estrema sintesi prevede che il diritto nazionale di uno Stato
membro sia applicato a situazioni giuridiche presenti in altri Stati
membri (applicazione extraterritoriale del diritto nazionale): in
questo modo si realizza l’obiettivo di abbattere alcune barriere al
mercato comune senza dover ricorrere all’armonizzazione dei
diritti nazionali
4
. Esso viene utilizzato principalmente in quei
settori relativi al mercato comune che ricadono nella competenza
della Comunità europea, ove le distanze e le differenze tra i vari
diritti nazionali degli Stati membri sono, per ragioni storiche e
sociali
5
, troppo rilevanti per poter pensare di porre in essere, con
successo e in tempi ragionevoli, il loro ravvicinamento tramite
l’armonizzazione secondo le varie forme, più o meno invasive
6
,
sperimentate nel corso degli anni nella Comunità.
mercato interno caratterizzato dall’eliminazione, fra gli Stati membri, degli
ostacoli alla libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei
capitali.”
4
Si veda, a titolo d’esempio, l’art. 3 della direttiva 2000/31/CE relativa a
taluni aspetti giuridici del commercio elettronico nel mercato interno
(direttiva “e-commerce”).
5
Basti solo pensare al fatto che la Comunità europea integra in sé Stati
membri le cui tradizioni giuridiche sono nettamente contrapposte e separate
da secoli di storia giuridica (paesi di common law e di civil law) oppure,
molto semplicemente, al recente notevole aumento dei paesi membri
dell’Unione, cosa che, ovviamente, implica sempre maggiori difficoltà alla
via dell’armonizzazione. Su questo vedi SAULLE M. R., L’armonizzazione
in Europa: dal Trattato di Roma all’Atto Unico europeo, in R.D.E., 1989, p.
321 e SAULLE M.R., Diritto comunitario e diritto internazionale privato,
Napoli, 1983, p. 7 e ss. e gli autori ivi citati.
6
Tra la varie classificazioni ideate dalla dottrina si ricordano i tipi di
armonizzazione totale, parziale, minima, opzionale e per rinvio. Si veda in
tema, CAPELLI F., Direttive di armonizzazione totale, direttive di
armonizzazione parziale e direttive opzionali, in D.C.S.I., 2000, pp. 755-764
e NICOLIN S., op. cit., p. 94.
- 2 -
Tale principio non è conosciuto solo nell’ordinamento
comunitario e non vi è stato utilizzato per la prima volta, ma si
riscontra anche in altre sedi
7
. In questo lavoro però il discorso
sarà focalizzato solo sul principio così come riscontrato nel
diritto comunitario: verrà perciò volutamente lasciato da parte
7
Cfr. Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, Principi informatori per
l’applicazione del nuovo accordo su base internazionale, Banca dei
Regolamenti Internazionali, 2003. In particolare cfr. principio 1 (“compete
all’autorità di vigilanza del paese d’origine la responsabilità di sovrintendere
all’applicazione su base consolidata del Nuovo Accordo da parte dei gruppi
bancari”), principio 4 (“si renderà necessaria una cooperazione rafforzata e
pragmatica tra le autorità di vigilanza legittimamente interessate. L’autorità
del paese d’origine presiede alle iniziative adottate al riguardo”) e principio
6 (“nell’applicazione del Nuovo Accordo gli organi di vigilanza dovrebbero
comunicare il più chiaramente possibile la divisione dei compiti tra autorità
del paese d’origine e del paese ospitante ai gruppi bancari che presentano
una significati va operatività internazionale in molteplici giurisdizioni.
L’autorità del paese d’origine assume un ruolo guida nel coordinamento di
tale processo, in collaborazione con gli omologhi organi dei paesi
ospitanti”). Si veda inoltre l’art. 5 della Convenzione di Berna per la
protezione del diritto d’autore sulle opere letterarie e artistiche firmata il 9
settembre 1886 e successivamente rivista a Berlino, il 13 novembre 1908, a
Roma, il 2 giugno 1928, a Bruxelles, il 26 giugno 1948, a Stoccolma, il 14
luglio 1967, e infine, a Parigi, il 24 luglio 1971, a proposito del quale si
veda PELLEGRINO R., I trattati internazionali, pubblicato sul sito
http://www.dirittodautore.it/page.asp?idpagina=140, in particolare: “Altro
criterio di collegamento territoriale è quello del luogo di origine dell’opera.
Per Paese di origine si intende, secondo l’art. 5, par. 4 della Convenzione di
Berna, il Paese dell’Unione dove è avvenuta la pubblicazione, se si tratta di
opere pubblicate. In caso di opere non pubblicate, o pubblicate in un Paese
terzo rispetto all’Unione, o rese pubbliche in un Paese unionista ma con
modalità che non soddisfano i requisiti previsti dall’art. 3, par. 3, il Paese di
origine è quello al quale l’autore appartiene, di cui ha la nazionalità.
L’individuazione del Paese di origine, così ottenuta, non serve per
determinare le opere tutelate dal regime convenzionale, ma per determinare
la durata della protezione ex art. 7, par. 8: la durata pur essendo regolata
dalla legge del Paese dove è richiesta la tutela, non può comunque eccedere
quella stabilita dal Paese di origine”.
- 3 -
ogni riferimento ad altre sue applicazioni esterne alla Comunità
europea.
Quanto al diritto comunitario, alcuni elementi da cui si può
ricavare il principio sussistono, secondo alcuni autori
8
, già nel
Trattato CE, indirettamente, nelle previsioni che stabiliscono le
libertà fondanti la Comunità; altri elementi, da cui si è poi
ricavato un principio più generale, sono contenuti nella ricca
giurisprudenza della Corte di Giustizia elaborata a partire dalla
notissima sentenza Cassis de Dijon
9
in tema di libera
circolazione delle merci e libera prestazione di servizi
10
; infine,
altre norme da cui si può ricostruire il principio sono quelle
contenute in numerose direttive comunitarie che, a partire dalla
seconda metà degli anni ottanta, hanno perseguito l’instaurazione
e il buon funzionamento del mercato interno, così come sancito
tra gli obiettivi del Trattato di Roma.
Questo lavoro valuterà e analizzerà le indicazioni che
verranno rilevate nelle disposizioni normative vigenti o in fase di
8
“When examining this question, a distinction has to be drawn between the
principle as it can be found in primary European Community law (the
Treaty freedoms) on the one hand, and the principle as it was implemented
in several instruments of secondary Community law”. In DE BAERE G., ‘Is
this a conflict rule which I see before me?’..., cit., p. 287.
9
Vedi nota 2 di questa introduzione.
10
Tale approccio della Corte, che con criteri univoci affronta i problemi
relativi alla circolazione di merci e servizi, non è condiviso unanimemente
in dottrina: MERENCO G. ravvisa in tale linea giurisprudenziali delle
contraddizioni intrinseche. Vedi MERENCO G., La giurisprudenza
comunitaria sulle misure di effetto equivalente a una restrizione
quantitativa (1984-1986), in TIZZANO A. (a cura di), Problematica del
Diritto delle Comunità Europee, Roma, 1992, p. 173.
- 4 -
approvazione, puntando l’obiettivo principalmente sul diritto
comunitario derivato, specie con riferimento al settore dei
servizi, ove più frequentemente si riscontrano atti normativi
riconducibili all’area del principio del paese d’origine
11
.
2. - Prima di affrontare più in profondità il tema oggetto di
studio, è opportuno soffermarsi su alcune questioni preliminari
che sono logicamente antecedenti ai problemi che si
affronteranno nella trattazione che seguirà nei successivi capitoli
di questo lavoro. Ad esse in questa sede appare prematuro
cercare di dare risposta, ma pare opportuno introdurne ora la
trattazione al fine di impostare meglio il lavoro.
Come accennato nel primo paragrafo, quando si parla di
principio del paese d’origine nel diritto comunitario si intende,
molto sinteticamente, un principio che porta all’applicazione
extraterritoriale del diritto di uno Stato membro. Innanzitutto,
perciò, è indispensabile capire per quale motivo, quando si parla
di principio del paese d’origine, ci si serva della categoria
giuridica del “principio”. Anche se potrebbe sembrare una mera
questione terminologica, in realtà tale scelta implica delle
conseguenze sostanziali nell’analisi del fenomeno. La dottrina a
questo proposito è unitaria: si riscontra infatti in numerosi studi
11
Per una esaustiva trattazione relativa al settore delle merci e con ampio
riferimento alla giurisprudenza vedi NICOLIN S., op. cit.; per una breve
visione parallela tra le due libertà vedi: FISICHELLA D., Il principio del
mutuo riconoscimento e la libera circolazione delle professioni nell’Unione
Europea, in D.D.E., 1999, pp. 53-73.
- 5 -
di diversi autori
12
l’uso del termine “principio” nell’indicazione
di questo fenomeno giuridico. Se un’osservazione di carattere
terminologico si deve fare a questo proposito, è quella che spesso
la dottrina mostra di assimilare, o forse confondere, due
fenomeni che sì hanno molto in comune, ma che in realtà vanno
tenuti distinti
13
: mi riferisco a quella parte della dottrina che usa
indifferentemente le espressioni “principio del mutuo
riconoscimento” e “principio del paese d’origine”
14
. Come si
vedrà, a voler esser precisi i due fenomeni differiscono per
qualche aspetto,anche se hanno molti aspetti in comune.
Le questioni che si pongono sono sostanzialmente due:
cercare di vedere come mai si utilizzi la categoria giuridica
“principio” per indicare il fenomeno oggetto del mio studio;
inoltre, cercare di capire se veramente, tenendo conto dei dati
normativi già vigenti, nonché dei recenti sviluppi che sta avendo
un atto fondamentale
15
per la piena attuazione del mercato
12
Fra gli altri: LOMNICKA E., The home country control in the financial
services directives and the case law, in E.B.L.R., 2000, pp. 324-336.
NICOLIN S., op. cit..
13
Vedi infra § 11 del capitolo primo.
14
“In this article the concepts ‘principle of mutual recognition’ and
‘principle of origin’ will be treated as synonyms”. Così DE BAERE G., ‘Is
this a conflict rule which I see before me?’…, cit., p. 289 in nota. Vedi
inoltre la bibliografia ivi citata. Più precisamente la distinzione è tra il
principio del paese d’origine (o del mutuo riconoscimento) così come
ricavato nel diritto primario e il principio del paese d’origine così come
ricostruito a partire dal diritto derivato.
15
Mi riferisco alla proposta di direttiva relativa ai servizi nel mercato
interno (Proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio
relativa ai servizi nel mercato interno del 25 Febbraio 2004, COM(2004) 2
definitivo/2), che ora la Commissione ha ampiamente modificato per venire
- 6 -
interno, si possa oggi dire che tale principio si sia stabilmente
affermato all’interno del diritto comunitario. Quanto alla prima
questione prospettata appare utile richiamare la nozione giuridica
di “principio”: secondo una consolidata dottrina, principio
generale di diritto è quel principio che si ricava tramite un
procedimento di astrazione di tipo analogico. A partire da varie
norme giuridiche vigenti all’interno di un dato ordinamento in un
certo periodo storico, e che regolano casi o materie
apparentemente anche molto lontani tra di loro
16
, tramite appunto
un procedimento analogico
17
, si ricavano dei principi più generali
in cui possono essere ricondotte più disposizioni normative,
anche diversissime fra loro. Come si noterà meglio in seguito,
quando verranno citati tutti i principali atti normativi da cui si
ricava il principio del paese d’origine, questo parrebbe essere
certamente il caso in esame. La dottrina, infatti, ha estrapolato
tale principio partendo proprio da numerosi dati normativi di
incontro agli emendamenti del Parlamento europeo: Proposta modificata di
direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel
mercato interno del 4 aprile 2006, COM(2006) 160 definitivo.
16
TRABUCCHI A., Istituzioni di diritto civile, 37ª ed., Padova, 1997.
17
L’ analogia si distingue in analogia legis e analogia juris: la prima porta
ad applicare una norma a casi diversi da quelli che espressamente prevede,
quando essi abbiano almeno un elemento comune a quelli previsti, e tale
elemento rientri nella ratio della norma considerata; la seconda invece porta
alla formulazione dei principi generali di un dato ordinamento: “Il processo
analogico, scoprendo e comparando i nascosti nessi di identità fra i vari casi
e le regole giuridiche che li disciplinano, perviene, seguendo la logica del
diritto, a individuare principi sempre più vasti che possono collegare casi o
materie apparentemente lontani. In questo procedimento di astrazione si
arriva così alla formulazione dei principi generali dell’ordinamento vigente
in un dato momento storico”. TRABUCCHI A., ivi, p. 46.
- 7 -
diversa origine
18
(diritto comunitario primario o derivato) e dalla
giurisprudenza della Corte di Giustizia, nonché con diversi campi
di applicazione e regolanti differenti casi o materie
19
.
Quanto alla seconda questione prospettata, e cioè se il
principio del paese d’origine oggi sia o meno da considerarsi un
principio stabilmente affermato all’interno del diritto
comunitario, non è questa la sede più adatta per dare già una
risposta. Come si vedrà nel prosieguo della trattazione, infatti,
vari sono gli indici che potrebbero far propendere per una
soluzione o l’altra: da una parte, i riferimenti impliciti al
principio che, a partire dal Trattato di Roma, la giurisprudenza ha
estrapolato tramite l’applicazione del meccanismo del mutuo
riconoscimento, e i sicuri riferimenti più espliciti
20
contenuti nel
18
Fra gli altri: DE BAERE, Houdt het communautair herkomstlandbeginsel
een verborgen conflictregel in?, in R.B.D.I., 2003, pp. 131-201.
19
Dai controlli veterinari, alle attività televisive, ai servizi finanziari, all’e-
commerce, ecc.
20
Nei consideranda ai testi ufficiali di alcune direttive capita di leggere dei
riferimenti testuali alla regola del paese d’origine e all’home country control
principle, che, come vedremo, sono elementi da cui si ricava il principio del
paese d’origine: vedi ad es. il considerando 22 della Direttiva 2000/31/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni
aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il
commercio elettronico nel mercato interno («Direttiva sul commercio
elettronico»), in G.U.C.E. n. L 178 del 17/07/2000, pp. 01-16.: “Il controllo
dei servizi della società dell'informazione deve essere effettuato all'origine
dell'attività, al fine di assicurare una protezione efficace degli obiettivi di
interesse pubblico, ed è pertanto necessario garantire che l’autorità
competente assicuri questa tutela non soltanto per i cittadini del suo paese
ma anche per tutti cittadini della Comunità. Per migliorare la fiducia
reciproca tra gli Stati membri, è indispensabile specificare chiaramente
questa responsabilità dello Stato membro in cui i servizi hanno origine.
Inoltre, per garantire efficacemente la libera circolazione dei servizi e la
- 8 -
diritto derivato degli ultimi 20 anni. Dall’altra parte si collocano i
segnali di difficoltà, di diffidenza e di ostilità che il principio sta
incontrando, in vista di quello che dovrebbe diventare il più
importante atto che lo utilizza: la proposta di direttiva
“Bolkestein”.
Altra questione su cui è bene soffermarsi sin da ora, e che è
stata affrontata in maniera organica da parte della dottrina, è se il
principio del paese d’origine, nel momento in cui si concretizzi in
una norma giuridica comunitaria, abbia o meno la stessa funzione
di una norma che regola il conflitto, tra più leggi di diversi Stati
membri, tutte astrattamente applicabili. Anche qui non appare
possibile dare una risposta al momento: la stessa dottrina è
divisa. Da una parte vi sono coloro che sostengono la presenza di
una regola di conflitto “nascosta” all’interno del principio del
paese di origine
21
, che porterebbe quindi a definire quale Stato
certezza del diritto per i prestatori e i loro destinatari, questi servizi devono
in linea di principio essere sottoposti alla normativa dello Stato membro nel
quale il prestatore è stabilito.”. Nella originaria proposta di direttiva relativa
ai servizi ne mercato interno si ritrovano addirittura dei riferimenti diretti e
testuali al principio del paese d’origine: vedi ad es. il considerando 43, il
titolo della sezione uno del capo III o la rubrica stessa del discusso articolo
16, “principio del paese d’origine”.
21
In particolar modo la dottrina tedesca ha sviluppato questa teoria con
riferimento al Trattato e alle prime sentenze della Corte di Giustizia, come
ad es. la notissima Cassis de Dijon: secondo alcuni autori tedeschi le libertà
previste dal trattato implicherebbero di per sé una regola di conflitto
nascosta ( Ein versteckte Kollisionsnorm ). Il potere dello Stato membro di
destinazione di verificare che la normativa e i controlli dello Stato membro
di origine siano equivalenti, sarebbe in realtà espressione di una regola di
conflitto che renderebbe la legislazione del paese d’origine automaticamente
applicabile (Herkunftlandsprinzip). Così BERNARD N., Cassis de Dijon
und Kollisionsrecht - am Beispiel des unlauteren Wettbewerbs, in E.Z.W.,
- 9 -
membro abbia la competenza per regolare una particolare
fattispecie concreta
22
. Dall’altra parte vi sono coloro che, invece,
sostengono che si tratti di un problema più complesso, non
essendo tale regola nascosta sempre riscontrabile, rimanendo
tutt’al più una semplice somiglianza tra gli effetti che esplicano
le regole di conflitto di diritto internazionale privato e le norme
che concretizzano il principio del paese d’origine
23
. Difficile dare
una risposta certa, anche se appare fondata la distinzione operata
da alcuni autori in particolare tra principio del paese d’origine
così come configurato nel Trattato CE e principio del paese
d’origine così come ravvisato nei vari atti di diritto derivato
24
.
1992, pp. 437-438 e altri. Altri autori invece fanno un passo ulteriore,
notando come il diritto comunitario non favorisca di per sé l’applicazione
della legge del paese d’origine, ma scelga tra le due leggi astrattamente
applicabili quella che favorisce maggiormente la libera circolazione di beni
o servizi (principio del favor offerentis). Così BASEDOW J., Der
kollisionsrechteliche Gehalt der Produktfreiheiten im europäischen
Binnenmarkt: favor offerentis, in RabelsZ., 1995, pp. 16-17.
22
“…conceptually, as a rule of regulatory competence, the country of origin
rule transcends the freedom to provide services in the Member States quest
for the creation of an internal market… In relation to these harmonized
standards, the country of origin rule essentially acts as a rule of competence,
defining which Member State has the competence to regulate a particular
broadcaster”. Così HÖRNLE J., Country origin regulation in cross-border
media: one step beyond the freedom to provide services?, in I.C.L.Q., 2005,
p. 89.
23
DE BAERE G., ‘Is this a conflict rule which I see before me?’…, cit., p.
291; DUINTJER TEBBENS H., Les conflicts de lois en mattière de
publicité déloyale à l’épreuve du droit communautaire, in R.Crit.D.I.Pr.,
1994, p. 474 e ss.; KOHLER C., La Cour de Justice des Communautés
européennes et le droit international privé, in T.C.F.D.I.P., 1993-94, pp. 75-
76.
24
La distinzione è netta in DE BAERE G., ‘Is this a conflict rule which I
see before me?’..., cit., p. 317: “I have also tried to show that this conclusion
in relation to the principle of origin in primary law cannot without
- 10 -
Infine, prima di proseguire oltre, è bene fare sin da ora
chiarezza su una distinzione che va tenuta bene in mente, onde
evitare confusioni terminologiche e sostanziali. Tale distinzione
sarà ripresa e approfondita in seguito nel capitolo primo, ma sin
d’ora ritengo opportuno accennarvi. Mi riferisco alla distinzione
tra principio come ricavato dal Trattato (principio del mutuo
riconoscimento
25
) e principio come ricavato dal diritto derivato.
Anche se il principio è sempre lo stesso, come accennato in
precedenza, a mio parere è opportuno, a differenza di ciò che
mostra di fare certa parte della dottrina
26
, tenere distinte, per vari
motivi, le sue due diverse manifestazioni. In primo luogo vanno
tenute distinte per la loro natura
27
, come si vedrà meglio in
seguito; in secondo luogo, diversi sono stati i loro campi di
applicazione: il principio, infatti, nel diritto derivato ha visto la
qualification be applied to secondary law. Every provision of secondary law
which implements the principle of origin in one way or another has to be
examined separately”. Molti autori, come il DE BAERE G. stesso, usano,
con riferimento alle norme del Trattato, l’espressione “principio del paese
d’origine” come sinonimo dell’espressione “principio del mutuo
riconoscimento”. Questo appare corretto, beninteso, se è chiaro che il
principio del paese d’origine così come ricavato dal Trattato è qualcosa di
parzialmente diverso,quanto agli effetti concreti, dal principio così come lo
si ricava nel diritto derivato. Non tutti giungono a questa conclusione,
condivisa invece da DE BAERE G., ibidem e da HÖRNLE J., op. cit.
25
Sul quale vedi lo specifico lavoro di NICOLIN S., op. cit..
26
Vedi la nota 14 di questa introduzione.
27
Il mutuo riconoscimento, tramite il quale opera il principio del paese
d’origine nel diritto primario, è infatti una tecnica finalizzata alla rimozione
degli ostacoli alla libera circolazione: vedi NICOLIN S., op. cit., pp. 6-7. Il
principio del paese d’origine, invece, non rappresenta una tecnica, ma è
l’astrazione analogica di varie norme che prevedono un automatica
applicazione extraterritoriale del diritto degli Stati.
- 11 -
sua concretizzazione manifestarsi in via principale nel settore dei
servizi, mentre, quando è stato ricavato dal Trattato, è stato più
che altro riscontrato nel settore delle merci
28
, specie con
riferimento alle norme tecniche che regolano le caratteristiche di
un prodotto; in terzo luogo diversa è la loro origine: prettamente
di origine giurisprudenziale è il principio ricavato dal Trattato
29
,
soprattutto di derivazione normativa il principio ricavato dal
diritto derivato. Chiarite queste distinzioni, però, i due fenomeni
sono espressione di un unico principio, essendo due
manifestazioni le cui diversità derivano unicamente dalla natura
giurisprudenziale dell’una e normativa dell’altra.
3. - Sgombrato il campo da alcune questioni preliminari, vado
ora ad indicare i temi principali che si affronteranno in questo
lavoro: dopo una parte preliminare in cui si cercherà di
ricostruire l’evoluzione storica del principio in esame nel diritto
comunitario e le sue implicazioni economico-sociali, con
riferimento anche agli obiettivi sanciti nel Trattato di Roma, si
28
La giurisprudenza, infatti, dopo aver elaborato il mutuo riconoscimento
nel settore delle merci a proposito delle misure di effetto equivalente, ha
semplicemente esteso al settore dei servizi, mantenendo però alcune
differenze di rilievo, tale indirizzo giurisprudenziale. Vedi FISICHELLA
D., op. cit., pp. 64-70.
29
Anche se non mancano riferimenti normativi precedenti alla sua prima
elaborazione giurisprudenziale espressa in Cassis de Dijon contenuti negli
articoli 47 (reciproco riconoscimento di certificati, diplomi e titoli) e 220
(reciproco riconoscimento delle società). Vedi NICOLIN, op. cit., p. 6-7, e
GESTRI M., Mutuo riconoscimento delle società comunitarie, norme di
conflitto nazionali e frode alla legge: il caso Centros, in R.D.I., 2000, pp.
71-112.
- 12 -
cercherà di dare ad esso una definizione e una portata sicura,
collocandolo all’interno dei vari metodi attraverso i quali la
Comunità opera, specie in rapporto alle tecniche che perseguono
il ravvicinamento dei diritti degli Stati membri nei settori di sua
competenza e nel rispetto degli obiettivi fissati nel Trattato
istitutivo.
In seguito saranno analizzati i vari atti normativi vigenti da
cui si può ricavare il principio del paese d’origine. Da questa
analisi si cercherà di trarre spunto per una riflessione più
generale sull’applicazione del principio, alla luce dei limiti e
delle eccezioni posti ad esso. Anche tramite un confronto delle
varie disposizioni esaminate, si tenterà di valutare così,
ricercando costanti e differenze, quale, tra le varie soluzioni
adottate, rappresenti la più soddisfacente. Si tratta, come si vedrà,
di un problema aperto e molto dibattuto sia in dottrina che in
giurisprudenza
30
: già qui però si può anticipare come spesso le
direttive adottate, di cui il principio del paese d’origine è il
principio ispiratore, hanno creato non pochi problemi agli
interpreti, a causa della loro formulazione incerta, frutto del
compromesso raggiunto tra i vari Stati membri.
30
Si veda a questo proposito LOMNICKA E., op. cit., p. 330, dove si legge:
“That the Directives do not really contribute to the difficult process of
drawing the line of demarcation between responsibilities of the home and
host State is also illustrated by the European Court of Justice case law.
Thus, in a masterly understatement, the Investment Services Directive was
found «not entirely clear» on this point”.
- 13 -
Sarà poi dedicato un capitolo a parte alla proposta di direttiva
relativa ai servizi nel mercato interno, sia nella sua versione
originaria del 2004
31
che in quella modificata del 2006
32
, meglio
nota con il nome di “proposta di direttiva Bolkestein” dal nome
del suo proponente, l’ ex-Commissario Europeo alla Concorrenza
e al Mercato Interno della Commissione Prodi, Frits Bolkestein.
Tale proposta di direttiva, nella sua versione originaria (nel
momento in cui si scrive, tale versione è stata accantonata in
favore di una proposta modificata nettamente diversa, a causa
delle fortissime resistenze manifestate dalla società civile
33
e
degli emendamenti approvati dal Parlamento europeo), avrebbe
dovuto rappresentare infatti la prima vera e propria applicazione
generale
34
del principio del paese d’origine, il quale avrebbe
31
Proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa ai
servizi nel mercato interno del 25 Febbraio 2004, cit.
32
Proposta modificata di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio
relativa ai servizi nel mercato interno del 4 aprile 2006, cit.
33
Si tratta di un’opposizione netta e decisa portata avanti in massima parte
da associazioni sindacali, che vedono nella proposta posti in serio pericolo i
diritti dei lavoratori, e da ONG, preoccupate anch’esse dai possibili effetti
negativi della proposta di direttiva, quali il dumping sociale. Si veda per tutti
il sito internet http://www.stopbolkestein.org.
34
Uso il condizionale, in quanto la proposta originaria ha subito notevoli
modifiche, prima proposte con numerosi emendamenti approvati dal
Parlamento europeo con i quali il principio del paese di origine subiva tante
e tali deroghe ed eccezioni che veniva da chiedersi quanto di esso avrebbe
trovato applicazione concreta; poi con l’approvazione del compromesso
PPE-PSE con il quale il principio veniva cancellato (vedi l’articolo dal titolo
esplicativo: CERRETELLI A., Accordo sui servizi UE. Sparisce il principio
del paese d’origine, articolo pubblicato su “Il Sole 24 Ore” del 9 febbraio
2006); infine con la pubblicazione della proposta modificata della
Commissione, nella quale non v’è traccia del principio del paese d’origine.
Vedi infra, capitolo terzo.
- 14 -
dovuto rivestire (nelle intenzioni della Commissione
35
) un ruolo
fondamentale nell’intero settore dei servizi, venendo posto quale
principio guida per la libera circolazione.
Si darà conto, infine, in una parte conclusiva, delle
prospettive future, alla luce di una visione d’insieme del
principio del paese d’origine nel diritto comunitario.
35
L’avvicendamento tra la Commissione Prodi e quella Barroso e tra il
Commissario al Mercato Interno Bolkestein e il nuovo Commissario
McCreevy non ha mutato la posizione della Commissione in proposito,
avendo la Commissione Barroso fatto propria la proposta originaria.
- 15 -