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Introduction
Le mandat d'arrêt européen est sans aucun doute l'innovation la plus
importante dans le domaine de la coopération judiciaire européenne
de ces dernières vingt années. Celle-ci est nécessaire surtout à
cause de la force de la criminalité contemporaine, qui est devenue
une importante phénomène de création de richesse à travers les
organisations qui opèrent dans un contexte transnational.
Par conséquent la nécessité forte de s’opposer aux organisations
criminelles a imposé une collaboration plus étroite entre les
autorités judiciares et les forces de l'ordre des Ḗtats membres de
l’Union européenne, surtout avec la création des agences comme
Europol o Eurojust.
De plus, le chiffre d’affaires des certaines organisations criminelles
a atteint des niveaux inimaginables jusqu’à présent. La primauté
négative italienne de la dite chiffre d’affaire va surment à la mafia
calabrienne, n’drangheta, qui a un actif de 60 mil iards de euros.
La plupart des enquệtes judiciares, concernant ces organisations,
impliquent plusieurs authorités dans différents États de l’Union
européenne.
Donc l’Union a cherché, d’abord, une harmonisation des délits
penaux avec le Traité de Amsterdam de 1997. Mais dans lesquels
chaque État a été très jaloux de son propre compétence pénale.
Donc cette harmonisation a été seulment activée par certaines délits
plus graves comme le trafique de la drogue ou le terrorisme.
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L’introduction du Mandat d’arrệt européen le 13 du juin du 2002
par moyen de la décision cadre numéro 582/2002/GAI a remplacé la
traditionelle Convention d’extradition du 1957 entre les États du
Conseil de l’Europe, avec un système de livraison de l’accusé ou
détenu entièrement confié aux autorités judiciaires. Donc le
mécanisme automatique a entraîné une accélération de la
coopération entre les États de l’Union européenne. Le mécanisme
d’extradition n’était plus considéré comme le plus indiqué parmi les
États membres, qui se reconnaissaient dans les mệmes valeurs et
surtout dans le principe de la ‘’confiance mutuelle’’.
Ce principe a été la base du Mandat d’arrêt européen tel qu’il est
souvent indiqué dans la décision cadre et, enfin, à condition que
tous les États aient un standard commune du respect des droits
fondamentaux établis par la Charte des droits fondamentaux de
l’Union européenne.
L’integration europeenne vers les États de l’est avec l’Acte
d’adhésion d’Athènes de 2004, a inclus des Pays avec des régles
très différents en matière de droits fondamentaux.
Par conséquent, en l’absence de cas spécifique de refus d’activer le
Mandat d’arrệt europeen, en raison des défaillances systèmiques ou
généralisées des conditions des détention de l’État membre
d’émission, c’est la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union
européenne qui a radicalement modifié le concept de ‘’confiance
mutuelle’’ et la présomption absolue du respect des droits
fondamentaux au sein de l’Union européenne,
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CAPITOLO 1
Le origini e l’evoluzione della cooperazione
giudiziaria in materia penale
§1.1 Dalla nascita della cooperazione giudiziaria
penale fino al Trattato di Lisbona
L’idea di uno spazio giudiziario europeo è sorta quando l’ex
presidente francese, Giscard d’Estaing, promosse la creazione di
uno spazio di libertà e giustizia in occasione del Consiglio europeo
di Bruxelles del 1977
1
. Tale proposta aspirava all’affiancamento di
una dimensione giudiziaria a quella puramente economica presente
nei trattati istitutivi
2
: l’obiettivo era costruire uno spazio
giudiziario europeo, incidendo su un certo pr otezionismo degli Stati
membri che non permetteva innovazioni. Tuttavia, l’unica riforma
degna di nota risalente a quel periodo fu l’accordo di Dublino del 4
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R. ADAM, La cooperazione nel ca mpo di giustizia e d egli affa ri interni d a
Schengen a Maastricht , in Rivista di diritto eu ropeo, 1994, p. 226; G. DARAIO,
La circolazione d ella pro va nello spazio giudiziario europeo , in L. KALB (a
cura di) Spazio eu ropeo di giustizia e procedimen to penale italiano, Milano,
2012, p. 504, in cui l’Autore sottolin ea “quanto una fo rte accelerazione al
processo d’integrazione transnazion ale sia stata d ata da emer genti esigen ze d i
sicurezza conn esse alla crescente propen sione della criminalità ad impo rsi nelle
forme dell’impresa crimin ale multinazionale”.
2
Il Trattato di Ro ma d el 2 5 marzo 1957, entrato in vigore il 1 gennaio 1958, fu
firmato dai rappresentanti del l’Italia, Francia, Belgio, Germania Fed erale, Paesi
Bassi, Lu ssemburgo, e fu l’atto fond ativo della Co munità econo mica europ ea.
4
dicembre 1979, relativo all’applicazione tra gli Stati membri della
Convenzione europea per la repressione del terro rismo
3
.
Già nel 1975 era stato istituito il gruppo Trevi, composto dai
ministri dell’Interno degli Stati membri, con il compito di
sviluppare una cooperazione di polizia per combattere, in primo
luogo, il terrorismo internazionale. Questa può essere consid erata la
prima esperienza di cooperazione giudiziaria e di polizia in Europa.
Tuttavia è solo con la già menzionata proposta, presentata dal
Presidente francese Giscard D’Estaing, presentata ai vari Consigli
europei del 1977, 1978 e 1979, di uno spazio giu diziario europeo,
accanto a quello del mercato unico, che si delineò l’idea di una
cooperazione più stringente e ad ampio spettro. Questo progetto
prevedeva un’Europa giudiziaria a tappe consistente in una
semplificazione giudiziaria delle procedure di col laborazione fra
Stati. Essa non ebbe però, come si è detto, alcun seguito concreto.
Nel 1985, vista l’impossibilità di giungere a una soluzione nelle
sedi istituzionali preposte, Francia, Belgio, Lussemburgo, Germania
Federale e Paesi Bassi decisero di procedere alla creazione, al di
fuori dell’ambito comunitario, di un territorio senza frontiere: il
3
R. ADAM, La cooperazione nel ca mpo di giustizia e d egli affa ri interni d a
Schengen a Maastricht , cit., p. 227. La Conven zion e europea per la repressio ne
del terrorismo fu adottata a Dublino il 4 dicemb re 1 979 ed è entrata in vigore il
1° aprile 1985 . Vi aderirono tutti i nove Stati memb ri dell’allora Co munità.
europea.
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c.d. “spazio Schengen
4
”. Si realizzava, in tal modo, una
cooperazione tra un più ristretto numero di Stati (quelli del c .d.
gruppo Schengen). Questo accordo ebbe origine dalla concreta
esigenza di eliminare le frontiere interne tra gli Stati membri
dell’(allora) Comunità europea ai fini di favorire la libera
circolazione di persone e merci. Questo, però, come osserva
Girolamo Daraio, creò “nuove opportunità per la criminalità
transnazionale potenzialmente avvantaggiata dal venire meno dei
controlli di polizia
5
”.
Un’importante novità introdotta dalla Convenzione di Schengen è
stata l’istituzione del Sistema informativo Schengen (d’ora in
avanti SIS)
6
, che rappresenta un sistema informatizzato di scambio
di informazioni, ed ha il fine di mantenere un elevato livello di
sicurezza all’interno dello Spazio di libertà, sicurezza e giustizia.
Lo strumento consiste in una banca dati che ha lo scopo di
impedire, tramite un meccanismo di segnalazioni, che soggetti
ritenuti pericolosi possano circolare liberamente nello Spazio
giudiziario europeo. Una volta che la segnalazione è immessa nel
4
L’accordo di Sch engen fu siglato il 14 giu gno 1985 fra Germania Fed erale,
Belgio, Lu s semburgo, Paesi Bassi e Fran cia C on esso si intendeva eliminare
progressivamente i controlli delle persone alle frontiere co muni e introdurre un
regime di lib era circolazione delle persone. Entrò in vigore in data 26 marzo
1995.
5
G. DARAIO, La circola zione della pro va nello spa zio giudiziario europ eo , in
L. KALB, Spazio europ eo di giustizia e p rocedimento penale italiano, cit., p.
509.
6
Il Sistema in fo rmativo Schen gen, introdotto dalla C.A.A.S (Convenzione d i
applicazione de ll’accordo di Schen gen) , è regolato dagli articoli 91 -119 della
Conven zione di Schen gen. Operativo dal 1995, rappresenta un’importante
struttura di scamb io in formatico di d ati p erson ali.
6
sistema da parte di un’Autorità nazionale, essa transita attraverso
un’unità centrale per essere messa a disposizione degli altri Stati.
La finalità è di restringere la libera circolazione delle persone
attraverso la collaborazione dei sistemi giudiziari e delle polizie.
Per ogni controllo che avviene sul territorio si deve accertare che la
persona che ne è oggetto non sia stata già segnalata nel SIS.
Contestualmente, furono create banche dati contenenti dati
biometrici, fotografie, impronte digitali e le modalità di utilizzo
delle segnalazioni. In particolare, si creò un secondo sottosistema
denominato “Sistema di archivi e di analisi”, che costituiva un
imprescindibile punto di partenza per un’attività di intelligence
transnazionale
7
, in quanto le informazioni non venivano più
utilizzate per i soli fini di scambio bi o multilaterale, ma
assumevano una dimensione europea
8
.
Nel giugno 1990, venne stipulata una convenzione che completava
l’accordo di Schengen del 1985; la Convenzione di applicazione
7
Venne introdotta anch e una nuova d isciplin a, tramite la decisione quadro
533/2007/GAI, che in so stanza estendeva la possibilità di acced ere ai d ati alle
autorità giudiziarie quali Europol e Eu rojust. Successivamente è stato
introdotto il S.I.S. II ch e è stato istituito con il Regolamento del Consiglio n °.
2424 del 2001, ma ha trovato una co mpiuta disciplina solo con la d ecisio ne
533/2007/GAI, per entrare definitivamente in funzione, dopo una serie di test di
verifica ritenuti necessari per la migrazion e dal S.I.S. di prima generazione, il
9 aprile 2013.
8
A. IANNUZZI, La cooperazione tra le autorità di polizia , in L. KALB, Spazio
europeo di giustizia e pro cedimento penale italiano , cit., pp. 171 -172. L’Autore
aggiun ge ch e gli archivi di questo sistema erano finalizzati ad una gen erale
analisi strategica di determinate tipo lo gie criminose, ma anche ad un’an alisi di
singoli fatti d elittuo si. Il terzo sottosistema era costituito dal c.d. sistema
indice accessibile all’u fficio e a tutti gli Stati membri ed era stato concepito in
origin e qu ale elemen to del Sistema degli archivi di an alisi per poi assurgere a
sistema autono mo.
7
dell’accordo di Schengen (C.A.A.S)
9
. Fu così creata un’unica
frontiera esterna fra i tredici Stati della Comunità europea (alcuni
dei quali ratificarono l’accordo dopo il 1990, e si aggiunsero ai
cinque originari, tra i quali l’Italia), dove i controlli erano
effettuati secondo identiche procedure e dove erano previsti
appositi siti di transito per l’ingresso e l’uscita. Con il primo
accordo Schengen del 1985 si è provveduto alla libera circolazione
delle persone attraverso le frontiere interne degli Stati che vi
avevano aderito, mentre con la Convenzione di Schengen del 1990
si definì la frontiera esterna dello Spazio Schengen, ovvero il
perimetro esterno dai cui valichi lo straniero p uò fare ingresso
ovvero le frontiere terrestri, marittime e aeroportuali che non erano
frontiere interne comuni degli Stati aderenti alla Convenzione. Per
compensare la diminuzione di sicurezza che si veniva a creare, a
fronte dell’abolizione delle frontiere interne, si definirono delle
misure compensative di cooperazione giudiziaria che riguardavano,
tra l’altro, l’assistenza e l’integrazione in materia penale. Tra
queste si possono menzionare l’estradizione, il reciproco
riconoscimento delle decisioni giudiziarie e l’esecuzione delle
sentenze in materia penale.
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La Convenzion e di applicazion e dell’accordo di Sch engen (C.A.A.S), con clusa
a Sch engen il 19 giu gno 1990 tra i go verni d el Belgio, Paesi Bassi e
Lu ssemburgo, Francia e Germania federale, è entrata in vigo r e il 26 marzo
1995, co mprese tutti i tredici Stati d ell’allora Co munità europ ea, poi fu
ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 30 settemb re 1993. Essa
co mpletava e attuava l’Accordo di Sch engen del 1985.