Il Presidente della Giunta Regionale
2
regime fascista e dal precedente Stato liberale, fino ai primi anni
settanta.
Prima di tale data si ebbe una “regionalizzazione parziale”
2
, con
l’attivazione delle Regioni ad autonomia speciale, i cui Statuti
furono approvati con legge costituzionale rispettivamente nel 1946
(regio d. lgs. 455/46 Sicilia), nel 1948 (l. cost. 3/48 Sardegna, l.
cost. 5/48 Trentino Alto - Adige, l. cost. 4/48 Valle d’ Aosta) e nel
1963 (l. cost. 1/63 Friuli - Venezia Giulia).
Ma a parte l’istituzione delle Regioni ad autonomia speciale (art.
116 Cost.), assai poco significativi furono gli interventi legislativi
in materia, nonostante la Carta Costituzionale disponesse che entro
“tre anni dall’entrata in vigore della Costituzione”, lo Stato
adeguasse le sue leggi “alle esigenze delle autonomie locali e alla
competenza legislativa attribuita alle Regioni”. ( IX disp. trans.).
Termine quest’ultimo, data la sua brevità e le resistenze politiche
all’attuazione della riforma regionale, praticamente impossibile da
rispettare appieno, tanto che si è sottolineato come il modo in cui è
stato disinvoltamente ignorato costituisca “una delle pagine nere del
libro che raccoglie le maggiori vicende ed esperienze della nostra
storia costituzionale”
3
.
Solo negli anni cinquanta con il Governo De Gasperi si fece
qualche passo avanti lungo la via dell’istituzione delle Regioni.
Fu infatti proposto un disegno di legge in materia di organi
regionali che, dopo un sofferto iter parlamentare, vedrà la luce nel
2
V., G. Rolla, Manuale di diritto pubblico, Torino, Giappichelli, 1994, pag.55.
3
V., Martines Ruggeri Salazar, lineamenti di Diritto Regionale, Milano, Giuffrè, 2002, pag .6.
Cap. I Il Presidente della Regione e la forma di governo regionale prima della riforma del Titolo V
3
1953 e diventerà la l. n° 62, usualmente denominata “ legge
Scelba”.
Nel corso della seconda legislatura si infittì il dibattito su quale
dovesse essere l’ordine giusto delle iniziative da adottare per dar
corpo alla riforma regionale: “se approvare dapprima la legge sulla
finanza regionale ovvero quella elettorale o, ancora, le leggi –
cornice, in osservanza dei cui “principi fondamentali” la Regione
sarebbe quindi stata chiamata a legiferare o, infine, la normativa di
trasferimento di funzioni e del personale dallo Stato alle Regioni”
4
.
Tra le problematiche più dibattute, anche sotto la spinta delle
sollecitazioni della giurisprudenza costituzionale, furono le
questioni inerenti alla natura e all’esercizio delle varie potestà
regionali, per cui prospettiva dominante d’indagine è stata quella
offerta dalla attività regionale.
Da ciò è derivato uno scarso approfondimento dei temi
immediatamente collegati all’organizzazione costituzionale e
amministrativa della Regione, vale a dire dei temi offerti
dall’analisi dei singoli organi regionali.
Perciò appuntando l’attenzione sulle competenze da assegnare
all’ente Regione e lasciando in ombra la riflessione sui rapporti
intercorrenti tra gli organi titolari della funzione di indirizzo
politico, si può affermare che “la forma di governo regionale
appariva in un certo senso “pietrificata”.
5
4
V., G. Fiorella, Sulla Costituzione e funzionamento degli organi regionali, in Nuova
Rassegna, 1950, pag. 84.
5
V., G. Rolla, Manuale di diritto pubblico, Torino, Giappichelli, 1994, pag. 169
Il Presidente della Giunta Regionale
4
Sembra, allora, indubbia la necessità, oltre che l’utilità, di
approfondire l’esame degli ordinamenti regionali anche nei loro
aspetti organizzativi; ed è appunto in tale prospettiva di studio che
si inserisce il presente lavoro: esso ha per oggetto quell’organo
della Regione che è il suo Presidente, proprio per la peculiarità oltre
che per il rilievo delle sue caratteristiche.
Nel presente capitolo si analizzerà la figura del Presidente della
Regione e, ai fini di un suo corretto inquadramento, la forma di
governo regionale prima dell’intervento della legge costituzionale
n. 1 del 1999.
Cap. I Il Presidente della Regione e la forma di governo regionale prima della riforma del Titolo V
5
I.2. CARATTERI DELLA FORMA DI GOVERNO
REGIONALE
I.2.1. Regioni ordinarie
Sotto il profilo struttural – formale
6
i caratteri della forma di
governo regionale andavano tratti da alcune disposizioni della
Costituzione e dalle norme statutarie di ciascuna Regione
(approvate con legge ordinaria o, nel caso delle Regioni a statuto
speciale, con legge costituzionale).
Inoltre occorreva tenere conto della legislazione ordinaria, statale o
regionale, e, infine, dei regolamenti consiliari che a loro volta
contribuivano a fornire indizi preziosi ai fini di una ricostruzione
della forma di governo.
Gli articoli della Costituzione utili a definire gli elementi essenziali
della forma di governo di quelle che sarebbero state le Regioni a
statuto ordinario
7
, erano quelli dal 121 al 123, nonché l’art. 126.
A fronte di questo dettato costituzionale, le interpretazioni dottrinali
avevano conosciuto un’evoluzione tutto sommato coerente con
l’evoluzione del comune sentire rispetto al ruolo delle Regioni
nell’ordinamento.
6
La definizione di profilo struttural – formale la traggo da G. U. Rescigno, Forme di Stato e
forme di governo, in Enc. Giur. , vol. XIV, Roma, Istituto dell’enciclopedia italiana, Treccani,
1989.
7
Diverso è il caso delle Regioni a statuto speciale: il rango costituzionale dei loro Statuti
permette anche una disciplina della forma di governo diversa rispetto a quella vincolata dagli
articoli della Costituzione.
Il Presidente della Giunta Regionale
6
I primi studiosi del regionalismo ritenevano che si potesse ricavare
da quel dettato un modello compiuto di forma di governo regionale,
giungendo peraltro a conclusioni differenti.
Alcuni optavano decisamente per il modello parlamentare (tratto
dalla lettura del vecchio Titolo V o anche per analogia rispetto alla
disciplina dei rapporti Governo – Parlamento); altri ritenevano
invece di leggere nel Titolo V gli elementi di un modello
assembleare nel quale l’indirizzo politico – amministrativo fosse
interamente affidato a un organo rappresentativo, il Consiglio,
dotato di competenza normativa e amministrativa generale e della
facoltà di eleggere e revocare il “suo” organo esecutivo, la Giunta,
in qualsiasi momento
8
.
Queste soluzioni differenziate suffragano la tesi secondo la quale, il
Costituente, che pure tanto del suo impegno aveva dedicato proprio
alla regionalizzazione dell’ordinamento, fu ben più avaro di
attenzioni nei confronti del sottovalutato tema dell’organizzazione
dei poteri.
Ferma l’elezione della Giunta, quali, successivamente, i poteri del
Consiglio nei suoi confronti?
E poi, il fatto che la Giunta era l’organo esecutivo della Regione
(art. 121 c. 3 Cost. ) che cosa significava? Che essa deteneva tutto
intero il potere esecutivo? Oppure che essa era esclusivamente il
comitato esecutivo dell’organo rappresentativo?
Ancora, ai fini del presente lavoro, qual’era la posizione del
Presidente all’interno della Giunta? Era una posizione di
supremazia ovvero si trattava di un primus inter pares?
8
Fra i primi si possono citare Spagna Musso, Virga; fra i secondi Bartholini.
Cap. I Il Presidente della Regione e la forma di governo regionale prima della riforma del Titolo V
7
Ponendosi quesiti del genere una dottrina prestigiosa giunse alla
conclusione, secondo la quale, lungi dal definire compiutamente la
forma di governo regionale, il Costituente intese consentire una
gamma di diverse soluzioni, la scelta delle quali sarebbe stata
rimessa agli Statuti ponendo la Costituzione solo alcuni vincoli,
come paletti da non superare, all’interno dei quali si sarebbero
dovuti ricavare essenzialmente dei limiti negativi: quali l’esclusione
della forma di governo presidenziale e l’esclusione della forma di
governo direttoriale
9
.
Il divieto di elezione diretta dell’esecutivo regionale era,
ovviamente, la diretta conseguenza dell’espressa previsione di
elezione di Presidente e Giunta da parte del Consiglio di cui all’art.
122 c. 5 Cost.; il divieto di governo direttoriale si sarebbe dovuto
evincere dal fatto che in Costituzione non si trovava alcuna garanzia
positiva che la Giunta eletta dal Consiglio potesse durare a tempo
indeterminato.
Di qui la conclusione, secondo cui il dato costituzionale consentiva
alle Regioni ordinarie la possibilità di declinare, grazie al potere
statutario ad esse riconosciuto, la propria forma di governo in modo
differenziato, orientandola verso forme intermedie che potevano
collocarsi fra l’estremo parlamentare e l’estremo assembleare.
9
La tesi è argomentata lucidamente e con grande chiarezza in L. Paladin, Diritto Regionale,
Padova, Cedam, 1992, pagg. 287 – 295; ma la si può anche trovare in T. Martines e A.
Ruggeri, Lineamenti di diritto regionale, Milano, Giuffrè, 1992, pag. 99; G. Rolla, Manuale di
diritto pubblico, Torino, Giappichelli, 1994, pag. 369. Si vedrà al cap. V. par. 1. 1. Le strade
non precorribili, come queste forme di governo non siano praticabili anche dopo la riforma del
Titolo V della Costituzione.
Il Presidente della Giunta Regionale
8
Tuttavia i legislatori regionali non utilizzarono la potestà statutaria
per differenziare: gli statuti, infatti, finirono per delineare forme di
governo alquanto simili fra loro.
Ciò da un lato spiega le difficoltà della dottrina a pronunciarsi in
ordine alla qualificazione da attribuire alla forma di governo
regionale (non tanto perché si trattasse di una pluralità di forme di
governo diverse tra di loro, ma perché si trattava appunto di una
pluralità di forme di governo simili nella loro ambiguità)
10
.
Nel presente lavoro si sposa la tesi secondo la quale la forma di
governo per le Regioni ad autonomia ordinaria era riconducibile al
modello assembleare.
Se le norme costituzionali non delineavano direttamente per le
Regioni ordinarie una forma di governo assembleare, tuttavia
proprio verso questa forma si indirizzarono gli Statuti ordinari del
1970 – 71.
La tesi secondo cui gli Statuti ordinari avrebbero optato per una
forma di governo di chiara impronta assembleare appare
complessivamente condivisibile per la centralità attribuita al
Consiglio Regionale, soprattutto nel procedimento di formazione
della Giunta, di cui si specificherà meglio in seguito
11,
e nella
determinazione dell’indirizzo politico.
10
Rolla parla di “un livello intermedio tra la forma parlamentare e quella assembleare” in G.
Rolla, Manuale di diritto pubblico, Torino, Giappichelli, 1994, pag. 370; Cuocolo parla di
coesistenza di elementi assembleari ed elementi parlamentari, in F. Cuocolo, Diritto regionale
italiano, Torino, Utet, 1991, pag. 87; Teresi di forma di governo ibrida a tendenza verso il
governo parlamentare in F. Teresi, Il governo regionale. Aspetti funzionali, Milano, Giuffrè,
1974; Martines e Ruggeri ricordano che la “la forma di governo delle Regioni di diritto
comune è usualmente definita come parlamentare a tendenza assembleare”, in T. Martines e A.
Ruggeri, Lineamenti di diritto regionale, Milano, Giuffrè, 1992, pag.101.
11
Vedi cap. I par. 5 del presente lavoro.
Cap. I Il Presidente della Regione e la forma di governo regionale prima della riforma del Titolo V
9
Inoltre al Consiglio erano attribuite non solo la funzione legislativa
ma anche funzioni di alta amministrazione
12.
Alcuni Statuti ( si veda ad es. l’ art. 9 lett. l, St. Veneto; l’art. 21, c.
2, St. Toscana; l’art. 6 c. 2 lett. t, St. Molise; l’art. 16 lett. p St.
Piemonte) riservavano inoltre al Consiglio la competenza generale
residuale per tutte le funzioni non attribuite dalla Costituzione, dallo
Statuto o dalla legge regionale ad altri organi.
13
Un dato comune agli Statuti del 1971, che ben si inserisce nella
tendenza assembleare che li accomuna, è la limitata utilizzazione
dei meccanismi di razionalizzazione del rapporto Esecutivo –
Legislativo finalizzati a garantire la stabilità del primo.
I pochi meccanismi di razionalizzazione effettivamente previsti,
come le mozioni di sfiducia e di revoca
14
, sono stati poco utilizzati
dai partiti politici, che hanno fatto grande ricorso alle crisi
extraconsiliari.
15
La comune matrice assembleare degli Statuti del 1971 è
significativa, però, anche per una seconda ragione: se è vero che i
Consigli regionali del 1971 operarono come costituenti, la fantasia
costituzionale dei redattori degli Statuti, come già accennato, fece
per altro verso difetto, se si considera che le norme della
Costituzione sulla forma di governo regionale vennero lette a senso
12
V., D. Serrani, Momento costituente e statuti. Gli statuti regionali fra innovazione e
tradizione, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, n. 2, 1972, pag. 625
13
Un’eccezione era invece rappresentata dall’art. 25 c. 2 St. Marche, il quale prevedeva una
sorta di competenza residuale della Giunta.
14
Per ulteriore specificazione v. cap. I par. 5. 1.1. del presente lavoro.
15
V., R. Bin, Le crisi di Giunta nell’esperienza della prima legislatura delle Regioni ad
autonomia ordinaria, in Le Regioni, 1976, pag. 457.
Il Presidente della Giunta Regionale
10
unico e sulla base di categorie culturali largamente comuni ai
quindici statuti
16
.
I.2.2 Regioni ad autonomia speciale
Pressoché unanime era invece le ricostruzione della forma di
governo delle cinque Regioni a Statuto speciale definita come
parlamentare classica
17
.
Secondo la dottrina, l’assenza della figura del Capo dello Stato
sarebbe stata la principale variante rispetto ai modelli più diffusi di
governo parlamentare e la causa di alcuni significativi scostamenti
rispetto ai principali esempi di esso in Europa (ciò anzitutto per
l’elezione del Presidente della Giunta regionale e degli altri membri
della Giunta da parte del Consiglio, senza l’interposizione di un
organo quale il Presidente della Repubblica).
Si era in particolare evidenziata,
18
da un lato la posizione di
preminenza riconosciuta, all’interno dell’Esecutivo delle Regioni
speciali, al Presidente della Giunta (qualificato addirittura
16
Sulle matrici comuni dei diversi statuti e sulle dinamiche che determinarono un insieme di
soluzioni fortemente omogenee v. D. Serrani, Momento costituente e statuti. Gli statuti
regionali fra innovazione e tradizione, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, n. 2, 1972,
pag. 612 – 614.
17
O, comunque, come soluzioni organizzative più vicine al sistema parlamentare: v. R. Tosi,
Art.121 – 122, in L. Paladin, V. Crisafulli, Commentario breve alla Costituzione italiana
Cedam, Padova, 1990, pag. 733. Su questo problema v., anche L. Mezzetti, La forma di
governo delle Regioni ad autonomia speciale in S. Gambino, G. Ruiz – Rico, Forme di
governo, sistemi elettorali, partiti politici: Spagna e Italia, Maggioli, Rimini, 1998, pag. 373
ss.
18
V., T. Martines, A. Ruggeri, Lineamenti di diritto regionale, III ed.,Giuffrè, Milano, pag 75
ss.
Cap. I Il Presidente della Regione e la forma di governo regionale prima della riforma del Titolo V
11
“Presidente regionale” in Sicilia
19
), sottolineata dalle modalità di
elezione dell’organo (distinte da quella degli assessori) e dai suoi
poteri di proposta in relazione alla elezione degli altri membri della
Giunta da parte del Consiglio e dall’altro l’attribuzione della potestà
regolamentare alla Giunta
20
anziché al Consiglio
21
.
Si era inoltre sottolineato che nelle Regioni a Statuto speciale la
Giunta eletta avrebbe dovuto presentare un programma di governo
al Consiglio, mentre nelle Regioni a statuto ordinario, o in alcune di
queste, la Giunta veniva eletta dal Consiglio su una mozione
contente il programma: con la conseguenza che nel primo caso la
Giunta avrebbe recuperato un ruolo propulsivo nell’indirizzo
programmatico, che sarebbe invece rimasto monopolio del
Consiglio nel secondo caso.
19
Art. 2 St. Sicilia. La recente legge cost. n. 2/2001 ha mutato la denominazione di Presidente
della Giunta in Presidente della Regione anche per le altre quattro regioni speciali. Si veda a
riguardo il cap. VIII del presente lavoro.
20
Art. 12 c. 3 St. Sicila, art. 38 c. 1 St. Trentino – Alto Adige, art. 46 St. Friuli – Venezia
Giulia.
21
una variante, peraltro, assente in Valle d’Aosta (v. art. 26 St.) e in Sardegna (art. 27 St.),
dove tale potestà ( come nelle regioni ordinarie) era stata attribuita al Consiglio.
Il Presidente della Giunta Regionale
12
I.3. PRESIDENTE DELLA REGIONE - PRESIDENTE
DELLA GIUNTA
Analizzare la figura del Presidente della Regione significa cercare
di determinarne la sua posizione nell’ambito dell’ordinamento
regionale.
Si procederà in questo paragrafo ad analizzare le competenze del
Presidente della Regione così come disegnate in Costituzione e
nella legislazione ordinaria prima della legge costituzionale n. 1 del
1999, con l’avvertenza, come si chiarirà in seguito, che diversi
poteri sono rimasti invariati (si pensi ad esempio alla
rappresentanza dell’Ente…).
Il vecchio art. 121 c. 4 Cost. individuava come spettante al
Presidente la rappresentanza della Regione, la convocazione e
presidenza della Giunta e la direzione della sua attività, la
promulgazione delle leggi ed emanazione dei regolamenti regionali,
la direzione dell’amministrazione regionale e delle funzioni
amministrative delegate dallo Stato alla Regione.
Già da tale elencazione si evince come la figura del Presidente della
Giunta - Presidente della Regione sia complessa e ricca di spunti
problematici, proprio per il sommarsi, a tutt’oggi, di queste due
qualificazioni in un’unica persona.
Dall’esame della dottrina, che si è particolarmente interessata
dell’argomento, si rileva che parte di essa
22
, pur se con alcune
22
V., E. Spagna Musso, Il Presidente della regione nel sistema degli ordinamenti regionali,
Napoli, 1961; G. Chevallard, La posizione del presidente della giunta regionale, in Riv. Trim.
Dir. Pubb., 1968, pag. 892 ss.
Cap. I Il Presidente della Regione e la forma di governo regionale prima della riforma del Titolo V
13
sfumature, era ferma sul seguente punto: “ il Presidente della
Giunta regionale è l’organo costituzionale della Regione, al quale
confluiscono (omissis) poteri ed attribuzioni, dipartono attività, che
danno luogo a due funzioni fondamentali dell’organo menzionato,
(omissis), pur se sono ricondotte ad unità organica della titolarità
della stessa persona.
Tali funzioni sono: quella di Presidente della Giunta e quella di
Capo della Regione”
23
.
Il Presidente si presentava quindi come un organo di dimensione
unitaria, pur in presenza di attribuzioni differenziate.
Riferendosi in primo luogo alla Carta Costituzionale del '48, senza
prendere ancora in considerazione il mutamento intervenuto con la
modifica del Titolo V, si può rilevare che la stessa non faceva
alcuna menzione dei poteri dell’organo in questione nella sua veste
di Presidente della Giunta, limitandosi solamente ad individuarlo
(art. 121 1°c) quale uno dei tre organi della Regione, quindi di
rilevanza costituzionale.
Nel momento in cui presiedeva la Giunta, il Presidente era però
titolare di una serie di attribuzioni quali la convocazione della
Giunta, la fissazione dell’ordine del giorno, la direzione dei lavori
etc.
24
Questi poteri, con gli altri pure di carattere spiccatamente politico
(come l’assegnazione dei membri della Giunta ai vari assessorati e
le dimissioni personali), “che il Presidente aveva a titolo
23
V., E. Zagarese, La figura, i poteri e i limiti del presidente della giunta regionale
nell’ordinamento costituzionale, Cacucci, Bari, 1976, pag. 7.
24
. V., E. Spagna Musso, Il Presidente della regione nel sistema degli ordinamenti regionali,
Napoli, 1961, pag. 62 e ss.
Il Presidente della Giunta Regionale
14
esclusivamente personale (omissis), delimitavano la sfera di
operabilità del Presidente in seno alle attribuzioni, la cui titolarità
apparteneva all’organo collegiale”
25
.
Il fatto che al Presidente della Giunta regionale fossero conferite
delle attribuzioni analoghe ad alcune del Capo dello Stato
nell’ordinamento statale, quali la promulgazione di leggi, di
regolamenti etc., nonché la separazione, in sede di normativa
costituzionale, delle funzioni, sembrerebbe convalidare teoria e
terminologie degli studiosi
26
che sostenevano il bifrontismo
giuridico dell’organo presidenziale.
Ma occorre subito osservare che la posizione del Presidente della
Regione non era, e non è, paragonabile né a quella del Capo dello
Stato
27
né a quella del Presidente del Consiglio.
Dal primo infatti si distingue per la sua caratterizzazione politica, in
contrasto con la neutralità ed imparzialità del Presidente della
Repubblica.
Dal secondo si differenzia per il fatto che, mentre il Presidente della
Giunta può normalmente essere preposto di funzioni amministrative
relative a materie di competenza regionale, il Presidente del
25
V., E. Zagarese, La figura, i poteri e i limiti del presidente della giunta regionale
nell’ordinamento costituzionale, Cacucci, Bari, 1976, pag. 8.
26
V., E. Spagna Musso, Il Presidente della regione nel sistema degli ordinamenti regionali,
Napoli 1961 pag.. 31 e ss; G. Chevallard, La posizione del presidente della giunta regionale, in
Riv. Trim. Dir. Pubb., 1968, pag. 959 e ss.
27
Corte Costituzionale, sentenza n°6 del 1957, per la quale “nessuna corrispondenza può
esservi tra un qualsiasi organo regionale e il Presidente della Repubblica, onde il primo
senz’altro assuma ed eserciti funzioni cha la legge dello Stato applicabile al territorio della
Regione affidi al Capo dello Stato, il quale, appunto perché tale, emana atti efficaci anche per
le Regioni che dello Stato sono parti, come è riaffermato nell’art. 1 di tutti gli statuti regionali”.
Cap. I Il Presidente della Regione e la forma di governo regionale prima della riforma del Titolo V
15
Consiglio solo eccezionalmente ad interim può assumere la
responsabilità di singoli dicasteri (art. 95 Cost.).
Tuttavia è stato osservato che la bipartizione delle funzioni
presidenziali non ha valido fondamento giuridico o quanto meno
una sicura base normativa.
Infatti, nell’alveo della citata normativa costituzionale, si poneva la
L. n° 62 del 1953 (c.d. legge Scelba) che, avendo specificato le
attribuzioni del Presidente della Giunta all’art. 25 non aveva
operato alcuna separazione tra funzioni conferite al Presidente della
Giunta in quanto tale e quelle attribuitegli in quanto Capo della
Regione.
Il legislatore, anzi, avendole elencate nello stesso articolo, neanche
si era preoccupato di far precedere le une alle altre; esse, anzi, erano
poste senza alcun ordine che potesse far pensare a due distinte
categorie di funzioni dell’organo presidenziale.
Per quanto riguarda gli Statuti regionali, si osserva che sotto il
menzionato profilo essi erano allineati sulle posizioni della citata
legge 62 del ’53, non avendo operato essi alcuna separazione o
distinzione delle funzioni presidenziali, pur essendo state queste,
nella maggior parte degli Statuti, ulteriormente dettagliate
28
.
In conclusione coordinate a sistema, le diverse fonti normative
evidenziavano una figura unitaria del Presidente della Giunta, cui
era attribuita una serie complessa e multiforme di poteri e la cui
28
Gli Statuti regionali sanciscono: 1) il potere presidenziale di dimettersi, determinando la
caduta della Giunta. Recano una attenuata eccezione gli Statuti dell’Umbria, della Calabria e
della Basilicata, che prevedono la possibilità della sopravvivenza della Giunta al Presidente,
ove il Consiglio Regionale riesca ad eleggere il successore, peraltro, entro il breve termine di
15 giorni in Umbria e in Calabria e senza termine in Basilicata; 2) il potere di sovrintendere gli
uffici e servizi regionali nonché di coordinare le attività della Giunta.