1
1. La decisione quadro 584/2002/GAI.
La decisione quadro sul mandato d’arresto europeo (da adesso anche MAE)
è il frutto di una proposta presentata il 20 settembre 2001 dalla Commissione
europea al Consiglio dell’Unione europea, a seguito dei tragici eventi
verificatisi l’11 settembre dello stesso anno
1
. In realtà, gli attacchi terroristici
del 2001 non furono altro che l’occasione per presentare la proposta che era
già in fase di studio dal Consiglio di Tampere del 1999, una riunione
straordinaria tenuta dal Consiglio europeo sulla creazione di uno spazio di
libertà, sicurezza e giustizia nell’Unione europea che pose le basi per gli
obiettivi più ambiziosi mai intrapresi dalla comunità europea
2
.
La riunione, in particolare, aveva individuato il caposaldo della cooperazione
giudiziaria (sia civile che penale) nel principio del mutuo riconoscimento
delle decisioni giudiziarie
3
. Inoltre, le conclusioni del vertice di Tampere
avevano posto come obiettivo principale, anche, e soprattutto, il superamento
dello strumento dell’estradizione
4
: ed infatti, la Relazione che accompagna
la proposta di Decisione quadro del Consiglio ha sottolineato come «Essendo
spesso lenta e complessa, questa procedura non è più adeguata ad uno spazio
senza frontiere quale quello europeo, caratterizzato da un alto livello di
fiducia e di cooperazione reciproca tra Stati che condividono una concezione
esigente dello Stato di diritto»
5
. La fiducia e la cooperazione alle quali il
Consiglio si riferisce riguardano due aspetti fondamentali della disciplina sul
1
PEDRAZZI, M., (a cura di), Mandato d’arresto europeo e garanzie della persona, Giuffré, 2004,
p. 27.
2
Così lo definisce DI PASCALE, A., A vent’anni dal Programma di Tampere quali prospettive per
le politiche di immigrazione e asilo dell’Unione europea?, in www.rivista.eurojus.it, 2019.
3
Per un approfondimento sull’iter del mandato d’arresto europeo v. BARGIS, M., Il mandato
d’arresto europeo dalla decisione quadro alle prospettive di attuazione, in Pol. Dir., Bologna, Il
mulino, 2004, 1: p. 49 ss.
4
Sul superamento dello strumento estradizionale e le principali differenze con il mandato d’arresto
europeo v. BARGIS, M. – SELVAGGI, E., Mandato d’arresto europeo: dall’estradizione alle
procedure di consegna, Torino, G. Giappichelli, 2006.
5
Proposta di Decisione quadro del Consiglio relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure
di consegna tra Stati membri, in Gazzetta ufficiale n. 332 E, 27 novembre 2001, p. 0305 – 0319.
2
mandato d’arresto europeo: il primo attiene alla fiducia reciproca in tema di
tutela dei diritti fondamentali, fondata sull’affidamento che ciascuno dei
sistemi all’interno dell’UE assicuri un livello minimo di garanzie alla persona
destinataria del MAE; il secondo, riguarda l’importanza rivestita dal
principio del mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie, di cui la
Decisione quadro sul mandato d’arresto europeo rappresenta la prima e
significativa applicazione
6
.
A loro volta, la fiducia reciproca ed il mutuo riconoscimento poggiano su un
progetto più ampio dell’Unione europea, sancito all’art. 3 del TUE e al quale
è dedicato tutto il titolo V del TFUE, inerente ad uno «Spazio di libertà,
sicurezza e giustizia senza frontiere interne, in cui sia assicurata la libera
circolazione delle persone insieme a misure appropriate per quanto concerne
i controlli alle frontiere esterne, l’asilo, l’immigrazione, la prevenzione della
criminalità e la lotta contro quest’ultima»
7
.
Senza non poche iniziali incomprensioni – alimentate in particolar modo dal
Governo italiano -
8
, e sulla base dei principi finora esposti, il mandato
d’arresto europeo viene approvato definitivamente il 13 giugno del 2002 con
la Decisione quadro 2002/584/GAI.
La definizione del MAE è contenuta all’art. 1 par. 1, della Decisione quadro
584/2002, che recita: «Il mandato d’arresto europeo è una decisione
giudiziaria emessa da uno Stato membro in vista dell’arresto e della consegna
da parte di un altro Stato membro di una persona ricercata ai fini
dell’esercizio di un’azione penale o dell’esecuzione di una pena o una misura
6
Per un approfondimento sul principio del mutuo riconoscimento e la fiducia reciproca tra Stati v.
GIORGI, E., Il principio del mutuo riconoscimento nell’ordinamento dell’Unione europea,
https://media.fupress.com/files/pdf/24/4409/4153_26345; IUZZOLINO, G., Contenuto e forma del
mandato di arresto europeo. L’eurordinanza come forma eminente della cooperazione basata sul
mutuo riconoscimento (Nota a Cass. 4 settembre 2007, Dobos, e 28 agosto 2007, Bilan) II, in Foro
it., Roma, 2008.
7
Per un’analisi approfondita sul tema v. RINOLDI, D., Lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia
del diritto dell’integrazione europea. I. Principi generali ed aspetti penalistici, Napoli, 2012.
8
Sulle iniziali riserve italiane, v. SALAZAR, L., Il mandato d’arresto europeo: un primo passo
verso il mutuo riconoscimento delle decisioni penali, , in Dir. pen. Proc., 2002, pp. 1041 ss.
3
di sicurezza privative della libertà», mentre il successivo art. 2 ne definisce
il campo d’applicazione, stabilendo che: «Il mandato d’arresto europeo può
essere emesso per dei fatti puniti dalle leggi dello Stato membro emittente
con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privative
della libertà della durata massima non inferiore a dodici mesi oppure, se è
stata disposta la condanna a una pena o è stata inflitta una misura di sicurezza,
per condanne pronunciate di durata non inferiore a quattro mesi». In altre
parole, il MAE è uno strumento che, a differenza di quello estradizionale, si
caratterizza per una procedura altamente giurisdizionale, che giunge ad una
decisione sulla consegna di una persona ricercata solo a seguito di un
procedimento di matrice giudiziaria; infatti, è l’autorità giudiziaria a decidere
se dare luogo o meno al mandato d’arresto
9
.
2. (segue) I consideranda a tutela dei diritti fondamentali.
Detto ciò, è necessario analizzare i consideranda della Decisione quadro
2002/584/GAI che, in particolare, sembrano essere dedicati al rispetto dei
diritti fondamentali
10
. L’analisi si rivela importante se si considera che
l’obiettivo dietro la sostituzione del modello estradizionale con quello del
mandato d’arresto europeo, è sempre stato quello di ottenere una procedura
più celere e snella, caratteristiche di per sé valide se considerate soltanto alla
luce dell’efficacia a cui deve rispondere la disciplina, ma preoccupanti se
proiettate sui diritti fondamentali della persona ricercata.
Di tali diritti si occupa innanzitutto il decimo considerandum della DQ
2002/584, il quale stabilisce espressamente la possibilità di sospendere il
9
Così viene definito dal Dott. Andrea Chelo in una intervista di CONCAS, A., Il mandato di arresto
europeo: intervista al Dott. Andrea Chelo, dottore di ricerca, assegnista in diritto processuale
penale presso la facoltà di giurisprudenza dell’università degli studi di cagliari e avvocato, in
www.diritto.it, 17 settembre 2012.
10
Sull’analisi dei consideranda della Decisione quadro 2002/584/GAI v. BARGIS, M., Il mandato
d’arresto europeo dalla decisione quadro alle prospettive di attuazione, in Pol. Dir., Bologna, Il
mulino, 2004, pp. 65-68;
4
meccanismo d’arresto europeo «Solo nel caso di grave e persistente
violazione da parte di uno Stato membro dei principi sanciti all’articolo 6 par.
1, del trattato sull’Unione europea»; in realtà, il testo del decimo
considerandum non appare rilevante ai fini della tutela dei diritti
fondamentali del ricercato, quanto più attinente ad una generalizzata
violazione dei diritti umani che può verificarsi in uno Stato membro e, a
seguito della quale, è possibile sospendere il procedimento in applicazione
dell’articolo 7 par. 1 TUE
11
e con le conseguenze previste al paragrafo 2 dello
stesso articolo.
Più individualizzanti, in questo senso, sono il dodicesimo e il tredicesimo
considerandum: il primo stabilisce come la Decisione quadro sul mandato
d’arresto europeo «rispetta i diritti fondamentali ed osserva i principi sanciti
dall’articolo 6 del trattato sull’Unione europea e contenuti nella Carta dei
diritti fondamentali dell’Unione europea», per cui sarebbe possibile rifiutare
l’esecuzione del MAE qualora sussistano degli elementi oggettivi per ritenere
che il mandato d’arresto sia svolto per perseguire atti discriminatori legati al
sesso, la razza, la religione, l’origine etnica, la nazionalità, la lingua,
l’opinione politica o le tendenze sessuali del ricercato; il secondo, stabilisce
che non si dovrebbe allontanare, espellere od estradare la persona richiesta in
consegna se da questa deriva il rischio di essere sottoposta a pena di morte,
alla tortura o a trattamenti o pene inumani o degradanti.
Sebbene la portata del preambolo della Decisione quadro sia da ritenersi
indubbiamente ampia e vincolante per gli Stati membri, la formulazione
“condizionale”
12
presente, ad esempio, nel tredicesimo considerandum nella
parte in cui espressamente stabilisce che: «Nessuna persona dovrebbe essere
allontanata, espulsa o estradata verso uno Stato allorquando sussista un serio
11
La procedura contenuta all’art. 7 TUE permette di sospendere i diritti di adesione all’Unione
europea di uno Stato membro, nel caso in cui il Consiglio constati la violazione (o il rischio) grave
e persistente dei diritti fondamentali sui quali si poggia la comunità europea.
12
Sul punto v. LUGATO, M., La tutela dei diritti fondamentali rispetto al mandato d'arresto
europeo, 2003, in Riv. dir. intern., 1: pag. 27.
5
rischio che essa venga sottoposta alla pena di morte, alla tortura o ad altri
trattamenti o pene inumani o degradanti», accresce i dubbi sull’effettiva
volontà di concepire la violazione dei diritti umani quali limite di
applicazione del MAE. E in effetti, le regole sul rifiuto d’esecuzione (sia
obbligatorio che facoltativo) del mandato d’arresto europeo previste agli artt.
3, 4 e 4-bis della DQ 2002/584/GAI, non danno alcun rilievo alla possibilità,
per lo Stato membro di esecuzione, di rifiutare la consegna del ricercato per
la violazione, o per il rischio di violazione, dei suoi fondamentali diritti.
Ancor più chiaro è allora perché, come avremo modo di vedere, il
bilanciamento tra la tutela dei diritti fondamentali e l’efficacia del mandato
d’arresto europeo sia stato operato, più che dalla stessa Decisione quadro,
dalla prassi giurisprudenziale sia interna che sovranazionale.
3. (segue) I punti fondamentali della Decisione quadro.
Veniamo adesso ad affrontare un’analisi generale della disciplina sul
mandato d’arresto europeo sulla base di quanto stabilito dalla Decisione
quadro 584/2002/GAI
13
.
Si è già detto degli artt. 1 e 2 della DQ, che rispettivamente delineano la
definizione ed il campo di applicazione del MAE: i paragrafi 2 e 3
dell’articolo 1, poi, stabiliscono che l’esecuzione del mandato di arresto si
svolge sulla base del principio del mutuo riconoscimento, oltre che sulle
disposizioni della Decisione stessa e che, per effetto di quest’ultima, non è
consentito modificare l’obbligo di rispettare i diritti ed i principi
fondamentali sanciti dall’art. 6 TUE; l’art. 2 par. 2, invece, contiene l’elenco
13
Per un’analisi più schematica della Decisione quadro 2002/584/GAI v. PAOLUCCI, M.C., Il
mandato di arresto europeo (MAE) – Scheda elaborata da Maria Chiara Paolucci, componente
della Commissione ANM in materia di cooperazione internazionale, in
www.associazionemagistrati.it, 13 febbraio 2014.