Capitolo 1 Il travagliato iter del registro delle
imprese
Par.I: La regolamentazione prima del 1942
delle societ
1
, tenuto presso la
cancelleria del tribunale di commercio e,
la pubblicazione nel giornale degli
annunzi giudiziari. La pubblicit dei
commercianti individuali era affidata
alla trascrizione in registri tenuti
presso le medesime cancellerie dei
tribunali commerciali.
2
Con l istituzione, nel 1910, del registro
delle ditte,
3
si coglie l intento del
legislatore di riordinare una materia che
non aveva mai avuto una disciplina idonea
1
Si veda al riguardo in Digesto delle discipline
privatistiche , pag.284 a cura di Luciano
Quattrocchio: erano soggette a registrazione la
costituzione delle societ , le modifiche dell atto
costitutivo, l istituzione di rappresentanze fuori
sede,ed altri atti o vicende.
2
Cfr. a cura di Luciano Quattrocchio: erano
soggetti a registrazione i provvedimenti di
autorizazione all esercizio del commercio negli
interessi degli incapaci, i relativi provvedimenti
di revoca, il mandato institorio, le convenzioni
matrimoniali, gli atti riguardanti i coniugi ecc..
Il mandato institorio era,inoltre, soggetto a
pubblicazione sul giornale degli annunzi legali.
3
Successivamente Ł stato disciplinato nel T.U.
delle leggi sui Consigli Provinciali dell Economia
Corporativa, approvato con r.d 2001/1934
Capitolo 1 Il travagliato iter del registro delle
imprese
Par.I: La regolamentazione prima del 1942
e soddisfacente sotto il profilo della
pubblicit . La societ di inizio secolo
si andava evolvendo ed in conseguenza
aveva la necessit di una
regolamentazione che garantisse i terzi
che intendevano stringere rapporti con
gli imprenditori.
Il registro delle ditte era la somma dei
singoli registri provinciali, tenuto
dalle Camere di Commercio che
rappresentava l’anagrafe economica delle
forze produttive italiane.
Il suo scopo era di fornire conoscenza
dell’esercizio delle attivit economiche
svolte nella provincia di competenza
qualunque fosse la forma giuridica del
soggetto che le esercitava.
In esso si annotavano tutti i fatti ed
atti relativi a ciascuna ditta che veniva
Capitolo 1 Il travagliato iter del registro delle
imprese
Par.I: La regolamentazione prima del 1942
registrata con un numero progressivo
univoco nell’ambito della CCIAA
competente per la specifica provincia.
Il registro forniva solo la cosiddetta
"pubblicit notizia" che non aveva
effetti dichiarativi, nØ costitutivi.
L iscrizione non era sottoposta ad alcun
controllo dell autorit giudiziaria.
Soggetto a numerose novelle, Ł rimasto in
vita fino all entrata in vigore della l.
580/1993, dove all art. 8 comma 10, si
stabilisce l abrogazione di suddetto
registro, fino a quella data ha dovuto
sopperire alla mancata attuazione del
registro delle imprese, previsto dal
legislatore del 1942 nell art.2188 c.c..
Capitolo 1 Il travagliato iter del registro delle
imprese
Par.I: La regolamentazione prima del 1942
PAR.II: La previsione del legislatore
del 1942 ed il regime transitorio
Il legislatore del 1942,all art. 2188
c.c., istitu , sul modello tedesco, il
registro delle imprese per le iscrizioni
previste dalla legge , prevedendo poche e
fondamentali disposizioni e affidando ad
un decreto reale l emanazione delle
disposizioni di dettaglio (art. 99 disp.
att. c.c.).
Lo stesso decreto avrebbe dovuto
stabilire la data di attuazione del
registro delle imprese, nonchØ le
condizioni per le iscrizioni delle
imprese individuali e sociali esistenti
in tale momento. Il decreto in questione
non fu mai emanato, mentre, come Ł noto,
si statu che fino all attuazione del
Capitolo 1 Il travagliato iter del registro delle
imprese
Par.I: La regolamentazione prima del 1942
registro le iscrizioni e le annotazioni
dovessero effettuarsi nei registri di
cancelleria, secondo le modalit
stabilite dalle leggi anteriori (art.100
disp. att. c.c.). Nella sua relazione al
Re il Guardasigilli rifer di aver
ritenuto indispensabile rinviare ad un
successivo provvedimento delegato le
disposizioni relative all istituzione del
registro delle imprese e la
determinazione della data della sua
attuazione, in considerazione dei vasti
problemi organizzativi e tecnici che vi
si connettono e che nelle presenti
circostanze (secondo conflitto mondiale)
difficil- mente potrebbero essere risolti
nel modo migliore (relazione alla disp.
di att. del libro quinto del cod. civile
e disposizioni transitorie, n 9).
Capitolo 1 Il travagliato iter del registro delle
imprese
Par.I: La regolamentazione prima del 1942
Probabilmente era anche necessaria una
disciplina di maggior dettaglio ed una
idonea copertura amministrativa per far
funzionare al meglio il registro delle
imprese, ma Ł poi risultato chiaro che
questa sorta di regime transitorio
costituiva una soluzione di compromesso e
di attesa tra le opposte opinioni di chi
voleva il sistema di pubblicit
dell impresa posto presso le cancellerie
dei tribunali ovvero presso i consigli
provinciali delle corporazioni.
L obiettivo perseguito era quello di
creare un sistema organico di pubblicit ,
al fine di rendere conoscibile ai terzi
le vicende riguardanti l impresa nonchØ
di condizionare l applicazione di
determinate norme.
Capitolo 1 Il travagliato iter del registro delle
imprese
Par.I: La regolamentazione prima del 1942
Secondo l originaria previsione, il
regime di pubblicit avrebbe dovuto
essere realizzato attraverso un registro,
tenuto presso ciascun tribunale da un
apposito ufficio, sotto la vigilanza di
un giudice delegato dal presidente del
tribunale stesso. Sostanzialmente il
legislatore del 1942 si Ł basato sui
modelli della pubblicit commerciale
maggiormente rappresentativi in quel
momento, la comparazione Ł stata
effettuata con i modelli tedesco e
francese. Nel sistema tedesco
4
, il regime
della pubblicit commerciale, ha
carattere costitutivo o meno, a seconda
dei casi: la qualit di commerciante si
acquista per effetto dell esercizio di
4
La pubblicit commerciale Ł stata disciplinata in
modo organico solo con l entrata in vigore
dell Handelsgesetzbuch (codice di commercio) del
1897.
Capitolo 1 Il travagliato iter del registro delle
imprese
Par.I: La regolamentazione prima del 1942
una attivit commerciale ovvero per
effetto dell iscrizione nel registro del
commercio.
Inoltre Ł prevista la facolt di
richiedere l iscrizione nel registro del
commercio per le imprese che non sono
tenute all obbligo dell iscrizione che
dunque difettano di pubblicit
sostanziale dell attivit esercitata.
L iscrizione assume un rilievo decisivo
per l acquisto della qualit di
commerciante.
Nel sistema francese
5
la pubblicit
realizzata attraverso l iscrizione nel
registro di commercio, ha efficacia
costitutiva sia con riferimento alle
persone fisiche sia per le persone
giuridiche.
5
La disciplina della pubblicit commerciale,
preceden- temente contenuta nel codice di
commercio,Ł ora dettata dal decreto del 1958.
Capitolo 1 Il travagliato iter del registro delle
imprese
Par.I: La regolamentazione prima del 1942
L inosservanza della pubblicit determina
per le societ in nome collettivo ed in
accomandita semplice, la nullit della
societ .
La pubblicit giuridica si fonda oltre
che sulla tenuta di registri presso le
locali cancellerie dei tribunali, sul
registro centrale, tenuto a Parigi
dall Istituto nazionale della propriet
industriale presso il Ministero
dell industria e del Commercio. Il
legislatore ha dunque elaborato sulla
base di questi modelli una disciplina che
avrebbe dovuto gestire e regolamentare in
maniera dettagliata l ambito della
pubblicit delle imprese. Nonostante i
buoni propositi contenuti all interno
dell art. 2188 c.c., nell arco temporale
di oltre cinquantanni ha trovato
Capitolo 1 Il travagliato iter del registro delle
imprese
Par.I: La regolamentazione prima del 1942
applicazione solo ed esclusivamente la
disciplina transitoria stabilita dagli
artt. 100 ss. Delle disp. att. c.c., in
base al quale rimaneva in vigore il
vecchio istituto del registro delle
societ .
A causa di queste inadempienze
legislative, si Ł venuta stratificando,
nel corso degli anni, una corposa
disciplina transitoria caratterizzata da
un cosiddetto sistema ibrido che si
richiamava alle norme del codice civile
con riferimento al profilo sostanziale e
alla disciplina anteriore con riguardo
alle modalit di iscrizione.
La pubblicit legale si realizzava con la
materiale iscrizione nel registro della
cancelleria, e gli effetti decorrevano
dalla data dell iscrizione medesima.
Capitolo 1 Il travagliato iter del registro delle
imprese
Par.I: La regolamentazione prima del 1942
Questa mescolanza di norme ha determinato
un sistema complesso, disorganico ed
inefficiente.
Eguale attenzione merita l utilizzo di
registri cartacei previsti dal codice di
commercio del 1882 e di un bollettino
composto da fascicoli regionali, tenuti
dalle Camere di commercio, e fascicoli
nazionali, tenuti a cura del Ministero
dell Industria
6
. Il sistema pubblicitario
transitorio, scaturisce dal mancato
coordinamento di tre diverse normative
7
:
il regime transitorio previsto dalle
norme di attuazione, in base al quale la
pubblicit si attua mediante iscrizione
nei registri di cancelleria presso il
6
Ermanno Bocchini, Relazione allo schema di
disegno di legge concernente l istituzione del
registro delle imprese e disciplina del BUSARL e
BUSC Unioncamere, 1993 pag.1.
7
Cos distingue Campobasso, Diritto Commerciale:
diritto dell impresa, ed. 1997 pag.120 ss .
Capitolo 1 Il travagliato iter del registro delle
imprese
Par.I: La regolamentazione prima del 1942
tribunale, secondo le modalit stabilite
da leggi anteriori (art.100 comma 1). Non
sono soggetti ad iscrizione gli enti
pubblici economici e gli imprenditori
individuali (con le eccezioni per il
minore interdetto, emancipato ecc.). Per
le societ di persone e per i consorzi
con attivit esterna Ł prevista
l iscrizione nel registro delle societ
presso la cancelleria del tribunale;
la disciplina della pubblicit per le
societ di capitali introdotta dal d.P.R.
n 1127/1969, dalla l. n 256/1973 e dagli
artt. 2457/bis-2457/ter c.c..
Anteriormente al 1969, la pubblicit
legale era basata, oltre che sul registro
delle imprese, anche sul foglio degli
annunzi legali per tutte le societ e sul
BUSA per le societ per azioni;
Capitolo 1 Il travagliato iter del registro delle
imprese
Par.I: La regolamentazione prima del 1942
la disciplina della pubblicit delle
societ cooperative (art.9 l.n 256/1973 e
d.m. 18/06/1979), che ha istituito il
bollettino ufficiale delle societ
cooperative (BUSC). PoichØ nessuna
disciplina era dettata circa la efficacia
della pubblicazione sul BUSC, si faceva
riferimento all art.2193 c.c. e quindi
sia l efficacia dichiarativa che
l efficacia costitutiva decorrono
dall iscrizione nel registro delle
imprese, mentre la pubblicazione sul BUSC
aveva valore di mera pubblicit notizia,
priva di effetti giuridici
8
.
Solo con la legge n 580/1993 si riesce a
dare una disciplina chiara lineare ed
adeguata.
8
Ermanno Bocchini, Trasparenza e pubblicit
nell attivit dell impresa (XXXIV Congresso
Nazionale del Notariato); Stamperia Nazionale,
Roma 1994, pag.15.