6. L’addetto stampa
Dopo aver elencato e speso qualche rigo per le qualifiche che ogni giornalista può ricoprire all’interno
dell’Ordine dei Giornalisti, nonché di ogni singola azienda giornalistica, passiamo ad una figura
particolarmente diffusa in questo mercato del lavoro ma non sempre chiara ai più. L’addetto stampa,
è bene chiarirlo sin da subito, è (solitamente) un giornalista che non stipula un contratto di lavoro con
un’azienda giornalistica, ma che in virtù delle sue capacità comunicative, nonché del titolo di cui
(solitamente) gode, grazie al possesso del tesserino, sia che faccia parte dell’elenco dei pubblicisti,
sia che faccia parte dell’elenco dei professionisti, presta le proprie abilità e la propria esperienza a
servizio di un’azienda, privata o pubblica, un’organizzazione o ancora un personaggio pubblico, in
modo tale che possa comunicare al meglio possibile nei confronti dei vari organi di stampa.
L’addetto stampa può essere visto come un intermediario tra giornalisti e organizzazioni (che siano
aziende, organi pubblici o personaggi pubblici). I primi stanno a stretto contatto con l’addetto stampa
in modo tale da reperire quante più informazioni e dichiarazioni possibili da poter utilizzare nei propri
servizi, nei propri articoli. Le organizzazioni, in un certo senso, utilizzano le prestazioni dell’addetto
stampa in modo tale che possa essere data voce alle azioni e alle dichiarazioni delle organizzazioni
stesse. Come già detto per organizzazioni possiamo intendere aziende private, aziende o organi
pubblici o ancora personaggi pubblici.
Primo grande discernimento che può essere fatto per tale categoria è dunque quello degli addetti agli
uffici stampa della pubblica amministrazione e gli addetti agli uffici stampa delle organizzazioni
private. Nel privato gli uffici stampa non necessitano, formalmente, di alcun requisito. Solitamente
provengono dal mondo del giornalismo o, più in generale, da una formazione di tipo umanistico.
Differentemente, invece, l’entrata in vigore della legge 7 giugno 2000, n.150 ha finalmente
disciplinato le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, affidate
ai singoli uffici stampa pubblici.
Scavando più all’interno della legge 150/ 2000, possiamo notare come all’interno del settore pubblico
possano convivere due figure che facilmente possono essere confuse sul piano funzionale, mentre la
distinzione è abbastanza marcata su quello soggettivo: il già citato addetto stampa e il portavoce. A
proposito del piano funzionale, la legge n. 150 colloca su piani differenti informazione e
comunicazione. La prima viene intesa come attività rivolta ai mezzi di comunicazione di massa,
attraverso stampa, audiovisivi e strumenti telematici. La seconda invece è un’attività destinata ai
cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica e organizzazione. La
comunicazione è un’attività che è di competenza dell’Ufficio relazioni con il pubblico, l’informazione
invece, è un’attività riservata tanto al portavoce, quanto all’ufficio stampa
35
. Sul piano soggettivo,
invece, la differenza attiene al criterio selettivo dell’iscrizione all’albo nazionale dei giornalisti che è
formalmente richiesto solo per il personale addetto agli uffici stampa. Una differenza di non poco
conto, qualora si considera che da tale requisito di appartenenza scaturisce la soggezione sia agli
obblighi deontologici che ai poteri disciplinari dell’ordine. Nonostante la funzione di informazione
sia propria di entrambe le figure, proprio dal requisito soggettivo scaturisce la maggiore differenza.
E dunque il portavoce resta emanazione diretta dell’organo di vertice, cui è legato da un rapporto
fiduciario, tanto che può essere liberamente sostituito ogni qual volta tale rapporto venga meno e,
oltretutto non ha garanzie di ordine economico e contrattuale (così come non è assoggettato ad alcuna
responsabilità disciplinare). Per quanto riguarda l’addetto stampa, invece, le prestazioni dello stesso
dovrebbero essere affidate, secondo quanto disposto dall’art. 9 comma 5 della legge 150/2000, alla
contrattazione collettiva circa l’individuazione e la regolamentazione dei relativi profili professionali
con l’intervento delle organizzazioni rappresentative della categoria dei giornalisti. Tuttavia, tale
apertura legislativa è rimasta lettera morta, lasciando all’egemonia della contrattazione di comparto
la definizione della disciplina per tutti i dipendenti, giornalisti compresi. La conseguenza della non
applicazione dell’art. 9 comma 5, porta dunque un obbligo di parità di trattamento tra tutti i lavoratori
pubblici, giornalisti compresi. La differenza con il portavoce può essere rintracciata anche e
soprattutto in questo senso, dato che i possessori del tesserino, nonostante tale titolo, vengono
accomunati ai semplici funzionari pubblici, nonostante la natura del loro incarico presupponga una
certa opera intellettuale sicuramente differente. Tale situazione è strettamente legata al mancato
ingresso della Federazione nazionale della stampa italiana (FNSI) nella negoziazione, precludendo,
di fatto, una regolamentazione ad hoc per i giornalisti impiegati nel settore pubblico
36
.
Prima di addentrarci alle conseguenze che tale azione ha portato, è bene sottolineare che le speranze
di una regolamentazione ad hoc per gli addetti per gli addetti stampa sono state riaccese, anche se
indirettamente, dal superamento del blocco della contrattazione collettiva, il cui carattere sistematico
35
Art. 6 c. 1, l. n. 150/2000
36
Così diversi, così uguali, giornalista e addetto stampa, di Laura Tebano – l’attività di informazione
nell’universo pubblico: portavoce e addetto stampa
è stato ormai censurato dalla Consulta, secondo cui tale sospensione confina “in un bilanciamento
irragionevole tra libertà sindacale indissolubilmente connessa con altri valori di rilievo costituzionale
e già vincolata da limiti normativi e da controlli contabili penetranti (artt. 47 e 48 del d. lgs. n. 165
del 2001) ed esigenze di razionali distribuzione delle risorse e controllo della spesa, all’interno di una
coerente programmazione finanziaria
37
.
Parleremo più nello specifico del licenziamento nell’ambito giornalistico all’interno del capitolo III.
All’interno dell’analisi dell’addetto stampa nelle pubbliche amministrazioni, è bene notare come,
all’indomani della riforma Fornero, l’applicabilità del nuovo art. 18 St. lav. al lavoro pubblico è stata
al centro di un acceso dibattito. Una parte della dottrina e della giurisprudenza ha sostenuto la tesi
dell’immediata applicabilità del novellato art. 18 ai rapporti di lavoro privatizzati alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche, nonostante la previsione di carattere generale di cui all’art. 1 comma
7. Altra corrente di pensiero ha escluso che la nuova versione dell’art. 18 interessi il settore pubblico:
l’art. 1 comma 7 varrebbe proprio ad arrestare, in attesa della prevista armonizzazione, il meccanismo
di aggiornamento automatico previsto dall’art. 2, d. lgs. n 165. Il legislatore non ha abrogato
definitivamente l’art. 18 ante legge Fornero, mantenendo vivo e attuale il mito della stabilità del
dipendente pubblico per il quale continua a operare il vecchio art. 18. Dal d. lgs. n. 23/2015, non
pervengono espresse previsioni sul lavoro pubblico. In tal modo ne esce confermato un doppio regime
sanzionatorio del licenziamento illegittimo: quello previsto dall’art. 18 nella versione novellata dalla
l. n. 92/2012 per il settore privato e quello di cui all’art. 18 ante legge Fornero che si applica
esclusivamente al lavoro pubblico
38
.
Altre novità vennero introdotte dal d. lgs. n. 23/2015. E art. 4 comma 11 della legge n. 108/90, il
giornalista alle dipendenze di un’organizzazione di tendenza beneficiava, a prescindere dal numero
dei dipendenti, della mera tutela obbligatoria (non di quella reintegratoria). L’art. 9 comma 2 del
d.lgs. 23/2015, invece, estende ai neoassunti il rinnovato apparato sanzionatorio. Conseguenza è che
i giornalisti assunti da un’organizzazione di tendenza a partire dal 7 marzo 2015 che risultino
illegittimamente licenziati si applicherà la tutela indennitaria approntata dal legislatore del Jobs Act,
ma non si esclude l’operatività degli ulteriori moduli sanzionatori previsti per i datori di lavoro che
raggiungano i requisiti dimensionali di legge e il meccanismo reintegratorio pieno nei caso previsti o
37
Corte costituzionale, 23/07/2015 n. 178
38
Così diversi, così uguali, giornalista e addetto stampa, di Laura Tebano – Il licenziamento del
giornalista e la divaricazione normativa tra pubblico e privato
la tutela reintegratoria con indennità limitata in caso di licenziamento disciplinare ove sia stata
accertata in giudizio l’insussistenza del atto materiale contestato al lavoratore.
Sintetizzando dunque in caso di licenziamento ingiustificato del giornalista troverà applicazione: 11)
l’originaria versione dell’art. 18 stat. Lav. ove lo stesso operi come addetto stampa alle dipendenze
della PA 2) tutela indennitaria ex d. lgs. n. 23/2015 se il lavoratore è stato assunto dopo il 7 marzo
2015 da organizzazione di piccole dimensioni o di tendenza 3) la tutela obbligatoria ex art. 8 legge
604/66 per il lavoratore già alle dipendenze di un’organizzazione di tendenza 4) l’art. 18 come
novellato dalla riforma Fornero in caso di lavoratore già alle dipendenze di datore imprenditoriale di
tendenza. Tale puzzle è poi completato da un ulteriore pezzo. Nel settore privato la “clausola di
coscienza” consente al giornalista di rassegnare le dimissioni con diritto alla c.d. indennità di
licenziamento qualora si verifichi un sostanziale cambiamento dell’indirizzo politico del giornale
39
.
Sul fronte previdenziale, invece, la figura del giornalista si ricompatta. La giurisprudenza, infatti, ha
più volte chiarito che l’obbligo di iscrizione all’Istituto nazionale di previdenza del giornalisti italiani
(altro argomento che qui esporremo limitatamente alla figura dell’addetto stampa nelle pubbliche
amministrazioni, ma che vedremo in maniera estesa all’interno del capitolo IV), insorge per il solo
fatto di aver instaurato un rapporto di lavoro subordinato con un soggetto che sia giornalista
professionista o praticante, a nulla rilevando la natura del datore di lavoro
40
. Da ciò si desume una
parificazione dei lavoratori, siano essi dipendenti di amministrazioni pubbliche o di imprese private,
sotto il profilo dell’iscrizione al medesimo ente previdenziale privato.
Proprio tale allineamento della disciplina previdenziale, mitiga la divaricazione tra l’addetto stampa
della pubblica amministrazione e il giornalista del settore privato. Tuttavia, la rilevata disarmonia
induce a riflettere sulla stessa collocazione del lavoro giornalistico tra i rapporti speciali. La dottrina
agganciava la specialità di tale lavoro non già alla specifica regolamentazione legale, bensì alla
singolarità della prestazione dedotta in contratto, talmente spiccata da giustificare la particolare
disciplina posta dalla contrattazione collettiva. E nel caso della dissonanza tra giornalista e addetto
stampa lascia perplessi. Nel caso dell’addetto stampa la natura del contesto in cui si svolge la
prestazione assume un peso prevalente rispetto alla singolarità della prestazione; nel caso del
giornalista operante nel settore privato l’unicità della prestazione viene correlata all’intervento della
39
Così diversi, così uguali, giornalista e addetto stampa, di Laura Tebano – il licenziamento del
giornalista e la divaricazione normativa tra pubblico e privato
40
Cassazione civile, sez. lav., 20 luglio 2007 n. 16147
contrattazione collettiva. Tale correlazione conserva la propria ragion d’essere anche nell’eventualità
in cui il giornalista operi all’interno della Pubblica Amministrazione. Tuttavia, con l’attuazione
dell’art. 9 comma 5, la legge n. 150 supera solo parzialmente quella situazione di incoerenza tra le
due figure e anche qualora presse corpo il disegno voluto dal legislatore del 2000 (come abbiamo
detto l’art. 9 comma 5 è rimasto lettera morta), i due mondi continuerebbero a gravitare in orbite
diverse
41
.
Proprio in virtù di ciò, negli ultimi dieci anni la giurisprudenza ha dato più di qualche segnale al
legislatore, con numerose sentenze a favore dei vari addetti stampa all’interno della Pubblica
Amministrazione. Nel 2011, la sezione lavoro del Tribunale di Roma ha sancito che
Non può essere negata la natura giornalistica dell’attività svolta dall’addetto all’Ufficio Stampa di
una Pubblica Amministrazione che ricopra il ruolo di webmaster (nella specie, responsabile del sito
internet di un’Università). Qualora le mansioni non siano limitate alla gestione tecnico-informatica
del sito, ma si caratterizzino - in via qualitativamente prevalente - per la funzione critico-informativa
e per la mediazione intellettuale tra la notizia e il fruitore finale dell’articolo-servizio, si è di fronte
ad un’attività tipicamente giornalistica, nell’accezione individuata dalla giurisprudenza della
Cassazione. Il giornalista in questione, in dettaglio, si occupava di: produzione e pubblicazione sul
sito delle attività accademiche, degli eventi riferibili all’Ateneo, dei bandi e delle normative; cura
della newsletter con destinatari interni ed esterni all’Università; pubblicazione di comunicati stampa,
anche da lui redatti, e segnalazione all’Ufficio Stampa di eventi pubblicati sul sito che potessero
formare oggetto di comunicati stampa
42
.
Una giurisprudenza che si è spinta fino all’obbligo contributivo da versare all’INPGI, anche in
assenza di posizione di addetto stampa in pianta. Infatti, i comunicati stampa e le conferenze stampa
costituiscono la forma tipica e prevalente con cui gli Enti istituzionali e i soggetti collettivi
comunicano all’esterno e richiedono dunque la professionalità di un giornalista. In senso contrario
non rileva che i comunicati fossero firmati dal responsabile dell’Ufficio Rettorato, se la
predisposizione del testo avviene comunque a cura del giornalista, dal momento che quel che conta è
l’apporto creativo effettivamente fornito. Anche la circostanza che la pianta organica della Pubblica
Amministrazione non prevedesse la figura dell’Addetto Stampa non incide sulla configurabilità
dell’obbligo contributivo nei confronti dell’Istituto, poiché le funzioni giornalistiche all’interno di un
Ente pubblico non devono essere esercitate esclusivamente dall’Addetto Stampa
43
.
41
Così diversi, così uguali, giornalista e addetto stampa, di Laura Tebano – Osservazioni conclusive
42
Tribunale di Roma, sez. lav. 27/06/2011 n. 11854
43
Tribunale di Roma, sez. lav. 24/10/2012 n. 17337
Non manca poi la concentrazione circa l’obbligo di regolarizzazione contributiva in quanto, Ai fini
dell'accertamento del vincolo di subordinazione di un giornalista all'interno di una P.A., anche in
considerazione del particolare atteggiarsi della subordinazione nelle professioni intellettuali, non
rileva la sussistenza di margini di autonomia nell’elaborazione dei pezzi commissionati, o che
l’addetto stampa non fosse assoggettato a vincolanti obblighi di orario o di presenza. Irrilevante, al
riguardo, è anche la circostanza che il giornalista non sia stato assunto tramite superamento di un
pubblico concorso, atteso che anche in caso di costituzione di un rapporto di lavoro di fatto grava
sulla PA, ai sensi dell’art. 2126 c.c., l'onere di regolarizzazione contributiva
44
.
Ma la giurisprudenza più copiosa sul tema è stata sicuramente quella del 2018, che circa la
subordinazione, nonché l’attività giornalistica ha fornito criteri e indici abbastanza significativi. In
merito all’attività non possiamo non citare le sentenze 1883/2018 e 6377/2018 del tribunale di Roma,
a cui aggiungere la 4091/2018 della Corte d’Appello di Roma. Nella prima ha stabilito che il concreto
operare all’interno di un ufficio stampa – in virtù di quanto disposto dalla Legge n. 150 del 2000 e
dalla Carta dei doveri del giornalista degli Uffici Stampa - rappresenta un importante indice
presuntivo dell’attività giornalistica svolta dagli addetti, indice che deve essere riscontrato attraverso
l’esame della prestazione effettivamente svolta. Senz’altro idoneo a confermare la natura
esclusivamente giornalistica dell’attività dell’addetto all’Ufficio Stampa si rivela lo svolgimento delle
seguenti mansioni: “collaborare con lo staff dei relatori per raccogliere il materiale necessario a stilare
i comunicati stampa; stilare i comunicati stampa, seguendo con rigore il calendario completo degli
appuntamenti/eventi; preparare le cartelle stampa; organizzare e coordinare le conferenze stampa;
organizzare e coordinare le inaugurazioni di eventi; predisporre comunicazioni promozionali da
diffondere via e-mail alla stampa e al pubblico generico (…); promuovere le iniziative sulla stampa
locale, nazionale, nelle redazioni della cultura e nelle riviste specializzate; verificare la diffusione
della notizia delle iniziative sulla stampa locale, nazionale, nelle redazioni della cultura e nelle riviste
specializzate; raccogliere materiali informativi di qualità: commenti critici, contenuti di
approfondimento sulle iniziative, gallerie di immagini e video; stilare un comunicato stampa e
promuovere un approfondimento delle iniziative sulla stampa nazionale, locale, nelle redazioni della
cultura e nelle riviste specializzate”
45
. Nella seconda vengono trattate le mansioni dell’addetto
stampa/responsabile di Ufficio Stampa, anche qualora consistano nella mera attività di assemblaggio
e predisposizione dei comunicati in modo fruibile per i destinatari, vanno qualificate come
mediazione critica della notizia, nei termini chiariti dalla giurisprudenza di legittimità in materia di
44
Tribunale di Roma, sez. lav., 19/06/2014 n. 7001
45
Tribunale di Roma, sez. lav., 13/03/2018 n. 1883
attività giornalistica. Ciò è idoneo a provare la prevalenza delle mansioni giornalistiche, che si
distinguono da quelle del marketing aziendale in quanto comprendono: gestione dei rapporti con gli
organi di informazione; monitoraggio delle notizie di interesse; stesura e diffusione di comunicati
stampa; organizzazione di conferenze stampa; redazione di testi da diffondere tramite i mezzi di
comunicazione; fornitura di notizie alle testate giornalistiche, con cura di contatti prima, durante e
dopo gli eventi anche allo scopo di verificare l’adeguata copertura della notizia attraverso la
pubblicazione di articoli, servizi o interviste. Il fatto che l’attività dell’Ufficio Stampa fosse soggetta
a verifica dei responsabili aziendali non è stato ritenuto dal Tribunale sufficiente ad escludere
l’apporto personale fornito dai giornalisti, atteso che i comunicati stampa avevano quale fine ultimo
la diffusione di notizie relative ad un’azienda di particolare rilevanza e si inserivano nel flusso che
dalla fonte porta al pubblico indifferenziato
46
.
Passando alla terza della Corte d’Appello, viene sancito che l’istituzione di un Ufficio Stampa
comporta la presunzione che il giornalista-addetto stampa sia preposto al settore dell’informazione e
dei rapporti con i media. La redazione e l’invio di comunicati alle testate giornalistiche, la cura dei
contenuti giornalistici del sito istituzionale e i contatti con gli organi di informazione integrano gli
elementi tipici della professione giornalistica nell’ambito delle strutture addette all’informazione
istituzionale che caratterizzano la figura professionale dell’addetto stampa. Tali mansioni
presuppongono un’attività di reperimento delle notizie presso le fonti interne ed esterne, che trova
poi realizzazione attraverso la rielaborazione di dette notizie e la loro diffusione. Anche se la
rielaborazione è minima, l’opera di intermediazione nella diffusione delle notizie è comunque
pienamente riconoscibile, sicché può dirsi che senza di essa le notizie non sarebbero diffuse o non lo
sarebbero in quella forma. Sulla base delle suddette motivazioni la Corte d’Appello di Roma ha
riformato la sentenza del Tribunale che aveva escluso la natura giornalistica delle mansioni svolte
dall’addetto stampa di un’azienda municipalizzata. Il Collegio ha confermato che l’attività di natura
giornalistica comprende - oltre alle mansioni di stesura di pezzi ed articoli, di preparazione e
completamento della notizia e di partecipazione al programma di preparazione di un giornale - anche
quelle inserite nella regolazione del flusso di notizie che, concorrendo alla elaborazione od al
completamento delle stesse in ragione del modo e del tempo per fornirle al pubblico, integra creatività
giornalistica
47
.
Sempre sulla stessa tematica, merita una menzione la sentenza n. 9932/2018 sempre del Tribunale di
Roma in cui ha statuito che l’assegnazione al Settore di Informazione e Comunicazione Istituzionale
di un’Azienda Sanitaria costituisce indice presuntivo dell’attività giornalistica svolta dall’addetto,
46
Tribunale di Roma, sez. lav., 21/11/2018 n. 6377
47
Corte d’Appello di Roma, sez. lav., 23/11/2018 n. 4091
indice che va riscontrato attraverso l’esame della prestazione lavorativa effettivamente svolta. Sotto
questo profilo, la predisposizione di contenuti sotto forma di articoli, servizi fotografici e comunicati
stampa o aggiornamenti del sito internet (pur a fronte di un’attività di revisione e assunzione di
responsabilità del coordinatore dell’Ufficio sui comunicati Stampa), è senz’altro idonea a confermare
la natura prevalentemente giornalistica dell’attività, anche perché non è stata fornita alcuna prova
documentale od orale da parte della ASL che l’attività svolta avesse invece connotati diversi da quelli
di addetto stampa, di tipo amministrativo od altro
48
.
Passando invece alla tematica della subordinazione, anche in questo caso il tribunale di Roma nel
2018 ha fornito importanti spunti grazie alle sentenze 4152 e 5970. In merito alla prima, l’assunto
viene fatto in merito all’inserimento stabile del giornalista nell’organizzazione dell’Ufficio Stampa,
nonché la disponibilità di una postazione fissa, lo svolgimento di mansioni a tempo pieno in turni
lavorativi, la retribuzione corrisposta mensilmente in cifra fissa sono circostanze che – se
adeguatamente dimostrate in giudizio - rendono pienamente provata la subordinazione del rapporto
lavorativo dell’addetto stampa di un’Amministrazione Pubblica. Il Tribunale di Roma ha confermato
l’orientamento secondo cui l’obbligazione di mettere le energie lavorative a disposizione del datore
di lavoro non sia sussumibile nel rapporto di lavoro autonomo, sia pure coordinato e continuativo:
correttamente l’INPGI ha contestato il mancato versamento della contribuzione alla Gestione dei
lavoratori dipendenti, irrogando le sanzioni civili commisurate all’ipotesi di evasione contributiva,
sulla base dei più recenti arresti della Cassazione
49
. Circa la seconda invece, è stato esaminato il
contratto a tempo determinato stipulato da un’amministrazione pubblica per l’assunzione di un
addetto stampa che determina l’obbligo di versamento della contribuzione previdenziale all’INPGI,
indipendentemente dall’esistenza della posizione lavorativa in pianta organica e dall’espletamento
del concorso pubblico. Nel giudizio scaturito dalla denuncia presentata da un giornalista all’INPGI
per il recupero della contribuzione, il Tribunale di Roma ha chiarito che, in presenza di un contratto
di lavoro non impugnato, la natura autonoma del rapporto derivante dalle concrete modalità di
svolgimento della prestazione deve essere provata da parte del datore di lavoro. In caso contrario,
essendo ammissibile - in base al Testo Unico sul pubblico impiego – l’assunzione con contratto a
termine o con altre forme contrattuali flessibili, il requisito della subordinazione è da ritenersi
incontestabile
50
.
48
Tribunale di Roma, sez. lav., 17/12/2018 n. 9932
49
Tribunale di Roma, sez. lav., 22/05/2018 n. 4152
50
Tribunale di Roma, sez. lav., 09/07/2018 n. 5970