4
Si tratta di una serie di disposizioni che hanno dato luogo ad un serrato
dibattito in dottrina e a difficili problemi interpretativi in giurisprudenza dopo
l’entrata in vigore della Costituzione che costituzionalizza il diritto di sciopero
3
.
La fattispecie criminosa descritta dall’art. 340 c.p. - oggetto specifico di
questa tesi di laurea - prevede il delitto di interruzione di un ufficio o servizio
pubblico o di un servizio di pubblica necessità, ravvisandone gli estremi nel fatto
di «chiunque, fuori dei casi preveduti da particolari disposizioni di legge, cagiona
una interruzione o turba la regolarità di un ufficio o servizio pubblico o di un
servizio di pubblica necessità».
Come appare evidente, ratio dell’incriminazione è l’interesse dello Stato
alla continuità, regolarità e normalità del funzionamento degli uffici o servizi di
pubblico interesse, considerata la rilevanza di questi ultimi ai fini del
soddisfacimento delle fondamentali esigenze della popolazione.
La norma in esame trova parziale riscontro in quella dell’art. 315 del codice
penale Zanardelli del 1889, che prevedeva soltanto l’interruzione del servizio
telegrafico o telefonico, e classificava impropriamente il reato tra i delitti contro la
pubblica incolumità
4
. Può quindi dirsi che la disposizione in esame costituisca
un’innovazione del codice penale vigente.
È bene sottolineare subito che l’art. 340 c.p. ha carattere sussidiario, come si
evince dall’inciso iniziale («… fuori dei casi preveduti da particolari disposizioni
di legge…»), nel senso che trova applicazione solo nel caso in cui il fatto non sia
espressamente previsto da specifiche disposizioni legislative: così, ad esempio,
nel caso di blocco ferroviario o stradale, troverà applicazione l’art. 1 del d. lgs. 22
gennaio 1948, n. 66, che contempla norme atte ad assicurare la libera circolazione
sulle strade ferrate o ordinarie e la libera navigazione.
Soggetto attivo del delitto può essere «chiunque»: perciò anche i pubblici
ufficiali , gli incaricati di pubblico servizio e gli esercenti un servizio di pubblica
necessità, quando non sussistono i requisiti oggettivi e soggettivi dei reati propri
3
Art. 40 Cost.: “Il diritto di sciopero si esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano”.
4
Art. 315 del codice penale Zanardelli: “Chiunque danneggia le macchine, gli apparecchi o
i fili telegrafici, o cagiona la dispersione delle correnti, o in qualsiasi altro modo interrompe il
5
previsti dagli articoli 331-332 c.p.. Ciò spiega perché questa fattispecie criminosa
è inserita nel capo II, del titolo II del libro II del codice penale, intitolato Dei
delitti dei privati contro la pubblica amministrazione, a differenza dell’art. 331
c.p. che - nonostante il medesimo nomen iuris - è un reato proprio, in quanto il
soggetto attivo dello stesso è solo l’imprenditore del servizio pubblico o di
pubblica necessità, mentre il soggetto attivo del reato di cui all’art. 340 c.p. è
chiunque (quindi sia un extraneus che un intraneus)
5
.
Inoltre nell’ipotesi delittuosa dell’art. 331 c.p. la condotta deve consistere
esclusivamente nell’interruzione del servizio o nella sospensione del lavoro, da
cui derivi l’evento del turbamento della regolarità del servizio . Nel reato di cui
all’art. 340 c.p., invece, il turbamento della regolarità del servizio, non
necessariamente deve derivare dall’interruzione o sospensione del lavoro, potendo
la condotta che produce il turbamento, assumere le forme più svariate
6
.
Vasta e stimolante è la problematica suscitata dall’art. 340 c.p.: accanto ai
problemi relativi all’elemento materiale e all’elemento psicologico del delitto in
esame, si presentano numerosi ed ardui interrogativi inerenti, ad esempio, ai
rapporti tra detta norma incriminatrice e il diritto di sciopero; il problema come
vedremo, risulta estremamente spinoso e controverso anche dopo la sentenza 15
luglio 1976, n. 222, con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la
questione di legittimità costituzionale dell’art. 340 c.p. sollevata in riferimento
agli artt. 3, 39, 40 della Costituzione.
L’ipotesi delittuosa - oggetto di questa indagine - è stata, inoltre, invocata
per dirimere questioni relative alle occupazioni di edifici scolastici o universitari
da parte di studenti in agitazione: discordanti risultano al riguardo - come a suo
luogo si dirà - le soluzioni adottate dalla giurisprudenza , in specie per ciò che
attiene all’elemento soggettivo.
Specifico oggetto di questa indagine sarà, inoltre, alla luce di recenti
pronunce giurisprudenziali, sia della Corte di Cassazione sia della Corte
servizio dei telegrafi, è punito con la reclusione da un mese a cinque anni”. Tale articolo è
riportato da M .LONGO, Commento al codice penale italiano, vol. II, Torino 1911.
5
A. SEGRETO-G. DE LUCA, I delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica
amministrazione, Milano 1995
2
, 737-752.
6
Costituzionale, la problematica relativa alla liceità penale delle astensioni dalle
udienze degli avvocati in occasione dei c.d. scioperi degli avvocati e alla
configurabilità del reato di interruzione di pubblico servizio in questa fattispecie.
6
Cfr. Cap. II, par. .2, pag. 13.
7
CAPITOLO II
INQUADRAMENTO DEL REATO DI INTERRUZIONE DI
PUBBLICO SERVIZIO
SOMMARIO: 1. Oggetto giuridico della tutela penale e carattere sussidiario del delitto. – 2. Concetti
di “interruzione” e “turbativa”: la condotta penalmente rilevante omissiva e commissiva. – 3.
La durata dell’interruzione e l’entità del turbamento. Una questione controversa: due tesi a
confronto. – 4. Considerazioni sull’elemento psicologico del delitto in esame.
1. Oggetto giuridico della tutela penale e carattere sussidiario del delitto
L’incriminazione configurata nell’articolo 340 c.p. lede l’interesse della
Pubblica Amministrazione alla continuità e alla regolarità del funzionamento dei
pubblici uffici e servizi e con esso l’interesse generale.
La consumazione di tale delitto può comportare «…l’inceppamento di uffici
e servizi insopprimibili la cui continuità è parte integrante dell’attività pubblica e
che, quando cessa o viene turbata, lede, a volte, gli stessi diritti e interessi
fondamentali dell’individuo, anch’essi solennemente garantiti dalla
Costituzione».
7
Per la dottrina dominante
8
, l’oggetto della tutela penale, è costituito quindi
dall’interesse alla continuità e regolarità dell’esercizio dei pubblici servizi e dei
servizi di pubblica necessità.
Secondo il Manzini
9
, oggetto specifico della tutela penale è l’interesse
concernente il normale funzionamento della Pubblica Amministrazione in senso
lato contro i disservizi che possono essere causati dall’interruzione o dal
turbamento dei servizi pubblici o di pubblica necessità.
Quest’ultima opinione pare sia preferibile, se si considera che l’interesse
tutelato dai reati previsti dal capo II, libro II del codice penale va colto in
riferimento al principio costituzionale del buon andamento della Pubblica
7
F. LANZARA, Interruzione di un ufficio o servizio pubblico e di un servizio di pubblica
necessità, Riv. pen. 1973, I, 417-429, qui 418.
8
F. ANTOLISEI, Manuale di diritto penale, parte speciale, II, Milano 1997; E.
CONTIERI, Abbandono, interruzione e turbamento di pubblici servizi, Enc. dir. I, 1958.
8
Amministrazione ( articolo 97 Cost.) e che buon andamento significa efficienza
della Pubblica Amministrazione, intesa come capacità di perseguire i fini che ad
essa vengono assegnati dalla legge ovvero come massima aderenza all’interesse
pubblico.
Non va dimenticato che, per quanto il servizio di pubblica necessità sia un
servizio di natura privata, svolto da soggetti privati, svincolata da ogni
collegamento soggettivo con la Pubblica Amministrazione, tuttavia è
oggettivamente caratterizzato, da un bisogno e da un interesse pubblico e come
tale sottoposto a controllo da parte dello Stato. Ne segue che lede il principio del
buon andamento della Pubblica Amministrazione non solo l’inefficienza dei
pubblici servizi, ma anche quella dei servizi di pubblica necessità, dato che essa si
riflette sull’efficienza del controllo da parte della Pubblica Amministrazione e sul
non soddisfacimento del bisogno e dell’interesse pubblico
10
. Il Guardasigilli, nella
sua relazione, ha messo in evidenza che, nella disposizione in esame,
l’interruzione e il turbamento di un servizio di pubblica necessità, è considerato al
pari di un attentato al funzionamento di un pubblico ufficio o di un pubblico
servizio appunto perché lo Stato, «uscendo dal suo agnosticismo tanto vantato, ma
tanto meritevole di essere bandito nell’interesse della società giuridicamente
organizzata», considera logicamente suo compito l’attuare un’adeguata tutela
penale dei bisogni fondamentali della popolazione
11
.
Il Manzini, per l’individuazione del bene giuridico tutelato dall’articolo 340
c.p., fa riferimento all’interesse concernente il normale funzionamento della
Pubblica Amministrazione, essendo conveniente assicurare mediante la sanzione
penale, la continuità, la regolarità e l’efficienza delle pubbliche funzioni e dei
pubblici servizi contro l’interruzione o il turbamento, indipendentemente dal
danno che il fatto illecito abbia o no prodotto
12
.
9
V. MANZINI, Trattato di diritto penale italiano, V, 1984, 497.
10
SEGRETO-DE LUCA, I delitti dei pubblici, cit., 737-753.
11
Relazione ministeriale sul progetto del codice penale, II, 148, riportata da MANZINI,
Trattato di diritto penale, cit. qui 499. Queste considerazioni preliminari saranno utili quando si
svilupperà, nei capitoli successivi, la tematica dell’illiceità penale delle astensioni dalle udienze
degli avvocati e della configurabilità del reato di interruzione di pubblico servizio. Cfr. cap. IV.
12
MANZINI, Trattato di diritto, cit., 497-502.
9
Trattandosi di un reato contro la Pubblica Amministrazione, è opportuno
fare riferimento all’articolo 97 della Costituzione che costituisce il precetto
fondamentale del sistema costituzionale di organizzazione della Pubblica
Amministrazione
13
. Tale articolo si presenta non come semplice direttiva rivolta
al legislatore e al potere esecutivo in tema di organizzazione degli uffici, bensì
come scelta precisa e cogente dei valori - fine cui l’Amministrazione deve tendere
e dei valori - mezzo che devono essere predisposti alla loro organizzazione.
L’articolo 97 Cost. prescrive che l’organizzazione degli uffici secondo
competenze e la specifica ripartizione delle attribuzioni e delle responsabilità ai
funzionari avvenga in modo tale da garantire il buon andamento e l’imparzialità.
La Corte Costituzionale, nella sentenza del 12 marzo 1962 n. 44, ha ribadito
che l’enunciazione dell’art. 97 Cost. non costituisce un’affermazione
programmatica astratta, ma al contrario, un obbligo per il legislatore e per la
pubblica amministrazione di perseguire il valore - fine del buon andamento
14
.
In altri termini, per buon andamento della Pubblica Amministrazione si
intende che gli organi amministrativi si attivino ed operino concretamente per il
raggiungimento dei fini amministrativi in modo efficiente e coerente: esso viene
tutelato mediante fattispecie che tendono a reprimere quelle condotte degli organi
pubblici che costituiscono indebite omissioni nel momento doveroso
dell’esercizio dei poteri funzionali e perciò pregiudicano l’efficiente svolgersi
dell’azione amministrativa
15
.
Il reato di interruzione di pubblico servizio ha carattere generico e
sussidiario, dato che lo stesso articolo 340 c.p. espressamente dichiara che esso è
applicabile «fuori dei casi preveduti da particolari disposizioni di legge»
16
.
13
MIRRI, Interruzione ed abbandono, cit., 1-7.
14
F. BRICOLA, Tutela penale della Pubblica Amministrazione e principi costituzionali, in
Studi in onore di F. Santoro Passarelli, VI, Napoli 1973.
15
F. TAGLIARINI, Il concetto di pubblica Amministrazione nel codice penale, Milano
1973.
16
Relazione ministeriale, cit., 148: « Nuova è la disposizione dell’articolo 345 (ora 340) e
ha carattere sussidiario rivelato dall’inciso iniziale: “fuori dei casi preveduti da particolari
disposizioni di legge”. Conforme in giurisprudenza: Cass. 25.02.1967, in Riv. pen. 1974, II, 389;
Cass. 22.06.1973, in Giust. Pen. 1974, I, 224.
10
Poiché tutti i delitti contro la pubblica amministrazione hanno per oggetto
giuridico il regolare funzionamento della pubblica amministrazione, «un delitto la
cui fattispecie oggettiva consiste nell’interrompere o turbare la regolarità di un
ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità non può non
avere altra natura che quella di un reato sussidiario»
17
.
La norma contenuta nell’articolo 340 c.p. tutela penalmente il regolare
funzionamento della pubblica amministrazione contro quelle forme di offesa che
non siano già particolarmente previste da altre norme che contemplano gli altri
delitti contro la pubblica amministrazione.
Si tratta quindi di una norma di carattere sussidiario, «applicabile soltanto
quando il fatto criminoso, volto a cagionare detta interruzione o a turbare la
regolarità dei suindicati servizi non sia specificamente previsto da altre
disposizioni di legge»
18
.
Per stabilire i limiti del carattere di sussidiarietà di questo delitto occorre
tenere presente, innanzi tutto, che la sussidiarietà va intesa non già nel senso che
venga meno l’applicabilità della norma sussidiaria sempre che, comunque, il fatto
concreto sia punibile in base ad una qualsiasi norma. La sussidiarietà è sempre
limitata a quelle norme che prevedono un reato avente o lo stesso oggetto
giuridico o, quanto meno, alcuni elementi in comune.
In secondo luogo occorre considerare che nell’articolo 340 c.p. si adopera
un’espressione in parte diversa da quella normalmente usata per indicare la
sussidiarietà del reato, e, cioè, non si dice: “ove il fatto non sia previsto da altre
norme” bensì: “fuori dei casi preveduti da particolari disposizioni di legge”.
Tale inconsueta locuzione induce a ritenere che per la non applicabilità del
presente articolo non basta che il fatto concreto ricada sotto una qualsiasi altra
norma, ma è necessario che si tratti di una norma che preveda in modo implicito o
esplicito l’interruzione o il turbamento dell’ufficio o del servizio. Il che implica
che «… non basterebbe una norma in cui la tutela dell’ufficio o servizio fosse solo
17
F. GRISPIGNI, I delitti contro la pubblica amministrazione, 1953, 269-275, qui 269.
18
Cfr. Cass. 22.06.1973, in Giust. pen. 1974, II, 224.
11
il motivo politico di essa, ovvero in cui l’interruzione o il turbamento figurasse
solo come pericolo astratto, remoto, generico»
19
.
La conseguenza di tali considerazioni è che l’articolo 340 c.p. non è escluso
sempre che sia applicabile qualsiasi altra norma sui delitti contro la pubblica
amministrazione, ma soltanto ove siano applicabili quelle norme che prevedono
più da vicino la interruzione o il turbamento dell’ufficio o servizio, come, ad
esempio, gli articoli 331, 332, 336, 337, 338, etc. del codice penale
20
.
Si può aggiungere che la sussidiarietà di questo reato si può avere anche nei
confronti di alcuni delitti contro l’incolumità pubblica (art. 431 c.p.: Pericolo di
disastro ferroviario causato da danneggiamento; art. 432 c.p.: Attentato alla
sicurezza dei trasporti; art. 433 c.p.: Attentati alla sicurezza degli impianti di
energia elettrica e del gas, ovvero delle pubbliche comunicazioni)
21
.
2. Concetti di “interruzione” e “turbativa”: la condotta penalmente
rilevante omissiva e commissiva.
Se non ci sono dubbi in dottrina e in giurisprudenza sul carattere sussidiario
dell’incriminazione in esame, né controversie sul suo oggetto giuridico, vivaci
contrasti insorgono a proposito della determinazione dell’elemento materiale del
reato.
La condotta, infatti, è descritta in termini generici in funzione dell’idoneità a
cagionare l’evento ed è costituita, quindi, da qualsiasi azione od omissione volta a
cagionare l’interruzione o il turbamento del regolare svolgersi di un ufficio o
servizio pubblico
22
. Perché sia realizzato il delitto di cui all’articolo 340 c.p., è
necessario che la condotta del reo, quale essa sia, produca causalmente o una
cesura nella continuità dell’ufficio o servizio oppure un’alterazione in peius del
19
GRISPIGNI, Delitti contro la Pubblica, cit., qui 270.
20
N. LEVI, Delitti contro la Pubblica Amministrazione, in Trattato Florian, Milano 1935.
21
GRISPIGNI, Delitti contro la Pubblica, cit., qui 271.
22
ANTOLISEI, Manuale di diritto penale, parte speciale, Milano 1997; FIANDACA-
MUSCO, Manuale di diritto penale, parte speciale, 1996.
12
suo funzionamento, in modo tale che l’ufficio o il servizio forniscano prestazioni
di livello inferiore allo standard.
Si tratta allora di stabilire - in concreto - quando una condotta possa ritenersi
idonea o meno al conseguimento dell’evento dannoso dell’interruzione, intesa
come cessazione , anche se di breve durata, del funzionamento dell’ufficio, o del
turbamento costituito da ogni irregolarità che modifichi il buon andamento
dell’uno o dell’altro
23
. A tal fine si rende necessario porre in relazione il
significato delle espressioni «cagionare un’interruzione» o «turbare la regolarità»,
con quello dei termini «ufficio», «servizio pubblico» e «servizio di pubblica
necessità».
Ciò premesso, si può passare senz’altro all’analisi della condotta punibile
che si estrinseca nell’ipotesi dell’interruzione o in quella del turbamento.
Per quanto riguarda l’ipotesi dell’interruzione, interrompere un ufficio o un
servizio di pubblica necessità significa evidentemente farne cessare la continuità,
impedirne il funzionamento, laddove l’impedita continuità si pone come evento
del reato, collegabile ad una condotta corrispondente ai requisiti prescritti dalla
legge.
L’interruzione può estrinsecarsi tanto in una condotta commissiva, quanto in
una condotta omissiva. A tale specifico riguardo, si è precisato in giurisprudenza
24
che il reato può essere integrato mediante una condotta omissiva unicamente dai
soggetti addetti all’ufficio o servizio (c.d. «intranei»), mentre i terzi (c.d.
«extranei») possono cagionare l’interruzione, in modo penalmente rilevante,
unicamente mediante una condotta commissiva, eventualmente estrinsecata in
fatti di violenza sulle cose materialmente necessarie per l’espletamento del
servizio stesso.
Dunque si dice anzitutto che il delitto in esame può essere realizzato
mediante omissione solo dagli addetti all’ufficio o servizio: ciò non coincide
affatto - come presuppone il Colacci
25
, nel muovere dei rilievi critici
all’orientamento giurisprudenziale precedentemente indicato - col sostenere essere
23
MANZINI, Trattato di diritto, cit., 497-502, qui 499.
24
Trib. Rieti, 30.08.1962, Arch. Pen. 1964, II, 468.
13
solo l’omissione il mezzo di cui l’intraneus possa servirsi per conseguire il suo
scopo.
Infatti è ben possibile - come rileva il Colacci - che gli addetti ad un ufficio
o servizio pubblico ne cagionino l’interruzione mediante una condotta
commissiva (ad esempio, danneggiando gli impianti, sì da renderli inefficienti),
ma non sembra che ciò venga escluso con la predetta precisazione.
Ciò che si sostiene è soltanto che, a differenza degli intranei che possono
cagionare l’interruzione anche a mezzo di omissione, i terzi possono determinarla
solo mediante una condotta commissiva.
Sulla base di tale ultima considerazione, si è esclusa la configurazione del
reato di cui all’articolo 340 c.p. nel fatto di più persone che, all’infuori di qualsiasi
atto di minaccia o violenza a persone o cose, si limitano a non pagare le tasse: «se
si dovesse ritenere penalmente illecita questa condotta omissiva, per quanto che il
mancato pagamento delle tasse abbia determinato, per ovvia conseguenza,
l’interruzione del servizio di riscossione, si dovrebbe pervenire alla conclusione
che gli utenti di un pubblico servizio automobilistico, ove decidessero di non più
usufruire del servizio stesso, determinandone la pratica interruzione, dovrebbero
rispondere penalmente di questa condotta omissiva, il che non pare corretto
ritenere»
26
.
Ora il prospettato parallelo tra i contribuenti e gli utenti di un pubblico
servizio automobilistico non può considerarsi pertinente: come giustamente
osserva il Colacci
27
, gli utenti del pubblico servizio automobilistico non hanno
alcun obbligo giuridico di servirsi dello stesso, per cui nei loro confronti non
potrebbe certo parlarsi, sotto il profilo normativo, di omissione.
Tuttavia, nonostante tale evidente incongruenza, il predetto indirizzo
giurisprudenziale va condiviso.
Non sembra infatti accettabile l’opposta conclusione del Colacci che
partendo dalla considerazione del Grispigni
28
, secondo il quale la condotta è
25
COLACCI, Interruzione di un pubblico servizio, Arch. Pen. 1964, II, 469.
26
Trib. Rieti, 30.08.1962, Arch. pen. 1964, II, 468.
27
COLACCI, Interruzione di un pubblico, cit. 468-471, qui 469.
28
GRISPIGNI, I delitti contro la pubblica, cit.268-274, qui 271 ss..
14
indicata nella fattispecie legale soltanto in funzione della idoneità a cagionare
l’evento e che perciò è possibile ogni e qualsiasi condotta purché idonea rispetto
all’evento, sostiene che l’interruzione può essere cagionata anche da estranei
all’ufficio o servizio pubblico con una condotta omissiva e che, nella specie,
devono considerarsi colpevoli del delitto di cui all’articolo 340 c.p. dei cittadini
che si accordino per non pagare le tasse o i tributi.
Se è vero che ci troviamo davanti ad un reato a forma libera, è altrettanto
vero, come la stessa giurisprudenza ha argomentato, che l’evento della cessata
continuità di un ufficio o servizio «è dal legislatore penale preso in considerazione
in quanto sia collegabile non ad ogni e qualsiasi condotta dell’agente, ma soltanto
ad una condotta che, pur nella possibile varietà dei modi di estrinsecazione,
tuttavia risponda a determinati requisiti»
29
.
Ed è appunto in relazione a tali requisiti che esattamente la giurisprudenza
parla, come si diceva, di configurabilità di una condotta omissiva soltanto per gli
addetti all’ufficio o servizi.
Tale conclusione richiede però una più appropriata motivazione ed
opportune puntualizzazioni.
Occorre porre in rilievo che, nel caso dell’intraneus, l’omissione,
traducendosi nell’inottemperanza al dovere professionale di assicurare il continuo
e retto funzionamento dell’ufficio o servizio, è senz’altro idonea a cagionare
l’interruzione di cui all’articolo 340 c.p..
Non altrettanto può dirsi del terzo: la sua omissione (ad esempio, il mancato
pagamento dei tributi) è si il mancato compimento di un’azione doverosa, ma non
può considerarsi rilevante ai fini dell’interruzione del sevizio o ufficio.
L’Amministrazione non viene bloccata nella continuità e normalità del suo
funzionamento, non le viene insomma impedito di continuare ad esplicare
regolarmente i propri compiti, tra i quali quello di esperire gli opportuni strumenti
di cui dispone per ottenere coattivamente ciò che le viene rifiutato.