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CAPITOLO II
CARATTERIZZAZIONE SEMANTICO-
LESSICALE DEL LINGUAGGIO GIURIDICO
«Mentre il comune mortale ʻʻinterroga chi
ha vistoʼʼ, l'avvocato ʻʻescute un testeʼʼ. Il
primo dovrebbe ʻʻdire come sono andate le
coseʼʼ, il secondo ʻʻaccerta i fattiʼʼ. L'uomo
comune ʻʻdisobbedisceʼʼ, mentre per il suo
legale egli ʻʻnon ottemperaʼʼ; al primo viene
dato lo ʻʻsfrattoʼʼ, che il magistrato chiama
però ʻʻprovvedimento esecutivo di rilascioʼʼ.
Si tratta, come si vede, di due linguaggi
diversi, il secondo dei quali poco
comprensibile alla massa delle persone
comuni»
1
.
1. Le parole del diritto
2
Non solamente il linguista ma anche il giurista si confronta con
il mondo delle parole, anzi, vive quotidianamente di parole: le parole
della legge innanzitutto, le parole che ascolta dalle parti, dai
testimoni, le parole con le quali interviene nelle fasi del processo, le
parole che scrive nei provvedimenti, con le quali si pronuncia nelle
sentenze. Dal punto di vista dei giuristi la parola è potente; in essa si
individua la forza della legge. Questa potenza è enfatizzata, per
esempio, nel primo comma dell'articolo dodicesimo delle
disposizioni generali del codice civile, il quale prevede che:
«Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che
quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la
connessione di esse, e dall'intenzione del legislatore»
3
.
I linguaggi settoriali si caratterizzano in primo luogo per
determinate scelte lessicali; ma hanno importanza anche le soluzioni
morfologiche e sintattiche. Il lessico caratteristico, in parte
1
BENEDETTI, Amedeo, Mi rimetto alla clemenza della corte. Analisi, note e proposte di
correzione del linguaggio giuridico italiano, Erga Edizioni, Genova, 2012, p.14.
2
Per un quadro generale di riferimento sul lessico giuridico sono da ricordare alcuni studiosi dai
quali ha preso le mosse il presente lavoro di analisi lessicale e semantica: Ondelli Stefano (2006,
2007), Mortara Garavelli Bice (2001, 2002), Dell'Anna Maria V. (2008, 2009, 2013), Fiorelli
Piero (2008), Snel Trampus Rita (2000), De Mauro Tullio (1994, 2011), Scarpelli Uberto (1959,
1976, 1994), Cortelazzo Michele (1994, 2000, 2006), Cavagnoli Stefania (2009, 2012), Beccaria
Gian Luigi (1973, 1988, 2006), Bellucci Patrizia (2002, 2004, 2005).
3
A proposito dell'importanza del lessico giuridico Fiorelli, un giurista-linguista, sottolinea che
«Il lessico del diritto non è un'appendice del lessico comune, e nemmeno una sua sezione; è uno
degli aspetti fondamentali del lessico di una lingua». FIORELLI, Piero, Intorno alle parole del
diritto, op. cit., p. 431.
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esclusivo e inaccessibile per le persone comuni è rappresentato dai
tecnicismi specifici. Alcuni dei tecnicismi specifici sono largamente
noti al grande pubblico, ad esempio gastrite e indulto, che fanno
parte della medicina e del diritto. Ma forse solo medici e giuristi
sanno che cosa sono l'ipernatriemia e il sinallagma
1
. Tecnicismi
come quest'ultimi non hanno nessun tasso di ambiguità, dato che
sono parole che si usano solo nelle rispettive accezioni tecniche;
infatti tali termini possono essere ignorati, ma non fraintesi in
un'accezione diversa. In molti altri casi, i linguaggi settoriali
ricorrono al meccanismo della ridefinizione semantica, cioè
assegnano un significato specifico a parole d'uso comune,
implicando possibili equivoci
2
.
Il lessico è quindi l'aspetto più appariscente nei linguaggi
settoriali; infatti la terminologia, ingrediente privilegiato dagli
studiosi, è il marchio di fabbricazione di ogni linguaggio. In esso si
individua il livello fondante
3
. Il lessico giuridico è composto da
segni aggiuntivi rispetto a quelli facenti parte della lingua comune,
perché deve essere in grado di rispondere alle esigenze di
denominazione e concettualizzazione estranee all'esperienza
comune
4
. In particolare, del lessico giuridico è sempre stata
sottolineata la spiccata tendenza a sottrarsi ad una classificazione
nomenclatoria e una unitarietà di fondo: Rita Snel Trampus
distingue tra termini giuridici tecnici, oppure che non hanno corso al
fuori di testi giuridici e che tendono a comparire nelle fonti
normative, e termini giuridici non tecnici, dotati comunque di
giuridicità perché inseriti in un discorso giuridico, ma che possono
appartenere anche alla lingua comune o ad altri sottocodici
5
. È
significativa l'attribuzione di ʻgiuridicitàʼ a qualsiasi parola che
compaia in un testo giuridico: è ovvio che il diritto è fatto di lingua e
negando la possibilità di parafrasi o riassunto, si postuli la specificità
di ogni singolo elemento o struttura
6
.
Le difficoltà legate alla comprensione della lingua giuridica da
parte del vasto pubblico sono il risultato del fatto che essa non è una
1
L'ipernatriemia: ʻaumento del contenuto di sodio nel sangue, osservabile spec. nei casi di
disidratazione e di ipersurrenalismo.ʼ; il sinallagma ʻnei contratti a prestazione corrispettiva, il
rapporto di scambio che lega necessariamente le due prestazioni.ʼ.
2
Cfr. SERIANNI, Luca, Italiani scritti, op. cit., pp. 81-82.
3
Il lessico è tradizionalmente considerato il settore più distintivo delle varietà diafasiche
variamente indicate come ʻʻlinguaggi settorialiʼʼ.
4
Cfr. CORTELAZZO, Michele A., Lingue speciali. La dimensione verticale, op. cit., p. 9.
5
Cfr. SNEL T., Rita, La traduzione e i linguaggi giuridici olandese e italiano: aspetti e
problemi, Italo Svevo, Trieste, 1989, p. 68.
6
Cfr. ONDELLI, Stefano, La lingua del diritto, op. cit., pp. 70-71.
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lingua tecnica in senso stretto. Essendo una scienza non dura – come
ad esempio la fisica, la medicina – il diritto è dotato di una
tassonomia debole, in quanto non mostra un lessico molto strutturato
per causa della «impossibilità di definire tutti i termini e le
espressioni usati nei suoi numerosissimi enunciati»
1
. La lingua
giuridica dunque non si configura come una lingua artificiale, ma è
una lingua naturale, con tutte le conseguenze negative che possono
derivarne per l'interpretazione. Nonostante ciò, si può attribuire alla
lingua giuridica una dimensione tecnica in senso lato.
Il problema della definizione delle parole giuridiche investe più
aspetti:
Il rapporto o la distinzione tra accezione giuridica e
accezione comune, o tra accezione giuridica e altre
accezioni tecnico-settoriali
2
;
Il cambiamento o lo slittamento di significato all'interno
dello stesso vocabolario giuridico dovuti all'evoluzione di
concetti e istituti giuridici nel passaggio da un periodo
storico-culturale a un altro;
La compresenza nel vocabolario di uno stesso spaccato
temporale e culturale, di voci con accezioni giuridiche
differenti in base al sistema e all'ambito disciplinare di
riferimento
3
.
I testi giurisprudenziali e dottrinali sono il luogo dove prende
forma la creazione lessicale giuridica, ossia la produzione di nuove
parole o locuzioni o di nuove accezioni con cui riferirsi a nozioni,
ruoli e concetti giuridici, le quali possono poi trovare sistemazione o
accoglienza nei testi normativi.
I testi giurisprudenziali offrono un'ampia gamma di possibilità
lessicali e una facilità di contatto con il lessico comune e con quello
appartenente ad altre sfere settoriali così diffusa da rendere
composita la lingua del diritto. La frequenza di alcune scelte lessicali
1
Ivi, p. 7.
2
Per esempio termini come contumacia e ablazione hanno significati diversi in base al settore in
cui vengono utilizzati: (med.) ablazione ʻasportazione chirurgicaʼ es. ablazione di un rene; (dir.)
ʻprocedimento che comporta trasferimenti coattivi di beni a favore dell'amministrazione
pubblica o di un privatoʼ; (geol.) ʻasportazione di materiale dal suolo terrestre a opera del vento,
delle acque o di un altro agente esternoʼ.
3
Cfr. DELL'ANNA, Maria V., «Su alcune voci e locuzioni giuridiche di interesse
lessicografico», Studi di lessicografia italiana, XXVII, Le Lettere, Firenze, 2009, p. 269.
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varia in base alla tipologia del testo giuridico, per esempio dai testi
normativi sono esclusi alcuni insiemi di parole largamente accolti
negli altri tipi
1
. In genere, il lessico tecnico, pur non essendo
eliminato, è sicuramente ridotto. Il testo normativo, di solito, non
conterrebbe, ad esempio, interiezioni, né deittici relativi allo spazio
o al tempo (qui, là, ieri, oggi), né frasi interrogative o esclamative,
né parole marcate dall'affettività (mamma rispetto a madre, ladrone
rispetto a imputato). La legge non interviene sulle qualità morali
dell'individuo, perciò non troveremo parole come avarizia, bontà. In
molti casi gli argomenti trattati vengono inseriti sotto un iperonimo,
ad esempio, la legge può interessarsi di ʻanimali domesticiʼ e non di
ʻcaneʼ o ʻgattoʼ
2
.
Accanto ai testi dottrinali le sentenze – essendo una tipologia
testuale caratterizzata dalla forte tendenza alla stratificazione
lessicale – sono i testi che meglio consentono di descrivere in modo
esaustivo il lessico giuridico, per una serie di ragioni:
Il lessico giuridico nelle sentenze è presente in forme
testuali di lunga tradizione, fatto di considerevole rilievo
nella scelta delle parole e nella spiegazione della loro
nascita all'interno del genere sentenza e in rapporto alle
abitudini linguistiche del singolo estensore;
Il lessico giuridico è presente come prodotto della necessità
di concettualizzazione e tecnicizzazione, come esito di
costruzioni sintattiche che concorrono a produrre serialità e
tendenze derivative;
Il lessico giuridico è messo in opera accanto a un insieme di
altri lessici: il lessico comune e il lessico tecnico di altri
ambiti: economia, finanza, medicina ecc.; i lessici tecnici
dei testi secondari come le perizie tecniche; il lessico
dell'argometazione e della dottrina giuridica maggiormente
presente nella ʻmotivazioneʼ; il lessico non giuridico, non
comune e non altrimenti tecnico ma pure attribuito allo
stereotipo della tradizione giuridica e forense, dove si
1
Una tipologia testuale a se stante è l'arringa, in cui l'avvocato può ricorrere a esclamazioni,
parole marcate dall'affettività, interrogative, per dare maggiore vivacità all'esposizione e per
attirare l'attenzione dell'uditorio. Per es. Quale mamma non avrebbe fatto tutto il possibile per
salvare il suo bambino?.
2
Cfr. SERIANNI, Luca, Italiani scritti, op. cit., p .108.
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sommano i termini tipici del ʻʻburocrateseʼʼ: il sinonimo
solenne, il cliché abituale, la formula d'ufficio
1
.
Si tratta, dunque, di un insieme di tendenze lessicali
riscontrabili nella sentenza, contenitore capace di accogliere un
universo lessicale aperto a più vari vocabolari, a più forme e a più
registri.
2. Performatività del linguaggio giuridico
La lingua è una sottoclasse del comportamento, cioè uno degli
strumenti per compiere azioni. Esistono delle relazioni fra enunciati
e azioni: nel produrre un enunciato si fa sempre qualche cosa, ad
esempio si promette, si consiglia, si ordina, si giudica, si rimprovera,
si descrive; sono enunciati che riflettono un'azione: il cosiddetto
ʻatto linguisticoʼ
2
. La nozione e il nome di atto linguistico si devono,
inizialmente, ad Austin (1962) e sono stati successivamente ripresi,
in particolare, da Searle (1969). Un atto linguistico è un atto eseguito
attraverso l'uso della parola. Ogni volta che si proferisce un
enunciato si compie un atto linguistico: possiamo identificare come
atti linguistici ad esempio asserzioni, domande, richieste, promesse,
e anche atti più particolari e maggiormente codificati, spesso legati a
situazioni istituzionali precise, come il giuramento, l'assoluzione o la
condanna in tribunale, il battesimo
3
.
L'atto linguistico può essere espresso esplicitamente attraverso
l'uso del cosiddetto ʻverbo performativoʼ, il quale dichiara l'atto nel
momento in cui lo si compie, come nelle formule di matrimonio
quando un sacerdote o il sindaco dice Io vi dichiaro marito e moglie;
nel nomento stesso in cui l'atto viene affermato, esso viene anche
compiuto
4
.
Secondo Austin un enunciato è performativo quando «The
uttering of the sentence is, or is part of, the doing of an action» di
modo che «to say something is to do something; or in which by
saying or in saying something we are doing something»
5
. Nel dire,
ad esempio, «I do take this woman to be my wedded wife» è un atto
1
Cfr. DELL'ANNA, Maria V., In nome del popolo italiano, op. cit., pp. 141-142.
2
La nozione di performatività è stata introdotta dal filosofo John Langshaw Austin, l'autore di
How to do things with words, 1962.
3
Cfr. ANDORNO, Cecilia, Linguistica testuale, op. cit., 2003, p.107.
4
Cfr. RASO, Tommaso, La scrittura burocratica. La lingua e l'organizzazione del testo, 1
a
ed.,
Carocci, Roma, 2005, pp. 30-31.
5
Austin ha raggruppato gli enunciati in famiglie, classificandoli in cinque classi (verdictives,
exercitives, commissives, behavitives, expositives). I verdettivi hanno natura giudiziale, per es.:
assolvo, riconosco colpevole, il Tribunale condanna, ecc.
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linguistico che cambia la realtà se pronunciato nel corso della
cerimonia del matrimonio; o quando il presidente della repubblica
decreta l'entrata in vigore di una legge. In questi casi viene compiuta
un'azione pronunciando una frase; si tratta di enunciati che sono in
grado di agire sulla realtà cambiando lo stato delle cose a livello
sociale, giuridico eccetera
1
.
Si può distinguere fra due tipi di atti linguistici: quelli che si
limitano a compiere un'azione e quelli invece che hanno il potere di
cambiare la realtà e sono costitutivi di quello che dicono. A
quest'ultima categoria appartengono alcuni atti linguistici, purché
siano eseguiti da un autore a cui socialmente è conferito un
determinato potere. Se un sacerdote dice Io ti battezzo oppure, se il
presidente di una commissione di laurea dice In base ai poteri
conferiti al Rettore e da questi a me delegati, la dichiaro dottore in
Lettere, nel pronunciare queste frasi si producono le conseguenze
del battesimo e della laurea
2
.
La linguistica testuale si intreccia con la linguistica pragmatica
nel considerare il testo come effetto di un atto linguistico: produrre
lingua in forma di testi significa agire sulla realtà e modificarla. In
genere, nei testi giuridico-amministrativi – dotati di una particolare
forza pragmatica e un'autorità molto grande dovute all'istituzionalità
dell'autore – è inevitabile compiere degli atti linguistici, poiché:
lo scopo di tutte le forme di produzione giuridica, delle leggi, delle
sentenze e degli atti giuridici è influenzare il comportamento degli
uomini e dirigerli in determinate maniere. Il linguaggio giuridico deve
essere visto primariamente come strumento di controllo e di interazione
sociale
3
.
I testi giuridici non appartengono solo alla dimensione del dire,
ma anche a quella del fare, e hanno il potere di incidere
concretamente sulla realtà, imponendo obblighi e attribuendo diritti
4
.
Il linguaggio giuridico, più della comunicazione corrente, tende a
usare i performativi per esplicitare gli atti linguistici, sono frequenti
nei testi giuridici verbi performativi come: dichiarare, decretare,
vietare, stabilire, condannare, assolvere, ritenere infondato il
ricorso, è da + infinito. La performatività della lingua del diritto è
molto significativa nel testo legislativo che «ha un valore per così
1
Cfr. GARZONE, Giuliana, Performatività del linguaggio giuridico. Una proposta di
classificazione, Centro Linguistico Università Bocconi, Milano, 1996, pp. 18-19.
2
Cfr. RASO, Tommaso, op. cit., p. 33.
3
SCARPELLI, Uberto e DI LUCIA, Paola, op. cit., p.172.
4
Cfr. FORTIS, Daniele, op. cit., p. 53.
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dire sacrale, in quanto dire in esso è uguale a fare»
1
. Di qui la
performatività del linguaggio giuridico; le parole diventano azioni
che producono effetti tangibili sul mondo extralinguistico. Ad
esempio, i testi legislativi, nel dichiarare che un certo
comportamento costituisce un reato, il codice automaticamente
rende reato quel comportamento.
3. Performatività della sentenza
La sentenza può essere classificata come macro-enunciato
performativo, il cui esito è un fatto giuridico e il cui scopo
dominante è influire sulla realtà, piuttosto che descrivere o
informare. Il giudice, pronunciando una sentenza, non si limita a
dire o a scrivere qualcosa, ma fa qualcosa, compie un'azione: quella
di assolvere o condannare un imputato. Nella sentenza, il
dispositivo può essere definito un atto performativo per eccellenza,
in grado di attuare una serie di cose
2
.
Il dispositivo è la parte finale e prescrittiva della sentenza e
contiene la decisione del giudice sulla causa:
P.Q.M.
La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio,
definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente la domanda attrice e,
per l’effetto,
dichiara
la prescrizione dell’azione di responsabilità amministrativa nei confronti di
[...] e compensa, per tale aspetto, le spese di giudizio.
3
L'atto linguistico qui si presenta in forma prototipica in quanto,
con l'atto stesso del dichiarare, si determina un cambiamento
immediato in uno stato di cose istituzionale. Nello specifico, lo Stato
stesso si farà carico di far rispettare concretamente le modificazioni
introdotte da tali dichiarazioni.
Il dispositivo è il momento di realizzazione del diritto, e ha
funzioni normative, nel senso di norma individuale, poiché la
decisione finale è l'applicazione di regole generali al caso particolare
sottoposto all'esame del giudice; perciò questo segmento della
sentenza condivide l'impostazione linguistico-testuale dei testi
normativi: concisione, impersonalità e assenza di elementi
1
RASO, Tommaso, op. cit., p. 30.
2
Cfr. PIANESE, Giovanna, Analisi linguistica comparativa di un corpus di testi del dominio
giuridico. Sentenze penali italiane e francesi a confronto, Dottorato di ricerca in Filologia
moderna, Università degli Studi di Napoli Federico II, p. 91.
3
Lazio, Sent. n. 38/2012. P.Q.M: ʻper questi motiviʼ.
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argomentativi e contestualizzanti. L'impersonalità si realizza
anzitutto con l'uso della terza persona del presente indicativo dei
verbi dichiarativi e verdittivi come dichiarare, condannare,
assolvere, assegnare, che hanno a soggetto la Repubblica italiana
dell'epigrafe (Repubblica Italiana, In nome del popolo italiano, la
Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione...), così come
il giudice ʻdichiaranteʼ non è altro che il locutore della ʻfonteʼ: il
popolo italiano, in nome del quale il giudice emette la sentenza che
lo Stato farà rispettare
1
.
Nel corpus si riscontrano i seguenti elementi lessicali
performativi che esprimono azioni degli organi giurisdizionali (in
questo caso il soggetto è la Corte dei conti): rigetta, dichiara
inammissibile, accoglie la domanda, condanna i convenuti a...,
dichiara la prescrizione, compensa le spese di giudizio, i suddetti
sono condannati al pagamento, dichiara prescritta, assolve, revoca,
dispone la cancellazione di, proscioglie, respinge la domanda
attrice, dichiara nullo l'atto, dichiara estinta l'azione, i predetti
sono, altresì, condannati al pagamento:
La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio,
definitivamente pronunciando, 1. Rigetta l’istanza di sospensione del
giudizio e le istanze di approfondimenti istruttori; 2. Condanna la dott.ssa
[...], per l’addebito di responsabilità amministrativa di cui all’atto di
citazione in epigrafe, al pagamento in favore dell’Azienda Sanitaria Locale
di Viterbo, dell’importo di euro 270.267,24 nonché al pagamento, su tale
somma, della rivalutazione e degli interessi legali, questi ultimi con
decorrenza dalla data di deposito della presente sentenza all'effettivo
pagamento. Condanna, infine, la predetta al pagamento delle spese di
giudizio [...]
2
.
La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per l'Umbria, definitivamente
pronunciando nel giudizio per responsabilità amministrativa patrimoniale
[...] respinge la domanda attrice, formulata nei confronti di [...] e, per
l’effetto, proscioglie il convenuto, come in epigrafe identificato, da ogni
addebito per i fatti ivi dedotti. Non è luogo a pronuncia sulle spese di
giudizio. Liquida forfettariamente, per il rimborso a suo favore, diritti e
onorari spettanti al difensore nella misura di € 1.000,00 (euro mille/00),
oltre IVA e Cap
3
.
La Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per la regione Lazio,
definitivamente pronunciando, assolve il dott. [...] dalla contestazione a lui
rivolta con l’atto di citazione e condanna il sig. [...] a risarcire all’Erario la
somma di euro 1000,00, oltre interessi legali come specificato in parte
1
Cfr. BELLUCCI, Patrizia, A onor del vero, op. cit., pp. 412-413.
2
Lazio, Sent. n. 36/2010.
3
Umbria, Sent. n. 97/2012.
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motiva. Condanna altresì il sig. [...] al pagamento delle spese processuali
che si liquidano in euro 255,86. Manda alla Segreteria per le comunicazioni
e le notificazioni di rito. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del
15 dicembre 2011
1
.
Gli esempi mettono in evidenza la performatività del
dispositivo, in quanto atto linguistico caratterizzato da strutture
frasali e mezzi lessicali ricorrenti, che ammettono solo minime
variazioni tra un testo e l'altro, di modo che insieme all'epigrafe
costituisce, dal punto di vista linguistico, la zona dura e meno
variabile della sentenza. Diversamente dagli altri segmenti della
sentenza, il dispositivo è improntato ad uno stile paratattico,
costituito di frasi giustapposte o coordinate. Ogni proposizione
corrisponde a un distinto capo di desicione: assolve, proscioglie,
condanna. Il verbo è l'elemento linguistico dominante e portatore del
contenuto informativo principale ed è alla forma attiva
2
.
4. Verbi giuridici
Nella ricerca sui c.d. sottocodici la riflessione teorica intorno ai
concetti disciplinari si impernia solitamente sui nomi, i quali
costituiscono lo strato portante delle terminologie del lessico tecnico
in generale. Conferma ne è la tendenza diffusa nella lessicografia
specializzata a limitarsi alla lemmatizzazione di sostantivi
3
.
Inevitabile conseguenza di questa tendenza è la generale perdita di
rilevanza del verbo nella comunicazione tecnica in cui la
nominalizzazione è più prevalente.
Questo quadro teorico però non può essere comprensivo di tutti
i sottocodici; infatti il depotenziamento semantico del verbo non
vale nello stesso modo per tutte le discipline. Nei testi giuridici, ad
esempio, in cui la maggioranza delle azioni assume carattere
performativo e quindi la descrizione in chiave tecnica di azioni
occupa una posizione centrale, il che implica un uso regolare di
verbi tecnici
4
.
Diversamente da altri linguaggi settoriali – come quello della
fisica o della medicina – il linguaggio giuridico possiede molti verbi
che hanno un'accezione tecnica, tra di essi figurano sicuramente:
1
Lazio, Sent. n.53/2012.
2
Cfr. DELL'ANNA, Maria V., In nome del popolo italiano, op. cit., p. 89.
3
Nelle nomenclature dei linguaggi settoriali prevalgono i nomi, i verbi sono secondari. Basti
consultare qualsiasi dizionario per accorgersi della quantità dei sostantivi della medicina, della
fisica ecc.
4
Cfr. ROVERE, Giovanni, Capitoli di linguistica giuridica, op. cit., p. 157.
51
eccepire, viziare, inficiare, assolvere, condannare, comminare,
appellarsi, citare in giudizio, costituirsi in giudizio, comparire,
omettere, annullare, escutere, emendare, ottemperare, patrocinare,
pronunciarsi, cassare, deferire. Le leggi, i decreti, le norme, le
sentenze, i codici, l'ordinamento che devono mettere ordine nei
rapporti tra gli individui di una comunità, naturalmente assicurano,
attuano, disciplinano, infliggono, stabiliscono, ma possono anche
intervenire al negativo così da escludere, limitare, vietare, negare,
precludere, condannare. Naturalmente i destinatari di leggi e norme
saranno specialmente invitati ad adempiere o ottemperare ad un
obbligo, o ad astenersi dal fare qualcosa
1
.
La materia giuridica necessariamente implica la controversia, il
contrasto, la contrapposizione dialettica. Ne fa fede l'uso continuo di
verbi quali confutare, confliggere, constatare, contrapporsi,
obiettare, opporsi ecc. Grande rilievo assumono anche i verbi
estimativi come considerare, esaminare, giudicare, ritenere,
soppesare, stimare, valutare ecc. E mentre in ambito filosofico le
cose ʻesistonoʼ, nel mondo giuridico, un gran numero di fatti, di atti,
di fenomeni ʻsussistonoʼ. Molto usato è anche occorrere in funzione
ausiliaria: spesso infatti occorre emanare, intervenire, sincerarsi,
sottolineare, rimarcare, verificare, accertare. Nell'avvocatese i
verbi avvertiti come troppo generici sono abbandonati in favore di
corrispettivi sentiti come più scientifici; troviamo quindi verbi come
addivenire invece di arrivare, dare luogo a ʻcausareʼ, mettere in atto
o porre in essere al posto diʻattuareʼ, assolvere ad una funzione
ʻservire aʼ, essere tenuto a ʻdovereʼ, avere facoltà ʻpotereʼ,
facoltizzare ʻautorizzareʼ, trovare fondamento ʻbasarsiʼ, stilare,
vergare ʻscrivereʼ. Le voci verbali semplici vengono sostituite da
locuzioni costituite da un verbo generico unito a un sostantivo per
dare al sintagma un più alto grado di precisione e tecnicità, troviamo
dunque apportare una modifica ʻmodificareʼ, procedere alla
riduzione ʻridurreʼ
2
.
Dal punto di vista tecnico, i verbi nei testi giuridici possono
essere suddivisi in due categorie, verbi designanti atti giuridico-
procedurali: omettere, volturare ʻsottoporre a volturaʼ, convenire
ʻchiamare, citare in giudizoʼ, proporre ricorso, accogliere, rigettare
l'istanza, alienare, inficiare ʻtogliere la validitàʼ
3
.
1
TRIFONE, Maurizio, «Il linguaggio burocratico», op. cit., p. 275.
2
Cfr. BENEDETTI, Amedeo, op. cit., p. 25.
3
Nella lingua comune convenire si usa di solito come verbo intransitivo ʻessere utile,
vantaggiosoʼ, mentre nel linguaggio giuridico acquisice un valore transitivo.