in grado di fornire alla
scienza dell'informazione e che ci hanno portato a considerare
un nuovo modo di acquisire e scambiare informazioni.
Prima dell'introduzione del computer il sistema
informativo veniva gestito esclusivamente con metodi manuali,
consistenti nella registrazione dei dati su supporti cartacei,
nell'archiviazione dei documenti, nella ricerca dei dati
mediante schedari. In particolare, i documenti legali devono
essere atti su carta, scritti con inchiostro indelebile, in lingua
italiana, in grado di essere letti da chi conosce tale lingua.
L'archiviazione dell'atto è fatta mediante indici, repertori,
protocolli, in modo da renderne agevole la ricerca e la
consultazione del contenuto. Quest'ultima è attuabile
unicamente nel luogo in cui si trova materialmente il
documento. Con questo sistema di conservazione dei dati il
trasferimento di un atto con efficacia probatoria può avvenire
solo con il trasporto fisico dell'atto da un luogo ad un altro.
8
C.N.N.Forum da “Guida al diritto”, n. 30, 29 luglio 1995 di Paola
Ragozzo e Danilo Giaquinto.
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La tecnologia informatica, abbinata all'utilizzo
dell'elettronica, ha permesso, anche in campo giuridico,
un’accelerazione dei processi informativi, sostituendo al
precedente sistema un procedimento di rapida archiviazione ed
elaborazione dati e aggiungendo un nuovo tipo di documento,
che chiameremo appunto “documento informatico”.
Uno scritto non è di per sé documento: diviene tale
soltanto se ascrivibile ad un soggetto, pubblico o privato che
sia.
Documento elettronico, si badi bene, non è il supporto
ostensibile, bensì la manifestazione di volontà, il dato
negoziale, il contenuto del provvedimento, l'atto in genere che
nel supporto o nel mezzo informatico trova soltanto un mezzo
di conservazione, memorizzazione e diffusione.
Per quanto riguarda la firma, in diritto romano ai concetti
di firma e sottoscrizione è sempre stato collegato un dato
"somatico" e "personale" che nella firma digitale sfugge o non
esiste proprio.
Per chiarire è facile il paragone con il sigillo notarile: se
la sottoscrizione del notaio è "somaticamente" personale, nulla
impedisce - e la pratica ce ne dà frequenti esempi - che il
sigillo (quale ben conosciamo) possa essere legittimamente
apposto anche da un fiduciario del notaio, non anche la firma.
Per tali motivi si dovrebbe parlare di firma digitale in
senso stretto e con proprietà terminologica soltanto quando alla
apposizione del contrassegno elettronico si accompagnasse, in
un tutt'uno, l’apposizione di altro o altri elementi
indubbiamente "somatici", riferibili in modo inequivocabile al
soggetto "firmatario" (limitandoci alle tecnologie oggi in uso:
riconoscimento vocale, impronta digitale, impronta della
retina, ed altro ancora).
Mostreremo come tale tipo di documento comunque possa
svolgere tutte le funzioni ed avere tutte le prerogative degli
usuali documenti cartacei, potendosi considerare accettato in
toto dalla normativa vigente, pur non ancora organica ed
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omogenea.
L'informatica consente, allo stato attuale, di avere uno
studio professionale gestito completamente in modo
automatico; le apparecchiature necessarie sono sovente già
presenti in molti studi professionali: uno o più computer,
collegati tra loro, come si suol dire, in rete, uno scanner (per
immettere documenti cartacei nel computer, sotto forma
elettronica) e un modem (per collegare il computer alla rete
telefonica ed attraverso di essa trasmettere dati). Fino ad oggi
la tecnologia informatica è stata utilizzata ed intesa come uno
strumento utile per la gestione di dati e, principalmente, come
mezzo finalizzato alla facilitazione della produzione di
documenti cartacei. Ci si accorge, invece, che il contesto
legislativo vigente amplia l'utilizzo della scienza informatica
con una vera e propria innovazione nel mondo dell'attività
giuridica, che dal regno storico della carta passa al moderno
universo del documento informatico. Qualsiasi atto giuridico o
probatorio viene scritto e conservato in archivi elettronici: si
pensi ai processi penali dove le testimonianze vengono
riportate su supporti audiovisivi, con enormi vantaggi sia di
tempo sia di esame della prova.
Ma anche ai privati è concessa la possibilità di trarre
vantaggio dal sistema informatico, eliminando ogni documento
cartaceo dallo studio mediante l'archiviazione dei dati su
supporto ottico e creando unicamente documenti informatici.
Con il termine “informatica giuridica” possiamo indicare il
trattamento di tutto il materiale prodotto dalle fonti
giurisprudenziali, dai giuristi, dagli operatori del diritto in
generale, ed archiviato elettronicamente tramite il computer per
permettere successive analisi e ricerche.
Il documento informatico può quindi essere definito una
scrittura o atto con valenza probatoria prodotto con sistemi
informatici e che risiede su supporto informatico. La
tecnologia utilizzata dall'elaboratore (variazione dello stato
fisico di piccole particelle di materiale su di un supporto
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magnetico o ottico), non è uno scritto nel senso tradizionale
del termine, ma è comunque qualcosa che rimane impresso in
maniera più o meno indelebile su di un supporto, così come i
sistemi del passato (inchiostro sulla carta o cera incisa sulle
tavolette) vengono considerati indelebili. Possiamo pertanto
affermare che mentre un documento comune risiede sulla carta,
un documento informatico è collocato su un supporto magnetico
(per esempio un floppy disk) o ottico (per esempio un CD-
ROM), che costituisce l'elemento della corporalità dell'atto.
Il documento informatico può presentare tutte le
caratteristiche di un documento cartaceo al quale siamo abituati
a fornire ogni crisma di ufficialità e di efficacia probatoria.
Sia i documenti cartacei che i documenti informatici si
possono presentare sotto forma facilmente modificabile (per
esempio un appunto preso con la matita o un testo registrato su
floppy disk) o sotto forma inalterabile (per esempio un atto
notarile o un documento memorizzato su CD-ROM).
Affinché i documenti informatici presentino la stessa
rilevanza giuridica dei correnti documenti ufficiali devono
presentare determinate caratteristiche:
ξpermettere la conservazione (e quindi la leggibilità)
senza limiti temporali. Ma affinché gli archivi ottici possano
sostituire quelli cartacei è necessario che venga assicurata la
conservazione fisica del disco e soprattutto la compatibilità di
lettura con i sistemi attuali e quelli futuri;
ξrendere possibile l'esibizione, e quindi lo scambio di
documenti tra soggetti diversi, con valore amministrativo e
probatorio;
ξgarantire la paternità del documento.
Possiamo, cioè, parlare di documento, ed in particolare di
"documento elettronico", soltanto se concorrono due elementi
essenziali:
1.l'esistenza di uno "scritto" (su supporto informatico, nel
nostro caso);
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2.la sua ascrivibilità ad un soggetto "autore" o
"responsabile".
Il documento deve essere fonte di certezza: il dato
desumibile con l'ausilio o per mezzo di strumenti informatici
deve possedere requisiti di certezza ed immutabilità; esso deve
potersi ascrivere in modo inoppugnabile al suo autore, che ne è
e rimane responsabile.
Se inteso come strumento contrattuale laddove è richiesta
la forma scritta, essa prescinde dal supporto che lo scritto
contiene (interessa il contenuto, qualunque sia il contenitore).
Scrivere non significa necessariamente apporre segni
intelligibili su un supporto cartaceo, ma apporre segni
intelligibili con qualsiasi tecnica su qualsiasi supporto e con
qualsiasi strumento. L'attività di scrittura è attività di
"memorizzazione" o "tramandamento", ed in tal senso può bene
considerarsi scrittura una registrazione audiovisiva, o la
trasposizione digitale di un testo su supporto magnetico e altro
ancora.
Questo principio trova conferma sia nella vigente
legislazione italiana (cfr., per tutti, l'art. 3 del D.Leg.vo n.
39/93 ...) sia in tutti gli studi ed i progetti di legge in
preparazione nel mondo in tema di contrattazione per via
elettronica.
Ben altro problema è l'attribuzione o l’ascrivibilità di uno
scritto a un soggetto: se uno scritto deve avere valenza
giuridica ed essere riconosciuto come "documento", ciò può
avvenire soltanto se in modo inequivocabile (per legge o per
convenzione) esso può essere attribuito ed ascritto ad un
soggetto.
Così come già accennato, gli ultimi anni (per non parlare
soltanto di mesi), sono stati caratterizzati da una frenetica
attività di studio in quasi tutti i settori dell'informatica
giuridica.
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Nell'ambito dei documenti informatici, presentano questi
requisiti gli atti memorizzati su supporti ottici non alterabili
(denominati tecnicamente CD-ROM e WORM
9
), scritti secondo
un codice standard. L'atto diventa documento informatico nel
momento in cui viene memorizzato su disco ottico. Per le sue
peculiari caratteristiche il documento informatico ha bisogno di
un computer per essere consultato.
E’ opportuno sottolineare che un documento creato con un
computer e stampato con una stampante è un documento
cartaceo e non un documento informatico: è infatti solo la
stampa che ha un'efficacia documentale e probatoria,
indipendentemente dal modo in cui è stata prodotta. Il
documento informatico di cui trattiamo, invece, risiede su
supporti informatici gestiti tramite un computer e ha di per sé
ogni valore legale, indipendentemente da eventuali copie su
carta che potrebbero anche non essere mai fatte. Questo
presuppone che chiunque voglia consultare tale documento
debba avere le necessarie apparecchiature.
A differenza del documento cartaceo, la cui lettura
richiede solamente la conoscenza della lingua nella quale esso
è scritto, per il documento informatico sono necessarie delle
conoscenze di base del linguaggio informatico. La lettura del
materiale informatico presenta dunque maggiore difficoltà
rispetto al vecchio sistema cartaceo. Tuttavia, il sistema
informatico ha dei vantaggi notevoli per quanto concerne, per
esempio, il trasporto dei dati da un luogo ad un altro in tempo
reale per via telematica. Il collegamento telematico più diffuso,
dato il suo basso costo, è oggi quello che si serve della linea
telefonica già esistente: attraverso un dispositivo chiamato
“modem” si stabilisce un collegamento con un altro
elaboratore, analogo ad una conversazione telefonica. Altri tipi
di collegamento più specializzati, oggi alla portata di grandi
aziende ed enti, diverranno entro pochi anni usuali anche in
9
CD ROM (read-only-memory); CD WORM (write once-read many).
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piccoli studi professionali. Con questo sistema la consultazione
del documento può essere attuata in qualunque luogo dove è
presente un computer con collegamento telematico.
Per quanto riguarda l’ambito di applicazione del
documento informatico è solo questione di tempo e la maggior
parte dei documenti non avranno più bisogno della carta per
essere divulgati. Perché questa rivoluzione?
In estrema sintesi, possiamo individuare tre principali
fattori: spazio, consultazione e trasmissione:
1.spazio: un documento informatico occupa meno posto
dell'equivalente cartaceo e può non essere spostato per la
consultazione. Questo fattore si fa sentire pesantemente con
l'aumentare della mole dei documenti;
2.consultazione: è facile (e soprattutto automatico in
quanto il lavoro viene svolto dalla macchina) ricercare le
informazioni che servono in un cumulo di documenti
eterogenei. Anche in questo caso all'aumentare dei documenti il
vantaggio aumenta a tal punto che, al di sopra di una certa
mole, la scelta informatica è praticamente l'unica percorribile;
3.trasmissione: il documento cartaceo (o una copia di
esso) deve essere fisicamente trasportato da un posto all'altro
mentre il documento informatico viaggia su un cavo elettrico
da un computer all'altro. L'analogia con il fax è notevole, ma la
sostanziale differenza è che al ricevente arriva non una copia
su carta più o meno leggibile, ma un documento registrato su
supporto magnetico identico all'originale. Virtualmente è esso
stesso un originale, poiché esistono dei meccanismi che
possono garantire non solo la perfetta corrispondenza dei
documenti di partenza e di arrivo ma anche, attraverso
l'utilizzo di particolari algoritmi, che il documento sia stato
prodotto proprio dal mittente (firma elettronica).
Alcuni esempi evidenziano le potenzialità dell'approccio
informatico e come i vantaggi siano rilevanti per grossi
quantitativi di dati, tali da rendere ormai quest'approccio
irrinunciabile per i grandi archivi.
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Una biblioteca di un milione di volumi richiede un palazzo
di diversi piani che la contenga. Gli stessi testi registrati su
poche migliaia di CD-ROM occuperebbero solo pochi scaffali
che entrerebbero in una stanza.
Con strumenti telematici alla portata anche del privato, è
possibile effettuare una ricerca degli scritti su un certo
argomento presenti in tutte le biblioteche del mondo collegate
per via telematica senza muoversi dal proprio terminale. Il
risultato potrebbe essere non solo l'elenco dei riferimenti
bibliografici, ma in taluni casi i testi integrali dei libri
ricercati!
Un notaio che debba istruire un atto di compravendita
immobiliare ha bisogno di numerosi documenti provenienti
dalle Conservatorie dei registri immobiliari, dagli uffici
catastali, dal Comune nel cui territorio si trova l'immobile, dai
notai roganti atti precedenti e plausibilmente anche da altri
enti. Per gli archivi informatizzati e resi accessibili attraverso
la rete telematica è possibile utilizzare una procedura
automatizzata per l'acquisizione dei documenti. Questa
procedura permette in pochi minuti di avere i documenti
registrati sui supporti magnetici del computer dello studio
notarile, pronti per essere inclusi nell'atto che può esso stesso
essere composto come documento informatico.
Le soglie di fattibilità e di convenienza si spostano
rapidamente verso il basso e società e studi sempre meno
grandi si rivolgono ad un'informatica avanzata.
Parimenti aumentano le istituzioni pubbliche e private in
grado di distribuire documenti informatici: in Italia il
precursore è stato il Centro elettronico di documentazione della
Corte di cassazione con sede in Roma, i cui indirizzi
"http://www.idg.fi.cnr.it/ita/informazione/informazione.htm",
raggiungibili per via telematica, anche tramite linea telefonica,
da tutta Italia, contengono legislazione, giurisprudenza e