5
della sua impresa, sia per controllare la gestione passata, sia per
programmare e indirizzare la gestione futura.
Vi sono poi le esigenze conoscitive di tutti i soggetti che, in
vario modo, intrattengono rapporti con l’impresa: azionisti (per
valutare la convenienza economica attuale e futura del loro
investimento); finanziatori (per individuare la solvibilità e la
liquidità dell’impresa, per poter giudicare la sua capacità a
rimborsare e remunerare il capitale ricevuto in prestito); creditori
sociali (per conoscere la consistenza del patrimonio della società,
sola garanzia su cui essi possono fare affidamento); lavoratori (per
valutare la capacità dell’impresa di mantenere ed eventualmente
sviluppare i livelli occupazionali e le remunerazioni); concorrenti
(per valutare i propri punti di forza e di debolezza rispetto
all’impresa); Stato (per soddisfare le esigenze fiscali, in quanto il
bilancio d’esercizio costituisce per il fisco il termine di riferimento
per la tassazione periodica del reddito della società (Irpeg)).
2
Da qui l’esigenza che il bilancio d’esercizio fornisca ai soci ed
ai terzi un’informazione contabile il più possibile chiara, completa e
veritiera sulla situazione patrimoniale e sui risultati economici della
società.
2
BRANCIARI, Il bilancio falso e inattendibile, Milano, 1998, p. 4.
6
Il bilancio deve riuscire a fornire a tutti un minimo
d’informazione, in modo che ciascuno possa orientare con
consapevolezza i propri comportamenti. Una tale funzione può essere
svolta in modo efficiente solo se le informazioni esposte nello stato
patrimoniale e nel conto economico rappresentano in modo corretto
la situazione dell’impresa. Un bilancio inattendibile cessa di essere
un valido strumento di informazione e può pregiudicare gli interessi
di molti soggetti.
Il bilancio d’esercizio è concepito come documento destinato a
rappresentare non solo la situazione patrimoniale ed il risultato
economico, ma anche la situazione finanziaria della società (art.
2423, 2° comma c.c.), cioè la composizione qualitativa e quantitativa
delle attività finanziarie (crediti, partecipazione, titoli) e
dell’esposizione debitoria.
I principi cardine che dominano la redazione del bilancio sono
quelli della chiarezza e quello della rappresentazione veritiera e
corretta. Stabilisce infatti l’art. 2423, 2° comma c.c., che “il bilancio
deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della
società e il risultato economico dell’esercizio”. Chiarezza
dell’informazione e rappresentazione veritiera e corretta della
7
complessiva situazione costituiscono vere e proprie “clausole
generali” sovraordinate, che integrano e completano la relativa
normativa di dettaglio.
Ulteriori principi di redazione del bilancio sono fissati dall’art.
2423-bis c.c., con norme che integrano le sopra esposte clausole
generali.
E’ infatti stabilito che:
a) La valutazione delle voci di bilancio deve essere fatta
secondo prudenza e nella prospettiva di continuazione dell’attività
(n. 1); e ciò al fine di evitare che dal bilancio risultino utili non
effettivamente realizzati alla chiusura dell’esercizio (n. 2).
b) Nella redazione del bilancio si deve tenere conto delle
entrate e delle uscite di competenza dell’esercizio indipendentemente
dalla data dell’incasso o del pagamento (n. 3), nonché dei rischi e
delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti dopo
la chiusura dello stesso ma prima della redazione del bilancio (n. 4).
Il bilancio di esercizio deve essere un bilancio di competenza e non
di cassa.
c) I criteri di valutazione non possono essere modificati da un
esercizio all’altro (n. 6), se non in casi eccezionali e con l’obbligo
8
degli amministratori di motivare la deroga nella nota integrativa e di
illustrarne l’influenza (art. 2423-bis, 2° comma c.c.).
3
Da sottolineare, infine, la regola secondo cui gli elementi
eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati
separatamente (art. 2423-bis, 2° comma c.c.).
3
CAMPOBASSO, Diritto commerciale, II, Torino, 1995, p. 400.
9
2. L’ambito di applicazione delle norme penali
La fattispecie del delitto di “falso in bilancio” è stata enucleata
da quella più ampia del delitto di “false comunicazioni sociali”,
previsto dall’art. 2621, n. 1 c.c.
La figura criminosa in questione rientra, perciò, tra quelle
previste dal titolo XI del libro V del codice civile, che contiene le
“disposizioni penali in materia di società e consorzi”.
Siamo nel campo dei cosiddetti “reati societari”, consistenti in
fatti commessi dagli amministratori o da altre persone che esercitano
funzioni di particolare rilevanza nell’ambito delle società soggette a
registrazione, con violazione dei doveri e abuso dei poteri inerenti
alle loro funzioni.
L’ambito di applicazione delle norme sui reati societari non è
esplicitamente stabilito da alcuna norma di legge. Esso si deve
desumere, perciò, unicamente dalle rubriche dei vari capi in cui si
articola il titolo XI del libro V del codice civile.
La rubrica del capo primo, esprimendosi in termini di
“Disposizioni generali per le società soggette a registrazione”,
individua l’ambito di applicazione del delitto di false comunicazioni
sociali di cui al n. 1 dell’art. 2621, primo comma, c.c.
10
In generale, possiamo dire che la norma si applica nell’ambito
delle “società soggette a registrazione”.
Sono soggette agli obblighi di iscrizione e rientrano, quindi,
nell’ambito di applicazione dell’art. 2621 c.c.:
- le società costituite secondo uno dei tipi regolati nei capi III e
seguenti del titolo V (vale a dire, per le società di persone, la società
in nome collettivo e la società in accomandita semplice e tutte le
società di capitali, società per azioni, società in accomandita per
azioni, società a responsabilità limitata) e le società cooperative
anche se non esercitano un’attività commerciale (art. 2200 c.c.).
- le società consortili di cui all’art. 2615-ter c.c., cioè le società
costituite con uno dei tipi legali di cui sopra (s.n.c., s.a.s., s.p.a.,
s.a.p.a., s.r.l.) aventi ad oggetto la disciplina o lo svolgimento in
comune di determinate fasi delle rispettive imprese da parte dei soci
imprenditori (ex art. 2602 c.c.).
- gli enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale
un’attività commerciale (art. 2201 c.c.).
- le società che sono soggette alla legge italiana secondo le
norme di diritto internazionale privato di cui alla legge 31 maggio
1995 n. 218, e cioè (ex art. 25):
11
• le società il cui procedimento di costituzione è stato perfezionato
in Italia;
• le società aventi in Italia la sede dell’amministrazione;
• le società che hanno in Italia il loro oggetto principale;
E’ da ritenersi, infine, che la norma incriminatrice in esame sia
applicabile alle società costituite all’estero, di tipo diverso da quelle
regolate dal codice civile, per le quali l’art. 2507 c.c., prevede la
soggezione alle norme della società per azioni per ciò che riguarda
gli obblighi di iscrizione nel registro delle imprese, purché abbiano
in Italia la sede amministrativa o l’oggetto principale.
1
Dubbi possono sorgere con riguardo alle società semplici,
escluse dal sistema di pubblicità previsto dal legislatore del ’42, ma
ricomprese, sia pure in una sezione speciale, nella nuova disciplina
del Registro delle imprese.
Il legislatore civile, prevedendo nell’originario impianto del
codice l’istituzione del registro delle imprese (art. 2188 c.c.), ha
realizzato un sistema di pubblicità dichiarativa, in forza del quale
tutti i dati iscritti si considerano noti, non potendo l’ignoranza degli
stessi essere addotta dai terzi; quindi gli stessi dati, prima
1
BRICCHETTI, Il falso in bilancio ed in altre comunicazioni, Milano, 1999, p. 26.
12
dell’iscrizione, non possono essere opposti ai terzi a meno che non si
provi che i terzi ne abbiano avuto conoscenza (art. 2193 c.c.).
2
Da tale sistema sono state escluse, però, unitamente ad
imprenditori agricoli e piccoli imprenditori, anche le società
semplici, le quali non erano soggette ad alcun obbligo pubblicitario.
Il legislatore è intervenuto prevedendo, con la legge 29
dicembre 1993 n. 580, l’iscrizione in sezioni speciali del registro
delle imprese delle società semplici, con ciò generando dubbi circa
l'estensione anche alle società semplici della norma penale dettata
per le società soggette a registrazione.
A ben vedere, però, il regime di pubblicità statuito per
l’iscrizione nelle sezioni speciali non è quello a carattere dichiarativo
sopra delineato, ma ha la funzione di certificazione anagrafica e di
pubblicità notizia; si tratta, pertanto, di obblighi pubblicitari che non
conducono a quegli effetti presuntivi di conoscenza e di opponibilità
ricollegati dal legislatore all’iscrizione nel registro delle imprese.
Se si considera che nel sistema del legislatore del ’42, con il
termine “registrazione”, si indicava il regime dichiarativo ivi previsto
e non quello di semplice notizia, è inevitabile concludere per la
2
BRICCHETTI, Il falso in bilancio ed in altre comunicazioni, Milano, 1999, p. 27.
13
perdurante inapplicabilità, pur dopo la legge n. 580/93, della norma
incriminatrice delle false comunicazioni sociali alle società semplici.
Un dato è comunque certo: la locuzione “società soggette a
registrazione” non deve essere intesa come equivalente di “società
registrate”; per l’applicabilità della disposizione penale societaria
bisogna avere riguardo all’assoggettamento alla registrazione, non
alla concreta effettuazione della registrazione stessa.
Lo si desume da tre argomenti:
- un argomento letterale, dato che la formula legislativa si
riferisce alle “società soggette a registrazione” e non alle “società
registrate”;
- un argomento logico, visto che tra i soggetti attivi del delitto
vi sono anche promotori e soci fondatori, cioè soggetti che
intervengono in un momento sicuramente anteriore a quello
dell’iscrizione;
- un argomento teleologico, dal momento che sarebbe
irragionevole riservare un trattamento punitivo più favorevole nei
riguardi di chi ha violato, o non ha ancora adempiuto gli obblighi di
iscrizione rispetto a chi vi ha già provveduto.
14
E’ per tali ragioni che il delitto di false comunicazioni sociali
può trovare applicazione nei confronti delle società irregolari (che,
cioè, non sono state registrate).
Il tema viene in rilievo solo per le società di persone, vale a
dire per le s.n.c. irregolari e per le s.a.s. irregolari, posto che le
società di capitali vengono ad esistenza con l’iscrizione nel registro
delle imprese, per cui non esiste la fattispecie “società di capitali
irregolare”. Deve, pertanto ritenersi esclusa l’applicabilità dell’art.
2621 c.c. alla società di capitali irregolare ( in quanto inesistente).
A parte l’ipotesi, espressamente disciplinata, delle falsità
commesse dai promotori e dai soci fondatori, in ragione della quale
trova applicazione la norma incriminatrice anche se la società di
capitali non è stata ancora iscritta, quest’ultima potrebbe,
sussistendone i presupposti, venire in rilievo, come società personale
di fatto.
La nozione di società di fatto si riferisce a quel fenomeno per il
quale la società può costituirsi anche tacitamente allorquando, dal
comportamento tenuto dai presunti soci, risulta che essi vollero gli
elementi fondamentali del contratto di società, e cioè la formazione
di un fondo comune con i conferimenti degli stessi, la partecipazione
15
ai guadagni e alle perdite e un elemento generico definito affectio
societatis.
3
Questa possibilità è priva di rilievo per le società di capitali, il
cui atto costitutivo è soggetto a requisiti formali ad substantiam, ed
assume rilevanza solo per le società di persone.
E’ evidente che le stesse ragioni che militano a favore
dell’applicabilità della norma incriminatrice alle società (di persone)
non registrate (irregolari), depongono anche a favore
dell’applicazione alla vicina fattispecie delle società (sempre di
persone) di fatto.
3
BUONOCORE, Diritto commerciale, Torino, 1997, p. 132 ss.
16
3. Il falso in bilancio come modalità del delitto di false
comunicazioni sociali
La violazione delle norme imposte dal codice civile per la
redazione del bilancio d’esercizio (art. 2423 e seg. c.c.), oltre a
comportare la sanzione civile dell’invalidità della delibera di
approvazione, può, ricorrendo i presupposti che saranno in seguito
analizzati, integrare il reato ex art. 2621 n. 1 c.c., ed essere quindi
sanzionata penalmente. Il reato di cui si parla è il reato di falso in
bilancio come fattispecie particolare del reato di false comunicazioni
sociali.
La fattispecie del delitto di “falso in bilancio” è stata enucleata
da quella più ampia del delitto di “false comunicazioni sociali” (art.
2621 n. 1 c.c.); quest’ultima figura criminosa può essere realizzata
secondo diverse modalità, di cui una è stata denominata “falso in
bilancio”.
Il delitto di false comunicazioni sociali è previsto all’art. 2621
n. 1 c.c., il quale punisce con la reclusione da uno a cinque anni e
con la multa da lire 2.000.000 a 20.000.000 –salvo che il fatto non
costituisca un reato più grave- “i promotori, i soci fondatori, gli
amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori, i quali
nelle relazioni, nei bilanci o in altre comunicazioni sociali
17
fraudolentemente espongono fatti non rispondenti al vero sulla
costituzione o sulle condizioni economiche della società o
nascondono in tutto o in parte fatti concernente le condizioni
medesime”.
1
Le stesse pene si applicano agli amministratori giudiziari e ai
commissari governativi (art. 2636 c.c.).
Quando dal reato deriva all’impresa un danno di gravità
rilevante, la pena è aumentata fino alla metà (art.2640 c.c.).
Questa figura criminosa è senza dubbio una delle più
importanti, forse la più importante, fra quelle delineate nel libro V
del codice civile e ha dato luogo a molte discussioni da parte degli
studiosi.
1
ANTOLISEI, Manuale di diritto penale. Leggi complementari, Milano, 1997, p. 119.