- La fattispecie Leveraged Buyout -
2
nel contempo il punto più critico e problematico, infatti, il debito contratto
per l’acquisizione della società, la cosiddetta Target company o società
bersaglio, viene pagato, successivamente all’acquisizione stessa, con il
cash flow della società acquisita e, di regola, con l’alienazione di cespiti
aziendali della stessa”.
2
È evidente che ci si trova di fronte ad una traslazione del costo
dell’acquisizione sul patrimonio della società acquisita.
3
I vantaggi, che vedremo specificatamente più innanzi, derivanti da tale
operazione, ed in particolare, per cui nei primi anni ottanta si è diffuso
molto rapidamente, sono di molteplice natura.
Essi vanno, infatti, dalla più semplice acquisibilità di una grande azienda,
pur in mancanza di capitali sufficienti a riuscirvi (tesi soggetta a molte
critiche), a vantaggi di ordine fiscale, relativi al disavanzo di fusione, fino a
giungere alla importante funzione di protezione dai cosiddetti take over
4
,
ovverosia dalle scalate.
Sostanzialmente, chi pone in essere un Leveraged Buyout ha come finalità
lo sfruttamento, nella misura più ampia, della leva - letteralmente
dall’Inglese Leverage - finanziaria della società (rapporto di indebitamento
di una data impresa
5
) Target per acquistarne la titolarità.
2
Enciclopedia Giuridica Treccani, Roma, 1994.
3
P.Montalenti, Il Leveraged Buyout, in Quaderni di Diritto Commerciale, Milano, 1991, p 3.
4
M. Lipton, In Defense of White Knight Leveraged Buyout’s. Legal Times, 18 agosto 1996, p 1.
5
A. Gomellini, Riv Dir Comm, 1989, p.161.
- La fattispecie Leveraged Buyout -
3
Pur essendo nato, ed essersi sviluppato in diverse forme negli Stati Uniti,
l’istituto in questione si è diffuso, se pur in diversa misura, anche negli
ordinamenti europei, ed è comparso recentemente, con esempi più o meno
eclatanti (Farmitalia s.p.a./Erbamont industriale s.r.l.; Trenno
s.p.a./San Siro s.p.a.; Omnitel / Telecom), anche nello scenario italiano,
dove però ha trovato non pochi contrasti e difficoltà di applicazione.
Essendo il caso Italiano quello a noi più vicino è corretto accennare, ed in
seguito analizzare in maniera più approfondita, il principale problema che il
nostro ordinamento presenta riguardo alla liceità o meno del Leveraged
Buyout.
Esiste, infatti, una questione di legittimità in relazione al disposto
dell’art.2358 c.c. (così modificata dal d.p.r. n.30 del 1986) in base al quale
“la società non può accordare prestiti, né fornire garanzie per l’acquisto o
la sottoscrizione delle azioni proprie”.
6
La dottrina italiana si è divisa nel cercare di stabilire quelli che sono, o
dovrebbero essere, i confini di quest’operazione.
Da alcuni, come ad esempio Morano
7
, ritenuta lecita, ovviamente se non in
palese violazione dell’art 2358, mentre secondo altri, Grande Stevens
8
, si
potrebbe addirittura configurare la fattispecie del negozio in frode alla legge
6
F.Di Sabato, Manuale delle Società, 5 ed, Torino, 1995, p. 380.
7
A.Morano, Liceità o illiceità del Leveraged Buyout ? Le Società, 1992, p.885
8
F. Grande Stevens, Fuori chi bara (intervista), in Espansione, 1988, n°212, pp.48 ss.
- La fattispecie Leveraged Buyout -
4
ex art.1344 c.c..
Inoltre, i recenti sviluppi giurisprudenziali non hanno certo fornito
chiarezza sull’applicabilità dell’operazione in questione.
Anche negli altri Paesi Europei, soprattutto in Inghilterra e Francia, si sono
verificate problematiche analoghe, e negli Stati Uniti stessi, da tempo,
vigono preoccupazioni riguardanti l’eccessivo innalzarsi del rapporto di
indebitamento (rapporto fra debiti e mezzi propri delle imprese), cosa che
avviene regolarmente nelle società che hanno effettuato un Leveraged
Buyout
9
.
È chiaro che, per effettuare un’analisi più approfondita, vi è la necessità di
analizzare il Leveraged Buyout dal punto di vista tecnico del suo
svolgimento così da avere una solida base, su cui ragionare, nella disamina
delle problematiche che scaturiscono da questo.
9
J. Shad, The Leveraging America, Wall St. Journal, 8 giugno 1984, p. 28, col.4.
- La fattispecie Leveraged Buyout -
5
1.2. La fattispecie tipica di Leveraged Buyout:
Partendo dal presupposto che l’obiettivo di una società che mette in opera
un’operazione di Leveraged Buyout è di acquisirne un’altra, attraverso la
traslazione, sulla stessa, del debito contratto per riuscirvi; possiamo
suddividere la fattispecie tipica in tre fasi generiche.
In ciascuna di queste una variazione, dei soggetti che la mettono in atto,
ovvero una variazione sulle operazioni compiute, potrà dare come risultato
finale una differente tipologia di Leverage.
Di conseguenza, analizzeremo per prima la fattispecie classica, ed in
seguito ognuna delle forme in cui essa può trasformarsi.
La prima fase è caratterizzata dalla scelta della società bersaglio
dell’operazione, e inoltre, dalla costituzione, da parte della società
promotrice, di un’altra società, da essa controllata interamente, la cosiddetta
New Company (Newco) o Shell Company, costituita ad hoc, e avente come
unico fine quello di acquisire la società bersaglio o Target company, che da
ora in poi chiameremo semplicemente, Target.
10
Caratteristica peculiare della Newco è quella di avere un capitale molto
basso, rispetto all’ammontare necessario per l’acquisizione della Target
11
, e
di essere finanziata da: banche, Merchant Banks, società di Venture
10
A. Frignani, Il Leveraged Buyout nel diritto Italiano, 1989, 1, p.419.
11
F. Grammegna, Riv Dir. Comm, 1993, II, p.79.
- La fattispecie Leveraged Buyout -
6
Capitalists, mediante prestiti garantiti attraverso la costituzione di garanzie
sulle azioni della società che si vuole acquisire, e successivamente, sui beni
della stessa.
La seconda di queste fasi è incentrata sull’acquisizione, da parte della
Newco, delle azioni di quella che abbiamo definito società Target, vero e
proprio “bersaglio” dell’operazione. Tutto questo avviene,
indiscutibilmente, utilizzando i fondi ricevuti in finanziamento dagli
investitori esterni, ed è altresì chiaro che oggetto dell’acquisizione possono
essere sia beni aziendali (“Asset acquisition”), sia una partecipazione
totalitaria o di controllo (“Stock aquisition”) della società Target.
12
E’ questo il momento “nucleo” della nostra operazione, tanto che la
fattispecie messa in atto (acquisizione delle azioni, fusione per
incorporazione, fusione inversa) è una delle principali scriminanti per
stabilire la forma di Leveraged Buyout che viene utilizzata.
Nell’ultima fase, la Newco restituisce il prestito con un piano,
bancariamente, definito di rientro
Generalmente il periodo in cui quest’ultima si svolge è definito Medio: in
pratica avviene in un tempo compreso fra i tre e i cinque anni.
13
Cerchiamo ora di analizzare questa fattispecie di Leveraged Buyout
seguendo la divisione appena attuata.
12
I. Chieffi, Giur Comm, 1992, II, p. 996.
13
P. Montalenti, opera citata, p.2.
- La fattispecie Leveraged Buyout -
7
1.3. La scelta della Target e la costituzione della New Company:
1.3.1.La scelta della Target.
La prima decisione da prendere è, inequivocabilmente, quella riguardante la
scelta società Target.
Quest’ultima deve, infatti, avere delle caratteristiche idonee a limitare il
rischio dell’operazione; per cui avranno grande importanza caratteristiche
quali la capacità di dare garanzie, e la possibilità di creare un valido piano
di sviluppo economico su di essa.
Questa seconda caratteristica è oramai divenuta fondamentale per la buona
riuscita dell’operazione, poiché, come vedremo in seguito, la concreta
attuabilità del piano economico, il cosiddetto valid business purpose, è
divenuto uno dei presupposti per la validità dell’intera operazione.
Si è visto che una delle critiche maggiori, nei confronti del Leveraged
Buyout, è rivolta alla mancanza di tutela degli azionisti di minoranza della
Target nel momento in cui si paventi l’ipotesi di una semplice speculazione
sul capitale, anziché un reale piano economico di sviluppo della società che
viene acquisita.
In questo senso si sono espresse, anche se con opinioni non sempre
concordanti, sia la Giurisprudenza sia la Dottrina.
- La fattispecie Leveraged Buyout -
8
Infatti, nel Decreto del Tribunale di Milano del 13 maggio 1999, P.Bruni
contra Trenno s.p.a.
14
, il Presidente Estensore Tarantola si è così espresso:
”La fusione è stata proposta per rilanciare l’attività statica della Trenno
con un progetto industriale proiettato verso il futuro in un’attività
compatibile e sinergica in grado di generare cash flow consistenti” e
ancora ”non è configurabile un negozio in frode alla legge con riferimento
alla fusione, deliberata nell’ambito di un Leveraged Buyout, fra la società
acquirente e quella acquisita se, al momento in cui tale negozio è sorto,
sussistevano concrete ragioni imprenditoriali che la giustificavano; nella
specie la sentenza valorizza il fatto che la fusione mirasse a rilanciare
l’attività della società acquisita - che gestiva statisticamente ippodromi -
con un’attività di servizi proiettata verso il futuro - la gestione delle
scommesse, compatibile e sinergica, nonché in grado di generare
consistenti flussi di cassa”.
Completamente opposto invece è il commento alla medesima sentenza: lo
Spolidoro, infatti, sostiene che: ”A prescindere da questa improvvisazione
sulle possibili conseguenze pratiche della sentenza Trenno, la tesi seguita
dal Tribunale non sembra convincente nella parte in cui attribuisce valore
di per sé decisivo all’esistenza di una giustificazione economicamente
14
Tribunale di Milano, 13 maggio 1999, Giur It, 1999, Novembre, p.2105.
- La fattispecie Leveraged Buyout -
9
apprezzabile dell’operazione di Leveraged Buyout”
15
Lo Spolidoro giudica, quindi, in maniera negativa il rischio che i giudici
chiamati a decidere, ad operazione conclusa, sulla liceità del Leveraged
Buyout compiuto, si facciano influenzare dal buon risultato economico
derivatone.
Da qui la definizione di Leverage, data dal medesimo Autore, di un:
“Esercizio pericoloso e spregiudicato”.
Nel commentare la stessa sentenza Montalenti
16
, non certo il maggior
sostenitore della liceità del Leveraged Buyout, si è comunque espresso
positivamente riguardo il cosiddetto principio della business judgement
rule
17
dichiarando che questo non può che ”essere condiviso”.
La prassi ha, infatti, dimostrato che, in alcuni casi, l’uso spinto della “leva
finanziaria”, può sortire degli effetti economici positivi, quando, ad
esempio, riesca a fungere da stimolo per il management e a produrre cash
flow per ripianare il debito contratto con il Leverage.
La sua opinione positiva è comunque temperata da molteplici
considerazioni, non altrettanto benevole, sull’ipotesi di fraus legi dovuta al
presunto contrasto con l’art 2358 c.c..
15
M.S. Spolidoro, Incorporazione della controllante nella controllata e “Leveraged Buyout”, Le
Società, 2000, n°1, p.75.
16
P.Montalenti, Leveraged Buyout: una sentenza chiarificatrice, Giur. It, 1999, Novembre,
p.2105.
17
Sulla business judgement rule si veda anche: Cass. 28 aprile, 1997, in Le Società, 1997, p.1389
- La fattispecie Leveraged Buyout -
10
Poiché è necessario conoscere ciascuna delle forme di Leveraged Buyout, e
soprattutto, come si compie ciascuna di esse, analizzeremo la questione a
tempo debito.
A questo punto, possiamo già tracciare quelle che dovrebbero essere le
caratteristiche ideali della società Target, e cioè:
a) Che operi in un settore maturo, a tecnologia consolidata con prodotti
non soggetti ad innovazioni rapide;
b) Che sia liquida e/o possieda cespiti facilmente realizzabili;
c) Che abbia avuto nel recente passato una storia di utili significativa;
d) Che non sia costretta ad effettuare continui investimenti per
mantenere la buona quota di mercato;
e) Che trovi giovamento dal rinnovamento strutturale ed eventualmente
tecnologico, o nel caso di un eventuale Management buy out, dal
maggiore coinvolgimento del management.
18
18
A. Cremonesi, Il Leveraged Buyout nel diritto Italiano (intervento), Dir Fall, 1990, I, p.667.
- La fattispecie Leveraged Buyout -
11
1.3.2.La costituzione della Newco:
Deciso l’obbiettivo o come viene definito, con un termine quasi
“guerresco”, il bersaglio dell’operazione, si costituisce la New company,
cioè il soggetto giuridico destinato a compiere, materialmente, l’operazione
di acquisizione.
Come abbiamo già visto, essa è costituita solo ed unicamente come
strumento operativo (da non confondere con l’operatività tecnica,
definizione che non si addice, assolutamente, alla Newco).
Frequentemente, alla costituzione della società partecipano enti finanziatori
specializzati che apportano, come già visto, una parte del capitale di rischio
il che avviene perché le risorse della Newco non sono assolutamente
sufficienti per sostenere il costo dell’operazione.
Occorre pertanto reperire un adeguato finanziamento, che unitamente alla
disponibilità della Newco, consenta di effettuare l’operazione medesima.
A questo punto entrano in gioco finanziatori di varia natura che collaborano
al finanziamento di questo “guscio”, o come viene più comunemente
definito “scatola vuota”.
Questi enti finanziatori sono, di regola, istituti di credito e/o società
finanziarie specializzate.
- La fattispecie Leveraged Buyout -
12
Ci stiamo riferendo ai cosiddetti investitori istituzionali: Merchant Banks,
Investement Banks, società di Venture Capital; vale a dire tutti quegli
istituti finanziari che stanno facendo la “parte del leone” nella nuova scena
finanziaria della New Economy
19
.
In Italia le società che svolgono attività di Merchant Banking sono
estremamente diversificate e difficilmente classificabili, se non all’interno
delle specifiche normative, che riguardano comunque solamente alcuni
campi di attività potenziali di detti operatori.
Possiamo distinguerne di due tipi: quelle di matrice privata o emanazione di
gruppi industriali privati, oppure quelle di derivazione bancaria.
Le prime, inizialmente attente alle esigenze di pochi “selezionati” clienti si
sono notevolmente sviluppate e hanno allargato il loro campo di azioni a
molte delle operazioni tipiche delle Merchant Banks, quasi tutte infatti
effettuano attività di investimento nel capitale di rischio anche in proprio,
svolgendo il ruolo di vere e proprie finanziarie di partecipazioni.
Il secondo tipo di Merchant Banks, recentemente regolamentato dalla
Legge sulle Società di Intermediazione Mobiliare (SIM) del 2 gennaio
1991, riguarda l’assunzione di partecipazioni industriali.
In tutte e due le tipologie, comunque, convivono due “anime”: quella
dell’intermediario e consulente con limitata, se non nulla, partecipazione
19
E.Cisnetto, Il gioco dell’opa, 2000, Milano, pp.93ss.
- La fattispecie Leveraged Buyout -
13
finanziaria diretta alle operazioni; e quella dell’investitore che assume il
proprio rischio che a volte diventa anche imprenditoriale, come nel caso
dell’assunzione di partecipazioni di maggioranza effettuate dagli operatori
di derivazione non bancaria.
20
L’attività di Venture Capital ha, invece, come oggetto l’effettuazione di
investimenti nel capitale di rischio, e deve essere considerata come
“l’apporto di capitale, da parte di operatori economici specializzati, in
aziende non quotate, con l’obbiettivo prevalente di realizzare un guadagno
a seguito dello smobilizzo della partecipazione acquisita entro un arco di
tempo medio-lungo”.
21
Negli Stati Uniti, oltre a queste, dato l’estremo sviluppo ottenuto dalla
fattispecie in questione, sono state create delle apposite strutture di
finanziamento dei Leveraged Buyout chiamate: Leveraged Buyout Funds.
Posto che queste operazioni non ricalcano mai schemi standardizzati,
essendo di volta in volta differentemente strutturate al fin di garantire la
massima efficienza ed il risultato, è conveniente assumere, in ordine alla
descrizione della dinamica finanziaria, dell’organizzazione del
finanziamento, un modello “campione”.
20
F. L. Sattin, Attività di Merchant Bancking e Venture Capital, in AA.VV. Impresa e Mercato
Finanziario, Milano, 1996, p.192.
21
AIFI, Capitale per lo sviluppo, Guerini e associati, 1995.
- La fattispecie Leveraged Buyout -
14
Come tale prenderemo il caso in cui lo scopo del Leverage sia quello di
acquisire il 100%, del capitale sociale, della società Target.
Il finanziamento necessario è riferibile, schematicamente, a tre principali
categorie.
Nella prima vi è il capitale versato dalla società che vuole acquisire la
Target, portatrice di una quota del capitale di rischio modesta, assistita da
investitori istituzionali: banche d’affari, compagnie assicuratrici, istituti di
credito.
Complessivamente la quota apportata da questi soggetti oscilla tra il cinque
ed il dieci per cento del capitale di rischio necessario.
La seconda categoria è data dai debiti subordinati, detti anche “Mezzanine
debts”, ovvero quell’insieme delle diverse categorie di debiti ad alto rischio
e possibilità di rendimento elevati (derivanti dagli interessi e dalla
partecipazione agli utili attraverso la conversione del capitale), quali azioni
privilegiate, obbligazioni convertibili, debiti a lungo termine, e, soprattutto
all’estero ed in particolare negli Stati Uniti, gli zero coupons – debiti che
non prevedono il pagamento degli interessi periodicamente ma totalmente
in un’unica soluzione, facilitando così la gestione della liquidità disponibile
ed eliminando, per un periodo di tempo, l’onere degli interessi -, ed i
cosiddetti “junk bonds”, letteralmente obbligazioni spazzatura –che hanno
- La fattispecie Leveraged Buyout -
15
mietuto parecchie vittime tra i loro sottoscrittori.
22
La questione è decisamente diversa nel nostro paese dove la possibilità di
emissione di questi è fortemente ostacolata dal limite legislativo posto
dall’art.2410 c.c. che la limita ad un ammontare non superiore al capitale
esistente e versato secondo l’ultimo bilancio regolarmente approvato.
23
Complessivamente la quota di questi debiti oscilla tra il trenta ed il quaranta
per cento del capitale di rischio.
La quota prevalentemente residua (oltre il cinquanta per cento) è finanziata
da Banche ed Istituti Mobiliari
24
e viene definita senior debt (debito
principale)
Ai partners finanziari non è riservato nessun coinvolgimento operativo nella
gestione della società ed anzi, al parziale smobilizzo del loro investimento
si suole procedere in un momento antecedente l’operazione di acquisto (da
parte della società finanziaria ad hoc costituita, la Newco, della società
Target), mediante delibera di aumento del capitale, che consenta l’ingresso
di partners industriali a carattere permanente, in grado di apportare nuovi
mercati e sinergie, in luogo di partners finanziari, per loro natura
temporanei.
22
F.Satin-P.Danzi, Le operazioni di Leveraged Buyout: esperienze internazionali e realtà
italiana, in Finanziamenti di aziende a cura di R.Del Giudice, 1999, p.87.
23
G.F. Campobasso, L'emissione di obbligazioni bancarie, in Banca Borsa e Titoli di credito,
1994, I, p.472.
24
G.P. Accinni, Profili penali nelle operazioni di Leverage-Management Buyout, Milano, 1996,
pp.7 s.s.