Introduzione
La realizzazione di un elaborato sulla prassi del cd. “Governo del Presidente” comporta studiare
analiticamente una delle prassi del Capo dello Stato di maggior rilievo istituzionale e mediatico, che
ha caratterizzato nel corso della storia repubblicana e degli ultimi anni l'evoluzione della complessa
figura del Presidente della Repubblica e più in generale del concreto funzionamento della forma di
governo italiana. La prassi in questione ha quindi segnato in modo profondo più nello specifico
l'evoluzione della “vita istituzionale” degli organi costituzionali di indirizzo politico.
Gli effetti che questa prassi ha avuto sono stati molteplici ed hanno investito gran parte degli istituti
costituzionali afferenti alla nostra forma di governo. Obiettivo del presente lavoro è, in primo luogo,
tentare di fornire una ricostruzione teorica della prassi in questione e cioè delineare in cosa essa
“consiste”, come si è sostanziata e si sostanzia, e cercare di cogliere de facto le implicazioni
maggiori che la prassi di cui trattasi ha avuto sulla nostra forma di governo. In secondo luogo, si
tenterà di fornire in sede di conclusioni la risposta al quesito di base, enunciato nel titolo del
presente elaborato: il cd. “Governo del Presidente” rappresenta una patologia o una fisiologia del
parlamentarismo italiano?
In base all'obiettivo prefissato in questo quesito(per quanto possa sembrare sul piano linguistico un
quesito di semplice fattura) ed al grande rilievo costituzionale dell'argomento, lo studio su di esso
deve essere impostato nelle sue linee direttrici sul piano contenutistico e sul piano metodologico, in
modo da poter offrire al lettore la giusta comprensione di cosa si discorrerà. A tal fine, è' opportuno
in primis configurare la posizione del Presidente della Repubblica quale risulta dalla Costituzione,
facendo riferimento ai lavori della Assemblea Costituente; in secundis poi si cercherà di porre in
rilievo come da questa particolare disciplina sono scaturiti numerosi effetti in relazione ad alcune
prerogative presidenziali, che incidono direttamente sul concreto funzionamento della forma di
governo parlamentare. Terminata questa prima disamina, si illustreranno infine le linee direttrici sul
piano metodologico, che verranno utilizzate nello svolgimento centrale del presente elaborato in
modo da fornire al lettore un'impostazione di base del lavoro il più esauriente possibile.
L'approvazione dell'ordine del giorno Perassi il 4 Settembre 1946 ha comportato, come è ben noto,
l'adozione di un sistema di forma di governo parlamentare con “dispositivi costituzionali idonei a
tutelare le esigenze della stabilità di governo ed evitare le degenerazioni del parlamentarismo”
1
.
L'obiettivo dei Costituenti era quello quindi di inquadrare la figura del Capo dello Stato in primis
come “garante” del pluralismo politico “parlamentare” derivante dalla dialettica maggioranza-
opposizione ed in secundis di inserirlo concretamente nel circuito degli organi di indirizzo politico
1 Cfr. Lavori Assemblea Costituente-Ordine del giorno Perassi 4 Settembre 1946 www.camera.it
5
in ottica di prevenzione delle possibili “degenerazioni” che un sistema parlamentaristico avrebbe
potuto comportare:1. Presidente della Repubblica come figura garante di un sistema di governo in
modo che esso non si esplichi in una sorta di “dittatura”
2
della maggioranza di governo 2. Prevedere
come limite per la figura garante prescelta, il Presidente della Repubblica, che egli non potesse far
prevalere i propri indirizzi politici su quelli espressi dalla maggioranza parlamentare.
Enunciati questi obiettivi generali da parte dei Costituenti, il dibattito sulla figura, che avrebbe
rappresentato i meccanismi di “check and balances” negli equilibri della ventura forma di governo
parlamentare, si è spostato sulla modalità di elezione: era mediante la scelta del metodo di elezione
del Capo dello Stato che si sarebbe conferita la giusta legittimazione politica-istituzionale per
adempiere alle funzioni di garanzia e di equilibrio sopra citate. Dalla proposta di Costantino Mortati
di un'elezione ad opera di un collegio elettorale, composta da un lato da rappresentanti delle forze
parlamentari e dall'altro da membri autorevoli delle categorie professionali e dell'economia
nazionale, si è giunti a delineare un sistema di elezione “indiretta” diverso. L'elezione sarebbe stata
operata dal Parlamento in “seduta comune”(nel senso di seduta unica con tutti i membri delle due
Camere) con l'inclusione di un numero limitato di “delegati regionali”in rappresentanza delle
autonomie territoriali della Repubblica. I quorum di ogni scrutinio si sarebbero sostanziati nella
previsione del raggiungimento dei 2/3 degli aventi diritto al voto nei primi tre e dal quarto in poi
sarebbe invece bastata la maggioranza assoluta degli aventi diritto per eleggere il Capo dello Stato.
Dall'insieme delle previsioni costituzionali riguardanti il metodo di elezione del Presidente si può
cogliere profondamente come su quali intenti di massima la figura presidenziale sia stata
effettivamente configurata: da un lato come rappresentante e “garante”dell'integrazione politica di
tutto l'arco parlamentare(vale a dire dell'unità nazionale), mentre dall'altro come tutore e
stabilizzatore dell'unità politica della maggioranza di governo
3
, ma in entrambe queste
configurazioni esso avrebbe dovuto tendere al fine ultimo di essere il “supremo arbitro ed
equilibratore fra tutti i poteri e gli organi dello Stato”
4
.
Ciò che però ora emerge è la difficoltà nel poter definire unitariamente quello che è il ruolo effettivo
del Capo dello Stato nel dispiegarsi degli equilibri istituzionali: difficoltà ed ambiguità che sono
state riconfermate in Costituente nella previsione costituzionale delle prerogative del Capo dello
Stato. In Costituente al riguardo si è tentato di confermare l'indirizzo di massima sopra citato sul
2 Cfr. BALDASSARE-MEZZANOTTE “Gli Uomini del Quirinale” pag.13 Laterza editore Bari 1985
3 Cfr. BALDASSARRE “Il Presidente della Repubblica nella evoluzione della forma di governo” Rivista AIC n.1
2011, cfr. LIPPOLIS-SALERNO “La Repubblica del Presidente” pag. 14 Saggi Il Mulino 2012 e cfr. RESCIGNO
“Il Presidente della Repubblica e la crisi del sistema” in “Il Presidente della Repubblica nella evoluzione della forma
di governo” (a cura di) BALDASSARRE-SCIACCA Atti del Convegno 26 Novembre 2010 Roma
4 Cfr. Lavori Assemblea Costituente- seduta 17 Settembre 1947 intervento del Presidente Ruini, cfr. LIPPOLIS-
SALERNO “La Repubblica del Presidente” pag. 13
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ruolo generale che il Capo dello Stato avrebbe rappresentato tramite l'enunciazione delle
disposizioni costituzionali riguardanti i suoi poteri. Le previsioni costituzionali in questione hanno
assegnato al Presidente della Repubblica una posizione cruciale, di equilibrio all'interno della forma
di governo(sulla scorta dell'indirizzo di massima espresso “nell'ordine del giorno Perassi”) , ma
hanno conferito altresì una certa “elasticità” ed un notevole margine di interpretazione a favore di
chi ne detiene i poteri. Ai fini dell'elaborato si focalizzerà brevemente l'attenzione su alcune di
queste prerogative, a parere di chi scrive, maggiormente esemplificative del complesso ruolo svolto
dal Capo dello Stato nel sistema costituzionale italiano e sulle quali lo svolgimento dell'elaborato
sarà sostanzialmente incentrato: 1. Potere di formazione del governo ex art.92 comma 2
Costituzione 2. Potere di scioglimento anticipato delle Camere 3. Potere cd. “comunicativo”4.
Rappresentanza dell'unità nazionale ex art.87 comma 1 Costituzione
5
. Complessivamente questi
profili portano il Presidente a porre la sua sfera decisionale nelle vicende politico-istituzionali più
importanti sotto l'egida della funzione generale di arbitro ed equilibratore dei poteri e degli organi
dello Stato. Più nello specifico i primi due punti citati, come si vedrà nel corso dell'elaborato,
presentano possibilità di un loro esercizio in senso estensivo, dovuta al fatto che il dettato
costituzionale degli art. 92 comma 2 e 88 presenta una disciplina, che si limita a a conferire le dette
prerogative al Capo dello Stato senza disciplinare nel dettaglio modalità, presupposti e limiti.
Con riguardo al primo punto il Presidente ha il compito di valutare discrezionalmente le possibili
personalità politiche in grado nel contesto politico contingente di poter formare una maggioranza di
governo in seno al Parlamento: nel contesto politico italiano, caratterizzato da sempre nel corso
della sua storia da un sistema partitico notevolmente frammentato e composto da una pluralità di
forze e in un dettato costituzionale estremamente scarno e suscettibile di interpretazioni “estensive”,
il Presidente della Repubblica ha goduto spesso di una certa “ampiezza” nel suo margine di
apprezzamento, ponendosi l'obiettivo di comporre i contrasti e riuscire a formare un governo capace
di esprimere in raccordo con il Parlamento un solido indirizzo politico
6
. Stesso discorso vale per la
prerogativa dello scioglimento anticipato delle Camere, che alla luce del rilievo svolto sulla natura
del dettato costituzionale a riguardo, mostra ben poca chiarezza sull'effettiva titolarità del potere
presidenziale
7
e ( allo stesso maniera del potere di formazione del governo) il ruolo del Capo dello
Stato necessita di essere letto in “raffronto” con le situazioni contingenti del sistema politico.
Il terzo potere citato è in realtà un potere “atipico”, che trova la sua fonte di legittimazione nello
sviluppo dell'importanza della “comunicazione politica”nello svolgimento dei propri compiti
5 Cfr. BALDASSARE-MEZZANOTTE “Gli Uomini del Quirinale” pag.17 e cfr. MORRONE “ Il Presidente della
Repubblica in trasformazione” Rivista AIC n.2 2013
6 Cfr. ELIA “Appunti sulla formazione del governo” vol. 2 Giurisprudenza Costituzionale Giuffrè Milano 1957 e cfr.
CRISAFULLI “L'interpretazione dell'art.92 Costituzione “ in La V oce Repubblicana 1960
7 Cfr. CARLASSARE “Art.88” Commentario alla Costituzione (a cura di ) BRANCA Zanichelli Bologna 1983
7
istituzionali da parte delle maggiori cariche dello Stato e dei mass media. Con questi poteri atipici
(a dispetto di quello “tipico” rappresentato dal potere di messaggio alle Camere ex art.87 comma 2,
che è stato utilizzato poco anche perché non ha mai costituito grande presa politica verso le due
Camere) il Presidente ha potuto sino ad oggi progressivamente consigliare, stimolare gli organi di
indirizzo politico a seguire determinati orientamenti o a dissuadere dall'adozione di alcuni
provvedimenti o dall'assumere certi comportamenti nelle sedi istituzionali.
8
La prerogativa in
questione ha ricevuto poi di recente una diretta consacrazione da parte della Corte Costituzionale
nella sentenza 1 del 2013, di cui si tratterà in sede di conclusioni. Infine vi è il discusso inciso di
“rappresentante dell'unità nazionale”che apre l'art.87 Costituzione. Come si vedrà ampiamente nel
corso dell'elaborato questo concetto ha assunto ed assume tutt'oggi una connotazione
polifunzionale: da un lato verso un'integrazione delle istanze dialettiche tra maggioranza e
opposizione parlamentare, e dall'altro verso un ruolo di portavoce e di integrazione dell'opinione
pubblica. Anche in questo caso, come nei precedenti esaminati, il ruolo del Presidente, data
l'evidenza dello scarno dettato costituzionale e delle delicate implicazioni sull'assetto istituzionale,
ha ricevuto una notevole “elasticità” ed uno stretto legame con le vicende politico-istituzionali
9
. Da
questa disamina di massima di alcuni degli importanti profili, che costituiranno le colonne portanti
dell'intero elaborato, si possono tracciare ulteriori linee guida.
In primo luogo emerge con chiarezza dall'insieme dei rilievi di massima svolti che queste
prerogative, che rappresentano non soltanto quelle più importanti ai fini dell'elaborato ma che sono
maggiormente indicative e sintomatiche del ruolo cruciale che ha il Capo dello Stato nella forma di
governo parlamentare italiana, rappresentano settori del diritto costituzionale dominati dalla
“prassi”: quest'ultima verrà intesa, così come ampiamente sostenuto da autorevole dottrina, nel
corso del presente lavoro come espressione di “fonte di produzione” del diritto e come criterio di
interpretazione di norme, che l'impianto costituzionale ha lasciato aperte a più soluzioni
10
. Nella
prima accezione rientrano le varie soluzioni che i Capi di Stato hanno escogitato per risolvere le
crisi di governo politicamente più difficili, mentre nella seconda accezione vengono ricondotte le
prassi in tema di formazione del governo e di scioglimento anticipato delle Camere.
Ma vi è poi un'ulteriore considerazione da fare, che costituirà un'altra grande linee direttrice del
successivo impianto dell'elaborato e che si intreccia in maniera stretta sul piano logico-giuridico con
8 Un utilizzo maggiore di questa prerogativa lo si riscontrerà con Gronchi, ma riceverà dalla Presidenza Pertini un
decisivo enlargement che al giorno d'oggi ancora (secondo settennato Napolitano) presenta notevoli margini di
utilizzo.
9 Cfr. LIPPOLIS-SALERNO “La Repubblica del Presidente”pag. 12-13 I Saggi Il Mulino Bologna 2013 e cfr.
BALDASSARE-MEZZANOTTE “Gli Uomini del Quirinale”pag.289.Laterza Bari 1985
10 Cfr. BARBERA “Intorno alla prassi” pag.13 in “La Prassi degli Organi Costituzionali” (a cura di ) BARBERA-
GIUPPONI Bononia University Press 2008 e cfr. MORRONE “Il Presidente della Repubblica in trasformazione”
n.2 Rivista AIC 2013
8
la considerazione precedente sul rilievo della “prassi”: vale a dire il contesto di forma di governo
parlamentare, in cui tutte le considerazioni di base svolte vanno ad inserirsi.
Come detto precedentemente il dibattito in seno alla Costituente sulla funzione e il ruolo del Capo
dello Stato si è andato a plasmare in un contesto generale di forma di governo parlamentare: per
questa denominazione di “parlamentare” ci si riferisce sul piano formale ad un sistema imperniato
su un “rapporto fiduciario” tra Parlamento e governo, dove quest'ultimo è tendenzialmente inteso
come diretta emanazione o proiezione della maggioranza politica espressa nel primo.
11
Questa
ricostruzione, che sul profilo teorico-formale si riscontra nella previsione della fiducia parlamentare
ex art. 94 Costituzione come “condicio sine qua non” della costituzione del governo, deve fare i
conti con un altro tipo di rilievo di natura “fattuale”. Se infatti si assume che nella nostra forma di
governo l'istituzione centrale è rappresentata dal Parlamento e che essa sul piano strutturale e sul
piano funzionale è composta interamente dalle componenti del sistema dei partiti politici(alla luce
della prassi e della storia politica-istituzionale italiana), le dinamiche del detto sistema partitico
costituiscono un elemento fondante “imprescindibile” per qualificare correttamente una data forma
di governo parlamentare. Il sistema partitico, che ha da sempre formato il Parlamento e il governo,
nello specifico si è fondato nelle istituzioni, e tutt'ora vi si fonda, in base a meccanismi
convenzionali volti ad adempiere la funzione che la Costituzione stessa riserva loro all'art.49,
“determinare la politica nazionale”
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: questi meccanismi convenzionali si sono poi tradotte in vere e
proprie consuetudini istituzionali nella gestione di varie situazioni di delicato rilievo costituzionale
(e importantissimi ai fini dell'elaborato) come la formazione di un governo, nei meccanismi di
intermediazione politica, nelle consultazioni con il Premier incaricato, approfittando delle cd.
“fattispecie a schema aperto”lasciate dal dettato costituzionale in merito a questi profili, o come
anche la risoluzione di una crisi di governo (in senso “extraparlamentare” o “parlamentare”)
13
.
Emerge quindi con particolare chiarezza come la prassi del cd. “Governo del Presidente” non possa
prescindere dall'essere esaminata sotto questa linea direttrice, rappresentata dal costante raffronto
con le “dinamiche concrete” del sistema politico-partitico, su cui si fonda la vera essenza della
forma di governo parlamentare. Risulta altresì imprescindibile quest'ultimo dato per poter tentare di
fornire una risposta convincente al quesito impostato nel titolo: solo se si ha chiaro che cosa si
11 Cfr. ELIA “Governo” (forme di) voce Enciclopedia del Diritto IXI pag.634-675 Giuffrè Milano 1970 e LUCIANI
“Governo” (forme di) voce Enciclopedia del Diritto Giuffrè Milano 2010
12 Cfr. ELIA “Governo” (forme di) voce Enciclopedia del Diritto IXI paragrafo 4 in cui si configurano questi
meccanismi convenzionali come vere e proprie fonti di produzione del diritto in molti punti lacunosi del dettato
costituzionale.
13 Cfr. GIUPPONI “Il Governo nel sistema bipolare” pag.51 e ss. in “La Prassi degli Organi Costituzionali”(a cura di)
BARBERA-GIUPPONI Bononia University Press 2008 In cui si spiega che queste particolari fattispecie consentono
agli operatori politici e alle cariche istituzionali di poter operare tramite prassi come criterio “interpretativo”delle
possibili soluzioni lasciate dal Costituente.
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intenda per parlamentarismo italiano, si potrà pervenire a questa risposta.
Alla luce di questi primi rilievi di base, che saranno ampiamente trattati e sviluppati nel corso
dell'elaborato sino alle conclusioni, occorre infine fornire alcune indicazioni sull'impianto
metodologico adoperato per lo sviluppo del presente lavoro. Ogni capitolo sarà impostato secondo
questo schema di massima: 1. Iniziale disamina sul piano “storico” delle vicende politico-
istituzionali più importanti ai fini dell'elaborato 2. Riflessioni di natura giuridico-costituzionale
sulle vicende enunciate nei paragrafi precedenti. L'utilizzo di questa particolare metodologia è stato
ritenuto il più “consono”con gli obiettivi prefissati e con i rilievi di base svolti nelle pagine
precedenti della presente introduzione. Infatti il fulcro della scelta di questo apparato metodologico
risiede nel fatto che corretti rilievi sul piano giuridico-costituzionale sull'argomento del cd.
“Governo del Presidente”possono essere ottenuti solo se si premette ad essi una altrettanto corretta
indagine storica delle vicende politico-istituzionali maggiormente rilevanti. La scelta di paragrafi,
in cui si svolgeranno le analisi sul piano storico, è infatti dettata dall'esigenza di tentare di
ricostruire compiutamente le prassi di maggior rilievo del Presidente della Repubblica e delle forze
politiche di governo negli ambiti sopra citati: come rilevato precedentemente, la prassi delle varie
Presidenze della Repubblica e quelle delle forze politiche costituiscono sul piano contenutistico
linee guida imprescindibili per poter tentare di inquadrare correttamente la prassi del cd. “Governo
del Presidente”e di rispondere al quesito impostato nel titolo. Un'indagine condotta con metodo
storico lungo tutto l'arco dei settennati delle varie Presidenze(da De Nicola a Napolitano) mette poi
in maggior rilievo le citate prassi non solo staticamente, cioè prese in considerazione solo sul
periodo storico contingente, ma anche “dinamicamente” facendo evincere dalla trattazione le
evoluzioni della carica del Capo dello Stato e del sistema politico in un unico filo conduttore.
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