-l'interpretazione del brevetto (o più precisamente
della domanda di brevetto) fatta dall' Ufficio Brevetti.
-l'esame della privativa, con fissazione di ambito e
limiti, in sede di giudizio di contraffazione
4
.
Per la Francia vedi l’art.1 della legge sulle invenzioni
del 2 Gennaio 1968 n.68-1 .
Per il Belgio vedi l’art.1 della legge del 24 Maggio
1854.
Per gli USA vedi al par.100 a) del Patent Act 1952.
Per la Spagna vedi l’art.1 della legge 26 Luglio 1929.
3
Si veda in proposito la rigorosa ricostruzione della
teoria della interpretazione fatta dal SENA che parla dei
principi ermeneutici della totalit e della riconoscibilit e
delle teorie della volont e della dichiarazione, in
L’interpretazione del brevetto p.15 ; SORDELLI, L’antitesi tra
i sistemi di rilascio del brevetto con o senza esame (a
proposito dell’interpretazione dell’art.31 della legge sulle
invenzioni).
4
Sia la fase dell’interpretazione che quella di
estensione dell’ambito e limiti del brevetto Ł generalmente
seguita dalla dottrina, vedi SENA in L’interpretazione del
brevetto o la ricostruzione fatta dal BENUSSI FRANCO, in
Tutela del brevetto per invenzione : ambito e limiti ; c’Ł
addirittura chi come il FRANZOSI parla di prima fase di
interpretazione e seconda fase che lui definisce di
Mentre nel primo caso si considera l'oggetto
dell'invenzione, il quid coperto dal diritto di esclusiva,
si individua cioè l'invenzione, nel secondo caso c'è un
vero e proprio confronto fra due o più idee di
soluzione
5
facendo così emergere indirettamente
l'estensione e i limiti del brevetto, cioè attraverso un
eventuale esame giudiziale per contraffazione o per
nullità si arriva a determinare ambito e tutela della
privativa brevettuale, che pur godeva di una
integrazione , in cui fa rientrare il principio degli
equivalenti.
5
Giurisprudenza costante in questo senso. Per tutti vedi
Tribunale di Roma 13 Ottobre 1973, in GADI 401 dove si
ribadisce che il contenuto tutelabile del brevetto Ł
rappresentato non gi , e solo da quanto descritto e
rivendicato nel brevetto stesso, bens dall’idea di soluzione
(la c.d. idea inventiva) che emerge dal brevetto stesso e
della quale quanto descritto e rivendicato pu ben costituire
una sola esemplificazione. Da qui nasce la teoria degli
equivalenti, cioŁ tutelabilit anche delle varianti
consistenti in equivalenti noti di quanto rivendicato e
descritto. ; di qui pure il principio per cui costituisce
contraffazione l’utilizzazione dell’ altrui invenzione con
semplificazioni, ovvero con miglioramenti che tuttavia non
incidano sugli << elementi essenziali e caratteristici
dell’idea >>.
presunzione di validità essendo passata indenne
attraverso le larghe maglie dell' Ufficio Brevetti
6
.
Ed infatti uno degli strumenti creati dalla prassi
giurisprudenziale
7
e sostenuta in modo unanime dalla
6
Vedi art.31 R.D. 1939 L.I. dove si dice che : <<l’esame
della domanda, della quale sia stata riconosciuta la
regolarit formale e la corrispondenza del titolo all’oggetto
dell’invenzione, Ł rivolto ad accertare se l’invenzione Ł
conforme alle disposizioni dell’art.12 e non contrasti con
quelle dell’art.13 >>. L’Ufficio dunque non accerta nŁ la
novit nŁ la originalit .
Per una panoramica comparativa sui vari sistemi
brevettuali :BENUSSI FRANCO,in Tutela del brevetto per
invenzione :ambito e limiti.
7
Costante prassi giurisprudenziale (vedi Tribunale di
Roma 13 Ottobre !973 in GADI 401 ; App. Mil. 9 Giugno !972 in
GADI 138) e dottrina hanno sempre ritenuto che l’impiego da
parte di terzi di mezzi equivalenti a quelli descritti nella
privativa rientri nell’estensione di quest’ultima (LUZZATTO,
Trattato generale delle privative industriali, Milano
1914,I350 ; RAMELLA, Trattato della propriet
industriale,Torino,1927,I ; GHIRON, Corso di diritto
industriale ; GRECO, I diritti sui beni immateriali, Roma
1948 ; LUZZATTO, Teoria e tecnica dei brevetti di
invenzione,1960 e Idea di soluzione e contraffazione di
brevetto.
dottrina per delimitare l'ambito e far falere la privativa
brevettuale è l'applicazione del principio degli
equivalenti
8
, per molto tempo applicato esclusivamente
in campo meccanico
9
come risulta dalle univoche
decisioni delle Corti giudiziarie appartenenti ai vari
ordinamenti europei ed extracontinentali, non
GRECO-VERCELLONE e FRANZOSI con lieve variet di
sfumature ancorano il concetto di equivalente o variante a
quello della funzione ; idem ROTONDI, in Diritto industriale.
8
Per una visione comparativa DE HAAS, in La Theorie des
Equivalents in Aspects actuels de la contrefa on 1975 pag.72 ;
GIAMBROCONO : Equivalenza tra anteriorit e
contraffazione in Rivista di Dir.Ind.1953,I,175 ; sulla
contraffazione vedi anche DENOZZA in AA.VV. Volume Celebrativo
del XXV della Rivista di dir. ind.le 1977 pag.251-274.
PUGH : The Doctrine of Equivalents-Asset or Liability to
the drafter of claims ?
9
Trib. di Bologna 16 Maggio 1974 : la massima riafferma
l’illiceit della contraffazione per equivalenti meccanici,
facendone applicazione alla materia dei modelli ornamentali.
In senso conforme e con riferimento ai brevetti per invenzione
vedi Trib.di Vicenza 15 Marzo 1974. Sulla contraffazione per
equivalenti non meccanici ma ornamentali in materia di modelli
si ricorda un contributo del VANZETTI, Il problema dei marchi
di forma, in Riv.Dir.Comm.1964,I,413.
occupandosi invece di altri settori quasi intoccabili
come quello chimico
10
.
Di conseguenza in un eventuale esame giudiziale
alla prima fase corrispondente alla interpretazione del
brevetto, determinata dalle rivendicazioni, lette alla
luce della descrizione e dei disegni, segue la seconda
fase
11
della interpretazione del brevetto, costituita
invece dall' applicazione della teoria degli equivalenti,
10
DI CATALDO : La problematica delle invenzioni chimiche,
in I nuovi brevetti ; GIUSEPPE BIANCHETTI : L’oggetto del
brevetto chimico in op.cit.infra ; SENA, in I diritti sulle
invenzioni e i modelli industriali ; FLORIDIA : L’invenzione
farmaceutica nel sistema italiano dei brevetti ; BELLENGHI,
Sull’ammissibilit della brevettazione di sostanze chimiche e
chimico farmaceutiche e Nuovo prodotto chimico : protezione
brevettuale assoluta o limitata all’uso ? ; Tra le rare
applicazioni della giurisprudenza vedi sent Corte di Cass. 16
Nov.1990 n.11094 in GADI n.2478 ; Trib. Modena 18 Luglio
1994,in GADI 3139.Come Ł sottolineato dagli studiosi in questi
casi si procede a transazioni piø che divulgare le
equivalenze.
11
Il FRANZOSI, in Il Brevetto :quale tutela ? si discosta
dalla dottrina e dalla giurisprudenza, chiamando la seconda
fase di integrazione e per questo viene a sua volta criticato
dal BENUSSI, in Tutela del brevetto per invenzione :ambito e
limiti.
che si occupa dell'ambito brevettuale in connessione
con eventuali violazioni di tipo contraffattorio.
Questa teoria è ormai da tempo
12
al centro dell'
attenzione degli studiosi del diritto brevettuale, e si
estende fino ad arrivare ad un suo recente sviluppo
espresso nelle sentenze americane Hilton Davis e
Markman.
13
.
12
Sviluppata circa un secolo fa : Winans v. Denmead
(1853)
13
FRANZOSI, in il brevetto: quale tutela ? Articolo
pubblicato su di una Rivista straniera in corso di stampa.
§2. Caratteri dell'invenzione brevettabile : in
particolare novità ed originalità ; loro rapporti con
il principio degli equivalenti.
Peraltro per poter affrontare in modo compiuto il
problema degli "equivalenti" (nozione ed ambito di
applicazione), è pregiudiziale affrontare l'insieme delle
caratteristiche essenziali che qualificano un trovato
come invenzione brevettabile.
Requisiti dell' invenzione
14
perché possa
incorporarsi in un brevetto sono tradizionalmente
quattro:
INDUSTRIALITA'
15
14
GRECO-VERCELLONE, Le invenzioni e modelli industriali ;
Art.12 R.D.29 Giugno 1939,n.1127
ROTONDI : Diritto Industriale
GHIRON : Corso di diritto industriale, Roma 1929
BONELLI : Privativa per invenzioni industriali, in
Novissimo Digesto Italiano 1957.
SENA :I diritti sulle invenzioni e sui modelli
industriali e piø recentemente AMMENDOLA,
Invenzione,Marchio,Opera dell’ingegno.
15
Corte di Bologna 18 Marzo 1972 :il requisito della
industrialit consiste nell’attitudine dell’invenzione a
ORIGINALITÀ'
16
NOVITÀ'
17
fornire risultati utili ai fini di una attivit produttiva di
beni o servizi, e non Ł escluso dal carattere meramente
artigianale dello sfruttamento di cui Ł suscettibile nŁ da
imperfezioni tecniche constatabili nella realizzazione
concreta della macchina oggetto dell’invenzione.
In dottrina ROTONDI, op.cit. ; GRECO,I diritti sui beni
immateriali ; ROVELLI ; CORRADO, Le opere dell’ingegno-Le
privative industriali ; OPPO intende l’industrialit come
applicabilit industriale (ex.art.17 l.i.),nella idoneit del
ritrovato ad essere fabbricato (con risultati costanti) in una
attivit potenzialmente idonea a soddisfare i bisogni di terzi
(rivolta al mercato).
16
Contributi della giurisprudenza sono : Corte di Cass.5
Sett.1990 n.9143,in GADI 2477 ; vedi in GADI 531 ; contributi
della dottrina sono : BIERRI : Sulla novit estrinseca ed
intrinseca del brevetto ; DI CATALDO, Originalit
dell’invenzione ; CAVANI, Commento all’art.14 L.I.
17
Per una definizione della novit vedi l’art.12 L.I.
Pochissime le decisioni della giurisprudenza in cui Ł
detto che gli equivalenti inficiano la novit estrinseca del
2 trovato. Un precedente si ha con la decisione del Trib.di
Mil.16 Nov.1978, in GADI 1098, dove si dice che :"AllorchŁ la
macchina costituente oggetto di un brevetto per una invenzione
LICEITÀ'
e ad ognuno di essi il legislatore si riferisce
dandone una definizione normativa agli
artt.12,14,16,17 della legge sulle invenzioni (r.d.1939
n°1127)
18
.
Tra questi caratteri, quello da approfondire
maggiormente è il carattere della novità
19
, ed una
industriale presenti rispetto a quella descritta in un
brevetto anteriore delle diversit strutturali che non danno
tuttavia luogo a diversa idea di soluzione ma che
costituiscono versioni progettative meccanicamente
equivalenti, il brevetto posteriore deve ritenersi privo anche
del requisito della novit estrinseca".
18
BENEDICENTI: I brevetti nella giurisprudenza pag.249
BIERRI: Sulla novit estrinseca ed intrinseca di brevetto
industriale, Foro italiano 1958,I,1800.
CAVANI: Commento all’art.14 L.I.in Le Nuove Leggi Civili
Commentate 1981.
DI CATALDO: Originalit dell’invenzione; Le Invenzioni e
i Modelli, 1990 pag.196
LUZZATTO E.jr.: Campo dell’invenzione e requisiti formali
del brevetto in Rivista Propriet intell.ind.
19
Per il diritto di preuso la dottrina precedente si era
espressa in senso favorevole, quella recente si Ł dichiarata
invenzione può dirsi tale se non è compresa nello
stato attuale della tecnica (art.14 L.I.), e fatti
distruttivi della novità sono soliti essere le
anteriorità
20
e predivulgazioni: dove le prime sono
tutte le conoscenze brevettate o non brevettate diffuse
in Italia o all'estero, anteriormente alla data della
domanda di brevetto, mentre le seconde attengono ad
un comportamento particolarmente loquace dello
stesso inventore o spionistico dei soggetti-collaboratori
tenuti al segreto, salvo il caso di salvezza per
l'inventore di un abuso evidente
Ovviamente questi casi attengono alla novità cd.
estrinseca, che differisce da quella intrinseca o meglio
conosciuta come originalità dell'invenzione riguardante
l'attività inventiva insita nella stessa invenzione; per
contraria :AULETTA, Delle invenzioni industriali ;
GUGLIELMETTI, il c.d. diritto di preuso delle invenzioni,
20
GIAMBROCONO, in Equivalenza tra anteriorit e
contraffazione, afferma che " L’anteriorit Ł il precedente
identico o simile all’oggetto del brevetto in esame. Nessuna
difficolt a stabilire la sussistenza di una anteriorit ,
difficolt incertezze, differenze notevolissime di criteri
discriminanti sorgono per la definizione e la determinazione
del simile, difficolt che Ł via via decrescente per i marchi,
disegni ornamentali, modelli di utilit , invenzioni
industriali.
cui essa acquista originalità se non risulta in modo
evidente dallo stato della tecnica: originalità
21
viene ad
equivalere "a non evidenza per il tecnico medio del
settore"
22
.
Ed è così che il concetto di equivalenza viene ad
inserirsi tra anteriorità (novità estrinseca) ed
originalità (attività inventiva) dell'invenzione stessa,
entrambe con l'insito potere di annullare il brevetto
sottoposto ad azione di contraffazione, andando a
ricadere nell'ambito di una medesima idea di
soluzione e quindi in un trovato già noto (secondo una
visione giurisprudenziale)
23
.
21
Per il Trib. di Roma 19 Giugno 1973 : La novit
intrinseca o originalit di un’invenzione va intesa come
contributo creativo di progresso o di miglioramento, non
conseguibile da un tecnico medio nell’esercizio delle sue
normali funzioni ed idoneo ad apporre utilit o incremento al
patrimonio della tecnica industriale. ; in dottrina vedi DI
CATALDO op.cit. ; CAVANI :op.cit.
22
LUZZATTO : Il consulente tecnico in materia di
brevetti.
23
A livello giurisprudenziale l’equivalenza inficia
maggiormente sulla novit intrinseca (originalit ) e poco su
quella estrinseca ; un accenno in questo ultimo senso si pu
ritrovare nella decisione del Trib.di Mil.16 Nov.1978 :
AllorchŁ la macchina costituente oggetto di un brevetto per
In linea di massima però per arrivare ad acquisire
la patente di originalità ci sono delle "fasi" precise da
rispettare che a causa di un sistema italiano, carente
di esame preventivo
24
, vede alla luce solo in casi
invenzione industriale presenti rispetto a quella descritta in
un brevetto anteriore delle diversit strutturali che non
danno tuttavia luogo a diversa idea di soluzione ma che
costituiscono versioni progettative meccanicamente
equivalenti, il brevetto posteriore deve ritenersi privo anche
del requisito della novit estrinseca.
Secondo la giurisprudenza occorre portare l’attenzione
sul punto inventivo, raffrontando l’idea inventiva (di
soluzione) tutelata dal brevetto con quella realizzata
nell’altro ritrovato, in Trib.di Varese 26 Genn.1971,in
GADIn.19 ; Corte d’App.di Mil.,in GADI 4 Febbr.1972 ; Corte
App.Bologna, in GADI 18 Marzo 1972 ;
GIAMBROCONO op.cit. Riv.dir.ind.le 1953,I,175
LUZZATTO E.jr.: Idea di soluzione e contraffazione di
brevetto in Riv Propr. intell. ind.le.
POUILLET: Trattato teorico pratico dei brevetti di
invenzione e della contraffazione Milano,1916.
VECCHIO: Accertamento della contraffazione e problemi
relativi,in Rivista Propr.Int.Ind.le 1948
24
Per una visione generale vedi FRANZOSI :op.cit. ;
BENUSSI : op. cit. ; per un approfondimento vedi SORDELLI, in
eventuali, ad opera di un giudice interpellato da chi
ne ha un valido interesse e solo ex post l'assegnazione
del titolo brevettuale da parte dell'Ufficio Brevetti che
svolge solo un'esame formale (art.31)
25
:
-Individuare il settore cui l'invenzione appartiene.
-Costruire un modello di persona ad hoc esperta
del ramo
26
.
-Il giudice valuta se il tecnico considera
l'invenzione evidente (non originale) o non evidente
(quindi originale).
L’antitesi tra i sistemi di rilascio del brevetto con o senza
esame ed i compiti dell’Ufficio centrale brevetti (a proposito
dell’interpretazione dell’art.31 della L.I.)
25
Art.31 :<< L’esame della domanda, della quale sia stata
riconosciuta la regolarit formale e la corrispondenza del
titolo all’oggetto dell’invenzione, Ł rivolto ad accertare se
l’invenzione Ł conforme alle disposizioni dell’art.12 e non
contrasti con quelle dell’art.13 >>. Non accerta nŁ la novit
nŁ la originalit ; ne deriva che il giudice viene ad essere
interpellato per constatare la contraffazione del 2 brevetto,
in aggiunta al fatto che in via riconvenzionale il convenuto
potr chiedere la nullit del 1 brevetto.
26
LUZZATTO : Il consulente tecnico in materia di
brevetti.
-Criterio di valutazione agganciato ai cc.dd. indizi
di evidenza o di non evidenza
27
.
Per fare sì che l'invenzione passi questa fase
indenne, è importante capire quali sono questi indizi
di non evidenza e di evidenza, anche perché è
nell'ambito di questa ricerca che, quasi timidamente,
si affaccia il concetto di equivalenza
28
.
27
Indirizzo giurisprudenziale, in GADI n.2633 :
"L’apporto creativo originale che caratterizza l’invenzione
industriale deve concretarsi in un risultato eccedente le
possibilit di un tecnico medio nel disimpegno delle sue
normali prestazioni e in un contributo apprezzabile al
miglioramento della tecnica preesistente. L’uso del termine <<
non evidente >> nell’art.16 l.i. Ł indice di non richiedere un
carattere notevole o addirittura eccezionale dell’apporto
creativo, essendo sufficiente anche un modesto progresso
tecnico". Bisogna ricordare l’esistenza della tesi dualistica
che affermava l’esistenza di originalit se erano presenti un
elemento soggettivo, apporto creativo misurato dal tecnico
medio del settore ; ed uno oggettivo, dato dal progresso
tecnico ; per un approfondimento DI CATALDO : Originalit
dell’invenzione ; CAVANI, Commento all’art.16 l.i. ;
AMMENDOLA, in La Brevettabilit nella Convenzione di Monaco.
28
DI CATALDO: Originalit del’inv.ne;
GIAMBROCONO: op. cit.