5
se l'attribuzione sia fatta al singolo o al corpo e i motivi che la giustificano sul piano
politico-costituzionale che, evidentemente, variano con il variare delle epoche
storiche e con il tipo di organizzazione giuridica della società.
Quindi le persone e gli organi che godono delle immunità sono sottratti
all‟applicazione delle leggi che obbligano tutti i cittadini e possono far valere un
proprio diritto più o meno in contrasto col diritto comune o più o meno diverso
dalle norme generalmente osservate dalle altre persone o dagli altri organi3.
L‟immunità, per un verso, assume un significato più lato rispetto al termine
prerogativa, proprio per la sua maggiore indeterminatezza, come sopra si è rilevato
e, per altro verso, un significato più ristretto specie rispetto al termine guarentigia,
non facendosi rientrare nel concetto di immunità istituti come la verifica delle
elezioni (art. 66 cost.) o l'indennità parlamentare (art. 69 cost. ) che, invece, sono
comunemente ricondotti in un concetto lato di prerogativa o guarentigia4 .
L‟origine storica delle immunità parlamentari deve essere ricercata nel
diritto e nelle istituzioni del medioevo. Due elementi fra loro collegati
caratterizzano politicamente questo periodo: l‟esigenza di autonomia dei gruppi
sociali e, come conseguenza di ciò la ricerca da parte di ogni gruppo di una propria
organizzazione politica più o meno indipendente. L‟ordinamento feudale è
caratterizzato da una pluralità di organismi sovrani o semi sovrani, a seconda delle
diversità delle organizzazioni sociali che riescono ad affermare il loro carattere
politico.
Nel contesto sopra descritto, le immunità nascevano come un fatto naturale e
inevitabile, connesso ad un certo tipo di evoluzione politica della società, che
inevitabilmente si rifletteva nell‟organizzazione dei pubblici poteri. Infatti, ogni
gruppo poteva assumere e conservare la sua forma di autonomia solo affrancandosi
da tutti quegli obblighi e quelle norme che contrastavano con le proprie autonome
sfere di sovranità.
3
OLIVIERO M., Nuovi studi giuridici, Anno V, n. 8, p. 49.
4 CRISAFULLI, Appunti di diritto costituzionale - La Corte costituzionale (lezioni raccolte da
Baldassarre, Cerri e Modugno), Roma, 1967, p. 28 ss.
6
In Inghilterra le immunità parlamentari sono sorte in conseguenza dei
rapporti tra il Parlamento e la Corona. La lotta fra i due organi era assai viva in
un‟epoca in cui le rispettive attribuzioni non erano chiaramente definite, così le
reciproche invasioni nei relativi poteri erano possibili e frequenti.
Il Parlamento5 comprendeva come la naturale tendenza della Corona fosse
quella di estendere sempre più le proprie attribuzioni a scapito dei diritti e dei
privilegi da esso costantemente invocati. Il Parlamento sentiva, dunque, il bisogno
di premunirsi dagli attacchi e dalle violenze della Corona, sicchè le immunità
divennero baluardi che a poco a poco esso cominciò ad erigere per rendersi il più
possibile inespugnabile e invulnerabile.
Il primo documento cui si fa risalire la genesi delle immunità parlamentari è
la Magna Charta6 del 1215, dove venne sancito il principio secondo il quale i
baroni non potessero essere giudicati “nisi per legalem judicium parium suorum vel
per legem terrae7”.
Dall‟Inghilterra, il sistema delle immunità trovò terreno fertile nel
continente europeo. In particolar modo in Francia.
Con la Rivoluzione Francese il significato delle immunità parlamentari si
sposa appieno con la lotta per la sovranità popolare; la scintilla rivoluzionaria
imprime una forte accelerazione al processo di affermazione dei principi
democratici, accelerazione di cui risente anche la considerazione che nasce
sull‟istituto delle immunità parlamentari; in particolar modo possiamo mettere in
evidenza che “se l‟assolutismo aveva garantito al Re una totale irresponsabilità
della sua persona, collocata sopra la legge comune, i nuovi principi rivoluzionari,
non ammettendo posizioni individuali sottratte alla eguale vigenza della volontà
5
Il termine Parlamento quando viene usato per la prima volta in Inghilterra (1248) indica
un‟assemblea formata da due bracci, quello ecclesiastico e quello laico. Si tratta , però di
un‟assemblea che ancora non può dirsi rappresentativa di tutte le classi sociali. C. MORTATI, Le
forme di governo, Lezioni, Padova, Cedam, 1973, p. 98.
6
Va ricordato che la Magna Charta pur essendo giustamente considerata come l‟embrione delle
Costituzioni moderne, non fu certo concessa per riconoscere e garantire la libertà politica del popolo
e di conseguenza dei suoi organi rappresentativi, bensì per tutelare gli interessi della classe baronale
nei confronti del Monarca.
7
“se non per legale giudizio dei propri pari o per la legge della terra”.
7
generale espressa dalla legge, garantirono comunque che la persona dei deputati
non fosse subordinata alla volontà di poteri diversi da quello rappresentativo della
sovranità nazionale 8 ”. Fu il dogma della sovranità che contribuì in modo
determinante ad accrescere l‟importanza e la forza politica delle assemblee
legislative e quindi delle loro prerogative.
Con la fine dello Stato Assoluto vengono introdotti nuovi principi alla base
della società. Dalle teorie del Montesquieu, in Francia, deriva il principio della
“divisione dei poteri”, e proprio questo concetto porta i membri delle assemblee
legislative ad avere maggiore consapevolezza del loro ruolo e della necessità di una
tutela molto ampia della loro funzione. Se le immunità fino alla Rivoluzione
Francese del 1789, non avevano un ruolo predominante, in quanto le assemblee
rappresentavano meri strumenti soggetti al Re, dai testi costituzionali (a partire
dalla Costituzione del 1791) degli anni successivi, tali prerogative venivano sempre
previste come risposta delle assemblee rappresentative alla paura di tornare ai tempi
in cui il Parlamento non svolgeva la funzione di “rappresentante del popolo”.
Come si vede, da questa comparazione tra l‟esperienza inglese e quella
francese, emerge che le immunità parlamentari, fin dagli albori del
costituzionalismo moderno, erano comunque considerate indispensabili per un
corretto svolgimento delle attività parlamentari; certamente notevoli erano
comunque le differenze tra le due esperienze.
Nell‟esperienza inglese, esse erano viste come uno strumento di
bilanciamento a favore dei Baroni e poi dei Comuni (quindi della rappresentanza
popolare), rispetto ai poteri detenuti ed esercitati dal Monarca, costituendo quindi
un importante caposaldo per favorire quella dialettica tra i poteri dello Stato che
sarà alla base dello sviluppo democratico di quel paese; la Rivoluzione Francese,
invece, ruotando intorno alla concezione giacobina della sovranità, non poteva non
far ricadere questa impostazione anche sul tema delle prerogative parlamentari,
considerate quindi, più che una garanzia per la funzione, un profilo della titolarità e
8
G. ZAGREBELSKY, Le immunità parlamentari,Torino, Einaudi, 1979, p. 10.
8
dell‟esercizio della sovranità, che in quella visione dello Stato non poteva che
risiedere interamente nell‟assemblea nazionale.
Molto più difficile sarà invece datare con precisione la nascita della
specifica prerogativa che garantisce ai parlamentari l‟irresponsabilità per
l‟espressione di opinioni nell‟esercizio delle loro funzioni.
Le cronache politico-costituzionali dell‟epoca medioevale ci raccontano solo
dei casi in cui questa prerogativa venne messa in pericolo dal comportamento del
re, facendo in questo modo risalire tale principio all‟ “uso immemorabile9” sulla
scia delle lotte fra gli antichi parlamentari inglesi e l‟assolutismo sovrano.
È nel Bill of Right del 1689 che troviamo la prima testimonianza
dell‟esigenza di tutelare i “parlamentari” proprio rispetto a quanto da questi
proferito all‟interno dell‟emiciclo parlamentare: “la libertà di parola di discussione
e di procedure in Parlamento non potrà essere accusata o messa in discussione in
altra corte o luogo al di fuori del Parlamento”. Tale immunità viene definita ancora
oggi nella giuspubblicistica britannica “freedom of speech”.
9
V.F. RACIOPPI, I. BRUNELLI, Commento allo Statuto del Regno,Torino, Utet, 1909, vol. III,
p.38.
9
2. Disciplina delle immunità parlamentari nella Costituzione Italiana
del 1948
In Italia l‟istituto dell‟immunità parlamentare è stato introdotto nello Statuto
Albertino del 1848, grazie all‟influenza esercitata dalle Costituzioni Francesi del
tempo. La ratio dell‟immunità rispondeva alla garanzia di sereno svolgimento
dell‟attività parlamentare, di autonomia dell‟organo e di “sovranità” dell‟assemblea.
Non un privilegio per il membro dell‟organo ma una guarentigia alla funzione che il
Parlamento, quale organo sovrano, svolgeva10.
La Carta costituzionale sabauda, richiamandosi fortemente alla Costituzione
Francese del 1830 stabiliva l‟impossibilità di provvedere all‟arresto di un senatore,
ad eccezione dei casi di flagrante delitto, se non in forza di un ordine del Senato.
Sempre al Senato veniva anche riconosciuto il diritto di giudicare, come foro
speciale, i reati imputati ai suoi membri11.
Veniva, quindi, sancito che nessun deputato potesse essere arrestato, fuori
del caso di flagrante delitto, nel tempo della sessione parlamentare; né tradotto in
giudizio, in materia penale, senza il previo consenso della Camera12. Infine, ma non
ultima, si stabiliva l‟insindacabilità dei deputati e dei senatori in ragione delle
opinioni da loro espresse e dei voti dati nelle Camere13.
L‟istituto veniva, dunque, recepito con l‟immediatezza che conviene ad
istituti ormai radicati nella coscienza giuridica del tempo14.
Identica fiducia15 ed immediatezza ha contrassegnato il modo con il quale la
prerogativa è stata accolta dai nostri Costituenti. Essa, infatti, ormai concepita come
10
A. PIZZORUSSO, Dissonananza e incomprensioni tra la concezione penalistica e la concezione
costituzionalistica delle immunità parlamentari, in Riv. Dir. Proc. Pen., 1984, p. 566.
11
Statuto Albertino art. 37.
12
Statuto Albertino art. 45.
13
Statuto Albertino art. 51.
14
Cfr. F. RACIOPPI, I. BRUNELLI, Commento allo Statuto del Regno, Torino, Utet, 1909, vol. II,
p. 355 e ss.
15
In particolare va sottolineato, per evidenziare la continuità del passaggio di tali prerogative dal
vecchio al nuovo ordinamento, come esse caratterizzassero anche il regime degli organi di vertice
nello stesso periodo transitorio. Con D.lg. 31 agosto 1945 n. 539 si riconobbe l‟insindacabilità per
gli atti compiuti nell‟esercizio delle funzioni ai membri della Consulta (art. 4) e, successivamente, il
10
un valore ovvio del sistema parlamentare, venne presa in esame solo a chiusura del
dibattito con il quale si erano avviati, in Sottocommissione, i lavori sul tema delle
immunità16. Le tematiche maggiormente dibattute furono: a)se l‟immunità relativa
all‟inviolabilità dei parlamentari dovesse avere vigore per tutta la durata della
legislatura o dovesse subire un‟interruzione nell‟intervallo delle sessioni; b)se per
l‟arresto in esecuzione di una sentenza penale si dovesse chiedere l‟autorizzazione
delle camere; c)quali dovessero essere i casi per l‟arresto in flagranza; d)se si
potesse estendere il principio dell‟inviolabilità anche al domicilio del parlamentare.
Escluso ogni riferimento attinente alla prerogativa dell‟irresponsabilità,
questa non meritò una più attenta considerazione neanche una volta messa
all‟ordine del giorno. Riguardo all‟insidacabilità è doveroso citare l‟intervento
dell‟on. Leone con il quale veniva fatto esplicito riferimento ad uno dei profili più
delicati, relativo alla compatibilità di tale prerogativa con la tutela delle persone, la
cui onorabilità potesse venir lesa da parole o scritti offensivi di un parlamentare. La
questione non fu degna di particolare riguardo e, di contro, al termine della seduta,
l‟on. Terracini teneva piuttosto a precisare come l‟immunità in esame dovesse
intendersi comprensiva di qualsiasi azione giudiziaria e, quindi, liberasse il
parlamentare anche dalla responsabilità relativa a richieste di risarcimento danni,
avanzate in caso di diffamazione17.
Così, gli interventi dei Costituenti testimoniano l‟eccesiva frettolosità di chi
si apprestava a recepire questo importante istituto nella Carta costituzionale,
accontentandosi di una mera enunciazione, piuttosto che soffermarsi in un più
attento esame dei profili che avrebbero potuto caratterizzarne la disciplina.
D.lg. 10 marzo 1946 n. 74 attribuì ai membri dell‟Assemblea costituente l‟immunità dagli atti
limitativi della loro libertà personale e domiciliare e dal processo penale (art. 81).
16
È un fatto che i Costituenti esaurirono l‟intera discussione sulle prerogative parlamentari in due
sole sedute: la prima, la seduta del 19 settembre 1946, in seno alla II Sottocommissione e l‟altra, la
seduta del 10 ottobre 1947, in aula, per la discussione e votazione finale.(G. LONG, Art. 68, in
Commentario della Costituzione, Le Camere, vol. II, Bologna-Roma, Zanichelli- il Foro
Italiano,1986).
17AA.VV., Costituzione della Repubblica nei lavori preparatori dell’Assemblea Costituente, Roma,
Camera dei Deputati, Segretariato Generale, 1970, vol. VII, p. 1049.