2
È chiaro, tuttavia, che la crisi della finanza pubblica non consente
più allo Stato di accollarsi interamente gli oneri connessi ai necessari
investimenti infrastrutturali.
Bisogna dunque considerare nuove modalità di finanziamento delle
infrastrutture, che prevedano il coinvolgimento delle risorse economiche e
manageriali degli imprenditori privati.
Il presente lavoro intende evidenziare come la metodologia del
project financing (finanza di progetto) può costituire uno strumento
fondamentale per contribuire a soddisfare tali esigenze e migliorare in
senso qualitativo e quantitativo il livello di dotazione infrastrutturale del
nostro Paese.
A tale scopo, dopo aver illustrato nel primo capitolo le
caratteristiche più rilevanti di queste tecniche di finanziamento, affrontiamo
nel secondo capitolo le principali problematiche connesse all’introduzione
della finanza di progetto nel settore delle infrastrutture, sottolineando gli
effetti benefici per il sistema economico che ciò comporta.
Il terzo capitolo illustra, poi, i riferimenti normativi per l’applicazione
del project financing nel comparto delle opere pubbliche, e le forme che
può assumere la collaborazione tra il settore pubblico e privato nella
produzione dei servizi infrastrutturali
Nell’ultimo capitolo saranno esaminate le prospettive della finanza
di progetto nel nostro mercato, analizzando in particolare la situazione del
settore idrico, emblematica, allo stesso tempo, del degrado dell’intero
comparto infrastrutturale e del tentativo del legislatore di superare questa
situazione puntando ad assicurare – attraverso una radicale
riorganizzazione del sistema idrico – le condizioni per un sistematico
intervento dei privati.
1
CAPITOLO I
LE CARATTERISTICHE DI UN’OPERAZIONE DI
PROJECT FINANCING
Le tecniche di project financing vennero introdotte negli anni ’20 per
finanziare le attività di sfruttamento dei giacimenti petroliferi, si sono poi
sviluppate a partire dagli anni ’60, allorché, sempre il business del petrolio
spinse le banche a finanziare, in via anticipata rispetto all’effettiva
estrazione, la produzione del petrolio.
L’elemento di novità di questa forma di finanziamento, rispetto a
quelle tradizionali, consisteva nella circostanza che le banche venivano ad
assumersi dei rischi tecnici ed industriali, facendo affidamento su garanzie
predisposte e create nell’ambito del progetto stesso.
Negli anni ’80, soprattutto a seguito delle iniziative del governo
inglese finalizzate al processo di privatizzazione dei servizi pubblici, si è
assistito alla diffusione del project financing dal settore energetico a quello
infrastrutturale1. Tale diffusione è stata favorita dalla crisi della finanza
pubblica, che proprio in quegli anni ha incominciato a far sentire i suoi
effetti in molti paesi, determinando una contrazione delle risorse pubbliche
da destinare agli investimenti infrastrutturali e, conseguentemente, la
ricerca di modalità di finanziamento alternative e più efficienti rispetto al
finanziamento a carico del bilancio dello Stato.
1
Novi, 1997, p. 38.
2
1. DEFINIZIONE E CARATTERIZZAZIONE DI UN’OPERAZIONE DI
PROJECT FINANCING.
Il project financing costituisce una tecnica di finanziamento
alternativa al tradizionale finanziamento d’impresa, dal quale si differenzia
perché, mentre il finanziamento d’impresa “ ha per oggetto la valutazione
dell’equilibrio economico-finanziario dell’impresa e degli effetti su tale
equilibrio dei nuovi investimenti realizzati e dei nuovi debiti contratti”, il
finanziamento di progetto (project financing) “ha [invece] per oggetto la
valutazione dell’equilibrio economico-finanziario di uno specifico progetto
imprenditoriale legato ad un determinato investimento, giuridicamente ed
economicamente indipendente dalle altre iniziative delle imprese che lo
realizzano”2.
Nel primo caso il finanziatore, di solito una banca, valuta l’insieme
dell’impresa che richiede il finanziamento e, su tale base, lo eroga,
garantendosi con garanzie reali o fideiussioni concesse soprattutto dai
soci dell’impresa oggetto del finanziamento.
Nel secondo caso, il finanziatore finanzia una singola idea o
progetto di investimento. La sua attenzione è focalizzata esclusivamente
sulle caratteristiche dell’affare che viene prospettato e sulla sua capacità
di rimborsare il finanziamento. In caso di insuccesso del progetto, a
seconda di quanto pattuito, i finanziatori potranno rivalersi unicamente sui
beni del progetto, oppure sarà possibile una rivalsa limitata sui promotori
dello stesso3.
Il project financing è emerso dalla pratica degli affari e dalla realtà
economica quale una operazione complessa ma unitaria, che è stata
variamente definita, a partire dall’ormai classica definizione datane dal
Nevitt, secondo il quale il project financing consiste in “un’operazione di
finanziamento di una particolare unità economica nella quale un
2
Imperatori, 1995, p. 27.
3
finanziatore è soddisfatto di considerare, sin dallo stadio iniziale, il flusso
di cassa e gli utili dell’unità economica in oggetto come la sorgente di fondi
che consentirà il rimborso del prestito e le attività dell’unità economica
come garanzia collaterale del prestito”4.
Questa definizione ha il pregio di evidenziare quella che è la
caratteristica fondamentale delle operazioni di project financing, vale a dire
l’attitudine dell’attività economico-finanziaria di autofinanziarsi, cioè di
produrre flussi di cassa di segno positivo in grado di compensare i flussi di
prestito specificamente ottenuti per finanziare l’attività, garantendo al
contempo un’adeguata remunerazione del capitale investito dai
finanziatori5.
Tra l’altro la capacità delle operazioni in questione di
autofinanziarsi costituisce una caratteristica rilevantissima ai fini
dell’applicazione di tale strumento al finanziamento delle opere pubbliche.
La definizione del Nevitt, tuttavia. sembra semplificare
eccessivamente la complessa realtà della finanza di progetto, per cui altri
autori fanno riferimento ad altre definizioni, che riflettono meglio le
caratteristiche strutturali di queste operazioni.
Si può, infatti, più esaurientemente, definire il project financing
come “ un’organizzazione costituita da una pluralità di soggetti allo scopo
di finanziare la realizzazione e la gestione di un bene economico, in grado
di remunerare, attraverso il proprio cash flow, l’investimento iniziale ad un
tasso di rendimento di mercato. La caratteristica peculiare del project
financing consiste nel fatto che i finanziatori accettano, a garanzia dei
prestiti concessi, i flussi di cassa prodotti dalla gestione dell’opera, resi il
3
Rabitti, 1996, p. 226.
4
Nevitt, 1987, p. 13.
5
Salvato, in Draetta, Vaccà (a cura di), 1997, p. 4.
4
più possibile stabili dai soggetti partecipanti all’operazione, attraverso
accordi contrattuali volti alla ripartizione dei rischi connessi all’iniziativa”6.
Questa definizione ci consente di evidenziare un aspetto
caratteristico delle operazioni di project financing, e cioè l’individuazione
dei rischi, sia tecnici che finanziari, connessi al progetto e la loro
copertura.
Infatti, poiché di solito le operazioni di project financing presentano
un’elevata leva finanziaria, ma i beni della società di progetto sono nella
gran parte dei casi insufficienti a garantire i finanziatori, i rischi connessi al
progetto ed alle previsioni economiche che lo riguardano vengono ripartiti
tra tutti i soggetti coinvolti nell’operazione, attraverso un sistema
armonizzato di contratti.
Proprio la gestione del rischio finanziario associato ad ogni
operazione rappresenta, forse, l’aspetto più tipico e caratteristico del
project financing7.
Riguardo all’ultima definizione considerata, bisogna puntualizzare
che non sempre i finanziatori accettano di concedere il prestito in base alla
sola previsione che il progetto sarà in grado di produrre adeguati flussi di
cassa, ma, sovente, pretendono delle ulteriori garanzie dai promotori
dell’iniziativa. Si fa qui riferimento a garanzie prestate dai promotori che
incidono o possono incidere direttamente sul bilancio dei promotori, invece
che - secondo la logica del project financing - sul solo bilancio della
società appositamente costituita al fine di gestire il progetto8.
Fatta questa precisazione, è possibile operare una distinzione tra
due diverse tipologie di project financing: without recourse (senza rivalsa)
e limited recourse (con rivalsa limitata)9.
6
Carpinelli, 1996, citato in Rostirolla, 1997, p. 3.
7
Imperatori, 1995, p. 47.
8
Salvato, 1997, p. 4.
9
Imperatori, 1995, p. 54.
5
La prima tipologia prevede un separazione ed una indipendenza
assoluta del progetto. La capacità dell’iniziativa di generare profitti,
insieme alle attività ed ai beni del progetto e alle forme di tutela
contrattuale diretta, costituiscono gli unici elementi rilevanti per i
finanziatori, ai fini della valutazione sulla capacità di servizio del debito del
progetto. Non è previsto, invece, alcun tipo di garanzia di rivalsa nei
confronti dei promotori dell’iniziativa.
È questa in verità un ipotesi piuttosto rara nella realtà, tuttavia
possibile, almeno per limitati periodi di vita di un’operazione.
Questo perché è piuttosto raro che le banche accettino di assumere
un rischio commerciale pieno su un progetto, poiché esso è assimilabile,
in ultima analisi, a un rischio d’impresa. Inoltre i finanziatori vanterebbero,
rispetto agli azionisti, solo una priorità nel rimborso del credito, a fronte di
un ritorno atteso inferiore a quello sul capitale proprio.
Il secondo tipo di project financing, che nella realtà operativa è il più
ricorrente, è definito come limited recourse, ovvero con rivalsa limitata sui
promotori dell’iniziativa.
In questo caso, a garanzia del finanziamento, oltre ai flussi di cassa
del progetto e alle garanzie contrattuali che analizzeremo in seguito, sono
presenti anche elementi esterni di supporto all’iniziativa, che si potrebbero
definire garanzie di “seconda linea”10. Si tratta, prevalentemente, di
obbligazioni contrattuali a carico dei promotori (o anche di terzi), che si
aggiungono alla capacità del progetto di generare profitti, ai contratti
commerciali e finanziari sottostanti e alle attività ed ai beni del progetto.
Si parla di rivalsa limitata poiché tali garanzie accessorie non
coprono, generalmente, l’intero importo del progetto; quindi una parte del
rischio commerciale viene di fatto assunto dalle banche.
10
Imperatori, 1995, p. 54.
6
Alcuni esempi di queste garanzie complementari sono: l’impegno
all’ultimazione del progetto; l’impegno al versamento di ulteriore capitale di
rischio nell’ipotesi di un aumento dei costi dell’operazione, oppure nel
caso in cui il progetto non riesca a rispettare alcuni indici minimi di
redditività; l’impegno al versamento di un certo ammontare di liquidità
minima per sopperire alle necessità del capitale circolante, ecc.
A questo punto, bisogna accennare a due tipici benefici che
vengono conseguiti col ricorso alle tecniche di finanziamento di cui ci si sta
occupando, e precisamente:
a) la collocazione fuori bilancio ( off balance sheet) dell’iniziativa;
b) l’isolamento del progetto, sia sul piano giuridico che contabile,
dalle altre iniziative degli sponsors, i quali risponderanno solo
della propria quota di partecipazione al capitale11.
L’isolamento del progetto dalle altre iniziative dei suoi promotori (
cd. ring fence), si realizza attraverso la costituzione, con versamento del
capitale proprio a carico degli sponsors, di una società di progetto (project
company), che ha come esclusivo oggetto sociale la realizzazione del
progetto stesso ed il suo sfruttamento economico, ed alla quale fanno
riferimento tutti i diritti e gli obblighi relativi all’investimento12.
Il destinatario del finanziamento risulta essere la stessa società di
progetto. Da ciò derivano due importantissime conseguenze:
- il finanziatore resta protetto da eventuali situazioni di insolvenza
dei promotori, in quanto è la società di progetto ad incamerare i
redditi derivanti dallo sfruttamento dell’opera;
- la capacità d’indebitamento degli sponsors non viene diminuita
dal finanziamento del progetto, in quanto è la società di progetto
11
Rabitti, 1996, p. 227.
12
Imperatori, 1995, p. 47.
7
la beneficiaria di quest’ultimo; in altri termini il progetto è gestito
fuori bilancio dai suoi promotori13.
Per tutti questi motivi, la creazione di una società di progetto risulta
conveniente sia per i finanziatori che per i promotori dell’iniziativa, e
costituisce la regola nelle operazioni di project financing.
2. I SOGGETTI COINVOLTI IN UN PROJECT FINANCING.
In un’operazione di project financing si può, di solito, riscontrare la
partecipazione di numerosi soggetti, questo perché l’implementazione di
una simile iniziativa imprenditoriale necessita di un articolato approccio
multidisciplinare e richiede il coinvolgimento di una pluralità di agenti
economici14.
Spesso poi, uno stesso soggetto può svolgere più di un ruolo: il
soggetto promotore, ad esempio, può essere l’Amministrazione pubblica,
la quale può rivestire il ruolo di finanziatore; tra i promotori possono
esservi gli stessi finanziatori; i finanziatori esterni, possono talvolta
sottoscrivere capitale di rischio, ecc.15
Tuttavia una chiara separazione dei ruoli appare più coerente con
la natura dialettica di ogni operazione di project financing, e verrà
presupposta, per motivi di chiarezza espositiva, nella trattazione che
segue, dove si fornirà una descrizione dei soggetti coinvolti in un project
financing e del ruolo da essi svolto nell’operazione.
I promotori. – Sono i soggetti che assumono l’iniziativa di
promuovere il project financing, identificando l’opera da realizzare e, in
13
Draetta, 1997, p. 212.
14
Robotti, 1996, p. 15.
15
Salvato, 1997, p. 6.
8
genere, anche un ipotesi tecnica, nonché di struttura finanziaria e
giuridica16.
I promotori si identificano, quasi sempre, con una delle altre figure
che verranno descritte in seguito; di solito, infatti, questo ruolo è rivestito
da: l’Amministrazione pubblica titolare delle opere da attuare, che desidera
farle finanziare e realizzare da altri soggetti garantendo loro una
concessione, nell’ambito di un’iniziativa di project financing; gli investitori
che conferiscono la porzione principale del capitale di rischio al progetto.
Altri soggetti che possono assumere il ruolo di promotore possono
essere i potenziali costruttori dell’opera da realizzare, le società di
progettazione e consulenza, i fornitori, gli utenti del prodotto/servizio, i
prestatori di mezzi di terzi.
La società di progetto. – Si tratta del soggetto centrale in un project
financing, in quanto queste iniziative imprenditoriali , come abbiamo visto,
sono realizzate mediante la costituzione di una società autonoma che,
separando le attività del progetto da quelle dei promotori, realizza
quell’isolamento giuridico ed economico-finanziario caratteristico di questo
tipo di operazioni.
È alla società di progetto che fanno capo le principali prerogative
nell’ambito dell’operazione: ad essa viene conferito il capitale di rischio da
parte degli investitori (la società di progetto è dunque quella che più
direttamente assume la responsabilità imprenditoriale del progetto);
acquisisce il capitale di prestito proveniente dai terzi finanziatori o i
contributi pubblici e provvede ad effettuare il servizio del debito contratto;
svolge le funzioni organizzative e manageriali dell’attività economica
oggetto dell’iniziativa; ad essa fanno dunque capo i flussi di cassa
connessi al progetto.
16
Salvato, 1997, p. 8.
9
Bisogne precisare, comunque, che in alcuni casi la società di
progetto non gestisce direttamente l’opera, bensì tramite un operatore
avente una specifica esperienza nella conduzione di quel tipo di attività17.
Tale società assumerà, poi, la forma giuridica che meglio si adatta
all’iniziativa, anche se la responsabilità limitata al capitale sociale è di
regola la caratteristica di queste strutture, le quali, pertanto, sono di solito
realizzate nell’ambito delle società di capitali18
L’Amministrazione pubblica – Rappresenta un soggetto
fondamentale delle iniziative di project financing applicate alla
realizzazione e gestione di opere pubbliche. Si fa riferimento qui
all’Amministrazione che ha competenze esclusive, primarie o prevalenti in
merito alla realizzazione e gestione dell’opera da realizzare e che ha il
potere di trasferire alla società di progetto le competenze, le funzioni e i
diritti necessari a realizzare e gestire l’opera19, di solito sotto forma di
concessione di costruzione e gestione.
Accade sovente che l’ente pubblico concedente sia anche tra i
promotori dell’opera. Lo stesso può risultare, poi, tra i finanziatori
dell’iniziativa, fornendo capitali di rischio o contributi a fondo perduto.
Un ulteriore ruolo che viene frequentemente svolto dai soggetti
pubblici è quello di terzi garanti, vale a dire possono fornire garanzie
pubbliche alle obbligazioni contratte dalla società di progetto.
Gli investitori ed i finanziatori. – Gli investitori sono coloro che
forniscono il capitale di rischio alla società di progetto. Sono questi,
generalmente, gli stessi promotori del progetto, tuttavia quote di capitale di
rischio possono essere sottoscritte anche dai soggetti pubblici interessati
alla realizzazione dell’opera, o anche dai finanziatori esterni20.
17
Salvato, 1997, p. 10.
18
Imperatori, 1995, p. 83.
19
Ecosfera, 1993, p. 88.
20
Salvato, 1997, p. 12.
10
Può anche accadere che i costruttori, i fornitori o gli utenti dell’opera
sottoscrivano quote di capitale di rischio.
I finanziatori sono i prestatori di mezzi di terzi. Questi si uniscono
spesso, soprattutto nel caso del finanziamento delle grandi opere
infrastrutturali, in un pool di istituti finanziatori composto da istituzioni
creditizie con caratteristiche diverse: Banche Centrali dei paesi in cui sono
localizzati i progetti, istituzioni sovranazionali di aiuto allo sviluppo, banche
private.
Come si è accennato in precedenza, i finanziatori possono anche
svolgere il ruolo di promotori del progetto e possono sottoscrivere quote
del capitale di rischio della società di progetto, divenendo così anche
investitori diretti ed assumendo, quindi, una parte del rischio
imprenditoriale del progetto.
I costruttori. – Sono i soggetti che provvedono all’esecuzione delle
opere con cui verrà organizzata l’attività economica di gestione, nel corso
della quale svolgono spesso l’attività di manutenzione delle opere e degli
impianti.
Costoro oltre al ruolo meramente esecutivo, possono assumere
anche, in compartecipazione, le funzioni di partner finanziario e, in
esclusiva o in compartecipazione, quelle di gestore21.
I gestori. – Sono i soggetti incaricati di svolgere la gestione
operativa dell’operazione, vale a dire l’esercizio e lo sfruttamento
economico nonché, talvolta, la manutenzione22.
Capita spesso che tali soggetti coincidano con : i costruttori
(almeno nel senso più ampio di appartenenza ad uno stesso gruppo),
soprattutto nelle operazioni di project financing basate su una concessione
21
Ecosfera, 1993, p. 90.
22
Salvato, 1997, p. 15.
11
di realizzazione e gestione23; la società di progetto (ameno che questa non
decida di creare una o più società ad hoc, controllate direttamente o
indirettamente, per la realizzazione della gestione)24.
I consulenti. – Le operazioni di project financing, data la loro grande
complessità, richiedono il supporto di vari consulenti esterni. Questi
possono essere suddivisi in tre categorie: i) consulenti finanziari; ii)
consulenti legali e fiscali; iii) consulenti tecnici25.
I consulenti finanziari si occupano della strutturazione finanziaria
del project financing. A tal proposito questi, dopo aver svolto le necessarie
analisi economico-finanziarie ed aver verificato la fattibilità del progetto,
predispongono un piano finanziario dettagliato dello stesso, che
costituisce il quadro di riferimento dell’iniziativa, finché non si perviene
all’approvazione del piano definitivo che dovrà essere concordato tra
finanziatori e promotori.
Bisogna sottolineare al riguardo che il lavoro dei consulenti
finanziari non termina con la predisposizione del piano finanziario, ma
prosegue anche nella fase di contrattazione delle condizioni di
finanziamento con i finanziatori, dove i promotori si avvalgono ancora della
loro assistenza26.
Una seconda categoria di consulenti che interviene in un project
financing sono quelli legali e fiscali.
Questo perché un’operazione del genere comporta la conclusione
di un enorme quantità di contratti. Data la complessità delle relazioni tra le
parti e l’esigenza, fondamentale ai fini del successo dell’operazione, di
stipulare accordi in grado di soddisfare tutti i soggetti coinvolti, la stesura
23
Girotto, Tappi, in Draetta, Vaccà (a cura di), 1997, p. 161.
24
Salvato, 1997, p.15.
25
Salvato, 1997, p. 16.
26
Imperatori, 1995, p. 87.
12
di tali contratti viene spesso affidata a studi legali con esperienza specifica
in materia.
Ai consulenti fiscali si richiede poi di minimizzare il carico fiscale
connesso al progetto; in numerosi casi, infatti, la variabile fiscale può
essere decisiva ai fini della realizzabilità o meno di un’operazione.
I consulenti tecnici sono consultati allo scopo di valutare i rischi
tecnologici connessi al progetto e per comprendere se le proiezioni
economico-finanziarie che stanno alla base della strutturazione
dell’iniziativa sono congruenti con gli aspetti di fattibilità tecnica dell’opera.
Questi inoltre provvedono al monitoraggio della fase di esecuzione
dell’opera.
I garanti. – Sono tutti i soggetti che forniscono garanzie di copertura
(totale o parziale) delle differenti categorie di rischi che vengono in rilievo
in un project financing.
Il ruolo di garante può essere ricoperto da tre tipologie di soggetti, a
seconda dei tipi di rischi che le garanzie devono coprire: i) soggetti o
amministrazioni pubbliche; ii) i promotori; iii) società assicurative27.
I fornitori. – Questi assolvono un ruolo importante in un project
financing, poiché il rispetto delle condizioni relative ai costi ed ai tempi di
approvvigionamento è essenziale per il successo di queste operazioni. Per
garantire il rispetto di tali condizioni vengono spesso conclusi con i fornitori
dei contratti di fornitura contenenti particolari clausole, il cui contenuto
verrà descritto in seguito. I fornitori possono anche svolgere un parziale
ruolo di promotori ed investitori.
Gli acquirenti del prodotto o del servizio. – Gli acquirenti,
naturalmente, sono determinanti ai fini del successo dei progetti in parola:
l’unica fonte di rimborso dei prestiti contratti dalla società di progetto,
nonché di remunerazione del capitale investito è costituita dai ricavi
27
Ecosfera, 1993, p. 90.