In ambito europeo due sono stati i modelli già utilizzati da Stati Membri che
sono stati presi ad esempio:
l’Ombudsman svedese 4 ed il Commissario parlamentare britannico 5 .
Ma nonostante l’obiettivo successo di questa istituzione e la sua utilità, essa è
stata contestata in Paesi come la Francia ed addirittura la sua creazione è stata
in un primo momento ostacolata anche dal Parlamento europeo.
La figura dell’Ombudsman non poteva che nascere in Scandinavia, in Paesi
con una radicata tradizione democratica dove la distanza tra Istituzioni e
cittadini è meno marcata e il ricoprire cariche pubbliche è più sentito come un
impegno verso la collettività piuttosto che un privilegio personale come
sovente e purtroppo accade nei Paesi latini.
Questo Ufficio ha, infatti, visto la luce nel 1809 in Svezia, quando con una
legge costituzionale è stato creato un difensore civico, “Justice Ombudsman”,
per difendere i cittadini dagli eventuali abusi dell’Amministrazione, riforma
partita dal Parlamento con l’intenzione di assicurare l’indipendenza
dell'operato di questo difensore del singolo cittadino da Re, Governo ed
Amministrazione, configurandolo come “organo di giustizia”; sempre in
Svezia, con la medesima autonomia, è stato creato nel 1915 un ombudsman
militare 6.
L’impronta lasciata da più di un secolo di esperienza ha fatto sì che la
Finlandia, immediatamente dopo il raggiungimento della propria
indipendenza, se ne sia dotata nel 1919.
4
N.E.Holm in “the Danish Ombudsman”, Gammeltoft-Hansen, 1995, Copenaghen, pag.13 e
ss.
http://www.drcentre.com/page5a.htm
http://www.dailystarnews.com/199901/17/n9011709.htm
http://www.bo.se/eng/engelsk.asp
http://www.earthsummitwatch.org/ombudpaper.html
5
Gregory, R and Hutcheson, P (1975) The Parliamentary Ombudsman: A Study in the
Control of Administrative Action (London: George Allen and Unwin Ltd), Biblioteca
dell’Università Robert Schumann di Strasburgo.
http://www.poptel.co.uk/statewatch/
http://www.statewatch.org/secreteurope.html
6
Wahab, I (1979) The Swedish Institution of Ombudsman: An Instrument of Human Rights
(Stockholm: Liberförlag), Biblioteca dell’Università Robert Schumann di Strasburgo.
2
Dovranno in seguito passare quasi quarant’anni per vedere l’Istituzione ripresa
da altri Paesi e sempre dell’area scandinava:
sia la Norvegia nel 1952 che la Danimarca un anno dopo, hanno istituito degli
Ombudsman con competenza generale.
Attualmente, 12 Stati membri dell’Unione europea prevedono la figura del
difensore civico.
Da ultimi, a livello nazionale, il Belgio in cui sono stati da poco eletti due
difensori civici federali e la Grecia, in cui la normativa che istituisce la figura
del difensore civico è stata approvata dal Parlamento nell’aprile del 1997.
La Germania e il Lussemburgo dispongono di commissioni per le petizioni a
livello nazionale ed in Italia, allo stato attuale, esiste solo la previsione che
consente la creazione di difensori civici regionali e comunali7 , una proposta
legislativa volta ad istituire un difensore civico nazionale è in attesa di essere
esaminata a Roma, ma al momento senza grandi prospettive di successo 8.
Tra gli Stati membri della Comunità il primo è stato la Repubblica federale di
Germania ad adottare un Ombudsman militare, un esempio seguito dalla Gran
Bretagna che ha introdotto nel 1967, con il Parliamentary Commissioner Act
del 22 marzo, un Commissario parlamentare ed è da evidenziare come in
questo ordinamento tale organo diventa un verificatore dell’azione
amministrativa dato che mancano termini decadenziali da rispettare per
l’impugnativa degli atti amministrativi.
Nel 1973 è la volta della Francia, seppur tra molte resistenze, ad istituire il
“Médiateur de la République” 9.
In questo processo di estensione del controllo democratico sull’operato delle
varie amministrazioni partito dal Nord del vecchio continente vale la pena di
notare che Spagna e Portogallo hanno istituito un proprio difensore civico
7
Vedi infra il paragrafo due della seconda sezione di questo capitolo.
8
Il ruolo del Mediatore europeo, discorso pronunciato da Jacob Söderman in occasione della
sesta riunione dei difensori civici nazionali d’Europa a Gerusalemme, Israele, 9-11
settembre 1997, in:
http://www.euro-ombudsman.eu.int/speeches/pdf/it/jerus_it.pdf, pag.18.
9
http://www.mediateur-de-la-republique.fr/
http://vosdroits.admifrance.gouv.fr/ARBO/2204-FXVDA110.html
3
dopo la caduta dei rispettivi regimi totalitari che li avevano governate per
decenni.
Per quanto ci riguarda, a tutt’oggi, alcuni autori si lamentano, forse i cittadini
ne sono già rassegnati, del fatto che l’Italia non si sia ancora adeguata ai
partners europei, alcuni dei quali, come visto, dall’esperienza democratica
assai più giovane, istituendo un difensore civico nazionale, nonostante siano
stati fatti notevoli passi verso la trasparenza dell’operato della sua
amministrazione, facendo particolare riferimento alla legge 241/90 ed i suoi
successivi sviluppi 10.
Riguardo il Mediatore europeo, Il Parlamento europeo aveva adottato per la
prima volta una risoluzione su questo tema già nel 1979 11.
Durante gli anni ‘80 questo era stato approfondito dal Comitato Adonnino12,
ma si arriva a qualcosa di veramente concreto solamente con la proposta
spagnola del 1991, all’interno del più ampio progetto di costituzione della
cittadinanza europea, che viene portata a conoscenza degli altri partners nel
quadro della conferenza Intergovernamentale durante le negoziazioni che
hanno poi portato al Trattato di Maastricht.
Secondo questa proposta l’adozione di tutta una serie di diritti per i cittadini
europei avrebbe dovuto essere accompagnata dalla creazione di speciali enti
responsabili della loro salvaguardia.
È, infatti, dato di comune esperienza che è praticamente inutile conferire delle
situazioni giuridiche soggettive di vantaggio se poi non vi è modo per i titolari
di poterle difendere, ancor più vero in ambito comunitario dove, con la debita
eccezione del Parlamento europeo, difficilmente sono confutabili le critiche
riguardanti la burocratizzazione e la lontananza delle Istituzioni 13.
10
Enrico Vinci, in: IDG-DOGI / 11.94.04967.
11
GUCE 1979, C 140/153;
http://www.mining.it/euro/parlamento/parlamento.htm
12 “A people’s Europe”, Bullettin of the EC, Supplement 7/85;
http://www.eurit.it/gfe/prince2inte.html
http://www.eur-op.eu.int/code/it/it-5000100.htm
http://www.eurplace.org/grandtour/gt/documen/crono.html
13
Saulle Maria Rita, “Il Mediatore nel Trattato di Maastricht”, in:
IDG-DOGI / 11.95.00183; nel sito Web: http://www.idg.fi.cnr.it
4
Inoltre, negli ultimi anni si è manifestata la tendenza ad inserire una sorta di
difensori all’interno di strutture comunque verticalizzate e/o burocratizzate, è
questo l’esempio di grandi corporations come General Electric14 e Belgacom15,
che hanno previsto all’interno delle loro rispettive strutture degli Ombudsmen.
§2. Le caratteristiche
L’Ombudsman è, oggi in termini generali, un organo collegato alla
rappresentanza politica nazionale, dotato di attribuzioni ispettive nei confronti
delle amministrazioni dipendenti dall’esecutivo e destinato ad operare come
organo di tutela di interessi collettivi ed individuali compromessi da
comportamenti illegittimi o inopportuni, anche omissivi,
dell’amministrazione.
Gli ordinamenti che hanno accolto al loro interno l’istituto sono accomunati
da caratteristiche comuni per quanto riguarda la forma di governo che li
caratterizza:
l’elemento indispensabile è il principio organizzativo della separazione dei
poteri, quanto meno nella contrapposizione democratica tra organo
rappresentativo e governo.
Sulla base di questa premessa si ritiene che l‘organo si aggiunga ai sistemi
creati dal Parlamento per il controllo dell’esecutivo e che, di conseguenza,
debba essere sottratto ad ogni forma di ingerenza da parte di quest’ultimo 16 .
Il controllo esercitato dall’Ombudsman ha la caratteristica di svolgersi
direttamente sull'amministrazione e non sui responsabili politici, che
dovrebbero, invece, sottostare al più ampio e democratico controllo
dell’elettore.
14
http://www.ge.com/annual98/corp/
15 194.7.253.55/dsifblg1.html
16N.E.Holm in “the Danish Ombudsman”, Gammeltoft-Hansen, 1995, Copenaghen, pag.13 e
ss.
Royal Danish Embassy; http:www.denmarkemb.org/ombud.htm
5
Altra caratteristica è che l’organo, pur essendo fiduciario del Parlamento deve
esserne autonomo, in quanto spetta al Parlamento stesso fissare con legge i
criteri generali di condotta ed organizzazione, non potendo successivamente
andare ad influenzare il suo operato.
Spetta a quest’organo di controllo rilevare le inadeguatezze, i vizi e gli abusi
nell’uso dei poteri dell’esecutivo sia nell’ambito dell’amministrazione civile
che in quella militare, ma non può, tassativamente, modificare, revocare o
annullarne i provvedimenti.
La competenza è limitata alle sole ipotesi di cattivo uso, in senso lato, di tale
potere da cui derivano lesioni di interessi individuali, ma può anche
comportare la denuncia di situazioni oggettive di inadempienze o di
disfunzioni circa lo stato organizzativo e della stessa azione amministrativa.
§3. Il Mediatore europeo
Dall’excursus sulle tradizioni dei Paesi membri sembra strano che la proposta
di istituzione del Mediatore sia avvenuta a livello sopranazionale, anche se
strettamente collegata a quella sulla cittadinanza dell’Unione europea.
L’idea di introdurre delle previsioni relative alla cittadinanza europea
all’interno del Trattato costitutivo dell’Unione fu lanciata da Felipe Gonzalez
il 4 maggio 1990 in una lettera indirizzata a tutti gli altri membri del
Consiglio europeo 17.
Successivamente a tale lettera la delegazione spagnola formulò una nota
riportata all’interno dei lavori della conferenza Intergovernamentale
sull’unione politica, intitolata “la strada verso l’Unione europea”.
La proposta spagnola proponeva che l’adozione di un catalogo di diritti per i
cittadini della, al tempo futura, Unione non avrebbe dovuto essere elaborata
disgiuntamente da sistemi per poterli far valere, proteggere, in caso di indebita
compressione attraverso il ricorso ad enti responsabili della loro salvaguardia.
17
http://eipa-nl.com/public/public_eipascope
6
A questo proposito, la proposta della delegazione spagnola prevedeva che i
cittadini europei avrebbero potuto ricevere una più adeguata protezione dei
loro diritti “europei” inviando delle denunce o delle petizioni ad un
Ombudsman europeo le cui funzioni sarebbero state quelle di proteggere
questi “diritti speciali” derivanti dalla cittadinanza e sulla base di questa prima
proposta il Mediatore avrebbe potuto esercitare la sua azione anche attraverso
gli Ombudsmen locali od istituzioni equivalenti.
La proposta spagnola non poteva non essere sposata dalla Danimarca, Stato
dove l’istituzione è dalla sua creazione assai radicata e nel memorandum
emesso dal Governo danese il 4 ottobre 1990 si ribadiva, infatti, che in base
alla forza delle istituzioni democratiche e della cooperazione comunitaria, un
sistema di difesa basato su di un Ombudsman avrebbe dovuto essere introdotto
sotto l’egida del Parlamento europeo.
La sua istituzione è stata, infine, approvata a livello politico dal Consiglio
europeo di Roma tenutosi il 14 e 15 dicembre 1990 18, dove i Capi di Stato dei
dodici decisero che fosse presa in considerazione la creazione di un
meccanismo di difesa dei diritti dei cittadini di fronte alle Istituzioni
comunitarie e al fine di concretizzare questa proposizione gli Stati membri
avrebbero potuto inviare le considerazioni appropriate.
Qualche mese dopo, il 21 febbraio 1991, la delegazione spagnola inviò una
nuova e più completa proposta, articolata in dieci articoli che individuava
nella cittadinanza europea uno dei tre pilastri dell’Unione europea ed il
fondamento della sua legittimazione democratica 19; i primi otto articoli
riguardavano i diritti dei cittadini europei, il nono i meccanismi azionabili per
la loro salvaguardia.
Ne seguiva l’idea che un Ombudsman fosse da nominarsi in ogni Stato
membro per assistere i cittadini dell’Unione e per difendere i loro diritti di
fronte alle autorità amministrative sia dell’Unione che dei rispettivi Stati, un
soggetto giuridico avente facoltà di azionare tali diritti davanti agli organi
18
www.eurolandia.tin.it/euro/notizie/dossier/elezioni/cammino1c.htm
19 Dr. Epaminondas Marias, in:
http://eipa-nl.com/public/public_eipascope/94/1/1.htm
7
giurisdizionali sia per iniziativa dei diretti interessati che d’ufficio.
Inoltre, il Mediatore avrebbe avuto, anche, il compito di fornire e rendere
raggiungibili informazioni chiare e complete sui dati riguardanti i diritti ed il
modo in cui azionarli.
Allo stesso tempo, il progetto spagnolo indicava all’interno di un allegato una
considerazione sulla costruzione “ingegneristica” della struttura ed il suo
modus operandi proponendo due modelli alternativi:
uno consistente nel conferire tali funzioni ad un Ombudsman europeo
costituito come organo indipendente dell’Unione o un altro consistente nel
rinforzare l’azione dei mediatori nazionali attraverso la coordinazione e
l’aiuto di un mediatore agente a livello europeo.
Alcuni mesi dopo, nel maggio del 1991 all’interno della risoluzione sulla
deliberazione del Comitato per le petizioni per l’anno parlamentare
1990/1991, il Parlamento europeo ha manifestato riserve riguardo il
Mediatore, se non addirittura la propria opposizione alla creazione di un
Ombudsman europeo se questo si fosse rivelato un elemento di
depotenziamento del potere di controllo del Parlamento e dei suoi comitati
nella supervisione dell’attività della Commissione e dei suoi dipartimenti e/od
anche una semplice sovrapposizione al già esistente Comitato per le Petizioni.
Bisogna, comunque, far notare che tale opposizione non era assolutamente un
atteggiamento nuovo per il Parlamento: infatti, già nel 1985 aveva constatato
che le differenze tra i vari sistemi legali degli Stati membri rendevano di fatto
impossibile una trasposizione pura e semplice dell’istituzione Ombudsman nel
sistema comunitario, una considerazione espressa, peraltro
contemporaneamente, dagli stessi Ombudsmen nazionali e dal Presidente del
Comitato per le petizioni riuniti in un meeting tenutosi nel marzo del 1991,
quando la Commissione aveva presentato i progetti per la creazione del
Mediatore europeo come punto di discussione all’interno di una conferenza
Intergovernamentale sull’unione politica.
Il cardine del punto di vista del Parlamento era che già il Comitato per le
petizioni aveva le potenzialità per svilupparsi in una sorta di ombudsman, e
8
per di più sotto il suo diretto controllo, senza i problemi derivanti dalla
creazione di un nuovo soggetto giuridico, organo od istituzione e la sua
incorporazione in un sistema già esistente 20.
Un tal nascituro Ombudsman avrebbe dovuto, quindi, non entrare in conflitto
di competenza con soggetti già esistenti quali, appunto, il Comitato per le
petizioni, gli Ombudsmen nazionali ed i Comitati per le petizioni operanti
all’interno dei singoli stati; ovvero non invadere la sfera di competenza di tali
soggetti ed andare a coprire le aree ancora prive di tutela.
Infine, il progetto ha visto la luce durante la presidenza lussemburghese,
strutturato in maniera tale da poter essere qualificato come un capolavoro di
compromesso: il progetto del Trattato ha previsto infatti, da una parte, la
creazione del Mediatore e, dall’altra, per la prima volta all’interno del diritto
comunitario, una base legislativa al diritto di sottomettere petizioni al
Parlamento europeo.
Il punto di compromesso è stato centrato nel limitare la competenza del
Mediatore al conoscere denunce dirette contro casi di cattiva amministrazione
verificatisi nella attività di istituzioni od organi comunitari e nella sua elezione
e subordinazione al Parlamento, controbilanciato dal divieto al Comitato per
le petizioni, costituito in seno allo stesso Parlamento, di accettare petizioni
proposte da persone singole.
Il 25 ottobre 1993 una conferenza interistituzionale tenutasi in Lussemburgo
ha portato alla adozione di una dichiarazione riguardante democrazia,
trasparenza e sussidiarietà e lì il Parlamento, il Consiglio e la Commissione
quali istituzioni della Comunità hanno dato il loro assenso a tre punti posti
durante la stessa:
il primo sulle procedure necessarie all’incremento e concreta applicazione del
principio di sussidiarietà; il secondo sugli elementi necessari per attivare il
20
Adam Roberto, in: IDG-DOGI / 11.95.00186
Adam Roberto, in: IDG-DOGI / 11.94.04972
Adam Roberto: Intervento al “Séminaire sull’Ombudsman”,
Lussemburgo 27/11/1992 in:
Riv. intern. diritti uomo, 1992, fasc. 3, dicembre, pagg. 928-934.
9
Comitato di conciliazione come disposto dall’art.251 (ex189b) CE, ed il terzo,
infine, sul progetto di decisione del Parlamento europeo per l’elaborazione
delle regole di funzionamento dell’ufficio del Mediatore.
In seguito, durante la sessione plenaria del novembre 1993, il Parlamento ha,
finalmente, adottato una risoluzione sul summenzionato consenso approvando
tra l’altro la decisione ed il funzionamento dell’ufficio del Mediatore
autorizzando così il suo presidente a sottoscrivere tale decisione e pubblicarla
nella Gazzetta ufficiale delle Comunità Europee non appena ricevuto l'assenso
formale del Consiglio.
Quindi, in base all’articolo 2 di tale decisione del Parlamento ogni cittadino
dell’Unione, sia egli persona fisica o giuridica residente o avente sede legale
all’interno di uno degli Stati membri dell’Unione può direttamente o
attraverso uno dei membri del Parlamento europeo presentare una denuncia al
Mediatore contro un caso di cattiva amministrazione posto in essere
nell'attività di un’istituzione od organo comunitario fatta l’eccezione della
Corte di Giustizia o del Tribunale di primo grado nell’esercizio delle loro
funzioni giudiziarie21 .
Il processo in corso sull’integrazione europea e la decisione su di una “Union
sans cesse plus étroite parmi les Ètats membres” contenuta nel preambolo del
trattato di Maastricht e sviluppata successivamente in quello di Amsterdam,
non può che portarci ora a focalizzare il discorso sulla trasparenza, sul
funzionamento ed operato di Commissione e Consiglio.
Infatti, il processo di integrazione europeo e l’ulteriore allargamento
dell’Unione potrà aversi con successo unicamente se ci sarà il pieno supporto
dei suoi cittadini.
E’ stata questa la linea di pensiero basata sulla considerazione dell’evoluzione
storica che ha portato gli allora dodici, a Maastricht, alla creazione del
Mediatore europeo.
21
Decisione 94/262 del Parlamento europeo del 9 marzo 1994 sullo statuto e le condizioni
generali per l’esercizio delle funzioni del Mediatore, in GUCE L 113 del 4 maggio 1994,
pag.15; decisione generalmente nota come “Statuto del Mediatore europeo”.
10
§4. Il Mediatore e Commissione per le petizioni
Entrambi sia il Mediatore che la Commissione per le Petizioni22, che si trova
in seno al Parlamento europeo, sono enti non giudiziali muniti della
competenza a salvaguardare i diritti politici e sociali in rapporto alle
Istituzioni comunitarie, le quali, appunto, proprio per la loro lontananza e
prive di quella legittimità che può essere data da un’elezione democratica
potrebbero pensare e, di conseguenza, agire ritenendo di non essere soggette al
controllo dei cittadini.
Quindi, questi enti non giudiziali, insieme al sistema giudiziale della
Comunità, Tribunale di primo grado e Corte di Giustizia, formano un sistema
che garantisce la partecipazione dei cittadini alla vita attiva dell’Unione in
maniera attiva e non come sudditi.
In molti Paesi dell’Unione, come abbiamo già visto sopra, gli Ombudsmen
sono previsti accanto ai Comitati per le petizioni previsti all’interno dei
singoli Parlamenti:
infatti, in Germania il Comitato per le petizioni del Bundestag riceve ogni
anno migliaia di denunce, ruolo analogo che ha anche il Comitato per le
Petizioni avente sede nel Parlamento portoghese; in Belgio, l’Ombudsman
della comunità fiamminga e quello della città di Anversa funzionano in
parallelo con il Comitato per le Petizioni del Parlamento di quel Paese, mentre
il Lussemburgo ha dimostrato la sua preferenza verso il Comitato delle
Petizioni che ha sede nella Chambre des Députés.
22
http://europa.eu.int/scadplus/leg/it/cig/g4000d.htm#d8
11
Sezione seconda
Il modello di riferimento e cenni dell’esperienza italiana
§1. L’Ombudsman danese
a: la sfera di competenza
La Danimarca si è dotata di un proprio ufficio di difensore civico nel 1955
prendendo quale spunto il corrispondente ufficio svedese differenziandolo,
però, in alcune caratteristiche e perseguendo un duplice obiettivo:
innanzitutto, quello di esercitare un controllo sull'amministrazione in nome
del Parlamento ampliandone lo spettro d’azione, una necessità, questa,
considerata sempre crescente davanti alla vastità e complessità dell’azione
amministrativa; in secondo luogo al fine di garantire il rispetto della legge e
dell’ordine a favore del singolo, quasi una sorta di istituzione d'appello per i
cittadini entrati in conflitto con istituzioni, organi od enti amministrativi.
In definitiva, l’Ombudsman è stato concepito come “protettore dell’uomo
della strada, contro l’arbitrarietà e gli abusi di potere da parte
dell’esecutivo”23.
È stato fatto un notevole sforzo per mantenere quest’ufficio in una dimensione
limitata, non burocratizzata, imperniandola essenzialmente sull’elemento
personale.
Già ad un primo sguardo, il Danish Ombudsman Act dà l’impressione di aver
concepito una sorta di autorità disciplinare:
la sua funzione è, infatti, quella di valutare se i soggetti sotto la sua sfera di
controllo abbiano commesso errori o siano stati negligenti nell’assolvimento
dei compiti loro assegnati e se, sulla base degli elementi raccolti,
un'amministrazione sia da considerarsi potenzialmente responsabile, ai sensi
23Anderson, Epaminondas, cit.
Kaj Larsen, in “the Danish Ombudsman”, cit., pag.39 e ss.
12
sia della legge civile che di quella penale, per il mancato assolvimento dei
propri compiti.
Se una tale responsabilità è appurata, una raccomandazione viene inviata al
Comitato per gli affari legali del Parlamento affinché sia dato inizio alle
adeguate azioni legali davanti alle Corti competenti.
Inoltre, se viene rilevato che un impiegato ha una possibile responsabilità di
cattiva condotta nell’adempimento dei propri compiti, viene portato a
conoscenza dell’organo amministrativo competente per l’avvio dell’adeguato
procedimento disciplinare.
Il Danish Ombudsman ha, inoltre, il compito di segnalare al Parlamento, ed al
competente ufficio ministeriale, difetti in leggi, regolamenti, procedure o
prassi amministrative di cui sia venuto a conoscenza potendo, contestualmente,
suggerirvi delle migliorie.
Le denunce hanno nel corso degli anni avuto più la tendenza ad interessare le
decisioni delle autorità amministrative piuttosto che il comportamento
personale degli impiegati civili, anche perché le raccomandazioni che
l’Ombudsman invia in questi casi hanno effetto vincolante, il che non può non
fornire una particolare incisività alla sua azione.
Gli sono infine attribuiti ampi ed incisivi poteri di inchiesta azionabili e
chiudibili su base discrezionale, sia sui punti a lui direttamente sottoposti nella
denuncia (che ha l’obbligo di esaminare nella loro totalità), sia in altri di cui
venga a conoscenza incidentalmente.
b: l’Ombudsman e la revisione giudiziale
In Danimarca non esiste un sistema di tribunali amministrativi come possono
essere quelle esistenti in Italia od in altri Paesi dell’Europa continentale e
nemmeno un organo centralizzato a cui indirizzare appelli in materia
amministrativa.
Quel Paese ha, invece, tutta una serie di tribunali amministrativi specializzati e
13
rispettivamente indipendenti ove indirizzare istanze relative a sussidi di
disoccupazione, pensioni, protezione dell’ambiente, in materia tributaria...
L’operato di tali tribunali, come delle altre autorità amministrative, è soggetto
a revisione giudiziale e tale potere è affidato alla giurisdizione ordinaria come
nel sistema di common law inglese.
L’Ombudsman danese non ha un limite al conoscere solamente gli aspetti di
mera legalità degli atti a lui sottoposti ma ha anche il potere di sindacarli nel
merito, come poter dunque scegliere tra Ombudsman e revisione giudiziale?
la scelta non dipenderà solamente dall’oggetto ma, soprattutto, dalle
differenze che riguardano la procedura da seguire.
Comparata alla revisione giudiziale quella davanti all’Ombudsman è assai più
semplice non richiedendo né formalità né costi da sostenere.
Per contro, l’Ombudsman non può invalidare né modificare una decisione
amministrativa, ma può semplicemente ed unicamente fornire la propria
opinione su di un caso portatogli in esame e fornire il proprio punto di vista in
merito alla semplice legalità delle decisioni amministrative.
Un denunciante che abbia adito l’Ombudsman senza successo potrà
ulteriormente perseguire i suoi fini portando il caso davanti alle corti
competenti, anche se nella pratica raramente questo si verifica come
ugualmente raro è che un’autorità amministrativa sfidi un’opinione di un
Ombudsman non osservandone una raccomandazione diretta a chiedere
l’annullamento o la modifica di una decisione amministrativa che egli abbia
considerato non conforme alla legge od alla prassi.
Nei casi in cui, comunque, ciò accadesse l’Ombudsman, di norma, indirizzerà
una raccomandazione al Ministro della Giustizia affinché al privato cittadino
sia concesso il gratuito patrocinio al fine di facilitare una decisione finale e
vincolante sul caso e davanti alla giurisdizione ordinaria egli non prenderà
nessuna parte nel corso della procedura.
Come ultima osservazione, è da rimarcarsi che all’Ombudsman danese è
espressamente vietato di sindacare sull’operato delle Corti nell’esercizio delle
loro funzioni giurisdizionali.
14
c: l’Ombudsman ed il Folketing
Il difensore civico danese è rappresentativo del Parlamento (Folketing) ed
esercita le sue funzioni di controllo sull’amministrazione per conto di esso.
Il fatto che tale autorità gli derivi direttamente dal massimo organo
rappresentativo dà un peso particolare alle opinioni da lui espresse sulla
condotta degli ufficiali di governo, per quanto allo stesso tempo si marchi la
sua estraneità all’amministrazione sulla quale ha il compito di vigilare.
La necessità di una buona intesa di lavoro tra il Parlamento e l’Ombudsman è,
senza dubbio, elemento essenziale per il buon funzionamento dell’ufficio e
questa dipende in larga misura dal contorno costituzionale entro il quale
ambedue operano.
L’Ombudsman è sì eletto dal Parlamento ma il rapporto intercorrente non può
certo definirsi di subordinazione:
quest’ultimo può, deve, in ogni momento emanare delle direttive generali
sulle modalità di condotta dell’ufficio ed ha la facoltà di revocargli la carica
nel caso in cui venga meno il rapporto di fiducia che ha portato alla sua
elezione.
Ma, definiti questi limiti, l’Ombudsman deve agire in totale indipendenza, un
requisito naturalmente necessario per assicurare la confidenza dei cittadini nel
suo lavoro, nella sincerità delle opinioni che esprime e per evitare che egli si
vada a schierare in controversie politiche.
Riassumendo, in tre semplici punti, questi sono i cardini dell’azione del
danish Ombudsman: innanzitutto, l’istituzione serve ad evitare casi di cattiva
amministrazione potenzialmente ponibili in essere dall’amministrazione stessa;
in secondo luogo, a risolvere eventuali dispute comunque nate su cui vi abbia
competenza ed, infine, anche come conseguenza, contribuisce a sviluppare
nuovi standards di comportamento amministrativo.
15