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CAPITOLO I
ANALISI GENERALE
SOMMARIO: 1. IL DIFFICOLTOSO TENTATIVO DI RICAVARE DALL‟ANALISI
STORICA DEI PRECEDENTI ASSIMILABILI ALL‟ATTUALE ISTITUTO. - 2.
L‟IMPOSSIBILITÀ DI RICONDURRE ENTRO UN PARADIGMA UNITARIO LE
DIVERSE TIPOLOGIE DI GIUDIZIO IMMEDIATO. - 3. LA CONTROVERSA
RICONDUZIONE DEL GIUDIZIO IMMEDIATO ALL‟INTERNO DELLA
SCHEMATICA BIPARTIZIONE TRA RITI SPECIALI PROPRI DEL MODELLO
ACCUSATORIO E RITI A CONNOTAZIONE INQUISITORIA. - 4. LA POSSIBILITÀ
DI SVILUPPARE UN‟ANALISI TENDENTE AD UNA RIVALUTAZIONE
COMPLESSIVA DELL‟ISTITUTO.
1. Il difficoltoso tentativo di individuare, in virtù dell’analisi storica, degli
antecedenti rispetto all’attuale istituto.
Il termine “giudizio immediato” trova un‟assonanza solo a livello nominalistico con
l‟istituto delineato dal previgente codice di procedura penale del 1930. Va infatti
sottolineato come vi sia un netto iato fra il modelli di procedimento “immediato”
9
previsto dal codice del 1865, non più riproposto in quello del 1913 e nuovamente
presente in quello del 1930, e l‟omologo rito speciale configurato nell‟attuale
sistema processuale.
Il codice di procedura penale del 1865 disponeva all‟art. 621 che il giudizio
concernente “ingiurie o vie di fatto”, perpetrate durante il dibattimento, avrebbe
potuto essere celebrato “nella stessa udienza o nella successiva”; il successivo
art. 622 prevedeva che nell‟ipotesi di verificazione di un reato nel corso dell‟udienza,
il presidente del tribunale avrebbe dovuto far evidenziare a verbale quanto era
avvenuto, e quindi disporre l‟audizione dell‟imputato e dei testimoni; una volta
esperiti tali incombenti, il tribunale poteva applicare << immediatamente le pene
stabilite dalla legge, salvo appello >>. In base all‟art. 623 di detto codice la fuga
dell‟imputato o comunque la sua sottrazione all‟arresto costituivano un
impedimento alla celebrazione immediata di questo peculiare procedimento.
Parimenti, ai sensi dell‟art. 624, esso non avrebbe potuto essere esperito nei
confronti dei reati più gravi, i “crimini” (il codice penale del tempo accoglieva infatti
la concezione “tripartita”, volta a differenziare gli illeciti penali, secondo un‟ideale
10
scale ascendente, in contravvenzioni, delitti e crimini), nei cui confronti occorreva
necessariamente adottare la procedura “ordinaria”.
Il successivo codice del 1913 non ripropose il meccanismo del giudizio immediato,
in accoglimento delle voci critiche, provenienti dalla magistratura e dal ceto forense,
volte a sottolineare che tale procedimento finiva col minare l‟imparzialità del
giudizio, in quanto il magistrato assumeva, in realtà, la duplice veste di giudice e di
parte lesa (o di testimone). Detto codice previde pertanto, all‟art. 384, che nel caso
di reati commessi in udienza l‟autorità giudiziaria avrebbe dovuto limitarsi a far
redigere al riguardo un processo verbale, raccogliendo le deposizioni delle persone
presenti ai fatti, e disponendo l‟eventuale arresto dell‟incolpato. Gli atti andavano poi
trasmessi al Procuratore del Re.
Il codice del 1930 ripristinò invece il meccanismo del “giudizio immediato” per i
reati commessi in udienza. In sede di lavori preparatori venne osservato che essi
apparivano << generalmente di prova facile, anzi evidente, data la flagranza e la
presenza di numerosi testimoni >>
1
e si sottolineò che << rimanendo vulnerata
l‟autorità del giudice procedente >>, era opportuno che la repressione seguisse <<
1
Cfr. Relazione del Guardasigilli on. Alfredo Rocco sul progetto preliminare di un nuovo codice di
procedura penale, in Lavori preparatori al codice penale e del codice di procedura penale , vol.
VIII, Roma, 1929, p. 86
11
immediatamente >>
2
. In base all‟art 435 in caso di reati commessi in udienza il
presidente del collegio o, in sua assenza, il pubblico ministero era tenuto a far
compilare il processo verbale dei fatti avvenuti in aula e ad ordinare l‟immediato
arresto << di coloro che hanno commesso il reato, quando è obbligatorio o facoltativo
l‟arresto in flagranza >>.
Simile impostazione faceva peraltro riemergere le perplessità ricollegabili alla
considerazione che in tal caso il magistrato, nell‟ipotesi in cui, ad esempio, risultasse
oltraggiato, si trovava successivamente a dover giudicare l‟autore dell‟oltraggio ai
suoi danni.
Il giudice delle leggi purtuttavia non ritenne che detto istituto contrastasse con i
parametri costituzionali e sottolineò, al contrario, gli aspetti positivi che lo
caratterizzavano; il giudice delle leggi rimarcò in particolare come la particolare
celerità del rito non potesse certo risolversi in un pregiudizio per l‟imputato, ed
evidenziò che tale meccanismo processuale garantiva l‟emanazione di una decisione
basata sull‟ immediata analisi degli elementi probatori
3
.
2
Relazione del Guardasigilli, loc. cit.
3
C. cost. 8 luglio 1967, n. 92, in Giur. cost 1967, p. 1024. V. peraltro i rilievi critici di M.
CHIAVARIO, Sulla legittimità costituzionale delle valutazioni demandate al giudice in sede
d’instaurazione del giudizio immediato, in Riv. it. dir. proc. pen., 1963, p. 964 ss.
12
Occorre subito precisare come l‟istituto configurato dal codice del 1930 avesse <<
piuttosto poco a che spartire >> con l‟istituto, parimenti denominato, presente
nell‟attuale sistema processuale
4
, tanto che giustamente una parte della dottrina ha
censurato la scelta operata dal c.p.p. del 1988, diretta alla conservazione della
precedente terminologia, fonte di possibili equivoci
5
.
In effetti già la legge delega del 3 aprile 1974, n. 108, per l‟emanazione del nuovo
codice di procedura penale
6
, aveva delineato il giudizio immediato alla luce di
parametri profondamente differenti rispetto all‟istituto, parimenti denominato,
previsto dal codice del 1930.
La legge delega del 1974 prevedeva che il pubblico ministero, dopo lo svolgimento
delle indagini preliminari, dovesse richiedere, entro il termine perentorio di trenta
giorni dalla notizia di reato, o l‟archiviazione degli atti per manifesta infondatezza
della denuncia, della querela o dell‟istanza, oppure il giudizio immediato o
4
E. ZANETTI, Il giudizio immediato, in I procedimenti speciali in materia penale, a cura di M.
Pisani, II ed., Milano, 2003, p. 332; a sua volta N. GALANTINI, Particolarità e principi
fondamentali nel sindacato costituzionale sulla disciplina del giudizio immediato, in Il diritto
processuale penale nella giurisprudenza costituzionale, a cura di G. Conso, Napoli, 2006, p. 847,
sottolinea come l‟attuale giudizio immediato appaia << caratterizzato da una totale diversità
funzionale ed oggettiva rispetto all‟omonimo rito recepito dal codice Rocco per i reati commessi in
udienza >>.
5
E. ZANETTI, Il giudizio immediato, loc. cit.
6
Per una disamina della l. delega del 1974 v. P. NUVOLONE, Realizzazioni e insufficienze della
legge delega, in Ind. pen. 1975, p. 343 e ss ; G.D. PISAPIA, Primi lineamenti del nuovo processo
penale, in Riv. it. dir. proc. pen 1975, p. 715 ss.; M. VALIANTE, Il nuovo processo penale.
Principi fondamentali, Milano, 1975, p. 489 ss.; A. VIVIANI, Il nuovo codice di procedura penale:
una riforma tradita, Roma-Milano, 1989, p. 43 ss.
13
l‟istruzione, facendo notificare in tal caso, contestualmente, all‟imputato e alla
persona offesa dal reato l‟avviso del procedimento con l‟indicazione
dell‟imputazione.
Il giudice istruttore avrebbe dovuto valutare se sussistessero o meno i presupposti
per l‟eventuale instaurazione del giudizio immediato, che risultava preclusa, ad
esempio, nell‟ipotesi in cui fosse emersa la necessità dell‟effettuazione di ulteriori
indagini.
Secondo detto schema occorreva peraltro necessariamente procedere all‟audizione
delle parti; proprio in base agli elementi da esse forniti il giudice istruttore sarebbe
stato in grado di decidere se archiviare, procedere al compimento di atti di istruzione
o disporre il giudizio immediato.
Venne successivamente sottolineato al riguardo come la riproposizione del
termine “giudizio immediato” potesse indurre in equivoco, facendo invece pensare
ad un processo instaurato e celebrato in assenza di alcuna attività preparatoria, sulla
falsariga del modello delineato dal codice del 1930
7
.
7
A. GAITO, Il giudizio direttissimo, Padova, 1989, p. 485.
14
Per quanto concerne il progetto preliminare del 1978, emanato in esecuzione della
legge-delega del 1974, va ricordato che secondo l‟art. 377 di detto progetto il
pubblico ministero, qualora non avesse chiesto l‟archiviazione, era obbligato a
formulare l‟imputazione entro il termine di trenta giorni dalla notizia di reato ed a
presentare al giudice istruttore domanda di giudizio immediato o di atti di istruzione;
in base al successivo art. 400 la suddetta domanda avrebbe poi dovuto essere
depositata, da parte dello stesso p.m., nella cancelleria del giudice istruttore,
unitamente all‟avviso di procedimento contenente l‟indicazione delle generalità e del
domicilio dell‟imputato, l‟imputazione e l‟invito a nominare un difensore. Ai sensi
dell‟art. 401 il giudice entro quarantotto ore dal deposito della richiesta era tenuto a
fissare con decreto l‟udienza in camera di consiglio ed a nominare un difensore
all‟imputato, qualora questi ne risultasse privo. Non avrebbero dovuto intercorrere
più di venti giorni tra la data di deposito della richiesta e quella dell‟udienza. In
camera di consiglio, ex art. 405, il p.m e i difensori avrebbero esposto le rispettive
richieste e conclusioni. Il giudice aveva facoltà di << rivolgersi alle parti costituite
per acquisire informazioni utili ai fini della deliberazione, esclusa ogni attività di
accertamento >>.
15
All‟esito della celebrazione dell‟udienza, ai sensi dell‟art. 408 poteva essere
pronunciata sentenza di proscioglimento o ordinanza di giudizio immediato, fatta
salva l‟ipotesi in cui fosse stato ritenuto necessaria l‟effettuazione di attività
istruttorie.
Nel progetto del 1978 il giudizio immediato non era dunque configurabile come
rito “speciale”, ma rappresentava, al contrario, una particolare forma di
procedimento ordinario
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; venne infatti eliminata l‟impostazione che, sotto la vigenza
del codice del 1930, ricollegava detto rito ai reati commessi in udienza.
Il giudizio immediato delineato nel progetto del 1978 rappresentava, come è stato
osservato in chiave retrospettiva dalla dottrina, un modello di giudizio estremamente
celere, di chiaro stampo accusatorio, celebrato senza mediazioni istruttorie e con
l‟unico “filtro” dell‟udienza preliminare
9
.
Il 31 ottobre 1979, alla scadenza del termine fissato dal Governo per l‟esercizio
della delega di cui alla l. 3 aprile 1974, n. 108, fu presentato alla Camera dei
8
G. ILLUMINATI, Il giudizio immediato, in Giust. pen., 1989, III, c. 707; G. PAOLOZZI, Profili
strutturali del giudizio immediato, in Questioni nuove di procedura penale, a cura di A. GAITO-G.
PAOLOZZI-G.P. VOENA, I giudizi semplificati, Padova, 1989, p. 212; P.P. RIVELLO, Il giudizio
immediato, Padova, 1993, p. 15.
9
T. BENE, Giudizio immediato, in Trattato di procedura penale, diretto da G. Spangher, vol. IV,
Procedimenti speciali. Giudizio. Procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica,
tomo I, Procedimenti speciali, a cura di L. Filippi, Torino, 2008, p. 405.
16
Deputati da parte dell‟allora Ministro della Giustizia, sen. Morlino, il disegno di
legge 845 contenente “disposizioni per l‟attuazione del nuovo codice di procedura
penale”.
In detto testo, ispirato alla volontà di pervenire ad una rimeditazione complessiva
delle linee di fondo della legge delega n. 108 del 1974, il giudizio immediato venne
configurato come un‟ipotesi particolare di giudizio direttissimo.
A seguito della costituzione di un Comitato ristretto volto all‟elaborazione di un
nuovo testo, modificato, fu peraltro eliminato ogni riferimento al giudizio
direttissimo; sotto l‟unica dizione di giudizio immediato vennero ricomprese, alla
direttiva 35 - bis, due differenti ipotesi, di cui una costituiva una sorta di
riproposizione del giudizio direttissimo mentre l‟altra configurava il “giudizio
immediato”.
Fu infatti previsto il potere-dovere del pubblico ministero di richiedere il giudizio
immediato << nei casi di arresto in flagranza, all‟udienza di convalida e comunque
non oltre il termine di 10 giorni dall‟arresto >>, nonché << nei casi in cui vi siano
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rilevanti elementi di prova e non si rendano necessarie particolari indagini, entro
sessanta giorni dalla commissione del reato, previo interrogatorio dell‟indiziato >>
10
.
Questa impostazione fu conservata nella direttiva n. 40 del Testo Unificato
approvato, nell‟ VIII legislatura, dalla Commissione Giustizia della Camera dei
Deputati, il 15 luglio 1982. E‟ significativo ricordare che nella relativa Relazione il
giudizio immediato era stato considerato << il primo dei meccanismi alternativi >>.
Nella IX legislatura venne riproposto il testo presentato alla Camera il 21 ottobre
1983, ed approvato dalla Commissione Giustizia della Camera il 13 dicembre dello
stesso anno. La Commissione ministeriale per la delega formulò peraltro
successivamente alcune proposte di modifica, che divennero emendamenti del
Governo.
Si giunse così ad un Testo Unificato, recante la dizione di << delega legislativa al
Governo della Repubblica per l‟emanazione del nuovo codice di procedura
penale >>, che fu approvato il 18 luglio del 1984.
10
Il predetto testo, elaborato da un Comitato ristretto costituito nell‟ambito della Commissione
Giustizia in virtù della delibera del 26 giugno 1980, è riportato in ll nuovo codice di procedura
penale. Dalle leggi delega ai decreti delegati, a cura di G. Conso – V. Grevi – G. Neppi Modona,
vol II, Dal progetto preliminare del 1978 alla legge delega del 1987, Padova, 1987, p. 69; nonché
in Cass. pen. 1982, p. 1088 ss.
18
La Direttiva n. 43 di detto Testo Unico delineava il “giudizio immediato”
disponendo che l‟instaurazione di questo procedimento speciale fosse sottoposta al
vaglio di un previo controllo giurisdizionale. In realtà in tale schema il rito
immediato si configurava, almeno secondo una parte della dottrina, come una sorta
di giudizio direttissimo
11
; al contempo non era più considerato un presupposto
indispensabile la “non necessità” di particolari indagini.
Il riferimento ai << rilevanti elementi di prova >>, contenuto nella precedente
dizione, era inoltre stato sostituito dal richiamo alla sussistenza di << evidenti
elementi di prova >>.
Il giudizio immediato si caratterizzava, al contempo, per la previsione di
un‟attività investigativa ridotta, dal punto di vista temporale, a soli sessanta giorni
12
.
La direttiva n. 50 prevedeva invece il giudizio immediato su richiesta
dell‟imputato, ammettendo quest‟ultimo a formulare una domanda in tal senso <<
rinunciando all‟udienza preliminare >>.
11
V. CHIUSANO – G. ZANALDA, Il giudizio immediato, in AA.VV., Profili del nuovo processo
penale, coordinamento di M. Garavoglia, Padova, 1988, p. 188.
12
Cfr. al riguardo di P.P. RIVELLO, Il giudizio immediato, cit., p. 26 e 27.
19
2. L’impossibilità di ricondurre entro un paradigma unitario le diverse tipologie di
giudizio immediato.
Appare estremamente difficoltoso ricondurre all‟interno di un unico paradigma i
vari tipi di giudizio immediato delineati dal codice, assai eterogenei fra loro
13
; si è
affermato al riguardo che, anziché di “giudizio immediato”, dovrebbe parlarsi, più
correttamente, di “giudizi immediati”
14
, evidenziandosi che si è in presenza di
diversi istituti << e non di species di un medesimo genus >>
15
.
Sotto questo aspetto una parte della dottrina, evidenziando le differenze sussistenti
al riguardo, ha considerato fonte di possibili equivoci la stessa riconduzione di queste
diverse tipologie sotto la medesima dizione di giudizio immediato
16
.
13
T. BENE, Giudizio immediato, cit., p. 406; M. D‟ORAZI, Il giudizio immediato. Ipotesi
ricostruttive e ipotesi di riforma, Bologna, 1997, p. 249 ss.; G. FUMU, Il giudizio immediato, in
Giurisprudenza sistematica di diritto processuale penale, diretta da M. Chiavario – E. Marzaduri,
Riti camerali e speciali, coordinamento di S. Nosengo, Torino, 2006, p. 527; P.P. RIVELLO, Il
giudizio immediato, cit., p. 103 ss.; E. ZANETTI, Il giudizio immediato, cit., p. 333.
14
Cfr. M. D‟ORAZI, Il giudizio immediato, cit., p. 18; P.P. RIVELLO, voce Giudizio immediato,
in Enc. dir., Annali, vol. III, Milano, 2010, p. 469.
15
M. D‟ORAZI, Il giudizio immediato, cit., p. 18.
16
E. LUPO, Procedimenti speciali, in Quaderni del C.S.M. Iniziative di aggiornamento
professionale in relazione alla prossima entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale
(Atti del convegno di Trevi, 27-31 maggio 1988), 1988, p.185; A. NAPPI, Guida al codice di
procedura penale, X ed., Milano, 2007, p. 566 ss.; E. SELVAGGI, voce Giudizio immediato, in
Dig. pen., vol V, Torino, 1991, p. 555.