INTRODUZIONE
LA GENESI DEL PROCESSO TELEMATICO
Il fattore scatenante dell'idea di processo telematico è da
ricercare nel tentativo di migliorare le condizioni di efficienza, di
trasparenza e di efficacia dell'azione dell'amministrazione
giudiziaria, obbiettivo di primaria importanza per la pubblica
amministrazione in genere, ed in particolare per quella della
giustizia italiana; questa è infatti sempre più pressata dalle
richieste di semplificazione dei servizi, di maggior efficienza e al
contempo di razionalizzazione, per non dire riduzione, della
spesa.
Come osserva il Galgano " la macchina della giustizia civile ….
opera in Italia a produttività costante. In altre parole, la sua
produttività è una variabile indipendente dall'aumento della
litigiosità. Quale sia il numero della cause introitate, il numero
delle sentenze che le definiscono è sempre lo stesso ".
Questo concatenarsi di esigenze ha portato a partire dai primi
anni Ottanta, all'introduzione dei sistemi informativi
automatizzati negli uffici pubblici, in un processo costante di
rinnovamento della burocrazia degli stati europei.
Questo processo tocca inesorabilmente i servizi pubblici,
costretti giocoforza a seguire questo trend sia per ad adeguarsi
allo sviluppo dell'intera società, sia per difendersi dalla nascita di
offerte private non istituzionali in concorrenza con esso; anzi la
loro “ sopravvivenza di fatto [..] è condizionata dalla capacità di
gestione delle mutazioni delle strutture economiche indotte dalle
evoluzioni economiche ” 1
.
L'Unione Europea non tardò a inserire, con una risoluzione del
1 A.LEGGIO , Information technology e managment , Roma, 1996
4
1996, tra le “ nuove priorità ”, il “ [...]migliorare i servizi pubblici
[...] nei settori [...] dell'amministrazione, l'accesso
all'informazione pubblica, mediante un più rapido ricorso agli
strumenti della società dell'informazione e tramite la
cooperazione tra il settore pubblico e quello privato,
consolidando nel contempo la fiducia del cittadino nell'uso di
questi nuovi strumenti ”; invitando inoltre gli stati membri a
predisporre “ [...] misure coerenti per garantire l'integrità e
l'autenticità di documenti trasmessi elettronicamente ” 2
.
L'Italia può annoverarsi tra i principali sostenitori di questa
politica di rinnovamento: già nel 1992 tramite la L. 23 ottobre
1992, n. 421, il Governo fu delegato ad emanare uno o più
decreti legislativi, diretti al contenimento, la razionalizzazione e
controllo della spesa per il settore del pubblico impiego, al
miglioramento dell'efficienza e della produttività e alla sua
riorganizzazione; e in particolare “ al fine del completamento del
processo di informatizzazione delle amministrazioni pubbliche e
della più razionale utilizzazione dei sistemi informativi
automatizzati, procedere alla revisione della normativa in
materia di acquisizione dei mezzi necessari, prevedendo altresì
la definizione dei relativi standard qualitativi e dei controlli di
efficienza ed efficacia; procedere alla revisione delle relative
competenze e attribuire ad un apposito organismo funzioni di
coordinamento delle iniziative e di pianificazione degli
investimenti in materia di automazione, anche al fine di
garantire l'interconnessione dei sistemi informatici pubblici”.
3
Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 39 affidò all'Autorità per
2 Risoluzione 21 novembre 1996 “sulle nuove priorità in materia politica relativa alla società
dell'informazione” pubblicata nella Gazzetta ufficiale CE n. C 376 del 12/12/1996
3 Legge 23 ottobre 1992, n. 421 in (Gazz. Uff. n. 257 Suppl.Ord. Del 31/10/1992) art 2 lett. mm
5
l'informatica nella pubblica amministrazione
4
(A.I.P.A.),
diventato poi C.N.I.P.A. ed oggi DigitPA
5
, la definizione dei
modelli e dei sistemi informativi utili all'interconnessione tra le
amministrazioni pubbliche “ ai fini della trasparenza e rapidità
del procedimento ”; per rendere funzionale questa soluzione,
l'idea cardine fu quella di trasformare ciò che fino ad allora era
stato immagazzinato e gestito all'interno degli archivi separati di
ciascun Ministero od ufficio, in un unico corpus di atti, dati e
documenti composto da diversi archivi tra loro coordinati.
La principale funzione di questo sistema è quella di evitare la
duplicazione di 'informazioni', che prima venivano inseriti nei
vari diversi archivi, con un enorme dispendio di risorse ;
La consacrazione di questo tipo di approccio si ebbe attraverso la
definizione di “sistemi informativi automatizzati ” data dall'art. 1
del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39: “ strumenti per il
miglioramento dei servizi, la trasparenza dell'azione
amministrativa, il supporto conoscitivo per le decisioni
pubbliche e il contenimento dei costi dell'azione
amministrativa ” 6
; conseguibile tramite la realizzazione di una
4 Si riporta l'art. 4 Legge 3 febbraio 1993 n.39 “1. È istituita l'Autorità per l'informatica nella
pubblica amministrazione, denominata ai fini del presente decreto Autorità, la quale opera
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con autonomia tecnica e funzionale e con
indipendenza di giudizio”
5 Il 29 dicembre 2009 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 1° dicembre 2009, n. 177,
recante “Riorganizzazione del Centro nazionale per l’informatica nella pubblica
amministrazione, a norma dell’art. 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69”.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 1, il Centro nazionale per l’informatica nella
pubblica amministrazione (CNIPA) assume la denominazione: "DigitPA" .
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 22, comma 4, le funzioni del CNIPA sono trasferite a DigitPA,
secondo quanto disposto dallo stesso d. lgs. n. 177/2009.
6 Si riporta l'art. 1 Legge 3 febbraio 1993 n.39 “1. Le disposizioni del presente decreto
disciplinano la progettazione, lo sviluppo e la gestione dei sistemi informativi automatizzati
delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e degli enti pubblici non
economici nazionali, denominate amministrazioni ai fini del decreto medesimo.
2. L'utilizzazione dei sistemi informativi automatizzati di cui al comma I risponde alle seguenti
finalità:
a) miglioramento dei servizi; b) trasparenza dell'azione amministrativa; c) potenziamento dei
supporti conoscitivi per le decisioni pubbliche; d) contenimento dei costi dell'azione
6
rete di interconnessioni telematiche; creata poi con la direttiva
del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 settembre 1995;
Ulteriore passo in avanti introdotto dalla normativa e la
contestuale creazione dell'autorità per l’Informatica nella
Pubblica Amministrazione (A.I.P.A.) fra i compiti di questa
Autorità vi era quello di “coordinare, attraverso la redazione
dpiano triennale annualmente riveduto, i progetti e i principali
interventi di sviluppo e gestione dei sistemi informativi
automatizzati delle amministrazioni ” 7
Un ulteriore importante atto segue la svolta del 1993: il il d. P. R.
n. 748/94 si occupa di definire specificamente i criteri di
interconnessione per l’amministrazione della giustizia, oltre a
prevedere che i relativi sistemi informativi automatizzati siano di
norma progettati, sviluppati e gestiti in base a
standard e criteri definiti dall'A.I.P.A. stessa.
Questa serie di previsioni coinvolgono la P.A. nella sua interezza
ma non possiamo certamente tralasciare le peculiarità che il
sistema giustizia possiede rispetto ad altri campi pubblici; in
primo luogo, abbiamo una differenza prettamente procedurale
nella formazione del piano, che deve essere adottato con
regolamento governativo su proposta del Ministro, d’intesa con
l'A.I.P.A.
8
In secondo luogo, vanno ulteriormente valorizzate le peculiari
amministrativa.
3. Lo sviluppo dei sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1 risponde ai seguenti
criteri:
a) integrazione ed interconnessione dei sistemi medesimi; b) rispetto degli standard definiti
anche in armonia con le normative comunitarie; c) collegamento con il sistema statistico
nazionale.”
7 Art. 7 lett. b) D. lgs. n. 39/93. Il procedimento di elaborazione del piano è descritto agli artt. 9
e 10
8 Artt. 3 e 4 d.P.R. n. 748/94.
7
esigenze di segretezza e di tutela dei dati personali rendendo
inutilizzabili le regole generali di cui al D. lgs. n. 39/93, che
impongono l’adozione di sistemi aperti e l’interscambio di
informazioni fra le pubbliche amministrazioni.
Ultima peculiarità applicativa, direttamente derivante dalla
specialità del mondo giustizia, è data dal fatto che la
responsabilità della dirigenza è affidata ad un magistrato, che
risponde, a differenza dei responsabili per i sistemi informativi
automatizzati delle altre amministrazioni, direttamente al
Presidente del Consiglio e non all’A. I. P. A
9
.
Il magistrato in questione era posto a capo dell’Ufficio del
Responsabile per i Sistemi Informativi Automatizzati
(U.R.S.I.A.); la riforma della struttura interna del Ministero della
Giustizia
10
ha comportato la trasformazione dell’Ufficio in una
Direzione Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati
(D.G.S.I.A) a questa sottostà l'Ufficio del Responsabile per i
sistemi informativi automatizzati, formato da due aree di
coordinamento, una civile ed un altra penale, con funzioni di:
• assistenza tecnica ed amministrativa al Direttore generale, quale
Responsabile dei sistemi informativi automatizzati (S.I.A.)
• gestione dei rapporti con altre amministrazioni ed enti; pareri
sui provvedimenti legislativi di interesse e predisposizione di
relazioni per le risposte alle interrogazioni parlamentari
• certificazione del software e della conformità delle regole
tecniche e procedurali per la tenuta informatica dei registri e
degli atti; richiesta di provvedimenti di segretazione per la
realizzazione di impianti e sistemi informatici; cooperazione
9 Art. 11 lett. c) d.P.R. n. 748/94.
10 Attuata con D. lgs. n. 300/1999 e con d.P.R. n. 55/2001
8
applicativa
• comunicazione interna; coordinamento ed aggiornamento delle
informazioni sulla Intranet; progetti finanziati dall'Unione
Europea
• attività riguardanti l'informatica giuridica in ambito europeo ed
internazionale; analisi sull'impatto organizzativo delle nuove
tecnologie
• direzione tecnico-funzionale dei dirigenti informatici
organicamente inseriti nei Dipartimenti dell'amministrazione
penitenziaria, della giustizia minorile e degli archivi notarili
• coordinamento area civile: analisi, studio, elaborazione e
realizzazione dei progetti informatici destinati alla giurisdizione
civile e coordinamento delle iniziative informatiche relative al
settore di pertinenza; interazione con i magistrati referenti
distrettuali civili
• coordinamento area penale: analisi, studio, elaborazione e
realizzazione dei progetti informatici destinati alla giurisdizione
penale e coordinamento delle iniziative informatiche relative al
settore di pertinenza; interazione con i magistrati referenti
distrettuali penali
Le competenze della direzione generale riguardano invece:
• la programmazione, la progettazione, lo sviluppo e la gestione
dei sistemi informativi automatizzati di tutti gli uffici del
Ministero, degli uffici amministrativi decentrati e degli uffici
giudiziari
• l'integrazione e l'interconnessione dei sistemi informativi del
Ministero
• l'interconnessione con i sistemi informativi automatizzati delle
altre amministrazioni per il tramite della rete unitaria delle
9
pubbliche amministrazioni
• l'adempimento, nell'ambito di competenza del Ministero della
giustizia, dei compiti di cui al decreto legislativo 12 febbraio
1993, n. 39, e successive integrazioni e modificazioni, nonché
dei compiti di cui all'articolo 15 della legge 15 marzo 1997, n.
59, ed ai decreti del Presidente della Repubblica 10 novembre
1997, n. 513, e 20 ottobre 1998, n. 428, e successive
modificazioni e integrazioni
• lo sviluppo e promozione delle risorse umane in relazione
all'evoluzione dei sistemi informatici e telematici
• l'acquisizione dei beni e servizi informatici ai sensi del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 1997, n. 452
• i pareri di congruità tecnico-economica sugli acquisti per i quali
non è richiesto il parere obbligatorio del Centro nazionale per
l'informatica nella pubblica amministrazione
• la predisposizione e la gestione del piano per la sicurezza
informatica dell'amministrazione della giustizia relativo alla
formazione, alla gestione, alla trasmissione, all'interscambio,
all'accesso ed alla conservazione dei documenti informatici, ai
sensi del regolamento emanato con decreto del Presidente della
Repubblica 28 luglio 1999, n. 318
• la promozione e lo sviluppo degli strumenti di innovazione
tecnologica in materia informatica e telematica; per il
coordinamento per la realizzazione dei programmi di
informatizzazione delle attività degli uffici di cui all'articolo 3,
degli uffici amministrativi decentrati e degli uffici giudiziari,
secondo le indicazioni della conferenza di cui al comma 2 per i
pareri e le proposte alla conferenza di cui al comma 2 nel
settore di competenza
10
• i pareri e le proposte alla conferenza di cui al comma 2 per gli
atti normativi nel settore di competenza, in collaborazione con
l'Ufficio legislativo del Ministero
Il Direttore generale è inoltre responsabile dei sistemi
informativi automatizzati ed opera, nell'ambito delle sue
competenze, con autonomia di bilancio in ordine ai fondi
comunque destinati ai programmi di informatizzazione presso gli
uffici di cui all'articolo 3, che gestisce con autonomia tecnica
secondo le indicazioni della Conferenza dei capi dipartimento.
11
La direzione generale possiede anche una struttura territoriale
composta da distaccamenti territoriali decentrati denominati
Coordinamenti Interdistrettuali (C.I.S.I.A.), in numero di 13 su
tutto il territorio nazionale
12
.
La Rete Unitaria della pubblica amministrazione è indicata dalla
direttiva che fa riferimento al Piano triennale per l'informatica
della Pubblica amministrazione 1995-1997 il progetto
intersettoriale ad essa relativo è indicato “ come prioritario per il
perseguimento degli obiettivi di efficienza, miglioramento dei
servizi, potenziamento dei supporti conoscitivi e contenimento
dei costi dell'azione amministrativa. ” 13
Nello stesso anno, 1993, la legge finanziaria n. 537 consentì alle
pubbliche amministrazioni ed ai privati di archiviare documenti,
“ per finalità amministrative e probatorie, previsti dalla
legislazione vigente ”, mediante supporti ottici.
11 Dati rinvenibili sul sito del Ministero della Giustizia all'indirizzo:
http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_12_2_7.wp;jsessionid=C74FDAB9B61C80CA37D0D32
A530112D8.ajpAL01
12 Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Lamezia Terme, Milano, Napoli,
Padova, Palermo, Roma, Torino.
13 Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 settembre 1995” Rete unitaria della
pubblica amministrazione” 11
Restava ancora aperto il problema relativo alla validità di quegli
atti per i quali era prevista l'apposizione di firma autografa,
disciplinati dal decreto legislativo n. 39, del 1993, il quale
prevedeva la sostituzione di questa con “l'indicazione a stampa,
sul documento, del nominativo del soggetto responsabile ”.
14
La questione fu risolta con apposita disposizione, art. 15 della L.
15 marzo 1997, n. 59 che sancì che “ Gli atti, dati e documenti
formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con
strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati nelle
medesime forme, nonché la loro archiviazione e trasmissione
con strumenti informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti
di legge. I criteri e le modalità di applicazione del presente
comma sono stabiliti, [...] con specifici regolamenti da emanare
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge... ” 15
Seguì quindi il D.P.R. 10 novembre 1997, n. 513 con il quale
apparve per la prima volta , nell'ordinamento giuridico italiano,
la firma digitale; secondo questo regolamento il documento
informatico, sottoscritto con firma digitale, aveva “ efficacia di
scrittura privata ai sensi dell'art. 2702 del codice civile ”.
Questi provvedimenti ponevano senza dubbio l'Italia ai primi
posti a livello europeo, nel processo di introduzione delle nuove
tecnologie dell'informazione nel settore; lo scopo perseguito era
14 Si riporta l'art. 3 Decreto legislativo 12 febbraio 1993 n.39 “2. Nell'ambito delle pubbliche
amministrazioni l'immissione, la riproduzione su qualunque supporto e la trasmissione di dati,
informazioni e documenti mediante sistemi informatici o telematici, nonché l'emanazione di atti
amministrativi attraverso i medesimi sistemi, devono essere accompagnati dall'indicazione della
fonte e del responsabile dell'immissione, riproduzione, trasmissione o emanazione. Se per la
validità di tali operazioni e degli atti emessi sia prevista l'apposizione di firma autografa, la
stessa è sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato,
del nominativo del soggetto responsabile.”
15 La giurisprudenza aveva però già escluso dalle condizioni di validità dell'atto amministrativo la
firma autografa, considerando condizione sufficiente il riferimento oggettivamente certo,
dell'atto al titolare dell'ufficio (si veda, ad es. Cass. civ., 15/11/1982, n. 6092).
12
però ulteriore: l'Italia infatti scelse di adottare queste soluzioni
con lo scopo ultimo di riforma dell'organizzazione burocratica,
mentre in Europa si perseguiva con lo stesso percorso obbiettivi
di aumento di ricchezza e creazione di nuovi posti di lavoro;
questa differenza di approccio potrà farci da guida alla
comprensione degli sviluppi successivi.
Tra gli uffici pubblici con maggiori difficoltà iniziali nel
percorrere la strada dello sviluppo abbiamo sicuramente tutti gli
uffici in ambito Giustizia; possiamo quindi ora, dopo una breve
contestualizzazione, focalizzare meglio l'attenzione
sull'argomento principale.
Alla fine degli anni '90 il Ministero della Giustizia aveva già una
serie di settori informatizzati, come gli uffici penali con il
sistema RE.GE. per le notizie di reato e i carichi pendenti, gli
uffici del casellario giudiziale, il centro elettronico di
documentazione giuridica della Corte di Cassazione (attivo fin
dagli anni '70) ed alcune sperimentazioni presso le Corti di
Appello; tuttavia tutti questi sistemi erano studiati per operare
autonomamente, con il risultato che nessuno di essi era in grado
di dialogare con gli altri, anche a causa dei sistemi operativi poco
compatibili adottati dai diversi produttori di sistemi informatici.
Ad esempio veniva così vanificata la possibilità di
aggiornamento del certificato dei carichi pendenti
informatizzato, possibile durante ogni fase del processo: era
invece necessario provvedere alla stampa ed all'inserimento
manuale nel sistema relativo al casellario giudiziale in quanto,
proprio per via della mancanza di interoperabilità non poteva
avvenire in automatico attraverso un dialogo tra i diversi sistemi.
Proprio questa esperienza deve portarci a riflettere su un primo
fondamentale punto: l'approccio ad ogni cambiamento
13
tecnologico non può essere visto come una pura e semplice
evoluzione meccanica volta a migliorare una prassi od un
procedimento già delineatosi; al contrario mediante l'innovazione
per esprimere tutte le proprie potenzialità, occorre modificare il
procedimento esistente, che va quindi modellato sulle
potenzialità dell'innovazione e non viceversa; riprendiamo per
maggior chiarezza l'esempio appena fatto: se una serie di
database
16
non possono comunicare tra loro e scambiarsi dati,
l'unica conseguenza dell'introduzione di una serie di banche dati
informatizzate sarà quella dell'aumento del personale per
l'inserimento di dati; al contrario, ad esempio, la centralizzazione
di un archivio bibliotecario come quello di Torino permette di
non dover inserire a catalogo ogni volta, per ogni biblioteca, le
intere informazioni di un libro di nuovo acquisto; il sistema è in
grado di recuperare le informazioni inserite da un'altra biblioteca
relative allo stesso libro, permettendo di risparmiare tempo e
lavoro.
Può comprendersi quindi la fondamentale importanza del decreto
legislativo n. 39 del 1993 che attribuiva a ciascuna
Amministrazione la diretta responsabilità progettuale e
gestionale dei propri sistemi informativi, istituendo un unico
dirigente generale come responsabile.
I primi progetti innovativi, legati all'introduzione delle
tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni nell'ambito
dell'amministrazione giudiziaria, risalgono al piano triennale
16 In informatica, il termine database, banca dati, base di dati (soprattutto in testi accademici) o
anche base dati, indica un archivio strutturato in modo tale da consentire l'accesso e la gestione
dei dati stessi (l'inserimento, la ricerca, la cancellazione ed il loro aggiornamento) da parte di
particolari applicazioni software ad essi dedicate. Il database è un insieme di informazioni, di
dati che vengono suddivisi per argomenti in ordine logico (tabelle) e poi tali argomenti vengono
suddivisi per categorie (campi).
14
1995/1997 predisposto dall'ufficio del responsabile dei sistemi
informativi automatizzati (U.R.S.I.A.) del Ministero di Grazia e
Giustizia, volto ad avviare a soluzione alcuni gravi problemi
organizzativi e gestionali attraverso la creazione di una rete
“ unitaria ” della giustizia ed il pieno impiego delle reti
telematiche, con l'ulteriore scopo di consentire ad i diversi
sistemi di poter dialogare.
17
Un primo embrione di questa impostazione si ha con la nascita
dell'idea di realizzare una Rete unitaria della pubblica
amministrazione, questa come sottolinea il Dir.P.C.M. 5
settembre 1995 che ne definisce la realizzazione,“costituisce
momento essenziale del processo di ammodernamento
dell'amministrazione pubblica da tempo avviato, in coerenza con
gli obiettivi posti dal decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39,
ribaditi in sede di approvazione del documento di
programmazione economica e finanziaria per il triennio 1996-
1998”.
18
Questa fu pensata per consentire, in prospettiva, al sistema
informativo di ciascuna amministrazione “ l'accesso ai dati e alle
procedure residenti nei sistemi informativi delle altre, nel
rispetto della normativa in materia di limiti all'accesso, di
segreto e di tutela della riservatezza (con predisposizione, anche
in sede tecnica, di apposite misure e procedure per la
salvaguardia dei dati protetti) ”.
La Rete fu pensata come un sistema informativo integrato che
17 Tra i principali progetti del primo piano triennale si ricorda, la realizzazione di un sistema
informativo delle direzioni distrettuali antimafia, che consentisse l'interrogazione a distanza di
una base di dati nazionali, costantemente aggiornata e l'introduzione della posta elettronica
negli uffici giudiziari.
18 Dir.P.C.M. 5 settembre 1995 (G.U. n. 272 del 21.11.1995)
15
potesse permettere alle singole amministrazioni di operare su due
fronti, da un lato, di “ colloquiare” tra di loro per lo scambio di
ogni informazione utile e, dall'altro, “ di proporsi verso la
collettività come centro unitario erogatore di dati e prestazioni
amministrative, favorendo, così, l'«avvicinamento» del cittadino
all'amministrazione e il decentramento «reale» di quest'ultima. ” Fondamentale a questo scopo è stata quindi la scelta di un
l'interconnessione telematica di tutte le reti esistenti creato
attraverso un sistema integrato delle singole reti (e, dunque,
come «Reti di reti»), ma al tempo stesso consentiva alle singole
amministrazioni di mantenere la responsabilità del proprio
nucleo di informazioni, conservandosi a ognuna di esse anche la
competenza e responsabilità della progettazione.
La scelta può essere così riassunta con un immagine che meglio
riesce a concretizzare il linguaggio tecnico:
La Rete Unitaria si configura come un insieme di Domini,
ciascuno inteso come l’insieme delle risorse hardware, di
comunicazione e software che cadono sotto le competenze di una
16
determinata amministrazione (indicate nel disegno come Sede A,
Sede B, Sede C). I singoli domini si interconnettono, attraverso
la Porta di Rete, al Dominio della Rete Unitaria che consente alle
reti delle diverse amministrazioni di interoperare e che, tramite il
Centro di Gestione per l’Interoperabilità, consente di accedere ai
relativi servizi.
Utile, nonché sintomatica della velocità di cambiamento che
processi di questo tipo impiegano a svolgersi, è presentare una
scansione temporale delle tappe fondamentali che hanno portato
all'inizio dell'esercizio la RUPA:
• 9 marzo 2000: inizio esercizio della Rupa, a seguito del
collaudo e dell’adesione delle diciotto maggiori
amministrazioni centrali (fra cui l’amministrazione della
Giustizia).
• 5 febbraio 1998: l’AIPA pubblica il bando di gara per la RUPA,
articolato in due lotti distinti: il Lotto1 per il servizio di
trasporto (aggiudicato alla società Telecom Italia) ed il Lotto2
per i servizi di interoperabilità (aggiudicato alla società EDS).
Le due società aggiudicatarie ha costituito un’apposita Società
avente come oggetto sociale esclusivo la fornitura dei servizi
oggetto della gara. Per Telecom Italia è stata costituita la società
Path.Net, per EDS la società EDS-PA
• 17 maggio 1997: Istituzione, presso l'AIPA, del Centro Tecnico
per la Rete Unitaria
• 10 settembre 1995 - 31 Gennaio 1996: studio di fattibilità
• 5 settembre 1995: Direttiva del PCM "Principi e modalità per
la realizzazione della Rupa (G.U. 21 novembre 1995, n. 272)
19
19 Fonte http://www.cnipa.gov.it/site/it-it/Attivit%C3%A0/Sistema_Pubblico_di_Connettivit %C3%A0_%28SPC%29/RUPA/
17