variandi). Via via che le norme si sono espresse nel corso del tempo si sono
sviluppate in certi casi delle problematiche inerenti l’applicazione alle fattispecie:
per fare un esempio, a seguito dell’applicazione della normativa comunitaria nel
nostro ordinamento, si sono create problematiche di coordinamento di tale
disciplina con quella preesistente del testo unico bancario, inerenti soprattutto la
diversa concezione sui soggetti da salvaguardare (per il testo unico i clienti degli
enti creditizi in un ampio sistema di trasparenza e correttezza generale, per la
direttiva e i conseguenti articoli del codice civile, i consumatori, quali soggetti che
agiscono per scopi estranei ad attività imprenditoriali). Per garantire l’effettiva
tutela del contraente si è pressoché di norma seguito il criterio di applicazione
della disciplina più favorevole al cliente.
Che i problemi fin qui sommariamente descritti non siano stati del tutto esauriti è
intuibile anche da riflessioni sui recenti cambiamenti sia legislativi che economici.
Nella riunione del CICR di dicembre dello scorso anno si è cercato di fornire una
risposta ai quesiti sui rapporti tra banche e clienti dopo il caso della caduta dei
titoli argentini e dei Cirio bond: è stata infatti approvata una delibera che
presuppone un’applicazione più stringente del testo unico bancario, nuove
istruzioni di vigilanza, anticipando il contenuto di una direttiva UE sul credito al
consumo ancora in elaborazione. Con le nuove norme infatti, in aggiunta al
TAEG, che attualmente viene fornito solo per le operazioni di credito al consumo,
le aziende di credito dovranno fornire un indicatore sintetico di costo effettivo del
credito su tutti i mutui e saranno tenute a migliorare l’informazione preventiva
delle condizioni in modo da permettere al cliente di effettuare un confronto
V
efficace tra le diverse offerte degli intermediari; dovranno consegnare uno schema
contrattuale in modo da rendere effettiva la conoscenza da parte del cliente delle
clausole predisposte dalla banca, tra cui anche quella specifica del jus variandi; a
questo proposito infatti dovranno garantire la costante e tempestiva informazione
al cliente delle modifiche delle condizioni contrattuali. Come novità verranno
potenziate le web information, trasparenza bancaria via Internet
1
. Da ciò si evince
come l’argomento sia ben lontano dall’aver raggiunto il pieno grado di
completezza, investito da continui cambiamenti e aggiustamenti, atti a fornire,
questo è ad oggi l’indirizzo prevalente, una sempre maggiore garanzia ai fruitori
dei servizi bancari, soprattutto se non pienamente capaci di capirne tutte le
sfaccettature in modo autonomo.
1
Nel giro di quattro mesi circa la Banca d’Italia dovrebbe tradurre queste nuove indicazioni in
istruzioni di vigilanza per il sistema creditizio.
VI
CAPITOLO 1
I CONTRATTI BANCARI DI FINANZIAMENTO
1.1 I PRINCIPALI CONTRATTI BANCARI DI FINANZIAMENTO
1.1.1 Contratti che hanno ad oggetto servizi finanziari e nozione di attività
finanziaria
I contratti aventi ad oggetto servizi finanziari costituiscono una importante
categoria dei contratti di massa. Per “prestazione di servizi finanziari” si intende
ogni prestazione che, in qualsiasi modo o forma, diretta o indiretta, procuri un
finanziamento al soggetto, tramite erogazione di credito e/o investimento in
prodotti finanziari. In questa nozione rientrano anche parte dei contratti bancari
con la sola esclusione di quelli che non assicurano servizi di tipo finanziario come
ad esempio i contratti per la custodia di cassette di sicurezza; vi rientrano invece i
fidi bancari, lo sconto bancario, l’apertura di credito nonché alcune operazioni di
deposito in cui il cliente percepisce un corrispettivo in denaro in base al periodo
(interesse), ecc.
Per “attività finanziaria” si intende l’attività diretta a porre in essere in serie
operazioni che tra le parti inizino e terminino con il denaro, indipendentemente
dalla natura giuridica e dalla connessione dei singoli atti o negozi che specificano
tali operazioni. Si può efficacemente sintetizzare questo argomento nel seguente
schema
1
:
a) Denaro-tempo-denaro: operazioni creditizie;
1
Cfr. FERRO-LUZZI, Lezioni di diritto bancario, Torino, 1995, pp.109 e ss.
1
b) Denaro-spazio-denaro: operazioni di trasferimento di denaro o pagamenti;
c) Denaro-denaro: operazioni di cambio.
Per quanto riguarda il primo punto, significativo è il fattore “tempo” poiché
l’operazione stessa sussiste in quanto fa godere del denaro il soggetto per un certo
periodo. Ciò che distingue, in ultima analisi, l’attività bancaria da quella
finanziaria è la circostanza per cui della prima è caratterizzante il coordinamento
strutturale e funzionale delle operazioni creditizie di raccolta e di erogazione,
mentre per la seconda le due attività non possono ricorrere insieme
2
.
1.1.2 I contratti bancari
I contratti bancari sono quei contratti con i quali la banca provvede a procurarsi
denaro o ad impiegarlo ovvero a fornire servizi accessori: con il termine contratti
si riassumono le operazioni che la banca svolge nell’esercizio della sua attività
professionale. Un’importante caratteristica di essi è la particolare natura di una
delle parti ossia quella di essere soggetto esercente attività bancaria; difatti sotto il
profilo strutturale tali contratti non presentano differenze notevoli rispetto a quelli
di diritto comune: si tratta di negozi che, singolarmente presi, possono essere
compiuti anche da un privato
3
. Quando però si tratta di attività professionale
allora sono assoggettati ad una particolare disciplina dettata dal codice civile
(artt.1834 e ss.)
4
. Oltre alle norme di diritto comune, nella disciplina dei contratti
bancari rilevano gli usi, gli statuti delle banche, gli accordi interbancari, le norme
bancarie uniformi. I contratti bancari di norma sono tipizzati in modelli standard
2
Entrano in gioco in questo settore gli organismi di intermediazione mobiliare e di investimento
finanziario (SIM e SICAV).
3
Vedi al riguardo la sentenza della Cassazione in data 9/1/1975, n.52.
4
Capo XVII del c.c., Dei contratti bancari.
2
predisposti dalla banca ai quali la controparte aderisce; essi sono inoltre redatti in
forma scritta a pena di nullità con particolari obblighi di pubblicità. Al riguardo
gli artt. 117 e 118 del T.U bancario regolano la conclusione dei contratti bancari
dettando regole generali di comportamento, per cui, a fronte di modifiche
unilaterali di tassi, prezzi o altre condizioni, è fatta facoltà al cliente di recedere
dal contratto anzitempo senza finalità e con conservazione, in sede di
liquidazione, delle condizioni originariamente concordate.
In linea generale, facendo in questa sede solo un breve excursus, i principali
contratti bancari di finanziamento sono:
- l’apertura di credito, che enumera al suo interno particolari categorie di
concessione di credito;
- l’anticipazione bancaria;
- lo sconto bancario;
- leasing, factoring, forfaiting
- il mutuo.
i. L’apertura di credito
Secondo l’art.1842 c.c. è il contratto con il quale la banca si obbliga a tenere a
disposizione dell’altra parte una somma di denaro per un certo periodo di tempo o
a tempo indeterminato. Si tratta della più diffusa operazione di credito a breve
termine con la funzione di creare una disponibilità a favore dell’accreditato
5
. La
concessione del credito è preceduta da un’istruttoria che si basa sulla
5
La dottrina prevalente ritiene che l’essenza del contratto consista nella creazione a favore
dell’accreditato di una disponibilità che deve essere mantenuta per tutta la durata del rapporto:
oggetto del contratto è il godimento di tale disponibilità ( in MOLLE, I contratti bancari, Milano,
1973).
3
compilazione di un questionario ad opera del richiedente il quale deve fornire
notizie veritiere per non incorrere nel reato di mendacio bancario (art.137 T.U.).
La destinazione dei fondi non è rilevante anche se, qualora fosse presente, la
destinazione ad altri scopi potrebbe portare alla revoca del fido; fanno eccezione i
cd. “prefinanziamenti” in cui il credito è concesso per uno scopo determinato: la
banca così ha un diritto di controllo sull’attività dell’accreditato. L’ammontare
della somma concessa è limitato; la banca usa di solito indicare il tetto massimo
(castelletto) in un apposito libro. La banca non può concedere credito ad uno
stesso soggetto oltre il limite fissato dall’organo di vigilanza; la notizia della
concessione del credito viene data all’accreditato attraverso la lettera di
accreditamento, per cui dal momento del suo arrivo il soggetto può disporre delle
somme. L’utilizzazione del credito determina l’obbligo dell’accreditato di
restituire le somme utilizzate e ciò varia in base al tipo di apertura che si è scelto;
l’accreditato è tenuto inoltre a corrispondere gli interessi sulle somme prelevate.
Se il contratto è a tempo determinato la banca può recedere dal rapporto solo per
giusta causa
6
. Un’importante componente del contratto di credito è la possibilità
di richiedere all’accreditato o a terzi delle garanzie che possono essere reali o
personali: tra le prime annoveriamo l’ipoteca la quale attribuisce al creditore due
diritti: quello di espropriare, anche in confronto del terzo acquirente, i beni
vincolati a garanzia del suo credito e quello di venire soddisfatto con preferenza
sul prezzo ricavato dall’espropriazione (art.2808 c.c.); e il pegno che è costituito a
6
Se però tale giusta causa consiste nell’insolvenza dell’accreditato, la giurisprudenza ritiene
applicabile in favore della banca la disciplina dell’articolo 1186 del c.c. per cui l’accreditato
decade dal beneficio del termine e la banca, senza attendere 15 giorni, può esigere
4
garanzia dell’obbligazione dal debitore o da un terzo per il debitore e a cui
possono essere assoggettati i beni mobili, le universalità di mobili, i crediti ed altri
diritti aventi per oggetto beni mobili (art.2784 c.c.). Tra le seconde abbiamo
invece la fideiussione prestata da terza persona in favore della banca. Al riguardo
è significativo notare come le norme bancarie uniformi assumano, rispetto alla
disciplina dettata dal codice civile sulle clausole vessatorie (artt.1341 e1342 c.c.)
aspetti diversi, deroghe che devono essere espressamente approvate dal garante; in
particolare, secondo le N.U.B.:
I. in deroga al principio di accessorietà dell’obbligazione di garanzia
(art.1939 c.c.) la fideiussione è valida ed efficace anche se l’obbligazione
principale è dichiarata invalida;
II. in deroga alla sussidiarietà (art.1957 c.c.) il fideiussore è tenuto a pagare
immediatamente quanto dovuto alla banca senza previa escussione del
debitore;
III. il fideiussore rinunzia al regresso in deroga all’art.1954 c.c. finché la
banca non sia stata interamente soddisfatta;
IV. la banca è autorizzata, ove la fideiussione sia prestata dal coniuge, in
deroga all’art.190 c.c. ad agire in via principale anziché sussidiaria e per
l’intero credito sui beni personali di ciascuno dei coniugi.
7
immediatamente la restituzione delle somme (Cass. 24 settembre 1959 n.2613). Da AULETTA-
SALANITRO, Diritto commerciale, Milano, 2000.
7
Parte della dottrina ha dubitato dell’ammissibilità di tali deroghe alla disciplina civilistica: si è
osservato che l’esclusione dell’accessorietà e della sussidiarietà altererebbero la causa della
fideiussione, che diverrebbe un negozio astratto cioè un contratto autonomo di garanzia (Fragali) e
che la fideiussione bancaria è contraria ai principi di ordine pubblico e di buona fede, attribuendo
alla banca un potere illimitato. A tali osservazioni si è spesso obiettato che la legge spesso deroga
al principio di accessorietà quando la garanzia è concessa non solo nell’interesse del debitore
5
Un particolare tipo di apertura di credito è il credito al consumo, che è definito
dall’art.121 T.U. bancario come la concessione nell’esercizio di un’attività
commerciale o professionale di credito sotto forma di dilazione di pagamento o di
prestito o di analoga facilitazione finanziaria a favore di persona fisica che sia
consumatore; quest’ultimo è individuato come contraente debole e per questo
soggetto ad una particolare disciplina di tutela: chiarezza sul rapporto contrattuale
(forma scritta con riportato l’ammontare e le finalità del finanziamento, il numero,
l’importo e la scadenza delle rate e il tasso annuo effettivo globale
8
con le
eventuali condizioni per la modifica di essi).
Ci sono poi operazioni di credito cosiddette speciali che precedentemente
venivano erogate dagli Istituti di Credito speciali. Ad oggi il testo unico consente
alla generalità delle banche di compiere qualsiasi operazione creditizia,
eliminando gli statuti previsti per gli enti che erogavano tali tipologie di crediti.
Questa categoria è così composta:
- credito fondiario;
- credito alle opere pubbliche;
- credito agrario e peschereccio;
- finanziamento alle imprese;
- credito su pegno.
principale ma anche nell’interesse del fideiussore, parente o socio del garantito (la Cassazione con
sentenza n.4738 del 31/08/1984, ha ritenuto che la clausola persegue un interesse meritevole di
tutela secondo l’ordinamento ed è pertanto legittima). La giurisprudenza ritiene legittime tali
deroghe in quanto non incontrano specifici divieti e rispondono ad un esigenza meritevole di
tutela, esercitando la banca funzioni di interesse pubblico.
8
Il TAEG è il costo totale del credito a carico del consumatore, espresso in percentuale annua del
credito concesso.
6
Per ciò che concerne la finalità del finanziamento la dottrina e la giurisprudenza
hanno ritenuto che essi abbiano la natura di mutui di scopo, cioè di contratti di
mutuo qualificati da un’obbligazione di destinazione a carico del mutuatario
9
.
Altra parte della dottrina ha evidenziato come esistano finanziamenti speciali che
non sono caratterizzati da vincoli di destinazione, ma solo dalle particolari
modalità tecniche dell’operazione e dalle garanzie offerte al mutuante.
Credito fondiario: l’art.38 T.U. ha unificato la disciplina del credito fondiario e
quella del credito edilizio sotto un unico aspetto, quello della concessione, da
parte delle banche, di finanziamenti a medio e lungo termine garantiti da ipoteca
di primo grado sugli immobili.
Credito alle opere pubbliche: secondo l’art.42 T.U. esso ha per oggetto la
concessione a favore di soggetti pubblici o privati, di finanziamenti destinati alla
realizzazione di opere pubbliche o di impianti di pubblica utilità.
Credito agrario e peschereccio: l’art.43 T.U. definisce come credito agrario la
concessione di finanziamenti destinati alle attività agricole e zootecniche oltre a
quelle ad esse connesse o collaterali; allo stesso modo il credito peschereccio è il
finanziamento destinato alle attività di pesca e acquacoltura, con le attività ad esse
connesse o collaterali.
10
Tali tipologie di credito sono caratterizzate da vincolo di
destinazione ed assumono in questo caso la forma di mutui, con rate di
ammortamento periodiche, concessi dietro lo sconto di cambiali agrarie o
cambiali pesca. A garanzia delle operazioni di credito agrario e peschereccio è
9
In SPINELLI-GENTILE, Diritto bancario, Padova, 1990.
10
Il CICR con delibera 22/04/1995, ha sancito che, ai fini di tali crediti, sono da considerarsi
attività connesse o collaterali anche quelle svolte nei comparti dei servizi a favore dell’agricoltura
7
istituito un Fondo Interbancario di Garanzia che ha il compito di coprire le perdite
subite dalle banche in seguito ad operazioni di credito agrario e peschereccio.
Finanziamenti alle imprese: (art.46 T.U.); sono operazioni bancarie che hanno
come obiettivo quello di mettere a disposizione delle aziende i mezzi finanziari di
cui necessitano per lo svolgimento della loro attività. Il credito deve rispondere ai
seguenti requisiti: l’ente finanziatore può essere solo una banca, il finanziato deve
essere un imprenditore, il finanziamento deve essere a medio o lungo termine
(oltre 18 mesi).
Credito su pegno: (art.48 T.U.); è una forma di finanziamento erogato dalle
banche a fronte della costituzione di un pegno su un particolare oggetto. L’inizio
dell’attività sarà subordinato al nullaosta della Banca d’Italia e alla licenza del
questore come garanzia di ordine pubblico, poiché da un lato, vi è la necessità di
custodire le cose date in pegno e dall’altro, quella di tutelare le categorie più
deboli da iniziative contrarie alla sicurezza pubblica (art.115 T.U.P.S.).
Credito agevolato: l’art.47 T.U. dispone che tutte le banche possono erogare
finanziamenti assistiti da agevolazioni (pur sempre previste dalle leggi vigenti),
purché regolati da convenzioni con l’Amministrazione Pubblica.
ii. L’anticipazione bancaria
Di tale tipologia il codice civile non dà alcuna definizione ma, dagli artt.1846-
1851 c.c. , si può desumere la figura di un contratto di credito in virtù del quale la
banca concede al cliente (cd. anticipato o sovvenuto), previa costituzione di una
garanzia ( pegno su titoli, merci o documenti rappresentativi di merci) , una
e della pesca, tra i quali rientrano quelli di natura informatica, di ricerca, di sperimentazione, di
8
somma proporzionata al valore dell’oggetto della garanzia
11
. Al momento della
costituzione della garanzia le parti devono procedere alla stima, per cui
l’ammontare della somma anticipata è fissato sulla base del valore del pegno,
diminuito di una percentuale, detta scarto, di un decimo. Qualora la garanzia
diminuisca nel corso del rapporto, di almeno un decimo, la banca può richiedere
all’anticipato un supplemento di garanzia. L’art.1851 c.c. prevede che quando a
garanzia siano vincolati depositi di denaro, merci o titoli non individuati o dei
quali la banca può disporre, quest’ultima deve restituire l’eccedenza rispetto
all’ammontare dei crediti garantiti; la banca in questo caso non ha bisogno di
procedere alla vendita come per il pegno avendo già la proprietà delle cose date in
garanzia.
iii. Lo sconto bancario
Secondo l’art.1858 c.c., lo sconto è il contratto col quale la banca (scontante),
previa deduzione dell’interesse, anticipa al cliente (scontatario) l’importo di un
credito verso terzi non ancora scaduto mediante la cessione, salvo buon fine, del
credito stesso. Lo scopo è quello di consentire allo scontatario di utilizzare
immediatamente l’importo di un suo credito non ancora esigibile, che viene
ceduto alla banca la quale ne anticipa l’importo. L’anticipazione viene fatta previa
risparmio energetico e di trattamento industriale di residui alimentari.
11
La dottrina tradizionale configura l’anticipazione bancaria come un tipo particolare di apertura
di credito garantita da un pegno di titoli o merci (Messineo); altri ravvisano nel contratto una
fattispecie complessa risultante dalla combinazione di un negozio di credito, assimilabile al mutuo,
e di un negozio di garanzia, assimilabile al pegno e legata dalla volontà di tenere costante il
rapporto tra garanzia e credito (Spinelli). Altri ancora ritengono che si tratti di un’operazione
bancaria complessa priva di un’autonomia giuridica, risultante dal collegamento di un negozio di
credito e di un negozio di garanzia (Greco). La dottrina più recente attribuisce al contratto natura
diversa a seconda delle modalità di attuazione (MOLLE, op.cit.): l’anticipazione bancaria in conto
corrente non è altro che un’apertura di credito; l’anticipazione bancaria semplice è invece un
autonomo contratto di prestito, in cui la garanzia diventa elemento causale.
9
deduzione dell’interesse calcolato dal giorno dell’operazione a quello della
scadenza, secondo un saggio detto tasso di sconto. La banca può scontare a sua
volta il credito presso un’altra banca, di solito la Banca d’Italia ma anche banche
maggiori, con il cosiddetto risconto, oppure può procedere alla riscossione del
credito alla scadenza
12
. Un particolare tipo di sconto è quello “cambiario” che si
attua attraverso il trasferimento del titolo rendendo più sicura la riscossione del
credito alla scadenza; tale operazione avviene attraverso girata oppure consegna
del titolo stesso.
iv. Leasing, factoring, forfaiting
Sono tutti contratti atipici, contratti che non hanno una disciplina propria da cui
attingere ma che seguono le regole generali dettate dal c.c. ad essi applicabili,
entrati a far parte dell’attività bancaria come materie “ammesse al beneficio del
mutuo riconoscimento” (anche se non tutti gli enti creditizi possono svolgere
simili operazioni).
Il leasing è un’operazione finanziaria con cui una parte concede ad un’altra, dietro
corrispettivo di un canone periodico, il godimento di un bene per un certo periodo,
alla scadenza del quale la parte che ha ricevuto il godimento può scegliere tra la
prosecuzione del rapporto, la restituzione del bene o l’acquisto della proprietà. Il
leasing si distingue in “leasing operativo” e “leasing finanziario”: il primo
garantisce la temporanea disponibilità di beni strumentali standardizzati per un
periodo di tempo inferiore alla loro vita economica, impegnandosi la ditta
12
La dottrina prevalente configura lo sconto come un contratto di prestito, diretto a procurare il
godimento di un capitale contro la corresponsione di un interesse, che si attua attraverso una
cessione di credito a scopo di pagamento; si tratta di un contratto reale che si perfeziona con la
consegna della somma anticipata allo scontatario (Molle, op.cit.).
10
produttrice del bene, a fornire servizio di assistenza e manutenzione. Il secondo
invece si verifica quando una società finanziaria acquista, per conto di un’impresa
industriale o commerciale, un bene necessario allo svolgimento del processo
produttivo, ed alla stessa lo cede in godimento per un periodo che di solito
corrisponde all’intera vita economica del bene; la società di leasing quindi non è
la produttrice del bene ma ha capitali da poter impiegare, gli stessi che vengono
utilizzati dall’impresa che cerca il finanziamento necessario per l’acquisto del
bene. La società di leasing riceve in cambio dei capitali investiti delle somme di
denaro periodiche calcolate in modo che alla scadenza la stessa società riceva il
rimborso completo del prezzo pagato, gli interessi e un indennizzo forfettario per
il rischio finanziario
13
. Il leasing finanziario a sua volta può dar luogo a due
diverse tipologie: il lease-back, con il quale un bene (di solito un immobile) viene
venduto ad un’impresa di leasing che si impegna a concederlo in godimento al
venditore ed a riconoscergli un diritto di riscatto (per questa possibilità vengono
corrisposti canoni periodici)
14
; e il “leasing immobiliare”, in cui una parte
concede all’altra, per un periodo determinato e dietro versamento di un canone, il
godimento di un bene immobile, acquistato o fatto costruire dall’impresa di
leasing su indicazioni della parte utilizzatrice, con la facoltà di quest’ultima di
13
La natura giuridica del leasing finanziario è piuttosto controversa così come lo sono i vari
contributi dati dalla dottrina: alcuni lo ritengono un contratto di locazione (Tabet), altri di vendita
con riserva di proprietà (Mirabelli), altri ancora di negozio misto (Gargiulo); la giurisprudenza
(Cass.n.3023 del 1986, n.8766 del 1987) lo qualifica invece come un contratto atipico con
prevalente funzione di finanziamento, in cui il canone corrisposto assume il valore di restituzione
del capitale erogato e non di versamento periodico di un prezzo per l’acquisto di un bene che
abbisogna di un’ulteriore manifestazione di volontà.
14
Tale forma di leasing ha tutte le caratteristiche di un’operazione di credito assistita da garanzia
reale; per tale motivo la dottrina e la giurisprudenza hanno messo in evidenza come con tale
tipologia di leasing possa essere facile eludere il divieto di patto commissorio definito
dall’art.2744 c.c.
11
acquistare la proprietà dietro pagamento di un prezzo prestabilito; in questo caso
l’impresa di leasing interviene solo come apportatrice di capitali, poiché tutti i
rischi ricadono sull’utilizzatrice.
Il factoring è espressione utilizzata con un duplice significato: di essere un
particolare tipo di contratto con cui un imprenditore si impegna a cedere ad un
altro imprenditore tutti i crediti presenti e/o futuri derivanti dall’attività d’impresa;
di riferirsi a tutti i negozi giuridici, posti in essere in esecuzione alla convenzione
di factoring, come negozi particolari di cessione di credito. Il contratto può avere
quindi diverse funzioni: di gestione dei crediti, quando il factor si occupa di
riscuotere i crediti e di perseguire i debitori inadempienti; di finanziamento,
quando il factor anticipa l’importo dei crediti; di assicurazione, quando il factor
acquista i crediti pro-soluto
15
.
Il forfaiting, infine, è un contratto usato nelle esportazioni, consistente nella
cessione pro-soluto, da parte di un esportatore ad un forfaiter, di titoli di credito
ricevuti da un importatore in pagamento delle merci da lui acquistate, contro
anticipazione del relativo importo. Il forfaiter assumerà su di sé il rischio di
inadempimento senza potersi rivalere sull’esportatore ma di solito richiederà che i
titoli siano garantiti da una banca del paese dell’importatore. A questo punto
l’esportatore girerà gli effetti con la clausola senza regresso alla banca italiana la
quale farà altrettanto nei confronti del forfaiter.
v. Il mutuo
15
Pareri contrastanti si ritrovano in dottrina circa la qualificazione giuridica del contratto: Porro
rileva che trattasi di un contratto innominato, così come Santangelo; Messineo parlava di natura
aleatoria considerando il fatto che i crediti vengono normalmente ceduti pro soluto; Capotosto
12