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3. Il contratto preliminare
Il contratto preliminare di vendita costituisce un contratto
consensuale ad effetti obbligatori ed appartiene alla categoria
dei c.d. negozi preparatori, volti ad obbligare le parti, promissario
acquirente e promittente alienante, a prestare il consenso per la
stipula del definitivo e per la realizzazione degli interessi
predeterminati dallo stesso contratto preliminare.
Si possono avere contratti preliminari bilaterali, che obbligano
entrambe le parti alla manifestazione del consenso in ordine alla
stipula del definitivo, ma si possono incontrare anche contratti
preliminari unilaterali, che obbligano una sola delle parti alla
prestazione del consenso, quest’ultima ipotesi deve essere
tenuta distinta dal contratto di opzione in quanto quest’ultimo
si conclude con la manifestazione del consenso di una sola delle
parti, mentre nel caso di preliminare unilaterale sarà necessaria
lo stesso la manifestazione di volontà di entrambe le parti ma
sarà solo una di queste ad essere obbligata a prestare il
consenso
5
.
Facendo riferimento a quella che è la finalità del contratto
preliminare, le parti ricorrono a questa tipologia contrattuale
quando la loro intenzione è quella di bloccare
temporaneamente l’affare in corso in vista della futura
conclusione di un contratto definitivo. Analizzando nel
dettaglio quello che è il mondo della compravendita
5
Per un maggiore approfondimento sulle caratteristiche del contratto
preliminare cfr. DOTT.SSA S. MIRABELLO, Sulla natura giuridica del contratto
preliminare e definitivo di vendita e sul preliminare di preliminare, pubblicato il 3 maggio
2021.
10
immobiliare si può comprendere quelle che sono le situazioni
che conducono a questo rinvio attraverso l’utilizzo di questa
figura contrattuale.
Le ipotesi possono essere tipicamente di due tipologie:
a) La prima ipotesi si verifica quando le parti intendono
vincolarsi senz’altro a concludere l’affare, attraverso la
stipulazione del contratto finale, ma ciò non risulta
possibile nell’immediato, si pensi ad esempio ad un
privato che intenda procedere all’acquisto di un
immobile che, in quel momento, è ancora in fase di
costruzione. I questo caso il contratto preliminare
permetterà agli interessati di vincolarsi reciprocamente
per il futuro e ottenere anche una garanzia e una tutela
in caso di inadempimento;
b) Una diversa ipotesi si verifica quando “almeno una delle
parti, pur essendo giunta ad una valutazione definitiva sulla
convenienza economica dell’affare, ritiene opportuno compiere
determinati accertamenti e controlli sui presupposti di validità e di
regolarità del contratto
6
”, ma soprattutto ritiene necessario
effettuare una valutazione sulle c.d. sopravvenienze
7
“e ciò
per consentire alle parti di valutare l’incidenza di
eventuali fattori sopravvenuti prima di realizzare
6
G. ALESSI, Configurabilità e validità della figura del “preliminare di preliminare”: la
questione va alle Sezioni Unite. Nota a Cass. civ., sez. II, 12 Marzo 2014, n. 5779, la
nuova procedura civile, 27 marzo 2014
7
Le sopravvenienze consistono in circostanze fattuali o giuridiche, estranee alla
sfera di dominio delle parti, che possono alterare il rapporto tra le parti. Si
pensi, come esempio, semplicemente alla crisi pandemica affrontata a causa del
virus Covid- 19
11
definitivamente l’assetto di interessi programmato con il
contratto”
8
.
Con la firma del preliminare, quindi, entrambe le parti tendono
a fissare, con un atto scritto, gli elementi della futura vendita, al
fine di evitare ripensamenti unilaterali, e cioè la volontà di un
parte di ridiscutere termini e condizioni della vendita per i quali
sia stato già raggiunto l’accordo, individuando chiaramente le
conseguenze che si verificheranno nella loro sfera patrimoniale,
sia con la sottoscrizione dell’atto definitivo che in caso
contrario.
Il legislatore del 1942 ha riservato limitate disposizioni per la
figura contrattuale esaminata in questo paragrafo. Queste
disposizioni si riducono, da una parte, ad una previsione del
requisito di forma, ex Art 1351 c.c., secondo il quale il contratto
preliminare dovrà essere considerato nullo qualora non venga
rispettata la stessa forma che la legge prevede per la stesura del
contratto definitivo, e dall’altra, la previsione di uno specifico
rimedio in caso di inadempimento e la necessità di provvedere
alla trascrizione del contratto preliminare.
Addirittura queste poche regole richiamate dal codice non
forniscono una disciplina solida e specifica in materia ma
conducono ugualmente dottrina e giurisprudenza a porsi
domande soprattutto dal punto di vista dell’applicazione degli
articoli richiamati nella pratica reale.
Tralasciando, in questa sede, la specificazione di quelli che sono
tutti i problemi applicativi che possono sorgere quando si parla
8
G. CARPINO, validità del preliminare di preliminare alla luce della giurisprudenza più
recente, Salvis Juribus, 31 gennaio 2017
12
di contratto preliminare ciò che è importante far emergere è che
il nostro legislatore non si è impegnato a fornire una definizione
e non si è neanche spinto nel fornire i tratti essenziali della
disciplina e nulla ha detto in merito alla struttura e agli effetti
tipici, ed è stato quindi compito della dottrina e della
giurisprudenza elaborarne i contorni attenendosi all’unica
normativa che può essere richiamata, quella inerente alle
disposizioni generali in materia di contratto.
3.1. (segue) il contenuto del contratto preliminare
Nonostante le scarne norme a disposizione per quanto attiene
il contenuto essenziale è però pacifico che il contratto
preliminare abbia ad oggetto una prestazione di fare che
consiste nell’obbligo di concludere in futuro il contratto
definitivo
9
.
Per permettere alle parti di raggiungere questo fine è necessario
che il contratto preliminare contenga quelli che sono gli
elementi identificativi dei beni oggetto di compravendita, le loro
caratteristiche costruttive e giuridiche, il prezzo pattuito e le
conseguenze in caso di mancata stipulazione del contratto
definitivo e quindi di inadempimento del contratto preliminare
stipulato.
In merito invece agli elementi accidentali, le parti possono
decidere di arricchire il contenuto del contratto inserendo delle
clausole aggiuntive, si parla a tal proposito di clausole
9
P.GIULIANO, Mancanza dell’elemento oggettivo o soggettivo nel preliminare,
fanpage.it, 27 settembre 2017
13
accessorie. Solitamente quando si parla di clausole accessorie si
fa riferimento a quelle clausole che vengono previste a tutela di
una o entrambe le parti
10
e le più frequenti sono:
a) Il termine per la stipula del contratto definitivo, in questo
caso le parti si impegnano ad indicare una data entro cui
sottoscrivere il successivo contratto di compravendita
davanti ad un notaio, in modo da circoscrivere
temporalmente il proprio impegno reciproco.
Una questione sorta in materia è stata quella di
comprendere se il termine indicato nel contratto
preliminare debba essere considerato essenziale
11
o
semplice
12
.
Secondo la corte di cassazione il termine stabilito nel
contratto preliminare non deve ritenersi essenziale, il
termine potrà ritenersi tale solo quando, all’esito di un
indagine riservata al giudice di merito, risulti
l’inequivocabile volontà delle parti di considerare persa
l’utilità economica dell’accordo, questa sarà l’unica
ipotesi in cui il termine indicato nel preliminare può
10
C.CONTINI, il preliminare di compravendita, UPPI unione piccoli proprietari
immobiliari, 21 ottobre 2021
11
Quando si parla di termine essenziale si fa riferimento al termine la cui
scadenza provoca la risoluzione del contratto in modo automatico, come viene
stabilito all’art 1457 c.c. si può notare che il termine essenziale si comporta, per
quanto riguarda gli effetti, come una clausola risolutiva, ma opera in modo
speculare in quanto la risoluzione si attiva in modo automatico all’avverarsi
della condizione che consiste nel superare il termine stabilito di comune
accordo. Ex Art 1457 c.c
12
Quando si parla di termine semplice in caso di scadenza del tempo pattuito
dalle parti nel contratto preliminare la parte che non rispetta il termine viene
considerata inadempiente e in mora ma ciò che distingue il termine semplice dal
termine essenziale è che in quello semplice il contratto, nonostante
l’inadempimento, rimane vincolante
14
legittimare lo scioglimento del contratto
13
. Negli altri
casi, invece, deve ritenersi che in presenza di un
impedimento oggettivo, le parti possono richiedere una
proroga purché questa sia giustificabile e inidonea a
pregiudicare l’utilità della prestazione
14
. Secondo quanto
si può ricavare dall’art 1457 c.c , il termine per la
stipulazione del contratto definitivo, dunque, non è di
per sé essenziale ma può esserlo laddove si verifichi
l’ipotesi in cui a seguito di un inadempimento di una delle
parti l’utilità economica della vendita risulti cessata e di
conseguenza non sussisterà più l’interesse a proseguire
nella conclusione del contratto.
Qualora le parti decidano di non inserire un termine nel
contratto preliminare, secondo quanto affermato dalla
corte di cassazione recentemente, è applicabile il
principio di cui all’art 1183 c.1 c.c.
“Qualora gli interessati stabiliscano che il definitivo si concluda nel
momento in cui una delle parti lo richieda deve ritenersi che in
mancanza di diversa indicazione valga il termine ordinario di
prescrizione di dieci anni”
15
;
b) La caparra confirmatoria, disciplinata all’art 1385 c.c.,
questa permette di confermare la serietà dell’impegno
assunto da parte dell’acquirente
16
. In questo caso se la
13
C.CONTINI, il preliminare di compravendita, UPPI unione piccoli proprietari
immobiliari, 21 ottobre 2021
14
Cass. , sez. II, 22 ottobre 2014 n. 22454.
15
Cass. Sez. II , sentenza. n. 21647/2019
16
Salvi Immobiliari s.a.s del Geom.Salvi Alessio e C., 5 domande sulla caparra
confirmatoria, Borgosatollo
15
trattativa procede senza problemi fino al contratto
definitivo la caparra potrà essere imputata al pagamento
del prezzo stabilito dalle parti per il bene oggetto del
contratto, qualora invece, a causa di un inadempimento,
non si arrivi alla stipulazione del contratto definitivo
bisogna distinguere l’ipotesi in cui sia l’acquirente ad
essere inadempiente o l’alienante. Nel primo caso la
caparra verrà trattenuta dal venditore, nell’ipotesi in cui
invece sia il venditore a risultare inadempiente
quest’ultimo dovrà riconoscere all’acquirente
adempiente il doppio della caparra che questo aveva
versato con il contratto preliminare;
c) La clausola penale, prevista all’art 1382 c.c., le parti cosi
possono prevedere che in caso di inadempimento, totale
o parziale, la parte inadempiente sia tenuta a pagare una
somma di denaro a titolo di risarcimento del danno. A
differenza della caparra, la penale può essere prevista
anche solo per il ritardo nell’adempimento della
prestazione
17
.
3.2. (segue) il rapporto contratto preliminare- definitivo. Le teorie.
In merito al rapporto tra il contratto preliminare e il contratto
definitivo è necessario richiamare tre tesi.
Secondo una prima teoria richiamata dalla cassazione in una sua
pronuncia del 2013 vi è una prevalenza del contratto definitivo
17
C.CONTINI, il preliminare di compravendita, UPPI unione piccoli proprietari
immobiliari, 21 ottobre 2021
16
risetto al preliminare. Il contratto preliminare è un contratto
autonomo che si distingue dal contratto definitivo, tra i due atti
si individua semplicemente un rapporto negoziale ed
è solo con il contratto definitivo che si verifica l’effettivo
trasferimento del diritto oggetto del contratto
18
.
Le due tipologie contrattuali hanno una loro personale finalità,
il contratto preliminare ha infatti come causa la stipulazione del
contratto definitivo quest’ultimo invece ha la causa propria del
contratto posto in essere dalle parti cioè la vendita effettiva
dell’immobile dal venditore al compratore.
Secondo questa teoria, richiamata nella pronuncia in questione,
viene data l’opportunità al contratto definitivo di avere un
contenuto diversificato rispetto a quello programmato nel
contratto preliminare, salvo che le parti non abbiano
espressamente previsto che il contenuto del preliminare
sopravviva.
Con una sentenza, sempre della corte di cassazione successiva
a quella appena richiamata si è rimarcata ancora una volta la
prevalenza del contratto definitivo soprattutto nell’ipotesi in cui
il contenuto risulti al termine difforme tra le due tipologie
contrattuali. Nel caso esaminato dalla Suprema Corte,
l’acquirente di un immobile aveva convenuto in giudizio davanti
al Tribunale di Lecce il venditore, lamentando l’applicazione di
condizioni di vendita definitive differenti rispetto al contenuto
del contratto preliminare. La Corte di Cassazione, investita della
questione, ha ricordato che il definitivo costituisce l’unica fonte
18
Cass.., Sez. II, 30 aprile 2013, n. 10209
17
dei diritti e delle obbligazioni inerenti al negozio stipulato
19
, solo
a questo le parti dovranno attenersi
20
.
Sul lato opposto invece si deve richiamare la seconda teoria,
sempre riportata e ricavabile da una pronuncia della corte di
cassazione, che al contrario ritiene di dover far prevalere il
contenuto del contratto preliminare
21
. Questa è una teoria che
in realtà rimane isolata in dottrina in quanto contesta la qualifica
di negozio giuridico del contratto definitivo.
Secondo questa tesi con il contratto definitivo il contraente non
ha la possibilità di scegliere il contenuto dell'atto, ma non ha
neanche la possibilità di scegliere se contrarre o no, dovendo
necessariamente stipularlo. Di conseguenza il contratto
definitivo viene visto come un atto attraverso il quale si
conferisce efficacia al contratto preliminare precedentemente
stipulato.
Secondo questa tesi giurisprudenziale il contratto preliminare
non ha solo una finalità preparatoria dell’intera compravendita,
che conduce alla stipulazione del contratto definitivo, ma è
addirittura l’unica e sola fonte dei diritti e degli obblighi
contrattuali per le part, di conseguenza è solo da questo
contratto che discendono gli effetti giuridici del rapporto posto
in essere dalle parti. Il contratto definitivo avrà solo lo scopo di
dimostrare l’adempimento dell’obbligo assunto dalle parti in
sede preparatoria
22
.
19
R. CALVO, Diritto civile, Vol. II, Il contratto, Torino, 2015
20
Cass., Sez. II ., 2 settembre 2019, n. 21951
21
Cass.., Sez. Il, 18.11.1987, n. 8486
22
Teoria di Montesano. Questa teoria, anche se non del tutto condivisibile dal
punto di vista teorico e pratico, tuttavia ha avuto il notevole pregio di mettere a
fuoco l'ambiguità della figura preliminare e del suo rapporto col definitivo,