2
e glorificarLo. Tuttavia vi erano uomini di indole malvagia che
oltraggiavano Dio, i Santi e la Santissima Vergine, per tale motivo
si era ritenuto necessario che la legge penale imponesse dei freni
alle loro azioni e alle loro parole.
Benchè lo Statuto (Statutum Lucentis) non menzionasse in modo
specifico le espressioni che potessero considerarsi bestemmia a
a norma di diritto, tuttavia esse, in linea generale, si conoscevano ed
erano interpretate secondo l'uso comune.
Secondo il giurista C.Borrelli ,
"...gli illustrissimi uomini di diritto che hanno
cercato di elencare alcune le specie di bestemmia, hanno
commesso un errore, riuscendo a descrivere soltanto le modalità in
base alle quali essa potesse essere realizzata..."
Si trattava di una molteplicità di modi che comunque potevano essere
ricondotti ad un'unica fattispecie generale.
quid est ? Molteplici sono state anche le definizioni del reato che teologi,
canonisti, giuristi ci hanno tramandato:
- la Bestemmia è la deroga all'eccellente bontà di Dio...
- Bestemmia è qualora sia attribuito agli uomini ciò che è proprio del
Creatore...
- La Bestemmia è la commissione del crimine di falso contro Dio o
C. Borrell. De Magistratuum Edictis lib. III cap. II n.4 e ss.
3
sottraendogli ciò che gli deve essere attribuito o, al contrario,
attribuendogli ciò che non gli è conforme...
e queste per citarne alcune.
L'opinione dominante, diffusasi tra gli autori del tempo, era che ogni
giuramento o oltraggio o maledizione, pronunciati contro Dio o contro i
Santi dovessero considerarsi "bestemmia".
Parimenti si commetteva il reato di bestemmia pronunciando frasi turpi
e scellerate contro la Santissima Vergine o allorchè fosse stata attribuita
a Dio, ai Santi e alla Santissima Vergine una parte anatomica del corpo
umano, ritenuta, secondo le credenze del tempo "impudica".
Sulla questione si espresse il giurista C:Barzi dicendo:
"... prout si quis irreverenter exprimeret membrum Christi, vel Virginis,
quae in alijs sunt impudica seu turpia verba, utrum diceret, quia
Christus & Beata Virgo ea membra habuere, quae habent alij homines,
& nulli dubium, quod diceretur, verba inhonesta proferre, & fortè
blasphemare videtur...".
Integrava il reato di bestemmia il rifiuto della potenza di Dio, il
disprezzo dei precetti disposti dal Creatore, l'inosservanza, la
diffamazione delle norme del Vangelo, nonchè il turpiloquio e lo
Statuto disponeva che chiunque avesse commesso tali azioni, in
qualsiasi momento, dovesse essere punito.
C. Barz. Decisiones pag. 230 e ss. d. 135 n. 7
4
Nella fattispecie erano ricompresi anche i casi in cui venissero
praticate le arti magiche, si cercasse di acquistare con il denaro la
grazia dello Spirito Santo oppure venissero pronunciati discorsi
ingiuriosi contro i "bona mores", o frasi non ammesse secondo l'uso
comune, come : "...puttana della nostra donna...".
Relativamente al suddetto caso è significativa la testimonianza dello già
citato giurista C.Barzi sul processo ad un certo Francesco Dinucci,
inquisito per aver pronunciato tale espressione e poi condannato ad
una pena inferiore rispetto a quella prevista a norma di diritto per il
reato di bestemmia, in quanto,con l'audizione dei testi a suo favore,
fu provato che costui aveva proferito le parole "incriminate" perchè
provocato e mosso da un impeto d'ira e allo stesso modo fu provato
che costui non fosse aduso alla bestemmia.
Inoltre, era commesso il reato di bestemmia da chi mostrasse provare
disgusto nei confronti di Dio o affermasse che Dio gli provocava dispiacere,
o proferisse espressioni come : "...mal anno habbia...".
disputa sulla Tuttavia, sulla sostanza del reato si era aperta una disputa da non
sostanza del
reato sottovalutare. Dalla maggior parte dei giuristi dell'epoca era stata
operata una classificazione delle bestemmie.
Venivano menzionate, in primis, le bestemmie che contenessero il
nome di Dio e, in secondo luogo, la maledizione; secondo codesta
impostazione "bestemmiare" e "maledire" erano considerati dei
sinonimi : maledire Dio era " bestemmia ".
5
Al contrario, vi era una minoranza di autori, i quali ritenevano che
non tutte le forme di oltraggio o di maledizione rientrassero nella
fattispecie trattata e che, invece, ogni tipo di bestemmia potesse
considerarsi una maledizione.
In verità, la differenza sostanziale stava, appunto, nel fatto che la
bestemmia ( diversamente dalla maledizione ) conteneva
sempre il nome di Dio, dei Santi o della Santissima Vergine e
per questo frasi come :"... mal anno habbia.. " o " ..putta della
nostra donna..." non erano punite quali bestemmie; inoltre non si
potevano considerare bestemmie frasi come : "...per il corpo di
Christo..." o "...per il sangue di Christo...", allorchè esse non fossero
pronunciate a mo' di solenne giuramento.
quomodo Circa le modalità possiamo dire che la maggior parte dei giuristi di
fit
quell'epoca erano concordi nel distinguere tra :
- La bestemmia commessa con "l'intelletto"
- La bestemmia commessa con "la bocca"
- La bestemmia commessa con "il cuore"
- La bestemmia commessa con "le azioni"
Nella prima tipologia rientravano i casi in cui si negava l'idea della
immortalità e dell'onnipotenza di Dio, nella seconda rientravano i casi in
cui si esternavano verbalmente tali convinzioni, nella terza rientravano
Gramm. Decisiones d. n. 50 pag. 62 e ss.
6
i casi in cui si riconoscesse nel blasfemo il desiderio che Dio fosse
mortale e privo di potere infinito e nella quarta, infine, rientravano i
casi in cui divinità cristiane venissero oltraggiate con l'esplicazione di
determinati comportamenti.
In quest'ultimo caso ci si riferiva sia all'esercizio delle arti magiche, in
cui, come affermava Arnaldo Albertino : Dio era adorato alla
stregua di Belzebù, ma anche alla distruzione o allo sfiguramento
di immagini sacre.
Il giurista Scipione Rovito affermava :
" Blasphemans factis percutiendo, radendo,
vel deturpando Imagines Sanctorum,ultimi
supplicii, nedum mutilationis manus pena plectitur ".
Lo stesso Rovito narrava di uno scellerato che, preso dall'ira per aver
perso del denaro al gioco dei dadi, aveva trafitto con la spada il volto
del simulacro della Beata Maria Vergine nel tempio di S. Giuseppe in
piazza dell'Incoronata.
Secondo il racconto di Rovito costui fu privato della mano destra, con
cui aveva commesso il delitto, e fu messo alla forca nel luogo in cui
si era consumato il delitto.
rapporti Si è detto che, senza dubbio, il reato di bestemmia era un reato
con altre
tipologie gravissimo; era un peccato mortale, infatti per esso era prevista
di reato
Arnald. Albert. De Agnoscenda assert. q. 27 n. 16
Scipio. Rovitus Commentaria pag. 108 n. 11
7
dalle Pragmatiche la pena di morte.
Questo reato superava, per la sua gravità, di gran lunga anche
l'omicidio, poichè se in quest'ultimo caso veniva lesa la vita degli
uomini, nel primo caso, invece, veniva procurato un nocumento
a Dio: Creatore e Padre di tutti gli uomini.
Superava in gravità, inoltre, lo spergiuro poichè colui che giurava il
falso non disprezzava Dio, ma chiamava Dio ad essere testimone
delle varie falsità da lui proferite sotto giuramento.
Secondo il giurista Sebastiano Medici, la gravità del reato superava
anche il vizio di sottrarsi alla colpa attraverso la giustificazione, sebbene
questo vizio venisse generalmente considerato una circostanza
aggravante di molti altri reati, persino della bestemmia stessa.
2) "... al dispetto di Dio... " : la disputa
Le perplessità in merito all'estensione della fattispecie sorgono
anche riguardo alla riconducibilità ad essa di una serie di espressioni,
Sebastianus Medices Summa peccatuum capitalium q. 36- 37- 38
8
circa le quali gli autori dell'epoca rendono testimonianze tutt'altro
che omogenee.
Mi riferisco ad espressioni come : "...rinnego Iddio...", "...non ha potere
Iddio... " e simili (generalmente considerate " bestemmie ") ma
soprattutto alla frase : "...al dispetto di Dio... ", sulla quale la disputa
dottrinale è stata piuttosto controversa.
Si sono formati sulla questione due "scuole di pensiero" diametralmente
opposte, di cui l'una ricomprendeva l'altra escludeva l'espressione
anzidetta dal novero delle bestemmie.
primo Della prima facevano parte esimi giuristi medioevali, quali : Tommaso
orientamento
Grammatico, Giulio Claro, Giacomo Graffi. Costoro sostenevano la tesi
secondo cui la frase : "... al dispetto di Dio..." non solo era da considerarsi
una bestemmia, ma sicuramente una tra le bestemmie più atroci.
Infatti il Graffi affermava :
"...Qui dicere ausus fuerit questo sarà al dispetto
de Dio, blasphaemus est. Nam cum Deus sit omnipotens, &
vita, & mors in ipsius manu posita sit...".
E' da precisare che quest'opinione risulta essere la più accreditata,
dato che essa era sposata, senza alcun dubbio, da teologi, canonisti e
giuristi, nonchè dallo stesso Consiglio di Napoli, inoltre riscuoteva
Graff. Decisiones Aurearum lib. II cap. 19 n. 11
Julius Clarus Sententiarum lib. 5 fol. 8 n. 2
9
consensi tra coloro che ritenevano che i termini " bestemmiare " e
" maledire " dovessero essere considerati dei sinonimi.
secondo Alla seconda " scuola di pensiero " appartenevano giuristi come: Nicola
orientamento
Boerio , Felice Baldino i quali sostenevano che l'espressione
" incriminata " non potesse essere ricondotta al reato di bestemmia o
di maleficio, ma piuttosto al novero delle ingiurie e degli oltraggi.
Questo secondo orientamento rispondeva a necessità più pratiche
che teoriche, nel senso che in verità l'espressione " al dispetto di
Dio " era bestemmia a tutti gli effetti, tuttavia in considerazione
della moltitudine di persone che la pronunciavano era punita alla
stregua di una maledizione.
Da questa testimonianza, appare chiaro che il secondo orientamento
era seguito da quegli autori che non accettavano la sinonimia tra
" bestemmiare " e " maledire ".
Autore di tale testimonianza era il giurista Giulio Claro, il quale però
ribadiva che il Senato di allora ( sotto Alfonso II -Duca di Ferrara- )
non accettava una simile impostazione.
Concludendo, sulla questione posso dire che se le Pragmatiche non
menzionavano in maniera specifica questa frase tra le bestemmie,
comunque a chi ne domandasse il significato veniva risposto che essa
rappresentava un disprezzo verso Dio e già si è detto che disprezzare
Dio è " bestemmia ".