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Parte prima
Il contratto di Voyage Charter
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Premessa
Il trasporto marittimo è estremamente differenziato a causa della grande
varietà qualitativa e quantitativa delle cose trasportate: da uno o più colli di
peso e volume relativamente modesto a quantitativi rilevantissimi.
Per trasferire da un luogo ad un altro un piccolo quantitativo di merci
occorre trovare spazio a bordo di una nave il cui vettore sia disposto ad
accettare un nolo basato sul peso o sul volume di tali merci e non
sull’intera portata della nave; per trasferire invece un quantitativo ingente
può essere meno costoso, e più pratico, utilizzare un’intera nave.
Proprio in quest’ultimo caso la disponibilità dell’intera nave può essere
ottenuta attraverso diversi contratti di utilizzazione dell’imbarcazione
stessa, che permettono di usufruire della nave senza dover
necessariamente affrontare la spesa, particolarmente impegnativa, per
l’acquisto della stessa.
La prassi contrattuale odierna mette in luce tre diverse tipologie di contratti
di utilizzazione della nave: la locazione, con la quale avviene la materiale
consegna della nave al conduttore ed il passaggio della veste di armatore
dal proprietario al conduttore, il noleggio ed il contratto di trasporto, con il
quale il noleggiante diventa vettore stipulando uno o più contratti con dei
caricatori impegnandosi a trasportare le merci e a consegnarle ad un
ricevitore.
Il noleggio assume due forme principali a seconda delle esigenze
specifiche di colui o coloro che abbisognano dello spazio – nave: ci si trova
quindi di fronte ad un noleggio a tempo quando il noleggiatore ha bisogno
della nave per un periodo di tempo da lui determinato; si stipulano invece
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contratti di noleggio a viaggio se il noleggiatore necessita della nave per
una sola determinata tratta.
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Oggetto della prima parte del presente lavoro, è quello di analizzare il
noleggio a viaggio (voyage charter) per poi procedere, nella seconda
parte, all’esame di un particolare formulario, il “Synacomex 2000”,
frequentemente utilizzato dagli operatori.
1
* tratto dalla tesi di Dorian Mersini "I Contratti di Utilizzazione della Nave, in
particolare il Time-Charter", Facoltà di Giurisprudenza, Rel. Prof. S. M. Carbone,
Università degli Studi di Genova, a.a. 2004-05
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Capitolo I
Il noleggio nell’ambito dei contratti di utilizzazione
della nave
Introduzione
La nave ha costituito sin dalle origini, e costituisce ancora oggi, oggetto di
contratti con i quali le parti ne dispongono a fini diversi.
Tali contratti, che implicano obbligazioni differenti e soddisfano differenti
scopi pratici, vengono raggruppati nella categoria dei contratti di
utilizzazione della nave.
Con il termine di contratti di utilizzazione del mezzo nautico ci si riferisce ai
contratti comunemente impiegati per l’utilizzazione della nave, con
particolare riferimento a quelli che il codice della navigazione raggruppa
nel titolo I del libro III della parte I (Dei contratti di utilizzazione della nave),
ossia la locazione, il noleggio e il trasporto.
Il codice della navigazione distingue tra loro i “contratti di utilizzazione della
nave” sulla base del criterio causale
2
.
2
La causa, intesa come ragione obiettiva giustificatrice del contratto, è l’elemento che
identifica i singoli tipi contrattuali e che consente di operare la qualificazione delle singole
fattispecie concrete, presenti nella pratica, nell’uno o nell’altro dei tipi legali conosciuti
dall’ordinamento, cfr. ANTONINI A., Corso di diritto dei trasporti, Milano 2004, pag. 58-
59.
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Sulla base di tale premessa metodologica, il codice della navigazione ha
così qualificato i contratti di utilizzazione della nave: nella locazione, la
causa è rappresentata dalla cessione in godimento della nave, a titolo
essenzialmente oneroso; nel noleggio, la causa è rappresentata dal
compimento di uno o più viaggi, a titolo naturalmente oneroso; nel
trasporto, la causa è rappresentata dal trasferimento di persone o di cose
da un luogo ad un altro, a titolo naturalmente oneroso.
La locazione, a sua volta, può avere ad oggetto una nave non armata, e
comporta l’assunzione della qualifica di armatore da parte del conduttore,
oppure una nave armata ed equipaggiata, e determina la successione del
conduttore nei contratti di arruolamento in corso fra il locatore e
l’equipaggio.
Il noleggio può avere ad oggetto il compimento di una serie non
determinata di viaggi in un tempo determinato (noleggio a tempo), oppure
uno o più viaggi determinati senza determinazione del tempo (noleggio a
viaggio).
Il trasporto può riferirsi ad un carico totale o parziale (che occupa l’intera
capacità di carico della nave, o una parte di essa), oppure a cose
determinate (come quello sulle navi di linea).
La disciplina legale e la disciplina contrattuale
In realtà, le figure contrattuali diffuse nella pratica non hanno trovato
agevole corrispondenza nei tipi legali disciplinati nel codice.
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Infatti, in Italia il codice della navigazione disciplina separatamente, in tre
capi del titolo I del libro III, la locazione, il noleggio, ed il trasporto di
persone e di cose.
L’art. 384 cod. nav. definisce il noleggio come quel contratto per il quale
l’armatore, in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a compiere con una
nave determinata uno o più viaggi prestabiliti, ovvero entro il periodo di
tempo convenuto i viaggi ordinati dal noleggiatore alle condizioni stabilite
dal contratto o dagli usi.
Questa definizione sembra comprendere sia il time charter (compimento
entro il periodo di tempo convenuto dei viaggi ordinati dal noleggiatore)
che il voyage charter (compimento di uno o più viaggi prestabiliti). Tuttavia
tutte o quasi le norme contenute nel capo di cui l’art. 384 fa parte
presuppongono la commisurazione del nolo a tempo, laddove gli aspetti
tipici del voyage charter sono regolati nel capo del trasporto (capo III ed in
particolare nella sezione III intitolata “Del trasporto di carico totale o
parziale”).
Invece, la pratica conosce il contratto di locazione a scafo nudo (meno
quello di locazione di nave armata ed equipaggiata), il voyage charter, il
time charter e il trasporto di cose determinate; di essi esistono formulari
standard, diffusi in tutto il mondo, costantemente impiegati.
La locazione di nave si identifica agevolmente, trattandosi di contratto
avente ad oggetto la cessione in godimento di un bene, in favore di un
soggetto che ne diviene armatore.
Non può confondersi, quindi, con gli altri contratti, aventi ad oggetto la
prestazione di servizi da parte dell’armatore della nave. Del pari non dà
adito a problemi il trasporto di cose determinate.
I problemi riguardano, dunque, i contratti di utilizzazione della nave nei
viaggi non di linea per il trasporto di carico (navigazione tramp).
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I formulari contrattuali, ossia i charter parties, impiegati per tali viaggi, sono
riconducibili a due fondamentali tipologie, il voyage charter e il time
charter, che il lessico italiano ha tradotto come noleggio a viaggio e
noleggio a tempo, e cui interprete e legislatore hanno cercato di dare un
inquadramento sistematico e normativo.
È da tali formulari che si sono ricavate la nozione e la disciplina,
rispettivamente, del noleggio a viaggio e del noleggio a tempo, che sono
state tenute distinte da quelle proprie degli altri contratti di utilizzazione,
ossia la locazione e il trasporto.
Il noleggio di nave secondo il Codice della navigazione
La sistemazione data alla materia dal legislatore italiano è diversa da
quella che si riscontra negli altri ordinamenti, in quanto il time charter è
disciplinato separatamente, negli articoli che vanno dal 384 al 395 cod.
nav., mentre il voyage charter è disciplinato assieme al trasporto di
persone e di cose determinate, e cioè alle due ipotesi di trasporto su navi
di linea.
Il noleggio (a tempo)
La definizione di noleggio:
La definizione di noleggio contenuta nell’art. 384 cod. nav.
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, se rapportata
al contenuto dei formulari risulta distorta rispetto ai time charters e del tutto
contrastante con il contenuto normativo dei voyage charters.
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Art. 384 cod. nav. «Noleggio - Il noleggio è il contratto per il quale l’armatore, in
corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a compiere con una nave determinata uno o più
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Non vi è dubbio che l’esecuzione di viaggi, cioè del mero trasferimento
della nave da un luogo ad un altro, sia un qualcosa di evanescente, di
astratto, di inammissibilmente restrittivo e atecnico rispetto al complesso
delle prestazioni rese dal noleggiante , dal suo comandante ed equipaggio,
dalla nave stessa in quanto mezzo e strumento non per spostare se stessa
e l’equipaggio, ma altre persone o cose su di essa allogate. In verità le
prestazioni fornende dal noleggiante sono più ampie (messa a
disposizione della nave, fornitura dello spazio necessario, fornitura dei
servizi dell’equipaggio, trasferimento della nave e delle persone o cose su
di essa collocate per un fine proprio del noleggiatore).
La realtà non prescinde dalla configurazione concreta, nel tessuto
contrattuale, del fine particolare del trasferimento (immancabile) di persone
e/o cose e quindi impegna, quale scopo previsto e caratterizzante le
stesse prestazioni (obbligazioni e, altresì, oneri reciproci) delle parti,
l’oggetto del negozio, assumendo così rilevanza causale, nel senso di
incidenza essenziale dal punto di vista economico-sociale
4
.
La prova del contratto:
Secondo l’art. 385 il contratto di noleggio deve essere provato per iscritto,
così come il contratto di trasporto di cose in generale in particolare la
scrittura del contratto di noleggio deve inoltre enunciare gli elementi di
individuazione, la nazionalità, la portata della nave, il nome del noleggiante
e del noleggiatore, il nome del comandante e la durata del contratto o
l’indicazione dei viaggi da compiere.
viaggi prestabiliti, ovvero, entro il periodo di tempo convenuto, i viaggi ordinati dal
noleggiatore alle condizioni stabilite dal contratto o dagli usi ».
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Cfr. RIGHETTI, Trattato di diritto marittimo, Milano 1987, Tomo I, pag. 469
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La navigabilità della nave:
Il noleggiante è obbligato (art. 386 cod. nav.), prima della partenza, a
mettere la nave in stato di navigabilità per il compimento del viaggio, ad
armarla ed equipaggiarla convenientemente, e a provvederla dei prescritti
documenti.
Il noleggiante è responsabile dei danni derivati da difetto di navigabilità, a
meno che provi che si tratta di vizio occulto non accertabile con la normale
diligenza.
La ripartizione degli oneri fissi e di quelli variabili:
Il noleggiatore a tempo è obbligato (art. 387 cod. nav.) alla provvista di
combustibile, acqua e lubrificanti necessari per il funzionamento
dell’apparato motore e degli impianti ausiliari di bordo, nonché le spese
inerenti all’impiego commerciale della nave, comprese quelle di
ancoraggio, di canale e simili
5
.
5
Ma l’art 387 si riferisce unicamente alla fattispecie “a tempo” e qui il legislatore ha
rispecchiato, in parte, le previsioni dei formulari a tempo nei quali manca una certa
predeterminazione comune della prestazione (trasportistica) che deve essere fornita
dall’armatore (vettore) con la nave, la quale si viene a formare in base alle successive
determinazioni e istruzioni dell’interessato al carico, per cui non è possibile prevedere in
termini economici l’ammontare totale delle spese a carico dell’armatore e l’entità di un
ricavo adeguatamente remunerativo. Venendo la nave “fissata” per un determinato
periodo di tempo, ma non conoscendosi ancora lo specifico trasferimento da eseguire in
tale periodo, né l’ampiezza e la durata degli spostamenti e delle permanenze e l’entità dei
consumi, è logico che alla determinazione del corrispettivo a tempo si possa arrivare, nel
gioco della offerta e della domanda, prendendo come base certa solo l’ammontare stimato
delle spese fisse, ossia il cosiddetto costo-nave. E aggiungervi un quid per profitto sperato.
Ma così facendo il conto economico rimane fortemente esposto a tutte le variazioni e
incrementi di esborsi connessi alle spese variabili in funzione delle altre attività espletate
sulla nave, degli spostamenti e degli altri consumi della medesima. Sotto il profilo