II
zione della flessibilità già esistente) deve corrispondere una sorta di svuota-
mento nel secondo.
In particolare la regolamentazione del lavoro a progetto costituisce pro-
babilmente il punto di maggiore innovazione nell’impianto del decreto at-
tuativo della riforma Biagi.
La rigorosa impostazione prospettata dal legislatore delegato, volta a
restringere in modo significativo il ricorso alle collaborazioni coordinate
e continuative, rappresenta una vera novità rispetto agli attuali termini
del dibattito sulla disciplina delle forme di lavoro atipico.
Dibattito polarizzato attorno alla alternativa tra tipizzazione di un tertium
genus, capace di attenuare le tensioni che in tema di qualificazione dei
rapporti si erano addensate ai confini della subordinazione, e codificazione
di uno Statuto dei lavori, che a partire dalla prima elaborazione fatta dal
prof. Marco Biagi
1
è stata fatta propria dal Governo Berlusconi nel
c.d. Libro Bianco, con il dichiarato scopo di incidere solo sul versante delle
1
M. Biagi-M. Tiraboschi, Le proposte legislative in materia di lavoro parasubordinato: tipizzazione di un
tertium genus o codificazione di uno “Statuto del lavori”?, in Lavoro e Diritto, 1999, n. 4, p. 571.
III
tutele e di rinunciare ad ogni ulteriore intento definitorio e classificatorio di
una realtà contrattuale in continuo e rapido mutamento.
Il decreto n. 276/2003 percorre invece una sorta di terza via, limitandosi
a introdurre una serie di robuste barriere -di tipo definitorio e sanzionatorio-
per impedire l’utilizzo improprio delle collaborazioni coordinate e continua-
tive
2
.
Viene dunque definitivamente abbandonata la strada della tipizzazione
di un tertium genus contrattuale, collocato in un’area intermedia tra il
lavoro autonomo e il lavoro subordinato, ma viene al contempo rinviata –
secondo la tempistica politica di attuazione degli impegni contenuti
nel Patto per l’Italia del 5 luglio 2002
3
- anche la proposta di dare corpo a
quella ipotesi di riforma complessiva del nostro diritto del lavoro delineata
nel già citato Statuto dei lavori.
2
M. Tiraboschi, Il lavoro a progetto e le collaborazioni occasionali, in Guida al lav. 2003, inserto, n. 4, p.
108.
3
Intesa firmata tra Governo e parti sociali, con l’esclusione della CGIL, avente come base programmatica il
d.d.l. n. 848 bis e che in tema di collaborazioni coordinate e continuative, al punto 2.4, prevede che "Le
collaborazioni coordinate e continuative saranno riformate in termini tali da valorizzare le prestazioni a
progetto e in modo tale da confermare, in ogni caso, la loro riconducibilità all'area del lavoro autonomo
(incrementandone il prelievo contributivo), fermo restando l'impegno ad arginare con adeguata
strumentazione il fenomeno delle collaborazioni fittizie, che andranno, invece, correttamente ricondotte,
anche in virtù di un potenziamento dei servizi ispettivi, a fattispecie di lavoro subordinato sulla base di
criteri oggettivi; così ricollocate, esse parteciperanno delle diverse regole generali".
IV
Una proposta che, nel suo nucleo essenziale, contrappone al dualismo
tradizionale tra lavoro autonomo e lavoro subordinato la predisposizione
di una serie di garanzie per cerchi concentrici e geometrie variabili a se-
conda del tipo di istituto da applicare
4
: partendo dalle regole fondamen-
tali comuni a tutti i rapporti di lavoro, tale progetto mirava a “delineare,
per gruppi di istituti omogenei (salute e sicurezza, diritti sindacali, equa
retribuzione, dignità e riservatezza, ecc.) campi di applicazione via via più
circoscritti fino a giungere a prospettare una nuova e più elastica disciplina
dei licenziamenti” ; il Libro Bianco, quindi, seguendo questa impostazione
proponeva una graduazione e diversificazione delle tutele in ragione delle
materie di volta in volta considerate e non delle tipologie contrattuali, fatto
salvo un livello minimo di protezione assicurato a tutte le forme di lavoro re-
se a favore di terzi.
Tuttavia la legge delega sul mercato del lavoro ed il conseguente
d. lgs. 276, nell'attuare la proposta Biagi, finiscono per tradirne l'imposta-
4
M. Biagi-M. Tiraboschi, Le proposte legislative in materia di lavoro parasubordinato, cit., p.571. Cfr.
amplius M. Biagi, Le ragioni in favore di uno Statuto dei lavori, in L. Montuschi, M.Tiraboschi, T.Treu (a
cura di) Marco Biagi-Un giurista progettuale, Giuffrè, 2003.
V
zione, delineando un ulteriore tipo contrattuale, appunto quello del lavo-
ro a progetto
5
.
Si è detto in precedenza che la disciplina del lavoro a progetto nasce
con finalità tipicamente antielusive: in effetti secondo i dati forniti da
un’indagine del CNEL (“Rapporto sul mercato del lavoro 2002”), risulta che
i collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla gestione separata INPS
ammontano a 2,4 milioni di persone e rappresentano il 10% dell'occupa-
zione complessiva
6
e sarebbe veramente ipocrita ritenere che la to-
talità di quei rapporti rispondesse ai requisiti delle collaborazioni coordi-
nate e continuative, e che invece la qualificazione data dalle parti a di-
versi rapporti giuridici fra di loro intercorrenti non fosse piuttosto una
veste formale sotto la quale nascondere rapporti di lavoro tipicamente
subordinato.
5
R. De Luca Tamajo, Dal lavoro parasubordinato al lavoro a progetto, Working paper C.S.D.L.E.
“Massimo D’Antona”, 2003, n. 25, p. 11. Molto più drastico M. Pedrazzoli, Sub artt. 61-69, in AA. VV., Il
nuovo mercato del lavoro, commentario Zanichelli, 2004, p. 8, secondo il quale "configurato in più punti con
ostinata determinazione da Marco Biagi, il disegno di riforma, che appariva nell’insieme imponente, è stato
via via ridimensionato, fra i contraccolpi tragici nei quali si era avviato e il bluff sulle risorse che erano
necessarie per condurre in porto una legislazione così impegnativa".
6
Un numero, cioè, estremamente ampio e progressivamente crescente di rapporti di lavoro, nell’ambito dei
quali è confluito un variegato universo di figure professionali, tra le quali si possono ricordare i correttori di
bozze, operatori di call center, maestri di tennis, esperti informatici, amministratori di condominio, addetti
utilizzati per ricerche di mercato, e così via.
VI
La scelta operata dal legislatore in subiecta materia sembra indirizzarsi
più sulla qualificazione del rapporto di lavoro a progetto e sull'indivi-
duazione di ' dissuasori ' normativi, quali, in particolare, il meccanismo san-
zionatorio individuato nell’art. 69, d.lgs. 276/2003, che non invece sulla
definizione di specifiche tutele per il lavoratore parasubordinato, con la
conseguenza che ad oggi la disciplina del rapporto di lavoro a progetto si
mostra assai limitata, largamente derogabile dalle parti, le quali possono,
pertanto, modificare o integrare il contenuto negoziale del rapporto rispet-
to alle disposizioni di legge
7
.
L'aspetto su cui si concentrerà questa trattazione, e sul quale il legislatore
è intervenuto in modo innovativo, riguarda la determinazione del com-
penso corrisposto ai lavoratori a progetto ai sensi dell’art. 63 d.lgs. n. 276
e i primi problemi applicativi conseguenti alle più volte denunciate inef-
7
"Al modello proposto nel corso della precedente legislatura (emblematizzato dal disegno di legge
Smuraglia) che si affidava ad una fattispecie generica e tendenzialmente multicomprensiva, assistita, da
pregnanti e diffuse tutele, tali da attenuare notevolmente il differenziale con il lavoro subordinato, è
succeduto un modello opposto, che, invece,circoscrive in modo fin troppo rigoroso la fattispecie, ribattezzata
come “lavoro a progetto”, ma prevede un regime protettivo debole e comunque rinunciabile, ove sulla
preoccupazione garantistica di riconoscere protezioni e diritti alla nuova figura prevale l’obiettivo di
impedire pratiche elusive delle tutele del lavoro subordinato o distorsioni della concorrenza attuate
attraverso una fittizia scelta tipologica". Cosi R. De Luca Tamajo, op. cit., p. 11.
VII
ficienze sistematiche e funzionali di questo nuovo paradigma contrattuale:
in particolare verrà affrontata la questione se, a seguito dell'introduzione
del succitato art. 63, sia stato esteso in toto anche ai lavoratori a progetto il
principio di giusta retribuzione ex art. 36 Cost., oppure solo con riferimento
al parametro della proporzionalità.
In questo secondo caso andranno affrontati i limiti pratici che si verreb-
bero ad incontrare con una siffatta operazione ermeneutica; limiti, i
quali sono accentuati sia dallo scarso ed insufficiente dato normativo di
riferimento e sia dalla prima prassi applicativa che, allo stato, sembra
quasi svalutare il connotato oggettivo della proporzionalità esaurendolo
unicamente sul piano del valore corrente (i.e. di mercato) della partico-
lare prestazione lavorativa dedotta nel contratto.
In ultimo si vedrà come la dottrina -onde evitare possibili declaratorie di
nullità dei contratti di lavoro a progetto che in questa prima fase potreb-
bero essere pronunciate- ritenga ipotizzabile, in questo settore, un'appli-
cazione analogica delle norme codicistiche in materia di lavoro auto-
VIII
nomo, tanto nell'ipotesi in cui manchi la determinazione del compenso al
collaboratore, quanto in quella in cui il compenso, pur pattuito, non rispet-
ti i criteri di proporzionalità e di riferimento ex art. 63.
Tutte queste tematiche verranno affrontate non senza aver prelimi-
narmente illustrato il substrato di diritto positivo che costituisce la base
normativa di riferimento della nuova fattispecie del lavoro a progetto,
nonché dopo aver esaminato per sommi capi le principali novità introdot-
te dalla recente riforma del mercato del lavoro.