C a p i t o l o 1
LA GIUSTIZIA SPORTIVA: I PROFILI DI
SPECIALITÀ DELLA DISCIPLINA
1. IL BENE “SPORT” COME INTERESSE GENERALE
DELLA COMUNITÀ
Il fenomeno sportivo da sempre ha rappresentato un interesse di
portata generale, in quanto coinvolge diversi settori della società
facendoli interagire tra di loro in una rete di mercato e di scambi che
necessariamente devono essere regolati da norme e discipline
giuridiche, con organi ed istituzioni ad hoc in modo da garantirne
l’efficienza e la funzionalità. Al fine di garantire un regolare
svolgimento di campionati sportivi è pertanto necessario che tali
attività siano regolate nel rispetto delle regole del diritto internazionale
e nazionale, intendendo l’attività sportiva come un mezzo per lo
sviluppo della personalità dell’individuo, centro e principio
fondamentale di ogni ordinamento giuridico.
Lo Sport nasce come movimento, che da espressione prima di
animus ludens homini, diventa gioco, e successivamente come
espressione di animus belligerans hominis, si traduce in agonismo, che
a sua volta inizialmente è occasionale, e poi si trasforma in
programmatico
1
.
Nella sua evoluzione il fenomeno sportivo si apre alle esigenze di
predisporre un insieme di regole e norme, e soprattutto di creare un
apparato organizzativo prima semplice e lentamente sempre più
complesso, fino a costituire un vero e proprio ordinamento giuridico
proteso alla realizzazione di un fine particolare e speciale.
1
Cfr. E. LUBRANO, L’ordinamento giuridico del Giuoco Calcio, Roma, 2004, pp. 15-20
Secondo il Giannini
2
, viene ammessa la natura ordinamentale del
fenomeno sportivo, riconoscendo all’ordinamento sportivo le tre
caratteristiche necessarie per configurarsi come tale, ossia la
plurisoggettività, l’organizzazione e la formazione propria.
Lo sport riesce a creare un ordinamento giuridico settoriale a
formazione spontanea, ovvero non istituito dall’ordinamento statale,
suscettibile di essere considerato dallo stesso, secondo la propria
maggiore o minore capacità di autodeterminarsi e autolegittimarsi,
stabilendo la misura della sua autonomia rispetto alla posizione di
supremazia dell’ordinamento statale.
Nel corso del XX secolo l’ambito del mondo sportivo si è
notevolmente modificato, e si sono sviluppate numerose attività legate
prettamente ad un fine economico
3
attorno ad avvenimenti sportivi,
campionati, manifestazioni che necessariamente coinvolgono ogni
ambito della nostra società.
Atleti e professionisti del settore, quando raggiungono livelli
elevati rispetto allo standard dilettantistico, staccandosi quindi dal
concetto di sport inteso come puro divertimento, vengono retribuiti
per le loro prestazioni e quindi possono oggi essere considerati dei
lavoratori a tutti gli effetti.
Tutto questo però comporta una selezione obbligata di alcune
discipline sportive a svantaggio di altre, perché alcuni sport
professionistici attraggono maggiormente di altri e quindi diventa
difficile sostenere sport considerati “minori” che vengono praticati
sempre meno. Sono notevoli i costi da sostenere per l’amatorialità
dilettantistica e questo poi si traduce in una difficoltà effettiva per
mantenere queste attività insuperabile senza l’intervento dello Stato.
2
M.S. GIANNINI, Prime osservazioni sugli ordinamenti sportivi, in riv. dir. sportivo,
1949, pp. 1-10
3
Cfr. F. SETACCIOLI, Ordinamento sportivo e ordinamento statale: spunti critici sulle
possibili forme di interconnessione, in Riv. dir. sportivo n. 4, 2009, pp. 319-326: “Il sempre
più crescente rilievo economico delle attività sportive ha condotto ad una grave crisi
finanziaria degli organismi sportivi, costretti ad investimenti finanziari di entità nettamente
superiore a quelli del passato: crisi che ha ispirato interventi legislativi tesi ad
incrementare e a rendere più penetranti i controlli statali nel settore.”
Nella società italiana di fatto lo sport è una delle attività più
diffuse, soprattutto tra i giovani, ai quali lo sport diffonde i valori di
lealtà e lo spirito di squadra sin dall’età scolastica, e le istituzioni
delegando l’attività sportiva ad associazioni sportive private,
permettono di istruire i giovani ad una buona ed equilibrata
educazione sportiva come fonte importantissima per il benessere
fisico, mentale e sociale.
In Italia è il calcio la disciplina sportiva più praticata e
sicuramente più apprezzata dalla comunità, sport che è diventato
sempre maggiormente una vera e propria attività economica e
finanziaria in cui le società calcistiche si comportano come aziende sul
mercato per la compravendita dei giocatori con il fine di ottenere il
maggior profitto da investire successivamente in titoli o in capitali,
allontanandosi forse dalla vera essenza dello sport.
Con la crisi del mondo calcistico esplosa nell’estate 2006 poco
prima dei Campionati del Mondo in Germania
4
, si sta forse
lentamente tornando ad una pratica più genuina e meno tesa al
profitto del bene “sport”, perché la competizione deve servire a
confrontarsi per migliorare le proprie qualità e raggiungere obiettivi
importanti, questo però nel pieno rispetto delle regole che
appartengono all’ordinamento sportivo, senza però violare le regole
economiche, finanziarie e statali, o semplicemente nel rispetto della
lealtà e della correttezza, clausole generali che sono parte integrante
della Società stessa.
4
Lo scandalo del calcio italiano del 2006 noto come Calciopoli è stato il terzo grande
scandalo dopo quelli del 1980 e del 1986, ad investire il mondo del calcio italiano e a
stravolgerlo, producendo effetti di una portata gigantesca tale da aver scosso l’intero
sistema calcistico italiano.
2. IL BENE “SPORT” SECONDO LA COSTITUZIONE
REPUBBLICANA
Con l’avvento della Costituzione Repubblicana si è realizzata una
integrazione progressiva degli ordinamenti minori in quello statale.
Quella meno lineare è stata proprio quello che riguarda l’ordinamento
sportivo, sicuramente uno degli ordinamenti che dispone di normative
più complesse e specifiche.
Secondo la teoria istituzionalistica, che vede tra i suoi maggiori
sostenitori Santi Romano e Maurice Hauriou, è evidente che
nell’ambito di una comunità statale, non si può non riconoscere
l’esistenza di una pluralità di ordinamenti giuridici, principio cardine
del nostro ordinamento costituzionale, ponendosi alla base del sistema
dei rapporti dello Stato con le formazioni sociali citate dall’articolo 2
del testo della Costituzione.
La Costituzione disciplina e tutela numerose forme associative,
intese come espressione della socialità dell’individuo, non solo in
modo generico come stabilisce l’articolo 18, ma anche in modo
specifico riguardo alle più importanti di esse quali la religione, le
attività sindacali, politiche e la famiglia.
Nell’ambito di questo macrocosmo giuridico costituito
dall’ordinamento statale, si rinvengono una molteplicità di piccole
istituzioni che vengono definite come ordinamenti settoriali,
costituendo ciascuna un microcosmo a sé
5
.
Tali enti istituzionali hanno finalità non generiche bensì
particolari, e sono composti da persone che, pur avendo attività o
professioni diverse, hanno interessi comuni. Tra gli ordinamenti
settoriali è necessario poi distinguere quelli direttamente collegati e
posti dallo Stato quali gli enti pubblici territoriali o istituzionali, e
quelli invece a formazione spontanea, i quali determinano i propri
5
Cfr. E. LUBRANO, L’ordinamento giuridico del Giuoco Calcio, pp. 19-20, Roma, 2004
elementi costitutivi, formati da un gruppo sociale, il quale ha,
evolvendosi, costituito una propria organizzazione ed un proprio
sistema normativo, ed in questa categoria viene collocato
l’ordinamento sportivo.
L’attività sportiva agli inizi si struttura come una attività
gestionale basata sui tifosi e sulle famiglie - prendendo come
riferimento ad esempio le squadre di calcio, che nascono come
imprese societarie – e tale attività è una mera concentrazione di poteri
contrapposta invece al modello di organizzazione che preferisce il
devolvere dei poteri separandoli. Lentamente quindi assume per
l’appunto le sembianze di una attività organizzata e per funzionare in
modo efficace è necessario istituire un ordinamento vero e proprio
dotato di regole e norme che permettono di sostenerlo e renderlo
pienamente autonomo.
Gli ordinamenti settoriali - nei quale andrebbe ricompreso
l’ordinamento sportivo - sono dunque, istituzioni, “vere realtà sociali,
enti chiusi, distinti dagli individui che ne fanno parte”
6
, che
costituiscono entità a sé, intermedie tra l’individuo e lo Stato, che
possono essere presi in considerazione non solo sotto il loro profilo
interno, ma anche sotto il profilo dei rapporti con lo Stato
7
.
Tale molteplicità di gruppi sociali e la conseguente pluralità degli
ordinamenti giuridici, va ricondotta ad un sistema armonico che può
essere definito unitario, per assicurare un ordinato svolgimento della
vita sociale.
6
Cit. S. ROMANO, L’ordinamento giuridico, Firenze, 1918, pp. 10-20
7
Cfr. E. LUBRANO, L’ordinamento giuridico del Giuoco Calcio, Roma, 2004, pp. 21-22
3. IL BENE “SPORT” SECONDO L’UNIONE EUROPEA
Per comprendere pienamente la struttura ed il funzionamento
dell’ordinamento sportivo è necessario affermare che il fenomeno
sportivo di ogni Nazione trova le proprie basi e le proprie radici
nell’ordinamento sportivo mondiale.
Si può iniziare a parlare di un vero e proprio apparato
organizzativo mondiale già nel 1894, con la costituzione del Comitato
Internazionale Olimipico
8
(C.I.O) e la stesura della Carta Olimpica,
cioè lo statuto dell’ordinamento sportivo internazionale.
Di tale apparato fanno parte le varie Federazioni sportive
internazionali, una per ogni singola disciplina sportiva, ognuna di esse
costituendo la massima istituzione mondiale del rispettivo sport.
Il fenomeno sportivo quindi è un “bene” che coinvolge tutte le
Nazioni e l’ordinamento sportivo è costituito da una concreta
organizzazione a livello mondiale
9
.
E’ quindi un ordinamento sovranazionale del quale i vari stati
costituiscono una mera sede di riferimento ed è caratterizzato dalla
originarietà, fondando la propria efficacia esclusivamente sulla forza
propria e non su quella di altri ordinamenti.
Successivamente però si crea anche nei singoli Stati che
appartengono alla comunità mondiale una struttura parallela a quella
dell’ordinamento sportivo mondiale ed è cosi che nascono i vari
ordinamenti sportivi nazionali che hanno al vertice un Comitato
Olimpico proprio, del quale fanno parte le varie federazioni sportive
8
Il Comitato Olimpico Internazionale, è un'organizzazione non governativa creata dal
barone Pierre de Coubertin nel 1894, per far rinascere i Giochi olimpici della Grecia antica
attraverso un evento sportivo quadriennale dove gli atleti di tutti i paesi possono competere
fra loro.
9
Storicamente il fenomeno sportivo è sporto spontaneamente come forma di
associazionismo di carattere privatistico: lo stesso C.O.N.I. è stato inizialmente istituito nel
1914 come persona giuridica privata. Solo successivamente il C.O.N.I. è stato trasformato
prima in ente pubblico indipendente (l. 16 febbraio 1942, n. 426) ed infine in ente pubblico
posto sotto la vigilanza del Ministero del Turismo e Spettacolo (D.P.R. 2 agosto 1974, n.
530).
nazionali che dipendono da quelle internazionali per la gestione di
regolamenti tecnici e normativi per ogni singolo sport.
A questo punto è necessario descrivere il tema più da vicino per
quello che riguarda l’Unione Europea, per proseguire in seguito ad
una analisi dettagliata volta all’Italia.
Negli ultimi decenni, in Europa si è assistito ad un regolare
aumento dell’influenza della politica comunitaria sul mondo dello
Sport, che è diventato una vera attività economica coinvolgendo
sempre maggiormente le istituzioni degli Stati membri
10
.
Infatti la situazione europea che riguarda tale ambito è
abbastanza singolare in cui abbiamo, da un lato, a livello nazionale,
organizzazioni molto diverse che cambiano da uno stato membro
all’altro, e dall’altro lato, lo sport in Europa è l’unica attività per cui si
organizzano competizioni transnazionali che abbracciano tutte le
discipline sportive e tutte le fasce di età.
Per fornire una rappresentazione valida del modello sportivo
europeo, si può spiegare meglio la sua struttura che idealmente
corrisponde alla forma di una piramide e dare una immagine completa
sul funzionamento del sistema europeo.
Le società sportive e tutti coloro che partecipano
volontariamente, formano la base di tale piramide, offrendo a tutti la
possibilità di praticare uno sport ad un livello per lo meno locale. In
questo livello sia gli atleti sia la direzione sportiva della società
partecipano senza essere retribuiti e si evidenza quindi una base
dilettantistica in piena linea con i principi europei che fanno dello
sport una funzione sociale senza obbligatoriamente tendere ad uno
scopo di lucro
11
.
Il secondo livello della piramide invece è rappresentato dalle
federazioni regionali, alle quali sono associate le società sportive locali
di ogni singolo stato membro. Esse si occupano di organizzare i
10
Cfr. http://ec.europa.eu, “l’unione europea e lo sport”, n. 23/2004, pp. 3-4
11
Cfr. http://ec.europa.eu, “l’unione europea e lo sport”, n. 23/2004, pp. 5-6
campionati e del coordinamento sportivo. A loro volta esse formano
le federazioni nazionali che operano sia a livello nazionale sia
internazionale, in competizioni, campionati ed eventi sportivi
12
. Questi
organismi nazionali sono responsabili della regolamentazione delle
rispettive discipline, elaborando standard inerenti agli impianti, alla
sicurezza ed ad ogni altra attività legata al mondo dello sport.
Infine esiste un livello internazionale, in cui la miglior
federazione nazionale in ogni disciplina sportiva si propone come
rappresentante di quella stessa disciplina nei confronti delle
federazioni europee ed internazionali che costituiscono il vertice della
piramide
13
.
L’inserimento di una “dichiarazione sullo sport” allegata al
trattato di Amsterdam del 1997
14
, ha poi dato il primo forte segnale
politico da parte dei governi degli Stati membri dell’Unione Europea
riguardo l’importanza dello Sport e dei suoi valori. Tale dichiarazione
sottolinea la dimensione sociale dello sport, invitando le istituzioni
europee a prestare ascolto alle organizzazioni sportive laddove trattino
questioni fondamentali per il mondo dello sport e raccomanda di
rivolgere una particolare attenzione al livello dilettantistico dello sport,
onde rafforzare il fine nobile dello sport che è quello di svolgere
soprattutto una funzione sociale.
Tuttavia necessariamente lo sport è diventato sempre più una
attività agonistica che di conseguenza è diventata una vero centro di
interessi e di mercato, e con la sentenza Walrave e Koch del 1974 la
Corte di Giustizia stessa ha stabilito che lo sport deve osservare il
diritto comunitario, in quanto costituisce una attività economica
15
.
12
Cfr. http://ec.europa.eu, “l’unione europea e lo sport”, n. 23/2004, pp. 8-9
13
Cfr. http://ec.europa.eu, “l’unione europea e lo sport”, n. 23/2004, pp. 10-11
14
Il Trattato di Amsterdam è uno dei trattati fondamentali dell’UE ed è il primo importante
tentativo di riformare le istituzioni europee in vista dell'allargamento degli Stati membri.
Venne firmato il 2 ottobre 1997 dagli allora 15 paesi dell'Unione Europea ed è entrato in
vigore il 1º maggio 1999.
15
Cfr. http://ec.europa.eu, “l’unione europea e lo sport”, n. 23/2004, pp. 12-13