INTRODUZIONE
Ragioni e presupposti dell’assunto.
L’idea di poter coniugare l’interesse per la speleologia e gli studi giuridici svolti
nel corso della mia carriera universitaria, si è concretizzata in modo
assolutamente casuale. Seppur da qualche tempo avevo iniziato sia gli studi
presso la Facoltà di Giurisprudenza di Trieste, sia la pratica della speleologia,
presi coscienza che vi erano questioni di carattere giuridico circa il bene “grotta”,
solo quando, in modo assolutamente fortuito, ritrovai, durante un trasloco, di un
volumetto di poche pagine intitolato “Alcune considerazioni giuridiche in tema di
speleologia”
1
, di qui l’idea di poter incentrare su una passione personale il lavoro
conclusivo dei miei studi.
Oggetto di questa ricerca è il tentativo di delineare la qualificazione giuridica e,
successivamente, la disciplina legislativa di alcune fattispecie rientranti nel più
generale concetto di sottosuolo, per la precisione: le grotte.
Inoltre, verranno esaminate queste categorie di beni, in quanto assimilabili alle
grotte, poiché appartenenti al sottosuolo, ma, allo stesso tempo, da queste
distinti, perché aventi una propria disciplina peculiare.
Esporrò, dapprima, l’inquadramento storico della questione relativa alla
disciplina del sottosuolo, attraverso l’esame di alcune fonti, passando,
successivamente, ad un’ analisi delle discussioni dottrinali in merito a tale
concetto, così come delineato nel Codice Civile, nonché l’evoluzione
giurisprudenziale.
Mi soffermerò su quali possono essere le questioni relative alla coesistenza,
apparentemente contrastante, di una disciplina civilistica piuttosto generalizzata
ed una legislazione pubblicistica particolareggiata a carattere eccezionale, che
però nella concreta realtà determina i contenuti di un diritto, quello di proprietà
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ALMINI M. “Alcune considerazioni giuridiche in tema di speleologia”, estratto da: Atti del VII
Congresso Nazionale di Speleologia, Memoria III di Rassegna Speleologica Italiana e Società
Speleologica Italiana, Como 1956.
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fondiaria, non immediatamente percepibili, ma che inevitabilmente incidono sul
regime giuridico del sottosuolo. Il tutto in relazione alla funzione normativa
dell’urbanistica, che, nel quadro normativo in esame, si configura quale legge
pubblicistica a carattere speciale, pur essendo, in realtà, lo strumento principe
nella conformazione del diritto di proprietà fondiaria, ergo del terreno ipogeo.
Infine analizzerò la disciplina normativa del sottosuolo con particolare
riferimento a quanto in esso contenuto: in primis, le fattispecie espressamente
disciplinate, quali, ad esempio, le miniere, le acque sotterranee, i beni di
rilevanza archeologica; successivamente passerò alla trattazione delle grotte.
Stabilito il quadro normativo della disciplina del sottosuolo, inteso quale
“contenitore di grotte”, la parte nodale, nonché quella più importante, al fine
dell’analisi in oggetto del mio elaborato, verterà sulla disciplina delle grotte
strictu sensu, pertanto occorrerà muoversi dal concetto di grotta stessa,
soprattutto perché non vi è una definizione giuridica del concetto, ma questa
assume rilevanza giuridica ogni qual volta in un atto normativo ci si riferisca ad
una cavità sotterranea identificabile col termine “grotta”; per passare
successivamente alle singole discipline speciali, dettate a protezioni di altre
categorie di beni o di parti del suolo e della relativa porzione ipogea, che
potrebbero influire nel caso in cui, in questi beni sia insita o vi rientri una grotta.
A tal proposito occorrerà discernere tra le grotte tutelate in quanto tali, cosa che
si realizza solo a livello di normativa europea, grotte tutelate per il contenuto,
ipotesi più frequente nella nostra legislazione ed, infine, grotte tutelate poiché il
sottosuolo che le contiene è soggetto ad una peculiare caratteristica, o per la
propria conformazione geologica o per la posizione geografica stessa, nonché
grotte considerate portatrici di un preminente interesse pubblico, ad esempio, in
ragione del contenuto.
Si rileverà, a riguardo la tanto curiosa, quanto fondamentale distinzione tra
grotte c.d. pubbliche e grotte di dominio privato, poiché soggiacenti a due
tipologie di disciplina differente, non solo dal punto di vista formale, altresì da
quello sostanziale, con un particolare cenno, alle conseguenze derivanti a tal
proposito dall’innovazione legislativa del Decreto legislativo n. 85 del 28 maggio
2010 in materia di trasferimento di beni demaniali a comuni, province, città
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metropolitane e regioni, deducendone le dovute riflessioni, soprattutto riguardo
alla prospettata probabilità di una diminuzione di tutela.
Prima di trarre le dovute osservazioni conclusive, passerò all’analisi della
disciplina dell’attività speleologica, in quanto strettamente collegata al bene
“grotta”, essendo questo un settore, che, alla stessa stregua degli altri,
precedentemente analizzati, non gode, attualmente di una disciplina unitaria a
carattere nazionale, bensì è regolamentata da numerosi provvedimenti di rango
regionale.
La complessità dell’analisi di quest’ultima si pone su due piani: da una parte vi è
la difficoltà di inserirla tra le discipline sportive, con le conseguenti
problematiche concernenti l’ordinamento sportivo e dall’altra l’inesistenza di un
provvedimento normativo di rango nazionale che ne disciplini la nozione, in modo
da chiarire definitivamente il potere legislativo in materia ai sensi dell’art. 117
della Carta Costituzionale, nonché il proliferare di Leggi regionali, le quali, data
l’interdisciplinarità della materia in oggetto, a momenti la contemplano nel
settore relativo al governo del territorio ed al turismo, a momenti in modo
autonomo ed indipendente.
Infine, un breve cenno verrà effettuato per quanto concerne l’aspetto
professionale della speleologia, vale a dire la professione di guida speleologica,
con le problematiche che ne derivano, anche qui dalla pluralità di leggi regionali
che, nel tempo hanno colmato il vuoto generato dall’abrogazione dell’unica norma
che ne dava una definizione puntuale, nonché gli aspetti concernenti la
responsabilità lavorativa e le affinità normative con la figura di guida alpina,
nonché l’aspetto concernente la formazione, disciplinata in modo puntuale ed
innovativo, rispetto i precedenti provvedimenti normativi, dalla Regione
Autonoma Friuli Venezia Giulia, cui spetta un particolare cenno a proposito.
Da ultimo, tratterò di un organo strettamente connesso all’attività ipogea
dell’uomo, il Corpo Nazionale del Soccorso alpino e speleologico cui è stata
conferita, nell’ultimo decennio la classificazione di servizio di pubblica utilità,
non solo perché è preposto al salvataggio di vittime infortunatesi nello
svolgimento di attività speleologica, ma anche per la sua importanza, nell’ambito
di interventi di affiancamento del Servizio Nazionale di Protezione Civile, in
missioni di soccorso a seguito di elementi catastrofici o calamitosi, per i quali è
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necessario l’uso di tecniche speleo – alpinistiche per il recupero delle vittime.
Inoltre, verrà fatto un riferimento al particolare status lavorativo di cui godono i
membri del Soccorso Alpino e Speleologico, e dei processi burocratici che questo
implica, nonché dei costi di mantenimento di una simile organizzazione per gli
enti pubblici e della conseguente previsione, da parte di alcune Regioni italiane,
del pagamento di un ticket per le persone che effettuano una richiesta di soccorso
giudicata ex post non necessaria.
Caverna Lindner - Abisso di Trebiciano (foto: A. Maizan)
CAPITOLO 1
IL SOTTOSUOLO
SOMMARIO: 1.1 Inquadramento storico della nozione di Sottosuolo. - 1.2 Il concetto di sottosuolo
nel diritto odierno: l’aspetto civilistico. - 1.3 Il concetto di sottosuolo nel diritto odierno: il lato
pubblicistico. - 1.4 Strumenti di conformazione della proprietà fondiaria e possibili riflessi
concernenti tale diritto sul sottosuolo: l’urbanistica. - 1.5 Segue: Strumenti di conformazione della
proprietà fondiaria e possibili riflessi concernenti tale diritto sul sottosuolo: leggi speciali. - 1.6
Osservazioni conclusive.
1.1 Inquadramento storico della nozione di Sottosuolo.
Principiando dal sottosuolo, nella letteratura più recente
2
, viene impiegata la
definizione che lo delinea come quella sezione di terreno che « funziona come
riserva e poggia sulla roccia o substrato»
3
: questa, però, è una definizione
puramente rappresentativa, pertanto, nell’ordinamento positivo, non è
rinvenibile una nozione di sottosuolo in senso giuridico, discernibile da quella di
suolo
4
. Inoltre, parlando di sottosuolo, è da tenersi presente pure la nozione di
“superficie” nel suo duplice significato: il primo quale insieme immateriale di
punti, dato dalla moltiplicazione della lunghezza per la larghezza di un piano
geometrico orizzontale; il secondo, quale entità tangibile, sempre lunghezza per
2
CERULLI IRELLI V. voce Sottosuolo, in “Enciclopedia del Diritto”, XLIII, Milano, 1990 p. 179;
GIARDINO E. Sul regime giuridico del sottosuolo, delle grotte, dei vulcani e delle risorse
geotermiche in “Rivista Amministrativa della Repubblica Italiana”, V, Istituto editoriale regioni
italiane, Milano 2005, p. 487.
3
Definizione coniata dal Gilardoni all’inizio degli anni ’40; in GILARDONI A.: voce Sottosuolo, in
“Nuovo Digesto Italiano”, XVIII, Torino, 1940, pp. 662- 663.
4
GIARDINO E. Sul regime giuridico del sottosuolo, delle grotte, dei vulcani e delle risorse
geotermiche, in “Rivista Amministrativa della Repubblica Italiana”, V, Istituto editoriale regioni
italiane, Milano 2005, p. 487, LURASCHI G. Appunti per una nuova interpretazione dell’art. 840
codice civile, nota a Tribunale di Napoli 19 novembre 1969, in “Rivista di Diritto Minerario”,
Piacenza, 1971, p. 103.
6
larghezza, considerato dal diritto così come si presenta all’occhio umano o nella
sua rappresentazione grafica
5
.
In realtà, il sottosuolo assume un’importanza autonoma attorno al XIX secolo,
quando nascono nuovi bisogni architettonici ed industriali, quali, ad esempio, le
grandi gallerie ferroviarie e le opere estrattive, anche se non va dimenticato che
già gli antichi popoli dell’India e dell’Egitto sfruttavano le risorse minerarie del
sottosuolo; pure nell’antica Grecia
6
e, soprattutto, nel diritto romano vi era piena
coscienza dell’importanza di questa parte del terreno, difatti, in tale ambito, la
proprietà fondiaria postulava suolo, soprassuolo e sottosuolo.
7
A seconda delle diverse modalità in cui è possibile sfruttare il sottosuolo, si
configurano, nel tempo, diversi sistemi legislativi in materia: vi è il sistema
regalistico, così definito proprio perché distingue la proprietà del suolo da quella
del sottosuolo, il quale appartiene al sovrano che può concederne il godimento al
popolo in cambio di una prestazione che si fonda sul diritto di regalìa che il
regnante esercita sul sottosuolo
8
.
Una seconda possibilità è quella configurata dal sistema fondiario, generalmente
descritto con l’iperbole «cuius est solum eius est usque ad coelum, usque ad
profundum»
9
, che non distingue la proprietà del suolo da quella del terreno
5
GILARDONI A.: voce Sottosuolo, in “Nuovo Digesto Italiano”, XVIII, Torino, 1940, p. 667, L’A.
riporta anche la definizione, puramente descrittiva, tentata dal Lucci che individua la superficie
come «ciò che su cosa immobile è aggiunto, sia piantagione, sia costruzione».
6
Per quanto riguarda lo sfruttamento minerario presso questi popoli, vedi AZARA A. Condizione
giuridica del sottosuolo ed orientamento legislativo verso la demanialità, in “Rivista di Diritto
Agrario”, Milano, 1939 pp. 214 – 218.
7
GIARDINO E. Sul regime giuridico del sottosuolo, delle grotte, dei vulcani e delle risorse
geotermiche, in “Rivista amministrativa della Repubblica Italiana”, V, Istituto editoriale regioni
italiane, Milano 2005, p. 488.
8
AZARA A. Condizione giuridica del sottosuolo ed orientamento legislativo verso la demanialità,
in “Rivista di Diritto Agrario”, Milano, 1939, p. 210.
9
Brocardo latino secondo cui il proprietario del suolo è allo stesso tempo proprietario dello spazio
sovrastante e del sottosuolo, tale espressione, nasce con la Glossa, per quanto concerne la prima
parte, e con il susseguirsi delle interpretazioni si arricchisce del secondo periodo relativo al
sottosuolo, secondo alcuni Autori, sarebbe stato proprio Cino da Pistoia ad aver dato occasione
7
sottostante, basato su di un diritto di accessione tra la cosa principale (suolo) e
quella accessoria (sottosuolo), il quale, però, spesso non si verifica a causa della
diversità tra le due categorie di beni
10
. Un ulteriore sistema è quello industriale,
il quale separa il suolo dal terreno sottostante, solo nel momento in cui avviene la
scoperta di una risorsa mineraria, prima esso è considerato res communis o res
nullius, e con la dichiarazione di scoperta acquista esistenza giuridico -
economica, mentre con l’atto di concessione, conferito dallo Stato allo scopritore
qualora possegga determinati requisiti, assume un’importanza vera e propria, e
costui ne acquista la proprietà immobiliare
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. Infine vi è il sistema demaniale,
che distingue ab origine il suolo dal sottosuolo, ed afferisce la proprietà di
quest’ultimo allo Stato, il quale può concederne lo sfruttamento al privato, ma
questa concessione, non lo spoglia del suo diritto di sovranità, così come avviene
nel sistema industriale
12
.
Questi sistemi si possono riscontrare in diverse epoche storiche: ad esempio, tra
le civiltà dell’India antica, dell’Asia minore e dell’Egitto, rette da sovrani assoluti,
sicuramente il sistema maggioritario fu quello regalistico, a volte contemperato
dalle esigenze delle classi sociali predominanti, come avvenne, ad esempio, con la
classe sacerdotale tra gli Assiro-Babilonesi, oppure con quella mercantile presso i
Fenici. Viceversa, per quanto riguarda la civiltà Greca, si riscontra l’esistenza di
un sistema fondiario, nella maggior parte delle regioni, ed in altre, in particolare
nell’Attica, un sistema demaniale improprio, poiché vi è l’elemento concessorio,
agli interpreti successivi di formulare anche la seconda parte; cfr. AZARA A. Op. Cit., p. 211;
CICCAGLIONE F. Op. Cit. , p. 159 ; GILARDONI A. Op. Cit. p. 668.
10
AZARA A. Condizione giuridica del sottosuolo ed orientamento legislativo verso la demanialità,
in “Rivista di Diritto Agrario”, Milano, 1939, p. 211.
11
AZARA A. Condizione giuridica del sottosuolo ed orientamento legislativo verso la demanialità,
in “Rivista di Diritto Agrario”, Milano, 1939, p. 212.
12
AZARA A. Condizione giuridica del sottosuolo ed orientamento legislativo verso la demanialità,
in “Rivista di Diritto Agrario”, Milano, 1939, p. 213. Per una suddivisione molto simile, ma con
diversa denominazione, confronta GILARDONI A.: voce Sottosuolo, in “Nuovo Digesto Italiano”,
XVIII, Torino, 1940, p. 667.