come un diritto della persona e non una mera gratifica, nella consapevolezza
che l’opera di formazione ed educazione alla parità dei sessi è ancora in
itinere e, purtroppo, il percorso non è sempre lineare.
Nell’analizzare le legislazioni antidiscriminatorie emanate in Europa a
partire dagli anni ‘70, si coglie un filo unico conduttore che si risolve
nell’adozione degli identici rimedi giuridici; tale influsso, poi, evolvendosi, è
andato ad arricchire di nuovi contenuti il principio di non discriminazione.
Pensando al futuro, si deve considerare che la crescita della
popolazione femminile può, sì, comportare la comparsa di forti tensioni sul
mercato dell’occupazione ma, d’altro canto, il miglioramento dell’integrazione
delle donne nel mercato del lavoro, non solo in termini quantitativi, ma
anche in termini qualitativi, costituisce una dimensione essenziale della
strategia di coesione economica e sociale dell’Unione Europea.
Dai primi risultati ottenuti sulla ricerca di dati, leggi, sentenze,
osservazioni, atti di convegni, occorrenti per approfondire lo studio
dell’evoluzione di un principio come la parità di opportunità, appare di netta
evidenza il profilarsi di un dubbio intorno all’annoso problema se siano i
costumi a “fare” le leggi, oppure siano le produzioni legislative a modificare
l’assetto socio-culturale di un popolo. E, ancora, quanto tempo occorre
prima che tale fenomeno produca degli effetti visibili? Sono degli
interrogativi, cui si cercherà di trovare una risposta nel prosieguo del lavoro,
nell’illustrare il percorso legislativo e nel valutare l’impatto di tale evoluzione
sulle vecchie generazioni, abbandonando antiche concezioni di vita, che
hanno visto il ruolo della donna affrancarsi dal mondo sommerso
6
dell’economia e dalle posizioni aprioristicamente “inferiori” cui era solito
relegarsi la carriera al “femminile”.
7
CAPITOLO PRIMO
IL FONDAMENTO GIURIDICO DEL PRINCIPIO DI PARI OPPORTUNITÀ NEL
DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA
1.1. ESEGESI E SVILUPPO DEL PRINCIPIO DI PARI OPPORTUNITA’ NEL DIRITTO
DELL’UNIONE EUROPEA
Il tema della parità tra i due sessi è stato affrontato
2
, prima di tutti i
vari ordinamenti nazionali, dal diritto comunitario, la cui norma
fondamentale è l’art. 119
3
del Trattato di Roma, secondo cui “ciascuno Stato
membro assicura l’applicazione del principio della parità di retribuzione tra
lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile per uno stesso lavoro
o per un lavoro di pari valore”.
Il perseguimento dell’intento egalitario è avvenuto, in seguito, con
l’utilizzo dei vari strumenti legislativi, quali i programmi d’azione, le direttive,
le raccomandazioni, le risoluzioni e i trattati, ma la produzione normativa si è
espressa soprattutto con lo strumento delle Direttive (a parte il Trattato
istitutivo della Cee del 1957 e l’art. 4, 3°co. della Carta Sociale Europea,
adottata a Torino nel 1961 e ratificata con l. 3.7.1965, n. 929)
4
.
L’impegno dell’Unione Europea nei confronti della parità tra i sessi
risale, dunque, all’art. 119 del Trattato di Roma del 1957, poi ribadito nel
Trattato di Maastricht
5
che riproduce il contenuto dell’art. citato,
aggiungendovi la possibilità, per gli Stati membri, di adottare tutte quelle
2 Roccella, Treu 1992, p.227
3 Ora art. 141 del Trattato CE, a seguito del Trattato di Amsterdam 1997
4 Entrambi riguardanti la parità retributiva tra lavoratori e lavoratrici
5 Art. 6 accordo 7 febbraio 1992 in vigore dal 1° novembre 1993, recepito con L. 454/1992
8
misure che consentano alle donne la rimozione degli ostacoli per la crescita
della carriera professionale. L’intenzione degli (allora) 11 Stati membri era,
chiaramente, quella di estendere l’interpretazione della norma contenuta
nell’art. 119 CEE
6
oltre alle discriminazioni di natura salariale, anche a tutte
quelle riguardo altre componenti e non solo economiche, del rapporto
d’impiego.
Contribuisce, sotto tale aspetto, anche l’elaborazione
giurisprudenziale della Corte di Giustizia
7
, secondo la quale il principio di
parità retributiva deve essere garantito rispetto a ciascun elemento della
retribuzione e non solo con riferimento ad una valutazione delle provvidenze
spettanti ai lavoratori.
Uno dei punti affrontati ed istituzionalizzati del Trattato di Maastricht
è il dialogo tra le parti sociali, la c.d. sussidiarietà orizzontale, che comporta
l’obbligo, per la Commissione, di consultare le parti sociali sia nel momento
che precede l’avvio di un’azione comunitaria, sia sul contenuto della stessa,
prevedendo, nella mancata consultazione, la violazione di forme essenziali.
8
Con il Trattato di Amsterdam
9
, nato nell’ottobre del 1997 per proporre
orientamenti comuni per le politiche nazionali dell’occupazione, si
introducono nuovi poteri in materia di parità e di lotta contro le
discriminazioni. Il nuovo art. 141 fornisce una base giuridica fondamentale
6 Che, al 1° comma sancisce la parità retributiva a parità di lavoro e nel 2° attribuisce al concetto di retribuzione una nozione
omnicomprensiva della stessa.
7 (Causa 19/91, Racc., 1992, p.555)
8 (Roccella, Treu 1992, p. 352)
9 Di cui si devono citare gli artt. art. 2, 3, 13, 118, 119, 136, 137, 141 e 251;
9
sulla parità di trattamento tra donne e uomini. L’aspetto delle pari
opportunità è uno dei quattro obiettivi comuni e delle linee d’azione su cui le
riforme dei sistemi occupazionali si devono allineare per ottenere successo e,
qui, tale principio, viene espresso in maniera apprezzabile, alla luce di
logiche di politica economica. In primis, viene ribadita la legittimità delle
azioni positive, in quanto non ledono alcun principio di uguaglianza né di
libertà ma, anzi, sono misure utili per creare le condizioni per le pari
opportunità in ogni campo della vita sociale, economica, politica e lavorativa.
In secundis, si sottolinea l’importanza dell’integrazione, nel trattato di
Amsterdam, di una versione rafforzata dell’accordo sociale.
Con questo accordo, si introduce il basilare concetto di “retribuzione
uguale per lavoro di uguale valore”, superando quello espresso col primo
trattato, tale da assicurare un’effettiva base giuridica, completata dal codice
di condotta del 17 luglio 1996, cui attingere per la realizzazione della parità
retributiva.
Il progresso comunitario giunge a garantire anche la parità di
trattamento in materia di sicurezza sociale e regimi professionali, per poi
perseguire la conciliazione tra vita familiare e professionale con la normativa
sul congedo parentale
10
; inoltre, con una direttiva, il Consiglio stabilisce
l’inversione di prova in caso di discriminazioni basate sul sesso, spettando
alla parte convenuta, citata in giudizio, provare che non vi è stata violazione
del principio di parità di trattamento.
10 Costituisce il 7° dei 16 punti del primo programma d’azione comunitario 1982-1985, in relazione al quale fu emanata la
direttiva del Consiglio n. 96/34/CE, per l’accordo-quadro sul congedo parentale concluso tra le organizzazioni
interprofessionali generali UNICE, CEEP E CES. gli sviluppi legislativi in Italia si sono avuti con l’emanazione della L.
53/2000.
10
Altri interventi nell’ambito comunitario, dopo il Consiglio Europeo
di Lussemburgo del 1997, hanno accompagnato l’evoluzione del principio
di pari opportunità, mantenendo quale obiettivo primario la sua
attuazione. Al Consiglio Europeo di Lisbona (2000) è stata adottata la
strategia-quadro comunitaria e nei suoi obiettivi si concentra il focus
europeo per il futuro; il Consiglio Europeo di Nizza è importantissimo per
la codificazione della Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione Europea.
Nella carta Costituzionale Europea
11
, allorché sarà ratificata da tutti
gli Stati membri, vi è dedicato un intero capitolo intitolato “Parità” che
riprende i principi di non discriminazione, parità tra uomini e donne, diversità
culturale, religiosa e linguistica. Nel medesimo capitolo viene affrontato,
parimenti, il tema riguardo ai bambini, agli anziani e ai disabili.
Nei numerosi programmi, adottati dalla Commissione europea, per
l’attuazione del principio di parità di opportunità tra donne e uomini, oggi
meritano una considerazione particolare quelli che, oltre a perseguire
l’obiettivo di una reale parificazione tra i sessi, individuano nuove strategie e
ne prevedono i finanziamenti, come la Road Map dell’esecutivo Barroso,
realizzata nell’ambito del Programma Progress, con il finanziamento dei fondi
europei, e l’ultimo programma di azione comunitario, per il quadriennio
2005-2010
12
.
Attraverso il percorso degli interventi comunitari, è possibile
ricostruire, di pari passo, l’evoluzione legislativa di ciascun Stato membro
11 Artt. I-2,3,4 titolo I; art. II-81 (non discriminazione) e II-83 (parità tra uomini e donne);
12 Per un approfondimento di tali progetti, v. infra Cap. III
11
che, con le peculiari situazioni socio-politiche, ha improntato la propria
produzione normativa, a livello nazionale e regionale, sui criteri impartiti
dalle norme comunitarie, approvate in sede di deliberazione dai
rappresentanti dei Governi.
Nientemeno, costituisce un plus valore di tale principio il fatto che le
carte costituzionali degli Stati che aderiscono all’Unione Europea (o che
intendano farlo), debbano contemplare il diritto ad una pari opportunità per
entrambi i sessi, imponendosi come principio di rango costituzionale.
Il cammino comune è, dunque, segnato dalla progressiva volontà di
eliminare qualsiasi discriminazione, tanto da arrivare a proclamare il c.d.
Equality for all per il futuro dell’Europa.
1.2. LE ISTITUZIONI E IL DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA
Il diritto comunitario è un ordinamento autonomo dotato di istituzioni
proprie, aventi diritti sovrani.
Dal diritto comunitario derivano diritti e doveri per le istituzioni
comunitarie, gli Stati membri ed i privati. Ciò non significa che tutte le
disposizioni del diritto comunitario abbiano un effetto diretto ed immediato,
ma che talune di esse siano in grado di produrre effetti diretti a seconda del
loro testo, del loro obiettivo, della loro funzione.
Tra le istituzioni principali dell’Unione Europea, la Commissione,
composta da 20 membri nominati dai governi nazionali, è la “custode” dei
trattati europei, nonché l’elemento trainante dell’Unione, avente sede a
12
Bruxelles. Di norma, spetta alla commissione proporre nuove leggi che poi
vengono adottate dal Consiglio e dal Parlamento europeo, secondo le varie
procedure previste dal trattato.
Il Consiglio (dei Ministri) dell’Unione Europea è formato dai Ministri di
tutti gli Stati membri (i partecipanti mutano a seconda degli argomenti
all’ordine del giorno). È l’istituzione responsabile della cooperazione
intergovernativa ed è quella che adotta le principali decisioni relative alla
politica comunitaria, su proposta della Commissione.
Il Parlamento Europeo, eletto a suffragio universale dai cittadini
dell’Unione, è organizzato in gruppi politici ed ha funzioni di indirizzo e
controllo. Il suo potere decisionale è più o meno intenso, a seconda che si
adottino le diverse procedure, per i relativi argomenti
13
.
Vi sono altre due istituzioni che svolgono un ruolo vitale, che sono la
Corte di Giustizia, che fa rispettare le leggi europee e la Corte dei conti
europea, che verifica il finanziamento delle attività dell’Unione.
Tali istituzioni sono state create dai trattati che sono la base giuridica
di tutte le attività dell’Unione Europea. I trattati sono approvati dai capi di
Stato e di governo degli stati membri e ratificati dai rispettivi parlamenti che
stabiliscono le norme e le procedure che le Istituzioni dell’Unione europea
devono seguire.
L’Unione Europea, tuttavia, per lo svolgimento delle sue attività, si
avvale di altri organismi, che svolgono specifiche funzioni, quali, ad
13 Nel caso di specie, viene adottata la procedura di codecisione per l’adozione degli atti relativi al tema della pari
opportunità.
13
esempio, il Mediatore europeo che difende i cittadini e le organizzazioni
dell’UE dalla cattiva amministrazione; il Garante europeo della protezione dei
dati che assicura, per conto delle Istituzioni e organismi dell’UE, il rispetto
del diritto alla vita privata delle persone. Inoltre, esistono organismi
finanziari
14
, consultivi
15
, interistituzionali
16
e agenzie decentrate
17
che sono
distribuite per le competenze attribuite dal trattato, secondo il criterio dei tre
pilastri.
Le norme comunitarie
Con il termine di Unione Europea si intende il complesso delle
relazioni tra gli Stati membri nell’ambito delle due Comunità (CE e CEEA) - il
c.d. primo pilastro; della PESC (politica estera e di sicurezza comune) - il
secondo pilastro; della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale
- il terzo pilastro. Il Trattato che istituisce l’Unione Europea
18
contiene
disposizioni comuni ai tre pilastri, altre sulle cooperazioni rafforzate
eventualmente instaurabili tra alcuni soltanto degli Stati Membri e
disposizioni finali.
L’Unione Europea, ex art. 6 n. 1 TUE, si fonda sui principi generali del
diritto comunitario, comuni agli Stati Membri, quali quello di libertà,
14 La Banca Centrale Europea, responsabile per la politica monetaria; la Banca Europea per gli Investimenti, che finanzia i
progetti di investimento dell’UE e il Fondo europeo d’investimenti, che fornisce garanzie e capitale di rischio per
aiutare le Piccole e Medie Imprese (soprattutto in Italia, forte concentratrice di tali tipologie industriali).
15 Il Comitato economico e sociale europeo che rappresenta la società civile e le due componenti del mondo dell’industria;
il Comitato delle Regioni, che rappresenta le autorità regionali e locali;
16 Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee che pubblica, stampa e distribuisce le informazioni sull’UE e le
sue attività; l’Ufficio europeo per la selezione del personale che assume il personale per le istituzioni dell’UE e gli altri
organismi;
17 16 agenzie comunitarie per svolgere compiti tecnici, scientifici o di gestione nel 1° pilastro; l’Istituto UE per gli studi
sulla sicurezza e il Centro satellitare dell’UE che svolgono compiti specifici connessi alla Pesc (2°pilastro); Europol e
Eurojust che aiutano a coordinare le politiche e la cooperazione giudiziaria in materia penale (3°pilastro);
18 Il trattato di Maastricht del 1993, modificato dal Trattato di Amsterdam 1997;
14