IV
Si può parlare di una “collocazione trasversale” di tale
forma di finanziamento, dato che essa si avvale del diritto
societario, della disciplina degli appalti, delle regole dei singoli
contratti che la compongono e della varietà di garanzie che
accompagnano questi ultimi.
Le modalità di composizione di tutti i molteplici interessi
coinvolti in un’unica operazione di finanza di progetto
consentono d’individuare alcune tipologie più diffuse di project
financing che, come vedremo, si caratterizzano per il fatto di
dipendere da uno stesso tipo iniziale di project financing puro per
il quale tratto qualificante sarà solo la redditività del progetto che
consente il rimborso del finanziamento.
1. L’ORIGINE E LA NATURA DEL PROJECT
FINANCING
1.1. La possibile definizione giuridica di Project financing
Non ci curiamo della descrizione dei connotati tipici che il
project financing viene ad assumere in ambito economico
1
, anche
perché non sussiste uno schema organizzativo tipo, su cui
basarsi, per dare una connotazione giuridica puntuale della
fattispecie, ma, al contrario, si rilevano operazioni di project
financing differenti per ambiti differenti di applicazione
2
.
1
La definizione più accreditata è attribuita a P.K. NEVITT, Project
financing, trad. ital. a cura di P.DE SURY, 1987, p.13 : “un’operazione di
finanziamento di una (…) unità economica, nella quale un finanziatore è
soddisfatto di considerare, (…), il flusso di cassa dell’unità economica in
oggetto come la sorgente di fondi che consentirà il rimborso del prestito e
le attività dell’unità economica come garanzia collaterale del prestito”. Il
project financing, quindi, è un sistema che mette in connessione la
costruzione e la gestione dell’opera; il promotore ha come obiettivo
principe il guadagno derivante dalla gestione e scarica il peso dei rischi di
realizzazione sul finanziatore in maniera maggiore rispetto al caso di un
finanziamento tradizionale. Infatti, il rischio assunto dal finanziatore è
imprenditoriale e non creditizio come avviene nelle operazioni ordinarie di
prestito.
2
Le operazioni di project financing possono perseguire gli stessi scopi o
essere valutate con l’utilizzo di medesimi schemi d’analisi, ma presentano
sempre caratteristiche proprie che le rendono uniche come i progetti che
finanziano. Fonte: P.LOCATELLI, Banche pronte per il project financing:
tutta l’attenzione ai flussi di cassa, in Edilizia e Territorio, n.49, 1998,
p.41.
2
Non sarebbe corretto considerarlo come un semplice
strumento finanziario o come una nuova tecnica di
finanziamento. Si ritiene infatti che il project financing sia
piuttosto una mentalità, una cultura, un approccio diverso al
finanziamento degli investimenti.
Stando, poi, alla complessità degli schemi contrattuali in cui
il project financing si concretizza, risulta difficile farlo rientrare
in una delle categorie giuridiche note. La struttura del project
financing quindi, sotto il profilo definitorio, è caratterizzata dalla
composizione di singoli contratti di diversa natura già
giuridicamente noti
3
.
Perciò, l’operazione da compiere consiste essenzialmente
nell’adattamento della normativa vigente al fine
dell’applicazione del project financing.
Quest’ultimo non può essere utilizzato, come un normale
finanziamento, in ogni circostanza.
L’adozione di opportuni schemi contrattuali, di cui si
compone, come abbiamo visto, la struttura dell’operazione, è
finalizzata all’individuazione dei rischi e alla loro conseguente
3
Contratti di fornitura, di appalto, di finanziamento, di garanzia, di società,
di concessione di costruzione e gestione di opera pubblica, di gestione.
Fonte: C.SALVATO, La disciplina comunitaria in materia di appalti:
aspetti rilevanti ai fini dell’applicazione del project financing, in
U.DRAETTA-C.VACCA’, Il project financing: caratteristiche e modelli
contrattuali, Milano, 1997.
3
ripartizione tra i numerosi soggetti coinvolti nell’operazione
stessa
4
.
E’ evidente che il finanziamento deve riguardare progetti
formulati per la costruzione di opere di notevoli dimensioni e, più
in particolare, deve riguardare progetti che siano in grado di
autofinanziarsi, ossia di produrre, nel loro attuarsi, le somme
necessarie per coprire le spese di realizzazione, per remunerare i
finanziatori e per permettere una gestione economica in attivo al
promotore.
Di conseguenza, non ci troviamo di fronte ad un’operazione
di project financing, vero e proprio, quando il pagamento del
debito dipende dalle risorse dei promotori o da garanzie, offerte
4
I soggetti coinvolti in un’operazione di p.f. hanno ruoli e qualificazioni
diversi, solitamente raggruppati:
• I promotori, interessati allo sviluppo di un’iniziativa economica.
• I realizzatori, società d’ingegneria, progettazione, costruzione e
fornitura.
• I finanziatori, enti pubblici e privati che intervengono investendo nel
progetto e assumendo una quota di rischio.
• I gestori, solitamente coincidono con i promotori.
• I decisori politico amministrativi.
Così si esprimono S.AMOROSINO-R.SCIUTO, La disciplina del project
financing nella nuova legge sugli appalti (N.415 del 1998): la concessione
di costruzione e gestione ed il promotore, in Rivista giuridica dell’edilizia,
1999, vol. II, p.63.
4
dai promotori stessi, così rilevanti che tutti i rischi vengono
assunti in prima persona da questi soggetti
5
.
La capacità dell’operazione di autofinanziarsi (progetto self-
liquidating) è l’elemento qualificante del project financing. Su
tale elemento poggia la decisione dei finanziatori di partecipare
al progetto in quanto - e su questo le varie definizioni di project
financing sembrano concordare - il finanziamento non riguarda
un soggetto, nel nostro caso il promotore, ma il progetto per la
cui attuazione il finanziamento viene richiesto
6
.
5
Non è necessario, comunque, che l’unica fonte di remunerazione sia il
reddito prodotto dal progetto attuato. Nel caso di p.f. limited recourse
(project financing con limitato diritto di rivalsa) si può fare affidamento su
garanzie rilasciate dal promotore o da terzi o su contributi ulteriori di
derivazione privata o anche pubblica. Il caso di project financing puro è
quello dove non è prevista alcuna rivalsa nei confronti dei promotori del
progetto (p.f. non recourse).
6
Giuridicamente la distinzione tra finanziamento del soggetto o dell’oggetto
non ha molto senso in quanto, in sostanza, il denaro viene elargito a chi darà
vita al progetto, ossia all’impresa o all’imprenditore. Sul punto si veda
P.CARRIERE, Project financing: profili di compatibilità con l’ordinamento
giuridico italiano, Padova, 1999, p.28 ss.
5
E’ questo il motivo che spinge, spesso, alla costituzione di
uno strumento societario ad hoc
7
per tenere distinti il progetto e
le attività connesse dalle restanti attività del promotore. E’ un
mezzo valido, ma non è un elemento fondamentale per
l’attuazione di un project financing.
E’ al contrario importante il ruolo che vengono ad assumere
i finanziatori che, contrariamente alle altre forme d’investimento,
sono anch’essi coinvolti nei rischi dell’iniziativa
8
e, quindi,
possono assumere ampi poteri di controllo e di coordinamento
sull’esecuzione dell’opera. Anche questo aspetto discende dal
considerare il progetto come unità economica indipendente e
autonoma nei confronti delle altre componenti economiche
aziendali e dei rapporti da esse scaturenti.
Molti degli aspetti che caratterizzano il project financing,
come vedremo, non sono stati colti dalla nostra legislazione per
la difficoltà di afferrare appieno la disciplina specifica del project
financing essendo un istituto di provenienza straniera e, più in
7
La società di progetto ( o special purpose vehicle) “è un’unità economica
ad hoc a cui viene conferito il capitale di rischio da parte degli investitori,
che acquisisce il capitale di prestito e provvede ad effettuare il servizio di
debito contratto”: G.B. NUZZI, Il p.f. in Italia: esperienze e prospettive, in
Diritto del commercio internazionale, 1998, p.711.
8
“ Negli investimenti tradizionali il finanziatore di chi intende realizzare
l’iniziativa si dissocia dall’iniziativa stessa e tende a garantirsi aliunde”:
C.DE ROSE, Il p.f.: nozione, possibili applicazioni pubblicistiche, loro
compatibilità con l’ordinamento comunitario, in Consiglio di Stato, 1997,
vol. II.
6
particolare, di origine anglosassone: inevitabile, secondo la
dottrina, il rischio connesso al tentativo d’innestare direttamente
la disciplina di common law nell’ordinamento italiano,
sorvolando sulle discrepanze esistenti sotto un aspetto culturale,
nonché economico.
Ma soffermiamoci un attimo sull’origine di questa forma di
finanziamento, sul dove e sul quando si è sviluppata.
7
1.2. Origini ed evoluzione del project financing
Il project financing, concepito come tecnica di
finanziamento, nasce negli Stati Uniti tra gli anni Venti e gli anni
Trenta. In verità potremmo tentare di anticipare la sua origine al
XIX secolo durante il quale si svilupparono le prime grosse
infrastrutture viarie, specie la ferrovia.
Per reperire le risorse finanziarie, necessarie per la
costruzione, gli imprenditori cominciarono ad appoggiarsi sui
risparmiatori, dando inizio ad un’epoca di nuovo potere per le
famiglie di banchieri che costituivano il tramite tra questi
soggetti. Il capitale privato, dunque, diveniva rilevante per la
messa in opera del progetto, ma i termini del finanziamento erano
lontani dalla nozione odierna di project financing soprattutto in
relazione alla ripartizione del rischio e al tipo di contrattazione
sottesa all’operazione.
Quindi, è più giusto parlare di project financing partendo
dall’esperienza americana.
Il settore dell’energia, nella fattispecie l’estrazione del
petrolio, fece da trampolino a questa nuova fonte di
finanziamento: le banche non prestavano il denaro alle imprese
d’estrazione contando su garanzie reali (per esempio, il valore
commerciale dei macchinari), ma sulle attese di guadagno
8
derivante dal ritrovamento del petrolio con conseguente sua
vendita.
Inizialmente i rischi che dovevano essere sostenuti dalle
banche erano eccessivamente gravosi, in quanto esse non erano
in grado di identificarli con precisione (per esempio,
l’oscillazione del prezzo del petrolio o il suo non acquisto).
L’evoluzione del project financing, riscontrabile a livello
internazionale dopo la seconda guerra mondiale, è legata proprio
alla capacità man mano acquisita dalle banche di individuare le
varie fonti di rischio e di passare ad una loro ripartizione fra i
partecipanti al progetto.
Notevolmente più recente (anni Sessanta) è l’utilizzo del
project financing per la realizzazione d’opere pubbliche allo
scopo di minimizzare l’onere finanziario gravante sulla Pubblica
Amministrazione
9
.
9
Le tecniche innovative di finanziamento basate sulla redditività degli
investimenti sono state diffuse dagli organismi finanziari internazionali fin
dagli anni ’50. L’Italia non le ha recepite e non ha sviluppato nessun’altra
tecnica alternativa come fece ad esempio la Francia. Oggi, con
l’introduzione del project financing nella legge Merloni, si avverte la
necessità di recuperare il tempo perduto da un punto di vista culturale e
professionale. Sull’argomento si esprime l’economista A.SAVASTANO,
Per il p.f. è essenziale misurare la redditività dei progetti, in Edilizia e
Territorio, n.48, 1998, p.19.
9
In particolare, l’innovazione ha toccato i settori della
viabilità, della distribuzione idrica e delle telecomunicazioni.
Secondo un’autore
10
i fenomeni che hanno favorito la diffusione
del project financing negli ultimi 15 anni nell’economia
internazionale sono: le privatizzazioni; la crescita della domanda
di infrastrutture; l’indebitamento pubblico crescente delle
nazioni; l’internazionalizzazione dell’economia mondiale.
10
G.IMPERATORI, Il project financing: una tecnica, una cultura, una
politica, 1995, p.31.
10
1.3. L’introduzione del Project Financing
nell’ordinamento nazionale
1.3.1. L’introduzione del project financing come istituto
proveniente da un sistema di common law
Il project financing, essendo nato in America, ha ricevuto
una compiuta formulazione ad opera del diritto anglosassone,
nell’ambito, quindi, di un sistema di common law caratterizzato,
fondamentalmente, dalla mancanza di una codificazione che
regoli, come avviene in Italia, la materia contrattuale.
In tale ordinamento si riscontra la preferenza “per un criterio
formalistico di interpretazione letterale dei contratti per l’assenza
della promessa dell’obbligazione o del fatto del terzo (art.1381
c.c.) ed anche per l’assenza del concetto di causa e delle regole
sulla nullità ad esso correlate”
11
.
Più in generale, il sistema anglosassone prevede sentenze
non emanate sulla base di un testo normativo, ma sentenze che
poggiano sul passato giurisdizionale, su decisioni prese dalle
Corti, in precedenza, su casi analoghi a quello da decidere.
11
L’osservazione è di G.L.RABITTI, Project financing e collegamento
contrattuale, in Contratto e impresa, 1996, p.235.
11
Fin da queste prime considerazioni appare chiara la
difficoltà d’inserire compiutamente, nella normativa nazionale, il
fenomeno del project financing, in quanto il nostro ordinamento
giuridico potrebbe risultare inadatto in considerazione dei
principi cardine del nostro diritto contrattuale.
Si pensi, ad esempio, all’assoluto principio
d’immodificabilità del contratto (sanctity of contract), di fronte
ad eventi sopravvenuti, applicato in un contesto di common law e
non recepito, al contrario, dalla codificazione italiana
12
, così
come non viene accolta l’idea di un’assoluta libertà di
contrattazione
13
.
Anche la materia fallimentare, così com’è formulata, non è
d’aiuto all’introduzione del project financing, in quanto non
permette di difendere la particolare posizione che viene assunta
dai finanziatori in questo genere d’operazione visto un più
12
Si veda, ad esempio, l’articolo 1467 c.c. con il quale si stabilisce la
possibilità di scioglimento del vincolo contrattuale per la sopravvenuta
eccessiva onerosità a danno di una delle parti obbligate. Accettare, poi, una
qualsiasi clausola d’irresolubilità del contratto, oltre a far perdere la sua
natura di sinallagmaticità, derogherebbe all’articolo 1453 c.c. dove viene
disciplinata l’ipotesi di risolubilità del contratto quando uno dei contraenti
non adempie le sue obbligazioni.
13
Art.41, comma 3, Costituzione in cui si legge: “La legge determina i
programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica, pubblica e
privata, possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali”.
12
marcato favore nei confronti dei debitori, non presente nel
common law
14
.
In definitiva, la legge Merloni, con le successive modifiche
che hanno introdotto anche gli articoli sul tema del project
financing, ha considerato solo alcune condizioni di fondo per
dare applicazione al project financing come strumento di
realizzazione di opere pubbliche. Non ha, invece, disciplinato le
problematiche, soprattutto civilistiche, a cui abbiamo accennato.
In effetti risulta difficile pensare ad una normazione ad hoc,
dei profili civilistici considerati, senza che il sistema venga
stravolto con pericolose conseguenze per l’ordinamento
nazionale. La via da seguire sembra poggiarsi sulla possibilità,
che è data ai giudici, d’interpretare la norma.
L’interpretazione potrà valutare i conflitti fra i soggetti
coinvolti nell’operazione, considerando la particolare natura
dell’istituto e creando i presupposti per superare i limiti di
compatibilità tra l’ordinamento nazionale e i principi di fondo
caratterizzanti un project financing
15
.
14
Vedremo nel terzo capitolo le problematiche collegate all’introduzione
delle cosiddette garanzie indirette volte, appunto, ad agevolare il
finanziatore.
15
Sarà d’aiuto leggere il fenomeno contrattuale non come un mezzo di
scambio e d’incontro degli interessi delle parti, ma come uno strumento di
gestione e ripartizione del rischio tra le parti obbligate. Così si esprime
P.CARRIERE, op. cit., p.10.