Processo di realizzazione di un’opera pubblica: strumenti di controllo e gestione delle differenti
fasi di progettazione ed esecuzione. Capitolo I La fase Progettuale
Dott. Arch. Enzo De Paola - Dott. Arch. Emilio Mancini 1
CAPITOLO I – LA FASE PROGETTUALE
L’attività di redazione del progetto
Dalla programmazione alla progettazione
La volontà espressa da una amministrazione di portare a compimento una
opera o un lavoro, manifestata attraverso l’inserimento della stessa nel piano
triennale delle opere pubbliche, si concretizza con la successiva fase della
progettazione.
Tale introduzione pur apparendo un evidente deduzione logica, nasconde
dietro di se la consapevolezza che l’opera pubblica è un costo, e pertanto se
programmata, ad essa viene collegata la relativa spesa previsionale ad un
capitolo del bilancio, ma concretamente il relativo finanziamento viene
deliberato durante la successiva fase della progettazione.
Di fatto il costo per la progettazione dell’opera incide, a seconda della
complessità dell’opera, in maniera abbastanza rilevante sull’importo dei lavori,
sia che essa svenga svolta da dipendenti dell’amministrazione, sia che essa
venga redatta, la legge merloni
1
recita “in assenza di idonee professionalità
interne per il tipo di opera da realizzare”, da professionisti esterni.
Tale nuova legislazione sui lavori pubblici introduce tra le finalità quella del
contenimento della spesa pubblica attribuendo la redazione della
programmazione triennale, che recepisce la volontà politica espressa del
consiglio, al dirigente preposto, e la progettazione preliminare, necessaria per
l’aggiornamento periodico della programmazione e la redazione dell’elenco
annuale, agli uffici tecnici delle stazioni appaltanti.
Difficile pensare ad una progettazione preliminare redatta da professionisti
esterni all’ente e questo per varie ragioni.
Dapprima perché, di norma tale fase, non richiede specifiche professionalità
in quanto e per finalità e per contenuti il risultato di tale progettazione si risolve
in pochi elaborati, in secondo ma forse di importanza ancor maggiore perché è
successiva a tale fase trovare i finanziamenti per la realizzazione dell’opera, che
potrebbe essere posticipata al bilancio annuale successivo o col mutare degli
scenari politici o delle mutate esigenze di pubblico interesse perdere di priorità
rispetto a nuovi interventi.
1
L. 109/94 e s.m.i
Processo di realizzazione di un’opera pubblica: strumenti di controllo e gestione delle differenti
fasi di progettazione ed esecuzione. Capitolo I La fase Progettuale
Dott. Arch. Enzo De Paola - Dott. Arch. Emilio Mancini 2
Spesso infatti si associa alla programmazione triennale l’appellativo del “libro
dei sogni”, in quanto difficilmente risulta sottostimata la volontà di fare rispetto
alle possibilità finanziarie dell’ente.
Volendo poi citare le conoscenze professionali del progettista di un opera
pubblica, oltre allo norme tecniche costruttive e manutentive si aggiunge la
conoscenza della legislazione amministrativa del settore degli appalti pubblici.
Tale scenario legislativo è stato, per quasi un secolo, quello dettato dal D.M.
29 maggio 1895, che suddivideva i livelli di progettazione in “progetto di
massima” e in “progetto definitivo”, l’uno rivolto a preventivare la spesa
approssimativa dell’opera o a sceglierne la migliore soluzione, l’altro redatto in
maniera più approfondito in quanto finalizzato alla effettiva realizzazione
dell’opera stessa.
Con la Merloni cambiano i livelli di definizione progettuale passando dai
due precedenti citati a tre, l’art. 16 della legge, difatti li suddivide in,
preliminare, definitivo ed esecutivo.
Tra le finalità di questa riorganizzazione della normativa, vi è quella di porre
rimedio agli errori, che nel passato, hanno prodotto una insufficiente qualità
degli elaborati avendo come conseguenza un notevole sperpero di denaro
pubblico.
Al di là della differenza sostanziale, in merito alla diversa complessità che va
via crescendo dal preliminare all’esecutivo, in quanto cresce la scala di dettaglio
degli elaborati grafici nonché il numero delle prestazioni tecniche connesse, lo
scopo dell’organizzazione per livelli è rivolto ad assicurare una maggiore qualità
dell’opera e la diversità formale di tali livelli consiste nella finalità alla quale
ognuno di essi è rivolto.
Tale crescita e nella qualità attesa e nel numero delle prestazioni ha fatto si
che l’attività di controllo sia divenuta sempre più complessa.
I contenuti delle progettazioni sono disciplinati dal capo secondo del titolo III
del DPR 554/99 meglio conosciuto come il regolamento della Legge.
Alla prima sezione di tale capo si citano le disposizioni di carattere generale
che suddividono la progettazioni per livelli: preliminare, definitivo ed esecutivo.
Effettuando un leggero passo indietro, va detto che a monte del
procedimento della progettazione vi è il documento preliminare (DPP).
Contenuti del documento preliminare (DPP)
La redazione di tale elaborato a cura del Responsabile del procedimento è
resa ai sensi dell’ art 8 comma 1 let. c) del regolamento sui LL. PP. di cui al d.P.R.
21 dicembre 1999 n.554 .
Processo di realizzazione di un’opera pubblica: strumenti di controllo e gestione delle differenti
fasi di progettazione ed esecuzione. Capitolo I La fase Progettuale
Dott. Arch. Enzo De Paola - Dott. Arch. Emilio Mancini 3
Tale elaborato diviene un importante fascicolo contenente indirizzi tecnici-
amministrativi a cui il progettista incaricato della redazione delle successive fasi
progettuali deve necessariamente attenersi, perché tale documento costituisce
per tale opera la sintesi delle finalità attese, i benefici, e i costi che l’ente intende
perseguire con la realizzazione dell’opera, tanto è vero che sia nella verifica del
progetto preliminare
2
che nella validazione del progetto esecutivo
3
, e quindi al
termine dell’iter progettuale esso è richiamato in merito al riscontro del rispetto
di tali finalità, per cui un intervento pensato per un determinato scopo e fissato
nel DDP non può mutare sostanzialmente i propri fini.
I contenuti essenziali di tale documento possono riassumersi in una
descrizione che riguarda la funzione e la tipologia dell'opera, nell’ enunciazione
delle finalità dell'opera e degli obiettivi da raggiungere, nonché nell’elencazione
di informazioni quale l’ordine delle priorità contenuto nella programmazione
triennale, la copertura finanziaria e l’imputazione al relativo capitolo del
bilancio, la nomina del progettista è del coordinatore della sicurezza in fase
progettuale, la metodologia di affidamento dei lavori: (asta, licitazione privata
ecc.), l’eventuale verifica della presenza di vincoli alla conformità urbanistica e
la tempistica delle relative fasi della progettazione.
Il progetto preliminare
Il progetto preliminare costituisce il primo livello di definizione dell’ iter
progettuale e recepisce le indicazioni del documento preliminare della
progettazione.
Composto da pochi elaborati
4
, essenzialmente una relazione tecnico-
illustrativa, tavole grafiche non a scala di particolari, un preventivo sommario di
spesa e i calcoli definiti a livello preliminari delle strutture e degli impianti, esso
è redatto in maniera tale da:
2
art. 46 DPR 554/99
3
art. 47 DPR 554/99 – Alcuni schemi di validazione riportano erroneamente il richiamo
di conformità al progetto definitivo. L’art. 47 richiama espressamente che la verifica della
conformità avvenga rispetto al documento preliminare, che come già detto è il documento di
indirizzo e di controllo delle finalità attese dall’amministrazione. E’ ovvio che il progetto
esecutivo recepisce le indicazioni del progetto definitivo (art. 35 554/99) e che il legislatore
richiamando l’acquisizione di tutte le autorizzazioni di legge ( art. 47 comma 2 lettera l)
effettua anche le verifiche rispetto alle finalità del progetto definivo.
4
Art. 18 DPR 554/99
Processo di realizzazione di un’opera pubblica: strumenti di controllo e gestione delle differenti
fasi di progettazione ed esecuzione. Capitolo I La fase Progettuale
Dott. Arch. Enzo De Paola - Dott. Arch. Emilio Mancini 4
– individuare le caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche,
funzionali e tecnologiche dell’opera da realizzare o trasformare, con l’intervento
descritto;
– consentire l’avvio dell’eventuale procedura di esproprio e acquisizione
delle aree non di proprietà;
– definire il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni
da fornire con l’opera realizzata;
– giustificare con sistematicità il tipo di intervento proposto, ovvero spiegare
perché l’intervento scelto si ritiene adeguato e migliore di altre possibili
soluzioni, tenendo in conto, a questo proposito;
– il “profilo ambientale” e la riduzione dell’impatto prodotta da attività di
riuso e riciclaggio;
– i costi ed i benefici relativi;
– la fattibilità sia dal punto di vista tecnico che amministrativo;
– stabilire i profili e le caratteristiche più significative degli elaborati dei
successivi livelli di progettazione, in funzione delle dimensioni economiche,
della tipologia e della categoria dell’intervento.
Il progetto preliminare diviene strumento di inserimento ad elenco annuale
di opere pubbliche quando l’opera non era precedentemente programmata .
Ciò che non è precisamente chiarito e quale sia l’organo competente
all’approvazione di tale iter della progettazione, in quanto con la precedente l.
142/90 all’art. 32 non è attribuita al consiglio comunale tale competenza, e
quindi per esclusione spettasse alla giunta.
Successivamente, nella legge 216/95, il legislatore precisava che tra le
competenze del consiglio debbano intendersi anche i progetti preliminari, i piani
finanziari e i programmi .
Infine l’art. 42 del D.Lgs 267 (Testo unico degli enti locali) ritorna ad
escludere tale competenza.
L’interpretazione che possiamo farne è legata alle competenze dell’azione
programmatoria che è di diritto del consiglio, ossia in passato si pensava che
l’inserimento ad elenco annuale di un opera pubblica non prevista dovesse
avvenire con volontà dell’organo rappresentativo del popolo, è tale volontà si
manifesterebbe con l’approvazione del progetto preliminare.
In realtà però tale azione si esplica nell’approvazione di tutto l’elenco
annuale.
I Documenti del progetto preliminare, senza nulla togliere alle integrazioni o
modifiche che il Responsabile del procedimento ritenesse dovute, restano quelli
definiti dall’art. 18 del regolamento e possono cosi riassumersi:
Processo di realizzazione di un’opera pubblica: strumenti di controllo e gestione delle differenti
fasi di progettazione ed esecuzione. Capitolo I La fase Progettuale
Dott. Arch. Enzo De Paola - Dott. Arch. Emilio Mancini 5
a) Relazione illustrativa, nella quale vanno descritte le motivazioni delle
soluzioni scelte, la fattibilità dell’intervento documentate attraverso l’esito delle
indagini geologiche e degli accertamenti degli eventuali vincoli storico-artistico-
ambientali, l’accessibilità e la disponibilità delle aree, gli indirizzi per la
successiva progettazione definitiva, nonché i tempi previsti delle varie fasi di
progettazione ed esecuzione.
b) Relazione Tecnica, nella quale si riporta lo sviluppo degli studi tecnici
connessi alla tipologia dell’intervento;
c) Studio di prefattibilità ambientale, contenente la verifica dell’eventuale
acquisizione dei pareri relativi ai vincoli esposti nella relazione illustrativa, lo
studio degli effetti sulle componenti ambientali e sulla salute dei cittadini, le
ragioni (ambientali) della scelta del sito e l’indicazione delle normedi
riferimento;
d) Indagini geologiche, idrogeologiche e archeologiche preliminari;
e) Planimetria generale e schemi grafici richiesti dall’art. 22 del Regolamento;
f) Prime indicazioni e disposizioni sulla stesura dei piani di sicurezza;
g) Calcolo sommario della spesa, che è effettuato applicando alle quantità dei
lavori dei prezzi parametrici per interventi similari, o costi standardizzati
dall’Osservatorio dei Lavori pubblici.
Quando il Progetto Preliminare è posto a base di una gara, infine, questo
dovrà essere corredato delle indagini geologiche, geotecniche, idrogeologiche,
idrauliche e sismiche e di un Capitolato speciale prestazionale (appalto
concorso o di concessione di lavori pubblici).
Inoltre quando il progetto preliminare riguardi anche lavori e manutenzioni
di beni mobili e di superfici decorate di beni architettonici sottoposti a tutela, dal
d.lgs. n. 490/99 esso, deve essere accompagnato da una scheda tecnica
sottoscritta da un soggetto con la qualifica di restauratore di beni culturali che
evidenzi le caratteristiche del bene vincolato e dell’intervento da realizzare.
Il progetto definitivo
Dopo l’approvazione del progetto preliminare, la successiva fase progettuale
ne recepisce le indicazioni e contiene tutti gli elementi necessari per la
concessione edilizia e per l’ottenimento dei pareri degli organi competenti al
rilascio. (ASL, vigili del fuoco, Sovrintendenza ai beni ambientali ed
architettonici )