IL NUOVO CODICE DEL CONSUMO VIII
adesione; o ancora di diritto pubblico amministrativo perché inerente alle tematiche dell’ambiente e
della sicurezza alimentare collettiva. Affrontare il tema della tutela dei consumatori comporta uno
studio comparato di diversi istituti presenti in tutta la materia del “Diritto”: dalla frode penale per
un prodotto contraffatto immesso in circolazione, alla rappresentanza in giudizio e la legittimità ad
agire in nome e per conto del consumatore affidata o meno alle associazioni rappresentative dei
consumatori; dai ricorsi di fronte al giudice amministrativo per materie di competenza esclusiva,
fino a cause di fronte alla Corte di giustizia per far valere principi e indirizzi presenti nelle direttive.
L'UE conta oggigiorno oltre 370 milioni di consumatori. Gli Stati hanno elaborato politiche
finalizzate a difendere gli interessi specifici dei consumatori. Garantendo loro un certo numero di
diritti fondamentali gli Stati membri hanno attuato politiche intese a ridurre le disuguaglianze, a
lottare contro le prassi sleali, a promuovere la salute e la sicurezza e a migliorare il tenore di vita in
generale. Alcuni Stati hanno scelto un approccio regolamentare, per trattare i problemi relativi ai
consumatori fanno capo a una vera e propria struttura amministrativa. Altri invece hanno adottato
un approccio più pragmatico, che promuove un certo grado di autoregolazione dei mercati e dei
settori. Infine, se per alcuni governi è stata prioritaria la legislazione sui prodotti alimentari, altri
hanno preferito concentrarsi sulle denominazioni commerciali o sulla fornitura di beni e servizi.
L'esistenza di normative e strutture tanto diverse ha portato all'elaborazione di una politica comune
a livello comunitario, per cercare di tutelare in modo adeguato gli interessi di tutti i consumatori. Per
quel che concerne il diritto comunitario, sebbene il primo programma d'azione per una politica dei
consumatori sia stato varato nel 1975, tale politica è stata dotata di una base giuridica specifica solo
con l'adozione dell'Atto unico europeo nel 1987 . Infatti, è soltanto nel corso di quell'anno che la
nozione di "consumatore" è stata introdotta nel Trattato. La soppressione delle frontiere e la
realizzazione del mercato unico all'inizio degli anni '90 hanno evidenziato l'esistenza di un mercato
di 340 milioni di consumatori, e la fiducia dei consumatori è subito apparsa come elemento
indispensabile al buon funzionamento del mercato. Tale evoluzione positiva è stata confermata con
il Trattato di Maastricht che ha dedicato un titolo alla protezione dei consumatori: conformemente
all'art. 129 A del trattato CE tutte le politiche comunitarie devono tener conto delle esigenze della
protezione dei consumatori . Con il Trattato di Amsterdam viene poi introdotta una "clausola
orizzontale" con la quale per la prima si esprime l'esigenza di considerare la tutela dei consumatori
in tutte le politiche e le attività della Comunità. Tale clausola fa esplicito riferimento agli aspetti
della promozione dei diritti individuali all'informazione, all'istruzione e alla rappresentanza. Gli
interessi dei consumatori vanno tenuti in debita considerazione anche nella definizione e
nell'applicazione delle altre politiche comunitarie.
INTRODUZIONE IX
Il ruolo principale dell'UE consiste nel fissare un livello minimo di tutela dei consumatori
nell'ambito del mercato unico. Essa ha emanato direttive nei settori della pubblicità ingannevole,
del credito al consumo, della sicurezza dei prodotti e delle condizioni generali dei contratti stipulati
con i consumatori. L'UE sostiene e completa con delle azioni specifiche la politica degli Stati
membri in materia di protezione della salute e di sicurezza dei consumatori, di difesa dei loro
interessi economici e di promozione dei diritti individuali all'informazione, al risarcimento dei
danni subiti, all'accesso alla giustizia, alla rappresentanza degli interessi collettivi e all'istruzione.
Gli Stati membri possono comunque fissare sul piano nazionale dei livelli di tutela superiori a
quelli stabiliti a livello europeo, a condizione che le misure adottate non costituiscano un ostacolo
al commercio.
Le direttive emanate dalla UE sono state il vero motore per la realizzazione di un diritto dei
consumatori negli ordinamenti nazionali in cui questa branca non era sviluppata o era appena agli
inizi. Per il nostro paese è stata determinante l’adesione al mercato comune che ha consentito il
decollare di questa branca del diritto; infatti il diritto comunitario si è esteso in modo straordinario,
entrando in ambiti prima considerati inattingibili, perché riservati al legislatore statale, e comunque
alle prerogative degli Stati membri. Le direttive emanate dalla Ue e le loro relative attuazioni hanno
creato una miriade di leggi disseminate in modo confuso nel nostro ordinamento che il legislatore
ha voluto riordinare attraverso la legge 29 luglio 2003, n.229 che ha delegato il governo “ad
adottare uno o più decreti legislativi, per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela
dei consumatori..”. La necessità di riordinare e armonizzare la normativa in tema di tutela dei
consumatori e degli utenti rappresenta la finalità perseguita con l’attività di compilazione
concretizzatasi nel Codice del Consumo, il quale, come si legge nella Relazione illustrativa del
Min. Attività Produttive: “...non comprende solo le regole di disciplina del contratto, ma racchiude
anche le norme riguardanti ogni fase in cui il consumatore è coinvolto in relazioni giuridiche con i
soggetti della catena di produzione e distribuzione di prodotti e servizi.”. Con l’entrata in vigore del
Codice del Consumo (d.lgs. 6 settembre 2005, n 206) l’ordinamento giuridico italiano saluta la
realizzazione di un impianto di tutela dei diritti dei consumatori organico e strutturato.
Da queste considerazioni nasce il desiderio di un approfondimento dell’evoluzione della
tutela del consumatore con approccio approfondito al nuovo Codice del Consumo.
IL NUOVO CODICE DEL CONSUMO X
Questa tesi si compone di quattro capitoli:
Il primo capitolo è un’analisi di come si sia evoluta la tutela del consumatore.
Inizialmente con il fenomeno del “consumerism”, poi con gli interventi della Unione Europea e le
sue direttive volte ad armonizzare la tutela minima all’interno della comunità, infine con il
recepimento di queste all’interno del nostro ordinamento e il successivo riordino con il Codice del
Consumo.
Il secondo capitolo entra nel vivo della tesi, discutendo i motivi che hanno portato alla
stesura del Codice e quali sono dunque le sue finalità e le novità apportate, inoltre si propone
un’analisi della sua composizione, necessaria per una miglior comprensione dello stesso.
Il terzo capitolo propone un’analisi delle materie che il Codice tutela, seguendo lo schema
voluto dal legislatore, e approfondendo per ognuna di esse i caratteri più significativi. In particolare
i diritti fondamentali dei consumatori e degli utenti, la pubblicità ingannevole, le clausole
vessatorie e il diritto di recesso, con un’analisi successiva degli altri contratti rilevanti per i
consumatori.
Il quarto capitolo esamina le modalità di accesso alla giustizia, evidenziando quelle che
potrebbero essere le modalità alternative alla giustizia ordinaria per risoluzioni rapide e allo stesso
modo eque delle controversie. A tal proposito un ruolo fondamentale è sicuramente svolto dalle
Camere di Commercio e dalle associazioni dei consumatori.
A finire le conclusioni che mettono in luce come il Codice sia un passo avanti nella tutela
dei consumatori, ma anche quanto vi sia ancora da fare per arrivare ad una tutela ancora maggiore
dei consumatori.
Segue la bibliografia che presenta inizialmente le monografie e gli articoli tratti da riviste
pubblicate prima del codice del consumo e successivamente quelle pubblicate dopo la sua
emanazione.
A chiudere un elenco web delle associazioni dei consumatori riconosciute a livello
nazionale, quale punto di riferimento utile sia a livello informativo che operativo.
CAPITOLO I
LA TUTELA DEL CONSUMATORE
SOMMARIO: 1. La tutela del consumatore (premessa). – 2. Le origini del consumerismo. – 3. La tutela del consumatore
negli Stati Uniti d’America. – 4. Il consumerismo in Europa. – 5. La Carta europea dei consumatori del 1973. –
6. La risoluzione del 1975. – 7. L’Atto unico europeo e il Trattato di Maastricht. – 8. Il Trattato di Amsterdam.
– 9. La tutela del consumatore nei principi generali del diritto comunitario e nella giurisprudenza della Corte di
giustizia europea. – 10. Il Libro verde. – 11. La Carta di Nizza e la Costituzione europea. – 12. Le nuove
politiche comunitarie. – 13. L’attuazione delle direttive comunitarie nel diritto interno. – 14. Il diritto del
consumatore nell’ordinamento italiano.
1. La tutela del consumatore (premessa). – Le scienze economiche, e tra queste in
particolare l’economia politica hanno avuto il pregio e il primato di riconoscere un ruolo di primo
piano alla figura del consumatore. Nella seconda metà del secolo XVIII e nei primi decenni del
secolo XIX il pubblico dei consumatori costituisce infatti il centro della domanda, al quale si
contrappone quello degli imprenditori, centro dell’offerta.
Al consumo si riserva una funzione assai rilevante. Adam Smith1, alla fine del 1700, nel
suo trattato: “La Ricchezza delle Nazioni” del 1776 asseriva che: “ il consumo è il solo fine e scopo
di ogni produzione; e non si dovrebbe mai prender cura dell’interesse del produttore, se non in
quanto ciò possa tornare necessario per promuovere quello del consumatore ”. Sulle medesima
linea di pensiero Ricardo e gli economisti classici avevano teorizzato la figura del “consumatore
sovrano”.
Con l’avvento delle società a capitalismo avanzato la realtà impone di apportare sensibili
correttivi alla teoria classica e lo studio della teoria del consumo e dell’offerta viene compiuta sotto
un’altra prospettiva. La figura del consumatore e il mercato, sono ora assoggettati alle strategie di
profitto delle grandi imprese fortemente dominate da monopoli e oligopoli. Il consumatore si
trasforma lentamente in “strumento di produzione”2, fino a quando si troverà nella condizione di
“suddito del consumo”.
Di fronte a questa evoluzione a ritroso non sono mancati dibattiti e studi. Di rilievo e
interesse un commento di G. Alpa risalente agli anni ’70 che mette in luce le diverse tipologie di
1
A. Smith, Ricchezza delle nazioni, Torino, UTET, 1948, p.601.
2
F. Forte, Introduzione alla politica economica, Torino,1970, p.175.
CAPITOLO I 2
consumatori e come sia errato equiparare la condizione del consumatore a quella del lavoratore
dipendente; dal momento che non è pensabile di inquadrare la figura del consumatore in un’unica
categoria. Da qui viene poi avanzato un dibattito sull’impresa con l’analisi di una potenziale
conflittualità di interessi della grande impresa e gli interessi dei consumatori e i possibili risvolti
ideologici fino alla teorizzazione di:“una visione interclassista”3 degli interessi della collettività.
Sotto il profilo comportamentistico, poi, è agevole rilevare quanto sia vero, particolarmente nella
società odierna, l’assunto secondo il quale “ i consumi sono tra le più tipiche espressioni degli
orientamenti socioculturali di una società e possono essere un utilissimo strumento di studio della
dinamica e della struttura sociale”4. E nata così l’idea di una “filosofia del consumo” proprio
perché l’atto di consumo “ è un atto esistenziale molto complesso in cui l’uomo esprime e
manifesta compiutamente sé stesso, la propria personalità, il proprio stile di vita, il proprio modo di
essere nel mondo, i significati e i valori che egli attribuisce a se stesso, alle cose e alle situazioni, i
giudizi e le scelte che compie nei confronti della totalità dell’esistenza”.
“Scoprirsi” consumatori e maturare la coscienza di essere titolari di una posizione giuridica
tutelabile di fronte alla legge è una conquista relativamente recente; e cosa ancor più sorprendente è
che di fronte a questa presa di coscienza non sia seguita un’adozione immediata di misure
legislative a difesa di tali posizioni. Occorrerà un lungo periodo di tempo per sensibilizzare
l’opinione pubblica e richiamare l’attenzione dei politici e dei legislatori sui problemi e le necessità
dei consumatori. Questo merito non deve solo ascriversi alle analisi dottrinali di economisti e
sociologi, ma soprattutto alle organizzazioni spontanee di consumatori che hanno dato inizio a
campagne di stampa con il compito di segnalare tutti i fenomeni più gravi e dannosi nei quali si
manifesta la strategia di profitto dell’impresa.
2. Le origini del consumerismo. – il consumerismo, dall’inglese “consumer” è la
tendenza dei consumatori a organizzarsi in associazioni per difendere i loro diritti. Movimento di
azione e di opinione nasce negli Stati Uniti d'America ai primi del Novecento, dove, prima che
altrove, si crearono le condizioni per la nascita e il veloce sviluppo di un capitalismo guidato da
monopoli e oligopoli. Un primo evento che segna l’inizio delle politiche in favore dei consumatori
è la normativa “Antitrust” (Sherman Act) del 1980, né pensata né voluta a difesa del consumatore,
ma che indirettamente riusciva a garantirgli un minimo di tutela proteggendo il piccolo commercio
e la produzione artigianale dal potere dei monopolisti e delle grandi concentrazioni industriali. Con
questa legge la concorrenza sleale fu qualificata come reato, e con il passare degli anni l’obiettivo
3
G. Alpa, Tutela del consumatore e controlli sull’impresa, Bologna, 1977, p.16
4
G. Fabris, Il comportamento del consumatore, Milano, 1970 p.53
LA TUTELA DEL CONSUMATORE 3
di tutelare i consumatori divenne lo scopo principale da raggiungere. Si può perciò dire che la
“scoperta” del consumatore è piuttosto recente. Essa è un dato tipico delle società ricche, e avviene
gradualmente in tutti i paesi occidentali, via via che raggiungono gli stadi del capitalismo avanzato.
Alla scoperta del consumatore non fa seguito, tuttavia, l’adozione immediata di misure legislative a
sua difesa. Occorrerà lungo tempo per sensibilizzare l’opinione pubblica e richiamare l’attenzione
del legislatore sui problemi dei consumatori. Il merito di ciò è da ascriversi non solo a sociologi ed
economisti, ma anche e soprattutto alle organizzazioni spontanee di consumatori che danno inizio a
campagne di stampa con il compito di segnalare i fenomeni più gravi e dannosi nei quali si
manifesta la strategia di profitto dell’impresa. La scoperta del consumatore non nasce dunque solo
dall’individuo in quanto tale, ma anche l’individuo in quanto aggregato in gruppi e associazioni5.
3. La tutela del consumatore negli Stati Uniti d’America. – la prima tappa coincide con
l’inizio del Novecento, quando nel 1906, grazie all’azione della National Consumers League
(movimento che si occupava delle condizioni di lavoro delle donne) fu approvata la legge “Pure
food and drug act” per disciplinare e controllare la non sofisticazione delle sostanze alimentari e
farmaceutiche. Quindi nel 1914 viene creata la “Federal Trade Commission”, un’agenzia
amministrativa, destinata ad operare controlli sulla concorrenza e sulle attività produttive. La
profonda depressione del mercato e dell’economia intorno agli anni’30, che non riusciva a
controllare i rialzi indiscriminati dei prezzi e le truffe a danno delle categorie più deboli apre la
strada a quella che verrà poi individuata come seconda tappa.
In risposta alla recessione e disoccupazione dilagante che affliggeva la popolazione
americana iniziarono i primi scioperi e le risposte delle istituzioni non si fecero attendere, venne
rafforzata la legge sulla genuinità delle sostanze alimentari e farmaceutiche già in vigore dal 1906,
per tentare di arginare le frodi alimentari e al tempo stesso si potenziò il ruolo della commissione
nell’uso dei suoi poteri per combattere le attività e le pratiche illecite. Nello stesso periodo ebbe
inizio anche il primo fenomeno organizzativo che diede vita alla rivista “Consumers Research
Bulletin”, che si occupava di testare i prodotti di largo consumo. A questa iniziativa fece seguito la
nascita di “Consumer’s Union”, un’associazione molto attiva ancora oggi, caratterizzata da
un’ampia gamma di pubblicazioni e trasmissioni Radio-TV seguita in tutto il nord America, che
riguarda test ed analisi su prodotti e sevizi. Proprio in questa fase emersero due problematiche, di
primo piano ancora oggi: la assoluta necessità di informazioni da parte del consumatore, che privo
5
Il consumatore quindi inizia a prendere coscienza della sua funzione e del fatto che operando in un sistema
giuridico può far valere i suoi interessi e quindi le sue pretese (sperando di poterle trasformare in diritti),
questo si accompagna all’opera di gruppi e associazioni che danno luogo a quel movimento di azione e
opinione che sarà in seguito chiamato consumerism.
CAPITOLO I 4
com’era di notizie sulla qualità e la sicurezza dei prodotti non era certo in grado di poter fare scelte
oculate; e la necessità per i consumatori di avere una rappresentanza politica che potesse dare forza
alle tante voci sparse e ancora disunite.
La terza tappa, molto più vicina ai nostri giorni e conseguenza forse più di ideologie culturali
che non di necessità e bisogni immediati, è il risultato di una complessa convergenza di
circostanze. E’ la fase che ha segnato un consolidamento delle posizioni ed una consapevolezza dei
consumatori che iniziata intorno agli anni ’50 dura ancora oggi. Questa nuova fase prende avvio da
una diversa interpretazione del concetto di responsabilità, che ha consentito la transizione da un
regime di responsabilità per colpa del produttore (da doversi provare volta per volta), al criterio di
responsabilità oggettiva. Secondo quest’ultimo principio è il produttore ad aver l’onere di
dimostrare che i danni provocati dall’uso del suo prodotto non dipendono dal suo operato, offrendo
finalmente un buon margine di sicurezza al consumatore. I motivi che spinsero verso questa
inversione dell’onere della prova, e che sono validi ancora oggi, consistevano nella complessità di
fabbricazione di molti beni, tali da rendere difficoltoso individuare con precisione la causa del
pregiudizio e a quale soggetto attribuirla fra i molti della catena produttiva e distributiva; ritenendo
inoltre che il produttore fosse nella migliore posizione per un’opera di prevenzione.
Il movimento del consumerism non mancò di essere strumentalizzato a fini politici, ne sono
esempio molti capi di Stato (inizialmente John Kennedy e Lyndon Johnson, successivamente
Giscard D’Estaing) che nei loro messaggi al popolo si schierano a forte difesa del consumatore e
dei suoi interessi.
Infatti nel 1960 è il futuro presidente J.F.Kennedy che per la prima volta identifica la figura
dell’elettore-consumatore, e nel 1962, durante il suo discorso al Congresso americano riconosce
ufficialmente i diritti fondamentali dei consumatori: “diritto alla sicurezza, diritto all
’informazione, diritto di scelta e diritto a essere rappresentato”6. A concludere sull’iter del diritto
dei consumatori negli Stati Uniti d’America, si può dire che se anche in questi ultimi anni il
Congresso ha diminuito gli interventi a favore del movimento dei consumatori, questi sono ancora
fortemente sostenuti dalle “class actions” tanto che non si è avuto alcun indebolimento del
consumerismo americano.
6
Avere definito per la prima volta questi diritti in modo sistematico è stata un’innovazione soprattutto a
livello di diritto all’informazione del consumatore e se anche nell’immediato l’iniziativa era apparsa priva di
incisività, probabilmente perché i tempi non erano ancora pronti per recepire un mutamento culturale di tale
portata, ha dato negli anni a seguire lo spunto per innumerevoli battaglie del movimento dei consumatori
statunitensi e lo stesso governo federale sostenne tale politica con l’approvazione di leggi a tutela di quei
diritti. Diritti che, successivamente, integrati con quelli a tutela dell’ambiente e ai consumi eco-compatibili
sono entrati a far parte della Carta delle Nazioni Unite e di Costituzioni europee quali ad esempio quella
spagnola
LA TUTELA DEL CONSUMATORE 5
4. Il consumerismo in Europa.– È difficile identificare momenti storici precisi ai quali
far risalire la nascita del movimento in Europa così come cerca di far notare Dimitri Weiss nel suo
trattato Le Consommérisme del 1984. Alcuni ritengono che i Citizens Advice Bureax quali
organizzazioni create per dare consigli ai soldati e alle loro famiglie altro non siano che embrioni
delle moderne organizzazioni dei consumatori. E’ nel decennio 1940-507 che nascono in tutti i
paesi europei le prime forme organizzate di tutela: in Belgio, Lussemburgo, Olanda, Francia e
Danimarca, queste traggono origine soprattutto dai movimenti spontanei cooperativi o familiari e/o
femminili; mentre in Svezia e Norvegia le organizzazioni dei consumatori risentono di un forte
intervento dello stato al quale è affidata la gestione dell’informazione dei consumatori. Nel 1947,
con la fondazione del consiglio danese del consumatore, nasce la prima organizzazione privata dei
consumatori.
E’ però ormai chiaro che i consumi non siano più un fatto privato ma bensì un fatto
pubblico, la tutela dei diritti del consumatore sta diventando una esigenza comune. I consumatori
divengono oggetto di attenzione non solo da parte delle istituzioni ma anche da parte degli studiosi
di economia, di sociologia e di diritto. Sono introdotte le prime leggi che si preoccupano di tutelare
i consumatori dalle frodi e dalla pubblicità ingannevole. Si apre quindi il problema per i paesi
aderenti alla Comunità economica europea, di assicurare parità di trattamento da un lato agli
imprenditori, a causa delle diverse leggi nazionali, e dall’altro ai consumatori, tutelati in maniera
diversa nei diversi paesi. Il primo intervento comunitario risulta essere la risoluzione del 1975 sui
diritti e gli interessi dei consumatori, al fine di armonizzare le regole del <mercato interno>.
Le fasi più importanti di costituzione e di evoluzione del fenomeno di associazione in
Europa sono essenzialmente due:
1) la Commissione della CE nel 1973 istituisce un organismo consultivo sui problemi del
consumo, denominandolo Comitato consultivo dei consumatori;
2) Lo stesso Comitato assume la denominazione di Consiglio, di cui fanno parte alcune
aggregazioni di consumatori, nonché esperti di materie giuridiche economiche e sociali, questo
Consiglio esprime orientamenti attraverso il Servizio politico dei consumatori. Tutto ciò nel 1989.
5. La Carta europea dei consumatori del 1973. – La Carta europea è stata approvata
dall’Assemblea consultiva del Consiglio d’Europa con la risoluzione n.543 del 1973. In questo
testo sono elencati i diritti minimi che dovrebbero essere stati garantiti ai consumatori all’interno
7
In questo periodo l’unica eccezione è l’Italia, ove nascono alcune associazioni (l’Unione nazionale dei
consumatori; il Comitato di difesa dei consumatori; il Movimento dei consumatori; la Federconsumatori) con
intenti coraggiosi ma con scarsi mezzi; infatti l’opinione pubblica è ancora insensibile ai problemi del
consumo.
CAPITOLO I 6
dei paesi aderenti. Infatti nella Carta dopo aver precisato la definizione di consumatore come “ogni
persona, fisica o morale, alla quale siano venduti beni e servizi per uso privato” vi sono elencati i
principi fondamentali da garantire:
a) il diritto alla protezione e all’assistenza, attraverso un agevole accesso alla giustizia, e
la protezione da ogni danno provocato dai beni di consumo;
b) il diritto al risarcimento del danno sopportato dal consumatore a causa della
circolazione di prodotti difettosi, o per la circolazione di pubblicità menzognera.
c) Il diritto all’informazione e all’educazione in ordine ad ogni aspetto del prodotto, il
quale deve poter essere utilizzato “con tutta sicurezza e con piena soddisfazione”.
d) La rappresentanza dei consumatori da parte di organismi che devono essere
incentivati e riconosciuti dl governo, i quali “dovranno essere consultati in materia di leggi,
regolamenti disposizioni amministrative e servizi di informazione dei consumatori”.
La Carta traccia la linea che sarà poi seguita negli interventi comunitari successivi.
6. La risoluzione del 1975. – La Comunità europea, sollecitata dalla Carta europea8,
prende posizione in modo rilevante nell’ambito del diritto dei consumatori emanando una
risoluzione, vincolante per gli stati membri della Comunità.
L’intento principale della risoluzione, oltre che di effettuare interventi mirati su obiettivi
specifici nella tutela del consumatore, cerca anche di armonizzare quella che è la legislazione dei
vari Stati membri, che ostacolava la libera circolazione dei beni e dei servizi nel mercato interno.
Con questa risoluzione la CEE indica alcuni particolari obiettivi («GUCE», c 92/1, 1975):
a) salute e sicurezza del consumatore, i beni e servizi a disposizione del consumatore
non devono presentare pericoli per la sua salute e sicurezza, inoltre egli deve essere protetto dai
danni provocati da questi o dai servizi difettosi forniti dai produttori;
b) protezione degli interessi economici del consumatore, ciò riguarda la prevenzione
dall’abuso dei produttori e il divieto di fornire informazioni ingannevoli;
c) consulenza, assistenza e risarcimento dei danni
d) Informazione ed educazione del consumatore, il consumatore deve essere in grado di
effettuare una scelta razionale in condizioni di adeguata trasparenza del mercato che consenta di
fare delle scelte oculate in merito all’acquisto di beni e servizi;
8
Uno dei primi effetti della Carta europea consiste nel sollecitare la Comunità europea, di cui fanno già parte
molti paesi aderenti al Consiglio d’Europa, a prendere posizione in materia e a preparare il terreno per una
risoluzione, cioè un atto comunitario che ha maggior forza politica e vincolante della mera raccomandazione.
La risoluzione sui diritti dei consumatori, approvata nel 1975, apre la strada a programmi di intervento
mirato, destinati cioè a raggiungere obiettivi specifici e circoscritti.
LA TUTELA DEL CONSUMATORE 7
e) Consultazione e rappresentanza dei consumatori nella preparazione delle decisioni
che li riguardano.
7. L’Atto unico europeo e il Trattato di Maastricht. – L’Atto unico europeo entrato in
vigore l’1.7.19879 e approvato con accordo unanime degli Stati membri, fornisce una nuova base
giuridica alla protezione dei consumatori. Pur non riconoscendo in modo specifico una politica dei
consumatori tra le attività comunitarie, l’articolo 100A afferma in modo esplicito la necessità di un
alto livello di protezione dei consumatori. Inoltre i cambiamenti delle regole del voto, col passaggio
per molte decisioni dall’unanimità a una maggioranza qualificata degli Stati membri, e
l’introduzione del principio di reciprocità, cambiano il contesto istituzionale in cui si è sviluppata la
politica dei consumatori.
“La Comunità contribuisce al conseguimento di un livello elevato di protezione dei
consumatori, mediante azioni specifiche di sostegno e di integrazione della politica svolta dagli
Stati membri al fine di tutelare la salute, la sicurezza, gli interessi economici dei consumatori e di
garantire loro un’informazione adeguata”. Così nel Trattato di Maastricht10 i Paesi della Comunità
Europea affermano in maniera definitiva ed inequivoca il principio della tutela dei diritti del
consumatore. E questo è il salto qualitativo che rappresenta il passaggio ad una vera e propria
politica di tutela del consumatore, da perseguire a livello europeo. L’art. 3 lett. s), individua come
finalità cui indirizzare la congiunta azione comunitaria l’apporto di “un contributo al
rafforzamento della tutela dei consumatori”. L’impegno così assunto, in chiave prettamente
propulsiva, ha preparato il terreno per interventi particolarmente incisivi, susseguitisi nel tempo,
tali da rendere questa materia una di quelle in cui il diritto comunitario ha maggiormente
condizionato la politica interna dei singoli Stati.
L’armonizzazione avviene anche attraverso la giurisprudenza della Corte di giustizia. Molti
paesi membri (tra cui l’Italia), erano restii ad attuare le direttive nei tempi prescritti, per cui la
Corte di giustizia si pronunziò per l’indirizzo interpretativo secondo il quale le direttive che sono
dettagliate e che istituiscono diritti in capo ai singoli siano immediatamente operanti, per cui le
norme dell’ordinamento interno in contrasto con queste vengono disapplicate dal giudice.
L’applicabilità diretta funziona solo verticalmente, nei rapporti tra singolo e Stato, e non
orizzontalmente, nei rapporti tra i privati. Tuttavia al singolo cittadino è riconosciuto il diritto di
azione in giudizio nei confronti dello Stato inadempiente, al fine di ottenere il risarcimento del
danno11.
9
Entrato in vigore in Italia con l. 23.12.1986, n. 909.
10
Firmato il 7.2.1992 (l. 3.11.92, n. 454) ed entrato in vigore l’1.11.1993.
11
Corte giust. 16.12.1976, n. 33/76.