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CAPITOLO PRIMO: Il leasing
1.1 Leasing: Origini storiche
Il leasing ebbe le sue prime manifestazioni in epoche antichissime, risalenti al terzo millennio a.C. in
Egitto; attraverso un atto per cui un proprietario terriero concedeva in locazione ad un piccolo uomo
(muskerne) un lotto di terre comprensivo di attrezzature, schiavi e armamenti dietro al pagamento di
un corrispettivo periodico sancito alla stipulazione dell’atto, per un periodo di tempo corrispondente
a sette inondazioni del Nilo.
Attraverso studi più approfonditi, alcuni archeologi, hanno riscontrato attività di leasing anche in
Mesopotamia e nella Grecia antica.
Quest’ultima forma di leasing appena descritta, che ritrae una sorta di prestito dietro ad una
retribuzione periodica, lascerà spazio ad una concezione più attuale: il leasing come forma di
finanziamento. Una prima forma di applicazione si trova negli Stati Uniti d’America di fine ottocento,
nel 1881, con la società di telefonia Bell Telephone Company che intraprese una campagna di leasing
su vasta scala concedendo ai suoi clienti apparecchi telefonici a noleggio. Con questa prima
applicazione si aprirono definitivamente le porte alla concezione per cui non è indispensabile la
proprietà per trarre benefici da un oggetto; infatti, con l’arrivo del Novecento questa nuova forma di
finanziamento si fece sempre più virale e vantaggiosa.
La caratteristica comune alle prime forme di leasing è l’assenza di intermediari finanziari (banche,
società finanziarie ed assicurazioni), ed i principali soggetti erano i produttori e i clienti vincolati
dalla richiesta di un determinato bene, dietro corrispettivo pagamento.
Dopo la seconda guerra mondiale, il leasing si propaga anche nel settore immobiliare ed alimentare,
ricordiamo nel 1952 l’azienda che vinse una cospicua commessa dall’esercito statunitense decise di
fornire a noleggio degli asset per soddisfare il quantitativo straordinario di alimenti richiesti.
Da questa esperienza considerevolmente vantaggiosa D.P. Boothe, il proprietario dell’azienda in
questione, fondò nel 1954 la United States Leasing Corporation: società che forniva beni immobiliari
attraverso il leasing.
Pochi anni dopo diede il via all’espansione del leasing in Europa:
- Nel 1960 in Inghilterra si fondò la Mercantile Leasing Corporation;
- Nel 1962 in Germania Ovest nasce la Deutsche Leasing Gmbh;
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- Nel 1963 in Belgio nascono due filiali di società americane, la Locabel S.A. e la Eurolease
S.A.
Gli aspetti fondamentali per cui il leasing riscosse cosi tanto successo in Europa sono:
- Mercato di capitali non efficiente nel medio termine;
- Ciclo economico in forte espansione;
- Progresso tecnologico, imprese e mercato fortemente aggredibile.
1.1.1 Nascita, sviluppo e fattispecie giuridica del leasing in Italia
L’Italia conobbe la nascita della prima società di leasing nel 1963, con un ammontare degli
investimenti finanziati con operazioni di locazione finanziaria pari a 2 miliardi di lire; arrivando pochi
anni dopo, nel 1980, a circa 1.200 miliardi di lire.
Individuiamo in una serie di motivi il repentino aumento e l’espansione a macchia d’olio dell’utilizzo
di questa forma di finanziamento, tra cui:
- L’esigenza delle piccole e medie imprese di trovare nuove ed alternative forme di
finanziamento li porta in direzione di questa forma di finanziamento che permette di accostare
durata dell’indebitamento ad una utilità accumulata delle risorse finanziarie.
- L’esigenza degli imprenditori di rimanere al passo con i tempi e con le nuove tecnologie, il
leasing si presenta come una forte novità a cui nessuno può rinunciare.
- Lo stretto legame che va creatosi tra finanziatore e finanziato viene considerato il punto di
forza dell’espansione a macchia d’olio del leasing.
Il leasing svolge una funzione particolare, analizzando l’aspetto economico, così da conquistare un
proprio ruolo ben definito ed un proprio mercato.
Esso, però, non si pone come alternativa ad altri metodi di finanziamento, quali ad esempio mutui o
prestiti, bensì le operazioni di leasing si riferiscono a singoli beni, che contengono beni di valore
unitario, e che hanno un ciclo produttivo standardizzato.
È possibile suddividere lo sviluppo storico del mercato del leasing in tre fasi:
- Prima fase (1972): è caratterizzata da uno sviluppo lento e faticoso durante il quale l’obiettivo
delle società di leasing era quello di espandere la conoscenza della tecnica agli operatori
economici al fine di affinare e migliorare le procedure operative.
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- Seconda fase (1972-1976): dominata dalla popolazione di nuove società di leasing così da
formare un panorama molto più complesso, composto da quasi 30 società con campi d’azione
specifici.
- Terza fase (1976-1980): viene caratterizzata dal consolidamento e dall’espansione
dell’attività di leasing, in questa fase la locazione finanziaria compie un salto di qualità
andando a ricoprire un ruolo importante come strumento di finanziamento delle strutture
industriali del Paese.
In Italia, in relazione allo sviluppo della locazione finanziaria sorge l’esigenza di regolamentare
attraverso interventi legislativi questo fenomeno e di conseguenza nasce, nel 1968, l’Italease s.p.a a
Milano.
Riconosciamo in un primo tentativo, fallimentare, ciò che venne attuato con la Legge n. 183/1976 del
2 maggio 1976 che a causa della carenza della disciplina giuridica la natura atipica del contratto non
venne mutata e quindi la legge ebbe il solo ruolo di apporto per individuare delle peculiarità della
fattispecie negoziale.
Un ulteriore tentativo, simile, venne effettuato nel 1980, quando fu istituita la commissione Fanelli
ad opera dell’onorevole Tommaso Morlino (ministro di Grazie e Giustizia, governo Cossiga I, 1979-
1980) con l’obiettivo di elaborare e proporre un prima bozza di legge; a seguito della caduta del
governo, il tentativo rimase tale e non si trasformò in nessuna legge.
Ciò che gli operatori del settore andavano cercando era un’uniformità a livello giuridico ed
un’accurata regolamentazione del servizio finanziario, cosicché nel 1980 venne pubblicato un libro,
sotto forma di raccolta di documenti, ad opera di Renato Clarizia e Massimo Landi dal titolo “La
Locazione Finanziaria”;
la raccolta mirava all’obiettivo di fornire il materiale necessario ad avvocati, amministratori, giudici,
consulenti e dirigenti relativi alla disciplina della locazione finanziaria. Al momento della
pubblicazione del manuale, l’autore Renato Clarizia è responsabile del Centro Studi per il Leasing,
fondato nel 1978 dall’esigenza di dare un’uniformità giuridica, raccogliere sentenze e studi di ricerca
in materia di leasing mobiliare e immobiliare.
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1.1.2 La nozione di Leasing
Ritroviamo una prima nozione di leasing nell’art. 17, Legge 2 maggio 1976 n°183, che così recita:
“Per operazioni di locazione finanziaria si intendono le operazioni di locazione di beni mobili e
immobili, acquistati o fatti costruire dal locatore, su scelta e indicazione del conduttore, che ne
assume tutti i rischi, e con facoltà per quest'ultimo di divenire proprietario dei beni locati al termine
della locazione, dietro versamento di un prezzo prestabilito.”
Successivamente è possibile ritrovare una definizione più completa nella nozione di leasing fornita
dal Comitato tecnico accertamento usi della Camera di Commercio di Milano nel 29 gennaio 1976:
“il contratto con il quale un soggetto detto locatore, si obbliga a mettere a disposizione di un altro
soggetto, detto locatario o conduttore, per un dato tempo, un bene mobile verso un corrispettivo a
scadenze periodiche, determinato in relazione al valore del bene, alla durata del contratto e ad altri
elementi; detto bene è acquistato o fatto costruire dal locatore su scelta e indicazione del conduttore
con facoltà per quest’ultimo di acquisirne la proprietà, alla scadenza del periodo del contratto, dietro
versamento di un importo prestabilito.”
Da questa nozione è intuibile come non esista un’unica ed univoca definizione del leasing, nonostante
ciò, però, è possibile estrapolare gli elementi essenziali che compongono il contratto:
- Il primo elemento riguarda le parti coinvolte nel rapporto contrattuale. Solitamente sono tre i
soggetti interessati: il concedente, detto anche locatore, che può essere un istituto di credito
bancario e non solo, ai sensi del T.U: in materia creditizia n. 385/1993; l’utilizzatore, colui
che usufruisce del bene, detto anche locatario; ed infine il produttore o distributore del bene,
ove in taluni casi questa figura coincida con il locatore si parla di leasing operativo.
Questa visione trilaterale è tale solo da un punto di vista economico, non da un punto di vista
giuridico poiché non si tratta di un contratto trilaterale (o plurilaterale).
- Il secondo elemento che caratterizza la locazione finanziaria è costituito dall’oggetto del
contratto, ovvero il bene il cui utilizzo e possibile futura acquisizione si voglia finanziare. Può
essere un bene mobile o immobile individuato dal futuro utilizzatore, solitamente un
imprenditore, che verrà poi acquisito, per accordo tra le parti, dall’intermediario finanziatore,
per essere poi concesso in utilizzo al locatario.
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Il contratto di locazione finanziaria, dunque, è un’operazione nella quale una parte (concedente) si
assume l’obbligo di acquistare, su indicazione dell’altra parte (utilizzatore), un determinato bene, per
poi successivamente metterlo a sua esclusiva disposizione. Al termine del contratto il concedente
offre la possibilità all’utilizzatore di poter acquistare il bene, o di restituirlo, oppure di rinnovare a
nuove condizioni, sicuramente più favorevoli, il contratto di locazione.
In compenso per le prestazioni ricevute, quali: l’acquisto, la messa a disposizione, l’opzione di
acquisto, restituzione alla scadenza o rinnovo, l’utilizzatore corrisponde al concedente un canone in
rate, che comprende il prezzo d’acquisto iniziale del bene, gli interessi per la durata del contratto, i
costi e l’utile dell’impresa concedente. Inoltre l’utilizzatore si fa carico dei rischi inerenti al bene,
quali perimento e deterioramento dello stesso bene.
L’utilizzatore alla scadenza del contratto decidesse di esercitare il diritto di opzione e di acquisire,
quindi, la titolarità del bene, è tenuto al pagamento di un ulteriore corrispettivo.