“Potere amministrativo di ordinanza di necessità ed urgenza” è forse la
denominazione più esatta. Alla specificazione della natura amministrativa del
potere, aggiunge infatti l'elemento dei presupposti di necessità e urgenza, sua
caratteristica imprescindibile.
Di certo, però, non è la più diffusa.
E' d'uso infatti riferirsi al potere di ordinanza invocando direttamente gli atti che
ne sono il prodotto, anch'essi denominati in modo molto vario: “ordinanze
contingibili ed urgenti”, “ordinanze sindacali d'urgenza”, “provvedimenti di
urgenza del Sindaco” (o “del Prefetto”), “ordinanze di necessità e urgenza”,
“ordinanze anche in deroga alla legislazione vigente”.
Già da questa prima, sommaria esposizione delle sue denominazioni è possibile
individuare le caratteristiche fondamentali del potere amministrativo di
ordinanza.
Innanzitutto, esso è caratterizzano da due presupposti: la necessità e l'urgenza. Si
tratta quindi di un potere distinguibile dagli altri in virtù dei presupposti del suo
esercizio, i quali lo fanno associare, generalmente, all'idea di eccezione3.
In secondo luogo, gli atti di esercizio del potere di ordinanza assumono diverse
denominazioni, variabili – per tradizione – a seconda dell'organo titolare del
potere stesso.
Infine: alcune denominazioni (es. “ordinanze anche in deroga alla legislazione
vigente”) sottolineano la natura derogatoria di tale potere, introducendo il suo
problematico rapporto con il principio costituzionale di legalità.
Per meglio comprendere i rapporti tra potere di ordinanza e altri poteri
dell'ordinamento - e così intuirne la peculiarità - è utile fare riferimento
brevemente alla storia del termine “ordinanza” nel lessico giuridico italiano.
Esso pare mutuato dal tedesco “ordnung”, che significa insieme “ordinamento”,
3 R. CAVALLO PERIN, op. cit. sup., p.1.
6
“regolamento”, “ordinanza”, “ordine”4.
In Italia, impiegato soprattutto in ambito militare, tendeva inizialmente a
confondersi con un altro termine dal significato certo non univoco: quello di
“decreto”5.
Secondo Giannini6, ad una prima fase nella quale qualsiasi atto adottato sul
presupposto della necessità era denominato “ordinanza”, seguì una seconda fase
nella quale si distinsero gli atti necessitati aventi forza di legge (oggi: decreti-
legge) dalle ordinanze soggettivamente amministrative, sia di carattere normativo
che di carattere provvedimentale. Solo successivamente – e dopo un accesso
dibattito – si affermò quindi la natura non normativa del potere di ordinanza.
Quale può essere dunque – oggi – il significato tecnico del termine “ordinanza”?
Secondo alcuni Autori7, la parola “ordinanza” - senza ulteriori specificazioni –
varrebbe ad indicare esclusivamente “i provvedimenti emanati da organi
monocratici del Governo, o delle autonomie locali, in deroga alle normali
disposizioni di legge”, cioè appunto le ordinanze amministrative di necessità ed
urgenza.
Tuttavia, si registra ancora l'impiego del termine per indicare gli ordini rivolti a
più persone8, o alcuni provvedimenti di esecuzione di leggi e regolamenti9.
Sia pure con alcune precauzioni, quindi, è possibile affermare che elementi
caratterizzanti del termine ordinanza sono essenzialmente il legame con le
nozioni di necessità, urgenza e contingibilità e la sua natura derogatoria.
Volendo da ciò trarre una prima conclusione, il potere di ordinanza è definibile
come il potere - attribuito a particolari organi dell'amministrazione – di
provvedere in via d'urgenza, in deroga a disposizioni di legge, sul presupposto
della necessità.
4 M.S. GIANNINI, op. cit. sup., p. 389.
5 L. MEUCCI, Istituzioni di Diritto Amministrativo, Torino, 1892, p. 147.
6 M. S. GIANNINI, op. cit. sup., p.3 89.
7 R. CAVALLO PERIN, op. cit. sup. p. 6.
8 E. CASETTA, Manuale di Diritto Amministrativo, Giuffrè, Milano, 2006, p. 337.
9 R. CAVALLO PERIN, op. cit. sup., p. 6.
7
2. Il potere di ordinanza nella dottrina;
La manualistica non vi dedica molta attenzione. Spesso, nell'esposizione
schematica delle caratteristiche fondamentali del provvedimento amministrativo
– tra le quali vi è la tipicità – viene citata, di sfuggita, l'esistenza di
provvedimenti il cui contenuto non è predeterminato dalla legge (quindi di
provvedimenti non-tipici!). Essi, “d'altro canto, sono previsti proprio per far
fronte a situazioni che non possono essere risolte rispettando il normale ordine
delle competenze e i normali poteri”10.
A volte, un accenno alle ordinanze di necessità ed urgenza è impiegato per
illustrare la differenza fra tipicità e nominatività: esse sono sì provvedimenti
nominati (perchè espressamente previsti dall'ordinamento), ma non tipici, in
quanto il loro contenuto non è prestabilito in legge.
Anche in testi più specialistici, dedicati alla classificazione dei provvedimenti
amministrativi e alle loro caratteristiche11, lo spazio dedicato alle ordinanze di
necessità ed urgenza è minimo.
Praticamente inesistenti sono poi le monografie dedicate all'argomento: rilevante
eccezione è rappresentata dall'opera Potere di ordinanza e principio di legalità di
Roberto Cavallo Perin (1990), punto di riferimento fondamentale per questo
lavoro12.
Non vi è dunque da stupirsi se nella pratica - come si vedrà nel prosieguo - le
amministrazioni interessate sembrano procedere per tentativi, impiegando come
traccia provvedimenti già adottati e sottoposti al sindacato di legittimità del
giudice per affrontare situazioni simili.
10 E. CASETTA, op. cit. sup., p. 366.
11 si veda, ad es. P. VIRGA, Il provvedimento amministrativo, Giuffrè, Milano, 1972, p. 71.
12 degna di nota, ma riferita ad un contesto normativo ormai profondamente mutato, è anche G. ALESSI,
Le ordinanze del Sindaco e del Prefetto, Milano, 1964.
8
Significativamente, a seguito delle novità introdotte nel maggio del 2008 dal c.d.
“pacchetto sicurezza” dal Governo Berlusconi IV, l'Associazione Nazionale dei
Comuni Italiani (A.N.C.I.) ha annunciato13 la creazione di una banca dati dei
provvedimenti adottati in virtù dei “nuovi poteri” attribuiti ai Sindaci, per
agevolarne lo studio e consentire alle amministrazioni interessate di far tesoro di
ciascun precedente.
3. Provvedimenti contingibili e urgenti dei Sindaci;
Proprio su quest'ultima categoria di atti vuole concentrarsi la presente trattazione.
Con “potere contingibile e urgente dei Sindaci” si intende il potere del Sindaco –
capo dell'amministrazione comunale, ma investito anche di funzioni di
competenza statale - di adottare provvedimenti (da sempre denominati
“ordinanze”) dal carattere contingibile e urgente. Potere attribuito da molteplici
disposizioni di legge: leggi speciali, provvedimenti emergenziali, e leggi di
disciplina generale degli Enti Locali, come il vigente Testo Unico (d.lgs. 18
agosto 2000, n. 267 e succ. mod.), che lo contempla agli artt. 50 e 54.
Tale potere non è che una specificazione14 del sopra descritto potere
amministrativo di ordinanza di necessità ed urgenza.
Il Sindaco e il Prefetto sono, come si vedrà, due degli organi ai quali da più
tempo la legge affida tale potere: la denominazione tradizionale di
“provvedimenti contingibili e urgenti” ha così indotto la dottrina a parlare di
“potere contingibile e urgente”.
13 v. comunicato stampa del 7 Agosto 2008, reperibile sul sito ufficiale dell' A.N.C.I. www.anci.it . La
raccolta dei provvedimenti sindacali è iniziata nell'agosto del 2008. Nel marzo 2009 la Banca Dati
aveva catalogato oltre 600 ordinanze, adottate a seguito dell'entrata in vigore del d.l. n. 92/2008. Esse
sono state oggetto di uno studio promosso dall' A.N.C.I. e dalla Fondazione Cittalia e pubblicato nel
marzo 2009 con il titolo Oltre le ordinanze. I Sindaci e la sicurezza urbana, (disponibile su
www.anci.it).
14 R. CAVALLO PERIN, in R. CAVALLO PERIN, A. ROMANO (a cura di), Comm. breve al T.U. sulle
Autonomie Locali, CEDAM, Padova, 2006, p. 361.
9
Esso è tornato ad essere, negli ultimi tempi, al centro dell'attenzione degli
operatori del diritto in virtù del nuovo ruolo che il Sindaco pare avviato ad
assumere nel nostro ordinamento.
4. Ragioni della scelta: il nuovo ruolo dei Sindaci alla luce delle recenti riforme;
le competenze del Sindaco-capo dell'amministrazione comunale e quelle
del Sindaco-ufficiale di Governo.
La riforma in senso federalista15 della Costituzione, realizzata con l. cost. 18
ottobre 2001 n. 3 (c.d. “riforma del Titolo V”), ha delineato per gli enti territoriali
un ruolo diverso da quello immaginato dall'Assemblea Costituente.
Senza inoltrarsi nel dibattito sulla instaurazione o meno di una nuova forma di
Stato – che ha appassionato i costituzionalisti16 - e tralasciando la spinosa
questione della c.d equiordinazione istituzionale tra Stato ed altri enti
territoriali17, è sufficiente, ai nostri fini, evidenziare come la riforma abbia inciso
anche sull'attribuzione delle funzioni amministrative ai Comuni, rivoluzionando
il vecchio modello centralista18.
L'art. 118 Cost. prevedeva, nel suo testo originale, la semplice possibilità di
attribuire a Province e Comuni funzioni “di interesse esclusivamente locale”19.
Il testo attualmente vigente ha un tono piuttosto diverso: “Le funzioni
amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio
15 per una analisi delle trasformazioni prodotte dalla riforma sul ruolo degli enti locali si veda F.
STADERINI, Diritto degli Enti locali, XI° ed., Cedam, Padova, 2006, pp. 49 ss.
16 si veda ad es. T. GROPPI, M. OLIVETTI (a cura di), La Repubblica delle autonomie, Giappichelli,
Torino, 2001;
17 art. 114 Cost. “La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle
Regioni e dallo Stato”. Il testo previgente recitava: “La Repubblica si riparte in Regioni, Province e
Comuni”.
18 I. MASSA PINTO, in R. CAVALLO PERIN, A. ROMANO (a cura di), op. cit. sup., p. 16;
19 art. 118 Cost. (testo originale – G.U. 27 dicembre 1947 n. 298): “Spettano alla Regione le funzioni
amministrative per le materie elencate nel precedente articolo, salvo quelle di interesse
esclusivamente locale, che possono essere attribuite dalle leggi della Repubblica alle Province, ai
Comuni o ad altri enti locali. [...]”.
10
unitario [...]20” siano conferite ad altri livelli di governo.
Il Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali (d.lgs. 18 agosto 200 n. 267,
per brevità: T.U.E.L.) risale a prima della riforma e, come già la previgente l.
142/199021, attribuisce al Comune la funzione di “cura degli interessi della
comunità locale” e di promozione del suo “sviluppo”(art. 3) . Tale disposizione
assume tuttavia un significato piuttosto diverso da quello tradizionale, alla luce
della citata riforma costituzionale del 2001 e della devoluzione di competenze
amministrative già attuata alla fine degli anni '90, con le c.d. riforme Bassanini22.
Come risultato dei diversi interventi infatti, il Comune appare oggi - secondo il
disegno costituzionale in via di progressiva attuazione - destinato a ricoprire un
ruolo di primaria importanza tra i livelli di governo.
Il ruolo del Sindaco ha certamente subito le conseguenze di tali innovazioni. Il
capo dell'amministrazione comunale – direttamente eletto dai cittadini dal 199323
– è investito delle responsabilità derivanti delle nuove funzioni attribuite al
Comune dalla Costituzione e dalle leggi.
Ma è anche il Sindaco – ufficiale di governo a vedere oggi modificato il proprio
ruolo.
Le funzioni di competenza statale tradizionalmente esercitate dai Comuni – che
si affiancano a quelle proprie dell'Ente - sono da sempre riservate al Sindaco.
Oggi è l'art. 54 del T.U.E.L. ad attribuirgli in via generale – in qualità di
“ufficiale di governo” - la “sovrintendenza” sulle funzioni di competenza statale.
20 art. 118 Cost., come modificato dalla l. cost. 18 ottobre 2001 n.3; tale disposizione costituisce “una
delle maggiori innovazioni contenute nella riforma costituzionale” secondo F. STADERINI, op. cit.
sup., p. 64.
21 l. 8 giugno 1990, n. 142. Legge sull'ordinamento delle autonomie locali.
22 v. art. 1 l. 31 marzo 1997, n. 59, che conferisce a Regioni ed enti locali “tutte” le funzioni
amministrative, precedentemente esercitate “da qualunque organo dello Stato”, che siano
“localizzabili nei rispettivi territori”.
23 l. 25 marzo 1993, n. 81. L'elezione diretta determina la nascita di una nuova “figura carismatica del
primo cittadino”, al quale la cittadinanza rivolge nuove domande, a cominciare da quella di una
maggiore “sicurezza urbana”: si veda M. GIOVANNETTI, in AA.VV., Oltre le ordinanza. I Sindaci e
la sicurezza urbana, 2009, pubblicato da A.N.C.I. e Fondazione Cittalia su www.anci.it.
11
E proprio su tali funzioni è intervenuta la recente riforma realizzata con il
decreto-legge 23 maggio 2008 n. 92, convertito con mod. in l. 24 luglio 2008
n.125 (c.d. “decreto sicurezza 2008”).
5. Il “decreto sicurezza 2008”;
Il provvedimento contiene disposizioni piuttosto eterogenee in materia di
sicurezza pubblica: dall'istituzione di nuove fattispecie di reato e circostanze
aggravanti, alla modifica di norme processuali, fino alla possibilità di impiego
delle Forze Armate per compiti di ordine pubblico. A livello di sistema, tuttavia,
l'innovazione più significativa introdotta dal “decreto sicurezza” è certamente la
sostituzione integrale del citato art. 54 T.U.E.L, che appare in grado di produrre
una significativa trasformazione del ruolo del Sindaco-ufficiale di Governo.
Per cogliere la portata di tale trasformazione, è utile un rapido confronto fra il
testo previgente e quello attuale dell'art. 54.
Testo previgente
Articolo 54 - Attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale
1. Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, sovraintende:
a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti
demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in
materia di ordine e di sicurezza pubblica;
c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle
funzioni affidategli dalla legge;
d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico,
informandone il Prefetto.
2. Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei
princìpi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti al fine
di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini; per
l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al Prefetto, ove occorra, l'assistenza
della forza pubblica.
3. In casi di emergenza, connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o
acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari
12
necessità dell'utenza, il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei
pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili
territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al
pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al
comma 2.
4. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 2 è rivolta a persone determinate e
queste non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a
spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero
incorsi.
5. Chi sostituisce il Sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.
6. Nell'ambito dei servizi di cui al presente articolo, il Prefetto può disporre ispezioni
per accertare il regolare funzionamento dei servizi stessi nonché per l'acquisizione di
dati e notizie interessanti altri servizi di carattere generale.
7. Nelle materie previste dalle lettere a), b), c) e d) del comma 1, nonché dall'articolo
14, il Sindaco, previa comunicazione al Prefetto, può delegare l'esercizio delle
funzioni ivi indicate al presidente del consiglio circoscrizionale; ove non siano costituiti
gli organi di decentramento comunale, il Sindaco può conferire la delega ad un
consigliere comunale per l'esercizio delle funzioni nei quartieri e nelle frazioni.
8. Ove il Sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia ai compiti di cui al
presente articolo, il Prefetto può nominare un commissario per l'adempimento delle
funzioni stesse.
9. Alle spese per il commissario provvede l'ente interessato.
10. Ove il Sindaco non adotti i provvedimenti di cui al comma 2, il Prefetto provvede
con propria ordinanza.
Testo vigente
Articolo 54 - Attribuzioni del Sindaco nelle funzioni di competenza statale.
1. Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:
a) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in
materia di ordine e sicurezza pubblica;
b) allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica
sicurezza e di polizia giudiziaria;
c) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico,
informandone preventivamente il Prefetto.
2. Il Sindaco, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, concorre ad assicurare
anche la cooperazione della polizia locale con le forze di polizia statali, nell'ambito
delle direttive di coordinamento impartite dal Ministro dell'interno – Autorita' nazionale
di pubblica sicurezza.
3. Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende, altresì, alla tenuta dei registri di
13
stato civile e di popolazione e agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia
elettorale, di leva militare e di statistica.
4. Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti,
anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di
prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l' incolumità' pubblica e la
sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente
comunicati al Prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti
necessari alla loro attuazione.
4-bis. Con decreto del Ministro dell'Interno è disciplinato l'ambito di applicazione delle
disposizioni di cui ai commi 1 e 4 anche con riferimento alle definizioni relative alla
incolumità pubblica e alla sicurezza urbana.
5. Qualora i provvedimenti adottati dai Sindaci ai sensi dei commi 1 e 4 comportino
conseguenze sull'ordinata convivenza delle popolazioni dei comuni contigui o limitrofi,
il Prefetto indice un'apposita conferenza alla quale prendono parte i Sindaci
interessati, il presidente della provincia e, qualora ritenuto opportuno, soggetti pubblici
e privati dell'ambito territoriale interessato dall'intervento.
5.bis Il Sindaco segnala alle competenti autorità, giudiziaria o di pubblica sicurezza, la
condizione irregolare dello straniero o del cittadino appartenente ad uno Stato
membro dell'Unione Europea, per la eventuale adozione di provvedimenti di
espulsione o di allontanamento dal territorio dello Stato.
6. In casi di emergenza, connessi con il traffico o con l'inquinamento atmosferico o
acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari
necessita' dell'utenza o per motivi di sicurezza urbana, il Sindaco può modificare gli
orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché,
d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni
interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio,
adottando i provvedimenti di cui al comma 4.
7. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 4 e' rivolta a persone determinate e
queste non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a
spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui siano
incorsi.
8. Chi sostituisce il Sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.
9. Nell'ambito delle funzioni di cui al presente articolo, il Prefetto può disporre
ispezioni per accertare il regolare svolgimento dei compiti affidati, nonché per
l'acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere generale.
10. Nelle materie previste dai commi 1 e 3, nonché dall'articolo 14, il Sindaco, previa
comunicazione al Prefetto, puo' delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate al
presidente del consiglio circoscrizionale; ove non siano costituiti gli organi di
decentramento comunale, il Sindaco può conferire la delega a un consigliere
comunale per l'esercizio delle funzioni nei quartieri e nelle frazioni.
11. Nelle fattispecie di cui ai commi 1, 3 e 4, nel caso di inerzia del Sindaco o del suo
delegato nell'esercizio delle funzioni previste dal comma 10, il Prefetto può intervenire
14
con proprio provvedimento.
12. Il Ministro dell'Interno può adottare atti di indirizzo per l'esercizio delle funzioni
previste dal presente articolo da parte del Sindaco.
La prima differenza a catturare l'attenzione è il diverso ordine nel quale le
funzioni di competenza statale (in precedenza denominate “servizi”) sono
elencate.
Alla tenuta dei registri di stato civile sono state significativamente anteposte le
attribuzioni in materia di sicurezza pubblica. Ribaditi i tradizionali compiti di
vigilanza ed il rinvio ai poteri attribuiti dalle leggi di pubblica sicurezza, il testo
prevede quindi in capo al Sindaco (comma 2) il nuovo compito di concorrere al
“coordinamento” delle forze di polizia locali con quelle statali, nell'ambito di
direttive emanate dal ministero dell'Interno.
L'art. 54 prosegue con le tradizionali norme attributive del potere di ordinanza,
innovate però in almeno due elementi: quello dei presupposti e quello delle fonti.
Il presupposto per l'adozione, da parte del Sindaco, dei provvedimenti
contingibili e urgenti era tradizionalmente la sussistenza di gravi pericoli –
potenziali o in atto - per l'incolumità dei cittadini. La riforma lo ha sostituito con
i nuovi concetti di “incolumità pubblica” e “sicurezza urbana”, rivelando la
volontà di ampliare l'ambito di impiego dei provvedimenti sindacali.
Meno chiara è l'intenzione rivelata dall'aggiunta della parola “anche24” a seguito
di “provvedimenti” (aggiunta operata, peraltro, in sede di conversione in legge).
La possibilità di adottare provvedimenti “anche contingibili e urgenti” può essere
logicamente interpretata in un solo modo: come la possibilità di adottare –
sussistendo i medesimi presupposti – provvedimenti di carattere non contingibile
e urgente per conseguire gli stessi obiettivi. Ma quale categoria di provvedimenti
individua allora, a contrario, la norma? Provvedimenti tipici e quindi dal
24 emendamento del Governo n. 6.1, seduta pomeridiana del 18 giugno 2008. Fonte: A.S. n. 692, su
www.senato.it.
15
contenuto definito in legge?
Ciò appare poco probabile, per due distinte ragioni: innanzitutto, il “decreto
sicurezza” non ne introduce alcuno, nonostante lo scopo dichiarato di attribuire
“nuovi poteri” ai Sindaci. In secondo luogo, un riferimento generico a poteri
tipici è già presente (nel testo attuale come in quello abrogato) nel comma primo
dell'art. 54, che prevede tra i compiti del Sindaco l'adozione di “atti [...] attribuiti
dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e di sicurezza pubblica”.
E' ipotizzabile, in alternativa, che la parola “anche” sia riferita al significato a-
tecnico degli aggettivi “contingibile e urgente”, e riveli quindi la volontà di
attribuire ai Sindaci il potere emanare ordinanze di carattere non-temporaneo25, e
forse anche normativo, data la frequenza con la quale (come si vedrà in seguito)
il giudice amministrativo ha annullato provvedimenti sindacali ex art.54 proprio
in ragione della loro natura permanente.
Questa seconda ipotesi apre però serissime questioni di legittimità, in quanto la
compatibilità del potere di ordinanza con il principio costituzionale di legalità è
stata da sempre fondata sul carattere eccezionale e temporaneo dei provvedimenti
in virtù di esso adottabili26.
25 il Servizio studi del Senato della Repubblica ha prodotto, in occasione della seconda lettura del
disegno di legge di conversione (A.S. n. 692-B), una “scheda di lettura” ad ausilio dei componenti
dell'Assemblea (dossier n. 33, luglio 2008, disponibile su www.senato.it) nella quale,
significativamente, si legge (p. 92): <<Il comma 4 novellato amplia il potere del Sindaco di emanare
ordinanze contingibili e urgenti [...] A questo potere viene aggiunta una competenza per così dire
“ordinaria” ad adottare provvedimenti con le medesime finalità. Il termine “anche” [...] chiarisce
infatti che i provvedimenti di cui si parla possono anche non rientrare tra quelli contingibili e urgenti, i
cui presupposti e limiti sono stati definiti dalla giurisprudenza nel corso degli anni [...].>>. E ancora,
(p. 94): <<L'estensione e i limiti del potere del Sindaco [...] non sono più precisamente individuati nel
testo in esame, ma da un successivo atto di natura non legislativa [...] Si osserva che il testo non
precisa se il decreto ministeriale in oggetto ha natura regolamentare>>. Il Ministro dell'Interno
adotterà poi un decreto (D.M. 5 agosto 2008) di natura non regolamentare (T.A.R. Lazio, Sez. II, n.
12222/2008). Sembra evidente l'intento di svincolare i Sindaci dai limiti individuati dalla
giurisprudenza per le ordinanze contingibili e urgenti attribuendo poteri “ordinari”, cioè nominati.
Tuttavia, il D.M. citato non sembra introdurre significative innovazioni, lasciando così le attribuzioni
del Sindaco nell'orbita del potere di ordinanza. Il punto sarà analizzato in modo approfondito nel Cap.
II.
26 il problema della legittimità delle ordinanze dagli effetti non-temporanee è attualmente oggetto di
attenzione da parte della giurisprudenza (v. Cap. I., par. 2.4). La riforma introdotta con il “decreto
sicurezza 2008” ne ha accentuato la rilevanza, portando all'adozione di ordinanze dal carattere
dichiaratamente normativo e non temporaneo: si v. (p. 21) lo studio Oltre le ordinanza. I Sindaci e la
sicurezza urbana, pubblicato (2009) da A.N.C.I. e Fondazione Cittalia, e disponibile su www.anci.it.
16
Sotto il profilo delle fonti, il comma 4-bis – aggiunto anch'esso in sede di
conversione – demanda ad un decreto ministeriale il compito di disciplinare
“l'ambito di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4”, nonché quello
di definire le nozioni di “incolumità pubblica” e “sicurezza urbana”. La scelta di
affidare tale funzione ad una fonte di rango sub-legislativo appare discutibile,
vista la centralità delle due nozioni ai fini del sindacato di legittimità dei
provvedimenti. Evidentemente, è stata ritenuta indispensabile la possibilità di
modificare il loro contenuto sulla base dell'esperienza, e preferibile non lasciare
ai soli giudici il compito di attribuirvi significato.
Il successivo comma 5-bis introduce poi l'obbligo per il Sindaco di “segnala[re]
alle competenti autorità, giudiziaria o di pubblica sicurezza, la condizione
irregolare dello straniero o del cittadino appartenente ad uno Stato membro
dell'Unione Europea, per la eventuale adozione di provvedimenti di espulsione o
di allontanamento dal territorio dello Stato”.
Difficile comprendere se esso configuri in capo alle amministrazioni comunali
l'obbligo di creare strutture – veri e propri uffici – per la ricerca e/o raccolta di
informazioni sullo stato di irregolarità degli stranieri presenti sul loro territorio.
La sua concreta attuazione - della quale esistono già i primi esempi27 -
consentirà probabilmente di fare chiarezza in merito.
Il ruolo di coordinamento del Ministro dell'Interno è ribadito infine dall'ultimo
comma dell'art. 54, che dispone: “Il Ministro dell'Interno può adottare atti di
indirizzo per l'esercizio delle funzioni previste dal presente articolo da parte del
Sindaco”.
Il quadro appare dunque innovato, anche se solo con il tempo potrà essere
27 secondo il quotidiano Libero (2 settembre 2008, pag. 12), il Comune di Cantù (Como) avrebbe
istituito un “numero verde” e un apposito ufficio presso la propria Polizia Municipale per raccogliere
le denunce dei cittadini in merito alla presenza di clandestini sul territorio comunale. Tale ufficio
risulta essere stato istituito in virtù in una deliberazione della Giunta Comunale che si richiama alle
innovazioni apportate al T.U.E.L. dal “decreto sicurezza”, sia pure con la ambigua formulazione
“considerato che ai Sindaci sono state attribuite ulteriori competenze in materia di sicurezza urbana”.
17
definita la nuova posizione assunta dai Sindaci nel complesso sistema delle
istituzioni alle quali sono affidate funzioni di pubblica sicurezza.
Molto dipenderà, probabilmente, dall'azione del Ministero dell'Interno e delle
Prefetture nella funzione di coordinamento prima delineata.
Al Ministero la legge riserva infatti due compiti essenziali:
1) tratteggiare gli ambiti di intervento dei provvedimenti sindacali e definire
la condizione di “sicurezza urbana” da perseguire (tramite il decreto
ministeriale di cui al comma 4-bis dell'art. 54);
2) emanare non ben specificati “atti di indirizzo” (ultimo comma).
Ai Prefetti spetta invece il compito di intervenire in caso di inerzia dei Sindaci
(comma 11), nonché “qualora i provvedimenti adottati [...] comportino
conseguenze sull'ordinata convivenza delle popolazioni dei Comuni contigui o
limitrofi”, nel qual caso “il Prefetto indice un'apposita conferenza alla quale
prendono parte i Sindaci interessati, il Presidente della Provincia e, qualora
ritenuto opportuno, soggetti pubblici e privati dell'ambito territoriale interessato
dall'intervento”.
Ma proprio su questo punto – il coordinamento a livello centrale delle nuove
funzioni – si registrano alcuni segnali di incertezza da parte di Parlamento e
Governo.
Basti osservare che il testo originale del decreto-sicurezza (d.l. 23 maggio 2008
n. 92) prevedeva la possibilità del tutto inedita di un intervento autonomo dei
Prefetti, senza il presupposto dell'inerzia del Sindaco28. Possibilità eliminata in
sede di conversione.
28 nel testo originale del decreto-legge, il nuovo art. 54 comma 11 del T.U.E.L. disponeva: “Nelle
fattispecie di cui ai commi 1, 3 e 4, anche nel caso di inerzia del Sindaco o del suo delegato
nell'esercizio delle funzioni previste dal comma 10, il Prefetto puo' intervenire con proprio
provvedimento”. La parola “anche” è stata soppressa in sede di conversione (seconda lettura al
Senato) su emendamento n. 6.733 a firma BRICOLO, BODEGA, DIVINA, MAURO,
MAZZATORTA, VALLARDI, del gruppo Lega Nord Padania (v. allegato A al resoconto stenografico
della seduta n. 23 del 18/06/2008, su www.senato.it).
18