6
quello di istituire un sistema che impedisca distorsioni della concorrenza nel
mercato comune.
E’ parimenti necessario non sottovalutare l’importanza che ha avuto il
regolamento 17/62 nel corso degli anni; la sua applicazione ha consentito lo
sviluppo di una politica comunitaria in materia di concorrenza,
contribuendo alla diffusione di una cultura antitrust.
Alla luce dell’esperienza acquisita, e dei cambiamenti in atto all’interno
dei mercati comunitari, sempre più complessi e volti alla ricerca di un
equilibrio stabile, è stato ritenuto opportuno sostituire il regolamento n.
17/62 per introdurre disposizioni adeguate alle sfide di un mercato
integrato, proprio alla stregua del già attuato allargamento della
Comunità
4
.
In una recente intervista, il Commissario per la Concorrenza Mario
Monti ha manifestato l’esigenza ormai improcrastinabile di tale riforma:
‹‹Per quanto riguarda l’applicazione degli articoli 81 e 82, occorreva
ripensare radicalmente il sistema di tutela comunitario, sostituendo un
modello ormai datato di enforcement eccessivamente centralizzato sulla
Commissione, con uno a rete a vocazione più “partecipativa”, dove le
Autorità e giudici nazionali sono chiamati a svolgere un ruolo chiave
nell’applicazione decentrata delle norme comunitarie, e la Commissione è
maggiormente focalizzata sulle questioni di sua naturale competenza, come
il trattamento dei grandi cartelli transfrontalieri oltreché le funzioni di
coordinamento all’interno della rete. Da qui l’esigenza di modificare
strutturalmente il modello di applicazione dell’articolo 81 CE, passando da
4
V. considerando n. 1 del cit. regolamento CE n. 1/2003.
7
un sistema di notifica ed esenzione ex ante delle singole intese ad un
controllo ex post basato sull’applicazione diretta dell’articolo 81 CE››
5
.
Gli studi che seguono intendono illustrare il percorso che ha portato
all’adozione del regolamento n. 1/2003, a cominciare dalle ragioni che
hanno indotto la Commissione a proporre una radicale riforma del diritto
comunitario della concorrenza, nonché degli elementi fondamentali del
nuovo regime.
5
Intervista a Mario Monti di Michele Polo, “Una stagione di riforme per l’antitrust europeo”, in
Mercato e Concorrenza n. 2, agosto 2003.
8
CAPITOLO PRIMO
Questioni preliminari
Sommario: 1.1 La concorrenza come valore costituzionale nell’ordinamento
comunitario. – 1.2 Il regime esistente: l’articolo 81 CE, le intese restrittive della
concorrenza. - 1.2.1 Segue: l’articolo 82 CE, lo sfruttamento abusivo della
posizione dominante. - 1.3 Le esigenze e gli obbiettivi della riforma del
regolamento 17/62. – 1.4 Il Libro Bianco sulla modernizzazione delle norme
sull’applicazione degli articoli 81 e 82 del Trattato CE, la semplificazione delle
norme. – 1.5 Il nutrito dibattito suscitato dal Libro Bianco, la Proposta di
Regolamento della Commissione.
1.1 La concorrenza come valore costituzionale
nell’ordinamento comunitario.
Obbiettivo fondamentale della Comunità Europea è, ai sensi dell’articolo
2 del Trattato di Roma, la creazione di un’unione economica e, ancor prima,
di un ‹‹mercato interno›› nell’accezione propria dell’articolo 14 (ex art. 7A)
del Trattato medesimo.
Tale definizione contiene in sé l’esigenza di assicurare effettivamente ed
efficacemente la realizzazione delle quattro libertà fondamentali, che il
Trattato prevede e salvaguardia, cioè la libera circolazione di persone, merci,
servizi e capitali.
L’articolo 3 del Trattato, alla lettera g), espressamente prevede la
creazione di un ‹‹regime inteso a garantire che la concorrenza non sia
falsata nel mercato interno››, che si esplica nell’adozione di specifiche
azioni ed iniziative volte a configurare la Comunità come un ordinamento ad
economia di mercato.
9
La realizzazione di uno spazio comunitario all’interno del quale siano
garantite le quattro libertà fondamentali, poste alla base, quindi, di un
mercato interno, ha l’obbligo di realizzarsi prioritariamente e
prevalentemente mediante la creazione e l’operatività di un sistema retto dai
principi e dalle regole della concorrenza. Questa è la ratio dell’articolo 3,
lett. g), all’interno del quale il valore della concorrenza viene elevato a
principio ‹‹costituzionale›› dell’ordinamento comunitario, fondamentale
requisito per l’instaurazione di una ‹‹democrazia economica›› all’interno
dell’Unione Europea.
Inoltre, il citato articolo 3, lett. g), dotato di immediata applicabilità,
impone alle istituzioni europee di porre in essere un sistema di norme tra
loro coordinate, il cui obiettivo è quello di salvaguardare il mercato relativo
agli Stati membri dell’Unione Europea rispetto alle distorsioni della
concorrenza create dalle sempre più evolute tecniche e manovre di mercato.
Alla stregua di ciò, si è data origine a due distinte categorie di norme: da
una parte quelle direttamente applicabili alle imprese comunitarie, che
impediscono alle stesse l’attuazione di condotte incompatibili con un
sistema di concorrenza efficace; dall’altra norme vincolanti per i paesi
membri, al fine di rendere compatibili con i principi della concorrenza le
misure e gli interventi da loro posti in essere sui mercati ovvero nei confronti
delle imprese.
Posto che la “ concorrenza ” è una forma di mercato in cui agiscono una
pluralità di operatori, nessuno dei quali è in grado di influenzare l’andamento
degli scambi, è altamente improbabile pensare ad uno sviluppo europeo
senza che alla base ci sia un regime di regole al passo con i tempi,
direttamente applicabili a tali operatori.
10
1.2 Il regime esistente: l’articolo 81 CE, le intese
restrittive della concorrenza.
Il sistema posto in essere dai padri fondatori del Trattato CE in materia di
diritto della concorrenza e che si riflette nella redazione degli articoli 81 e 82
del Trattato CE, pone in essere rispettivamente il principio del divieto di
accordi restrittivi di concorrenza e dell’abuso di posizione dominante.
L’articolo 81 del Trattato CE, al primo paragrafo, dispone che: ‹‹1. Sono
incompatibili con il mercato comune e vietati tutti gli accordi fra imprese,
tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che
possono pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per
oggetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza
all’interno del mercato comune. Gli accordi o decisioni, vietati in virtù del
presente articolo, sono nulli di pieno diritto››.
L’articolo 82 vieta alle imprese l’abuso della posizione dominante. A tal
proposito, dispone: ‹‹E’ incompatibile con il mercato comune e vietato,
nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio fra Stati
membri, lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una
posizione dominante sul mercato comune o su una parte sostanziale di
questo. Tali pratiche abusive possono consistere in particolare:
a) nell’imporre direttamente od indirettamente prezzi d’acquisto, di
vendita ad altre condizioni di transazione non eque;
b) nel limitare la produzione, gli sbocchi o lo sviluppo tecnico, a danno
dei consumatori;
11
c) nell’applicare nei rapporti commerciali con gli altri contraenti
condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, determinando così
per questi ultimi uno svantaggio per la concorrenza;
d) nel subordinare la conclusione dei contratti all’accettazione da parte
degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro
natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con
l’oggetto dei contratti stessi››.
Per quanto concerne il divieto di cui all’articolo 81, paragrafo 1, e delle
condizioni necessarie alla sua rimozione, i compilatori del Trattato CE
avevano la scelta tra due regimi alternativi: un regime di autorizzazione o un
regime di eccezione legale.
Nel primo dei citati regimi, solo l’intervento di un’autorità pubblica
competente può, mediante decisione costitutiva di diritti, rimuovere il divieto
posto dalla legge con la conseguenza che gli accordi sono nulli fintantoché
non sono stati autorizzati dall’autorità preposta a tal fine.
Nel secondo dei regimi possibili, il divieto di stipulare accordi restrittivi
della concorrenza non si applica agli accordi che soddisfano determinate
condizioni stabilite dalla legge e che vengono interpretate come
un’eccezione al suddetto divieto, senza necessità di una previa
autorizzazione di un’autorità amministrativa. In questo tipo di regime gli
accordi restrittivi sono pertanto validi dal momento della loro conclusione
6
.
L’articolo 81, paragrafo 3, riflette questo dilemma e costituisce, nella sua
dizione volutamente ambigua, il risultato di un compromesso tra le diverse
delegazioni favorevoli all’uno o all’altro regime.
6
V. sul punto, Libro Bianco sulla modernizzazione delle norme per l’applicazione degli articoli 81
(ex art. 85) e 82 (ex art 86) del Trattato CE del 12 maggio 1999 in G.U.C.E., 12 maggio 1999, punti
11 e 12.
12
In realtà, la formulazione negativa “le disposizioni del paragrafo 1
possono essere dichiarate inapplicabili”, ha lasciato al legislatore
comunitario, in virtù dell’articolo 83 (allora 87 del Trattato), la scelta fra un
regime di autorizzazione e un regime di eccezione legale.
In questo ambito, l’articolo 83 del Trattato conferisce al Consiglio, su
proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento Europeo,
il compito di predisporre le regole di procedura, mediante l’adozione di
regolamenti e direttive, per l’applicazione dei principi contenuti negli articoli
81 e 82 del Trattato CE. Tali atti devono avere lo scopo di determinare le
modalità di applicazione dell’articolo 81, paragrafo 3, avendo riguardo alla
necessità di esercitare una sorveglianza efficace e nel contempo,
semplificare, per quanto possibile, il controllo amministrativo delle
istituzioni sulle imprese.
In applicazione del citato articolo 83 del Trattato CE, il legislatore
comunitario del 1962 con l’adozione del regolamento n. 17, ha voluto porre
in essere un regime fondato sulla regola del controllo ex ante mediante un
meccanismo di autorizzazione, il quale prevede che la Commissione sia
interpellata preventivamente mediante una procedura di notifica, in sé non
obbligatoria ma che diventa tale per le imprese che intendano avvalersi delle
disposizioni dell’articolo 81, paragrafo 3.
In questo contesto, deve allora sottolinearsi che, le esenzioni ex articolo
81, paragrafo 3, sono ammissibili qualora le intese rilevanti siano giustificate
alla luce di esigenze di ambiente
7
, di politica sociale
8
, di politica energetica
9
,
dei trasporti
10
o culturale
11
.
7
V. le decisioni della Commissione Carbon Gas Techonoligie, in G.U.C.E., n. L 376/1983, p. 17;
Kbs/Goulds/Lowara/ITT,in G.U.C.E. n. L 19/1990, p. 25; Exxon/Shell, in G.U.C.E., n. L 144/1994,
p. 25; Philps/Osram, in G.U.C.E., n. L 378/1994, p. 37.
8
V. sentenze Metro I e II, Remia e Fedetab.
13
Tale disciplina presuppone, tra l’altro, l’esistenza di un ampio potere
discrezionale della Commissione nell’adozione di decisioni applicative (o
meno) dell’articolo 81, paragrafo 3, rispetto al quale, il sindacato del giudice
è limitato all’accertamento del rispetto delle regole procedurali,
all’adeguatezza della motivazione, e all’assenza di manifesto travisamento
dei fatti o eccesso di potere contenuto nelle decisioni suddette.
Inoltre, è necessario sottolineare che, una volta che la Commissione abbia
mediante decisione esentato gli accordi di cartello, questi risultano
pienamente leciti. Tale decisione, è opponibile ai terzi che volessero far
valere la supposta illeicità degli accordi ex articolo 81, paragrafo 1 e, quindi
la loro piena nullità prevista dal paragrafo 2, dello stesso articolo.
L’articolo 81, paragrafo 3, specifica le condizioni in presenza delle quali
un accordo di cartello possegga le caratteristiche necessarie per usufruire
dell’esenzione dal divieto ex articolo 81, comma 1. Quindi, per disporre di
un’esenzione, le intese:
a) debbono contribuire a migliorare la produzione e la distribuzione dei
prodotti, o a promuovere il progresso tecnico od economico;
b) debbono riservare agli utilizzatori/consumatori una congrua parte
dell’utile che ne deriva;
c) non debbono contenere restrizioni non indispensabili al
raggiungimento degli obiettivi propri delle intese stesse;
d) non debbono dare a tali imprese la possibilità di eliminare la
concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi.
9
V. le decisioni United rprocessors KEWA, in G.U.C.E., n. L 51/1976, p. 7; Scottish Nuclear, in
G.U.C.E., n. L 178/1991, p. 31.
10
V. le decisioni IATA – Passenger Agency Programme e IATA-Cargo Agency Programme, in
G.U.C.E., n. L 258/1991, pp. 18 e 29; Strutture tariffarie nei trasporti combinati di merci, in
G.U.C.E., n. L 73/1993, p. 38; Eurotunnel II, in G.U.C.E., n. L 178/1991, p. 31.
11
V. la decisione sul prezzo netto dei libri in G.U.C.E., n. L 22/1989, p. 12.
14
Tali requisiti volgono comunque alla salvaguardia effettiva del diritto alla
concorrenza nonché degli utilizzatori finali del prodotto o servizio oggetto
dell’intesa stessa, alla stregua di principi prettamente legati alle regole del
mercato.
La mera esistenza dei requisiti elencati dall’articolo 81, paragrafo 3, non
determina automaticamente l’opportunità di un’esenzione, essendo richiesta
da parte delle imprese interessate, la dimostrazione fattuale-empirica
dell’utilità pratica dell’intesa, attuando il noto test di proporzionalità tra
obbiettivo dell’intesa stessa e conseguente restringimento dei valori
concorrenziali, valutando le eventuali soluzioni meno restrittive delle regole
antitrust
12
. Sono da intendere esclusi a priori, gli accordi e le intese capaci di
restringere la competizione sulla gran parte del mercato.
Il che, va ricordato, dovrà essere dimostrato dalle imprese interessate,
sulle quali incombe il considerevole onere della prova
13
.
La preferenza di un regime di autorizzazione preventiva ha le sue basi in
una serie di principi intesi a perseguire tre obiettivi principali:
1) il miglioramento degli strumenti di informazione a disposizione delle
autorità di controllo dal momento che, all’epoca, né i servizi della
Commissione né le autorità competenti degli Stati membri, avevano
una conoscenza sufficiente dei mercati;
2) la garanzia nei sei paesi fondatori di un regime di applicazione
dell’articolo 81 sufficientemente omogeneo, che presupponeva una
centralizzazione del controllo e quindi l’attribuzione alla
Commissione della competenza esclusiva a dichiarare inapplicabili a
un’intesa le disposizioni dell’articolo 81 comma 1, in virtù
12
V. sentenza 21 febbraio 1995, n. T-29/92, SPO c. Commissione, in Racc., 1995.
13
VBVB e VVVB, in Racc. 1984.
15
dell’articolo 9, comma 1 del regolamento n. 17 del 1962. La
competenza esclusiva della Commissione è stata peraltro rafforzata
dal dispositivo dell’articolo 9, comma 3 del regolamento 17, il quale
prevede che fino a quando la Commissione non abbia iniziato una
procedura intesa ad adottare una decisione di attestazione negativa (ex
articolo 2), o una decisione che ordini di far cessare un’infrazione (ex
articolo 3) o ancora una decisione di esenzione (ex articolo 6), le
autorità degli Stati membri
14
restano competenti per l’applicazione
dell’articolo 81, comma 1 e dell’articolo 82;
3) la realizzazione di condizioni atte a fornire alle imprese una
sufficiente certezza del diritto indebolita dal principio della nullità
assoluta delle intese restrittive di concorrenza di cui al comma 2,
dell’articolo 81 e dalla formulazione molto generale dello stesso
articolo 81, la cui portata non era stata ancora precisata dalla
giurisprudenza comunitaria, dai regolamenti di esenzione o dalla
prassi decisionale della Commissione.
Il meccanismo di controllo preventivo, posto in essere dal regolamento 17
del 1962, ha permesso lo sviluppo di un insieme coerente di norme e ne ha
consentito l’applicazione uniforme nella Comunità contribuendo alla
realizzazione di uno degli obbiettivi centrali del Trattato CE: lo sviluppo del
mercato interno.
E’ agevole richiamare alla memoria che, in tale disciplina si inseriscono i
regolamenti di esenzione i quali, predisposti dalla Commissione su
autorizzazione del Consiglio
15
, servono da strumento di politica antitrust,
14
La Corte di Giustizia ha riconosciuto che nella nozione di autorità della concorrenza possono
rientrare tanto autorità amministrative che giudiziarie incaricate di applicare la normativa nazionale
della concorrenza (v. Corte CE, 30 gennaio 1974, causa 127/73, BRT/SABAM (BRTI), Racc. 1974)
15
Il Consiglio, con proprio regolamento, prevede anche in via preventiva le categorie e le
caratteristiche degli accordi per i quali la Commissione è abilitata ad emanare le predette esenzioni.
16
volto a prevedere i casi di non applicazione del divieto posto dall’articolo 81,
comma 1 relativamente ad ampie categorie di esenzioni cd. di gruppo. Tali
regolamenti di esenzione per categoria contengono una definizione del
complesso di accordi cui l’esenzione intende riferirsi, con una lista di
clausole compatibili o meno con le regole di concorrenza poste dal Trattato e
dalla giurisprudenza consolidata della Corte di Giustizia.
1.2.1 Segue: l’articolo 82 CE, lo sfruttamento abusivo
della posizione dominante.
Secondo l’articolo 82 CE: ‹‹E’ incompatibile con il mercato comune e
vietato, nella misura in cui può essere di pregiudizio al commercio tra gli
Stati membri, lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una
posizione dominante sul mercato comune o su una parte sostanziale di
questo››.
Le pratiche abusive possono consistere, come specifica lo stesso Trattato,
nell’imporre prezzi, nel limitare la produzione a danno dei consumatori etc.
Mentre l’articolo 81 riguarda le pratiche restrittive della concorrenza
poste in essere da due o più imprese, l’ipotesi prevista dall’articolo 82 si basa
essenzialmente su tre elementi:
- l’esistenza di una posizione dominante (anche di una sola impresa);
- il suo sfruttamento abusivo;
- la possibilità di pregiudizio del commercio tra gli Stati membri.
L’articolo non vieta la posizione dominante in sé, ma solo lo sfruttamento
abusivo che l’impresa in tale posizione ne faccia: ad esempio, farsi forza di
tale posizione per imporre un prezzo d’acquisto sproporzionato. Il Trattato,
17
infatti, non contiene norme che impediscano l’acquisizione di posizioni
monopolistiche o quasi-monopolistiche
16
.
A differenza di quanto previsto per le intese dall’articolo 81, paragrafo 3,
in caso di abuso di posizione dominante non sussiste alcuna possibilità di
esenzione dal rispetto della disposizione dell’articolo 82 CE.
Anche per l’articolo 82 valgono le norme procedurali previste dal
regolamento n. 17/62, con la precisazione che, trattandosi di tale ipotesi di
vietare dei comportamenti e non degli accordi formali, non è prevista la
sanzione giuridica della nullità.
Sono invece applicabili, da parte della Commissione, le sanzioni
pecuniarie per le violazioni e le penalità di mora per i ritardi.
16
Sentenza Continental Can, 21 febbraio 1973, la Corte di Giustizia ha affermato che può costituire
abuso di posizione il fatto che un’impresa che goda di una posizione dominante rafforzi la sua
posizione fino a raggiungere un grado di supremazia tale da paralizzare la concorrenza, cioè lasci in
vita solo le imprese la cui attività è subordinata alle direttive dell’impresa dominante.
18
1.3 Le esigenze e gli obiettivi della riforma del
regolamento 17/62.
All’ inizio degli anni ’60, l’Europa della concorrenza era ancora allo stato
embrionale. Il Regolamento n. 17/1962, al momento dell’approvazione, fu
un chiaro esempio di lungimiranza ed efficacia, tanto è vero che, nel corso
degli anni, scarsi sono stati gli interventi di modifica, per lo più mirati a
preservarne l’attualità.
Il Regolamento era diretto essenzialmente a garantire l’effettiva
applicazione delle norme previste dal Trattato in materia di intese restrittive
della concorrenza (ex articolo 85 attualmente 81) e abuso di posizione
dominante (ex articolo 86 attualmente 82), basandosi su una filosofia che
vedeva la Commissione CE come organo centrale e totalizzante.
La Commissione si è dunque trovata di fronte ad un sistema che è
divenuto sempre più ingestibile per cui, anche alla luce dell’ingresso dei
nuovi dieci Stati membri, si è reso opportuno l’abbandono di un sistema
fortemente centralizzato, coinvolgendo sempre maggiormente le istituzioni
nazionali che dovrebbero avere ormai acquisito l’esperienza necessaria per
poter applicare direttamente le disposizioni del Trattato.
Le ragioni che hanno portato all’attuale riforma sono molteplici e
abbracciano le diverse sfaccettature del complesso regime del diritto della
concorrenza europeo.
Ad esempio, il meccanismo di controllo preventivo regolato dal
legislatore del 1962 ha incentivato le imprese a notificare in maniera
sistematica le loro intese, ponendo automaticamente la Commissione
19
nell’impossibilità materiale di definire con decisione formale le migliaia di
casi ad essa sottoposti
17
.
Così, la Commissione si è trovata costretta, nel corso degli anni, a porre
in essere una serie di misure volte a frenare il numero di notifiche individuali
presentate al fine di ottenere un’attestazione negativa
18
ovvero una decisione
di esenzione
19
. Da un’analisi attenta di tali misure, è possibile classificarle
come:
1) misure intese a ridurre le notifiche individuali con la conseguente
esclusione di tutti i casi considerati di minore rilevanza
20
. Obbiettivo
raggiunto mediante lo sviluppo anche giurisprudenziale da parte della
Corte di Giustizia della nozione di pregiudizio “sensibile” della
concorrenza
21
e mediante la pubblicazione di una serie di linee
direttrici finalizzate ad indicare a quali accordi detta nozione possa
applicarsi
22
, nonché l’adozione di regolamenti di esenzione per
categoria previa abilitazione del Consiglio
23
tra cui, si può certamente
17
Già dal 1967 la Commissione ha dovuto far fronte ad un numero sempre maggiore di casi, che si
aggirava intorno all’esorbitante cifra di 37.000, accumulati prima ancora dell’entrata in vigore del
regolamento 17.
18
Art. 2 del regolamento 17/1962:‹‹La Commissione può accertare, su domanda delle imprese e
associazioni di imprese interessate, che, in base agli elementi a sua conoscenza, essa non ha motivo
di intervenire, a norma dell’articolo 85, paragrafo 1 o dell’articolo 86 del Trattato, nei riguardi di
un determinato accordo, decisione o pratica››.
19
Art. 6 regolamento 17/1962:‹‹1. Quando la Commissione rilascia una dichiarazione ai sensi
dell’articolo 85, paragrafo 3 del Trattato, essa indica la data a decorrere dalla quale la
dichiarazione prende effetto. Questa data non può essere anteriore a quella della notificazione. 2.
La seconda parte del paragrafo 1 non si applica agli accordi, decisioni e pratiche concordate di cui
all’articolo 4, paragrafo 2 e all’articolo 5, paragrafo 2, né agli accordi, decisioni e pratiche
concordate di cui all’articolo 5, paragrafo 5, paragrafo 1 che siano stati notificati nel termine ivi
fissato››.
20
Decisione 64/344/CEE della Commissione, del 1 giugno 1964, relativa ad una domanda di
attestazione negativa presentata in conformità dell’articolo 2 del regolamento 17/62 (caso
Grosfillex-Fillistorf), G.U.C.E. 92 del 10 giugno 1964, pag. 1426.
21
Nozione confermata dalla Corte CE, 1969, causa 5/69, Franz Voelk c. J. Vervaecke S.P.R.L.
(Racc. 1969, p. 295 punto 7 della motivazione).
22
Comunicazione del 2 giugno 1970 in G.U.C.E., C &$, 2 giugno 1970, successivamente
aggiornata nel 1977 (G.U.C.E., C 313, 29 dicembre 1977), nel 1986 (G.U.C.E., C 139, 12 settembre
1986) e da ultimo nel 1997 (G.U.C.E., C 372, 9 dicembre 1997).
23
Regolamento 19/65 in G.U.C.E., 6 marzo 1965; Regolamento n. 2821/71 in G.UC.E. L 285, 29
dicembre 1977 modificato dal Regolamento (CEE) n. 2473/72 del 29 dicembre 1972; Regolamento
1534/91 in G.UC.E. , L 143, 7 giugno 1991.