Introduzione
8
law8, ma questo non trova conferma nelle recenti posizioni del legislatore. Si
ritiene appunto che l’istituto discenda dal sistema in equity9 in quanto
caratteristica fondamentale10 è di ammettere l’applicazione della regola secondo
la quale, chiunque avesse avuto un interesse connesso all’oggetto della causa,
avrebbe dovuto necessariamente partecipare al giudizio11. Il fenomeno che
proseguì la sua evoluzione in Inghilterra sino alle riforme del sistema giudiziario,
che eliminarono la bipartizione tra giurisdizione di common law e di equity,
compressero la concorrenza che aveva contribuito all’emergere delle iniziali
soluzioni in materia12, venne recepito negli Stati Uniti e qui seguì percorsi
diversi13.
Negli Stati Uniti si creò la cosiddetta American law of class suits; questa
diede risposta, a livello federale e statale, alle diverse questioni legate a questa
forma di azione. La questione più complessa era l’estensione soggettiva della
pronuncia giudiziale, la cui soluzione richiedeva la conciliazione tra il principio
di giustizia14 e l’opportunità di considerare15 applicabile la decisione anche a
coloro ai quali viene negata l’informazione e la partecipazione16.
La prima trattazione dottrinale in materia si fa risalire a Joseph Story17 nel
XIX secolo che affrontò la problematica evidenziando l’ammissibilità della class
action quale eccezione alla Necessary Parties Rule; si ammetteva che tutte le
persone interessate materialmente nella questione dovessero parteciparvi, ma si
precisava che si potesse superare la situazione quando la chiamata in causa di tali
8
Manual for Complex Litigation del Federal Judicial Center, 2004.
9
MARCIN, Searching for the Origin of the Class action, Catholic U.L. Rev., 1974, p. 515.
10
YEAZELL, From Medieval Group Litigation to the Modern Class action, New Haven, 1987, p. 15.
11
HAZARD, la cosiddetta Necessary Parties Rule in Indispensable Party: the Historical Origin of a
Procedural Phantom, 1961, p. 61.
12
GIUSSANI, Studi sulle class action, p. 12.
13
GIUGGIOLI P.F., Class action e azione di gruppo, I quaderni della Rivista di Diritto Civile, CEDAM,
2006, p. 4.
14
Secondo il quale ciascuno deve avere il diritto di essere informato del giudizio ove si decide dei propri
diritti.
15
Nelle controversie che coinvolgono una pluralità di parti.
16
HAZARD- GEDID- SOWLE, An Historical Analysis of th Binding Effect of Class suits, 1962.
17
Commentaires on Equity Pleadings, Boston, 1840.
Il modello della Class Action e la nuova azione collettiva risarcitoria
9
soggetti fosse impraticabile per l’elevatissimo numero18. La prima decisione in
merito è del 1853, il caso Smith v. Swormstedt19 dove la Corte Suprema affermò
l’ammissibilità della class action dichiarando vincolante la sentenza anche per gli
assenti, a condizione che gli interessi dei medesimi fossero stati correttamente
rappresentati. Al tempo la Equity Rule 4820 del 1842 escludeva espressamente
che la pronuncia potesse pregiudicare gli assenti21. Nel 1912 fu introdotta la
nuova Rule 3822 che omise ogni riferimento all’estensione soggettiva della
decisione, consolidando l’orientamento favorevole a considerare i membri assenti
vincolati dalla decisione emessa nei confronti della classe23.
Con la fusione tra la procedura per trattare cause at law e quella per azioni
in equity, si rimodellarono anche le class actions: nel 1937, la Supreme Court
elaborò le Federal Rules of Civil Procedure che prevedevano anche la nuova
Rule 23 in tema di class action24. Decisivo sul punto fu il leading case Hansberry
v. Lee, in cui la Supreme Court ribadì l’estensione agli assenti della decisione e
ricondusse tale soluzione ad un’eccezione al principio generale secondo il quale
ciascuno ha il diritto di partecipare al giudizio ove si decida dei propri diritti.
In Italia l’idea e la necessità di una class action sono molto più recenti: nel
2004 alcuni investitori istituzionali hanno cercato di capire come tutelarsi al
meglio nella vicenda Parmalat. Viste le dimensioni che il crack ha mostrato sin
da subito, lo strumento dell’azione collettiva si è mostrato il più idoneo e nel
18
57 U.S. 303.
19
Confronta Smith v. Swormstedt, 57 U.S. 288, 1853 e Supreme Tribe of Ben Hur v. Cauble, 255 U.S.
356,1921.
20
“Where the parties on either side are very numerous, and cannot, without manifest inconvenience and
oppressive delays in the suit, be all brought before it, the Court in its discretion may dispense with
making all of them parties, and may proceed in the suit, having sufficient parties before it to represent all
the adverse interests of the plaintiffs and the defendants in the suit properly before it. But, in such case,
the decree shall be without prejudice to the rights and claims of all the absent parties.”
21
La Supreme Court non fa mai riferimento alla Equity Rule 48.
22
“When the question is one of common or general interest to many persons constituting a class so
numerous as to make it impracticable to bring them all before the court, one or more may sue or defend
for the whole”.
23
Supreme Tribe of Ben-Hur v. Cauble, 255 U.S. 356.
24
MOORE, Federal Rules of Civil Procedure: some problems raised by the preliminary draft, p. 570.
Introduzione
10
2004 è stata depositata la maxi - causa al tribunale di New York25. Nel 2005 circa
800, tra azionisti ed obbligazionisti Parmalat, si sono costituiti nel primo
processo a Milano del caso26. Il progetto di introdurre un meccanismo simile allo
strumento processuale delle class actions americane27 ha suscitato in tempi
recenti una rinnovata attenzione del legislatore28. Sin dall’inizio il progetto non
presentava portata generale ma limitata ad un settore particolare in cui si è
avvertita con maggiore forza la necessità di incrementare, anche attraverso
l’azione privata, l’applicazione del diritto sostanziale29. Questo sistema di
partecipazione collettiva troverebbe esclusiva applicazione nell’ambito della
responsabilità civile, la riforma processuale dovrebbe costituire un
miglioramento anche con riferimento ai due principi cardini della materia
sostanziale30: la riparazione del danno e la deterrenza31.
La sentenza che ha dato una svolta al tema dell’azione collettiva in Italia è
la n°1015 della Corte d’Appello di Roma. Il 9 marzo 2005 la Corte aveva
liquidato, agli eredi di un uomo stroncato dal cancro al polmone dopo aver
fumato un pacchetto di sigarette al giorno per una vita, la cifra di 200mila euro.
La condanna fu emessa nei confronti di un produttore di tabacco32, che fece
ricorso. Il 5 novembre 2007 la Cassazione confermò il primo indennizzo per
25
MOSETTI U., Ecco perché negli Usa, 20 Ottobre 2004, Il Sole 24 ore, Sezione Economia e Lavoro.
26
Dal sito http://sitiitaly.tripod.com.
27
BELLINI E., Class actions e mercato finanziario: l’esperienza nordamericana, Danno e Responsabilità
n.8-9 2005, p. 817.
28
CAPPALLI R.B., CONSOLO C., Class actions for continental Europe? A preliminary inquiry, in 6
Temple International and Comparative Law Journal, 1993, p. 218.
29
Si vedano le proposte di legge C. 4639, C.4747, C4971 e C. 4705, nell’ambito degli interventi a tutela
del risparmio, vagliate delle Commissioni parlamentari riunite Finanze e Attività Produttive, ai fini della
redazione di un testo unificato.
30
In riferimento a questi 2 principi si veda COFFEE J. C., Understandin Enron: It’s about the
gatekeepers, stupid, in 57 The Business Lawyer, 2002, p. 1416.
31
Deterrenza significa provvedimento da parte dello stato nei confronti di un individuo per evitare che
compia altri reati. Viene definita deterrenza un insieme di comportamenti ed azioni tesi ad influenzare i
comportamenti e le azioni di un soggetto in modo da minimizzare la possibilità che esso aggredisca un
altro soggetto o metta in essere comportamenti od azioni ritenuti lesivi della convivenza civile, sia tra
persone che tra Stati. Definizione tratta da http://it.wikipedia.org/wiki/Deterrenza.
32
British American Tobacco, subentrata ai Monopoli di Stato.
Il modello della Class Action e la nuova azione collettiva risarcitoria
11
danni da fumo, confermando così il risarcimento33. L’importanza della sentenza,
che a prima vista potrebbe rappresentare un vero e proprio precedente in
materia34, che aprirebbe la strada a molteplici richieste di risarcimento del danno,
si fonda su un dato di partenza molto importante: secondo il pensiero della Corte
romana l’attività di produzione e commercializzazione del tabacco va qualificata
come attività pericolosa con tutte le conseguenze in ordine alla responsabilità
prevista dall’articolo 2050 del codice civile35 in capo a chi pone in essere detta
attività, all’onere della prova e alla prescrizione del diritto al risarcimento del
danno. Nel nostro sistema manca, o meglio mancava fino all’introduzione
dell’articolo 140bis del Codice del Consumo, l’azione collettiva, un vuoto
giuridico di cui si è sentita la necessità di colmare. Questo caso è stato il primo in
Italia in cui un produttore di sigarette è stato punito per la morte di un fumatore, è
stata una decisione storica per la giurisprudenza36. Ci si chiede allora: questa
sentenza resa dalla Corte e poi confermata dalla Cassazione37, potrà essere
utilizzata dai consumatori di tabacco, quale precedente, per dare fondamento alle
proprie richieste di risarcimento del danno? Quando vennero presentate al
pubblico, le class actions furono dipinte come uno strumento di tutela dei
consumatori e di accesso alla giustizia, oggi i settori più interessati sono quelli
più esposti a liti di massa.
La previsione nella nuova finanziaria dell’introduzione di un articolo nel
Codice del Consumo relativo all’azione collettiva, sarà in grado di dare anche
all’Italia una legislazione chiara e precisa in materia?
33
MASSI C., Rassegna Stampa Il Messaggero On Line, 20 novembre 2007.
34
ADDUCCI E., Preliminari considerazione sulla sentenza n°1015/2005 della Corte di Appello di Roma
che ha condannato l’ETI, Altalex n°2048 del 21/02/2008.
35
Responsabilità per l’esercizio di attività pericolose. Chiunque cagiona danno ad altri nello
svolgimento di un’attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al
risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno.
36
Sentenza storica contro il fumo condannato l’Ente tabacchi del 9 marzo 2005 in La Repubblica.
37
Danni da fumo, risarcibilità, sussistenza, danno esistenziale, sussistenza. Cassazione civile, sez. III,
sentenza 30 ottobre 2007 n°22884.
Introduzione
12
Saranno sufficienti i precedenti giurisprudenziali per iniziare nuove azioni
risarcitorie in materia di danno da fumo?
Ecco alcune domande che la lettura del nuovo articolo 140bis del Codice
del Consumo pone ad esperti, ma anche a meno esperti, della materia.
Il fenomeno del consumerismo
Il fenomeno del consumerismo nasce negli Stati Uniti agli inizi del XX
secolo in seguito alle forti proteste delle fasce più deboli della società americana.
Sensibili a questa problematica, gli Stati Uniti, attraverso delle leggi federali,
assicurano ai consumatori un minimo di controllo su alcuni prodotti di largo
consumo.
Già nel 1776, anno della Dichiarazione di Indipendenza, Adam Smith
scriveva nel suo libro La ricchezza delle nazioni: Il consumo è l’unico fine e
l’unico proposito della produzione. Gli interessi del produttore debbono essere
tenuti in conto, solo nella misura in cui servono a promuovere quelli del
consumatore.
Il principio dell’opera legislativa nell’emanazione della disciplina antitrust
è lo Sherman Act del 1890 che si poneva l’obiettivo di frenare lo strapotere
economico e l’espansione dei grandi monopoli, introducendo il principio della
libertà di concorrenza, quale cardine del sistema economico nordamericano.
Successivamente, grazie alla crescente influenza dei primi movimenti ispirati al
consumerismo e alla loro azione politica, l’attenzione del legislatore si spostò nel
campo dei controlli qualitativi sui prodotti e, a partire dagli anni ‘20, in
conseguenza dello sviluppo industriale e del fenomeno del consumo di massa, si
focalizzò sulla necessità di approntare per i consumatori una corretta
informazione pubblicitaria.
Il modello della Class Action e la nuova azione collettiva risarcitoria
13
Verso la metà del secolo scorso un giovane avvocato semisconosciuto Ralf
Nader, figlio di immigrati libanesi, ma educatosi nelle prestigiose università di
Princeton e Harward, intervenne in questo settore e vi dedicò poi tutta la sua
vita38.
È una moda passeggera come lo hula-hoop, tra sei mesi non se ne sentirà
più parlare39. Così nel 1965 Walter Murphy, presidente dell’industria alimentare
Campbell Soup, liquidò il nascente movimento dei consumatori americani. In
quello stesso anno la General Motors lanciò una coupé di successo, la Chevrolet
Corvair, cui Nader dedicò il libro - denuncia Unsafe at Any Speed: the Designed-
in Dangers of the American Automobile40, la prima grande inchiesta sulla
pericolosità delle auto. Meno di due anni dopo il Congresso americano approvò
l’Automobile Security Act, una legge tutt’ora in vigore. E proprio sull’onda di
quel primo successo Nader diventò presto il più visibile ed osannato leader dei
consumatori. General Motors assoldò un detective per screditarlo, ma perse la
sua battaglia: Nader ottenne le pubbliche scuse dalla poderosa industria
automobilistica ed un indennizzo per diffamazione. La vicenda segnò la nascita
della moderna battaglia per i diritti dei consumatori.
Nader è portatore tutt’oggi di una teoria politica originale: il consumatore
ed i suoi diritti rappresentano la sostanza dello spirito egualitario che anima la
democrazia americana, anzi l’essenza del concetto di cittadinanza che rende tutti
uguali tanto di fronte alla legge, quanto di fronte al mercato. Si parla per la prima
volta di Consumer Protection cioè il bisogno di riequilibrare le posizioni
contrattuali tra professionisti e consumatori, con un rafforzamento, in termini
giuridici, della posizione di questi ultimi.
38
Sito internet www.eni.it/associazione dei consumatori/consumerismo.
39
Seminario La tutela del consumatore- Le origini: la consumer protection negli USA, Università degli
Studi di Roma La Sapienza Facoltà di Scienze della Comunicazione.
40
Pericoloso a qualsiasi velocità: i progetti nei pericoli dell’automobile americana.
Introduzione
14
Oggi la sua combattività non è diminuita rispetto agli anni ‘70 quando il
movimento consumerista si materializzò in quel Nader’s Center for Responsive
Law: efficaci pattuglie di militanti, i cosiddetti Nader raiders, gruppi di giovani
dediti a frugare, in una sorta di guerriglia disarmata, tra i panni sporchi
dell’America delle Corporazioni, che hanno messo più volte al tappeto41.
A partire dagli anni ‘60 sul fronte del diritto, comincia a modificarsi
l’interpretazione dei diritti dei consumatori, attraverso l’introduzione del
principio della responsabilità oggettiva nei rapporti tra consumatore e produttore-
prestatore di servizi. Questo periodo di sviluppo della materia giunse al suo apice
con la dichiarazione del Presidente John Fitzgerald Kennedy, che sanciva, per la
prima volta in maniera sistematica, il Bill of rights42 dei consumatori. Nel periodo
immediatamente successivo, cioè degli anni ‘70 si svilupparono le associazioni
dei consumatori, le quali, grazie all’impulso dato da adeguate scelte legislative
nel campo dell’accesso alla giustizia per la protezione collettiva ai consumatori,
assunsero il ruolo di interlocutori necessari delle grandi e piccole imprese,
capaci, attraverso l’ampio consenso e la minaccia di interventi giudiziari, di
esercitare forti pressioni sui produttori e i fornitori di beni e servizi.
In Europa, le prime nazioni a riconoscere l’importanza e a sviluppare il
tema del consumerismo furono, intorno agli anni ‘50, il Regno Unito e la
Danimarca. La Gran Bretagna, in particolare, ritenne doveroso per la protezione
del consumatore formare un organismo di tutela, il Consumer Advisory Council.
Altri paesi europei tra i quali la Francia e la Svezia, seguirono la strada tracciata
da inglesi e danesi. Nel 1975 la Comunità Europea, con il primo Programma di
Azione, tracciò direttive ed obiettivi precisi da seguire: l’Atto Unico del 1987,
estese il concetto di consumatore, aumentandone l’importanza nella politica e
41
Dall’evento organizzato da UNC: i consumatori oggi e la sfida della class action; il consumerismo fra
liberalizzazioni e class action con un ospite d’eccezione: l’avvocato statunitense Ralph Nader del 29
novembre 2007.
42
La carta dei diritti fondamentali dei consumatori nell’ordinamento americano.
Il modello della Class Action e la nuova azione collettiva risarcitoria
15
nell’economia dell’Unione Europea e, nel 1993, il Trattato di Maastricht
introdusse un apposito capitolo attribuendo all’Unione delle specifiche
competenze43.
A livello comunitario l’atto di partenza è stata la Risoluzione del Consiglio
del 14 aprile 1975 che poneva l’attenzione su specifici settori. A partire dagli
anni ‘80 furono emesse una serie di direttive su degli aspetti importanti del
mondo del consumerismo: la responsabilità delle aziende per danni provocati da
prodotti difettosi, i contratti negoziati fuori dei locali commerciali, la pubblicità
ingannevole, la protezione dei consumatori sulle indicazioni dei prezzi, della
vendita, delle garanzie al consumo e della sicurezza generale dei prodotti. La
Commissione Europea istituì la Health and Consumer Protection Directorate
General44 per tutelare la salute e la sicurezza dei consumatori e promuovere
programmi di informazione. Nel 2003, inoltre, venne fondato un Gruppo
Consultivo Europeo dei Consumatori45, che ha la funzione di supportare la
Commissione sui problemi riguardanti i consumatori nella Comunità.
In Italia il fenomeno e la discussione sul consumerismo si svilupparono solo
a partire dalla fine degli anni ‘80 concretizzandosi con la creazione di specifiche
associazioni46. Iniziarono gradualmente a diffondersi forme di azione che nel
dibattito internazionale vengono indicate con l’espressione di consumerismo
politico47. Il fenomeno si caratterizza per la comparsa di comportamenti
individuali di consumo che si rappresentano come critici nei riguardi dei modelli
prevalenti. Il consumerismo politico vuole fare da ponte tra il dibattito
internazionale e la specificità del caso italiano. Si parla di consumerismo politico
perché la scelta del consumo come leva nel perseguire finalità politiche,
43
Tratto da http://www.tuttoconsumatori.it/cncu/consumerismo.shtml.
44
DG SANCO.
45
ECCG.
46
TOSI S., a cura di, Consumi e partecipazione politica, Franco Angeli 2006.
47
Political consumerism. Si tratta di una traduzione letterale, è un termine alternativo a consumo critico.
Introduzione
16
configura una politicizzazione del mercato, un fenomeno che ha cominciato ad
influenzare le logiche di strutturazione dello stesso. Il consumerismo politico
incrocia i movimenti che in questi anni hanno rappresentato l’opposizione al
modello iper - liberista cui si ispirano le politiche di molti governi. Queste forme
di azione fanno del mercato e dei suoi meccanismi uno strumento attraverso cui
esercitare delle pressioni. Altri tipi di azioni sono: il negative political
consumerism48, il positive political consumerism49 e il public discorsive50.
La diffusione del consumerismo è stata accompagnata da una netta
contrapposizione tra due atteggiamenti:
c’è chi considera queste pratiche come una originale occasione per un
nuovo impegno politico;
c’è chi liquida la questione escludendo che il consumerismo possa
configurare una vera e propria forma di partecipazione politica.
I problemi sollevati pongono diversi interrogativi. Tutti i tentativi di
affermare o negare il carattere politico o di partecipazione politica del
consumerismo incontrano i problemi relativi al rapporto tra azione individuale e
azione collettiva. A questo punto il consumerismo politico pone interrogativi sui
processi di cambiamento sociale, sulla relazione tra variabili strutturali e azioni
individuali, e sull’autonomia delle strategie che i soggetti individuali possono
agire per creare relazione. Il consumerismo politico si trova in una duplice
collocazione tra individuale e collettivo, tra sfera pubblica e privata. Ci sono poi
problemi che emergono e che possono venire risolti soltanto attraverso azioni
collettive51, perché si dimostra un relativo disinteresse per l’azione individuale.
48
L’espressione principale è il boicottaggio.
49
Il Buycott cioè una sanzione di tipo positivo, un premio a certi prodotti.
50
Tattiche di culture jamming cioè sovversione del brand, caratteristiche degli anni ’60.
51
BALDOCK J., MILLER S., MANNING N., S. VICKERSTAFF (EDS.), The impact of social policy, in
Social Policy, Oxford: Oxford University Press, Chris Pickvance – University of Kent (2003), pp. 607-
629.
Il modello della Class Action e la nuova azione collettiva risarcitoria
17
Il mondo dell’associazionismo consumeristico nazionale oggi dovrebbe
riuscire ad interpretare l’azione collettiva non come una competizione tra le
diverse sigle, ma come un’opportunità per unire le forze per il raggiungimento di
un obiettivo comune. Le associazioni hanno oggi l’opportunità, anzi l’obbligo, di
fondere le diverse competenze per assicurare il miglior successo alla neonata
class action. Secondo Confconsumatori52 sarebbe un importante passo avanti per
l’intero sistema consumeristico italiano se le associazioni riuscissero a dare vita a
comuni pool di tecnici con l’obiettivo di studiare in modo approfondito la
materia. È indubbio, infatti, che i problemi giuridici che la nuova disciplina in
materia di azione collettiva risarcitoria pone sono di notevole spessore, così come
è evidente che il promotore dell’azione collettiva dovrà assumersi notevoli oneri
di natura organizzativa e finanziaria. A tal proposito basti pensare all’obbligo di
dare idonea pubblicità ad un’azione collettiva che ha superato il giudizio di
ammissibilità da parte del Tribunale competente53, come vedremo di seguito nel
dettaglio. Il successo delle prime azioni collettive risarcitorie, studiate, avviate e
vittoriosamente concluse da diverse associazioni consumeristiche in
collaborazione tra loro, rappresenterebbe un primo importante successo di tutto il
movimento e non di un’associazione particolare e troverebbe, certamente, il
consenso dell’intera opinione pubblica. D’altra parte, un movimento
consumeristico sempre più coeso riuscirebbe ad avere ben maggior peso nei
rapporti con il mondo delle imprese.
52
Confconsumatori è un’associazione di consumatori, senza scopo di lucro, indipendente da partiti,
sindacati, categorie economiche e pubblica amministrazione.
53
VALCADA M., avvocato e componente del Consiglio confederale Confconsumatori CLASS ACTION:
L’intervento di Confconsumatori al convegno del CNCU del 25 febbraio 2008 inserito il 26 febbraio 2008
da ufficiostampa.it sul sito www.confconsumatori.com.
Il modello della Class Action e la nuova azione collettiva risarcitoria
19
CAPITOLO 1
L’ESPERIENZA AMERICANA E DI ALTRI PAESI
1.1 Introduzione
In Italia e negli Stati Uniti i crack finanziari1 e l’andamento dei mercati
hanno dato vita a proposte di riforma dai differenti contenuti2. In America la
class action costituisce uno strumento processuale volto a riequilibrare le
posizioni degli operatori economici e finanziari rispetto a quelle dei consumatori,
danneggiati dai loro comportamenti3. Il modello americano dal quale si parte
sono le cosiddette Securities Class actions, espressione che indica le azioni
collettive esercitate da soggetti lesi a seguito dell’acquisto di titoli nel mercato
finanziario4. Nel sistema statunitense le fonti di responsabilità in questo ambito
sono assolutamente varie: si può far ricorso ai rimedi generali di common law, sia
contrattuali5 che extracontrattuali6, o a fattispecie statutarie.
Il sistema giuridico italiano è basato sull’iniziativa del singolo soggetto che
si rivolge al sistema giudiziario e il provvedimento emesso ha efficacia e valore
solamente per quel soggetto. Esistono dei casi in cui la vicenda di un soggetto è
pressoché identica al caso di un altro o di altri soggetti. In Italia ci sono dei casi
1
CORAPI, La tutela dei consumatori e degli investitori del diritto statunitense: class actions e derivative
suits, Rass. Giur. Energia Elett., 2003, p. 402.
2
BELLINI E., Class actions e mercato finanziario: l’esperienza nordamericana, Danno e Responsabilità
n.8-9 2005, p. 817.
3
FRATA L., Art. 140bis, Codice del Consumo, Class actions e azioni collettive risarcitorie: un primo
confronto, in Danno e Responsabilità, n°5/2008, p. 493.
4
COFFEE J. C., Understanding the plaintiff’s attorney: the implications of economic theory for private
enforcement of law throught class and derivative actions, in 86 Columbia Law Review, 1986, p. 680.
5
I cosidetti breach of warranty e rescission.
6
I cosidetti tort of deceit.
Capitolo 1 L’esperienza americana e di altri paesi
20
in cui i singoli danneggiati si sono consorziati ma, una volta resa la decisione
anche per una causa multipla, questa vale solo per coloro che vi hanno
partecipato. È necessaria quindi una procedura affinché coloro che restano, per
diversi motivi, fuori dalla causa, possano trarre vantaggio dalla causa stessa7.
Questa figura procedurale è nata nel sistema giuridico anglosassone ed è
denominata class action o azione collettiva.
È lampante che l’azione di classe che si è tentato di mutuare da altri
ordinamenti stranieri8, prevalentemente di common law, male si innesta nel
nostro ordinamento costituzionale e processuale, che prevede la possibilità di
agire in giudizio solo in presenza di un preciso interesse della parte, secondo
l’articolo 1009 del codice di procedura civile10. Peraltro tale ultimo principio è
già stato incrinato con la legge n°52/199611 che ha, per la prima volta, introdotto
la proponibilità di un’azione inibitoria da parte di un soggetto portatore non di
interesse diretto ma solo di uno diffuso; azione poi estesa dalla legge
n°281/199812 che ha consentito alle associazioni rappresentative dei consumatori
di poter agire per inibire tutti quei comportamenti delle imprese lesive dei diritti
fondamentali dei consumatori.
Certamente quando si legifera per introdurre uno strumento del tutto
estraneo al nostro ordinamento si tenta di introdurlo con un certo grado di
compatibilità con i principi dell’ordinamento. Tuttavia l’azione di classe
funziona negli Stati Uniti perché ben si innesta nell’ordinamento generale di quel
paese.
7
TANCREDI S., La class action tra internazionalità e necessità interne, 15 febbraio 2008 in
www.planetaitalia.com.
8
INTERVENTO DELL'AVV. FESTELLI M., Confconsumatori Toscana, componente del Consiglio
confederale Confconsumatori, CLASS ACTION, Azione collettiva, luci e ombre, alla prova dei fatti, al
convegno AGIT Trieste - 28 febbraio 2008.
9
Interesse ad agire. Per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse.
10
D’ora in poi solamente c.p.c.
11
In attuazione della direttiva comunitaria 1993/13.
12
Legge 30 luglio 1998, n°281 Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n°189 del 14 agosto 1998.
Il modello della Class Action e la nuova azione collettiva risarcitoria
21
1.2 Definizione
L’azione collettiva, che negli Stati Uniti è conosciuta come class action, è
un’azione legale condotta da uno o più soggetti che, membri della classe,
chiedono che la soluzione di una questione comune di fatto o di diritto avvenga
con effetti ultra - partes per tutti i componenti presenti e futuri della classe13.
Gli altri soggetti della medesima classe possono chiedere di non
avvantaggiarsi dell’azione altrui esercitando il cosiddetto opt out right, oppure
possono rimanere inerti avvantaggiandosi dell’attività processuale altrui che
viene esercitata sulla base del modello rappresentativo. Con questo modello si
possono anche esercitare pretese risarcitorie, per esempio nei casi di illecito
plurioffensivo. Indubbi sono anche i vantaggi di economia processuale e
riduzione della spesa pubblica14.
Dal punto di vista sociale si tratta di un modo di cercare una giustizia
concreta rifiutando il principio del diritto alla giustizia come esclusivo diritto del
singolo; si afferma il diritto nei casi in cui la situazione sia sempre la stessa, è
ingiustizia che l’ordinamento pretenda che tutte le volte si ricominci daccapo per
statuire sempre le stesse cose15.
L’azione rappresentativa è il modo migliore con cui i semplici cittadini
possono essere tutelati e risarciti dai torti delle grandi aziende e delle
multinazionali, perché la sentenza favorevole avrà effetto e potrà essere fatta
valere da tutti i soggetti che si trovino nell’identica situazione16.
Le azioni di gruppo hanno guadagnato sempre maggiore popolarità in tutta
Europa, a partire dall’esperienza americana. La direttiva n°98/27/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 1998, relativa a
13
Definizione tratta da http://it.wikipedia.org.
14
FAVA P., Class action tra efficientismo processuale, aumento di competitività e risparmio di spesa:
l’esame di un contenzioso seriale concreto (le S.U. sul rapporto tra indennità di amministrazione e
tredicesima), in Corriere Giuridico 2006, p. 535.
15
CAPPALLI R. B., CONSOLO C., Class action for continental Europe? A preliminary inquiry, in 6
Temple International and Comparative Law Journal, 1993, p. 218.
16
FAVA P., L’importabilità delle class actions in Italia, in Contratto e Impresa 1/2004, p. 176.
Capitolo 1 L’esperienza americana e di altri paesi
22
provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori nella Comunità,
stabilisce che enti legittimati, quali associazioni dei consumatori, siano
autorizzate ad agire in giudizio per conto di un gruppo di persone danneggiate
dalla condotta17.
La direttiva del 1998 è stata poi modificata e completata dalla Direttiva
n°2005/29/CE sulle pratiche commerciali sleali18 che sono vietate nelle relazioni
con i consumatori.
1.3 L’esperienza americana
1.3.1 Le origini
Nel 1937 la Corte Suprema elaborò le Federal Rules of Civil Procedure19
che unificavano le regole di law ed equity delle corti federali ed introduceva la
Rule 23 in tema di class action. Questa Rule prevedeva una nuova classificazione
delle class actions20 ma senza significative aggiunte alle questioni connesse
all’estensione del giudicato21.
1.3.2 Class Action Fairness Act e la Rule 23
Questa prima versione del 1938 fu criticata22 dagli stessi giudici che
dovevano applicarla.
17
FAVA P. Class action all’italiana: “Paese che vai, usanza che trovi”, in Corriere Giuridico 3/2004, p.
397.
18
Pratiche ingannevoli che hanno un’influenza sulle decisioni del consumatore.
19
Entrate in vigore il 16 settembre 1938.
20
Prevedeva: la true class action, la hybrid class action e la spurious class action.
21
GIUGGIOLI P.F., Class action e azione di gruppo, I quaderni della Rivista di Diritto Civile, CEDAM,
2006, p. 7.
22
COFFEE J. C., Class action accountability: reconciling exit, voice and loyalty in representative
litigation, in 100 Colunbia Law Review, 2000, p. 401.