Oggi, in particolar modo, momento in cui il mondo guarda con
ansia verso un’eventuale ripresa economica, gli investimenti
produttivi sono un elemento di importanza fondamentale ed in essi
vanno valutate concretamente le opportunità offerte dal leasing, in
quanto questo strumento ha dimostrato nel tempo di poter mettere a
disposizione dell’azienda le risorse per crescere. È notorio, infatti, che
il settore del leasing ha registrato, negli ultimi anni, un imponente
sviluppo in tutti i paesi occidentali, anche se con modalità in parte
diverse. I fatti indicano che le società di leasing hanno ormai
conquistato a pieno titolo il diritto di cittadinanza nel mercato
finanziario, accanto alle istituzioni finanziarie e creditizie. Dunque
non ha più bisogno di essere dimostrata la tesi che questo settore è
ormai destinato a perdurare e che è in continuo sviluppo.
In questa sede la mia analisi si limiterà innanzitutto agli
aspetti giuridici del contratto di leasing, quindi alla non pacifica
determinazione della natura giuridica di tale istituto, poiché con il
leasing il concetto di proprietà viene sostituito con quello di locazione
dei mezzi di investimento; infatti con questa operazione soltanto
indirettamente si concede un finanziamento alle imprese, in quanto si
cede temporaneamente ad esse il diritto di godimento dei beni locati.
Cercherò di fare luce sul fatto che, tuttavia, l’operazione di
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leasing non si esaurisce nel solo contratto di locazione, poiché è
prevista in essa anche la possibilità di acquisto del bene da parte del
locatario alla scadenza del contratto. Pertanto, il contratto di leasing,
in se stesso, non può giuridicamente essere assimilato al contratto di
locazione, e costituisce un contratto non disciplinato dal Codice Civile
che presenta caratteristiche proprie. E sarà proprio dall’analisi di tali
caratteristiche che verranno fuori le conclusioni per una corretta
determinazione della natura giuridica del leasing, su cui molti autori,
la dottrina e la stessa giurisprudenza, spesso non si trovano
concordi.
Interessante, ed in un certo senso doveroso da parte mia, in
questa sede, sarà cercare di fornire una panoramica sul complesso
normativo concernente questo istituto, dal momento in cui fu preso
in considerazione per la prima volta, ad oggi. Quindi conoscere lo
sviluppo di questo strumento dal punto di vista normativo, visto che
praticamente era ancora sconosciuto nel nostro sistema alla fine degli
anni ‘60.
Con la seconda parte di questo lavoro intendo illustrare le varie
forme che l’operazione di leasing può assumere in relazione ai diversi
tipi di beni che possono formare oggetto del contratto di locazione-
affitto. Particolare risalto verrà dato ai problemi che possono sorgere
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in Italia dall’applicazione del leasing agricolo, in quanto, in questo
secondo dopoguerra, si è registrato un sempre maggiore fabbisogno di
capitali delle imprese agrarie. Fenomeno questo che appare in stretta
connessione con 1’evoluzione che ha presentato la domanda di
prodotti agricoli la quale esige, tra l’altro, notevoli cambiamenti nelle
colture e negli allevamenti, nonché con la necessità di
meccanizzazione, ristrutturazione, trasformazione ed ampliamento
delle unità poderali.
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PRIMA PARTE:
- PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELLE OPERAZIONI DI
LEASING.
- NATURA GIURIDICA DEL CONTRATTO DI LEASING.
- NORMATIVA SUL LEASING.
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PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELLE OPERAZIONI DI
LEASING.
1) PREMESSA.
Negli studi sul tema del leasing si trova narrato che questo
sorse quando, negli Stati Uniti d’America, la società Bell Telephon
System decise di dare a nolo, anziché vendere, i sui apparecchi alla
clientela; e si è sviluppato quando il signor Boothe, titolare di
un’impresa di produzione di alimentari, ottenuto un contratto di
fornitura per l’esercito prese a nolo, anziché comprarli, i macchinari
occorrenti.
Non possiamo sapere quale rilevanza abbiano avuto questi
fenomeni nell’economia degli Stati Uniti, ma credo che si possa
affermare con tranquillità che la locazione dei beni mobili in genere, e
di beni strumentali in particolare, sia un rapporto contrattuale di uso
tradizionale in ogni paese, sempre esistente e sempre regolato nel
mondo del diritto, anche se ha avuto sviluppo maggiore o minore a
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seconda dei tempi e dei costumi.
1
Cominciando dall’analisi del termine linguistico “leasing” (dal
verbo inglese ‘to lease’ = locare), esso viene adoperato nei paesi
anglosassoni per individuare un moderno strumento di
finanziamento, che ha come nucleo centrale la cessione in godimento
ad un soggetto (di norma un imprenditore) di beni mobili o immobili
da parte di un altro soggetto (l’impresa di leasing), che li acquista o li
fa costruite su espressa indicazione del primo, al solo scopo di cederli
in godimento. L’utilizzatore, a sua volta, si impegna a corrispondere
all’impresa di leasing un canone periodico, quale corrispettivo del
godimento stesso. È in facoltà dell’utilizzatore di divenire proprietario
dei beni locati alla scadenza del periodo convenuto, dietro versamento
di un prezzo determinato.
In Italia, dove tale strumento è di introduzione relativamente
recente, l’espressione “leasing” viene correntemente tradotta in quella
di “locazione finanziaria”, in cui la parola “locazione” sta ad indicare il
nucleo base dell’istituto, mentre l’attributo “finanziaria” mira ad
esplicitare la funzione di finanziamento cui lo strumento in esame
assolve. Qualunque opinione si abbia, infatti, sulla natura giuridica
del leasing (problema che verrà affrontato nel prossimo capitolo), due
1
G. MIRABELLI, Il leasing e il diritto italiano, in “Banca, Borsa e titoli di credito”, 1974, pagg. 233
e segg..
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dati sono innegabili: a) la struttura dell’operazione è quella del
contratto di locazione, con patto di opzione di acquisto del bene
locato; b) la funzione è quella tipica dei cosiddetti contratti di
finanziamento.
2
In realtà le locuzioni con cui si è cercato di tradurre il leasing
nella lingua italiana: “locazione finanziaria”, “locazione di beni
strumentali”, “prestito locativo”, dovrebbero essere respinte, perché il
leasing, cioè quello al quale queste locuzioni si riferiscono, locazione
non è.
Il fatto è che abbiamo a che fare non con una figura nata dalla
pratica ed alla quale occorre dare una appropriata disciplina, ma di
un istituto nato in un ambiente del tutto diverso, del quale si cerca di
operare il trapianto nel nostro ordinamento. Per cui l’utilizzo che
verrà fatto in appresso del termine locazione, in sostituzione di quello
di leasing, non mira a identificare i due istituti, ma costituisce solo il
risultato, forse poco felice, di un’operazione di traduzione nella lingua
italiana di un termine di lingua anglosassone e va quindi considerato
come tale.
2
V. BUONOCORE, Leasing “Nuovissimo Digesto”, pag. 278
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2) LEASING OPERATIVO E LEASING FINANZIARIO.
Il leasing si divide in due figure principali: il leasing operativo
ed il leasing finanziario. Nel leasing operativo è l’industria produttrice
di beni, a dare gli stessi in locazione per un determinato periodo di
tempo al termine del quale è in facoltà del locatario optare: 1) per il
rinnovo della locazione ad un canone molto più ridotto; 2) per la
restituzione del bene; 3) per l’acquisto dello stesso ad un prezzo
prefissato e generalmente molto esiguo.
In pratica le caratteristiche del leasing operativo sono due ed
inconfondibili; in primo luogo, che la parte che dà il bene in
godimento lo ha già a disposizione nel momento in cui stipula il
contratto, non importa a che titolo; in secondo luogo, e soprattutto,
che il canone pattuito costituisce il corrispettivo del godimento del
bene, sia pure con il computo del deterioramento e dell’obsolescenza,
ma non comprende sotto nessun aspetto, una porzione di prezzo o di
valore capitale del bene stesso.
Ben diverse sono le caratteristiche del leasing finanziario, che
è quello di cui ci occuperemo e che perciò verrà chiamato per
semplicità leasing.
Questo strumento viene attuato da società finanziarie che,
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dietro richiesta del locatario, acquistano un qualsiasi tipo di bene per
locarlo al richiedente, dietro versamento di un canone periodico. Al
termine del contratto il locatario ha la facoltà di scegliere tra le tre
soluzioni già esaminate. Dunque, con questa operazione, la parte, che
poi attribuirà all’altra la detenzione del bene, non ha beni a
disposizione, ma ha capitali da utilizzare. Le aziende locatrici, infatti,
non sono né industriali, né commerciali ma sono vere e proprie
società finanziarie, costituite con la partecipazione di istituti di
credito, di compagnie di assicurazioni e di investitori. L’altra parte
non ha interesse a godere temporaneamente un bene, ma ha bisogno,
per la propria attività produttiva, di avere un certo bene a sua piena
disposizione.
In questa situazione, se si seguisse la pratica tradizionale,
l’imprenditore chiederebbe alla società finanziaria un prestito;
ottenutolo, acquisterebbe il bene; provvederebbe, poi, a restituire il
capitale con gli interessi, in unica soluzione o con versamenti
periodici.
Con il leasing, invece, chi ha bisogno del bene si rivolge a chi
ha il capitale e gli chiede di comprare il bene; questi, se accetta, si
impegna innanzitutto ad effettuare tale acquisto e, di conseguenza, a
far entrare l’altra parte nella detenzione del bene; la quale, a sua
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volta, come corrispettivo di queste due prestazioni, si dichiara pronta
a pagare periodicamente delle somme, calcolate in misura che, alla
scadenza prevista, la prima delle parti riceva dalla seconda il
rimborso completo del prezzo pagato al terzo, ed in più gli interessi
sulla somma versata a tale titolo, nonché, di solito, un indennizzo
forfettario per il rischio finanziario. Nel computo di tali versamenti
non entra affatto la valutazione del godimento, ed anzi, di regola, la
durata del rapporto è calcolata in modo che, al termine, il bene
presenti o nessuna od una minima utilità economica residua, sia,
cioè, totalmente ammortizzato.
Quindi, ricapitolando, nel leasing operativo, il canone
costituisce il corrispettivo del godimento; nel leasing finanziario,
invece, il cosiddetto canone comprende il rimborso rateale del prezzo,
gli interessi sul prezzo anticipato e le spese, e nulla ha a che vedere
con il godimento. Ciò significa che il rischio della società di leasing
riguarda la solvibilità dell’altro contraente anziché l’obsolescenza del
bene, a differenza di quanto avviene nel leasing operativo.
Come si vede, la società di leasing è un vero e proprio
intermediario finanziario, ed il leasing si pone come una tecnica di
finanziamento industriale, a servizio dell’impresa, tra i vari mezzi di
finanziamento esterno (prestiti bancari ordinari, finanziamenti a
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medio termine, prestiti obbligazionari, pagamenti rateali, etc.),
assolvendo ad una precisa funzione economica. Esso inoltre consente
alle imprese di essere finanziate senza alcuna partecipazione da parte
del finanziatore alla gestione dell’azienda, e consente di investire
senza immobilizzare capitali; infatti, per il raggiungimento delle
finalità produttive è sufficiente il possesso e l’utilizzazione del bene e
non anche la proprietà dello stesso.
3
3) LE COSTANTI DELL’OPERAZIONE.
Il procedimento di stipulazione del contratto di leasing ha
inizio, nella massima parte dei casi, con una “domanda di leasing”
che un’impresa, di solito di piccola o media dimensione, rivolge ad
una società di leasing, chiedendo che questa acquisti certi beni,
generalmente macchinari, ma anche attrezzature e perfino immobili
di cui indica tutte le caratteristiche, fin nei minimi particolari.
* (Vedi a titolo esemplificativo, nell’appendice di questo
capitolo, [allegato 1], lo schema tipico che una società di leasing
3
S. GARGIULLO, Aspetti giuridici del contratto di “leasing”, in “Il Foro Italiano”, 1971, pagg. 38 e
segg..
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