4
Capitolo 1
Introduzione al project financing : le origini dell’istituto
SOMMARIO : 1. Le radici storiche del project financing e l‟esperienza anglosassone. 2. La
prassi del commercio internazionale. 2.1. Il mercato internazionale e la globalizzazione. 2.2. La
Lex mercatoria e i principi Unidroit. 2.3. La W.t.o. e gli accordi commerciali relativi.
1. Le radici storiche del project financing e l’esperienza
anglosassone
La formula “project financing” indica un fenomeno le cui origini
risalgono ai sistemi giuridici di “common law” e, dunque, all‟area
britannica e, solo successivamente, all‟intero Commonwealth.
Fu infatti con l‟intensificarsi dei commerci fra la Corona britannica ed
il resto delle colonie che le varie pratiche, fra cui quella in esame, si
estesero al resto dei Paesi che tuttora hanno un sistema di diritto di
stampo anglosassone
1
.
Attraverso la prassi del commercio internazionale il fenomeno si
sarebbe poi allargato agli ordinamenti di civil law.
1
La forma più antica di project financing risale al 1299 quando la Corona inglese negoziò una
forma di prestito con i Frescobaldi per sviluppare una miniera d’argento nel Devon.
Il prestito accordava al finanziatore il diritto di controllare le operazioni della miniera per un
anno. Anche le spedizioni commerciali nel XVII e XVIII secolo furono finanziate sulla base del
progetto: gli investitori fornivano i fondi alle Compagnie delle Indie Olandesi o Britannica per i
viaggi che esse effettuavano in Asia ed erano ripagati tramite la liquidazione del carico di merci
secondo la loro quota di partecipazione.
5
Il coinvolgimento dei soggetti privati nella realizzazione, nella
gestione e soprattutto nell'accollo totale o parziale dei costi di opere
pubbliche in vista di guadagni futuri rappresenta la caratteristica
principale di tale operazione economica.
A causa delle grandi dimensioni dei progetti, degli ingenti costi e della
sovente presenza di caratteristiche di monopolio, le infrastrutture
economiche sono state storicamente finanziate, costruite, possedute e
gestite dallo Stato
2
.
Agli inizi degli anni ‟90, a seguito del fenomeno delle
privatizzazioni
3
, i Paesi europei hanno disciplinato la concorrenza e
portato sul mercato la gestione a tariffa di molti servizi di pubblica
utilità (energia, acqua, trasporti, reti, rifiuti, comunicazioni) ed i
governi locali hanno iniziato ad usare il project financing insieme al
settore privato, con l‟obiettivo di incoraggiare gli investimenti ed una
più efficiente partecipazione al rischio; inoltre queste strutture miste
pubblico-privato consentivano alla pubblica amministrazione di
espandere gli investimenti in situazioni di limitato budget.
Tutto ciò ha comportato conseguenze importanti per i sistemi
finanziari dei Paesi interessati, e ha immesso sul mercato imprese e
attività, in precedenza gestite e finanziate dallo Stato e a carico dei
bilanci pubblici.
E‟ proprio questo l‟aspetto positivo della finanza di progetto; essa
consente di evitare gravami di carattere finanziario sui bilanci degli
2
Tra il 1840 ed il 1860 gran parte della rete ferroviaria europea fu realizzata con tecniche di
finanziamento simili al project financing.
Nel XX secolo la persistenza dei prezzi alti nel settore energetico spinse il Congresso statunitense
ad emanare il Public Utility Regulatory Policy Act (PURPA) nel 1978 come forma di
incoraggiamento ad investire in forme alternative di energia e nelle infrastrutture.
3
R. CAPUNZO, Argomenti di diritto pubblico dell’economia, Giuffrè Milano 2005
6
enti pubblici, aumentando allo stesso tempo la possibilità di investire
in un dato progetto, ma sempre con la dovuta valutazione dei rischi
4
ad esso connessi.
Oggi il Project Financing finanzia diversi tipi d‟iniziative in diversi
settori - energia, trasporti, infrastrutture, comunicazioni ecc. - ed ha
riscosso maggiori successi per quei progetti che per loro natura sono
più complessi, quali la realizzazione di centrali elettriche o di nuove
attività estrattive, dove alti sono i rischi ambientali, tecnici, politici ed
economici.
I capitali vengono erogati sulla base di valutazioni complesse inerenti
il flusso di cassa (“cash flow”) del progetto e gli utili delle unità
economiche, le imprese, che sono a questo scopo vincolate con
apposite forme contrattuali.
Le nuove fattispecie contrattuali, che tuttora giocano un ruolo
primario nel mondo dei commerci, hanno le loro radici per l‟appunto
nell‟ambito dei sistemi di common law, in particolare nelle “law
firms” degli Stati Uniti d‟America.
Molti Paesi, fra cui l‟Italia, hanno assorbito tutte queste figure
contrattuali di matrice anglosassone come il leasing, il factoring, il
franchising e il “performance bond” - ovvero il “contratto autonomo
di garanzia”
5
- di fondamentale importanza nella pratica commerciale,
affiancando così la pratica del project financing di medesima origine.
In Italia, appunto, l‟Unità Tecnica Finanza di Progetto (UTFP)
costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, unitamente
all'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, ha pubblicato una
4
Cfr. sub Cap. 2, PARTE II
5
F. GALGANO, Il contratto, Cedam Padova 2007
7
“Analisi delle tecniche di valutazione” per la scelta del modello di
realizzazione dell'intervento.
E‟ stato scelto il metodo del Public Sector Comparator (PSC),
strumento mutuato dall'esperienza anglosassone "per determinare se la
scelta di una amministrazione di eseguire un'opera in finanza di
progetto determina, rispetto ad una alternativa interamente pubblica, il
“Value for money”, ovvero la capacità per una amministrazione di
orientare la propria spesa verso soluzioni più efficaci ed efficienti.
Con ciò si può valutare l‟elevata risonanza che gli istituti di common
law hanno avuto, e continuano ad avere, nei sistemi di diritto
continentale sulla scia dei celebri precedenti registratisi in gran
Bretagna ed Australia.
Nel secolo scorso il progetto di costruzione del tunnel sotto la Manica
ha rappresentato l'operazione forse più ambiziosa mai realizzata in
finanza di progetto ed ha dimostrato quanto la scelta di associare il
settore privato alla costruzione e gestione di opere pubbliche sia valida
ed addirittura preferibile al tradizionale metodo dell'appalto pubblico
6
.
2. La prassi del commercio internazionale
Le origini della finanza di progetto sono da ricercare, come detto, oltre
che nella tradizione di common law, anche nella prassi degli scambi
commerciali fra Stati diversi.
6
Il tunnel ferroviario sotto la Manica o “Eurotunnel”
6
, che collega il Regno Unito e la Francia,
rappresenta senza dubbio il caso di massima espressione della vis innovativa che lo strumento
del project financing ha registrato nel settore dei lavori pubblici, sulla scorta dell’ormai secolare
esperienza della common law ; la lunghezza del tunnel è di 49,7 km, di cui 37 km sotto la Manica ;
i lavori iniziarono il 1 dicembre del 1987 ed il tunnel fu inaugurato il 6 maggio 1994.
8
All‟interno del mercato e dei traffici transnazionali risiedono alcune
consuetudini e regole che hanno valore anche con riferimento alla
tematica del project financing, dal momento che tale istituto prende le
mosse proprio dalle già menzionate attività della Corona britannica a
partire dal „200.
Bisogna in particolar modo tener presenti tre aspetti caratterizzanti del
commercio internazionale per comprendere il contesto in cui opera la
finanza di progetto; essi sono :
- la globalizzazione dei mercati
- la Lex mercatoria ed i principi Unidroit
- gli accordi in seno all‟Organizzazione mondiale per il
commercio (W.T.O.)
2.1. Il mercato internazionale e la globalizzazione
Attualmente ci troviamo in un contesto in cui le frontiere dei mercati
sono da tempo ormai aperte al libero scambio fra le Nazioni,
soprattutto in seguito ai vari accordi e Convenzioni internazionali
7
intervenuti nei più disparati settori dell‟economia mondiale, oltre che
alle fondamentali “aperture” sancite dalla Comunità europea con il
Trattato di Maastricht.
Tutti questi cambiamenti hanno contribuito nel tempo a creare un
mercato internazionale che sembra corretto definire “globale”,
appunto se si considera che gli Stati e le imprese operano in un
7
Cfr. sub par. 2.3 infra
9
contesto di “marketing internazionale” che abbraccia vari settori
economici.
Pertanto tale processo di “globalizzazione” ha profondamente inciso
sulle relazioni commerciali delle grandi potenze industriali del pianeta
- primi fra tutti gli Stati Uniti e l‟U.E. - con effetti secondo alcuni
positivi, per altri negativi
8
.
I riflessi della globalizzazione, come fenomeno prettamente
economico-sociale, sul diritto dei vari Stati sono sottolineati da
studiosi (Galgano) che ne hanno offerto un‟attenta analisi a cavallo fra
economia mondiale e diritto civile nazionale, in materia di contratto
9
.
E‟ di notevole riguardo tale ultima opinione in quanto è proprio nello
schema civilistico (tipico) del contratto
10
che si va‟ a collocare
l‟appalto
11
, nonostante il project financing non sia per niente
riassumibile in una categoria contrattuale tipica, avendo una struttura
multi-contrattuale (atipica) data da una “summa” di singoli contratti
(appalto, concessione, finanziamento, garanzia, società)
12
; motivo per
il quale ne è stata, giustamente, richiamata l‟eterogeneità delle
8
Per globalizzazione intendiamo appunto uno sviluppo su scala internazionale di relazioni
economiche, politico-sociali e culturali, il che però non è visto come effetto positivo da una serie
di “critici”, i quali insistono soprattutto sul depauperamento del Terzo Mondo e sulla
sperequazione dei redditi delle famiglie che ne consegue.
A questi critici si contrappongono gli “apologeti” della globalizzazione, i quali evidenziano gli
effetti positivi che si hanno in campo di crescita tecnologica e dei diritti individuali.
Cfr. G. ALPA, L’avvocato. I nuovi volti della professione forense nell’età della
globalizzazione, Bologna 2005
9
F. GALGANO, La globalizzazione nello specchio del diritto, Bologna 2004
10
F. GALGANO, Il contratto, Cedam Padova 2007
11
G. FERRI, Manuale di diritto commerciale, Giappichelli Torino 2006
12
DRAETTA-VACCA’, Il project financing: caratteristiche e modelli contrattuali, Milano 1997 -
CARINGELLA-PROTTO, Il project financing. La nuova disciplina dei lavori pubblici, Milano 2003
10
componenti, riconducibili al diritto civile quanto al diritto
amministrativo.
In tal senso si ha un sistema “anomalo” di fonti del diritto, in cui la
consuetudine (quale “nuova lex mercatoria” nascente dagli usi cui i
protagonisti transnazionali della vicenda economica ritengono di
doversi conformare), il diritto giudiziario (risultante dal
contraddittorio processuale) ed il sovrapporsi dei diversi ordinamenti
statuali (prodotti di un mercato universale che supera le stesse
divisioni culturali tra Oriente ed Occidente) diventano i nuovi
strumenti regolatori degli operatori globalizzati
13
.
E‟ la cosiddetta crisi della statualità del diritto (in particolare del
diritto civile), causata dal fenomeno definito “shopping giuridico” che
determina il necessario distacco dell‟economia dalla politica e quindi
dal diritto
14
.
2.2. La Lex mercatoria e i principi Unidroit
La transnazionalità dei mercati determina la necessità di un diritto
civile transnazionale, che si va lentamente delineando ma non secondo
quel modello statalista di un secolo fa, ossia quello operante mediante
convenzioni internazionali di diritto uniforme registratesi ad intervalli
di decenni.
13
Galgano accentua l’impoverimento della democrazia a vantaggio del mercato, in un’ottica che
rappresenta il mercato mondiale come un’entità “aspaziale”, come una “società senza Stato”,
dove appunto le consuetudini che regolano gli scambi commerciali - la Lex mercatoria - (regole
non scritte) tendono a prevalere sui diritti nazionali (regole scritte).
14
F. GALGANO, La globalizzazione nello specchio del diritto, Bologna 2004
11
La più vicina a noi è la Convenzione di Vienna sulla vendita
internazionale del 1980, i cui sottoscrittori però hanno dovuto
astenersi dal prendere posizione su un problema centrale, cioè il
passaggio della proprietà dal venditore al compratore, perché fra gli
Stati stipulanti, gelosi custodi dei principi del proprio diritto interno,
non si era sul punto raggiunto un accordo.
Procedendo la formazione di un diritto civile transnazionale per altre
strade si moltiplicano allora i contratti atipici internazionalmente
uniformi; sono i contratti di cui la vita economica si nutre
quotidianamente, quasi tutti con nome anglosassone, quasi tutti
provenienti dalle “law firms” degli Stati Uniti.
A questo nuovo diritto civile uniforme che si va espandendo si
aggiungono la Lex mercatoria, che bene è stata definita come diritto
uniforme spontaneo ed i principi Unidroit sui contratti commerciali
internazionali, che ad essa si conformano
15
.
La predetta Lex mercatoria risolve uno dei principali problemi inerenti
le trattative commerciali tra soggetti operanti in Paesi diversi,
costituito dalla scelta della legge alla quale assoggettare il contratto,
anche in considerazione della volontà, spesso confliggente, di
ciascuna delle parti contrattuali di imporre la propria legge nazionale.
Già dal basso Medio Evo, di fronte all‟incapacità, da parte degli Stati-
parti di un contratto (commerciale) internazionale di imporre la
propria legge nazionale o quella di uno Stato terzo, una borghesia
commerciale assai ricca diede spontaneamente vita ad un insieme di
principi generali e di regole consuetudinarie non scritte applicabili alle
15
F. GALGANO, La globalizzazione nello specchio del diritto, Bologna 2004 e G. FERRI, Manuale di
diritto commerciale, Torino 2006
12
transazioni mercantili, destinati a regolare i loro rapporti d'affari a
carattere transnazionale, evitando l‟applicazione dei diritti nazionali.
Ancora oggi, pertanto, una valida soluzione a tale situazione di stallo
potrebbe consistere nell‟assoggettamento del contratto
16
alla c.d. ”lex
mercatoria”, generalmente definita come quel corpo autonomo di
regole, aventi diversa origine e contenuto, create dalla comunità dei
commercianti per servire i bisogni del commercio internazionale.
Queste regole commerciali così definite si collocano nel quadro della
c.d. “soft law”, categoria generica che include quell‟ampia gamma di
attività che vanno dagli atti e codici di regolamentazione di singole
imprese, di associazioni professionali e di categoria (es. codici
deontologici), alle raccolte di principi e regole di settore create dai
relativi organi, ma che assume un significato diverso in ambito
internazionale e comunitario
17
.
Secondo la teoria di Galgano la “nuova lex mercatoria” è appunto il
riflesso della globalizzazione
18
; conseguenza cioè quasi automatica del
nuovo modo di essere dell‟economia (mondiale), così come intesa
anche nella dottrina di diritto commerciale di common law
19
.
Tale corpo di regole del commercio internazionale, che emerge spesso
anche dai lodi di alcune importanti camere internazionali di arbitrato
(oltre che da decisioni di Corti nazionali
20
), ha una natura
estremamente controversa, al punto che alcuni ne negano addirittura
l‟esistenza.
16
F. GALGANO, Il contratto, Padova 2007
17
Cfr. sub Cap.2 infra
18
F. GALGANO, La globalizzazione nello specchio del diritto, Bologna 2004
19
R. GOODE, Commercial law, London 2005
20
Cass., 8 febbraio 1982, n. 722, in Foro it., 1982, I, c. 2885
13
In particolare, secondo parte della dottrina (Bortolotti), essa non
risulta univocamente definibile con riferimento alla propria “forza”
cogente e con riferimento ai suoi contenuti
21
.
Orbene, la lex mercatoria si fa‟ portatrice, nel mondo occidentale, di
nuovi principi giuridici che hanno origine in Oriente e che poi,
attraverso la lex mercatoria, penetrano anche nei diritti nazionali
occidentali.
Ad esempio la figura dello “Hardship” nasce nel diritto civile cinese
22
,
particolarmente sensibile alle esigenze di giustizia del contratto e la
ritroviamo nei Principi Unidroit del 1994.
La figura prende le mosse dal dovere delle parti di rinegoziare il
contratto quando ne sono mutate le condizioni di base, quali erano
presenti al momento della sua conclusione.
In questo caso il dovere di buona fede nell‟esecuzione del contratto
impone alle parti di rinegoziare il contratto, pena la sua risoluzione per
inadempimento.
Ma il diritto cinese aveva affermato un principio di equità correttiva,
prima nella giurisprudenza, poi anche nella legge: se le parti non
raggiungono un accordo nella rinegoziazione o si rifiutano di
rinegoziare, il giudice corregge il contratto, lo adegua egli stesso alle
mutate condizioni economiche del mercato.
Questo principio penetra nei principi Unidroit del 1994 e lo ritroviamo
poi in Germania nella riforma del BGB attuata nel 2002, dove ha
21
Galgano la intende come “quel sistema di norme “a-nazionali”, creato dal ceto imprenditoriale,
senza la mediazione del potere legislativo degli Stati e formato da regole destinate a disciplinare
in modo uniforme, al di là delle unità politiche degli Stati, i rapporti commerciali che si instaurano
entro l’unità economica dei mercati” - cfr. F. GALGANO, Lex mercatoria. Storia del Diritto
Commerciale, Il Mulino Bologna, 1993.
22
F. GALGANO, La globalizzazione nello specchio del diritto, Bologna 2004
14
sollevato molte polemiche nella dottrina la previsione di un simile
potere del giudice di correggere il contratto
23
.
Dunque, un principio nato in Cina, trapiantato in Occidente grazie alla
lex mercatoria, penetrato nel diritto tedesco, oggi viene applicato
anche in Italia, sia pure soltanto in sede arbitrale, almeno fino ad
oggi
24
.
Alla luce di quanto precede, si può ragionevolmente ritenere che la lex
mercatoria sia costituita da:
- norme delle principali convenzioni internazionali di diritto
materiale uniforme (ad esempio, la Convenzione di Vienna del
1980 sui contratti di vendita internazionale di beni mobili);
- principi generali di diritto comuni alle leggi nazionali delle parti
contrattuali;
- gli usi commerciali internazionali che gli operatori economici
seguono ( ad es. nell‟ordinamento italiano i c.d. usi normativi di
cui all‟art. 8 disp. prel. al Codice Civile);
- eventuali normative tecniche applicabili al caso di specie;
- norme ed usi uniformi della Camera di Commercio
Internazionale;
- “principi dei contratti commerciali internazionali dell‟Unidroit”.
I principi Unidroit sono frutto dell‟attività dell‟Istituto Internazionale
per l‟Unificazione del Diritto Privato (organo composto da giuristi di
23
F. GALGANO, La globalizzazione nello specchio del diritto, Bologna 2004
24
In Italia un eminente civilista, Guido Alpa, a questa soluzione è pervenuto portando alle
estreme conseguenze il dovere di buona fede contrattuale.
15
diversa provenienza) conclusasi, con la loro pubblicazione nel 1994,
anche questi comunemente ricompresi nell‟ambito della “soft law”
25
.
Tali principi rappresentano una sorta di codificazione “privata” mai
tentata in precedenza; così per la prima volta nel 1994 questo gruppo
di lavoro internazionale ha cercato di riassumere le norme ed usi in
materia contrattuale che appaiono comuni alla maggior parte degli
ordinamenti giuridici e di dare corpo alla lex mercatoria che ha
sempre subito la critica di essere troppo vaga e incerta circa i suoi
contenuti.
Tanto è vero che i casi del ricorso ai principi Unidroit sono gli stessi
del ricorso alla lex mercatoria, ovvero quando ciascuna parte
contraente di un contratto internazionale è riluttante ad accettare che a
quest‟ultimo si applichi il sistema giuridico dell‟altra parte - a causa o
delle (a volte) profonde differenze della disciplina interna dei contratti
o della differente interpretazione di uno stesso termine o clausola
contrattuale - oppure quando accade che una sola delle parti contraenti
venga favorita (di solito quella dotata di maggiore potere contrattuale
– squilibrio/clausola vessatoria), con conseguente danno per l‟altra
26
.
Lo scopo principale dei principi Unidroit è proprio quello di ridurre
molte di queste incertezze che nascono tra i contraenti di un contratto
internazionale, attraverso l‟adozione di una disciplina equilibrata in
cui le parti contraenti siano su un piano di parità.
25
Cfr. sub Cap. 3 infra
26
F. GALGANO, Il contratto, Padova 2007
16
I principi Unidroit sono applicabili a condizione che vengano
richiamati dai contraenti nelle clausole contrattuali e sono operativi
purchè le parti abbiano accettato di vincolarsi ad essi
27
.
Il successo riscosso dai principi Unidroit del 1994 ha condotto,
nell‟aprile del 2004, alla pubblicazione dei nuovi principi, che,
sostanzialmente, riprendono e mantengono inalterati i principi del
1994 aggiungendovi nuovi capitoli e articoli, estendendone così il
campo di applicazione
28
.
Il preambolo dei principi Unidroit 2004
29
stabilisce che essi possono
essere applicati o utilizzati nell‟ambito di:
a) contratti commerciali internazionali;
b) scelta (delle parti) della legge applicabile al contratto;
c) applicazione della lex mercatoria;
d) scelta della legge da applicare al contratto da parte di arbitri o
giudici (in sostiuzione delle parti);
e) interpretazione o integrazione delle convenzioni internazionali di
diritto materiale uniforme o delle norme di diritto interno;
f) legislazione nazionale ed internazionale (ad esempio si vedano il
nuovo codice civile della Federazione russa e varie proposte di
riforma nel settore in Germania, Scozia, Nuova Zelanda, Israele,
27
F. GALGANO – F. MARRELLA, Diritto del commercio internazionale, Padova 2004
28
Principi generali (capitolo 1), formazione dei contratti (2), validità dei contratti (3),
interpretazione dei contratti (4), contenuto dei contratti (5), adempimento (6) e inadempimento
dei contratti (7) ; Unidroit 2004 - capitoli 8, 9 e 10 : compensazione(8), cessione/trasferimento
dei diritti, dei contratti e delle obbligazioni (9), prescrizione (10).
29
F. GALGANO – F. MARRELLA, Diritto del commercio internazionale, Cedam Padova 2004
17
Estonia, Lituania, Cina e Indonesia fanno riferimento ai principi
Unidroit
30
).
In conclusione, la lex mercatoria è costituita, quindi, da un insieme
non tassativo di norme, usi e consuetudini tra cui possono ora
rientrare, al pari dei principi Unidroit, anche le recenti norme sul
“Diritto contrattuale europeo” che sono in via di studio e definizione;
si tratta, in particolare, di un insieme di norme predisposte da un
“working group” creato in seno alle istituzioni dell‟Unione europea
che non hanno carattere vincolante.
Da più parti in dottrina è stata segnalata una certa similitudine tra i
principi Unidroit ed il suddetto Diritto contrattuale europeo.
Per confutare questo orientamento dottrinale basti considerare il
diverso ambito territoriale di applicazione dei principi Unidroit e del
Diritto contrattuale europeo; infatti, i primi si applicano ai contratti
commerciali internazionali, i secondi ai contratti stipulati all‟interno
dell‟Unione europea.
Inoltre, come detto, i principi Unidroit riguardano solo i contratti
commerciali, mentre i principi di D.c.e. comprendono anche categorie
come quella del contratto del consumatore).
Facendo riferimento però alle Convenzioni
31
, in quanto “modello
rigido di regolamentazione” dei rapporti commerciali internazionali, si
comprende quale possa essere la rilevanza di fenomeni
“extralegislativi” o “paralegislativi” di unificazione del diritto, quali
appunto la lex mercatoria od i principi Unidroit.
30
Cfr. MASSARI G., “L’efficacia dei principi Unidroit nei contratti internazionali” in Diritto & Diritti
n. 10, marzo 2002
31
Cfr. sub par.2.3. infra
18
2.3. La WTO e gli accordi commerciali relativi
Nel quadro delle norme regolatrici del mercato internazionale si
collocano, insieme ai suddetti principi e consuetudini - lex mercatoria
e Unidroit -stratificatisi nel tempo, gli accordi commerciali o
Convenzioni in materia, stipulati fra Nazioni o in seno ad
organizzazioni internazionali come la “World Trade Organization”
(W.T.O.).
Tale organizzazione, sorta nel 1994 e comprendente ben 135 Stati
oltre alla Comunità europea, ha come scopo primario la
liberalizzazione dei mercati (globalizzazione) da attuarsi tramite
l‟eliminazione dei principali ostacoli al commercio transnazionale; un
aspetto questo che era già peculiarità del precedente accordo GATT
(General Agreement on Tariffs and Trade) del 1947, poi annesso allo
Statuto della WTO
32
, contenente fondamentali clausole commerciali
fra cui :
- la clausola della nazione più favorita
33
(in materia doganale)
- il principio di non discriminazione e di parità di trattamento
fiscale interno (relativamente ai prodotti nazionali e stranieri)
34
- l‟eliminazione delle restrizioni (protezionistiche) alle attività di
import-export
Altri accordi annessi allo Statuto WTO riguardano gli scambi di
servizi (GATS) ed i diritti di proprietà intellettuale (TRIPS).
32
B. CONFORTI, Diritto internazionale, VII edizione, Napoli 2006
33
F. GALGANO – F. MARRELLA, Diritto del commercio internazionale, Cedam Padova 2004
34
A. AMATUCCI, L’ordinamento giuridico della finanza pubblica, Napoli 2007