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3 Le operazioni di Investimento
Come accennato nel capitolo introduttivo, le operazioni di finanza straordinaria possono
essere distinte a seconda che si tratti di operazioni che comportano una crescita dell’impresa e
operazioni che invece determinano una riduzione della dimensione d’imp resa. Nel primo caso si
tratta di operazioni che comportano un impiego di risorse, ossia un investimento, mentre le
seconde rappresentano un realizzo di risorse, e quindi un disinvestimento.
3.1 Le Fusioni
3.1.1 Definizioni
La fusione, definita come l’operazione di unificazione di due o più società in una sola, viene
effettuata per dar vita ad una concentrazione di imprese, al fine di aumentare la competitività sul
mercato, oppure per effettuare un’operazione di riorganizzazione interna ad un gruppo e per
conseguire benefici fiscali, compensando gli utili di una società con le perdite di un’altra
4
.
4
Cfr. www.borsaitaliana.it
• Fusioni ed Acquisizioni
(M&A)
Operazioni di
Investimento
(Capitolo 3)
• Cessioni di società e/o di
rami di azienda, scissioni di
società, e scorpori di rami
d'azienda
Operazioni di
Disinvestimento
(Capitolo 4)
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L’operazione di fusione può coinvolgere società dello stesso tipo (in questo caso si tratta di
una fusione omogenea), oppure può interessare società di tipo differente e si parla di fusione
eterogenea.
Le fusioni, inoltre, possono essere classificate
5
in:
a) Fusioni orizzontali;
b) Fusioni verticali;
c) Fusioni conglomerate.
Nel primo caso si tratta dell’ unione di due o più aziende concorrenti che formano un nuovo
soggetto operante nello stesso settore/mercato delle società di partenza. Le fusioni verticali,
invece, coinvolgono aziende operanti in stadi diversi della stessa filiera produttiva. Infine, si
parla di fusioni conglomerali quando le società partecipanti alla fusione operano in settori
diversi e non correlati.
3.1.2 Il profilo giuridico
A norma dell’art. 2501 del codice civile, la fusione di più società può eseguirsi mediante la
costituzione di una società nuova, o mediante l`incorporazione in una società di una o più altre.
La prima ipotesi viene definita fusione propria, mentre la seconda fusione per incorporazione.
La fusione può essere, dunque, diversa in relazione alla connotazione delle società
partecipanti e alla scelta effettuata dagli attori dell’oper azione
6
. Potremo pertanto avere:
a) la fusione propria (o per unione o pura), in cui due soggetti tra loro indipendenti (le
società partecipanti) si estinguono per dare origine a una nuova entità giuridica;
5
Per maggiori approfondimenti si veda Luis Cabral, Economia industriale, Carocci, 2002, Roma
6
Cfr. dalla rivista ―Diritto e Pratica delle Società, soluzioni operative‖, a cura della Commissione di diritto societario
dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti conta bili di Milano, N. 5 – Maggio 2010, Il Sole 24 ore, pag. 90
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b) la fusione per incorporazione, dove la società incorporante non si estingue come
l’incorporata ma effettua di fatto un aumento di capitale sociale a vant aggio dei soci della
estinguenda società incorporata. Per tale tipologia di fusione è altresì possibile distinguere
tra:
a. fusione per incorporazione tra società aventi tra loro un rapporto di
partecipazione che può essere:
i. il 100 per cento del capitale sociale della società incorporata (in tal
caso si parla di fusione per incorporazione di società posseduta al 100
per cento);
ii. il 90 per cento del capitale sociale della società incorporata, novità
introdotta con la riforma del diritto societario: in tal caso, si parla di
fusione per incorporazione di società posseduta al 90 per cento;
iii. fusione per incorporazione inversa laddove è la controllata a
incorporare la controllante;
iv. fusione per incorporazione a seguito di indebitamento. In tale
fattispecie l’incorporante costituisce generalmente una new.co che,
tramite un finanziamento ricevuto dando a garanzia i beni
dell’incorporanda, ne acquisisce le partecipazi oni per poi fondersi con
essa per incorporazione;
b. fusione per incorporazione tra società non aventi tra loro un rapporto di
partecipazione.
A norma del secondo comma dell’art. 2501 codice civile, l a partecipazione alla fusione non è
consentita alle società sottoposte a procedure concorsuali né a quelle in liquidazione che
abbiano iniziato la distribuzione dell`attivo.
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3.1.2.1 La fusione propria
7
La procedura di fusione si articola in diverse fasi e presuppone la predisposizione ed
approvazione da parte delle società partecipanti alla fusione, e per esse del loro organo
amministrativo, della seguente documentazione:
a) progetto di fusione (art. 2501 ter) che dovrà indicare tra l’altro:
i. gli elementi identificativi delle società interessate,
ii. l’atto costitutivo della nuova società risultante dalla fusione,
iii. il rapporto di cambio delle azioni e la data dalle quali tali azioni partecipano agli
utili, nonché l’eventuale conguaglio in denaro,
iv. la modalità di assegnazione delle azioni/Quote della nuova società;
v. la data dalla quale tali azioni partecipano agli utili;
vi. la data a decorrere dalla quale le operazioni delle società partecipanti alla fusione
sono imputate al bilancio della incorporante;
vii. il trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci;
viii. i vantaggi eventualmente proposti agli amministratori.
b) La situazione patrimoniale di riferimento (art. 2501 quater), da redigersi con
l’osservanza delle norme sul bilancio d’esercizio e quindi dovrà essere corredata di nota
integrativa; la situazione patrimoniale di riferimento dovrà essere riferita a una data non
anteriore di oltre 120 giorni dal giorno in cui il progetto di fusione é depositato nella
sede della società. La situazione patrimoniale può essere sostituita dal bilancio
dell’ultimo esercizio se questo è stato chiuso non oltre sei mesi prima del giorno del
deposito del progetto di fusione nella sede della società;
7
Documentazione a cura del Prof. Paolo M. Zambelli, docente della Facoltà di Economia, Università degli Studi di
Roma ―La Sapienza‖.
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c) Relazione dell’organo amministrativo (art. 2501 quinquies) che illustri e giustifichi,
sotto il profilo giuridico ed economico, il progetto di fusione e il rapporto di cambio
delle azioni.
Uno o più esperti per ciascuna società devono inoltre redigere una relazione sulla congruità
del rapporto di cambio delle azioni (art. 2501 sexies). L’esperto o gli esperti sono scelti tra i
revisori contabili iscritti sul registro istituito presso il Ministero della Giustizia e, se la società
risultante dalla fusione è una società per azioni o in accomandita per azioni, la loro nomina è
demandata al Tribunale ove ha sede la società. Inoltre le società partecipanti alla fusione
possono congiuntamente richiedere al Tribunale del luogo in cui ha sede la società risultante
della fusione la nomina di un esperto comune. La relazione di cui all’art. 2501 sexies non è
richiesta se vi rinunciano tutti i soci delle società interessate.
A seguito dell’approvazione da parte dell’organo amministrativo della suddetta
documentazione, la stessa dovrà essere depositata (art. 2501 septies) presso le sedi legali delle
società partecipanti alla fusione, unitamente ai bilanci dei tre esercizi precedenti con la
Relazione degli Amministratori sulla Gestione e del Collegio Sindacale, nei trenta giorni che
precedono la decisione dei soci in ordine alla fusione, salvo che i soci rinuncino al termine con
consenso unanime.
Il progetto di fusione dovrà essere depositato, e iscritto, presso il Registro delle Imprese del
luogo, ove hanno sede le società partecipanti alla fusione (art. 2501 ter 3°comma). Le società
dovranno quindi convocare i soci in assemblea, avanti a notaio per decidere la fusione.
Le assemblee di cui sopra (ai sensi dell’art. 2501 -ter quattro comma del cod. civ.), possono
essere tenute solo dopo trenta giorni dalla data di iscrizione del progetto di fusione presso il
Registro delle Imprese, salvo che i soci rinuncino al detto termine con consenso unanime.
Le decisioni delle assemblee in ordine alla fusione devono essere anch’esse depositate per
l’iscrizione presso il Registro delle Imprese, da parte del notaio rogante (art. 2502 bis).
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Trascorsi sessanta giorni dall’iscrizione delle delibere di fusione, la fusione potrà essere
attuata, avanti ad un notaio a mezzo di atto pubblico (art. 2504); il rispetto del suddetto termine
può essere evitato, qualora consti il consenso unanime di tutti i creditori delle società che vi
partecipino, ovvero il pagamento dei creditori che non abbiano dato il consenso, ovvero il
deposito delle somme corrispondenti presso un istituto di credito, salvo che la relazione degli
esperti di cui sopra sia redatta per tutte le società partecipanti alla fusione, da una unica società
di revisione che asseveri, sotto la propria responsabilità che la situazione patrimoniale e
finanziaria delle società partecipanti alla fusione rende non necessarie garanzie a tutela dei
suddetti creditori. Se non ricorre alcuna di dette eccezioni, i creditori, nel suddetto termine di
sessanta giorni, possono fare opposizione (art. 2503).
L’atto di fusione dovrà, infine, essere depositato a cura del notaio ove è posta la sede delle
società partecipanti alla fusione e di quella che ne risulta, per l’iscrizione presso il Registro delle
Imprese, (art. 2504). L’atto di fusione indicherà tutti gli elementi essenziali per la costituzione
della nuova società (capitale, sede, durata, organo amministrativo, in quanto costituisce l’atto
costitutivo della nuova società).
La fusione ha effetto, dal punto di vista civilistico, quando viene eseguita le ultime delle
iscrizioni presso il Registro delle Imprese dell’a tto di fusione (art. 2504 bis).
E’ tuttavia possibile prevedere una data anteriore in relazione agli effetti fiscali e
all’imputazione al bilancio della società che risulta dalla fusione delle operazioni delle società
partecipanti alla fusione.
Tale iscrizione comporterà:
a. la estinzione/cancellazione delle società partecipanti alla fusione;
b. la costituzione della nuova società il cui patrimonio sarà rappresentato dall’unione delle
società ―fuse‖ (la nuova società assumerà i diritti e gli obblighi delle società estinte,
proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione);
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c. l’assegnazione ai soci della società estinta delle azioni/quote della nuova società
secondo le modalità di cui al progetto (il rapporto di concambio è ―certificato‖ dalla
relazione degli esperti).
I termini di trenta e sessanta giorni sono ridotti alla metà nell’ipotesi in cui alla fusione non
partecipino società per azioni (esempio s.r.l.).
Figura 1: Schema Fusione propria.
Fonte: Elaborazione propria.
3.1.2.2 La fusione per incorporazione di una società in un’altra già esistente
La fusione in esame segue la stessa procedura e richiede la predisposizione della stessa
documentazione già esaminata per la fusione per unione, con la precisazione che il progetto di
fusione non conterrà l’atto costitutivo della nuova società, bensì il nuovo testo di statuto della
società incorporante, ove la fusione comporti la necessità o l’opportunità di modifiche.
Anche per la fusione per incorporazione sarà necessario procedere alla nomina dell’esperto
che rediga la relazione sul rapporto di concambio delle azioni. Valgono gli stessi rilievi in
merito alla nomina del perito da parte del Tribunale ove ha sede l’incorporante se questa è
società per azioni. L’iter proce durale è analogo a quello già illustrato per la fusione per unione.
Prima della Fusione
Dopo la
Fusione
Società C
Società A
socio 1
socio 2
Società B socio 3
Società C
(A+B)
socio 1
socio 2
socio 3
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L’atto di fusione dovrà, infine, essere depositato a cura del notaio ove è posta la sede delle
società partecipanti e della società incorporante, per l’iscrizione presso il Registro delle Imprese,
(art. 2504).
La fusione avrà effetto, dal punto di vista civilistico, quando viene eseguita l’ultima delle
iscrizioni presso il Registro delle Imprese dell’atto di fusione, salvo sia prevista una data
successiva (per gli effetti civilistici (es. data di fine mese); si tratta questa di una peculiarità del
tipo di fusione in esame.
E’ anche qui possibile prevedere una data anteriore in relazione agli effetti fiscali ed
all’imputazione al bilancio della società incorporante, delle operazioni delle società partecipanti
alla fusione.
L’iscrizione comporterà (o comunque dalla data di efficacia si avrà):
a) la estinzione/cancellazione della società incorporata, il cui patrimonio
confluisce nella società incorporante, (la società incorporante assume i diritti e gli
obblighi delle società incorporata, proseguendo in tutti i suoi rapporti, anche
processuali, anteriori alla fusione);
b) l’assegnazione ai soci della incorporata delle azioni/quote della incorporante
secondo le modalità di cui al progetto (il rapporto di concambio è ―certificato‖ dalla
relazione degli esperti).
I termini di trenta e sessanta giorni sono ridotti alla metà nell’ipotesi in cui alla fusione non
partecipino società per azioni (art. 2505 quater).
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Figura 2 Schema fusione per incorporazione.
Fonte: Elaborazione propria.
3.1.2.3 Fusione per incorporazione di società interamente posseduta
(semplificata)
La procedura di fusione può riferirsi a società delle quali una detenga il 100% del capitale
dell’altra (c.d. ―fusione semplificata‖) ai sensi dell’art. 2505 del cod. civ.: in tal caso il progetto
di fusione avrà un contenuto ―ridotto‖, e, non rendendosi n ecessario stabilire il rapporto di
concambio, non sarà richiesta né la relazione degli esperti, né la relazione dell’organo
amministrativo. Ed infatti con la fusione la partecipazione iscritta nel bilancio della incorporante
viene annullata, lasciando il posto ai cespiti della società incorporata.
La procedura di fusione si articola nelle seguenti fasi e presuppone la predisposizione ed
approvazione da parte delle società partecipanti alla fusione (e per esse del loro organo
amministrativo) della seguente documentazione:
a) progetto di fusione che dovrà indicare tra l’altro:
i. gli elementi identificativi delle società interessate,
ii. le eventuali modifiche allo statuto della incorporante derivanti dalla fusione
(i.e. modifica dell’oggetto per comprendere le attivi tà della incorporanda),
iii. la data a decorrere dalla quale le operazioni delle società partecipanti alla
fusione sono imputate al bilancio della società incorporante (non ci sara’ il
Società B
•socio 3
•socio 4
Società A
•socio 1
•socio 2
Società A
(in cui confluisce il
patrimonio di B)
socio 1, socio 2, socio 3,
socio 4
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rapporto di cambio delle azioni e la data dalle quali tali azioni partecipano
agli utili, nonché l’eventuale conguaglio in denaro)
b) situazione patrimoniale di riferimento, da redigersi con l’osservanza delle
norme sul bilancio d’esercizio e quindi dovrà essere corredata di nota integrativa; la
situazione patrimoniale di riferimento dovrà essere riferita a una data non anteriore di
oltre 120 giorni dal giorno in cui il progetto di fusione é depositato nella sede della
società. La situazione patrimoniale può essere sostituita dal bilancio dell’ultimo
esercizio se questo è stato chiuso non oltre sei mesi prima del giorno del deposito del
progetto di fusione nella sede della società;
A seguito dell’approvazione da parte dell’organo amministrativo della suddetta
documentazione, la stessa dovrà essere depositata presso le sedi legali delle società partecipanti
alla fusione, unitamente ai bilanci dei tre esercizi precedenti con la Relazione degli
Amministratori sulla Gestione e del Collegio Sindacale, nei 30 giorni che precedono la
decisione dei soci in ordine alla fusione, salvo che i soci rinuncino al termine con consenso
unanime.
Il progetto di fusione dovrà essere depositato, e iscritto, presso il Registro delle Imprese del
luogo, ove hanno sede le società partecipanti alla fusione.
Le società dovranno quindi convocare i soci in assemblea, avanti a notaio per decidere la
fusione (lo statuto può prevedere che tale decisione, nel caso di fusione ―semplificata‖, sia
rimessa al consiglio di amministrazione, ma anche in detta ipotesi il verbale dovrà essere
ricevuto da notaio).
Secondo quanto già illustrato per le tipologie di fusione esaminate, anche nel caso che ci
occupa le assemblee delle società interessate ai sensi dell’art. 2501 -ter del cod. civ., possono
essere tenute solo dopo 30 giorni dalla data di iscrizione del progetto di fusione presso il
Registro delle Imprese, salvo che i soci rinuncino al detto termine con consenso unanime.
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Le decisioni delle assemblee in ordine alla fusione devono essere anch’esse depositate per
l’iscrizione presso il Registro delle Imprese, da parte del notaio rogante.
Trascorsi 60 giorni dall’iscrizione delle delibere di fusione, la fusione potrà essere attuata,
avanti ad un notaio a mezzo di atto pubblico; il rispetto del suddetto termine può essere evitato,
qualora consti il consenso unanime di tutti i creditori delle società che vi partecipino, ovvero il
pagamento dei creditori che non abbiano dato il consenso, ovvero il deposito delle somme
corrispondenti presso un istituto di credito, salvo che la relazione degli esperti di cui sopra sia
redatta per tutte le società partecipanti alla fusione, da una unica società di revisione che
asseveri, sotto la propria responsabilità che la situazione patrimoniale e finanziaria delle società
partecipanti alla fusione rende non necessarie garanzie a tutela dei suddetti creditori.
Se non ricorre alcuna di dette eccezioni, i creditori, nel suddetto termine di sessanta giorni,
possono fare opposizione.
L’atto di fusione dovrà, infine, essere depositato per l’iscrizione presso il Registro delle
Imprese, a cura del notaio.
La fusione ha effetto, dal punto di vista civilistico, quando viene eseguita l’ultime delle
iscrizioni presso il Registro delle Imprese dell’atto di fusione: è possibile stabilire una data
successiva per gli effetti civilistici e prevedere una data anteriore, in relazione agli effetti fiscali
ed all’imputazione al bilancio della società o di quella incorporante, delle operazioni delle
società partecipanti alla fusione.
Tale iscrizione comporterà (o comunque dalla data di efficacia si avrà):
i. la estinzione/cancellazione della società incorporata, il cui patrimonio confluisce nella
società incorporante, (la società incorporante assume i diritti e gli obblighi delle società
incorporata, proseguendo in tutti i suoi rapporti, anche processuali, anteriori alla
fusione) nonché
ii. l’annullamento delle azioni/quote rappresentanti il capitale sociale della incorporata
detenute dalla incorporante senza concambio.
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I termini di trenta e sessanta giorni sono ridotti alla metà nell’ipotesi in cui alla fusione non
partecipino società per azioni (art. 2505 quater).
Un caso particolare, introdotto dalla recente riforma del diritto societario, è quello
dell’incorporazione di società posseduta al novanta percento.
In tale fattispecie non è richiesta la determinazione del concambio da parte del perito
qualora venga concesso agli altri soci della società incorporata il diritto di far acquistare le loro
azioni dalla società incorporante per un corrispettivo determinato dagli amministratori, secondo
le regole sul recesso.
Si tratta di una procedura di fusione che, per il resto, segue la regola esposta per le fusioni
semplificate.
3.1.3 I profili fiscali delle fusioni
La fusione è un’operazione fiscalmente neutrale, nel senso che non produce plusvalenze o
minusvalenze in relazione ai beni delle società fuse o incorporate, a condizione che tali beni
trasfusi nella società risultante dalla fusione mantengano lo stesso valore che già avevano nel
bilancio delle società fuse o incorporate (cd. Valore fiscalmente riconosciuto).
Dalla fusione possono, tuttavia, derivare delle differenze contabili, dette avanzi o disavanzi
di fusione.
Quando la fusione avviene tra società che non possiedono partecipazioni tra loro, ovvero si
tratta di fusione vera e propria con costituzione di una nuova società, ai soci delle società fuse o
incorporate sono assegnate, in sostituzione delle loro vecchie azioni o quote, delle nuove azioni
o quote della società risultante o incorporante secondo il rapporto di cambio stabilito nell’atto di
fusione.
La determinazione del capitale sociale della risultante o l’aumento del capitale della
incorporante, in base alle azioni o quote da assegnare ai soci delle società estinte, può dar luogo
ad una differenza (cd. da concambio) che può essere positiva (avanzo) o negativa (disavanzo).
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Per i soci il concambio di azioni non ha rilevanza ai fini impositivi. Infatti si tratta di una
sostituzione di azioni o quote e non di cessione delle vecchie e acquisto delle nuove.
Se il capitale sociale della risultante o l’aumento dello stesso attuato dalla incorporante è
inferiore al valore del patrimonio netto delle società incorporate o fuse, la differenza costituisce
l’avanzo di fusione. Così, in via esemplificativa se il patrimonio della società incorporata è 1000
e l’aumento di capitale dell’incorporante è 800, avremo un avanzo di 200 così rappresentato
nelle scritture contabili dell’incorporante:
dare avere
patrimonio incorporata 1000 aumento capitale 800
avanzo 200
Se il capitale della risultante o l’aumento dello stesso attuato dalla incorporante è superiore
al valore del patrimonio netto delle società incorporate o fuse, la differenza costituisce il
disavanzo. Tale differenza, di solito, fa sì che i soci abbiano nella nuova società una
partecipazione di ―valore effettivo‖ equivalente a quella detenuta in precedenza. Così
esemplificativamente se il patrimonio della società incorporata è 900 e l’aumento di capitale
dell’incorporante è 1000, avremo un disavanzo di 100 così rappresentato nelle scritture contabili
dell’incorporante:
dare avere
patrimonio incorporata 900 aumento capitale 1000
disavanzo 100
Se la società incorporante detiene la totalità del capitale sociale della società incorporata, si
procede all’annullamento della partecipazione e all’iscrizione in bilancio, in sostituzione alla
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stessa, delle attività e passività della società incorporata (in tal caso non occorre procedere ad
alcun aumento del capitale sociale).
La differenza che emerge da tale annullamento costituisce l’avanzo o il disavanzo di fusione.
Si determina un avanzo se il costo della partecipazione è inferiore al patrimonio netto della
società incorporata.
Si determina un disavanzo se il costo della partecipazione sostenuto dalla incorporante è
superiore al patrimonio netto contabile della società incorporata. Ciò può significare che i beni
all’attivo hanno un valore superiore ovvero che la partecipante ha pagato la differenza a titolo di
avviamento.
In via ordinaria, il disavanzo di fusione, sia da annullamento che da concambio, è una posta
fiscalmente neutrale e non ne è ammessa la deduzione (neppure a titolo di perdita). Ciò significa
che qualora la società incorporante o risultante dalla fusione utilizzi il disavanzo per rivalutare,
civilisticamente, al valore di mercato il patrimonio delle società incorporate o per iscrivere
l’avviamento, questi maggiori valori non saranno riconosciuti fiscalmente.
In alternativa, la società incorporante o risultante dalla fusione può optare per il
riconoscimento fiscale:
1) delle differenze tra il valore d’iscrizione il bilancio dei beni ricevuti a seguito della
fusione e classificati tra le immobilizzazioni materiali e immateriali e l’ultimo valore
fiscalmente riconosciuto dei beni stessi presso il soggetto incorporato o fuso, nel solo
caso in cui, in sede di fusione, vengano attribuiti alla società risultante l’operazione
compendi aziendali, non singoli beni.;
2) dei soli maggiori valori attribuiti ad avviamento, marchi e attività immateriali;
3) dei maggiori valori attribuiti anche a d attività diverse dalle precedenti.
Anche l’avanzo rappresenta una posta fisicamente neutrale, iscrivibile nel bilancio della
società risultante dalla fusione o incorporante, senza alcun effetto sulla determinazione del
reddito imponibile.