3
CAPITOLO I
LIMITI E PRESUPPOSTI DEL NUOVO PROCEDIMENTO SOMMARIO
1. Premessa: i precedenti, la natura e le finalità
Una delle novità più rilevanti della riforma operata con la l. 18 giugno 2009, n.
69 consiste nell’introduzione del Capo III bis del Titolo I del Libro IV nel
codice di procedura civile dedicato alla disciplina del procedimento sommario di
cognizione
3
. Questa novità si traduce nella creazione, per un’ampia categoria di
cause, della possibilità di ricorrere ad un sistema procedimentale semplificato,
alternativo e concorrente rispetto al procedimento ordinario di cognizione
4
,
avente la finalità di realizzare una sollecita definizione di quei giudizi per i quali
sia sufficiente una “istruzione sommaria”. Il legislatore, in sostanza, ha preso
atto che le controversie non sono tutte uguali e che i ritmi e la scansioni previste
dagli artt. 163 ss. c.p.c. possono essere inutilmente "ingombranti" per quelle più
"semplici", in relazione alle quali è opportuno prevedere modalità meno rigide
di istruzione e decisione
5
.
Pur essendo dotato di una struttura sommaria, il procedimento in parola è
funzionalmente diretto ad impartire una tutela giurisdizionale di tipo
3
Cfr. tra i primi contributi in argomento GIORDANO, Il processo sommario di cognizione, in Giur. merito, 2009,
1211; LUISO, Il procedimento sommario di cognizione, in Giur. it., 2009, 1568; MENCHINI, L’ultima «idea» del
legislatore per accelerare i tempi della tutela dichiarativa dei diritti: il procedimento sommario di cognizione, in
Corr. giur., 2009, 1026; OLIVIERI, Il procedimento sommario di cognizione (primissime brevi note), in
www.judicium.it.
4
ARIETA, Il rito «semplificato» di cognizione, in www.judicium.it.
5
LUPOI, Sommario (ma non troppo), in Riv. trim., 2010, 4, 1225.
4
dichiarativo e non cautelare
6
. A tal proposito appare opportuno ricordare, in
estrema sintesi, che la tutela sommaria si differenzia da quella cautelare in
quanto viene prevista dal legislatore per motivi di economia processuale per il
perseguimento dei quali è consentita l’adozione di provvedimenti all’esito di una
cognizione c.d. sommaria, più snella di quella ordinaria poiché, sotto il profilo
strutturale, il procedimento è deformalizzato e semplificato
7
. I provvedimenti
cautelari, pur emanati anch’essi a conclusione di un procedimento ad istruzione
sommaria, hanno il proprio peculiare presupposto, invece, nel periculum in
mora e sono caratterizzati dalla provvisorietà, ossia dalla produzione di effetti
meramente interinali, e della strumentalità, ossia dall’emanazione in attesa del
provvedimento definitivo di merito, sicché non sono equiparabili, se non dal
punto di vista del procedimento volto all’emanazione degli stessi, ai
provvedimenti sommari.
L’obiettivo perseguito dal legislatore con la previsione del nuovo capo III bis è
stato certamente quello di cercare di accelerare, almeno per le cause la cui
decisione può prescindere da un’istruttoria piena secondo le regole del secondo
libro del codice di procedura civile, l’iter di definizione della controversia al fine
di rendere più ragionevole la durata dei processi civili.
La tendenza alla creazione di sistemi processuali alternativi per la definizione
delle controversie affonda le proprie radici nel codice del 1865, che già
6
Cfr. MANDRIOLI, Diritto processuale civile, IV, Torino, 2009, 345.
7
PROTO PISANI, L’istruzione nei procedimenti sommari, in Foro it., 2002, V, 17.
5
prevedeva l’alternativa tra un giudizio formale, soggetto alle ordinarie forme
processuali, e un procedimento sommario, soggetto a forme processuali
semplificate, assicurando ad entrambi lo stesso risultato decisorio.
Invero, siffatta tendenza ha trovato di recente una significativa espressione
nell’art. 19 del d.lgs. 5/2003, che ha introdotto in ambito societario un
procedimento sommario di cognizione, svincolato da presupposti di urgenza ed
alternativo al rito ordinario societario
8
, riproducendo in parte la logica sottesa al
sistema del 1865 e recependo alcune caratteristiche di modelli europei, come il
réferé franco-belga
9
.
Il legislatore del 2009 ha evidentemente tratto spunto proprio dall’esperienza del
procedimento sommario di cognizione in ambito societario (peraltro l’art. 19 è
stato contestualmente abrogato dall’art. 54, 5° comma, l. 69/2009), ma anche
dalla disciplina contenuta in un precedente disegno di legge, il n. 1524/S/XV,
“c.d. progetto Mastella”
10
, in cui il procedimento era qualificato come
“procedimento sommario non cautelare”.
8
Cfr. fra i molti BRIGUGLIO, Il rito sommario di cognizione nel nuovo processo societario, in Riv. dir. commerc.,
2004, 301; CAPPONI, Sul procedimento sommario di cognizione nelle controversie societarie (art. 19 d.lgs. 2003
n. 5), in www.judicium.it; PROTO PISANI, La nuova disciplina del processo societario (note a prima lettura), in
Foro it., 2003, V, 14; TISCINI, Il procedimento sommario di cognizione nelle liti societarie, in Riv. trim., 2004,
270.
9
Sul quale si veda GUAGLIONE, La riforma del processo civile, Nel Diritto Editore, 2009, 71.
10
In base alla disciplina di cui all’art. 46 del d.d.l. 1524/S/XL (Mastella) il procedimento sommario di
cognizione di cui all’art. 702 bis c.p.c. avrebbe dovuto essere regolato nei termini seguenti: “Con ricorso al
giudice competente a conoscere del merito può essere chiesta la pronuncia di ordinanza di condanna al
pagamento di somme di denaro ovvero alla consegna o al rilascio di cose. Il ricorso contiene l’esposizione dei
fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda con le conclusioni, nonché l’indicazione dei
mezzi di prova dei quali la parte intende valersi e dei documenti che offre in comunicazione. Il giudice provvede
con decreto alla fissazione dell’udienza, assegnando un termine all’istante per la notificazione del ricorso e un
termine per la costituzione del resistente. Il giudice, sentite le parti, procede nel modo più opportuno agli atti di
istruzione indispensabili in relazione al provvedimento richiesto e pronuncia ordinanza di condanna nei limiti in
6
In realtà è sufficiente gettare un rapido sguardo alla disciplina che caratterizza il
nuovo rito per rendersi conto che esso sottende una concezione della sommarietà
ben diversa rispetto a quella che contraddistingue i procedimenti appena
richiamati. Difatti, se il provvedimento pronunciato ai sensi dell’art. 19 d.lgs.
5/2003 è un provvedimento contenzioso semplificato, privo dell’efficacia di
giudicato giacché
fondato su valutazioni di semplice verosimiglianza in ordine
alla veridicità dei fatti controversi ed all’esistenza del diritto fatto valere
11
,
mediante gli artt. 702 bis ss. c.p.c. si rende l’istruttoria sommaria più snella e
coerente con il principio della ragionevole durata del processo ma, nello stesso
tempo, viene attribuita al provvedimento conclusivo del procedimento
l’efficacia di accertamento propria di quella che segue il giudizio ordinario
12
.
cui ritenga verosimili, sulla base degli elementi acquisti, i fatti che sono posti a fondamento della domanda e non
verosimili i fatti posti a fondamento delle eccezioni. L’ordinanza di condanna costituisce titolo esecutivo e titolo
per l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale. Con l’ordinanza che definisce il procedimento sommario il giudice
provvede alla liquidazione delle spese di lite. Contro l’ordinanza che definisce il procedimento sommario è
ammesso reclamo ai sensi dell’art. 669 terdecies. L’ordinanza di condanna è sostituita ad ogni effetto dalla
sentenza che definisce in primo grado il giudizio di merito, qualora la parte che vi abbia interesse lo promuova
nel termine di cui al 9° comma. Se non viene iniziato il giudizio di merito entro sessanta giorni dalla pronuncia o
dalla comunicazione dell’ordinanza di condanna, ovvero se il giudizio di merito si estingue, l’ordinanza diventa
irrevocabile. In caso di reclamo, il termine previsto dal 9° comma decorre dalla pronuncia o dalla comunicazione
dell’ordinanza pronunciata dal giudice del reclamo. Il giudizio di merito può essere iniziato anche dopo la
scadenza del termine di cui al 9° e 10° comma se la parte interessata dimostra di non aver avuto tempestiva
conoscenza del procedimento per nullità della notifica del ricorso, o dell’ordinanza di condanna per nullità della
sua comunicazione, ovvero di non essersi potuta costituire per fatto a lei non imputabile”. Su tale proposta cfr.
fra tutti LUISO, Prime osservazioni sul disegno di legge Mastella, in Riv. trim., 2007, 617; MENCHINI, I
provvedimenti sommari (autonomi ed interinali) con efficacia esecutiva, in Giusto proc. civ., 2009, 345; PROTO
PISANI, Contro l’inutile sommarizzazione del processo civile, in Foro it., 2007, V, 44.
11
Cfr. VOLPINO, Cognizione e decisione nel procedimento sommario societario, in Riv. trim., 2009, 67, nonché
TISCINI, I provvedimenti decisori senza accertamento, Torino, 2009, 74.
12
Rileva SASSANI, A.D. 2009: ennesima riforma al salvataggio del rito civile. Quadro sommario delle novità
riguardanti il processo di cognizione, in www.judicium.it, che all’esito del procedimento sommario di
cognizione viene emanata una pronuncia decisoria che oltre alla condanna esecutiva, in caso di accoglimento,
contiene un vero accertamento e non si differenzia dalla sentenza se non perché resa mediante un procedimento
deformalizzato. Sulla differenza tra il procedimento societario e il nuovo rito sommario cfr. altresì PUNZI, Novità
legislative e ulteriori proposte di riforma in materia di processo civile, in Riv. trim., 2008, 1205, secondo cui,
un’altra non trascurabile differenza tra il procedimento sommario societario e quello oggi introdotto dal
legislatore attiene all’ambito di applicazione del rito speciale, nell’un caso limitato alle controversie aventi ad
7
Più nel dettaglio la cognizione del procedimento qui considerato non è definita
sommaria perché parziale o superficiale, bensì perché strutturalmente
semplificata e caratterizzata da uno snellimento delle forme
13
. Ne deriva che il
rito in esame, ancorché denominato sommario perché imperniato su una
struttura deformalizzata, condivide con il procedimento ordinario la capacità di
fornire un accertamento giurisdizionale e una tutela piena
14
, come tale non
distinguibile da quella offerta a beneficio della parte dichiarata vittoriosa
all’esito di un processo svolto nelle forme previste dal Libro II del codice.
Ad ogni modo è appena il caso di evidenziare che la riduzione dei tempi
processuali e l’attribuzione al giudice di ampi poteri in ordine all’organizzazione
del concreto sviluppo del processo non comporta alcuna violazione dei principi
del giusto processo enunciati dall’art. 111, 1° e 2° comma, della Costituzione
giacché restano fissate le garanzie minime (individuate dallo stesso art. 111, 2°
oggetto il pagamento di una somma di denaro o la consegna di una cosa mobile determinata e nell’altro esteso a
tutte le controversie attribuite alla cognizione del tribunale in composizione monocratica.
13
Cfr. BOVE, Il procedimento sommario di cognizione di cui agli articoli 702-bis ss. c.p.c., in www.judicum.it;
CONSOLO, Una buona «novella» al c.p.c.: la riforma del 2009 (con i suoi artt. 360 bis e 614 bis) va ben al di là
della sola dimensione processuale, in Corr. giur., 2009, 742.
14
ARIETA, Il rito «semplificato» di cognizione, cit.; BALENA, Il procedimento sommario di cognizione, in Foro
it., 2009, V, 328; BIAVATI, Appunti introduttivi sul nuovo processo a cognizione semplificata, in Riv. trim., 2010,
185; DITTRICH, Il nuovo procedimento sommario di cognizione, in Riv. dir. proc., 2009, 1582; FERRI, Il
procedimento sommario di cognizione, ivi, 2010, 92; FABIANI, La prova nei processi dichiarativi semplificati, in
www.judicium.it; MONDINI, Il nuovo giudizio sommario di cognizione. Ambito di applicazione e struttura del
procedimento, ivi; nello stesso senso si è espressa la giurisprudenza nelle sue prime applicazioni: cfr., in
particolare, Trib. Varese (ord.) 18 novembre 2009, in Guida al dir., 2009, 50, 46. Secondo una diversa
impostazione, invece, il nuovo procedimento andrebbe inquadrato nella categoria dei procedimenti a cognizione
sommaria, essendo volto ad ottenere velocemente, sulla base di un accertamento dei fatti superficiale, un
provvedimento immediatamente esecutivo. Il fatto poi che al provvedimento, non impugnato, venga riconosciuta
espressa efficacia di giudicato non viene ritenuto un ostacolo: la sommarietà della cognizione in primo grado
troverebbe un bilanciamento nel giudizio d’appello, questo sì a cognizione piena, ove si avrebbe una sostanziale
rinnovazione, nelle forme del rito ordinario, di quanto avvenuto nelle forme sommarie. Tra i sostenitori di
quest’ultima tesi cfr. CARATTA, Il nuovo procedimento sommario, in C. MANDRIOLI-CARATTA A., Come cambia
il processo civile, Torino, 2009, 160; LUISO, Il procedimento sommario, cit., 1568; MANDRIOLI, Diritto
processuale civile, cit., 346; MENCHINI, L’ultima «idea», cit., 1025; PROTO PISANI, La riforma del processo
civile: ancora una legge a costo zero (note a prima lettura), in Foro it., 2009, V, 223.