Nel terzo ed ultimo capitolo, invece, sono spiegate tutte le novità riguardanti i
mercati e, in particolare, come questi sono cambiati in seguito all’abolizione
dell’obbligo di concentrazione degli scambi nei mercati regolamentati.
L’introduzione delle nuove figure di trading venues, infatti, risponde all’obiettivo
del legislatore europeo di accrescere la concorrenza tra le diverse sedi di
negoziazione e di stimolare le contrattazioni transfrontaliere.
4
CAPITOLO 1 “IL PERCORSO CHE HA CONDOTTO ALLA MIFID”
1.PREMESSA
La libertà del movimento dei capitali è una condizione fondamentale affinché si
realizzi pienamente il mercato unico, uno dei principi fondanti dell’Unione
Europea. Negli ultimi decenni la libertà dei capitali è cresciuta, in quanto
l’introduzione dell’euro3 l’ha resa più facile e, nel contempo, più importante; sono
cresciute le attività “cross border”4 di alcuni intermediari finanziari che oggi
hanno una natura europea e sono in grado di giocare la partita globale5; sono
cresciuti gli scambi internazionali di titoli e si sono internazionalizzate le borse.
L’integrazione finanziaria ha agevolato l’internazionalizzazione delle imprese
europee di ogni tipo e ha reso il mercato unico una realtà più concreta, l’arma più
importante dell’Europa nella competizione mondiale.
Il processo di integrazione del mercato europeo, però, non è ancora completo. Le
regole bancarie e finanziarie, e la vigilanza sul loro rispetto, sono ancora diseguali
e decentrate presso gli stati membri, dove vi sono alcune lentezze e resistenze che
rallentano la messa a disposizione di un mercato finanziario veramente unico,
aperto e moderno, a favore delle imprese, dei risparmiatori e degli investitori.
Rimangono ostacoli regolamentari, politici e culturali. Il loro superamento è una
condizione per riorganizzare insieme il mercato, a livello comunitario, con
riforme che ne accrescano l’apertura, la trasparenza e la stabilità. Ciò ha
comportato l’avvio di un laborioso processo di avvicinamento normativo
3L 'euro, attualmente valuta comune di sedici stati membri dell'Unione europea, fu introdotto per la prima volta nel
1999 (come unità di conto virtuale); la sua introduzione sotto forma di denaro contante avvenne per la prima volta nel
2002, in dodici degli allora quindici stati dell'Unione.
4
Per attività cross-border (letteralmente “confini da attraversare”) si intendono un insieme di relazioni di tipo
imprenditoriale e settoriale, confinanti e interrelate, con specifico riferimento ai settori: bancario, assicurativo, della
distribuzione al dettaglio e delle telecomunicazioni.
5
E’ emerso e si sta estendendo rapidamente un sistema bancario paneuropeo: infatti su 8700 banche europee, 46 sono
grandi gruppi con attività cross-border (transfrontaliere) pari a circa il 60% degli asset complessivi, di cui 21 hanno un
business significativo, con il controllo di almeno il 5% del mercato (Il Sole 24ore).
5
finalizzato a garantire agli operatori libertà di stabilimento e di prestazione di
servizi oltre i confini nazionali.
Negli anni settanta i sistemi finanziari degli stati europei erano ancora
caratterizzati da forti segmentazioni nazionali e dominati da assicurazioni e
banche, ed in questo contesto s’inseriscono le due direttive riguardanti le
assicurazioni (la 73/239 per quelle diverse dal ramo vita e la 79/267 per il ramo
vita) e la prima direttiva banche (77/780)6 riguardante “l’accesso all'attività degli
enti creditizi e il suo esercizio”. Quest’ultima prescriveva agli Stati membri di
definire le condizioni che gli enti creditizi soggetti alla stessa dovevano soddisfare
per ottenere il rilascio dell'autorizzazione prima di iniziare la loro attività.
Successivamente la seconda direttiva 89/6467, recante modifica della precedente,
aveva per oggetto l'applicazione del principio della vigilanza da parte dello Stato
membro d'origine e la realizzazione dell'armonizzazione essenziale, necessaria e
sufficiente per pervenire ad un reciproco riconoscimento delle autorizzazioni e dei
sistemi di vigilanza prudenziale, al fine di consentire il rilascio di un'unica
autorizzazione valida in tutta la Comunità. Un ulteriore e significativo passo in
avanti nel processo di liberalizzazione dei mercati si è avuto con la direttiva
89/6478 relativa al coefficiente di solvibilità degli istituti di credito, facendosi più
viva l’esigenza di stabilità, intesa come condizione necessaria per assicurare eque
condizioni concorrenziali ed adeguata protezione a risparmiatori ed investitori.
Nel 1985 il Consiglio emanava la direttiva n.6119 concernente il coordinamento
delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni
organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM)10, i quali hanno
6
Prima direttiva del Consiglio del 12 dicembre 1977, n. 780, abrogata dall'art. 67 della Direttiva 2000/12/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 20 marzo 2000.
7
Seconda direttiva 89/646/CEE del Consiglio, del 15 dicembre 1989.
8
Direttiva 89/647/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1989.
9
Direttiva del Consiglio del 20 dicembre 1985, n. 611.
10
Gli OICVM sono rappresentati dai fondi comuni di investimento mobiliare (aperti e chiusi, italiani ed esteri) e dalle
società di investimento a capitale variabile (Sicav).
6
un ruolo attivo nel settore dell’intermediazione mobiliare. Con tale direttiva
l’Unione europea intendeva ravvicinare le distanze normative degli stati membri
riguardo alcune categorie di OICVM, al fine di promuovere il commercio
transfrontaliero realizzando una protezione più efficace degli investitori; in
particolare, stabiliva un regime generale di obblighi rigorosi relativamente agli
investimenti, alle esigenze in materia di fondi propri, all'informazione e alle
funzioni di deposito delle attività e di sorveglianza dei fondi.
2. IL FINANCIAL SERVICES ACTION PLAN
Il Financial Services Action Plan (FSAP) occupa un posto di primaria importanza
tra tutte le politiche generali attuate in passato per il mercato unico europeo. È,
infatti, una vera e propria architettura regolamentare nata dall’esigenza di porre
rimedio ai fallimenti del mercato unico dei servizi finanziari.
Il Piano Comunitario di Azione per i Servizi Finanziari è stato presentato il 28
dicembre 1998, in seguito alla comunicazione del 28 ottobre del medesimo anno
sui “Servizi finanziari: elaborazione di un quadro d’azione” su richiesta del
Consiglio di Vienna, che invitava ad elaborare un programma di lavoro urgente
per conseguire gli obiettivi del quadro d’azione, sui quali già da tempo si era
formato un solido consenso degli addetti ai lavori. Il FSAP11 è stato adottato dalla
Commissione Europea l’11 maggio 1999 ed è diretto a creare un mercato dei
servizi finanziari pienamente integrato a livello europeo, indicando obiettivi
generali e misure specifiche. Il piano è diretto a colmare le carenze e a rimuovere
le barriere per una integrazione – sotto il profilo legislativo – dei mercati
finanziari dell’Unione Europea.
Propone tre priorità:
11
Il FSAP si basa anche sulle discussioni svolte nel gruppo per la politica dei servizi finanziari (FSPG), formato dai
rappresentanti personali dei ministri delle finanze e della Banca Centrale Europea (BCE).
7
- un mercato unico dei servizi finanziari wholesale12;
- un mercato unico per i servizi finanziari retail13;
- l’armonizzazione e il rafforzamento delle regole di vigilanza, per norme
prudenziali efficaci.
Il FSAP si sviluppa su due aspetti principali: l’organizzazione dei mercati, per ciò
che riguarda l’efficienza e la competizione dei sistemi di negoziazione, e i
requisiti strutturali del mercato unico, in merito a l’armonizzazione, la
comparabilità e la fruibilità dell’informativa a livello pan-europeo.
Le principali linee d’azione previste dal piano riguardano i seguenti aspetti:
• l’eliminazione degli ostacoli che impediscono la raccolta di
capitali su scala europea, in quanto rendono tale operazione estremamente costosa, attraverso
la semplificazione degli adempimenti per gli emittenti e una maggiore uniformità e
trasparenza dei principi contabili applicati dalle società;
• il miglioramento dell’informazione, della trasparenza e della
sicurezza nel settore delle prestazioni transfrontaliere di servizi finanziari al dettaglio,
affinché i consumatori dispongano di informazioni chiare e comprensibili quando investono i
propri risparmi o parte di essi in un altro paese;
• il rafforzamento delle strutture prudenziali, per adeguare le
garanzie normative dell’Unione all’evoluzione delle realtà di mercato, al fine di limitare i
rischi sistematici14 o istituzionali (per esempio adeguatezza patrimoniale, requisiti di
solvibilità).
E’ composto da oltre 40 provvedimenti, tra cui quattro in particolare destinati ad
influenzare significativamente l’operatività degli istituti bancari:
12
Per mercato wholesale (o all’ingrosso) si intende l'attività' svolta da chiunque professionalmente acquisti merci in
nome e per conto proprio e le rivenda ad altri commercianti all'ingrosso o al dettaglio, o a utilizzatori professionali e a
grandi consumatori.
13
Si definisce retail il mercato al dettaglio ossia quella parte di mercato costituita dai privati.
14
I Rischi sistematici sono quei rischi legati a fonti di rischio sistematico. Sono fonti di rischio sistematico, le principali
variabili macroeconomiche e/o finanziarie, quali l’andamento generale della economia, l’andamento dei tassi di
interesse di mercato, e l’inflazione.
8
• la direttiva in tema di Market Abuse15;
• la direttiva sui Prospetti Informativi16;
• la direttiva sui Mercati degli Strumenti Finanziari
(MIFID – Markets in Financial Instruments Directive);
• la direttiva sull’armonizzazione degli obblighi di
Informativa degli Emittenti Quotati (Trasparency)17.
Il FSAP ha come ultimo obiettivo quello di individuare regole europee uniformi
per la creazione di un level playing field (un campo perfettamente livellato ed
organizzato in modo che tutti i giocatori abbiano “pari opportunità") per tutti i
soggetti operanti nel mercato. Ed è, infatti, quest’ultima, la condizione necessaria
per ottenere e garantire uno sviluppo sostenibile ed equilibrato dell’exchange
industry europea.
15
Direttiva n. 2003/6/CE, già recepita a livello nazionale, avente l’obiettivo di creare un’unica fonte normativa
riguardante gli abusi di mercato, e di assoggettare gli emittenti quotati a medesimi obblighi di informativa continua
(informativa price sensitive).
16
Direttiva n. 2003/71/CE, recepita a livello nazionale con delega nella legge sul risparmio, avente i seguenti obiettivi:
- armonizzazione dei requisiti per le emissioni di strumenti da offrire al pubblico o da ammettere alla negoziazione;
- passaporto unico per gli emittenti, con la possibilità per gli stessi di collocare e quotare strumenti finanziari in diversi
Stati con un unico prospetto;
- definizione di un chiaro regime di vigilanza e di un regime linguistico semplificato;
- armonizzazione dei contenuti del prospetto (building block approach) e snellimento delle procedure di autorizzazione,
con minori tempi di approvazione (time to market).
17
Direttiva n. 2004/109/CE, recepita a livello nazionale entro il 20/01/2007, contenente disciplina dei seguenti aspetti:
- tempistica e contenuto dell’informativa periodica a cui sono sottoposti gli emittenti quotati;
- obblighi di trasparenza per gli azionisti rilevanti;
- modalità con cui devono essere diffuse le informazioni societarie e con cui devono essere archiviate le informazioni
stesse.
9
3. LA PROCEDURA LAMFALUSSY
Il Consiglio Europeo ha istituito nel Luglio 2000 un Comitato di Saggi18, che ha
ideato una nuova procedura denominata “Lamfalussy” (in onore del suo
presidente, il barone Alexandre Lamfalussy19), successivamente approvata dal
Consiglio Europeo di Stoccolma nel Marzo 200120. Tale procedura è stato adottata
da parte dei competenti organi comunitari per i provvedimenti oggetto del
Financial Services Action Plan. Ha previsto l’introduzione di nuovi approcci
normativi e tecnici sulla gestione dei mercati e dei servizi finanziari, al fine di
snellire ed agevolare le modalità di adozione della normativa comunitaria vigente
in tale ambito, considerando i rapidi sviluppi delle prassi commerciali.
Data l’insufficienza del quadro giuridico comunitario nel settore finanziario, già
evidenziata dal FSAP, a causa di un’eccessiva frammentarietà tra i vari stati
membri, la procedura21 nasce per rafforzare l’integrazione dei mercati finanziari e
18
“Committee of Wise Men”.
19
Ex presidente dell’istituto monetario europeo.
20
Il rapporto, datato 15/01/2001, fu trasmesso al Consiglio il 23 febbraio.
21
La procedura era inizialmente prevista ed operante per il settore dei servizi di investimento, ma poi è stata estesa ai
servizi finanziari in senso ampio, incluse banche e assicurazioni, ad opera del Consiglio ECOFIN del 3/12/2002 (Diritto
delle banche e degli intermediari finanziari, Enrico Galanti).
10
MARKET
ABUSE
TRASPA
RENZA
PROSPETTI
INFORMATI
VI
MIFID
FSAP