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INTRODUZIONE
Il regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 17 giugno 2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni
contrattuali, comunemente noto come regolamento “Roma I”, entrato in vigore
il 17 dicembre 2009, sostituisce la previgente Convenzione di Roma del 1980.
Il regolamento Roma I fa parte di una serie di atti adottati dall'Unione
Europea al fine di istituire un sistema unitario di diritto internazionale privato
all'interno di essa che prevalga sulle norme nazionali in materia.
Il regolamento Roma I si occupa di disciplinare, uniformemente, in tutti
gli Stati membri, l'individuazione della legge applicabile in caso di conflitti di
legge in materia di obbligazioni contrattuali civili e commerciali. Il
regolamento vincola i giudici degli Stati membri nella scelta della legge da
applicare a contratti aventi elementi di internazionalità, stipulati nell'ambito, o
che, comunque, presentino collegamenti con Stati dell'Unione Europea.
Il regolamento si applica a tutti i rapporti contrattuali aventi
caratteristiche di internazionalità, con alcune esclusioni elencate all'art. 1 dello
stesso regolamento.
Negli articoli seguenti viene stabilito il criterio principale, definito dallo
stesso regolamento come “pietra angolare” del sistema, della libertà di scelta
della legge applicabile al contratto ad opera delle parti e gli altri criteri di
collegamento previsti in caso di mancanza di scelta.
È poi prevista una disciplina speciale nel caso di contratti conclusi da
un contraente considerato la parte debole: i contratti conclusi dai consumatori,
i contratti di lavoro subordinato, i contratti di trasporto e quelli di
assicurazione. Lo scopo di queste previsioni speciali è tutelare una delle due
parti del contratto che si trova in posizione svantaggiata e non in grado di
imporre efficacemente la propria scelta di legge.
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Il presente lavoro si propone di analizzare il contenuto del regolamento
Roma I, evidenziando le innovazioni apportate alla materia contrattuale
rispetto alla precedente Convenzione di Roma e l'interpretazione data dalla
Corte di Giustizia ad alcuni dei concetti fondamentali espressi dal
regolamento.
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CAPITOLO I
SOMMARIO: 1.1 Introduzione storica. - 1.2 Competenze
dell'Unione europea alla luce del nuovo Trattato di Lisbona.
- 1.3 Evoluzione del Diritto Internazionale Privato. – 1.4
Evoluzione dalla Convenzione di Roma al regolamento
Roma I. - 1.5 Legami con il regolamento (CE) n. 44/2001.
La necessità di interpretazione uniforme alla luce della
giurisprudenza della Corte di giustizia.
1 Introduzione storica.
In base all'art. 1 del Trattato di Lisbona
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in vigore dal 1 dicembre 2009
l'Unione Europea succede alla Comunità Europea. Il nuovo Trattato di Lisbona
ha modificato sia il Trattato sull'Unione Europea del 1992, sia il Trattato del
1957 istitutivo della Comunità Europea e le sue successive modifiche, la cui
denominazione è stata modificata in Trattato sul funzionamento dell'Unione
Europea (TFUE). L'aggettivo “comunitario” è stato formalmente sostituito con
1 Art. 1 TUE: «Con il presente trattato, le alte parti contraenti istituiscono tra loro
un'Unione Europea, in appresso denominata «Unione», alla quale gli Stati membri
attribuiscono competenze per conseguire i loro obiettivi comuni. Il presente trattato segna una
nuova tappa nel processo di creazione di un'unione sempre più stretta tra i popoli dell'Europa,
in cui le decisioni siano prese nel modo più trasparente possibile e il più vicino possibile ai
cittadini. L'Unione si fonda sul presente trattato e sul trattato sul funzionamento dell'Unione
europea (in appresso denominati «i trattati»). I due trattati hanno lo stesso valore giuridico.
L'Unione sostituisce e succede alla Comunità europea».
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l'espressione “dell'Unione” in base all'art. 2 del Trattato di Lisbona
2
.
Il Trattato di Lisbona rappresenta una delle ultime tappe del processo di
integrazione che, da sempre, ha caratterizzato l'azione della Comunità Europea
prima e dell'Unione Europea poi.
L'Europa è il più importante fenomeno di integrazione esistente e non
ha termini reali di paragone con altre iniziative, anche rilevanti, di
cooperazione organizzata. Se è di sicuro interesse l'aspetto politico di alcune
iniziative (la NATO, ad esempio), certamente l'Europa comunitaria presenta il
livello di realizzazioni concrete e di integrazione reale di gran lunga più
elevato, soprattutto riguardo alla posizione giuridica ed agli interessi dei
cittadini.
Il “metodo comunitario”, proprio perché si fonda su una logica di forte
integrazione, presenta alcune peculiarità: innanzi tutto, il sistema giuridico
dell'Unione è caratterizzato da un procedimento di formazione delle norme che
nella maggioranza dei casi non è di tipo convenzionale, con la presenza ed il
ruolo attivo del Parlamento europeo eletto a suffragio universale; a questo si
aggiunge l'ampio utilizzo di atti direttamente applicabili ed efficaci negli Stati
2 Art. 2 TUE: «1. L'Unione si prefigge di promuovere la pace, i suoi valori e il
benessere dei suoi popoli. 2. L'Unione offre ai suoi cittadini uno spazio di libertà, sicurezza e
giustizia senza frontiere interne, in cui sia assicurata la libera circolazione delle persone
insieme a misure appropriate per quanto concerne i controlli alle frontiere esterne, l'asilo,
l'immigrazione, la prevenzione della criminalità e la lotta contro quest'ultima. 3. L'Unione
instaura un mercato interno. Si adopera per lo sviluppo sostenibile dell'Europa, basato su una
crescita economica equilibrata e sulla stabilità dei prezzi, su un'economia sociale di mercato
fortemente competitiva, che mira alla piena occupazione e al progresso sociale, e su un elevato
livello di tutela e di miglioramento della qualità dell'ambiente. Essa promuove il progresso
scientifico e tecnologico. L'Unione combatte l'esclusione sociale e le discriminazioni e
promuove la giustizia e la protezione sociali, la parità tra donne e uomini, la solidarietà tra le
generazioni e la tutela dei diritti del minore. Essa promuove la coesione economica, sociale e
territoriale, e la solidarietà tra gli Stati membri. Essa rispetta la ricchezza della sua diversità
culturale e linguistica e vigila sulla salvaguardia e sullo sviluppo del patrimonio culturale
europeo. 4. L'Unione istituisce un'unione economica e monetaria la cui moneta è l'euro. 5.
Nelle relazioni con il resto del mondo l'Unione afferma e promuove i suoi valori e interessi,
contribuendo alla protezione dei suoi cittadini. Contribuisce alla pace, alla sicurezza, allo
sviluppo sostenibile della Terra, alla solidarietà e al rispetto reciproco tra i popoli, al
commercio libero ed equo, all'eliminazione della povertà e alla tutela dei diritti umani, in
particolare dei diritti del minore, e alla rigorosa osservanza e allo sviluppo del diritto
internazionale, in particolare al rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite. 6.
L'Unione persegue i suoi obiettivi con i mezzi appropriati, in ragione delle competenze che le
sono attribuite nei trattati.».
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membri e un sistema di tutela giurisdizionale pieno ed effettivo, con diverse e
pari responsabilità del giudice comunitario e del giudice nazionale.
Nel corso della storia del continente europeo non sono mai mancate
riflessioni sull'idea di un legame più stretto tra i Paesi e i popoli europei ma è
soprattutto negli anni successivi alla seconda guerra mondiale che l'idea è stata
perseguita concretamente e infine realizzata.
Il primo pensiero nell'immediato dopoguerra era come impedire il
riprodursi delle situazioni politiche, economiche e militari che avevano portato
allo scoppio della guerra. Le preoccupazioni maggiori e i problemi più urgenti
riguardavano l'assetto territoriale e militare dell'Europa centrale e le vicende
economiche, in particolare dell'industria carbosiderurgica. In risposta a tali
preoccupazioni vengono create la NATO e la CECA. Entrambe le iniziative
miravano a far entrare i singoli Paesi membri in strutture collettive che in loro
vece si occupassero rispettivamente della difesa del territorio e della gestione
dell'industria del carbone e dell'acciaio.
L'ipotesi di una integrazione completa tra i Paesi europei cominciava a
delinearsi come un obiettivo da raggiungere nel futuro ma da realizzarsi con
gradualità.
La prima iniziativa concreta sulla strada della realizzazione dell'Europa
unita è la creazione della CECA (Comunità Europea del Carbone e
dell'Acciaio) il cui organo di gestione è dotato di ampia indipendenza e di vasti
poteri decisionali nei diretti confronti delle imprese del settore. Da qui la
definizione di CECA come “ente sovranazionale” a testimonianza dei poteri
originali attribuiti dagli Stati membri alla CECA e al suo organo di gestione.
Successivamente il processo di integrazione si focalizza sull'ipotesi di
un mercato liberalizzato e di iniziative comuni nei settori dei trasporti e
dell'energia nucleare. Da queste idee nascono la Comunità Economica
Europea (CEE) e la Comunità Europea per l'Energia Atomica o Euratom i cui
Trattati istitutivi sono stati firmati nel 1957 ed entrati in vigore nel 1958.
Nel 1965 entra in vigore il Trattato sulla fusione degli esecutivi che ha
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permesso alle tre comunità (CECA, CEE ed Euratom) di funzionare con
organi comuni pur rimanendo distinte e con diverse competenze attribuite loro
dai Trattati.
Nel primo periodo di vita delle tre Comunità europee è stato creato il
mercato comune, cioè un'area comprendente l'insieme degli Stati membri
sottoposta ad un regime di libertà degli scambi di merci, lavoratori e servizi.
Vengono abolite le barriere doganali e viene creata la politica agricola
comune.
La crescita della struttura comunitaria, il suo progressivo
consolidamento e la sua presenza sempre più attiva ed incisiva nella sfera
economica degli Stati e nella sfera giuridica dei singoli fanno emergere sia il
bisogno di rendere più democratico il processo partecipativo e decisionale, sia
l'esigenza di una più stretta cooperazione politica. Da qui è nata l'iniziativa
dell'elezione a suffragio universale del Parlamento europeo.
Il processo di integrazione compie un ulteriore passo in avanti con la
maturazione dell'idea della abolizione degli ostacoli diretti e indiretti agli
scambi, inoltre, si consolida la dimensione sociale e parallelamente trova
conferma anche l'obiettivo della coesione economica e sociale. Il processo
decisionale subisce modificazioni sensibili, con la riduzione della dimensione
contrattuale attraverso un uso più frequente del voto a maggioranza in seno al
Consiglio e con un significativo coinvolgimento del Parlamento.
Nel sistema dell'Unione, più che in altri ordinamenti, un ruolo decisivo
va attribuito alla giurisprudenza, sia del giudice comunitario sia del giudice
nazionale, che ha definito, fin dall'origine, i connotati essenziali e peculiari di
questo sistema e che, nell'arco di oltre cinquant'anni, ha contribuito
notevolmente al suo consolidamento ed al suo sviluppo.
La giurisprudenza della Corte di Giustizia è, dunque, un dato
ineliminabile del sistema giuridico dell'Unione Europea.
La Corte di Giustizia ha da sempre svolto un ruolo trainante nel
processo di integrazione portandolo, negli anni ottanta, ad un livello del tutto
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soddisfacente e, comunque, più avanzato rispetto ad ogni altro campo di
azione comunitaria. La dialettica con alcune giurisdizioni nazionali sancisce il
definitivo consolidarsi, anche nelle giurisprudenze dei singoli Stati membri,
sia dell'effetto diretto delle norme comunitarie sulla posizione giuridica del
singoli, sia del primato delle stesse sulle norme nazionali in conflitto. Questa
giurisprudenza è la testimonianza dell'armonia del sistema giuridico composito
dell'Unione Europea che conserva la sovranità degli Stati membri, ma, anche,
la specificità e l'originalità dell'esperienza dell'integrazione comunitaria.
Il processo di integrazione sopra ricordato è in corso ormai da mezzo
secolo. Se il Trattato di Lisbona rappresenta una delle ultime tappe,
fondamentali sono state anche le numerose vicende precedenti: a partire della
creazione delle Comunità Europee negli anni cinquanta, passando per il
Trattato di Maastricht, il Trattato di Amsterdam, la Carta dei diritti
fondamentali dell'Unione Europea proclamata a Nizza e, infine, il tentativo
fallito di realizzare una carta costituzionale dell'Unione europea.
Il Trattato di Maastricht sull'Unione Europea, firmato nel 1992 ed
entrato in vigore un anno dopo, rappresenta una fondamentale tappa nel
processo di integrazione comunitaria poiché realizza il passaggio da un'unione
avente fini prevalentemente economici ad una struttura che tende al modello
federale.
Il nuovo Trattato trasforma la “Comunità Economica Europea” in
“Comunità Europea” eliminando la connotazione economica con l'intento di
avvicinarsi sempre più al cittadino e di instaurare la solidarietà tra i popoli. In
quest'ottica il processo di integrazione compie un notevole passo in avanti
grazie all'istituzione di una “cittadinanza dell'Unione” riconosciuta a tutti i
cittadini degli Stati membri.
La novità più importante è rappresentata dall'obiettivo di procedere
all'instaurazione dell'Unione economica e monetaria, la cui realizzazione più
rilevante è costituita dalla sostituzione delle monete nazionali con una moneta
unica europea.