2
Ci sono, infatti, moltissime decisioni giurisprudenziali, che spesso si
rifanno a precedenti decisioni applicandole al caso concreto.
Ci è parso importante, prima di affrontare le regole in esame, trattare
di quello che è l’istituto della comunione, analizzare la controversa
natura giuridica dell’istituto comunione e dell’istituto condominio,
dello stesso rapporto di condominio.
Ora, è un dato di fatto che i condomini possono stabilire in maniera
autonoma le regole dominanti nel condominio, il cosiddetto
regolamento di condominio.
Nella seconda parte appunto si è voluto sviluppare l’analisi della
stessa autonomia privata e dei regolamenti privati, dando rilievo al
rapporto tra soggetto e ordinamento giuridico, all’ordinamento dei
privati e all’autonomia privata.
Nella terza parte, si è dato peso a ciò che è punto di disaccordo in
dottrina e in parte anche in giurisprudenza: la natura giuridica del
regolamento di condominio.
Nel disaminare le varie considerazioni in merito, è risultato degno
d’interesse soffermarsi sull’aspetto contenutistico delle clausole
regolamentari, sull’origine stessa del regolamento e sulla sua diversità
di natura.
Altrettanto gradevole è stato soffermarsi sull’efficacia del
3
regolamento di condominio, analizzando altresì la sua possibile
validità erga omnes, nei confronti anche di chi è estraneo al rapporto
di condominio.
Nella quarta parte, si è posta l’attenzione sulla obbligatorietà del
regolamento, sulla trascrizione e sulla possibilità dei condomini di
impugnarlo davanti all’autorità giudiziaria.
In ultimo si è trattato del contenuto del regolamento, espresso dal
primo comma dell’articolo 1138 codice civile, dando rilevanza alle
tabelle millesimali che spesso sono fonti di controversie.
Si è concluso il lavoro specificando i diversi limiti che il legislatore ha
posto al contenuto stesso del regolamento di condominio.
4
CAPITOLO I
COMUNIONE E CONDOMINIO
1 DEFINIZIONI E RELAZIONE TRA GLI ISTITUTI
La comunione compare nel momento in cui la proprietà o altro
diritto reale spetta contemporaneamente a più soggetti.
E’ un istituto che apparentemente è facile da trattare e da inquadrare
ma in realtà, viste le innumerevoli dispute che genera tra i contitolari
di tale diritto, è una figura che lascia spazi diversi ai vari cultori della
materia.
L’oggetto della comunione può abbracciare tutto il campo dei diritti
reali “(con il dubbio per quanto riguarda le servitù cui non si riconosce
da alcuni -cfr. ad. es. Fedele, La comunione, Milano, 1967, pp 12-13- ,
la suscettibilità di essere oggetto di comunione)”
1
ma il caso che più di
tutti è frequente e fonte di molte incertezze si verifica quando
l’oggetto è il prevalente e più ampio dei diritti reali cioè la proprietà.
Si può asserire che: “la comproprietà è una posizione ben difficile a
1
Natucci A., La comproprietà nella giurisprudenza, 1977, 1.
5
regolare e un istituto assai malagevole da interpretare e costruire,
anche quando sia stato dal legislatore designato con la maggiore
nettezza di linee”
2
.
Sorge il problema di capire a chi compete nella comproprietà il diritto
di proprietà in presenza di più titolari, o meglio chiarire se il diritto va
“frammentato” sviluppandosi in una pluralità di diritti oppure resta
ferma l’unicità della situazione giuridica originaria.
Complica il quadro di analisi della comproprietà l’esclusività del
diritto di proprietà, che è almeno potenzialmente illimitato.
Nacque, per aggirare l’ostacolo, il concetto di “quota astratta” che si
enuclea in una “quota indiviso” ma venne limitato poi dall’estensione
del diritto di ogni comunista su tutta la cosa, oltre alle critiche sul fatto
che non può essere oggetto di diritto una quota astratta
3
.
Da qui, come meglio vedremo in seguito nascono varie teorie sulla
natura giuridica della comproprietà.
Resta di fatto che la comunione è il migliore dei modi di godimento
degli appartamenti di proprietà esclusiva
4
.
In pratica la forma più sviluppata di comunione porta al condominio
2
Bonfante P., I poteri della maggioranza ed i poteri del singolo nell’amministrazione della cosa
comune, in FI, I, 1913, 1318.
3
Branca G., Comunione – Condominio negli edifici, in Comm. Cod. civ. a cura di Scialoja e
Branca, Libro III, 1955, 3.
4
Benacchio, G., Del condominio negli edifici, varie fattispecie costitutive e modificative, 1964.
6
negli edifici.
Questo rispetto alla comunione è meno facilmente inquadrabile e
definibile.
Infatti una vera e propria definizione di condominio non esiste ma si
può sviluppare l’analisi specificando l’insieme dei pareri su tale
argomento espletati dai diversi soggetti interessati.
Rimandando l’approfondimento circa la sua natura giuridica e le varie
teorie in merito, al paragrafo successivo, possiamo precisare le varie
posizioni assunte col passare del tempo dalla giurisprudenza.
Cominciamo col chiarire che nel condominio come istituto complesso
coesiste la proprietà comune con le diverse proprietà individuali,
questo è un elemento che lo contrappone alla comunione o
comproprietà da cui è concettualmente estranea ogni forma di
titolarità esclusiva
5
.
Il legislatore fa la distinzione tra la comunione e il condominio negli
edifici, creando già qualche tautologia quando dà come titolo al “capo
secondo” del “titolo settimo” del “libro terzo” del c.c. quello di: “del
condominio negli edifici”.
Ciò farebbe pensare che possa esistere anche qualche altra forma di
condominio e non solo quella negli edifici.
5
Benacchio G., Del condominio negli edifici, varie fattispecie costitutive e modificative, 1964.
7
Ma in realtà l’aggettivo condomino viene usato per identificare un
soggetto che è contitolare con altri soggetti di ciò che è indicato
nell’art. 1117 del c.c..
Infatti quando si è contitolari di un intero edificio non si identifica il
contitolare con l’aggettivo condomino ma con quello di
comproprietario
6
.
Si evince che il legislatore ha fatto la distinzione anche se in pratica il
condominio costituisce una sottospecie di comunione.
L’orientamento prevalente della S. Corte è quello di identificarlo
come ente di gestione sprovvisto di personalità giuridica: “il
condominio ......ente di gestione idoneo ad assumere obblighi e ad
essere titolare di diritti”
7
specificando più volte che non è un ente
provvisto di personalità giuridica e nemmeno di un soggetto nuovo
distinto dalle diverse persone contitolari
8
.
Successivamente la Cassazione lo ha trattato come contitolarità del
diritto di proprietà su parti comuni
9
o anche come forma speciale di
comunione col fine del godimento e della conservazione dei beni
10
.
Ma l’idea dominante resta quella di ente di gestione senza personalità
6
Terzago G., Il condominio trattato teorico-pratico, 1988.
7
Cass. n. 274 del 1964, in Terzago G., Il condominio, Trattato teorico-pratico, 1988, 6.
8
Cass. sent. n. 2011 del 1968, in Terzago G., Il condominio, Trattato teorico-pratico, 1988, 6.
9
Cass. 16 novembre 1980, n. 6509; marzo 1973 n. 698, in Terzago G., Il condominio, Trattato
teorico-pratico, 1988, 7.
10
Cass. 8 maggio 1964, n. 1091, in Terzago G., Il condominio, Trattato teorico-pratico, 1988, 6.
8
giuridica, come del resto conferma la dottrina sottolineando che nel
condominio prevale il carattere “necessario” e non “incidentale” come
risulta dagli art. 1117 e 1119 del c.c
11
.
Altro elemento caratterizzante è che i rapporti tra amministratore e
condomini sono regolati dalle norme sul mandato, e affermare il
contrario equivarrebbe ad attribuire al condominio la personalità
giuridica come alcuni fanno
12
.
Possiamo allora provare a dare una qualche forma di “definizione” di
condominio: è un edificio-fabbricato nel suo complesso appartenente a
soggetti diversi con contitolarità di parti comuni (art. 1117 c.c.).
La comunione è lo strumento per rendere possibile il godimento del
bene esclusivo, essa è un accessorio delle proprietà esclusive dei
singoli.
E’ quindi una situazione in cui coesiste un diritto di proprietà
esclusivo con un diritto di comproprietà sulle parti che sono destinate
a restare in godimento comune o per ragioni utilitarie o strutturali.
Il condominio, in pratica, evidenzia un rapporto non tanto tra
proprietari bensì tra conviventi ai quali sono collegabili diverse
situazioni giuridiche soggettive
13
.
11
Salis L., Condominio negli edifici, in Noviss. D I, III, 1959, 1117.
12
App. Catanzaro 8 luglio 1966, in Riv. Giur. edil., 1967, I , 971.
13
Ruscello F., I regolamenti di condominio, 1980.
9
Nella prassi va ad identificarsi con l’edificio e con le relative parti
comuni.
Le più importanti linee distintive tra comunione e condominio
consistono nel fatto che mentre nella prima è possibile esercitare, in
merito alla propria quota il diritto di disposizione, di rinuncia e di
chiedere la divisione, nel secondo il regime di comunione esistente
dipende dalle unità immobiliari cioè non si può chiedere lo
scioglimento della comunione senza rinunciare al bene esclusivo, e
viceversa non si può cedere l’unità immobiliare conservando i diritti
sulle cose comuni.
Inoltre nella comunione le maggioranze necessarie per la decisione
sono rappresentate dalle quote mentre nel condominio vale la doppia
maggioranza (per teste e per quote).
Riguardo al godimento delle cose comuni nella comunione, il limite
alle innovazioni consiste nel pregiudizio del godimento altrui e nelle
eccessive spese, nel condominio, invece, tale limite è rappresentato
dalla sicurezza del fabbricato.
Sono inoltre diversi i “quorum” richiesti per le delibere assembleari
nei due istituti: nella comunione è sufficiente la convocazione di tutti i
partecipanti e la presenza della maggioranza semplice come
10
presupposto di validità delle delibere; ciò non vale in assoluto nel
condominio.
Il regolamento della comunione ha come fine il migliore godimento
della cosa comune (art. 1106 comma 1 c.c.) mentre nel condominio
riguarda l’uso delle parti comuni, la ripartizione delle spese, la tutela
del decoro dell’edificio e l’amministrazione (art. 1138 c.c.).
11
CAPITOLO III
NATURA GIURIDICA DEL REGOLAMENTO DI
CONDOMINIO
INTRODUZIONE
Si sono sviluppati nei capitoli precedenti le linee essenziali del
rapporto di condominio, e dell’autonomia privata, elementi cardine
per analizzare il regolamento di condominio, o meglio “i regolamenti
di condominio”.
Fondamentale è evidenziare la vasta panoramica dei pareri espressi in
dottrina riguardo alla natura giuridica di tale atto.
Nell’effettuare tale studio occorre prendere in considerazione il fatto
che non è proficuo mantenere separata la natura del regolamento dallo
stesso rapporto di condominio
1
.
Altra premessa importante consiste nel tenere presente che: “il
discorso sui regolamenti nella comproprietà si articola intorno alle
1
Ruscello F., I regolamenti di condominio, 1980.
12
note contenutistiche e funzionali dell’atto non considerando il profilo
strutturale modulo esclusivo, o comunque determinante, nella
sistemazione, in quanto esso stesso implicazione delle altre note ora
menzionate”
2
.
Si è poi apprezzato in dottrina, un maggiore interesse per le tabelle
millesimali, parte necessaria del contenuto dei regolamenti di
condominio, anziché per lo stesso regolamento
3
.
Chiaramente il motivo risiede nel maggior interesse pratico che
l’applicazione delle tabelle millesimali sviluppa, ma come vedremo
l’analisi del regolamento di condominio merita altrettanta attenzione.
Si notano, i riferimenti normativi in merito al regolamento: si trova
diretta menzione nell’art. 1138 c.c. e 70, 72 e 152 di attuazione del
c.c..
Svilupperemo le diverse tesi proposte sulla natura giuridica del
regolamento di condominio e, nell’ultima parte del capitolo ne
analizzeremo l’origine e l’efficacia.
2
Del Prato E., I regolamenti privati, 1988, 54; si noti inoltre, come meglio approfondiremo in
seguito, che per alcune considerazioni è essenziale distinguere anche il profilo strutturale da quello
funzionale della delibera di approvazione del regolamento di condominio.[Andreoli M., I
regolamenti di condominio, 1961].
3
Ruscello F., I regolamenti di condominio, 1980.