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illegittimo, concluso con il solo scopo di trasferire il peso del personale ad un altro datore
formale, rimanendo per l attivit lavorativa a van taggio, e sotto il controllo, del committente.
Nel caso in cui un appalto illegittimo venga accertato la sanzione prevista, tipica di quasi tutti
i contesti nazionali1, Ł il riconoscimento del rapporto di lavoro con l effettivo utilizzatore
della prestazione.
In Italia la legge 1369/1960 si occupava della questione introducendo il divieto di appalto
illegittimo (appalto di manodopera), la suddetta sanzione ed un ulteriore tutela rappresentata
dalla previsione della parit di trattamento per i dipendenti coinvolti in appalti interni, ovvero
che vengono eseguiti all interno dell impresa appal tante stessa. Tale impianto viene fatto
sempre piø scricchiolare dai mutamenti economici che richiedevano una minore rigidit
legale per attuare le tendenze all esternalizzazione e dal progresso tecnologico, che rende
l impresa progressivamente piø immateriale , assot tigliando notevolmente la capacit di
distinzione tra imprese reali ed imprese fittizi e , create cioŁ al solo scopo di aggirare le
norme a tutela dei lavoratori. La legge 196/1997 introduce una prima deroga al divieto
generale di appalto di manodopera, consentendo la fornitura di lavoro temporaneo da parte di
agenzie autorizzate. Tale attivit , gi diffusa nel territorio europeo, era vista come un utile
strumento di flessibilizzazione del mercato del lavoro e quindi anche un efficace strumento di
crescita dell occupazione. I benefici per l imprend itore, connessi con l utilizzo del lavoro
temporaneo, sono essenzialmente la possibilit di u tilizzare lavoratori dipendenti da altri
imprenditori all interno della propria struttura produttiva, consentendo una gestione flessibile
del personale che risponda alle esigenze produttive e sleghi l imprenditore da gran parte delle
responsabilit datoriali.
La riforma del mercato del lavoro del 2003 parte da queste premesse per attuare un ampia
liberalizzazione dell istituto, abrogando completamente la legge 1369/1960, nonchØ gli artt. 1-
11 della legge 196/1997 relativi, appunto, alla fornitura di lavoro temporaneo. Le novit
principali consistono nella previsione di una causale generica che giustifica il ricorso alla
somministrazione nonchØ nella introduzione della somministrazione a tempo indeterminato.
La ratio della riforma Ł quella di arrivare ad un mercato del lavoro piø libero ed efficiente
attraverso l eliminazione di quei vincoli che, come espresso nel Libro Bianco sul mercato del
lavoro del 2001, irrigidiscono il mercato non permettendo l ingresso di chi non Ł ancora
titolare di un posto lavorativo (outsider).
Come per molte altre grandi riforme che sono state attuate o proposte nel nostro ordinamento,
anche questa viene sospinta e, in un certo modo giustificata, dalla necessit di adattamento
1
De Luca Tamajo R., Diritto del lavoro e decentramento produttivo in una prospettiva comparata: scenari e strumenti,
R.I.D.L., 2007, I, p. 13.
7
a standards europei o internazionali, rispetto ai quali l Italia appare in grave ritardo. Nella
materia in esame il ritardo deriva dalla mancata o parziale riforma delle norme che regolano il
mercato del lavoro in risposta al mutato contesto economico e produttivo, risposte che invece
sono avvenute con largo anticipo in altri paesi, primi fra tutti quelli anglosassoni che,
caratterizzati da sempre da un modello libero e flessibile di mercato del lavoro, si sono
dimostrati sin da subito i piø reattivi alle nuove sfide economiche. In merito poi alla materia
specifica della somministrazione di lavoro, considerando il contesto europeo possiamo porre
ad un estremo il nostro paese, caratterizzato addirittura dall illegalit di tale attivit fino al
1997, ed all altro Inghilterra ed Irlanda caratterizzate da una sostanziale completa libert di
utilizzo di manodopera somministrata da apposite agenzie. Con la riforma del 2003 il nostro
legislatore ha spostato sensibilmente la nostra posizione piø vicino all altro estremo, lasciando
aperte parecchie questioni circa l opportunit o l efficacia di tale azione. L analisi delle
regole, dei problemi e dell efficacia del sistema inglese di regolazione del lavoro tramite
agenzia pu dunque darci una valutazione interessan te, almeno relativamente a questo singolo
istituto, di quale sia il reale impatto sui lavoratori di un sistema rispetto al quale l Italia viene
spesso, forse un po troppo semplicisticamente, paragonata e verso il quale ci stiamo, almeno
riguardo agli aspetti della flessibilit del lavoro , dirigendo.
Partendo da queste premesse dunque, la tesi si svilupper in due parti principali: nella prima
(cap. I-III) si descriver il sistema inglese dell agency work e nella seconda (cap. IV-V)
quello italiano della somministrazione i lavoro.
In particolare la prima parte sar costituita da un introduzione generale in cui verranno
brevemente descritti il sistema delle fonti, le istituzioni e i soggetti del diritto del lavoro
inglese. Particolare attenzione verr data al probl ema del rapporto tra le fonti e alle definizioni
di lavoratore dipendente (employee) e lavoratore (worker). Nel secondo capitolo saranno
passate in rassegna le leggi che governano l agency work in Gran Bretagna, ovvero
L Employment Agencies Act 1973 e i regolamenti ad esso successivi del 1976, aggiornati nel
2003. Uno spazio a parte sar inoltre dato alla con trattazione collettiva, fonte principale del
diritto del lavoro inglese, che per non appare ril evante nel campo delle imprese di
somministrazione. Nel terzo ed ulimo capitolo della prima parte verranno infine messi alla
luce i problemi principali che contraddistinguono la situazione inglese, ovvero la mancanza di
uno status giuridico certo per gli agency workers che conduce questi lavoratori in una
situazione di elevata precariet e senza alcuno str umento di difesa. Tutto ci ha dato luogo a
soluzioni giurisprudenziali controverse che, volta per volta, hanno cercato di risolvere tali
incertezze fino alle piø recenti, le quali inaugurano un filone del tutto nuovo, favorevole alle
8
istanze dei lavoratori ma che sicuramente complica ancora di piø la questione dal punto di
vista giuridico.
Nella seconda parte sar invece divisa in due capit oli, il primo dei quali descriver
l evoluzione storica del divieto di appalto di manodopera, dalla sua formulazione legislativa
nel 1960 alla sua totale abrogazione ad opera del decreto 276/2003. Le tappe di questo
percorso saranno segnate dall esame delle ragioni che hanno fatto s che tale divieto venisse,
con il tempo, considerato obsoleto e bisognoso di essere riformato. Sar cos presa in
considerazione la prima breccia nel muro del divi eto di interposizione, costituita dagli artt.
1-11 della l. 196/1997 che introducevano la fornitura di lavoro temporaneo di cui verranno
descritti gli elementi principali. La tappa successiva sar l analisi del percorso che dalla
presentazione del Libro Bianco nel 2001 ha portato all approvazione della legge delega n.30
ed infine al decreto 276/2003. Nel quinto capitolo questo decreto verr descritto in modo
particolareggiato, per quanto riguarda la parte attinente la somministrazione di lavoro
esaminandone tutti gli aspetti fondamentali (dalla descrizione delle caratteristiche formali del
contratto di somministrazione a tempo determinato e non, alle tutele previste per il lavoratore
somministrato, ai requisiti previsti per le agenzie di somministrazione) nonchØ quelli piø
controversi (dalla concorrenza con la nuova nozio ne di appalto e somministrazione, al
rapporto tra contratti di somministrazione e contratti di lavoro, alla delicata questione del
rapporto con la contrattazione collettiva).
Nel sesto ed ultimo capitolo verr infine affrontat o il tema della possibile armonizzazione
europea delle regole in materia di lavoro somministrato, uno scopo che la Commissione si
prefigge da molto tempo ma che Ł ancora lontano da soddisfare. In particolare si prender in
esame la proposta di direttiva presentata dalla Commissione nel 2002 che contiene importanti
punti di compromesso ma che, ancora non riesce a trovare l approvazione a dimostrazione
della delicatezza di questo tema e dell attenzione che gli stati vi prestano
9
CAPITOLO I
IL DIRITTO DEL LAVORO IN GRAN BRETAGNA:
UN INTRODUZIONE
Introduzione
Al fine di chiarire la terminologia e gli argomenti di cui si tratter nei prossimi capitoli, Ł
opportuno dare uno sguardo introduttivo al diritto del lavoro inglese, cercando quantomeno di
evidenziarne le peculiarit rispetto ad un sistema tipicamente europeo-continentale come
quello italiano.
In questo capitolo si descriveranno quindi le fonti, cercando di sottolineare le particolarit di
un sistema in cui la presenza della common law assieme all assenza di interventi legislativi
del parlamento, hanno creato un sistema di diritto del lavoro altamente auto-regolato, in cui la
contrattazione collettiva gioca un ruolo forte, ma la cui intensit varia molto a seconda del
periodo considerato.
Il secondo obiettivo sar passare in rassegna le pr incipali istituzioni che di queste norme
garantiscono l applicazione, con particolare attenzione alla peculiarit dell‘assenza di un
sistema di corti con competenza esclusiva nelle dispute riguardanti il diritto del lavoro.
Infine verr brevemente affrontato il problema dei soggetti cui si applicano le norme di diritto
del lavoro, cruciale in quanto l‘applicazione della maggior parte dei diritti garantiti dalla legge
poggia sul riconoscimento dello status di lavoratore dipendente, e pertinente in quanto, nel
corso di questo lavoro, si andr a parlare di lavor atori atipici, che cioŁ sfuggono alla
distinzione classica tra lavoratore dipendente e indipendente creando in questo modo
parecchie perplessita‘ circa l‘applicazione del diritto.
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Fonti
Chiunque abbia voglia di intraprendere un viaggio attraverso i maggiori sistemi di diritto del
lavoro nel mondo, con molta probabilit partirebbe dall Inghilterra. Qui Ł iniziato il conflitto
tra le parti sociali, nel senso moderno del termine, come prodotto della prima rivoluzione
industriale; da qui sono stati esportati i principi legali che ora governano i paesi una volta
parte dell Impero Britannico (primi fra tutti gli USA); da qui si pu partire infine per una
comparazione tra i sistemi di Common Law e quelli di Civil Law2.
Le norme che in Gran Bretagna regolano i rapporti di lavoro derivano da diverse fonti:
Common Law: designa il complesso di norme di formazione giurisprudenziale che
storicamente costituiscono il cardine fondamentale del diritto inglese. Nonostante tutta la
produzione legislativa e la contrattazione collettiva presenti in materia lavorativa, la common
law rimane comunque il nocciolo di tutto il sistema svolgendo una basilare duplice funzione:
in primo luogo fornisce uno sfondo di regole e pr incipi che copre tutte le materie non
regolate specificamente dalla legislazione (oppure materie in cui la legislazione risulta
inadeguata o limitata nella sua applicazione), in secondo luogo rimane essenziale
nell‘applicazione della legge stessa3. Il rapporto di lavoro Ł costituito da un contratto
governato, essenzialmente, dalle sue regole4: in quest ottica, il contratto di lavoro, alla
stregua di qualsiasi altro contratto, Ł caratterizzato da un volontario scambio di promesse tra
due parti egualmente protette dalla legge civile5. Nella realta‘ pochi contratti di lavoro sono
conclusi in questo modo, essendo il loro contenuto in gran parte determinato da contrattazioni
a livello collettivo6. E quindi assente il riconoscimento del lavoratore come parte debole della
relazione contrattuale e bisognoso di particolari tutele. Il principale effetto della common law
Ł che lega il presente inestricabilmente con il passato7, cosicchØ decisioni risalenti al IX sec. o
precedenti, possono ancora oggi avere una certa influenza nelle corti. Per esempio alcuni
concetti legati alle prerogative del datore, risalenti ai Master and Servants Acts dell 800,
hanno ancora la loro forza in una variet di contes ti8. Anche a livello collettivo la common
law svolge un ruolo centrale, dato che, a tutt oggi, intraprendere azioni collettive in dispute
2
Hepple e Fredman, Labour Law and Industrial Relations in Great Britain, Kluwer Law and Taxation
Publishers, Deventer, 1986, p.17.
3
Napier, The Contract of Employment, in Lewis (ed), Labour Law, Basil Blackwell, Oxford, 1986, p.327.
4
Deakin e Morris, Labour Law 4th ed., Hart Publishing, Oxford, 2005, p.55.
5
K.W. Wedderburn, The Worker and the Law 2nded, Harmondsworth, Penguin, 1971, p.77.
6
K.W. Wedderburn, The Worker and the Law, Penguin, Harmondsworth, England, p.32.
7
Deakin, Labour Law, cit. p.55
8
Ibidem
11
industriali, e molti degli obiettivi sindacali, sarebbero illegali, se non fosse per l introduzione
di una serie di immunit , da parte del Parlamento, che evitano l applicazione dei suoi principi.
Inoltre, le decisioni dei giudici, ovviamente, contribuiscono all interpretazione delle leggi del
Parlamento e, dato il funzionamento del sistema dei precedenti , le leggi in materia
lavorativa saranno interpretate necessariamente in modo restrittivo, poichØ le fonti
interpretative dei giudici risalgono al passato, q uindi a condizioni sociali differenti, dove
vigeva il sistema padronale.
Leggi del Parlamento: hanno svolto, almeno per gran parte della storia inglese, un ruolo
secondario rispetto alla contrattazione collettiva nel diritto del lavoro, provvedendo, a livello
individuale, alcuni diritti basilari per i settori economici o per i lavoratori, non raggiunti dalla
contrattazione collettiva, e, a livello collettivo, fornendo le immunit dalle responsabilit
civili e penali previste dalla common law per le azioni industriali. Oltre a questo, la
legislazione, che ha accresciuto di molto il suo ruolo negli ultimi 30 anni, ha la funzione di
sopperire ai principali limiti della common law relativamente alla relazione di lavoro, ovvero:
a) la legge, a differenza della common law, riconosce al lavoratore alcune particolari tutele
derivanti dalla sua maggiore vulnerabilit rispetto al datore (Ł il caso di tutta la
legislazione sull orario massimo di lavoro, sul salario minimo, sulle restrizioni al lavoro
minorile, etc.)
b) la disciplina del contratto di lavoro, cos come derivata dalla Common Law, non pu
affrontare questioni riguardanti esclusivamente i l contratto di lavoro (si pensi alle norme
in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, rimedi per licenziamenti irregolari,
etc.).
c) Le piø rilevanti questioni di cui si occupa il diritto del lavoro sono riferite al normale
comportamento delle parti (salario, orario, malattia, ferie, etc.) mentre la case law si
occupa, per definizione, di situazioni patologiche9.
Codes of Practice: costituiscono delle regole di condotta, elaborate a livello statale10 ma
senza forza di legge, che per possono essere prese in considerazione durante un
procedimento legale11.
9
Davies e Freedland, Kahn Freund s Labour Law and the Law, 3 rd ed, London, Steven & Sons, 1983, pp. 29-35.
10
Secretary of State for Employment; Advisory Conciliation and Arbitration Service (ACAS); e entro le aree di
rispettiva competenza: Equal Opportunity Commission (EOC); Commission of Racial Equality (CRE);
Disability Rights Commission (DRC); Health and Safety Commission (HSC).
11
Duddington, Employment Law, Pearson Education Limited, Harlow, 2003.