2
un excursus storico al centro del quale c'è l'importante riforma
dettata dalla legge 216/74, ad alcuni cenni sulla normativa
statunitense. Quest'ultima, infatti, ha avuto una sicura influenza
nell'evoluzione della nostra normativa, basti pensare al comune
utilizzo che si fa dei concetti di hard e soft information.
Si analizzerà quindi il tema della trasparenza nelle società
quotate, così come emerge dall'impianto dettato dal D. lgs.
58/1998 che, proprio in qualità di testo unico, ha raccolto ed
organizzato la maggior parte delle norme in materia di mercato e
società. Si è scelto di non analizzare le norme speciali dedicate a
quelle società che per le loro peculiari funzioni sono tenute al
rispetto di norme appositamente dedicate (Società di gestione del
risparmio, banche, SICAV, SIM).
Si illustrerà quindi la rilevanza della trasparenza
nell'ambito delle sollecitazioni del pubblico risparmio e delle
offerte pubbliche di acquisto e scambio, momenti
particolarmente dinamici della vita societaria, per poi analizzare,
seguendo lo schema del D. lgs. 58/1998, la trasparenza
nell'ambito della disciplina degli emittenti strumenti finanziari.
Tra questi emittenti spiccano certo per importanza le società con
3
azioni quotate e le problematiche ad esse connesse relative
all'informazione sugli assetti proprietari, sui patti parasociali e
sulle deleghe di voto.
Considerando poi che il gruppo di società è ormai un
importante soggetto attivo sul mercato e che presenta
problematiche tipiche legate all’informazione infragruppo e
verso i terzi, si è ritenuto opportuno affrontare anche questi
aspetti dell’informativa societaria prescindendo dall’affrontare il
tema degli elementi caratterizzanti la fattispecie del gruppo di
società per i motivi che in quella sede saranno esposti.
4
CAPITOLO 1
PROFILI STORICO INTRODUTTIVI
1.TRASPARENZA E MERCATO
1.1 PREMESSA
E' un dato di fatto che la nostra cultura, e con essa le nostre
istituzioni e le nostre norme, sia evoluta in un ambito a forte
impronta mercantilistica. In questo senso il mercato, inteso come
luogo di incontro tra la domanda e l'offerta di beni, viene ad
assumere un significato centrale nella nostra società.
Il mercato è il forum contracti e la necessità di regolarlo
per favorirne il funzionamento si spiega con l'assunto che, in una
società che vive di scambi, il loro fluido susseguirsi ne dovrebbe
favorire lo sviluppo.
Non solo quindi la necessità di regolare i conflitti, ma
anche quella di prevenirli e di far sì che il mercato, attraverso gli
scambi, faccia incontrare domanda e offerta al prezzo di
equilibrio in un dato momento.
5
Tra le postulazioni teoriche di maggior rilievo troviamo la
trasparenza del mercato, termine in cui si compendiano le
condizioni necessarie e sufficienti alle decisioni economiche
razionali, vale a dire l'esigenza che i contraenti abbiano
conoscenza immediata e perfetta della situazione di mercato.
Perfetta, nel senso che la lacunosità dei dati può rendere
paralogico e quindi erroneo anche un ragionamento corretto sui
dati disponibili; immediata, nel senso che possa tradursi in scelte
operative e non restare semplice constatazione storica: occorre
poter determinare gli eventi anziché limitarsi a commentarli
1
.
L'uso del concetto di trasparenza risale alle teorizzazioni
del mercato da parte degli economisti matematici, e
segnatamente a Cournot. Viene subito alla luce che l'approdo alla
trasparenza è reso difficile da una serie di cosiddetti attriti. Tra
questi emergono l'avidità di guadagno, che spinge i contraenti ad
ingannarsi vicendevolmente sulle condizioni effettive di
domanda e offerta, e la mancanza di un linguaggio uniforme tra
le parti: si pensi alla necessità di indicare criteri uniformi per la
redazione dei bilanci.
1
T. BIAGIOTTI, in Corso di Economia, CEDAM, 1977, p. 128.
6
È incontestato che il progresso economico moderno è frutto
di una gara tra le imprese, gara che giova alla collettività se i
mezzi di "lotta" sono adeguati alla realizzazione del progresso,
intendendo per tale l'innovazione tecnica, la riduzione dei costi e
dei prezzi e la contemporanea capacità di prevedere e soddisfare i
desideri dei consumatori. Questi ultimi sono da considerare i
giudici della gara e per questo devono essere dotati di tutti gli
strumenti necessari affinché prendano decisioni informate e
razionali
2
.
Senza pretese di inoltrarsi in profonde disquisizioni sulla
attendibilità dei modelli economici si può sostenere che le scelte,
individuali o collettive, vengono fatte valutando l'utilità di un
bene o di un servizio
3
. La domanda, quindi, uno degli elementi in
grado di determinare un prezzo, si basa sull'utilità di un bene. Per
decidere se un bene sia o non sia utile è necessario avere tutte le
informazioni sulle qualità di quel bene e su quelle dei beni
2
G. AULETTA – N. SALANITRO, Diritto Commerciale, Giuffrè, 1993, p. 75.
3
Già A. SMITH, nel 1776, affermava che i mercati sono interazioni economiche tra persone
che, comportandosi come estranei, perseguono il proprio personale vantaggio. Cfr. A.
SMITH, La ricchezza delle nazioni, a cura di T. Biagiotti, UTET, 1996.
7
alternativi o sostitutivi
4
. Di questo aspetto prende atto il Testo
unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria,
Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (in Gazz. Uff., 26
marzo 1998, n. 71, s.o.), d'ora in avanti più semplicemente Testo
Unico, quando all'articolo 91, dedicato ai poteri della Consob,
specifica che essi devono essere esercitati "avendo riguardo alla
tutela degli investitori nonché all'efficienza e alla trasparenza del
mercato del controllo societario e del mercato dei capitali".
Certo non è sufficiente la sola circolazione delle
informazioni a garantire l'efficienza di un mercato
concorrenziale, in quanto è una condizione che deve essere
accompagnata da altre, come la pluralità di concorrenti, le
dimensioni non eccessive degli stessi, la libera circolazione dei
fattori produttivi.
Proprio perché si tratta in sostanza di una gara, i
concorrenti sono portati a distorcere le caratteristiche
dell'ambiente di gara attraverso, ad esempio, i patti
anticoncorrenziali, la riduzione dei flussi informativi o favorendo
le barriere all'ingresso del mercato. Non solo, l'asset
4
A. SAMUELSON, in Economia - analisi introduttiva, UTET, 1969, p. 201.
8
informazione è di gran lunga il più rilevante dei beni
dell'impresa, un bene posseduto pienamente solo da pochissimi
soggetti nell'ambito di una società
5
la cui rilevanza emerge con
forza nel mercato dei prodotti finanziari. Per questi motivi è
compito del legislatore non solo di eliminare o, per lo meno,
contrastare le intese anticoncorrenziali, gli abusi di posizione
dominante, le concentrazioni ma anche di favorire, talvolta
imponendo, la diffusione delle informazioni. Taluni attribuiscono
all'informazione anche una funzione pubblica, meritevole di
particolare protezione, dato che la stessa assume
nell'ordinamento la valenza di public good (bene pubblico) in
quanto strumento necessario ad assicurare ai risparmiatori un
eccesso consapevole ai mercati finanziari
6
.
Attraverso l'attività normativa il legislatore attua un vero e
proprio intervento pubblico nell'economia il cui fondamento
teorico si basa tradizionalmente sull’esigenza di rimediare a
imperfezioni del mercato e a problemi distributivi delle risorse
5
P.G. JAEGER - P. MARCHETTI, Corporate Governance, in Giurisprudenza Commerciale,
1997, I, p. 630.
6
T. DE VITIS, in Il Testo Unico della intermediazione finanziaria, a cura di Rabitti-
Bedogni, Giuffrè, 1998, pag 618.
9
disponibili. Ne derivano tre più generali obbiettivi dell’intervento
pubblico: il perseguimento della stabilità, l’equità nella
distribuzione delle risorse, l’efficienza nell’impiego delle
medesime. La regolamentazione del sistema finanziario è un
importante capitolo del più ampio tema del controllo pubblico
dell’economia. L’accumulazione del capitale e l’allocazione delle
risorse finanziarie costituiscono un aspetto essenziale del
processo di sviluppo economico di una nazione. Le specificità
dell’intermediazione finanziaria e degli operatori che svolgono
questa funzione giustificano l’esistenza di un sistema di controlli
più ampio di quello che concerne altre forme di attività
economica. A favore dell’opportunità di prevedere una
regolamentazione più stringente per le banche e gli altri
intermediari finanziari sono state apportate varie motivazioni
teoriche, che hanno tratto fondamento da differenti filoni
analitici, i quali trovano comune denominatore nella
considerazione della presenza di particolari forme di market
failure nel settore del credito e della finanza
7
.
7
C. DI NOIA e L. PIATTI, Regolamentazione e mercato finanziario: analisi e prospettive di
riforma per il sistema italiano, in Quaderni di finanza, n. 30, Settembre 1998, Consob, pag
10.
10
Nel prossimo paragrafo analizzeremo come il livello di
informazione a disposizione dei soggetti operanti in un mercato
possa influenzare l'efficienza dello stesso, avendo presente che le
osservazioni che si faranno sono applicabili anche al più
specifico mercato degli strumenti finanziari.
1.2 ASIMMETRIA INFORMATIVA
Abbiamo già detto che uno dei presupposti essenziali del
mercato di concorrenza perfetta è l’ipotesi di assoluta trasparenza
nell’informazione che, secondo la teoria classica, garantisce il
raggiungimento dell’equilibrio di mercato. L’esistenza di
problemi informativi implica deviazioni nello schema che
conduce all’equilibrio, particolarmente riguardo al ruolo svolto
dal prezzo di mercato nell’allocare efficientemente le risorse.
Non bisogna dimenticare in questo schema, tra l’altro, che
l’acquisizione di informazioni comporta un costo che rientra
nella categoria dei costi di transazione.
Da un punto di vista economico si possono osservare di
frequente situazioni in cui alcuni dei soggetti partecipanti ad una
transazione sono più informati di altri, questa configurazione
11
prende il nome di asimmetria informativa
8
. In presenza di una
situazione di asimmetria informativa la parte che dispone di
maggiori informazioni potrebbe forzare a suo vantaggio lo
scambio, nasce quindi il problema, dal punto di vista giuridico, di
tutelare la parte meno informata dall’uso opportunistico
dell’informazione.
La teoria economica tradizionale che riguarda le scelte del
consumatore si basa sull’assunzione che i consumatori abbiano
conoscenza perfetta di ciò che si acquista: in pratica si suppone
che nel mercato ci siano acquirenti esperti in grado di valutare le
caratteristiche dei beni. Questa situazione può essere realistica in
presenza di pochi e semplici beni, ma non può realizzarsi quando
ci si trovi di fronte ad una grande varietà di beni, specialmente
quando questi presentino complessità tecniche
9
. Quella appena
evidenziata è la situazione che si verifica proprio nel mercato
degli strumenti finanziari.
8
A. CHIANCONE – D. PORRINI, I problemi informativi e la tutela del consumatore, in
Lezioni di Analisi economica del diritto, Giappichelli, 1997, p. 176.
9
A. Chiancone – D. Porrini, op. cit, p. 176.
12
Normalmente le informazioni di cui si avvale un
consumatore vengono dalla diretta ispezione del prodotto, dal suo
prezzo e dal venditore stesso. Nell’ambito del diritto societario le
informazioni originate dalla diretta ispezione del prodotto si
confondono con quelle provenienti dalla stessa società emittente
e sono di interpretazione particolarmente complessa.
Il tipo di asimmetria informativa che più riguarda da vicino
il presente lavoro è quello dell’informazione nascosta
10
, ossia di
quel caso in cui ad una delle controparti manchi un'informazione,
disponibile per contro all'altra controparte, utile ad una
consapevole decisione. In presenza di questo tipo di asimmetria
si verifica all’interno di un mercato quella che l’analisi
economica del diritto definisce come "selezione avversa". In
sostanza il consumatore (o, nel nostro caso, l'investitore) non ha
completa conoscenza delle caratteristiche dei prodotti, ma sa che
sul mercato ci sono sia prodotti validi che prodotti non validi.
Non avendo possibilità di discernere tra gli uni e gli altri fisserà
un prezzo intermedio che darà un profitto non giustificato al
10
K. ARROW, The Economics of Agency, in Principals and Agents: The Structure of
Business, Harvard Business School Press, 1985, pp. 37-51.
13
collocatore del prodotto scadente e non remunererà a sufficienza
il prodotto di buona qualità. Così chi dispone di prodotti di buona
qualità li ritirerà dal mercato portando uno svantaggio per l'intera
collettività
11
. Si rende a questo punto necessario, secondo l'analisi
economica del diritto, l'intervento di norme giuridiche che hanno
come obbiettivo di disincentivare ex ante e di punire ex post
comportamenti posti in essere da venditori che vogliono
approfittare delle asimmetrie informative
12
.
Nelle pagine seguenti vedremo come è evoluta la
normativa italiana alla luce delle considerazioni sopra esposte.
11
G. AKERLOF, The Market of Lemons: Quality, Uncertainty and the Market Mechanism,
trad italiana di L. FILIPPINI, E. SALANTI, in Razionalità, impresa e informazione,
Giappichelli, 1993, pp. 343-358.
12
A. CHIANCONE e D. PORRINI, Asimmetrie informative, "selezione avversa" e "azzardo
morale", in Lezioni di Analisi economica del diritto, op. cit., p. 191.