Il principio della neutralità fiscale del bilancio di esercizio
2
punto (cap. II) esamina il significato della neutralità nei suoi vari a-
spetti e le possibili incompatibilità con le politiche di bilancio, le va-
lutazioni prospettiche e le valutazioni di carattere esclusivamente
fiscale. Il terzo punto (cap. III e cap. IV) considera alcune delle prin-
cipali divergenze tra la normativa civilistica e quella di diritto tribu-
tario. Il quarto punto (cap. V) evidenzia due teorie sui rapporti tra la
norma civile e fiscale. L’ultimo punto (cap. VI) illustra la posizione
assunta sia dal legislatore comunitario che da quello italiano relati-
vamente a una possibile soluzione del problema della neutralità fisca-
le del bilancio d’esercizio: la nota integrativa.
CAPITOLO I
IL BILANCIO D’ESERCIZIO
SOMMARIO: 1.1. Il bilancio d’esercizio quale strumento di informazione aziendale. - 1.1.1. Con-
siderazioni introduttive. - 1.1.2. Finalità e principi contabili contenuti nella IV Direttiva CEE. -
1.1.3. L’art. 2423 del codice civile: i principi della “chiarezza”, della “verità” e della “corret-
tezza” nella redazione del bilancio d’esercizio. - 1.1.4. Le finalità di bilancio secondo le indica-
zioni del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti. - 1.2. I postulati del bilancio
d’esercizio.
1.1. IL BILANCIO D’ESERCIZIO QUALE STRUMENTO DI
INFORMAZIONE AZIENDALE
1.1.1. Considerazioni introduttive
Il bilancio d’esercizio appare come una sintesi sistematica e
consuntiva della gestione negli aspetti economico, patrimoniale, fi-
nanziario, avuto riguardo a un periodo amministrativo
1
. Nello stesso
tempo il suo contenuto richiama l’attenzione sulle vicende aziendali
passate e viene preso a base per la formulazione di previsioni sui fu-
turi andamenti aziendali. Questa “peculiarità contabile”
2
è strettamen-
te dipendente dal concetto unitario della gestione aziendale, in quanto
non esistono “esercizi annuali” distinti tra di loro e periodi ammini-
strativi significativamente separati con scadenze precise in cui si può
1
M. Cattaneo, Il bilancio di esercizio. Profili teorici e istituzionali negli anni novanta, Etas
Libri, Milano, 1992, pag.18.
2
L. D’Alessio, Il bilancio d’esercizio delle imprese. Finalità e principi, Giappichelli, Torino,
1992, pag. 11.
Il bilancio d’esercizio
4
ritenere che tutte le operazioni aziendali siano effettivamente conclu-
se
3
. Il bilancio d’esercizio, quindi, spaziando in un periodo di tempo
che parte da esercizi passati fino a esercizi futuri, rappresenta un im-
portante strumento di informazione destinato a soddisfare le attese sia
di coloro che operano all’interno della singola impresa sia di coloro
che hanno rapporti economici o di scambio con essa. Si ha quindi una
pluralità di interessati a questo documento contabile, ognuno dei qua-
li ricerca informazioni diverse, in relazione ai diversi interessi che in-
tende perseguire.
Le informazioni richieste dai finanziatori sono diverse a seconda del-
le condizioni a cui essi vincolano i propri capitali all’impresa.
I portatori del capitale di rischio vogliono avere notizie intorno alla
redditività dell’impresa, alla sua capacità di remunerare i mezzi pro-
pri, pur nell’alternarsi di periodi favorevoli e sfavorevoli, cercando di
cogliere quali saranno gli sviluppi futuri dell’azienda. Lo stesso tipo
di informazioni viene richiesto da coloro che forniscono capitali a
media e lunga scadenza, in quanto anch’essi sono interessati a ricer-
care notizie che facciano trasparire una gestione aziendale orientata a
un equilibrio di lungo periodo. In parte diverso è il caso di coloro
che forniscono capitali a breve scadenza poiché questi ricercano più
specificatamente un’informazione relativa all’andamento economico-
finanziario di breve periodo in quanto interessati ad un tempestivo
rimborso.
3
“Malgrado l’intermittenza della sua determinazione periodica, il reddito d’impresa matura
continuamente: e nella continuità della sua formazione economica come complesso valore di ge-
stione, lo stesso reddito viene percepito come flusso composito (risultante economica del conti-
nuo contrapporsi tra fluire dei ricavi e fluire dei costi), sempre condizionato nelle circostanze -
ora favorevoli, ora avverse - del suo incessante maturare”. (G. Ferrero, La valutazione del capi-
tale di bilancio, Giuffrè, Milano, 1988, pag. 8).
Il bilancio d’esercizio
5
Ai lavoratori interessano informazioni circa la situazione economica
dell’impresa e i suoi programmi, al fine di poter giudicare la stabilità
del posto di lavoro e le prospettive di incremento delle loro retribu-
zioni.
I clienti, attendendosi dall’impresa il puntuale adempimento degli
impegni assunti relativamente alla fornitura di beni e servizi, ricerca-
no un tipo di informazione che faccia loro comprendere se l’impresa
sarà in grado di tener fede agli impegni presi.
Tuttavia, il bilancio d’esercizio soddisfa maggiormente gli interessi
dei soggetti esterni rispetto a quelli dei soggetti interni, in quanto i
primi non hanno altro strumento di informazione disponibile relativo
all’impresa considerata mentre i secondi dispongono di una pluralità
di fonti di informazione, di tipo contabile ed extra contabile, sulle vi-
cende aziendali e il bilancio d’esercizio è una soltanto tra queste
4
.
L’informazione disponibile e desumibile dal bilancio d’esercizio ri-
sulta comunque e sempre minimale in quanto gli organi dirigenti ten-
dono a limitare l’informazione relativa ai loro comportamenti;
redigendo così un bilancio in cui le valutazioni sono, spesso, sinteti-
che e non facilmente comprensibili in riferimento alle aspettative che
particolari gruppi mostrano di avere nei confronti dell’impresa. Di
conseguenza il bilancio d’esercizio “rappresenta il comune denomi-
natore fra gli interessi che convergono e allo stesso tempo divergo-
no”
5
. Tutti gli interessi convergono nel momento in cui vengono
tutelati e soddisfatti gli interessi di tutte le classi di destinatari del bi-
lancio, mentre divergono nel momento in cui una determinata classe
4
M. Cattaneo, Il bilancio d’esercizio nelle imprese, Etas Libri, Milano, 1979, pagg. 10 e 11.
5
I. Facchinetti, Bilancio d’esercizio dell’impresa, Pirola Editore, Milano, 1990, pag. 15.
Il bilancio d’esercizio
6
tende a favorire i propri interessi rispetto a quelli delle altre. Nel
momento in cui il bilancio viene utilizzato come mezzo per raggiun-
gere gli scopi propri di una classe di interessi, viene trasformato in
“strumento di comportamento”
6
, portando all’attuazione di politiche
di bilancio. Tutto questo ha indotto il legislatore a dettare una disci-
plina organica, complessiva e puntuale per la formazione e redazione
del bilancio ordinario d’esercizio in modo da farsi garante della qua-
lità e quantità delle informazioni contenute nel bilancio
7
. Tale disci-
plina deve risultare in grado di trovare quel “comune denominatore”
tra le diverse esigenze conoscitive dei gruppi sociali e il bisogno di
riservatezza della direzione aziendale
8
, rispettando, nello stesso tem-
po, quanto dettato dal legislatore comunitario nella IV Direttiva CEE,
al fine di raggiungere un’armonizzazione comunitaria in materia di
informativa di bilancio d’esercizio.
6
V. Coda, Introduzione alle valutazioni di bilancio, Libreria Universitaria Editrice, Venezia,
1973, pag.15.
7
L. D’Alessio, Il bilancio d’esercizio delle imprese. Finalità e principi, Giappichelli, Torino,
1992, pag. 44
8
Gli interventi pubblici, che devono assicurare una corretta informazione dal bilancio ordinario
d’esercizio, pongono in essere regolamentazioni “che si estrinsecano in vari modi:
• imponendo contenuti minimali ai conti di bilancio, giungendo fino a stabilire schemi obbli-
gatori di bilancio;
• richiedendo di fornire specifiche informazioni nella relazione accompagnatoria al bilancio ed
in altre relazioni (relazione semestrale delle società quotate in borsa, relazione per i confe-
rimenti, per le fusioni, per la distribuzione degli acconti sui dividendi, ecc.);
• stabilendo regole generali o specifiche di valutazione da adottare nella formazione del bilan-
cio;
• dettando regole per il controllo del bilancio, come punto finale del controllo sulla gestione,
controllo che riguarda prevalentemente le aziende gestite in forma di società di capitali”. (I.
Facchinetti, Bilancio di esercizio delle imprese, Pirola Editore, Milano, 1990, pagg. 16 e
17).
Il bilancio d’esercizio
7
1.1.2. Finalità e principi contabili contenuti nella IV Direttiva
CEE
La IV Direttiva CEE si propone, come sopra accennato, di ar-
monizzare il bilancio di esercizio delle imprese operanti nei vari Stati
membri in modo tale da consentire un raffronto tra le informazioni di
natura patrimoniale, economica e finanziaria fornite da tale documen-
to. Tuttavia le regole impartite fissano solo i requisiti minimi del bi-
lancio, così da non impedire ai vari paesi di predisporne di più ampi,
ed inoltre non costituiscono legge, bensì suggerimenti che gli Stati
membri devono far propri modificando le rispettive legislazioni na-
zionali, se non conformi alle impostazioni formulate. La Direttiva
comunitaria basa la disciplina del bilancio sulle due clausole generali
contenute nell’art. 2, parr. 2 e 3: “I conti annuali devono essere ela-
borati con chiarezza ed essere conformi alla presente direttiva. I conti
annuali devono dare un quadro fedele della situazione patrimoniale,
di quella finanziaria nonché del risultato economico della società”.
Nell’art. 2, quindi, dopo aver affermato nel paragrafo 1 che il bilan-
cio è composto dalla Situazione patrimoniale, dal Conto economico e
dall’allegato esplicativo, e riconosciuto che tra questi documenti in-
tercorrono vincoli di complementarità tali da costituire un tutto in-
scindibile
9
, si fa esplicito riferimento al principio della chiarezza, a
cui sempre si deve attenere la redazione del bilancio, e al rispetto del-
le regole successivamente prescritte. Invero, solo se vengono soddi-
sfatti questi presupposti il bilancio sarà in grado di dare un “quadro
fedele” della situazione patrimoniale-finanziaria e del risultato eco-
Il bilancio d’esercizio
8
nomico dell’azienda, soddisfacendo così le esigenze conoscitive dei
soci e dei terzi e, allo stesso tempo, preoccupandosi di non divulgare
quelle notizie che potrebbero arrecare danno alle aziende interessate.
Si può quindi affermare che anche la IV Direttiva assegna al bilancio
d’esercizio la funzione di strumento di informazione atto a soddisfare
le aspettative e le esigenze di chiunque viene a contatto con
l’impresa.
Il riferimento al quadro fedele ha lo scopo di regolare i contenuti so-
stanziali del bilancio, senza però trascurare gli aspetti formali, com-
portando l’obbligo di fornire, a tutti i soggetti che guardano a questo
documento, informazioni attendibili sulle reali condizioni aziendali
10
.
L’espressione quadro fedele deriva dalla traduzione impropria del
principio di provenienza inglese “true and fair view”, al quale peral-
tro non è mai stato dato un significato ben preciso, in quanto, “secon-
do la tradizione anglosassone, si fonda su contributi di più di una
scuola, che hanno consentito il formarsi, poi, di regole comportamen-
tali, ormai, di generale accettazione”
11
. Tuttavia viene inserito nella
direttiva nel momento in cui la Gran Bretagna fa ingresso nella
C.E.E.
12
e viene adottato in questa con la stessa importanza che ha nel
diritto inglese, quindi quale “principio che sovrordina alle singole
9
Infatti, l’articolo 2 paragrafo 1 detta: “I conti annuali comprendono lo stato patrimoniale, il
conto profitti e perdite e l’allegato. Questi documenti formano un tutto inscindibile”.
10
S. Terzani, Introduzione al bilancio di esercizio, Cedam, Padova, 1982, pag. 51 e segg.
11
L. D’Alessio, Il bilancio d’esercizio delle imprese. Finalità e principi, Giappichelli, Torino,
1992, pagg. 75 e 76, il quale rimanda per ulteriori approfondimenti a F. Superti Furga, Le stime
e la congetture per il calcolo d’esercizio, in AA.VV., La contabilità delle imprese e la IV Di-
rettiva CEE, Etas Libri, Milano, 1980; inoltre, per l’evoluzione della clausola generale del dirit-
to societario inglese, in: P.G. Jaeger, La “clausola generale” del bilancio nella direttiva
comunitaria e nel diritto italiano, in Giur. comm., 1984, I, pag. 471 e segg.
12
L’ingresso della Gran Bretagna nella C.E.E., avvenuto nel 1972, ha comportato una modifica
della proposta di direttiva; a tal proposito G.E. Colombo, Il bilancio d’esercizio. Strutture e va-
lutazioni, U.T.E.T., Torino, 1987, pag. 46, afferma: “il testo finale risultò così un compromesso
Il bilancio d’esercizio
9
norme sulle strutture dei documenti contabili di fine esercizio e sulle
valutazioni”
13
. Ne risulta perciò uno schema in cui alla clausola gene-
rale del quadro fedele si affiancano norme sulle strutture e sulle valu-
tazioni le quali sono considerate dal legislatore atte a realizzare il
quadro fedele
14
. A fianco delle norme sulle strutture e sulle valuta-
zioni si trovano quelle relative alla determinazione del risultato eco-
nomico di esercizio; queste norme specifiche derivano dai principi
generali del bilancio contenuti negli articoli 31 e 32 della IV Diretti-
va CEE.
I principi generali contenuti nell’articolo 31, par. 1
15
riguardano, in
primo luogo, la considerazione dell’impresa quale entità economica
tra la tendenza alla disciplina analitica, di origine tedesca, e quella alla disciplina per principi
generali”.
13
G.E. Colombo, Il bilancio d’esercizio. Strutture e valutazioni, U.T.E.T., Torino, 1987, pag.
46.
14
Tutto questo è confermato da vari spunti testuali: dalla separazione (art. 2, par. 3) delle due
affermazioni “i conti annuali... devono essere conformi alla presente direttiva” e “i conti annuali
devono dare un quadro fedele...”; dall’esplicita previsione dell’obbligo di “fornire informazioni
supplementari” quando “l’applicazione della presente direttiva non basta a fornire il quadro fe-
dele”; dal collegamento tra la norma da ultimo citata e quelle che ammettono una suddivisione
più particolareggiata delle voci di stato patrimoniale e conto economico e l’aggiunta di nuove
voci il cui contenuto non sia compreso in voci previste dagli schemi (collegamento che rende
obbligatorio l’uso di tale facoltà quando ciò sia necessario per fornire le informazioni supple-
mentari richieste dal principio del quadro fedele); infine, e principalmente, dall’affermazione
che “se, in casi eccezionali, l’applicazione di una disposizione della presente direttiva contrasta
con l’obbligo di cui al paragrafo 3, occorre derogare alla disposizione in questione onde fornire
il quadro fedele...”. (G.E. Colombo, Il bilancio d’esercizio. Strutture e valutazioni, U.T.E.T.,
Torino, 1987, pagg. 46 e 47).
15
L’art. 31 par. 1 statuisce che: “Gli Stati membri garantiscono che la valutazione delle voci dei
conti annuali si faccia conformemente ai seguenti principi generali:
• si presume che la società continui le proprie attività;
• i modi di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all’altro;
• occorre in ogni caso osservare il principio della prudenza e in particolare:
a) possono essere indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura del bilancio;
b) occorre tener conto di tutti i rischi prevedibili ed eventuali perdite che traggono origine nel
corso dell’esercizio o di un esercizio anteriore anche se tali rischi o perdite siano noti solo tra la
data di chiusura del bilancio e la data della sua compilazione;
c) si deve tener conto dei deprezzamenti, sia che l’esercizio si chiuda con una perdita, sia che si
chiuda con un utile;
• si deve tener conto degli oneri o dei proventi relativi all’esercizio al quale i conti si riferi-
scono, senza considerare la data del pagamento o dell’incasso delle suddette spese o dei sud-
detti proventi;
• gli elementi delle voci dell’attivo e del passivo devono essere valutati separatamente;
Il bilancio d’esercizio
10
in funzionamento e destinata, quindi, a proseguire nel tempo. Tale
principio è la necessaria condizione per l’applicazione di criteri valu-
tativi volti a determinare il capitale di funzionamento dell’impresa,
che trova nel bilancio di esercizio la sua naturale sede espositiva
16
.
L’informazione amministrativo-contabile, in particolare, deve poter
seguire l’evoluzione aziendale nel tempo, al fine di assolvere piena-
mente alla sua funzione conoscitiva. A tale scopo è necessario che i
rendiconti, relativi ad esercizi successivi, siano tra loro comparabili.
Il rispetto di tale postulato comporta che non siano modificati nel
tempo i criteri di valutazione, di classificazione e di rappresentazione
dei valori iscritti in bilancio
17
. La statuizione dei principi contabili
generali cui deve uniformarsi la redazione del bilancio di esercizio
delle imprese si conclude con l’enunciazione dei postulati di pruden-
za nelle valutazioni e di competenza economica dei componenti del
reddito d’esercizio. Il postulato della prudenza statuisce “che, in bi-
lancio, siano indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di
chiusura dei conti; che non vengano trascurati tutti i rischi prevedibi-
li, includendo anche le operazioni che comportano perdite che, riferi-
te all’esercizio in esame, siano note solo dopo la data di chiusura dei
conti, ma prima della redazione del bilancio; che, infine, si rilevino le
• lo stato patrimoniale di apertura di un esercizio deve corrispondere allo stato patrimoniale di
chiusura dell’esercizio precedente.”
16
A tale proposito F. Superti Furga, Il bilancio di esercizio italiano secondo la normativa euro-
pea, Giuffrè, Milano, 1991, afferma che “il going concern principle deve essere considerato a
due diversi livelli: per verificare la possibilità di normale funzionamento dell’impresa e nella
prospettiva dei programmi di gestione per la valutazione dei fattori di produzione destinati a
partecipare a tale programma di attività”.
17
A tale riguardo G. Catturi, La redazione del bilancio di esercizio secondo la dottrina, la nor-
mativa comunitaria, civilistica e fiscale, Cedam, Padova, 1988, afferma che “la comparabilità
dei bilanci riguarda, al contempo, sia aspetti formali e quindi inerenti alla struttura dei conti an-
nuali, alla classificazione e rappresentazione dei valori, sia aspetti sostanziali, investendo, cioè i
criteri di valutazione ed affermando la necessità della separata valutazione”.
Il bilancio d’esercizio
11
operazioni di deprezzamento, indipendentemente dai risultati di eser-
cizio”
18
.
Il postulato della competenza economica degli elementi costituenti il
reddito di periodo rappresenta, infine, il criterio guida per
l’imputazione all’esercizio amministrativo dei componenti economi-
ci, dalla cui correlazione scaturisce il reddito conseguito. Infatti, tale
principio si basa sulla regola dell’imputazione all’esercizio in cui il
bilancio viene redatto i relativi oneri o ricavi, a prescindere dalla
competenza finanziaria di dette operazioni, cioè la data di pagamento
o di incasso.
All’articolo 32
19
si legge, invece, che tutte le valutazioni del patrimo-
nio aziendale
20
devono basarsi sul principio del prezzo di acquisizio-
ne o del costo di produzione.
La IV direttiva CEE, dunque, individua, attraverso la definizione di
corretti postulati contabili, una precisa figura di rendiconto annuale
delle imprese, sottolineando particolarmente la capacità informativa e
la volontà di divenire uno strumento irrinunciabile per la piena com-
prensione della realtà aziendale
21
.
18
S. Terzani, Introduzione al bilancio di esercizio, Cedam, Padova, 1982, pag. 53
19
L’art. 32 della IV Direttiva CEE statuisce che “La valutazione delle voci dei conti annuali è
effettuata secondo gli artt. da 34 a 42 che sono basati sul principio del prezzo di acquisizione o
del costo di produzione”.
20
Tali valutazioni del patrimonio aziendale sono stabilite agli artt. da 32 a 42 della IV Direttiva
CEE.
21
B. Campedelli, Ragioneria internazionale. Principi contabili e di bilancio delle imprese e dei
gruppi, Giappichelli, Torino, 1994, pag. 70 e segg.
Il bilancio d’esercizio
12
1.1.3. L’art. 2423 del Codice Civile: i principi della “chiarezza”,
della “verità” e della “correttezza” nella redazione del
bilancio d’esercizio
La direttiva comunitaria è stata recepita e attuata con il Decreto
Legislativo 9 aprile 1991, n. 127. Con tale decreto è stato variato il
contenuto di alcuni articoli del codice civile; tra i quali l’art. 2423,
relativo alla redazione del bilancio.
L’art. 2423 del codice civile contiene i principi giuridici fondamenta-
li da rispettare nella formazione del bilancio d’esercizio; essi costi-
tuiscono le clausole generali del bilancio e sono i principi della
chiarezza e della rappresentazione veritiera e corretta. Infatti, l’art.
2423, 2° comma, stabilisce che “Il bilancio deve essere redatto con
chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situa-
zione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico
dell’esercizio”.
Il principio della chiarezza si riferisce alle regole di rappresentazione
o di esposizione dei valori di bilancio; l’obiettivo risulta essere quel-
lo di esemplificare al massimo la comprensibilità e intelligibilità del
bilancio d’esercizio, in modo che qualsiasi lettore riesca a capirne il
significato e di conseguenza acquisisca esattamente l’informazione
che attraverso il documento il suo redattore voleva trasmettere. Per
questo, il redattore del bilancio deve rispettare quanto detto nell’art.
2423-ter del codice civile, che sancisce la struttura obbligatoria dello
stato patrimoniale e del conto economico, disponendo quanto segue:
“Salve le disposizioni di leggi speciali per le società che esercitano
particolari attività, nello stato patrimoniale e nel conto economico
Il bilancio d’esercizio
13
devono essere iscritte separatamente, e nell’ordine indicato, le voci
previste negli articoli 2424 e 2425”. Peraltro, visto che in alcune cir-
costanze la rigorosa applicazione delle norme potrebbe non favorire
l’obiettivo primario di informativa, sono previsti dei margini di di-
screzionalità strutturale nel secondo, terzo e quarto comma del mede-
simo articolo di legge, alla condizione che essi favoriscano la
chiarezza del bilancio e non ledano il principio della rappresentazio-
ne veritiera e corretta
22
. A questi effetti, il sesto comma sancisce il
divieto per i compensi di partite
23
.
Richiamando quanto detto dal Cattaneo si può concludere che “la
chiarezza con cui il legislatore pretende che il bilancio debba essere
redatto non appare, quindi, come una generica qualità di leggibilità o
interpretabilità di esso, né tanto meno come una precisa indicazione
di obiettivo fine a se stesso, ma il modo d’essere del bilancio affinché
esso sia in grado di rappresentare in modo veritiero e corretto [...].
La chiarezza di redazione che il bilancio deve avere è dunque quella
che gli consente di rappresentare in modo veritiero e corretto la situa-
zione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico
dell’esercizio”
24
.
22
“Le voci precedute dai numeri arabi possono essere ulteriormente suddivise, senza elimina-
zione della voce complessiva e dell’importo corrispondente; esse possono essere raggruppate
soltanto quando il raggruppamento, a causa del loro importo, è irrilevante ai fini indicati nel se-
condo comma dell’art. 2423 o quando esso favorisce la chiarezza del bilancio. In questo secon-
do caso la nota integrativa deve contenere distintamente la voci oggetto di raggruppamento.
Devono essere aggiunte altre voci qualora il loro contenuto non sia compreso in alcuna di quelle
previste dagli articoli 2424 e 2425. Le voci precedute dai numeri arabi devono essere adattate
quando lo esige la natura dell’attività esercitata”.
23
Per “compensi di partite” deve intendersi la somma algebrica di valori che per legge debbono
essere rilevati distintamente in “voci” dell’attivo e del passivo dello stato patrimoniale o in di-
stinte “poste” del conto economico. (G. Ferrero, F. Dezzani, Contabilità e bilancio d’esercizio,
volume primo, Giuffrè, Milano, 1992, pag. 909).
24
M. Cattaneo, P. Manzonetto, Il bilancio d’esercizio. Profili teorici e istituzionali negli anni
novanta, Etas Libri, Milano, 1992, pag. 178.
Il bilancio d’esercizio
14
Il principio di verità, secondo quanto suggerito nella Relazione allo
“Schema di legge delegata”, “non significa pretendere dai redattori
del bilancio - né promettere ai lettori di esso - una verità oggettiva di
bilancio, irraggiungibile con riguardo ai valori stimati e congetturati,
ma richiedere che i redattori del bilancio operino correttamente le
stime e le congetture e correttamente rappresentino il risultato
dell’esercizio”. La verità oggettiva risulta quindi irraggiungibile
quando ci si trova di fronte a delle stime
25
e a delle congetture
26
da fa-
re relativamente a delle operazioni aziendali. Queste devono risultare
il più possibile credibili in modo da pervenire a un bilancio formato
in modo veritiero, ossia capace di riflettere attendibilità e dunque
meritevole di fiducia come fonte di informazioni
27
.
Parte integrante della rappresentazione veritiera del bilancio è costi-
tuita dal principio della correttezza, in quanto questo assicura veridi-
cità attraverso l’applicazione corretta delle regole soggettive ed
25
“I valori stimati sono valori generati da determinazioni approssimative di quantità economi-
che che non è possibile oggettivamente misurare; per essi, a posteriori, è possibile accertare la
congruità della stima fatta. Così ad esempio, sono valori stimati i valori connessi ai cicli di
scambio non ancora conclusi quali le negoziazioni in valuta, la fatture da emettere, le fatture da
ricevere, ecc.” (G. Frattini, I principi di redazione del bilancio di esercizio nello schema di leg-
ge per l’attuazione della quarta direttiva comunitaria, in: Riv. Dott. Comm., supplemento al
n. 5, La IV e la VII Direttiva CEE nel progetto di attuazione, Giuffrè, Milano, 1988, pag. 7).
26
“I valori congetturati scaturiscono da calcoli economici che comportano una ripartizione di
valori o risultati tra due o più esercizi. Per essi non è possibile un riscontro futuro se non limita-
tamente ai dati stimati accolti a fondamento della congettura. Così, ad esempio, sono valori
congetturati gli ammortamenti, le rimanenze, gli accantonamenti ai fondi rischi, ecc.” (G. Frat-
tini, I principi di redazione del bilancio di esercizio nello schema di legge per l’attuazione del-
la quarta direttiva comunitaria, in: Riv. Dott. Comm., supplemento al n. 5, La IV e la VII
Direttiva CEE nel progetto di attuazione, Giuffrè, Milano, 1988, pag. 7).
27
“Un bilancio non veridico - o falso - è inattendibile e, perciò inintelligibile, come pure lo è un
bilancio dotato di veridicità, ma non corretto sul piano dell’attendibilità, quando esso sia anco-
rato ad un processo valutativo permeato di critica credibilità. Pertanto, un bilancio comunque
inattendibile non è redatto “in modo veritiero” e risulta alterato nella sua capacità espressiva e,
perciò, nel requisito della “chiarezza”. In tal caso, l’apparente “trasparenza” non potrebbe esse-
re altro che formale, ossia limitata a “ciò che appare” attraverso la sola “rappresentazione”, pur
formalmente rigorosa, del bilancio negli appositi documenti contabili-descrittivi: bilancio, dun-
que, “non corretto”, distorto nei contenuti e deviato nella funzione informativa. (G. Ferrero, I
complementari principi della “chiarezza”, della “verità” e della “correttezza” nella redazione
del bilancio d’esercizio, Giuffrè, Milano, 1991, pag. 22).
Il bilancio d’esercizio
15
oggettive di valutazione e con la puntuale applicazione degli schemi
rappresentativi fissati dalla legge. Risulta quindi che il principio del-
la correttezza impone al redattore del bilancio di rispettare determi-
nate norme e regole di comportamento, le quali sono dettate dai
criteri di valutazione enunciati nell’articolo 2426 del codice civile.
Concludendo, si può sostenere che i princìpi sopra analizzati devono
essere considerati nel loro insieme perché abbiano un significato ben
preciso, in modo che attraverso la loro congiunta applicazione si
giunga alla redazione di un “bilancio concreto” non vincolato ad un
fine unico ben determinato, ma ad una pluralità di obiettivi, anche se
per conciliarli il compromesso è via obbligatoria
28
.
1.1.4. Le finalità di bilancio secondo le indicazioni del Consi-
glio Nazionale dei Dottori Commercialisti
Le disposizioni civilistiche enunciate finora, non sembrano
completamente adeguate a raggiungere le finalità informative asse-
gnate al bilancio d’esercizio. La qualità informativa di un periodo di
vita delle imprese può essere migliorata da ulteriori specificazioni in
materia di valutazione e di rappresentazione. A questo scopo, la
Commissione per la statuizione dei principi contabili ha voluto dedi-
care la sua prima elaborazione alle finalità ed ai principi generali cui
debbono uniformarsi i bilanci ordinari d’esercizio per assolvere la
funzione informativa loro assegnata. Partendo dall’assunto che il bi-
lancio costituisca l’elemento di base principale per consentire agli a-
zionisti, ai creditori, ai fornitori ed alle altre forze esterne di
Il bilancio d’esercizio
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controllare l’operato degli amministratori e di esaminare nel tempo le
condizioni finanziarie ed economiche dell’impresa, il Consiglio dei
Dottori Commercialisti e dei Ragionieri ha ritenuto che le finalità da
attribuire al bilancio d’esercizio siano essenzialmente due
29
:
• Fornire una conoscenza periodica del reddito conseguito
nell’esercizio e della connessa situazione patrimoniale, nonchè fi-
nanziaria che l’impresa in funzionamento evidenzia a fine periodo.
• Fornire ulteriori conoscenze qualitative e quantitative per migliora-
re il livello di informazione dato dall’azienda.
Inoltre, informazioni complementari, espressamente previste dall’art.
2423 comma 3 del Codice civile
30
, possono essere ottenute
dall’analisi dei seguenti “Prospetti supplementari”
31
:
• Prospetto delle variazioni avvenute nei conti del patrimonio netto;
• Prospetto delle variazioni avvenute nella situazione patrimoniale-
finanziaria o rendiconto finanziario.
Oltre a questi prospetti supplementari, come ulteriore fonte di infor-
mazione riguardante l’interpretazione dei valori contenuti nei diversi
documenti contabili del bilancio d’esercizio, devono indicarsi:
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G. Ferrero, I complementari principi della “chiarezza”, della “verità” e della “correttezza”
nella redazione del bilancio d’esercizio, Giuffrè, Milano, 1991, pag. 33.
29
“Le finalità del bilancio d’esercizio possono in sintesi così riassumersi:
1. Fornire una periodica ed attendibile conoscenza, secondo corretti principi contabili:
a) del risultato economico conseguito nell’esercizio, ivi inclusa una chiara dimostrazione dei
relativi componenti positivi e negativi di reddito;
b) della connessa valutazione del patrimonio aziendale, cioè della situazione patrimoniale
dell’impresa nonché della sua situazione finanziaria ...
2. Fornire elementi informativi supplementari, affinché il bilancio d’esercizio possa assolvere la
sua funzione di strumento d’informazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’impresa in
funzionamento in modo da renderlo intelligibile e corretto”. (C.N.D.C., Bilancio d’esercizio.
Finalità e postulati, Documento n. 1, Giuffrè, Milano, 1975, pag. 5).
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Si legge, infatti, nell’art. 2423, comma 3 del codice civile: “Se le informazioni richieste da
specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e cor-
retta, si devono fornire le informazioni necessarie allo scopo”.
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Questi sono proposti dal C.N.D.C., Composizione e schemi del bilancio di esercizio di impre-
se mercantili ed industriali, Documento n. 2, Giuffrè, Milano, 1977, pag. 10 e segg.