Introduzione
La pubblica Amministrazione ha conosciuto negli ultimi anni una trasformazione
impensabile, anche ai più avveduti precursori di processi innovativi, sulla spinta di
tre esigenze convergenti: legislativa, economica e organizzativa.
L’integrazione europea ed i principi da essa espressi hanno obbligato il legislatore
italiano ad adeguare la propria normativa ai principi emergenti a livello
comunitario.
Le restrizioni economiche, imposte a livello europeo e nazionale, sempre più di
attualità e legate ad una visione di ottimizzazione delle risorse, hanno compresso le
assegnazioni afinalistiche e parametriche a favore di una progettualità finanziata in
conseguenza del raggiungimento di apprezzabili risultati economici e sociali.
L’inadeguatezza del settore pubblico nel programmare, progettare e gestire le
risorse disponibili ha richiesto una profonda e radicale trasformazione dell’essere
“pubblico”, imbrigliato per anni nei rigidi schemi legislativi e regolamentari, con
l’acquisizione di elementi organizzativi tipici delle aziende private.
Diventa così possibile stabilire un preciso rapporto tra programmazione e stabilità
economica, tra sviluppo economico e collaborazione pubblico privato.
Il “nuovo” diritto amministrativo si esprime attraverso questo nuovo modo di
concepire il rapporto tra settore pubblico e privato, con lo scambio di esperienze
positive, per realizzare, nel miglior modo possibile, i rispettivi interessi all’interno di
caratteristiche forme contenutistiche e procedurali di partenariato.
Il partenariato pubblico privato, dunque, si pone come l’idea centrale del processo
di trasformazione, in cui le rispettive esperienze si completano e si diluiscono, per
creare forme di cooperazione tra pubblico e privato che determinano un
posizionamento precario e relativo dei due settori, nell’intento di condizionarsi
reciprocamente.
I soggetti privati espletano sempre più compiti pubblici, l’amministrazione pubblica
si cimenta nella sfera economica e si appropria nell’agere pubblico di moduli di
azione tipici del settore privato.
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Queste forme di collaborazione che mirano a garantire il finanziamento, la
costruzione, il rinnovamento, la gestione o la manutenzione di un’infrastruttura,
sono a vario titolo correlate all’erogazione di un servizio di pubblica utilità.
La ricerca di soluzioni alternative al finanziamento interamente pubblico diventa
una scelta obbligata di politica economica, a seguito della sempre più scarsa
disponibilità di risorse pubbliche per la realizzazione di infrastrutture, oltre che per i
vincoli sui conti pubblici, imposti in sede comunitaria.
La progressiva affermazione del partenariato pubblico privato ha portato, sotto il
profilo giuridico normativo, il legislatore a modificare la normativa sugli appalti e le
concessioni e a fornire la necessaria struttura giuridica agli istituti emergenti, nel
tentativo di incentivare il ricorso a forme di collaborazione tra settore pubblico e
settore privato, evidenziandone consonanze e criticità.
La programmazione pluriennale, l’addizionalità e la valutazione, hanno portato
all’individuazione di alcuni strumenti di cooperazione, particolarmente utili per
attrarre risorse private, nella realizzazione e gestione di infrastrutture e
nell’erogazione di servizi di interesse generale.
La dimensione economica degli appalti pubblici è strettamente legata al mercato.
Le ragioni di tale legame sono diverse.
Anzitutto, perché rappresenta un fattore fondamentale per la competitività di un
Paese, in quanto la domanda da parte delle pubbliche amministrazioni di beni,
servizi e lavori necessari per il soddisfacimento diretto o indiretto dei bisogni della
collettività ha un impatto rilevante sull’economia in considerazione dell’enorme
quantità di risorse che è in grado di veicolare alle imprese.
Ancora, una buona strutturazione e gestione delle procedure di gara e dei contratti a
valle consente alle amministrazioni di acquisire beni e servizi di qualità e a prezzi
inferiori, e di dotarsi entro tempi ragionevoli di opere e di infrastrutture pubbliche
necessarie per accrescere il benessere della collettività e per attrarre investimenti.
Infine, per l’interesse di quegli operatori economici impegnati ad affermare il valore
della concorrenza, che rappresenta il patrimonio comune tra settore pubblico e
privato, in grado di orientare l’azione e le politiche degli appalti.
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La pubblica amministrazione, in quanto acquirente di una vasta gamma di beni,
servizi e opere in quantitativi rilevanti, è in grado di condizionare il mercato, così
come l’andamento delle procedure competitive per la scelta del contraente privato e
il monitoraggio nella fase esecutiva dei contratti costituiscono un test importante per
valutare le capacità di programmazione delle pubbliche amministrazioni.
Lo Stato e il Mercato, il pubblico ed il privato non sono più mondi separati e
contrapposti, ma si presentano come entità interconnesse.
La condizione essenziale, che si pone a monte della dinamica virtuosa delle relazioni
tra l’amministrazione e il mercato, è la creazione di una legislazione in grado di
fornire regole certe, chiare ed adeguate ai cambiamenti in atto.
Il settore del procurement rappresenta la sede ideale per sperimentare nuove forme
di collaborazione tra pubblico e privato. Il mercato degli appalti pubblici costituisce
un indicatore della qualità delle amministrazioni.
E’ necessario trovare il giusto punto di equilibrio tra l’urgenza di garantire
maggiore flessibilità alla stazione appaltante nel rivolgersi al mercato e il doveroso
compito di conformare l’esercizio di tale libertà all’acquis communautaire, ai
principi della parità di trattamento, trasparenza, reciprocità, proporzionalità e
soprattutto di concorrenza, per il pieno soddisfacimento delle proprie esigenze,
avvalendosi delle opportunità di dialogo.
L’obiettivo è quello di far emergere e discutere le nuove forma di partenariato che
consentono alla pubblica amministrazione di uscire dai rigidi schemi dei tradizionali
contratti pubblici e dalle relative procedure, per addivenire a nuove forme di
cooperazione tra pubblico e privato che facciano da stimolo allo sviluppo, alla
coesione sociale e alla competitività. In particolare:
• si procederà alla ricostruzione del mercato dei contratti complessi o del
partenariato, in cui agiscono la pubblica amministrazione, i privati ed i
finanziatori, definendo analiticamente nel project financing: il ruolo dei
soggetti partecipanti, le fasi, le fonti di finanziamento, i rischi, i collegamenti
negoziali, il quadro normativo, i procedimenti e i settori di applicazione;
• per pervenire ad un modello di discrezionalità amministrativa che consenta
alla pubblica amministrazione di muoversi nel mercato in modo flessibile, nel
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rispetto dell’efficacia, efficienza ed economicità, non solo scegliendo i criteri
di valutazione delle offerte ma anche agendo con nuove procedure di
affidamento, adeguate alle nuove esigenze della spesa pubblica, per
individuare il migliore percorso di negoziazione ed affidamento dei contratti
complessi, in particolare ne verrà proposta l’applicazione al dialogo
competitivo, come disciplinato dall’ordinamento nazionale e comunitario,
con riguardo ai presupposti e alla procedura.
• si procederà ad un confronto tra il project financing ed il dialogo competitivo
per evidenziare analogie e differenze, trattando di profili comparatistici e di
casi concreti
Pertanto dopo aver esaminato il partenariato come nuova politica di sviluppo del
settore pubblico e del mercato concorrenziale (capitolo 1), appare necessario
analizzare la specifica normativa che disciplina le forme di partenariato nel
settore degli appalti (capitolo 2), per introdurre il project financing (capitolo 3)
del quale si indagheranno profili strutturali e profili dinamici.
L’utilizzo della varie forme di partenariato è certamente condizionato dalla
capacità della pubblica amministrazione, nella scelta del contraente (capitolo 4),
di utilizzare la discrezionalità nei contratti complessi, in modo da contemperare i
principi comunitari e la normativa sugli appalti pubblici, con un utilizzo
flessibile degli istituti nel rispetto del principio di legalità nell’attività
contrattuale (capitolo 5), il tutto per introdurre un istituto ancora poco applicato
nel settore degli appalti pubblici ma che ha enormi potenzialità, in quanto
espressione proprio di quella flessibilità, negoziabilità e discrezionalità
regolamentata che consente di creare valore attraverso la transazione: il dialogo
competitivo (capitolo 6), sul quale ci attarderemo per approfondirne le
caratteristiche, i presupposti e la procedura.
Il project financing ed il dialogo competitivo, quali strumenti per conseguire il
massimo vantaggio possibile nelle negoziazioni a somma zero, esprimono
similitudini, differenze e convergenze (capitolo 7), che emergono sia dalla
comparazione con esperienze straniere e le loro articolate legislazioni (capitolo
8), sia dall’analisi di alcuni casi concreti (capitolo 9).
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PARTE PRIMA
IL PROJECT FINANCING NELL’AMBITO DEL PARTENARIATO
PUBBLICO PRIVATO
L’individuazione del ruolo del project financing nell’ambito del partenariato
pubblico privato non appare operazione semplice, poiché è di difficile inquadramento
lo stesso partenariato. Considerato alternativamente un fenomeno di tipo economico
ovvero una nuova categoria contrattuale, autonoma rispetto a quella degli appalti.
Per quanto si voglia dare prevalenza a questa seconda ipotesi, il percorso rimane
particolarmente difficoltoso ed irto di ostacoli per l’assenza di una disciplina
normativa di carattere generale e per la genesi estranea alla nostra esperienza
contrattuale nell’ambito del percorso di evidenza pubblica.
La prima parte di questo lavoro è dedicata proprio all’analisi delle forme di
cooperazione tra settore pubblico e privato che sfociano nei c.d. partenariati.
Attraverso una ricostruzione, appunto, della categoria del partenariato pubblico
privato, finalizzata all’individuazione dell’ambito di applicazione della stessa si
cercherà nei vari passaggi di collocare, al suo interno, l’istituto del project financing,
dando ovviamente contezza del quadro normativo, dell’importanza della
programmazione, delle ricadute economiche e della necessità di contemperare
elementi di flessibilità con le condizioni di una concorrenza reale.
Il modello operativo del Partenariato Pubblico Privato, espressione del principio di
sussidiarietà, non si riferisce solo alle procedure di finanza di progetto per la
realizzazione di opere pubbliche, ma più in generale alle opportunità nella
realizzazione di opere e servizi pubblici e/o di pubblico interesse, e non riguardano
solo gli aspetti economici ma anche gli aspetti organizzativi. Adeguare la cultura del
progetto includendo anche gli aspetti derivanti dalle opportunità del partenariato sarà
indispensabile per sostenere la Pubblica Amministrazione, ed in particolare gli Enti
Territoriali nei nuovi livelli di governo e di responsabilità che discendono
dall’attuazione del federalismo economico ed istituzionale
2
.
2
DIPACE R., Partenariato pubblico privato e contratti atipici, Milano, 2006
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Capitolo Primo
Il partenariato pubblico privato
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1.1 Quadro normativo
1.2 Programmazione
1.3 Aspetti economici
1.4 Flessibilità e concorrenza
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1.1 Quadro normativo
Una delle novità di maggiore rilievo, nel panorama normativo che ha interessato la
Pubblica Amministrazione, è stata la disciplina del procedimento amministrativo.
Il procedimento amministrativo definito come “forma della funzione”, in quanto si
manifesta all’esterno il farsi dell’azione amministrativa, trova la sua ragion d’essere
in una serie di esigenze peculiari del diritto pubblico.
In particolare nella necessità di dare evidenza alle modalità di scelta effettuate
dall’amministrazione in vista dell’interesse pubblico e nella ponderazioni dei diversi
interessi coinvolti in caso di esercizio discrezionale del potere.
Molteplici ordinamenti stranieri hanno provveduto da tempo a disciplinare il
procedimento amministrativo, l’esperienza italiana si è manifestata con la Legge 7
agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, come modificata
dalla legge 15 febbraio 2005, n. 15, e successive modifiche ed integrazioni..
La legge si applica ai procedimenti amministrativi che si svolgono nell’ambito delle
amministrazioni statali, degli enti pubblici nazionali, delle regioni e degli enti locali.
L’art. 1 prevede i principi generali dell’attività amministrativa: co. 1 che “l’attività
amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di
economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste
dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti,
nonché dai principi dell’ordinamento comunitario”; co. 1-bis che “la pubblica
amministrazione, nell’adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le
norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente”.
Da questi primi due principi emerge innanzitutto che l’attività amministrativa si
caratterizza per il profilo funzionale, per essere cioè diretta alla cura dell’interesse
pubblico; poi che la legge sul procedimento si applica anche alla c.d. attività
contrattuale della pubblica amministrazione pur essendo l’atto finale un negozio di
diritto comune. Questo perché il formarsi della volontà della pubblica
amministrazione è sempre un’attività orientata all’interesse pubblico e come tale
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procedimentalizzata. Nel caso in cui siano coinvolti soggetti privati nell’esercizio
dell’attività amministrativa il co. 1-ter. prevede che gli stessi: “assicurano il rispetto
dei principi di cui al comma 1”.
Contratto, fatto illecito, legge e altri fatti o atti di cui all’art. 1173 del c.c. sono fonti
di obbligazioni anche per la pubblica amministrazione. In questa sede importante è
l’attività contrattuale della pubblica amministrazione, che è disciplinata in primo
luogo dal diritto comune, ma è altresì sottoposta a regole di diritto amministrativo.
Infatti l’interesse pubblico estraneo al primo profilo, rileva sul piano del
procedimento che segna la formazione della volontà dell’amministrazione nella c.d.
evidenza pubblica, cioè nel procedimento che accompagna la conclusione dei
contratti della pubblica amministrazione, il cui iter deve essere esternato
3
.
Come vedremo emerge una stratta relazione tra la legge in commento e la normativa
degli appalti, anche perché la disciplina dell’evidenza pubblica è sempre più
caratterizzata dalla rilevanza dei principi di concorrenza e di competizione,
tradizionalmente recessivi nel diritto italiano, a fronte dell’interesse pubblico.
Le stesse forme di cooperazione tra settore pubblico e settore privato rientrano
nell’evidenza pubblica, infatti come vedremo la normativa si limita tendenzialmente
a disciplinare l’aspetto più propriamente procedimentale, lasciando al diritto comune
la regolamentazione della catena contrattuale.
Il Partenariato Pubblico Privato indica una vasta gamma di modelli di
cooperazione tra settore pubblico e privato, ai quali l’Amministrazione ricorre in tutti
i casi in cui intenda affidare ad un operatore privato l’attuazione di un progetto per la
realizzazione di opere pubbliche e per la gestione dei relativi servizi.
Nel “Libro Verde” relativo ai Partenariati Pubblico-Privati ed al diritto comunitario
degli appalti pubblici e delle concessioni (Commissione Europea 30.04.04) seppure
non sia definito il concetto di partenariato, viene chiarito, infatti, che con tale termine
ci si riferisce “in generale a forme di cooperazione tra le autorità pubbliche ed il
mondo delle imprese che mirano a garantire il finanziamento, la costruzione e la
gestione o la manutenzione di un’infrastruttura o la fornitura di un servizio” e che
presentano le seguenti caratteristiche tipiche:
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CASETTA E., Manuale di diritto amministrativo, Giuffrè, 2010
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• durata relativamente lunga della collaborazione tra il partner pubblico ed il
partner privato;
• modalità di finanziamento del progetto, garantito da parte del settore
privato;
• ruolo importante dell’operatore economico, che partecipa a varie fasi del
progetto;
• ripartizione dei rischi tra il partner pubblico e il partner privato, da
effettuare caso per caso, in funzione della capacità delle parti di valutare,
controllare e gestire gli stessi.
Il partner pubblico, ovviamente, ha come obiettivo prioritario la realizzazione
dell’interesse pubblico, attraverso un’offerta di qualità dei servizi, di politica dei
prezzi e di controllo del rispetto di questi obiettivi.
Il Libro Verde distingue due categorie di partenariati, in base agli strumenti giuridici
attraverso i quali si realizzano tali operazioni:
• partenariato contrattuale, basato su legami contrattuali tra i soggetti
partecipanti alle operazioni, in cui si prevede l’affidamento di uno o più
compiti ad un partner privato (concessioni);
• partenariato istituzionalizzato, che implica l’esistenza di un’entità ad hoc
detenuta congiuntamente dal partner pubblico e dal partner privato, avente la
missione di assicurare la fornitura di un’opera o di un servizio a favore della
collettività (società miste).
Il nostro legislatore, all’obbligo degli Stati membri di dare attuazione alle
disposizioni comunitarie entro il 31 gennaio 2006, ha risposto inizialmente con la
legge 18 aprile 2005, n. 62 («Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti
dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità` europee. Legge comunitaria 2004»),
con cui ha delegato il governo ad adottare uno o più decreti legislativi volti a definire
il quadro normativo di recepimento delle due direttive.
A questo scopo è stata istituita presso la Presidenza del Consiglio una Commissione
di esperti del settore per la concreta elaborazione del testo di attuazione.
Nella delega è stata affermata la necessità di procedere ad un «adeguamento della
normativa in materia di appalti pubblici ai principi contenuti nella decisione della
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Corte di giustizia del 7 ottobre 2004, C-247/02», che impone ai legislatori nazionali
di rimettere alle amministrazioni aggiudicatrici la scelta, caso per caso, del criterio di
aggiudicazione applicabile, con il margine di discrezionalità di volta in volta
necessario al perseguimento dei propri obiettivi. Con la stessa delega l’Autorità per
la vigilanza sui lavori pubblici è stata investita del delicato compito di controllo e
garanzia nel settore dei servizi e delle forniture, da esercitare in piena indipendenza
funzionale e autonomia organizzativa, per quanto le funzioni riconosciute alla stessa
risultano compresse rispetto alle altre autority, presenti nel panorama normativo .
La necessità di provvedere all’attuazione interna della disciplina comunitaria ha
rappresentato l’occasione per un riassetto organico della normativa in materia di
appalti pubblici, realizzato attraverso una incisiva opera di armonizzazione con i
principi elaborati dalla giurisprudenza comunitaria.
Il d.lgs. 163/2006 - Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture -
nel recepire le direttive comunitarie 2004/17/CE e 2004/18/CE, definisce le
principali figure di partenariato contrattuale, sancendo i principi cardine che devono
regolare l’affidamento dei contratti.
L’art. 1, comma 2, chiarisce infatti che «la scelta del socio privato avviene con
procedura di evidenza pubblica».
L’art. 2, nell’enunciare i «Principi» generali che ispirano l’opera di recepimento
delle due direttive, evidenzia in maniera significativa l’influenza esercitata
sull’elaborazione del Codice dai principi enunciati nel Trattato UE e nelle pronunce
della Corte di giustizia. Il primo comma afferma, infatti, in apertura, che
«l’affidamento e l’esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture deve
garantire la qualità delle prestazioni e svolgersi nel rispetto dei principi di
economicità, efficacia, tempestività e correttezza, nonché dei principi di libera
concorrenza, di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza,
proporzionalità e di pubblicità, secondo le modalità descritte nel Codice». Il secondo
comma afferma, che «il principio di economicità è subordinato ai criteri previsti dal
bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute e dell’ambiente e
alla promozione dello sviluppo sostenibile». Nel terzo comma, emerge quanto detto
in precedenza, relativamente all’attività contrattuale dell’amministrazione, pervasa
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dal profilo procedimentale dell’agere pubblico: «per quanto non espressamente
previsto nel presente codice, le procedure di affidamento e le altre attività
amministrative in materia di contratti pubblici si espletano nel rispetto delle
disposizioni sul procedimento amministrativo di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241,
e successive modificazioni e integrazioni».
L’art. 3, a sua volta, riporta il contenuto dei concetti giuridici utilizzati nel Codice,
mutuando la terminologia in parte dalle direttive comunitarie e in parte dalle
“definizioni” offerte dalla normativa interna.
Il d.lgs. 113/2007 ha introdotto delle modifiche alla disciplina, relativa alla
realizzazione di opere complesse con strumenti di cooperazione, al fine di favorire un
più ampio ed efficace ricorso alla finanza di progetto e al partenariato pubblico
privato. In particolare, l’art. 161, comma 1 bis del d.lgs. 163/2006 prevede ora che «i
soggetti aggiudicatori redigano studi di fattibilità delle infrastrutture da realizzare
prima dell’inserimento nel programma delle infrastrutture e degli insediamenti
produttivi strategici di preminente interesse nazionale».
Inoltre, il tema degli strumenti di collaborazione pubblico-privato ha acquistato
ulteriore rilevanza in quanto, con il terzo decreto correttivo al Codice dei contratti
pubblici, d.lgs. n. 152/2008, è entrato nel nostro ordinamento all’art. 15-ter la
categoria dei contratti di partenariato, quali contratti: “aventi ad oggetto una o più
prestazioni quali la progettazione, la costruzione, la gestione o la manutenzione di
un’opera pubblica o di pubblica utilità, oppure la fornitura di un servizio, compreso
in ogni caso il finanziamento totale o parziale a carico dei privati, anche in forme
diverse, di tali prestazioni, con allocazione dei rischi ai sensi delle prescrizioni e
degli indirizzi comunitari vigenti”.
Infine è da sottolineare che sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 288
del 10 dicembre 2010 è stato pubblicato il DPR 5 ottobre 2010 n. 207,
«Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163 – Codice appalti in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», che
entrerà in vigore il 9 giugno 2011, cioè 180 giorni dopo la pubblicazione.