una proposta per l’istituzione di un ombudsman comunitario, sulla base degli
ombudsman nazionali di vari Stati membri.
Gli ostacoli principali alla creazione di tale figura di garanzia inizialmente sono
dovuti, oltre che alla diffidenza dell’esecutivo, all’agenda politica, e a questioni di
complessità procedurale: la creazione di un ombudsman comunitario richiederebbe
infatti una procedura impegnativa per la modifica dei Trattati
4
.
Negli anni Ottanta il dibattito è incentrato sulla politica agricola comunitaria e
sull’ammontare dei contributi da parte della Gran Bretagna al bilancio comunitario.
Ma nel 1984, il Consiglio europeo di Fointanbleu riconosce la necessità di avviare
una campagna a sostegno del processo di integrazione, istituendo un comitato di
studio, il “Comitato Adonnino”, che nel corso del 1985 redige un rapporto dal quale
si evince che l’integrazione non può essere solo legata ad aspetti economici e
politici, ma che anche le dinamiche socio-culturali devono trovare spazio e qui si
reinserisce per l’appunto l’idea di un ombudsman.
Dopo un acceso dibattito, che ha come protagonisti soprattutto il Parlamento e la
Commissione, il 1º novembre 1993, con l’entrata in vigore del Trattato di
Maastricht e con l’istituzione dell’Unione europea e della Cittadinanza dell’Unione,
nasce anche l’ombudsman comunitario.
Il Mediatore europeo, così viene denominato nella lingua italiana
5
, deve assolvere il
ruolo di agente di democratizzazione e di facilitatore per i cittadini europei che si
4
Cfr., GU C140/79, del 5 giugno 1979, p.153. La risoluzione del Parlamento europeo esprime la
necessità di istituire un organo quale l’ombudsman, per controllare l’esecutivo, garantendo così
l’esatta applicazione della legge e la protezione del cittadino, ma visto i ritardi che tale procedura
prevederebbe, pensa piuttosto alla nomina di un commissario parlamentare.
5
La questione terminologica non è in questo caso di poco conto. La versione italiana ha ricalcato la
denominazione francese di médiateur, optando per una traduzione letterale e non sostanziale del
termine. Infatti nel linguaggio giuridico italiano il “Mediatore” è un soggetto terzo che facilita la
conclusione di un contratto tra due parti, oppure è un soggetto che in una controversia internazionale
fra stati o fazioni ne favorisce la risoluzione. La traduzione degli altri paesi dell’Unione, mirata più
alla sostanza giuridica che non alla fedeltà letterale, ha optato invece per ombudsman, permettendo
così anche la piena comprensione delle funzioni del Mediatore, comprensione che rimane invece
incerta nel caso italiano. La ratio di tale scelta appare ancora più complicata se guardiamo alla scelta
del legislatore italiano per gli ombudsmen locali, che vengono denominati “difensore civico”,
termine meno fuorviante.
5
rapportano con le istituzioni e le conseguenze dell’attività amministrativa
comunitaria.
Quindi egli sarebbe una figura votata al controllo, in quanto non è necessario che il
reclamante abbia un interesse concreto nella questione per presentare una denuncia,
e per di più il Mediatore può decidere a sua discrezione di avviare o meno
un’indagine. Il Mediatore però assolve anche un ruolo di riparatore, la sua attività si
concentra, cooptando dal modello danese, sul cercare di risolvere le controversie
individuali, con limitazioni quali la decadenza dal diritto di reclamare trascorsi due
anni dall’episodio di cattiva amministrazione, la regola di dare precedenza
all’eventuale ricorso interno nelle questioni che riguardano il personale,
l’esclusione sia della Corta di Giustizia e del Tribunale di primo grado dal novero
delle istituzioni indagabili quando si tratta di funzioni giurisdizionali.
Il Parlamento nomina il Mediatore
6
, selezionandolo fra i candidati che garantiscano
indipendenza ed alte competenze per l’assolvimento delle funzioni proprie
dell’ombudsman
7
: la scelta del Parlamento sembra dettata dalla necessità di avere
un giurista preparato ma anche un conoscitore degli apparati amministrativi.
Attualmente, il Mediatore in carica è il greco Nikiforos DiamndourosF
8
insediatosi il
1º aprile 2003, mentre dal 1995 al 2003, con rinnovo del mandato nel 1999, il
Mediatore europeo è stato il finlandese Jacob Söderman
9
.
6
Secondo l’art.195 TCE, c.2, “il Mediatore può essere dichiarato dimissionario dalla Corte di
Giustizia, su richiesta del Parlamento europeo, qualora non risponda più alle condizioni necessarie
all'esercizio delle sue funzioni o abbia commesso una colpa grave”.
7
Statuto del Mediatore europeo (1994), art.6
1. Il Mediatore è nominato dal Parlamento europeo a seguito di ogni elezione dello stesso e
per la durata della legislatura; il suo mandato è rinnovabile.
2. Il Mediatore è scelto tra personalità che siano cittadini dell'Unione europea in pieno
possesso dei diritti civili e politici, che offrano piena garanzia di indipendenza e soddisfino le
condizioni richieste nel loro Stato per l'esercizio delle più alte funzioni giurisdizionali o che
siano in possesso di esperienza e competenza notorie per l'assolvimento delle funzioni di
Mediatore.
8
P. Nikiforos Diamandouros è nato il 25 giugno 1942, ad Atene. Dal 1998 al 2003 è stato il primo
Difensore Civico nazionale della Grecia. E’ stato professore di politiche comparate presso il
Dipartimento di Scienze Politiche e della Pubblica Amministrazione dell’Università di Atene dal
1993 (attualmente in aspettativa). Dal 1995 al 1998 è stato Presidente del Centro Nazionale per le
6
Questo istituto non è l’unico rimedio per il cittadino contro l’attività delle
istituzioni europee: al momento della sua istituzione, esistevano infatti già sia la
facoltà di presentare una petizione al Parlamento, ex art.194 TCE, sia la possibilità
di segnalare alla Commissione europea le violazioni del diritto comunitario
commesse da uno Stato membro chiedendo l’avvio della procedura d’infrazione, ex
art.226 TCE, o infine vi era comunque la possibilità che un deputato europeo
chiedesse un’interrogazione alla Commissione o al Consiglio.
Ricerche Sociali. Ha conseguito la laurea in Scienze Politiche presso l’Università dell’Indiana
(1963) (USA), e poi il Master of Art s (1965), il Master of Philosophy 1969) e il titolo di dottore di
ricerca (1972) presso la Columbia University di New York (USA). Prima di diventare professore
presso l’Università di Atene (1988), è stato docente della State University of New York (SUNY) e
ricercatore alla Columbia University. Dal 1978 al 1983 è stato Direttore dei Programmi di Ricerca
per l’Europa Occidentale ed il Medio Oriente, presso il Consiglio delle Ricerche nelle Scienze
Sociali (Social Science Research Council), New York (USA). Dal 1988 al 1991, ha diretto l’Istituto
Ellenico di Studi Internazionali e Strategici. Nel 1997 è stato professore di scienze politiche presso
l’Istituto di Studi Avanzati in Scienze Politiche e Sociali “Juan March”, a Madrid. Presidente
dell’Associazione degli Studi Ellenici negli Stati Uniti (1985-1988) e dell’Associazione Greca di
Scienza Politica (1992–1998). Nel 1999 è stato nominato componente della Commissione Nazionale
per i Diritti Umani e nel 2000 del Consiglio Nazionale per la Riforma Amministrativa. Nel 2000, ha
partecipato alla conferenza Bildeberg. Dal 1990, è co-presidente della Sottocommissione per
l’Europa Meridionale, del Consiglio delle Ricerche nelle Scienze Sociali, New York (USA), che ha
potuto ottenere un finanziamento dalla Fondazione Volkswagen. Inoltre, è condirettore della collana
“The New Southern Europe” della Johns Hopkins University Press ed è stato borsista della
Fondazione Fulbright e della Fondazione Nazionale per gli Studi Umanistici (USA).
Le sue numerose pubblicazioni riguardano, soprattutto, la politica e la storia della Grecia e di tutta
l’Europa Meridionale e Sud-orientale con particolare riferimento alla democratizzazione, alla
formazione dello stato e della nazione e alle relazioni fra cultura e politica in quei paesi.
www.ombudsman.europa.eu. Diamandouros ha vinto il ballottaggio finale contro Roy Perry,
parlamentare europeo e già membro per la Commissione delle petizioni.
9
Nato ad Helsinki nel 1938, laureato in legge, è stato avvocato e professore di Diritto sociale,
ricoprendo anche incarichi istituzionali e politici in Finlandia quali Ministro della Giustizia,
deputato dell’assemblea finlandese, Ministro degli affari sociali e della salute, Governatore della
provincia filandese d’Uusimaa. A livello internazionale è stato Presidente della Commissione
internazionale sul Cile dal 1974 al 1988, per un breve periodo è stato anche consigliere
d’amministrazione dell’Istituto Internazionale dell’Ombudsman (International Ombudsman
Institute. IOI), poi dal 1989 fino alla sua elezione a Mediatore europeo ha ricoperto la carica di
Ombudsman finlandese.
7
L’ufficio del Mediatore
10
ha sede a Strasburgo, ma dal 1997 è attivo un ufficio
distaccato a Bruxelles con lo scopo di assicurare la presenza dei funzionari dei suoi
uffici là dove gli apparati amministrativi comunitari sono più numerosi.
1.2 Le indagini del Mediatore
Il Mediatore è quindi un aiuto per la risoluzione dei problemi con
l’amministrazione dell’Unione europea, ad esempio ritardi nei pagamenti,
controversie contrattuali, problemi relativi ai bandi di gara, rifiuto di accesso ai
documenti, ritardi ingiustificati, violazione dei diritti fondamentali.
Possono presentare denunce al Mediatore europeo cittadini dell’Unione, imprese,
associazioni, organizzazioni con sede sociale nell’Unione europea, quando questi
ravvisano un comportamento inadeguato o un’omissione da parte
dell’amministrazione: cioè si è davanti ad un caso di possibile cattiva
amministrazione. I servizi dell’ombudsman sono gratuiti, rapidi e flessibili: la prassi
dimostra che a volte è sufficiente una telefonata dall’ufficio del Mediatore europeo
all’istituzione in questione per risolvere il problema, o meglio per risolvere l’errore
od omissione palese. In caso di questioni più complesse, in seguito alla ricevibilità
della denuncia, il Mediatore utilizza la forma scritta, o se l’affare è complicato apre
una fase di istruttoria.
Il mandato del Mediatore è limitato allo svolgimento di indagini su denunce contro
istituzioni e organi dell’Unione europea
11
, salvo il Tribunale di primo grado e la
10
L’ufficio del Mediatore è un’unità amministrativa autonoma dotata di bilancio proprio.
11
Cioè quelle previste all’art.7 TCE: in tale elenco è riassunto l’ambito soggettivo delle competenze
investigative del Mediatore. Cfr., Chiti, Mario P., Il Mediatore europeo e la buona amministrazione
comunitaria, in Riv. Ital. Dir. Pubbl. Comunitario, 2000, n.2, p.310. L’ambito soggettivo porta a
dover definire cosa si debba intendere per “organo comunitario”, nel lessico amministrativo sarebbe
l’organismo che è parte diretta di una persona giuridica, ma per la verità sono sempre stati organi
comunitari anche “organismi” con personalità giuridica quali la Banca europea degli investimenti,
mentre altri come Eurostat hanno da sempre beneficiato di un’ampia autonomia funzionale. Il
problema sembra riproporsi anche nei confronti della Banca centrale, organizzazione autonoma
all’interno dell’Unione, che però non è menzionata all’art.7 come soggetto di una denuncia
indirizzata al Mediatore, mentre è per essa previsto, anche dallo Statuto interno la sottoposizione ad
8
Corte di Giustizia nell’esercizio delle loro funzioni giurisdizionali; egli non può
comunque svolgere indagini riguardanti denunce contro autorità nazionali, regionali
o locali degli Stati membri, neppure se le denunce riguardano questioni
comunitarie, le attività delle autorità giudiziarie nazionali o dei difensori civici
nazionali, denunce contro aziende o singoli individui: in tali casi può solo
consigliare a chi rivolgersi. Altresì, quando è possibile il Mediatore reindirizza egli
stesso le denunce al destinatario più consono.
Prima che il Mediatore possa avviare un’indagine, le denunce di cattiva
amministrazione da parte di istituzioni o organi comunitari presentate da un
soggetto autorizzato devono soddisfare alcuni criteri di ricevibilità: devono figurare
chiaramente l’oggetto e l’identità della persona che la presenta, tale denuncia deve
essere presentata entro due anni a decorrere dalla data in cui i fatti che la
giustificano sono portati a conoscenza del ricorrente, che deve comunque aver
espletato tutti gli opportuni passi per il ricorso amministrativo – ricorso negato o
infruttuoso - presso le istituzioni o gli organi interessati. In particolare, può essere
presentata una denuncia afferente ai rapporti di lavoro tra istituzioni e organi
comunitari e i loro funzionari o altri agenti, soltanto se l’interessato ha esperito le
possibilità interne di domanda o ricorso amministrativo. In ogni caso il Mediatore
non può intervenire nei procedimenti avviati dinanzi a un organo giurisdizionale né
rimettere in discussione la fondatezza di una decisione giudiziaria di un siffatto
organo. Ai sensi dell’art.195 TCE il potere del Mediatore di procedere alle indagini
è un potere discrezionale: in alcuni casi anche se la denuncia è ricevibile, vi
possono non essere motivi sufficienti a giustificare l’avvio di un’indagine
12
.
un controllo giurisdizionale; stessa questione si presenta ancora con le agenzie comunitarie, un
recente ma rilevante fenomeno amministrativo. Alla luce di ciò bisognerebbe parlare meglio di
“soggetti comunitari”, il che consentirebbe così, oltre che a definire meglio il sistema
amministrativo comunitario, anche a delineare in modo sostanziale le competenze del Mediatore,
che formalmente paiono delimitate.
Sulla questione cfr., nota n.22 cap.3, la querelle se anche il Mediatore è invece da considerarsi
organo del Parlamento europeo o è annoverabile fra le istituzioni, in Associazione cantine venete vs
Mediatore europeo e Parlamento europeo T-103/99.
12
Cfr., Denuncia 2435/2007/RT in cui “Il denunciante reclamava che la Banca centrale europea
(BCE) stava per danneggiare un edificio di valore storico e che aveva gestito la corrispondenza al
9
Secondo i dati forniti dall’analisi di Luigi Cominelli (cit.), datata 2005, circa il 70%
delle denunce che il Mediatore riceve, sono reclami inammissibili e 9 volte su 10 il
reclamo non rientra nel mandato perché non riguarda un organo o un’istituzione
dell’Unione.
La procedura seguita dal Mediatore prevede comunque che tutte le denunce siano
registrate e dichiarate ricevute entro una settimana dal ricevimento; la lettera di
avviso del ricevimento informa il denunciante in merito alla procedura e include un
numero di riferimento, nonché il nominativo e il recapito telefonico della persona
che se ne occupa. La denuncia viene quindi esaminata per determinare la
giustificabilità di un’indagine ed entro un mese il denunciante è informato di tale
valutazione; nel caso in cui non venga avviata alcuna indagine, ne viene data
comunicazione motivata al denunciante. Il primo passo di un’indagine consiste
dunque nel trasmettere la denuncia all’istituzione o all’organismo interessato
affinché formuli un parere rivolto al Mediatore, generalmente entro tre mesi di
calendario
13
.
Le denunce presentate sono poi trattate pubblicamente, a meno che il denunciante
non richieda una trattazione riservata.
In base al principio di equità della procedura, la decisione del Mediatore in
relazione a una denuncia deve tenere conto delle informazioni incluse nei
documenti forniti dal denunciante, oppure dall’istituzione o organismo comunitario
interessato, esclusivamente nel caso in cui l’altra parte abbia avuto l’opportunità di
prendere visione di tali documenti e di esprimere il proprio parere in merito.
riguardo in maniera arrogante e irriverente. Il denunciante accludeva una copia della propria lettera
alla BCE, ma non la risposta di quest’ultima. Dopo aver richiesto e ottenuto una copia della risposta
della BCE, il Mediatore notava che la BCE spiegava che non avrebbe danneggiato o distrutto
l’edificio, ma lo avrebbe mantenuto, restaurato e utilizzato. La BCE affermava inoltre che avrebbe
dato molta importanza al chiarimento della questione sollevata dal denunciante e lo invitava a porre
qualsiasi altra domanda ai suoi esperti. Il Mediatore riteneva quindi che la risposta della BCE fosse
ragionevole ed esauriente, e che non vi fossero ragioni sufficienti per avviare un’indagine”, in,
Mediatore Europeo, Relazione Annuale 2007, Ufficio delle pubblicazioni,
www.ombudsman.europa.eu, p.35.
13
Nel 2004 il Parlamento europeo e la Commissione hanno approvato un termine più breve, pari a
due mesi, per le denunce contro il rifiuto di accesso ai documenti.
10
Il Mediatore trasmette quindi il parere dell’istituzione o dell’organismo comunitario
al denunciante, invitandolo a sua volta a replicare, un iter analogo viene seguito
qualora sia necessario condurre ulteriori indagini.
Né il Trattato né lo Statuto prevedono possibilità di appello o altri mezzi di ricorso
contro le decisioni del Mediatore relative alla trattazione o all’esito di una
denuncia. Tuttavia, al pari delle altre istituzioni e organi comunitari, sulla base della
trattazione insoddisfacente di una denuncia, il Mediatore è passibile, in linea di
principio, di un’azione di risarcimento presso i tribunali comunitari, a norma
dell’art.288, c.2, TCE.
Ai sensi dell’art.3, par.2, dello Statuto del Mediatore, le istituzioni e gli organi
comunitari sono tenuti a fornire all’ombudsman comunitario le informazioni da
questi richieste, permettendogli la consultazione dei fascicoli interessati: essi
possono rifiutare l’accesso soltanto per motivi di segretezza debitamente
giustificati. La possibilità da parte del Mediatore di esaminare i fascicoli, gli
consente di verificare l’accuratezza e la completezza delle informazioni fornite
dalla parte in causa, i funzionari e gli agenti delle istituzioni e organi comunitari
sono poi tenuti, ai sensi dell’art.3, c.2 dello Statuto, a testimoniare su richiesta del
Mediatore.
Ai sensi dell’art.13 delle disposizioni di esecuzione, il denunciante può accedere al
fascicolo relativo alla propria denuncia; l’art.14 regola quindi l’accesso del
pubblico ai documenti in possesso del Mediatore, alle stesse condizioni ed entro gli
stessi limiti stabiliti dal Regolamento n.1049/2001 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico. Tuttavia, nel caso
in cui il Mediatore consulti il fascicolo di un’istituzione o di un organismo
interessato, oppure ottenga delle prove da un testimone, né il denunciante né il
pubblico possono accedere a documenti riservati o a informazioni confidenziali
avute tramite un’ispezione o un’audizione
14
: tale esclusione ha lo scopo di facilitare
il Mediatore stesso nell’esercizio della sua facoltà di indagine.
14
Cfr., Decisione con cui il Mediatore adotta le disposizioni di esecuzione, (approvata l'8 luglio
2002 e modificata con decisioni del Mediatore europeo del 5 aprile 2004 e 3 dicembre 2008), ex
art.13, par.3: “Nel caso in cui il Mediatore esamini il fascicolo dell'istituzione interessata o ascolti la
deposizione di un testimone a norma dei precedenti articoli 5.2 e 5.3, il denunciante non ha accesso
11
Nel corso di un’indagine il denunciante viene informato di ogni nuova azione
intrapresa, quando l’ufficio di Strasburgo chiude il caso dà comunicazione anche al
denunciante circa il risultato dell’indagine e le conclusioni raggiunte. Da ricordare
che le decisioni del Mediatore non sono giuridicamente vincolanti e non
comportano diritti tutelabili a livello giurisdizionale, né obblighi per il denunciante
o per le istituzioni o organi in causa. Generalmente si cerca di chiudere le inchieste
entro il termine di un anno a partire dal giorno in cui queste sono state aperte,
almeno che la complessità della questione in oggetto non necessiti di un’indagine
più approfondita: la decisione è ovviamente indirizzata al denunciante e in copia è
spedita pure all’istituzione o agli organismi in causa
15
.
ai documenti confidenziali o alle informazioni confidenziali ottenuti a seguito dell'esame o
dell'escussione”; e ex art.14, par.2: “Il pubblico può richiedere accesso a documenti correlati a
un'indagine custoditi dal Mediatore, purché la denuncia non sia stata classificata come riservata su
richiesta del denunciante o da parte del Mediatore ai sensi dell'articolo 10.1. Non è possibile
accedere a:
a) documenti o informazioni ottenuti ai sensi dell'articolo 5.1 o 5.2 che siano stati identificati
al Mediatore come riservati;
b) testimonianze rese in forma riservata ai sensi dell'articolo 5.3.;
c) parti del parere e delle risposte a ulteriori indagini per le quali l'istituzione interessata abbia
richiesto, ai sensi dell'articolo 4.5, che venissero divulgate soltanto al denunciante. Il
richiedente è informato circa la motivazione addotta alla richiesta da parte dell'istituzione;
d) qualora la divulgazione di un documento pregiudicherebbe l'integrità di un'indagine in
corso”
http://www.ombudsman.europa.eu/resources/provisions.faces#hl12.
15
“Par souci de simplicité, la discussion qui suit présume que chaque affaire ne contient qu’une
seule allégation de mauvaise administration. Dans la pratique, une plainte unique peut contenir un
certain nombre d’allégations distinctes qui peuvent aboutir à des conclusions différentes. Ainsi par
exemple, il peut y avoir une remarques critique concernant l’un des aspects de l’affaire, tandis que
le Médiateur conclut à l’absence de toute mauvaise administration en ce qui concerne une autre
allégation - Per ragioni di semplicità, la discussione che segue presume che ogni questione non
contenga un solo allegato/caso di cattiva amministrazione. Nella pratica, una denuncia unica può
infatti contenere un numero di allegati/casi distinti che possono portare a conclusioni differenti. Così
per esempio, ci può essere un’osservazione critica concernente uno degli aspetti della questione,
mentre il Mediatore conclude escludendo del tutto la cattiva amministrazione per quello che
concerne un altro allegato” In, Harden, Ian, À l’écoute des griefs des citoyens de l’Union
12
Le conclusioni cui il Mediatore può giungere sono: cattiva amministrazione non
riscontrata o esempi di cattiva amministrazione. Anche quando non viene
riscontrato un caso di maladministration, il Mediatore fa delle “annotazioni”
16
, per
permettere all’amministrazione di migliorare la qualità dell’attività svolta: non c’è
necessariamente intento critico.
La cattiva amministrazione può a sua volta assumere diverse sfumature o gradi di
intensità, per cui anche le osservazioni del Mediatore si adattano alla gravità di
questa: vi possono essere così casi risolti dall’istituzione stessa, molto spesso a
seguito di corrispondenza rimasta inevasa. In questo specifico caso l’istituzione è
indotta a venire incontro alle richieste del denunciante che così può convincersi a
ritirare il reclamo. Il Mediatore ha anche iniziato a fare ampio uso di procedure più
informali, sia alla ricerca dell’accordo o della cooperazione con l’istituzione o
organo interessato, sia per risolvere la questione in modo flessibile e consolidare le
relazioni tra istituzioni e cittadini, evitando così cause costose e inutilmente lunghe.
Il totale delle conciliazioni (soluzioni amichevoli) tra denunciante e
amministrazioni raggiunte al 2003 sono state l’1,4% del totale
17
, quindi secondo
Peter Bonnor una percentuale poco significativa
18
. Probabilmente perché molto
spesso si teme che senza una presa di posizione formale le situazioni che hanno
causato l’episodio di cattiva amministrazione possano ripresentarsi. Bisogna però
evidenziare che anche il caso di “questione risolta dall’istituzione” (27,2% del
totale) può essere una sorta di conciliazione, dove non si necessita dell’intervento di
un facilitatore e di particolari trattative, in quanto la questione si chiude già nelle
prime fasi dell’indagine
19
.
européenne: la mission du Médiateur européen, in Revue du droit de l’Union Européenne, 2001,
n.1, pp.595-596.
16
In inglese “further remarks”.
17
Cfr., Cominelli, Luigi, Il Mediatore europeo,cit., p.149.
18
Cfr., Bonnor, Peter, The European Ombudsman: a novel source of soft law in the European
Union, in European Law Review, 2001, n.1, p.44.
19
Anche “quando il diritto invocato è considerato indisponibile, le questioni risolte dall’istituzione
possono costituire un esito preferibile rispetto alla conciliazione amichevole. In questi casi il diritto
del cittadino viene «riconosciuto» piuttosto che negoziato”, ivi, p.150.
13