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INTRODUZIONE
Il presente lavoro si muove lungo la disamina del principio del
legittimo affidamento nell’area del diritto amministrativo, ponendosi
l’obbiettivo, senza pretese di esaustività, di elaborare una panoramica
di fondo a proposito del ruolo giocato dallo stesso su alcuni aspetti del
rapporto tra cittadino e Pubblica Amministrazione.
Nello specifico, si tracceranno i contorni del suddetto principio
quale limite all’esercizio dei poteri di annullamento d’ufficio e di
revoca degli atti amministrativi. Tenuto conto dei molteplici contributi
dottrinali e giurisprudenziali intervenuti sul punto si cercherà di
effettuare un patchwork in grado di amalgamare le impostazioni
convergenti e non, al fine di permettere al lettore una vista a tutto
tondo su uno scenario dalle sfumature concrete, nonché dalla diretta
incidenza sulle potestà del soggetto pubblico.
Non mancano i profili problematici che rendono articolata
l’esposizione: in particolar modo, il difetto di una disciplina normativa
ad hoc, la quale metta nero su bianco gli elementi cardine
dell’assioma, e che nondimeno disponga la rilevanza dell’affidamento
nelle moderne relazioni giuspubblicistiche.
Notevoli sfumature suggestive sorreggono poi la volontà annessa
alla disquisizione circa l’eventualità che, tramite i risultati auspicabili,
si possa contribuire a toccare la sensibilità attorno all’elaborazione di
una autonoma posizione soggettiva di affidamento dotata di speciale
considerazione sotto il versante delle tutele attivabili.
Prima di realizzare un opportuno excursus sui temi principali
analizzati sarebbe ingeneroso non richiamare la monografia di Fabio
Merusi, dal titolo “L’affidamento del cittadino” (1970). Unanimemente
si riconoscono i meriti dell’Autore per aver offerto un lavoro quanto
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mai organico e compiuto, avente alle spalle un fragile terreno
dottrinale contaminato da più dubbi che certezze. Nonostante la data
non più recente, lo scritto ha fornito un rilevante ausilio grazie alla
perdurante attualità anche a seguito degli interventi legislativi che
affronteremo in itinere.
Venendo ad un breve cenno sui punti nevralgici dell’opera, si
eseguiranno in apertura delle premesse idonee ad integrare lo studio di
nozioni volte a consentire una piena comprensione delle prospettive
che lambiscono a monte il concetto di affidamento.
A tal proposito, si segnalerà da subito la nascita e la valenza del
legittimo affidamento nell’alveo dell’ordinamento comunitario; in tale
quadro è sorto quale principio destinato a salvaguardare l’aspettativa
del cittadino circa la stabilità del comportamento o atto adottato dalle
Istituzioni. Stante il rinvio ai principi dell’ordinamento comunitario,
eseguito dall’articolo 1 della legge 241, sarà più che mai utile
evidenziare i connotati dell’affidamento così come scanditi dalla Corte
di Giustizia. Si tenga presente che non sussiste alcuna voce in capitolo
che non sorregga l’analisi dell’istituto in esame partendo dai dettami di
stampo sovranazionale.
In successione si affronteranno le dinamiche intestine al nostro
ordinamento, ove è inevitabile il confronto con la categoria della buona
fede, sostrato di origine civilistico ma destinata a trovare un florido
terreno di applicazione nel diritto amministrativo. L’anzidetta
costituisce il derivato del principio di affidamento ma congiuntamente
permeano il mondo pubblicistico in guisa di fattori influenzanti il
dispiegamento dei contatti pubblici-privati.
L’articolazione abbraccerà profili di giurisprudenza
costituzionale, soprattutto il leading case raffigurato dalla sentenza 416
del 1999 dal quale affiora una dimensione autonoma dell’affidamento
sotto la luce della fonte suprema, per poi sopraggiungere ad una celere
immersione in seno alla legge sul procedimento amministrativo.
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Seguendo sempre la direttiva logica preferibile per entrare in
media res, si elencheranno gli elementi fondanti dell’affidamento dalla
cui esistenza maturerà l’esigenza di prestare una tutela alla posizione
privata. Precisamente in tale ambito si ravviseranno, al di sopra di
tutto, due problematiche destinate ad essere rivisitate nel proseguo.
Dapprima il fattore tempo, ovvero sorgono dubbi circa il quando si
potrà ritenere consolidato l’affidamento in modo da renderlo tutelabile;
in secondo luogo si discuterà circa le possibilità di configurare
autonomamente la posizione giuridica individuale più volte richiamata.
A questi punti si arriverà al tema centrale, separato in due grandi
tronconi. In entrambe le direttrici risulterà doverosa una breve
esposizione dei caratteri peculiari dei due poteri frutto di autotutela
decisoria. Non saranno risparmiati i riferimenti alla copiosa
giurisprudenza amministrativa; quest’ultima ha giocato il consueto
ruolo pretorio ante riforma del 2005, ma continua a consistere in un
sostegno imprescindibile per il tamponamento delle disposizioni legali
spesso parziali o dai colori generici.
Si tratterà poi di entrare in seno alle valutazioni dell’ente
pubblico, capire il peso dell’affidamento nelle scelte discrezionali,
nonché discernere i frangenti nei quali si porrà da barriera insuperabile
pena lo sforamento nella illegittimità.
In conclusione si ragionerà proprio sul discrimine tra attività
legittima e illegittima della Pubblica Amministrazione, separando
anche qui, di conseguenza, l’illustrazione in due distinte linee guida.
A tenere banco saranno le critiche dottrinali avverso la mancanza
di interventi tipizzanti accurati strumenti concepiti per proteggere
l’affidamento nei confronti delle frequenti frustrazioni, a prima vista
legittime, degli organi pubblici.
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Capitolo I
CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE:
DALL’ORDINAMENTO COMUNITARIO AL
NAZIONALE
SOMMARIO: 1 La nascita nel diritto comunitario: l’affidamento come principio
generale non scritto dell’ordinamento dell’Unione Europea – 2 Le radici nel diritto
civile – 2.1 L’applicazione della buona fede nel diritto amministrativo – 3 Studio
sulla giurisprudenza costituzionale in materia di legittimità dell’azione legislativa –
4 L’affidamento nel diritto amministrativo: i richiami (impliciti) nella legge 241 del
1990 – 4.1 Analisi della legge 241 nell’ottica dell’affidamento
1 La nascita nel diritto comunitario: l’affidamento come
principio generale non scritto dell’ordinamento
dell’Unione Europea
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, stante la continua
evoluzione del sistema giuridico europeo, ha svolto un ruolo da
protagonista nella enucleazione di una lunga serie di principi generali
non scritti. La attività interpretativa effettuata sui Trattati, nel corso dei
casi concreti a Lei giunti, ha fornito il materiale per tale elaborazione
creativa
1
.
Nella formazione di tali principi, la Corte, segue un determinato
iter
2
: in primis, mediante un’analisi comparativa, giunge a valutare la
configurazione del principio in questione nei vari ordinamenti degli
Stati membri, in un secondo momento passa a modellare il risultato nel
panorama dell’ordinamento comunitario. In questo percorso non
effettua una mera sommatoria dei caratteri tratti dai vari ordinamenti,
bensì assembla un’opera di “integrazione selettiva”, scegliendo solo
1
Reggio D’Aci A., Il principio di tutela del legittimo affidamento tra attività
legittima e illegittima, in Riv. amm. repub. it., 2005, 593 ss.
2
Lorello L., La tutela del legittimo affidamento tra diritto interno e diritto
comunitario, Torino, 1998, 124 ss.
5
quegli elementi in armonia con il complesso comunitario ed in grado di
far affiorare una “comune dimensione giuridica”
3
.
I principi generali divengono fattori di saldatura e identificazione
per raggiungere una coerenza generale del sistema. Tale prodotto
immette la Corte in una posizione che sta a metà tra il legislatore
europeo e l’interprete del diritto.
Effettuata questa imprescindibile premessa possiamo giungere a
introdurre il principale oggetto di studio, ovvero il principio del
legittimo affidamento cercando di ripercorrere i passi che hanno
portato alla sua emersione nell’ordinamento sovranazionale europeo.
Precisiamo che, la Corte, in più tornate, ha asserito come il
rispetto dei principi generali si impone a ogni autorità nazionale
nell’applicazione del diritto comunitario. Il trascorrere del tempo ha
indotto la consolidazione di tali assiomi e, alcuni di essi, hanno
causato la nascita di un diritto amministrativo comune; ciò è di palese
evidenza proprio con riferimento alla tutela dell’affidamento.
Durante la sua manovra realizzatrice il giudice europeo ha
individuato il principio di buona fede oggettiva intesa come necessaria
correttezza nei rapporti tra soggetti
4
. Proprio su tale base giuridica
poggia il concetto di affidamento.
La delineazione di tale postulato non è stata agevole, in quanto
molti ordinamenti nazionali tutelavano tale posizione solo nei rapporti
tra privati. Considerando tale ragione, si è riallacciata al già richiamato
procedimento di “integrazione selettiva”, traendo dal suo studio
comparatista gli elementi utili per modellare il principio in armonia al
sistema comunitario.
Secondo l’interpretazione offerta, il suddetto assioma impone,
alle Istituzioni che intendano adottare un provvedimento, la
3
Ivi, p. 127.
4
A tal fine rilevante ausilio è stato dato dall’ordinamento tedesco ove, tra l’altro, il
principio del legittimo affidamento è sancito ex lege (artt. 48-49 legge sul
procedimento amministrativo). Cfr. Massera A., I principi generali dell’azione
amministrativa, in (a cura di) Cerulli Irelli V., La disciplina generale dell’azione
amministrativa, Napoli, 2006, 50 ss.
6
salvaguardia delle aspettative legittime maturate in capo ai destinatari
dell’atto a non vedere modificata, in peius, la propria posizione
soggettiva. Ragionando per macro categorie si tratta di un corollario
del più vasto principio della certezza del diritto
5
, anche se, in talune
pronunce, la Corte li individua come interscambiabili
6
.
Il principio di certezza del diritto costituisce un caposaldo di ogni
ordinamento giuridico ed è connesso alla regola della irretroattività.
Spesso viene richiamato insieme all’affidamento come limite al libero
perseguimento dell’interesse pubblico da parte delle Istituzioni nella
adozione dei nuovi atti normativi. Da qui il “doppio” ruolo
dell’affidamento: protezione della legittima aspettativa (legittimate
expectation), barriera avverso la retroattività degli effetti giuridici
7
.
L’istituto esaminato può essere affiancato al <<diritto ad una
buona amministrazione>> codificato dalla Carta di Nizza; tuttavia, è
fondamentale una interpretazione di tal diritto in senso oggettivo, ossia
quale canone che informa la condotta complessiva dell’apparato
amministrativo
8
.
Per dare maggior colore alla trattazione si può richiamare la
sentenza Töpfer et Co. contro Commissione delle Comunità Europee
9
,
ove nella massima si legge: “Il motivo di gravame concernente la
violazione del principio di tutela del legittimo affidamento è
ammissibile nell’ambito di un ricorso ex art. 173 CE [attuale 263
T.F.U.E.], giacché il principio in questione fa parte dell’ordinamento
giuridico comunitario e la sua inosservanza costituirebbe, ai sensi del
5
Lorello L., op. cit., p. 154; vedi Corte Giust., VI, 27 febbraio 2003, causa C-327/00.
6
Vedi Gigante M., Il principio della tutela del legittimo affidamento, in (a cura di)
Sandulli M.A., Codice dell’azione amministrativa, Milano, 2011, p. 135 e
giurisprudenza richiamata.
7
Giani L, Funzione amministrativa ed obblighi di correttezza. Profili di tutela del
privato, Napoli, 2005, p. 154.
8
Ardito A., Autotutela, affidamento e concorrenza nella giurisprudenza comunitaria,
in Dir. Amm., 2008, pp. 650-651.
9
Corte Giust., 3 maggio 1978, causa 112/77, Töpfer et Co. v. Comm. C.E., in
www.eur-lex.europa.eu; cfr. Corte giust., V, 18 gennaio 2001, causa C-83/99,
Commission v. Spain; id., VI, 17 dicembre 1998, causa C-186/96, Stefan Demand v.
Hauptzollamt Trier.