Presupposti della denuncia al tribunale: le gravi irregolarità
La nuova descrizione del requisito oggettivo della denunzia al tribunale ha suscitato dubbi sull’ambito
applicativo della norma e, in caso affermativo, in quali termini. Resta l’impiego della locuzione “gravi
irregolarità” ma l’attuale versione dell’art. 2409 c.c. specifica che le stesse:
a) Devono attenere alla gestione della società;
b) Devono essere idonee ad arrecare un danno alla società.
Se da un lato alcuni commentatori
40
ritengono che la nuova definizione non comporti sostanziali modifiche
rispetto al passato e sottolineano gli elementi di omogeneità tra vecchia e nuova disciplina, altri concludono
che le segnalate novità lessicali si sostanziano in un’effettiva rideterminazione della nozione di “gravi
irregolarità”. Risulta controversa la portata dell’esplicito riferimento al compimento delle irregolarità “nella
gestione”, raffrontate alle “irregolarità dei doveri degli amministratori” del testo previgente. In merito
sussistono diversi orientamenti
41
: uno di essi ritiene che le due formule conservano lo stesso significato,
secondo un altro
42
, opposto, la precisazione che le irregolarità attengono alla gestione ha un significato più
pregnante, poiché serve ad espungere dalla fattispecie le condotte configuranti violazioni di obblighi e doveri
degli amministratori, non riconducibili all’attività di governo dell’impresa. In questo senso, si afferma
43
che
“d’ora innanzi tutti i vizi che riguardano la struttura organizzativa della società e che non incidano sulla
gestione saranno irrilevanti. Ad esempio, non dovrebbero trovare spazio, in futuro, le violazioni nella
convocazione dell’assemblea, o all’esercizio del diritto di opzione da parte del socio, oppure al recesso”,
concludendo che “ad essere tutelato è il principio di corretta amministrazione della società, previsto
nell’interesse dei soci e dei creditori”. L’orientamento
44
prevalente propone una lettura meno restrittiva della
locuzione e include nel concetto di “gestione” anche gli atti funzionali allo svolgimento dell’attività
imprenditoriale e, quindi, gli atti che riguardano l’aspetto organizzativo della stessa e l’operatività dei suoi
organi. Dunque, si precisa
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che anche le irregolarità organizzative, se protratte, possono produrre inefficienze,
i cui effetti si rifletterebbero negativamente sulla gestione strettamente intesa. Lo stesso ragionamento
46
è
svolto per quanto riguarda la tenuta delle scritture contabili e alla redazione del bilancio di esercizio, il cui
ruolo di strumenti di verifica dell’attività pregressa, al fine dell’orientamento della gestione futura, è ritenuto
giustificare la loro inclusione nell’ambito del controllo giudiziario. Solitamente, per incidere sulla gestione, le
irregolarità non si limitano ad un solo atto od omissione, ma si traducono in una reiterazione o in una condotta
articolata, che deve essere valutata dal tribunale nel suo complesso. Al fine di attivare la procedura ex art. 2409
c.c., le irregolarità devono essere “gravi”, mentre per quelle “più gravi” è prevista la nomina di un
amministratore giudiziario. Rispetto al criterio di valutazione dei due livelli di “gravità” e di distinzione tra gli
stessi, il legislatore del 1942 nemmeno forniva indicazioni di sorta e il problema non è stato risolto con il
nuovo testo normativo. La giurisprudenza procede “a vista”, sulla base di “valutazioni ampiamente
discrezionali, spesso influenzate da esigenze di giustizia del caso concreto e dalla morale privata del
giudicante”
47
. In modo più dettagliato interviene la dottrina
48
anche se con esiti molto eterogenei. Il criterio
38
A. Jannuzzi, Manuale della volontaria giurisdizione, Milano, 1968, p. 697 ss.
39
App. Torino, 25 ottobre 1988, in CGR, 1988, voce Società di capitali, p. 3666, n. 51.
40
E. Dalmotto, Art. 2409, in Il nuovo processo societario, diretto da Chiarloni, II, Bologna, 2008, p. 1516; D’ambrosio, La denuncia
al tribunale per gravi irregolarità dopo la riforma, in Società, 2004, p. 448.
41
E. Dalmotto, Art. 2409, in Il nuovo processo societario, diretto da Chiarloni, II, Bologna, 2008, p. 1516;
42
G. Rivolta, Il controllo giudiziario sulla gestione del nuovo diritto delle società, in Giur. Comm., 2005, I, p.750 s.
43
Rocco di Torrepadula, Le “gravi irregolarità” nell’amministrazione della società per azioni, Milano, 2005, p. 37 s.
44
Sanfilippo, Il controllo giudiziario sulla gestione, in diritto commerciale, a cura di Cian M., II, Torino, 2014, p. 533.
45
Giannelli, Art. 2409, in Le società per azioni. Codice civile e norme complementari, diretto da Abbadessa e Portale, I, Milano,
2016, p.1744.
46
Trib. Pavia, 10 febbraio 2012 (decr.), in Società, 2013, 1310.
47
Bertolotti, Società per azioni: collegio sindacale, revisori, denunzia al tribunale, Milano-Torino, 2015, p. 506 s.
48
Rordof, La irregolare amministrazione delle società, in Società, 1990, p. 1203 s.
prevalentemente utilizzato è quello secondo cui la gravità delle irregolarità è commisurata al grado di
differenza tra la condotta tenuta e quella che avrebbe dovuto essere assunta e al grado di dannosità (anche
potenziale) della condotta rispetto agli interessi tutelati. È evidente che il criterio enunciato è generico e
puramente descrittivo, a conferma della indeterminatezza in precedenza denunciata. Un altro orientamento
49
propone di misurare il grado di gravità con i criteri con cui è valutato l’elemento della colpa, così il tribunale
dovrebbe procedere qualora le violazioni degli amministratori e dei sindaci fossero compiute con colpa grave
o dolo. Un ulteriore filone interpretativo
50
suggerisce di considerare la gravità relazionandola all’incidenza che
le irregolarità hanno provocato sul rapporto di fiducia tra i soci di minoranza e amministratori. Esiste un altro
criterio
51
secondo cui la gravità deve essere misurata in ragione del rapporto tra il danno che subiranno i soci
in assenza dei rimedi che darebbe l’applicazione dell’art. 2409 c.c. e quello che sarebbe imposto alla società
nel caso di esperimento del procedimento in questione. Ulteriore elemento costitutivo della fattispecie in esame
è l’attualità delle grevi irregolarità, nel senso che devono esistere al tempo in cui è proposta la denuncia, oppure
devono ancora sussistere i loro effetti negativi
52
. L’eliminazione delle condotte che configurano le gravi
irregolarità e i loro effetti costituisce il presupposto della conclusione del procedimento, quindi, in assenza di
questo requisito, i soggetti interessati non possono ricorrere all’articolo in questione. Per ciò che riguarda il
requisito del danno, almeno potenziale, nel testo originario del 1942 non era esplicato. La giurisprudenza
53
era
a favore della sua necessità. La nuova versione dell’articolo 2409 ci fornisce un contributo su quest’ultimo
elemento, precisando che il danno deve riguardare la società. In ordine all’interpretazione di questo criterio
non c’è una posizione unitaria. Secondo l’interpretazione restrittiva
54
la parola società quale soggetto
destinatario delle gravi irregolarità rilevanti ridurrebbe l’ambito applicativo della norma, escludendo le
condotte che potrebbero recare pregiudizio solo ai soci, anche collettivamente considerati come ad esempio
quelle concernenti il funzionamento dell’assemblea. Lo stesso elemento è anche inteso con funzione inclusiva
dei diritti dei soci. In questo senso la dottrina, allo scopo di qualificare più precisamente le irregolarità rilevanti,
perviene a ricomprendere nell’area dell’articolo 2409 c.c. quelle che riguardano l’organizzazione societaria e
il suo funzionamento, incluso l’esercizio dei diritti individuali dei soci, tramite una definizione estensiva del
danno potenziale rilevante, che ingloba il danno all’interesse sociale. Complessivamente, la dottrina prevalente
adotta una interpretazione estensiva dell’elemento del danno potenziale considerando l’assenza di precise
indicazioni normative. Il danno potenziale rilevante può essere anche il danno non patrimoniale e, colpendo
immediatamente altri soggetti, potrebbe raggiungere anche la società. Rilevano anche quelle gravi irregolarità
a danno di soggetti terzi che nonostante inizialmente produttive di un vantaggio per la società, sono a medio-
lungo termine suscettibili di causarle pregiudizio. Questa fattispecie era stata già discussa precedentemente
alla riforma del 2003, con riferimento a violazioni di norme tributarie e previdenziali, che, a breve termine,
producono un risparmio di spesa. Non è da includere solo le violazioni di norme tributarie e previdenziali, ma
anche di altre norme di natura amministrativa come le disposizioni antitrust, cui può seguire l’applicazione di
sanzioni.
È da constatare la convergenza di vari filoni interpretativi
55
nel ritenere che i soci non possono, nemmeno
all’unanimità, provocare o assecondare la violazione di norme che limitano od orientano la discrezionalità
dell’organo di gestione, allo scopo di assicurare la prosecuzione dell’impresa. È da tenere in considerazione
che in base alla soluzione interpretativa che si ritiene maggiormente in sintonia con il sistema, la casistica
aggiornata non presenta differenze radicali rispetto a quella elaborata prima della riforma del 2003, che risulta
in larga parte confermata. In ogni caso il perimetro delle gravi irregolarità è stato modificato con l’aggiunta di
alcune ipotesi e eliminazione di altre. Rispetto al passato l’attuale testo dell’art. 2409 c.c. fornisce all’interprete
utili elementi per meglio delimitare la fattispecie delle gravi irregolarità rilevanti e ai giudici chiamati ad
applicare la norma resta comunque un ampio spazio di discrezionalità ma suscettibile di essere ulteriormente
circoscritto, grazie ad un’auspicabile maggiore convergenza degli orientamenti interpretativi. Un importante
presupposto dell’ammissione della procedura è la sussistenza di “fondati sospetti” della esistenza delle gravi
49
G.U. Tedeschi, Il controllo giudiziario sulla gestione, in Trattato delle società per azioni, diretto da Colombo e Portale, 5, Controlli.
Obbligazioni, Torino, 1988, p. 193.
50
Terranova, Controllo giudiziario e tutela delle minoranze nelle società per azioni, in Il nuovo diritto delle società, Liber amicorum
G.F. Campobasso, diretto da Abbadessa e Portale, 3, Controlli-Bilancio-Modificazioni dello statuto-S.r.l.-Gruppi di società, Milano-
Torino, 2006, p. 141 s.
51
Rocco di Torrepadula, Le “gravi irregolarità” nell’amministrazione della società per azioni, Milano, 2005, p. 16.
52
App. Milano, 29 giugno 2012 (decr.), in Società, 2013, 1308.
53
App. Milano, 27 febbraio 1992 (decr.), in Società, 1992, 1078.
54
Montagnani, Il controllo giudiziario: ambito di applicazione e limiti dell’attuale tutela, in Riv. soc., 2004, p. 1138 ss.
55
Jaeger, L’interesse sociale rivisitato (quarant’anni dopo), in Giur. Comm., 2000, I, p. 800 ss.
irregolarità. Sostanzialmente questo vuol dire che chi denuncia non ha l’onere di provare i fatti che reputa gravi
irregolarità. Questo si può capire dal fatto che i soci, almeno fino alla entrata in vigore della riforma del 2003,
costituivano i principali legittimati a proporre la denuncia e in quanto tali potevano essere molto limitati
all’accesso alle informazioni societarie. Il conseguimento della prova costituisce lo scopo della ispezione
giudiziale. Il denunciante ha invece l’onere di presentare almeno gli elementi che sono da indizio della
sussistenza delle irregolarità gravi. Gli elementi che costituiscono indizi, per la giurisprudenza
56
, devono essere
almeno elencati, purché soddisfino il requisito della concretezza e non siano “vaghi” o con “finalità
esplorative”. La legge però sembra richiedere la segnalazione di fatti precisi ed accertati che possano costituire
condotte irregolari
57
, ma spetta in ogni caso al tribunale accertare l’effettiva sussistenza dei fatti sospettati e
del loro carattere gravemente irregolare ai sensi dell’art. 2409 c.c.
Inapplicabilità dell’art. 2409 cc alle s.r.l. post riforma
Il tema del controllo esterno, nella riformata s.r.l., previsto dall’art. 2409 c.c. ha interessato in modo
considerevole la giurisprudenza nei successivi anni della entrata in vigore del d.lgs. 6/2003
58
. La questione di
ammissibilità di tale strumento è stata affrontata dal giudice delle leggi che, ritenendo infondate le questioni
di legittimità costituzionale sollevate da due giudici di merito con riferimenti agli artt. 3 e 76 Cost.,
rigettandole, ha escluso la possibile applicazione della norma al tipo societario delle s.r.l.
59
. Sul fronte del c.d.
eccesso di delega, la Corte ha chiarito che i criteri direttivi in tema di s.r.l. non contenevano nessun accenno al
controllo giudiziario (art. 3 l. n. 266/2011), né riferimenti a tale assunto erano contenuti nella norma sui principi
generali di ispirazione per la riforma della disciplina delle società di capitali (art. 2 l. cit.). Sul fronte della
disparità di trattamento, invece, la Corte ha ribadito il principio per cui la società a responsabilità limitata è
governata da un autonomo e organico complesso di norme, a tal punto che S.p.a. e s.r.l. costituiscono ormai
“due modelli societari distinti”. Antecedentemente alla riforma del diritto societario, come noto, l’art. 2488
c.c. ultimo comma prevedeva l’applicazione di tale strumento indipendentemente dalla presenza del collegio
sindacale
60
. La legge di delegazione n. 366/2001 non menzionava, con riferimento alla s.r.l., il tema del
controllo giudiziario e in generale il tema dei controlli esterni, riconoscendo al legislatore delegato “autonomia
statutaria riguardo alle strutture organizzative ai procedimenti decisionali della società e agli strumenti di tutela
degli interessi dei soci, con riferimento particolare alle azioni di responsabilità” (art, 3, comma 2, lett. e)
61
. Sul
tema del controllo giudiziale è intervenuta la Relazione al medesimo decreto che ha affermato l’incompatibilità
tra l’istituto della denunzia al tribunale e il sistema dei controlli individuali dei soci oggi previsti in materia di
s.r.l. di cui all’art. 2476 c.c. La Relazione ha affermato che “il potere di ciascun socio di promuovere l’azione
sociale di responsabilità e di chiedere con essa la provvisoria revoca giudiziale dell’amministratore in caso di
gravi irregolarità rende superflua e in buona parte contraddittoria con il sistema la previsione di forme di
intervento del giudice”. Si è osservato che anche diversi indici normativi spingono a escludere l’ammissibilità
di tale istituto alle s.r.l. Tra questi, l’art. 92 disp. att. c.c., in cui si fa riferimento al decreto del tribunale “che
nomina l’amministratore giudiziario nelle società di cui ai capi V e VI del titolo V del libro V del codice”, con
esclusione, quindi, delle s.r.l. (capo VII). Un altro riferimento lo troviamo nell’art. 13 l. 91/1981 in materia di
rapporti tra società e sportivi professionisti – come modificato dal d.lgs. 37/2004 – sancisce l’applicazione
dell’art. 2409 anche a società sportive professionistiche in forma di s.r.l., escludendo quindi per logica tutte le
altre s.r.l. trattando le società sportive professionistiche in forma di s.r.l. come un’eccezione.
Oggi, la disciplina del controllo sull'amministrazione nella s.r.l. è riassunta nell'art. 2476 c.c., ai sensi del quale
ad ogni socio, a prescindere dall'esistenza o meno del collegio sindacale e dalla quota di capitale posseduta
sono riconosciuti, oltre che ampi poteri istruttori (art. 2476, comma 2), anche e soprattutto specifici strumenti
sanzionatori (art. 2476, comma 3).
56
Trib. Napoli, 22 giugno 2004 (decr), in Giur. Comm., 2006, II, 949.
57
E. Dalmotto, Art. 2409, in Il nuovo processo societario, diretto da Chiarloni, II, Bologna, 2008, p 1516.
58
E. Senini, Commento a Corte cost., 14 dicembre 2005, n, 481, in Società, 2006, p. 453.
59
Corte cost., 29 dicembre 2005, n. 481.
60
Rivolta, Profilo della nuova società a responsabilità limitata, in Banca, borsa e tit. cred., 2003, 337.
61
V. Salafia, La riforma del controllo previsto dall’art. 2409 c.c., in Società, 2002, p. 1331.